Corso di aggiornamento per Coordinatori

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1 Palermo, 25 gennaio 2012 Allegato XIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Corso di aggiornamento per Coordinatori II modulo metodologico - organizzativo (8 ore) A cura di: UO Standard Metodologie e Sicurezza

2 D.Lgs. 81/08 PROSSIMI APPUNTAMENTI MODULO TECNICO MODULO GIURIDICO ORGANIZZATIVO MODULO PRATICO

3 Programma prima sessione (4 ore) Ultime novità normative Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell opera (FA) Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS) 3

4 Prima sessione Ultime novità normative Relatore: Ing. C. Ceneda 4

5 Ultime novità normative Circolare 42 del 9 dicembre 2010 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive. Decreto 11aprile 2011 verifiche di macchine, attrezzature e impianti Lettera circolare del 25 gennaio 2011 Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI) Lettera circolare del 10 febbraio 2011 Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere 5

6 Ultime novità normative Decreto per la tutela della salute e sicurezza negli 'ambienti confinati In attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Settembre 2011 recante Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati a norma dell'articolo 6, comma 8 lettera G) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81'. Il decreto introduce misure di maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in ambienti di lavoro sospetti di inquinamento, o con presenza di gas, quali silos, cisterne, cunicoli, pozzi e simili (c.d. "ambienti confinati"). 6

7 Ultime novità normative 'ambienti confinati 7

8 Ultime novità normative 'ambienti confinati Misure previste dal decreto: - imposizione i i alle imprese e ai lavoratori autonomi dell'obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento relativamente ai rischi che sono propri degli "ambienti confinati"; - imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell'obbligo: di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), di possedere strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori i di gasi, respiratori, i etc.) idonei i a prevenire i rischi propri delle attività lavorative di aver effettuato, nei confronti del personale, attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi; di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati ; 8

9 Ultime novità normative 'ambienti confinati Misure previste dal decreto: - integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); - applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della "filiera", incluse le eventuali imprese subappaltatici. ti i Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003; 9

10 Ultime novità normative 'ambienti confinati Misure previste dal decreto: Nell'utilizzo dello strumento dell'appalto e ai rapporti tra committente e appaltatore, si prevede che: - prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell'area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E' previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo e, comunque, non inferiore ad un giorno; - il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato e a conoscenza di tutti i rischi dell'ambiente lavorativo, che vigili sulle attività da realizzare; - durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati" sia adottata e attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. 10

11 Ultime novità normative Formazione Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza E in fase di conclusione l iter che porterà alla pubblicazione l accordo Stato Regioni per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008 formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (art. 34 D,Lgs. 81/08) FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (art. 37 D,Lgs. 81/08) 11

12 Ultime novità normative Verifiche Le verifiche di macchine, attrezzature e impianti Decreto 11aprile 2011 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 Supplemento Ordinario i n. 111, Entrerà in vigore il 24 gennaio

13 Ultime novità normative Verifiche Le verifiche di macchine, attrezzature e impianti Decreto 11aprile in attuazione dell art 71 del D.Lgs 81/08 Attrezzature da sottoporre a verifica (allegato VII al D. Lgs 81/08) 13

14 Ultime novità normative Verifiche DM 11aprile Verifica periodica -Prima verifica periodica (che prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro) -Indagine supplementare per le attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni per stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni i i di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. 14

15 Ultime novità normative Verifiche DM 11aprile 2011 Obbligo imposto al datore di lavoro dal comma 11 dell art. 71 del Decreto 81 di sottoporre tutte le attrezzature di lavoro riportate nell allegato VII a verifiche periodiche finalizzate a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La prima di queste verifiche deve essere effettuata dall INAIL/ISPESL entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Le verifiche successive alla prima, con la periodicità indicata allo stesso Allegato VII, sono effettuate t dalle Aziende Sanitarie i Locali /ARPA entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. In entrambi i casi, decorsi inutilmente i termini di cui sopra, il datore di lavoro si avvale di soggetti pubblici o privati abilitati. 15

