Dott. Alfonso Palmieri, Dirigente Servizio Trasporti della Provincia di Torino:
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- Orsola Rosati
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1 Dott. Alfonso Palmieri, Dirigente Servizio Trasporti della Provincia di Torino: - quiz per esami da consulenti: Si ritiene che non si possano, né debbano indicare le risposte esatte, ciò a garanzia della trasparenza delle operazioni di esami, ma solo le tre risposte possibili, come peraltro prevede la normativa di settore. - Chi effettua la vigilanza tecnica sull attività svolta dalle autoscuole? La vigilanza tecnica sulle autoscuole, prevista dall art. 336 del DPR 495/92 Regolamento d Esecuzione al Codice della Strada è di competenza della Provincia ai sensi del D.Lgs.112/98 art. 105 comma 3 lettera a). - E consentita la cessione dell attività in caso di esubero rispetto al Piano Provinciale: Sì, perché si considera acquisito il diritto del privato di disporre dell autorizzazione legittimamente ricevuta. - In caso del venir meno dei requisiti morali cosa capita? L art. 240, comma 1 lett. b) c) e) del DPR 495/92 stabilisce quali sono i requisiti morali per la nomina a responsabile tecnico d officina di revisione. Al venir meno di tali requisiti la nomina viene revocata. - È necessario indagare sull onorabilità del sostituto: La norma non prevede nulla al riguardo, perché trattasi di incarico transitorio, pertanto si ritiene non necessario indagare al riguardo, tuttavia, nell ambito della propria autonomia regolamentare la Provincia può disporre diversamente. - Titolare senza dipendente può sostituire il responsabile tecnico?: Il titolare dell impresa individuale in possesso dei requisiti previsti dall art. 240 del DPR 495/92 e s.m.i. può ricoprire l incarico di responsabile tecnico. - Tutte le consorziate devono avere tutte le attrezzature? Ogni officina di autoriparazione, facente parte del consorzio, deve disporre delle attrezzature idonee in riferimento alla propria specializzazione (motorista o elettrauto o gommista o carrozziere), in modo tale che il centro di revisione del consorzio risulti essere in possesso di tutte le attrezzature per la revisione di cui all art. 239 del Regolamento d esecuzione del codice della strada. - Esiste un numero massimo di imprese per costituire un consorzio: Non ci sono prescrizioni normative particolari in proposito - Il concetto di disponibilità dei mezzi nelle scuole nautiche: La disponibilità può essere comprovata anche con qualunque atto contrattuale, non esclusivamente con l atto di proprietà. - Chi organizza i corsi per responsabili tecnici: E una competenza regionale, in alcune Regioni, come in PIEMONTE, la competenza di cui trattasi è stata delegata alle Province. - E possibile la modifica dell insegna dei centri di revisione autorizzati?: Si ritiene legittimo procedere alla variazione della cartellonistica indicando la Provincia che ha rilasciato l autorizzazione, in luogo della Motorizzazione civile, tuttavia sull argomento, sentite le
2 osservazioni del Ministero dei Trasporti, sarebbe opportuno un chiarimento in sede di accordo Stato regioni autonomie locali. - Quale circolare ministeriale disciplina le variazioni societarie delle officine di revisione: La circolare ministeriale n. 49/97 prot. 464/FP1-D.C. IV n. A021 del Variazione di elementi essenziali all ottenimento della concessione ex art. 80 comma 8 del Codice della Strada distingue tra mutamenti giuridici sostanziali e non sostanziali del soggetto giuridico concessionario. Nel primo caso si procede al rilascio di una nuova autorizzazione con revoca della precedente, nel secondo si aggiorna semplicemente il fascicolo cartaceo - Normativa in materia di titoli di studio dei responsabili tecnici: Per i titoli di studi occorre fare riferimento alle circolari del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 5820/c1l dell 8 luglio 1993 e n. 87 del 16 luglio 1997 e n. 27/97 prot. 0626/4383(C)-D.C. IV n. A014 del Chi effettua la revisione motoveicoli a più di due ruote? Chi è già in possesso di autorizzazione per le revisioni dei veicoli a quattro ruote estesa alle revisioni sui ciclomotori e motoveicoli a due ruote può richiedere un ulteriore estensione per le revisioni sui tricicli e quadricicli dimostrando il possesso, in aggiunta alle strumentazioni già necessarie per le revisioni dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote, di una tra le seguenti attrezzature specifiche: 1. adeguamento del software del frenometro già in uso per gli autoveicoli secondo quanto previsto dalle note dell'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri-Sistemi Informativi e Statistici prot. 211/404 del 18/01/02, prot. MOT4/770 del 18/03/02 e prot del 15/05/02 2. decelerografo registratore omologato dotato di misuratore dello sforzo del pedale e della leva del freno, secondo quanto previsto dalla lettera circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. 