16 Ultime novità normative Verifiche DM 11aprile 2011 Il datore di lavoro che mette in servizio un attrezzatura di lavoro ne da immediata comunicazione all INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L INAIL assegna all attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l esecuzione della prima delle verifiche periodiche il datore di lavoro deve richiedere all INAIL l esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l attrezzatura per l esecuzione della verifica. Almeno 30 giorni prima della data di scadenza del termine per l esecuzione delle verifiche periodiche il datore di lavoro deve richiedere all INAIL l esecuzione della verifica periodica, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l attrezzatura per l esecuzione della verifica. 16

17 Ultime novità normative Verifiche DM 11aprile 2011 La documentazione delle verifiche, la denunce di prima installazione o la comunicazioni di messa in Servizio deve essere tenuta presso il luogo in cui l attrezzatura viene utilizzata. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell esercizio, l eventuale trasferimento di proprietà dell attrezzatura t di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l inserimento in banca dati. 17

18 Ultime novità normative Macchine, attrezzature e impianti documentazione di cantiere 18

19 Ultime novità normative Macchine, attrezzature e impianti documentazione di cantiere 19

20 Ultime novità normative Macchine, attrezzature e impianti documentazione di cantiere 20

21 Ultime novità normative Macchine, attrezzature e impianti documentazione di cantiere 21

22 Ultime novità normative Macchine, attrezzature e impianti documentazione di cantiere 22

23 Ultime novità normative Macchine, attrezzature e impianti documentazione di cantiere 23

24 Ultime novità normative Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) Art.249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione <<omissis>>, non si applicano gli articoli 250 (Notifica), 251, comma 1 (Misure di prevenzione e protezione). 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio), nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell aria e prelievo dei campioni ai fini dell individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. 24

25 Ultime novità normative Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) Circolare 25 gennaio 2011 massimo di 60 ore l anno non più di 4 ore per singolo intervento non più di due interventi al mese (corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore). La durata dell intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell operatore. non più di 3 addetti contemporaneamente / numero dei lavoratori esposti durante l intervento deve essere limitato al numero più basso possibile 25

26 Ultime novità normative Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) Circolare 25 gennaio 2011 Le attività ESEDI possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, (che svolgano attività previste dall art. 249 c. 2) e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari. Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l effettuazione delle attività ESEDI, dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell art. 252 del D.Lgs 81/08 e smi s.m.i. con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a

27 Ultime novità normative Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) Circolare 25 gennaio 2011 a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili: 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse; 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m 2 ) di lastre o mattonelle in vinilamianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari; 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature); b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice: 1) rimozione i di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;. 27

28 Ultime novità normative Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) Circolare 25 gennaio 2011 c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato: 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare; d) Sorveglianza e controllo dell aria e prelievo dei campioni ai fini dell individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale: 1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati. Verifiche e controlli del CSE? 28

29 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere Lettera circolare del 10 febbraio 2011 Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere Nei casi in cui l impresa limpresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere si applica l art. 26 del D.Lgs 81/08 29

30 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere I rapporti fra impresa fornitrice ed esecutrice Si applicano i commi 1 e 2 dall art. 26 del D.Lgs. 81/08: DdL impresa esecutrice informa l impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nel cantiere e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Entrambi i DdL: cooperano all attuazione attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si informano reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte Il DdL dell impresa esecutrice promuove il coordinamento 30

31 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere I rapporti fra impresa fornitrice ed esecutrice Se l impresa fornitrice affida il trasporto del Cls a trasportatori terzi, rimane valido quanto appena detto e L impresa fornitrice si deve far carico di un attività di coordinamento con il trasportatore 31

32 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere Operativamente: L impresa fornitrice invia all impresa esecutrice il modulo (allegato 1) con le informazioni su: tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati; numero di operatori presenti e mansione svolta; rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere 32

33 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere Operativamente: L impresa esecutrice invia all impresa fornitrice le informazioni necessarie (allegato 2) desunte da PSC e POS comprensive di procedure di emergenza del cantiere I documenti (allegato 1 e 2) compilati vanno trasmessi agli eventuali trasportatori dall impresa fornitrice 33

34 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere 34

35 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere 35

36 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere 36

37 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere 37

38 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere 38

39 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere 39

40 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere Procedure di sicurezza per la fornitura di Cls 6.1. Accesso e transito dei mezzi in cantiere 6.2. Operazioni preliminari allo scarico Operazioni di scarico con ATB Scarico in benna o secchione Scarico diretto con canala Scarico in pompa 6.4 Operazioni di pompaggio 6.5 Operazioni finali e uscita dal cantiere 40

41 Ultime novità normative Fornitura calcestruzzo in cantiere Procedure di sicurezza per la fornitura di Cls Verifiche e controlli del CSE? 41

42 Prima sessione Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Relatore: Ing. P. Lozi 42

43 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Art. 26 comma 3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze D.U.V.R.I. 43

44 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Interferenza Contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi immessi i nel luogo di lavoro del committente t dalle lavorazioni i dell appaltatore lt t esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore lt t derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell attività appaltata) 44

45 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Lavori, servizi e forniture Lavori: Manutenzione ordinaria e straordinaria Ristrutturazione Impiantistica i i Forniture: Distribuzione materiali ufficio Macchinari ingombranti Ecc. Servizi: Indagini progettuali (carotaggi, rilievi, ecc.) Mensa Pulizie Guardiania 45

46 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Casi non applicazione Servizi natura intellettuale: Sviluppo software Consulenze Sviluppo progetti Mere forniture Materiali vari senza posa in opera o modalità particolari di trasporto Lavori, servizi o forniture con durata inferiore ai due giorni (escludendo i casi in cui si sia in presenza dei rischi indicati nell allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 46

47 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Analisi rischi da interferenza 47

48 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Analisi rischi da interferenza 48

49 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Analisi rischi da interferenza 49

50 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Analisi rischi da interferenza 50

51 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Stima costi della sicurezza I costi della sicurezza sono quelli relativi a tutte le misure, preventive e protettive tti necessarie per l eliminazioneli i i o la riduzione dei rischi interferenti, individuati nel DUVRI; tali costi devono essere quantificati e non possono essere assoggettati a ribasso. La stima sarà pertanto congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il lavoro, servizio o fornitura interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 51

52 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Stima costi della sicurezza - Esempio 52

53 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Stima costi della sicurezza - Esempio 53

54 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Stima costi della sicurezza Esempi di voci ricorrenti Tipologia voce Descrizione u.m. Segregazione Aree di Lavoro DPI Oneri protezione cantieri Riunioni coordinamento Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio. Giubbino di sicurezza in misto cotone-poliestere dotato di doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 3 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione cantieri lungo linea ferroviaria (avvistatore, avvisatore), per ora di effettivo servizio. Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla sicurezza dovuti alle necessità di sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti Prezzo unitario m 9,82 cad 4,79 h 31,07 cad 185,90 54

55 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Il Coordinatore Esecuzione Lavori e il DUVRI Attenzione: in presenza di cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs.81/08 e s.m.i) il tutto viene gestito attraverso l utilizzo dei POS, VRC, ecc. Allora quando e perché si è in presenza di DUVRI??? CASO 1 CASO 2 55

56 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Il Coordinatore Esecuzione Lavori e il DUVRI CASO 1 La stessa committenza per cui si svolge l incarico di coordinatore ha necessità di svolgere un attività (lavoro, servizio o fornitura) non prevista dal progetto e non ricadente nei casi di applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il coordinatore deve essere coinvolto per dare evidenza alla committenza dei rischi presenti in cantiere (sarà poi il redattore del documento a valutare le interferenze e gli apprestamenti per gestirle) 56

57 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza Il Coordinatore Esecuzione Lavori e il DUVRI CASO 2 L impresa affidataria gestisce la presenza in cantiere di alcuni servizi (mensa, pulizie, guardiania e simili) tramite l utilizzo del DUVRI. Il coordinatore deve essere messo a conoscenza della modalità di gestione (ingressi, piano emergenza, ecc.) dei servizi sopra elencati trasmissione copia DUVRI 57

58 Il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza 58

59 Prima sessione Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell opera (FA) Relatori: Ing. D. Testa / C. Gualtieri / A. Tocci 59

60 Introduzione E necessario che il progetto dell opera e il progetto della sicurezza si evolvano contemporaneamente e in stretta connessione Progettista elaborazione progetto preliminare elaborazione progetto definitivo Coordinatore verifica del progetto preliminare e prime indicazioni al progettista per l elaborazione del progetto in sicurezza verifica delle scelte tecniche ed indicazioni sull applicazione delle stesse in sicurezza (apprestamenti, tempistica, costi) adeguamento delle scelte tecniche alle richieste del CPP (se necessario) verifica degli adeguamenti o delle nuove scelte tecniche elaborazione progetto esecutivo elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell Opera 60