384/4410-D.C. IV n. B056 del 21/5/1998 (utilizzo consentito fino al in seguito a proroga dei termini stabiliti con Circolare ministeriale n. 358 del ) 3. banco prova freni a rulli per veicoli a due e tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri omologato ai sensi dalla lettera circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 1603/404 del 8/10/ Possono esistere soci sovventori nei consorzi? L unico vincolo imposto dal comma 4 dell art. 239 del DPR 495/92 modificato con DPR 360/2001 è che i consorzi per lo svolgimento dell attività di revisione devono essere appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. Nulla dice la legge sugli ulteriori rapporti tra i consorziati - Come si configura la contiguità tra comuni limitrofi: Si ritiene che la stessa debba intendersi in senso circolare e non lineare. Dott.ssa Roberta Di Gregorio Provincia di Torino Responsabile dell Unità Organizzativa Autotrasporto di cose Quesiti su: Conto terzi: - Esenzioni: a) Esenzioni totali.
3 Quando una ditta individuale, od una società, può dirsi esente in toto? Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 84 del 1998 sono esentate in toto (e quindi dispensate dalla dimostrazione dei requisiti della capacità professionale e finanziaria), le imprese autorizzate all'esercizio della professione di autotrasportatore prima del 1 gennaio b) Esenzioni parziali. Che cosa s'intende per esenzione parziale? Le imprese che godono di una esenzione parziale sono esonerate dalla dimostrazione di determinati requisiti ma non di tutti. c) Quanti tipi di esenzioni parziali esistono? Ne esistono due tipi: A1) esenzione dalla dimostrazione della capacità finanziaria e della capacità professionale, ma con l'obbligo della designazione di un preposto; B1) esenzione soltanto dalla dimostrazione della capacità finanziaria. d) Che tipi di imprese riguardano? Ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 508 del 1987 l'esenzione di cui al punto A1) riguarda quelle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto nell'arco di tempo che va dal 1 gennaio 1978 al 1 giugno Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 84 del 1998 l'esenzione di cui al punto B1) riguarda quelle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto nell'arco di tempo che va dal 1 giugno 1987 al 31 dicembre e) Che cosa s'intende per designazione di un preposto? Significa che l'impresa deve indicare all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi il soggetto che dirige l'attività di autotrasporto in maniera permanente ed effettiva. - Conferimenti Si veda la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 128 del 1 settembre 1988: le nuove imprese, ai fini dell ottenimento dell esenzione, dovranno dimostrare che a dirigere l attività di trasporto in maniera permanente, effettiva ed esclusiva è preposto uno dei soci originari ovvero il socio conferente, che non potrà essere sostituito per un periodo di almeno diciotto mesi salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. Ed inoltre, sulla tematica del conferimento di ditta individuale in società di capitali: Si ritiene opportuno precisare che non possono considerarsi assimilabili alle previsioni di cui all art. 15 legge n. 298/74 le variazioni di imprese individuali in società di capitali e viceversa, si veda però Ministero dei Trasporti prot. n. 801/ATM8 del 2 marzo 1998 Il Comitato Centrale ha ritenuto che, ai fini del mantenimento dell iscrizione all Albo delle imprese artigiane che intendono costituirsi in società a responsabilità limitata con unico socio, ovvero in accomandita semplice, la fattispecie in esame potesse essere ricompressa nell ambito dei casi di trasformazione di impresa individuale previsti dall art. 15 della Legge n. 298/1974. Con riferimento alla tematica del conferimento di ditte individuali in società cooperative, si veda la nota del Ministero dei Trasporti prot. n del 24 agosto 1990 a parere di questa Divisione non dovrebbero derivare particolari problemi dal fatto che la società cooperativa (conferente) si sia costituita nella figura di s.r.l., in quanto espressamente previsto dall art del c.c.. - Trasferimenti: l impresa che desidera trasferirsi deve fare contestualmente richiesta di iscrizione alla nuova provincia e di cancellazione alla provincia d origine. A seguito di ciò, la nuova provincia chiede il fascicolo d ufficio alla provincia d origine. Ricevuto il fascicolo, la Provincia nuova determina l iscrizione, mentre la vecchia procede alla cancellazione a decorrere dalla data di nuova iscrizione, inserendola al CED. Solo a seguito dell avvenuta cancellazione al CED la nuova provincia potrà trascrivere al CED l iscrizione.