61 Introduzione Il tutto finalizzato a 61

62 Introduzione REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.LGS.163/2006, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/14/CE E 2004/18/CE Progetto preliminare Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 Art.17 Documenti componenti il progetto preliminare comma 1 lett.f) (art.18 D.P.R.554/99) 62

63 Introduzione REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.LGS.163/2006, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/14/CE E 2004/18/CE Progetto definitivo Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza Quadro economico con l indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui sopra Art.24 Documenti componenti il progetto definitivo comma 2 lett.n) e lett.o) (art.25 D.P.R.554/99) 63

64 Introduzione REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.LGS.163/2006, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/14/CE E 2004/18/CE Progetto esecutivo Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all art.100 del D.Lgs.81/2008 Art.33 Documenti del progetto esecutivo comma 1 lett.f) (art.35 D.P.R.554/99) 64

65 Introduzione Il PSC/FA Organizzazione del cantiere Descrizione lavorazioni e prescrizioni di sicurezza nelle differenti fasi realizzative Studio delle interferenze prescrizioni particolari e coordinamento Schede tecniche di sicurezza Costi della sicurezza 65

66 Redazione PSC/FA Contenuti minimi e documenti indispensabili per la redazione del PSC Criteri metodologici per l elaborazione del documento: Analisi lavorazioni/rischi,,prescrizioni di sicurezza e relative misure di prevenzione e protezione Coordinamento Costi della sicurezza Esempi 66

67 Redazione PSC/FA - Contenuti minimi e documenti indispensabili per la redazione del PSC Contenuti dei documenti costituenti il PSC/FA Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza c) una relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni a o ed alle loro oointerferenze; e e e; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; j) la stima dei costi della sicurezza. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico All.XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs.81/08 e s.m.i. 67

68 Redazione PSC/FA - Contenuti minimi e documenti indispensabili per la redazione del PSC Contenuti dei documenti costituenti il PSC/FA PSC 0 PREMESSA... 1 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA... ( Responsabili della sicurezza, notifica preliminare, ecc.) 2 DESCRIZIONE DELL OPERA E DELLE TIPOLOGIE DEI LAVORI... DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO... ANALISI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE... PRESCRIZIONI E MISURE DI SICUREZZA... 3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE VIABILITA DI ACCESSO AI CANTIERI INFRASTRUTTURE E LOGISTICA DI CANTIERE VIABILITA INTERNA IMPIANTI DI CANTIERE MACCHINE ED ATTREZZATURE DI CANTIERE PRESIDI SANITARI E GESTIONE DELLE EMERGENZE... 4 IL CANTIERE E L'AMBIENTE ESTERNO... 5 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO RIUNIONI DI COORDINAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE CRITICHE E PRESCRIZIONI COORDINAMENTO ANALISI DELLE INTERFERENZE CON ALTRI APPALTI... 6 ONERI DELLA SICUREZZA... 7 ALLEGATO 1 - ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO DI PROGETTO... 8 ALLEGATO 2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI... 9 ALLEGATO 3 SCHEDE DI SICUREZZA... 68

69 Redazione PSC/FA - Contenuti minimi e documenti indispensabili per la redazione del PSC Contenuti dei documenti costituenti il PSC/FA Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza All.XV p.to D.Lgs.81/08 69

70 Redazione PSC/FA - Contenuti minimi e documenti indispensabili per la redazione del PSC Contenuti dei documenti costituenti il PSC/FA Planimetrie i di cantiere 70

71 Redazione PSC/FA - Contenuti minimi e documenti indispensabili per la redazione del PSC Percorso Carrabile Percorso Pedonale Recinzione esterna del cantiere Recinzione interna del cantiere Segnaletica di Sicurezza 71

72 Redazione PSC/FA - Contenuti minimi e documenti indispensabili per la redazione del PSC Contenuti dei documenti costituenti il PSC/FA Fascicolo dell Opera 0 PREMESSA... 1 SEZIONE GENERALE... 2 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI... 3 SOMMARIA DESCRIZIONE GENERALE DELL OPERA... 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI DA ATTUARE PER FUTURI LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE... 5 PRINCIPALI RISCHI PREVEDIBILI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE... 6 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NELL AMBITO DELLA FERROVIA IN ESERCIZIO... 7 POSSIBILI RISCHI A SEGUITO DI INTERFERENZE CON LAVORAZIONI LIMITROFE PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL OPERA... 2 A.1. LAVORI DI REVISIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL OPERA... 3 A.2. LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE PARTE B DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO PARTE C DOTAZIONE DELL OPERA - MODIFICHE

73 Redazione PSC/FA - Analisi lavorazioni/rischi, prescrizioni di sicurezza e relative misure di prevenzione e protezione L art.91 lettera a) stabilisce che il CPP redige il PSC/FA i cui contenuti minimi sono definiti nell Allegato XV, riprendendo in sostanza quanto già stabilito dal DPR 222/03 artt.2,3 e 4. ALLEGATO XV punto Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere e contiene almeno i seguenti elementi: a) identificazione e descrizione dell opera (indirizzo del cantiere e descrizione del contesto) b) individuazione dei soggetti coinvolti nella sicurezza c) una relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all area ed all organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle attività del cantiere d) le scelte progettuali, organizzative e le misure preventive e protettive individuate e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni f) le misure di coordinamento relative all uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi h) l organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori i) il cronoprogramma dei lavori, indicanti le fasi e le sottofasi di lavoro nonché l entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno j) la stima dei costi della sicurezza 73

74 Redazione PSC/FA - Analisi lavorazioni/rischi, prescrizioni di sicurezza e relative misure di prevenzione e protezione In riferimento alle lavorazioni ALLEGATO XV punto il CPP effettua l analisi dei RISCHI AGGIUNTIVI (ossia ad esclusione di quelli specifici propri dell attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi) connessi in particolare ai seguenti elementi: a) al rischio di investimento t da veicoli circolanti nell'area di cantiere b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi c) al rischio di caduta dall'alto d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura i) al rischio di elettrocuzione l) al rischio rumore m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche 74

75 Redazione PSC/FA - Analisi lavorazioni/rischi, prescrizioni di sicurezza e relative misure di prevenzione e protezione In riferimento al contesto operativo Rischi trasmessi dall ambiente ambiente esterno verso il cantiere Rischi trasmessi dal cantiere all ambiente esterno CPP Committente Progettista SOPRALLUOGHI I sottoservizi (infrastrutture, linee aeree, linee interrate ecc.); La morfologia del territorio (orografia, presenza di alvei, consistenza dei terreni ecc.); I materiali presenti nelle aree (amianto o altre sostanze tossico/nocive, ecc.); Le attività di terzi (insediamenti residenziali limitrofi, attività del Committente, ecc.). 75

76 Redazione PSC/FA - Coordinamento ALLEGATO XV punto Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere e contiene almeno i seguenti elementi: a) identificazione e descrizione dell opera (indirizzo del cantiere e descrizione del contesto) b) individuazione dei soggetti coinvolti nella sicurezza c) una relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all area ed all organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle attività del cantiere d) le scelte progettuali, organizzative e le misure preventive e protettive individuate e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni f) le misure di coordinamento relative all uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi h) l organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori i) il cronoprogramma dei lavori, indicanti le fasi e le sottofasi di lavoro nonché l entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno j) la stima dei costi della sicurezza 76

77 Redazione PSC/FA - Coordinamento ALLEGATO XV punto 2.3 Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento: Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione delle problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 77

78 Redazione PSC/FA - Coordinamento LEGGERE IL PROGRAMMA DEI LAVORI IN OTTICA SICUREZZA SOVRAPPOSIZIONI DURATA 78

79 Redazione PSC/FA - Coordinamento LEGGERE IL PROGRAMMA DEI LAVORI IN OTTICA SICUREZZA QUANDO LE LAVORAZIONI SONO PROBLEMI CONTEMPORANEE DI INTERFERENZA MA SU NON EVENTUALI INSISTONO VIABILITA SULLA ED STESSA ACCESSI AREA COMUNI DI CANTIERE ED AREE TECNICHE O DI STOCCAGGIO RIUNIONI DI COORDINAMENTO TRA CSE E RESPONSABILI DELLE IMPRESE PROCEDURE DI COORDINAMENTO SPECIFICHE ESPRESSE NEL PSC PRESCRIZIONI E MISURE DI SICUREZZA DA PORRE IN ATTO DURANTE LE LAVORAZIONI PROBLEMI DI INTERFERENZA FISICA QUANDO TRA LE LE ATTIVITA LAVORAZIONI (INCLUSE SONO ATTREZZATURE, CONTEMPORANEE MEZZI ED E INSISTONO PERSONE) ANCHE SULLA STESSA AREA 79