4 - normativa applicabile in attesa dell emanazione del regolamento d attuazione del D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000: Art. 20 D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000: 20. Abrogazioni. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974; b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84. Ne consegue che, sino all emanazione del suddetto regolamento, le suindicate norme sono applicabili. Si veda anche l art. 22, ultimo comma: 1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei D.M. 16 maggio 1991, n. 198, e D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 del Ministro dei trasporti. Dott.ssa Franca Rizzo Provincia di Torino responsabile dell ufficio Conto Proprio Rilascio licenze per l autotrasporto di cose in conto proprio: Quesiti pervenuti Trasporto merci pericolose e sostanze alimentari: in sede di rilascio della licenza occorre verificare che l impresa sia in regola con le norme di altri settori che disciplinano il trasporto di particolari merci? Nel caso del trasporto di merci pericolose si ritiene di competenza dell Ufficio conto proprio la verifica dei seguenti requisiti: - l autista preposto alla guida dell autocarro, oltre alla normale patente di guida di categoria idonea, deve risultare in possesso del certificato di abilitazione alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, c.d. PATENTINO ADR, così come previsto dall Accordo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e dall art. 116 codice della strada; - l impresa deve inoltre avere provveduto alla nomina e conseguente comunicazione presso il DTT competente per territorio, del Consulente ADR, ex D. Lgs n. 40 del 4 febbraio Per il trasporto di sostanze destinate all alimentazione umana, invece, si rinvia alla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 22 del 1986, con la quale si è precisato che, al fine di coordinare l applicazione della normativa igienico - sanitaria e quella in materia di trasporti, senza peraltro appesantire eccessivamente il lavoro degli Uffici provinciali, l intervento degli uffici stessi è limitato alla semplice apposizione di una particolare annotazione sulle licenze per il trasporto merci, nella quale risulti il rinvio alla normativa in materia di autorizzazioni sanitaria (art. 44 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327). Preposto alla guida del veicolo: quali soggetti possono essere preposti alla guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio? Ai sensi dell art. 31 comma 1 lettera a) della Legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto di cose si considera effettuato per conto proprio quando, tra le altre, ricorra la seguente condizione: i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino essere lavoratori dipendenti. Inoltre, ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, ai lavoratori dipendenti di cui all art. 31, lettera a) della legge, sono equiparati, nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli
5 imprenditori previsti dall art del codice civile, i componenti della famiglia collaboratori del titolare della licenza. La normativa speciale, quindi, nell individuare la figura del preposto alla guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio fa espresso riferimento, escludendo il titolare per l individuazione del quale, pure, si possono avere dubbi (soci lavoratori nelle società di capitali), a due tipologie di lavoratori: il lavoratore dipendente ed il collaboratore familiare. In entrambe le ipotesi si ritiene che al fine di ritenere soddisfatto il requisito di cui all art. 31 comma 1 lettera a) occorre anche accertare che nel rapporto tra l impresa ed i soggetti indicati come preposti alla guida siano effettivamente rispettate le norme in materia di diritto del lavoro, alle quali, quindi, occorre necessariamente fare riferimento. Si ritiene pertanto utile verificare che, nel caso di autista collaboratore familiare, lo stesso sia stato iscritto in Camera di Commercio e risulti debitamente assicurato contro gli infortuni. Quanto invece alle ipotesi in cui venga indicato quale autista persona con la quale l impresa abbia stipulato contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Lavoro a progetto per la Legge Biagi ), trattandosi in tal caso di rapporto di lavoro parasubordinato e quindi non dipendente, si ritiene che si possa negare il rilascio dell autorizzazione in quanto in tal caso non risulta sussistere il requisito di cui all art. 31, lettera a) della legge: il co.co.co non può fare l autista! Si rammenta che la violazione di tale disposizione rileva anche a fini previdenziali e assicurativi. Impatto dell entrata in vigore del D. Lgs 395 del 22 dicembre 2000 sul trasporto di merci in conto proprio: ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del suindicato decreto legislativo, le imprese che intendono effettuare il trasporto di cose per conto di terzi con veicoli adibiti allo spurgo pozzi neri, compattatori, o autopompe saranno costretti, diversamente da quello che avviene in forza della normativa ora vigente, a dimostrare la capacità finanziaria nonché la capacità professionale; c è il rischio pertanto che tali imprese tentino di migrare dal conto terzi al conto proprio: come affrontare il problema? Ai sensi dell art. 31 della legge 298 del 6 giugno 1974 il trasporto di cose è considerato in conto proprio quando ricorrano, tra le altre, le seguenti condizioni: a) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un`attivita` complementare o accessoria nel quadro dell`attivita` principale delle persone, enti privati o pubblici, predetti. b) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano da loro essere elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o vendere. Il regolamento ha poi specificato che al fine di valutare se l attività in conto proprio costituisce attività accessoria occorre utilizzare i seguenti parametri (art. 6 D.P.R. 783/1977 Caratteristiche e limiti di attività del trasporto in conto proprio ): a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa; b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una porta utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa; c) i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa; La risposta al presente quesito va ricercata nei parametri descritti dalla norma: nelle ipotesi di veicoli adibiti allo spurgo pozzi neri, gli stessi non possono essere autorizzati al conto proprio se l impresa si limita a svolgere l attività di spurgo dei pozzi e di trasporto del liquame destinato ad essere smaltito; in tal caso, infatti, valutando i costi connessi alle due attività, non si può certo
6 considerare il trasporto del liquame quale attività accessoria rispetto all attività di spurgo. Quanto all utilizzo dei compattatori e delle autopompe occorre fare i medesimi rilievi. Se l impresa si limita a svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, i quali vengono destinati alle discariche autorizzate, l attività stessa resta nell ambito dell autotrasporto di cose per conto terzi. Solo nel caso in cui l impresa invece sia anche titolare dell autorizzazione a gestire la discarica, potrà essere autorizzata ad effettuare trasporti di cose per conto proprio. Esenzione dalla disciplina dell autotrasporto di cose in conto proprio: possono essere considerate esenti le società per azioni a prevalente capitale pubblico che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti limitatamente al territorio dei comuni soci? No, infatti, l art. 30 della Legge 298 del 6 giugno 1974 nell elencare le ipotesi di esenzione dalla disciplina dell autotrasporto di cose, al comma 1 lettera b) cita espressamente: le amministrazioni dello stato, comprese le aziende autonome dello stato, delle regioni, dei comuni, delle provincia e loro consorzi ; come noto, invece, le società per azioni costituite dagli enti pubblici sono enti di diritto privato, che agiscono quindi come soggetti privati. Pertanto, anche al fine di non determinare indebite distorsioni della concorrenza e del mercato, nel quale le suddette imprese agiscono, sembra coerente non considerare esentate le società per azioni a prevalente capitale pubblico, anche quando svolgano la propria attività esclusivamente a favore dei comuni soci.
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