80 Redazione PSC/FA - Coordinamento LEGGERE IL PROGRAMMA DEI LAVORI IN OTTICA SICUREZZA PRESCRIZIONI E MISURE DI SICUREZZA DA PORRE IN ATTO DURANTE LE LAVORAZIONI PROCEDURE DI COORDINAMENTO SPECIFICHE ESPRESSE NEL PSC RIUNIONI DI COORDINAMENTO TRA CSE E RESPONSABILI DELLE IMPRESE a) apprestamenti previsti nel PSC b) misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi d) dei mezzi eservizi i di protezione collettiva e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti g) misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva L allegato XV - punto 4 - del D.Lgs. 81/08 80

81 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza Stima degli oneri della sicurezza Con il D.Lgs.81/08 è stato ribadito l obbligo,già introdotto dal DPR 222/03, di effettuare una stima congrua,analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell area interessata o sull elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l eventuale manutenzione e l ammortamento.[1] I costi della sicurezza, così individuati, sono compresi nell importo totale dei lavori, ed individuano la parte di costo dell opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.[2] La stima dei costi della sicurezza è obbligatoria anche nel caso di lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d opera. I costi così individuati sono compresi nell importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso. [3] [1] Art. 7 comma 3 del D.P.R. 222/03 Allegato XV punto del D.Lgs. 81/08 [2] Art. 7 comma 4 del D.P.R. 222/03 Allegato XV punto del D.Lgs. 81/08 [3] Art. 7 comma 5 del D.P.R. 222/03 Allegato XV punto del D.Lgs. 81/08 81

82 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza Stima degli oneri della sicurezza L allegato XV - punto 4 - del D.Lgs. 81/08 e l art. 7 comma 1 del DPR 222/03 elencano le voci da considerare per la stima dei costi della sicurezza. In detta stima vanno computati i costi relativi all intera durata delle lavorazioni previste nel cantiere: DPR 222/03 art.7 comma 1, lettere a,b,c,d,e,f,g D.Lgs. 81/08 All.XV comma.4.1 lettera a,b,c,d,e,f,g Ponteggi Trabattelli a) apprestamenti previsti nel PSC Ponti su cavalletti b) misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti g) misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Impalcati Parapetti Andatoie Passerelle Armature delle pareti degli scavi Gabinetti Locali per lavarsi Spogliatoi Refettori Locali di ricovero e riposo Dormitori Camere di medicazione Infermerie Recinzioni di cantiere Segnaletica di sicurezza Avvisatori acustici Attrezzature per il primo soccorso Illuminazione di emergenza Mezzi estinguenti Servizi di gestione delle emergenze 82

83 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza a) Gli Apprestamenti rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal CPP e chiaramente inseriti all interno del PSC. [Par lett.A) del documento ITACA ] Si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori. La formulazione della norma non consente interpretazioni che lascino margini per integrare o ridurre detto elenco, in sede applicativa. Esso deve quindi considerarsi tassativo. [Determinazione n 4/2006 dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture] 83

84 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza Esempi di apprestamenti: Recinzioni per le delimitazioni della viabilità di cantiere (passaggi pedonali protetti, ecc.) e per segregare le aree di lavoro e/o di stoccaggio materiali Ponteggi la cui installazione è prescritta dal CPP ai fini della sicurezza, per lavorazioni attuabili anche con altre modalità (cesto elevatore) Andatoie e passerelle il cui allestimento e utilizzo è prescritto esplicitamente nel PSC al fine di limitare i rischi legati a particolari lavorazioni, o a concomitanza di lavorazioni, come ad es. creare un percorso alternativo ad uno esistente e limitare quindi il passaggio di personale di differente specializzazione su un unico percorso 84

85 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza Esempi di apprestamenti: WC chimici mobili da installarsi nelle aree operative eccessivamente distanti dal campo base o necessarie ad evitare l attraversamento dei binari Locali di ricovero o riposo neicasiincuiilcampobasesia distante dall area area di lavoro e le particolari condizioni climatico/ambientali ne rendano necessario l utilizzo Camere di medicazione e infermeria nei casi in cui a seguito della valutazione effettuata dal CPP sia emersa un elevata possibilità di rischi legati al contesto operativo 85

86 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza Esempi di apprestamenti: Armature delle pareti degli scavi nei casi in cui non sia la geotecnica del terreno a richiederlo (in quel caso sarebbe compreso e compensato nella lavorazione) ma nei casi in cui, le condizioni al contorno lo richiedano come ad esempio il passaggio in prossimità del ciglio dello scavo di mezzi di cantiere pesanti. 86

87 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza b) Misure preventive e protettive e Dispositivi di Protezione Individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti. I D.P.I. vanno computati nei costi della sicurezza se e solo se il CPP li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra loro interferenti. Se non vi è l interferenza tra lavorazioni, i D.P.I. non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza in quanto afferenti alla sola impresa. Nel caso in cui la singola lavorazione, in condizioni normali di operatività, non necessiterebbe lo specifico DPI se non ci fossero altre lavorazioni di diverso genere e natura nelle vicinanze. [Par lett.b) del documento ITACA ] 87

88 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza Esempi di DPI per lavorazioni interferenti: In un lavoro di tinteggiatura svolto accanto a un lavoro di demolizione con martello pneumatico. Se il livello di rumore supera i limiti, si dovrà prescrivere l utilizzo di otoprotettori anche per chi si occupa della tinteggiatura 88

89 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza c) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti evacuazione fumi devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell edificio o della struttura oggetto dei lavori. 89

90 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza d) Mezzi e servizi di protezione collettiva: I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. [Allegato XV p.to 4) D.Lgs.81/08] 90

91 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza Esempi di mezzi e servizi di protezione collettiva: Sono da intendersi fra questi gli allestimenti da prevedere in cantiere, ad es. la segnaletica e la cartellonistica di sicurezza relativa: alla presenza di scavi nei casi in cui più imprese operino contemporaneamente nella stessa area (necessaria quindi ad informare dei rischi presenti nelle lavorazioni limitrofe) viabilità di accesso ai cantieri (es. restringimento della sede stradale) 91

92 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione ed essere previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti. [Par lett.E) 4 4 del documento ITACA ] 92

93 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e derivante da specifiche prescrizioni del PSC, non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della formulazione delle offerte. Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi a divenire costo e non lo sfasamento spaziale di per sé [Par lett.f) del documento ITACA ] 93

94 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza g) Misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l uso comune. [Par lett.g) del documento ITACA ] 94

95 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza Esempi di mezzi e servizi di protezione collettiva: E il caso dell utilizzo di preposti che coordinano alcune attività in modo da non interferire con le lavorazioni limitrofe. Oppure è il caso in cui si utilizzino infrastrutture presenti nell area di cantiere in promiscuità con altro personale o utenti, per esempio l uso di piste di cantiere per il trasporto di materiale, che richiedano opportuno coordinamento dei flussi di passaggio. 95

96 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza 96

97 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza 97

98 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza 98

99 Redazione PSC/FA Costi della sicurezza ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO GLI ERRORI PIU COMUNI VOCE di COSTO: Corso specifico di formazione per area operativa Visite periodiche del medico competente Servizio gestito da personale addestrato a gestire le emergenze ed esercitazioni di evacuazione Conferenze di cantiere Titolo I - art.18. Obblighi del Datore di Lavoro art.36. Informazione ai lavoratori art.37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Titolo I - art.18. Obblighi del Datore di Lavoro art.25. Obblighi del Medico competente art.41. Sorveglianza sanitaria Titolo I - art.43. Disposizioni generali art.226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Titolo I - art.18. Obblighi del Datore di Lavoro art.36. Informazione ai lavoratori art.37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 99

100 Fascicolo dell Opera Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100,comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV; b) predispone p un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera,, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n «b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1». 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto atto di eventuali lavori successivi sull'opera opera. 100

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