2. L operazione Mare nostrum e gli obblighi di salvataggio dei migranti in difficoltà in mare

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1 DOCUMENTO 31/3/2014 Parlamento e Governo potenzino subito il sistema nazionale per il diritto d asilo L emergenza in Italia non è l arrivo prevedibile di migranti che hanno il diritto di asilo, ma sono le violazioni delle norme internazionali e comunitarie compiute dalle autorità italiane che sottostimano i posti da finanziare ogni anno per la loro accoglienza e il numero delle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e che a volte respingono gli stranieri salvati dalle navi Di fronte al recente ripetersi di sbarchi, concentrati sulle coste siciliane, dei migranti in fuga dai Paesi di appartenenza o di provenienza e di fronte all uso del termine emergenza da parte dei mezzi di comunicazione, ASGI osserva che la vera emergenza non è certo il prevedibile arrivo massiccio di migranti in fuga che hanno il diritto di asilo, ma la persistente violazione italiana degli obblighi previsti dalle norme internazionali e comunitarie sull accoglienza dei richiedenti asilo: i posti di accoglienza da finanziare ogni anno in Italia e il numero delle sezioni delle commissioni territoriali istituite per esaminare le domande di asilo sono sempre sottostimati rispetto al prevedibile fabbisogno e si adottano spesso illegittimi provvedimenti di respingimento e di trattenimento di migranti appena sbarcati dalle navi della Marina militare italiana che li ha legittimamente soccorsi nelle acque in cui navigavano con difficoltà. 1. L aumento degli arrivi in Italia dei migranti richiedenti asilo: un fatto ampiamente prevedibile per i tanti conflitti e violazioni dei diritti umani I migranti che oggi sbarcano in Sicilia fanno parte di un fenomeno largamente previsto e prevedibile di persone in fuga da gravi situazioni che minacciano i loro diritti fondamentali ed hanno perciò diritto di chiedere ed ottenere dalle autorità italiane il diritto d asilo garantito dalla Costituzione e dalle norme dell Unione europea. La conferma viene dai numeri sempre crescenti delle domande di asilo accolte anche in Italia e dai gravissimi conflitti interni in corso in Paesi da cui proviene la maggior parte dei migranti, come la Somalia (in cui la guerra civile imperversa da oltre 20 anni), la Siria (secondo l ONU la guerra civile siriana e l esodo di milioni di civili sono la più grande catastrofe umanitaria dopo la seconda guerra mondiale), la Libia (in cui dopo la guerra civile milizie armate ancora controllano parti del territorio e le autorità provvisorie non riescono a impedire disordini, violenze e a garantire il minimo di sicurezza delle persone, inclusi gli stranieri che vi lavorano), il Sudan (in cui continua il conflitto del Darfur), la Nigeria (in cui lo stato di emergenza è in vigore in molti stati del nord per il ripetersi di stragi causate da attentati terroristici e scontri interreligiosi), il Mali (in cui il conflitto tra popolazioni arabe e nere scoppiato tre anni fa ancora non può dirsi concluso), l Afghanistan (in 1

2 cui continua la guerra che dura da oltre 20 anni) e il Sudan del sud (appena indipendente e già diviso da scontri e afflitto da carestia), oltre che l Eritrea, in cui un regime dispotico viola da due decenni i più elementari diritti umani. Crisi umanitarie e politiche e conflitti interni affliggono da anni Iraq, Egitto, Congo, Costa d Avorio e Repubblica centrafricana. E ovvio che le persone che vivono in quei Paesi e che non hanno alternative di sopravvivenza cercano di fuggire con ogni mezzo per trovare asilo e protezione altrove. Nel 2013 in tutta Europa si sono presentate richieste di asilo, con un aumento di un terzo rispetto al 2012, come ricorda il recente rapporto dell Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati. (v. UNHCR Asylum Trends 2013) I maggior numero di nuove domande di asilo nel 2013 è stato presentato in Germania ( ), in Francia (60.100) e in Svezia (54.300), tra i principali paesi di destinazione. Nel 2013 in Turchia, che oggi ospita il maggior numero di rifugiati in fuga dalla Siria ( rifugiati siriani al 18 marzo 2014), sono state presentate domande d'asilo, soprattutto da parte di cittadini iracheni e afghani. L Italia invece nel 2013 ha ricevuto soltanto domande di asilo. Erano state nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel 2011 e nel Dunque dal 2008 al 2013 la media delle domande di asilo presentata in Italia negli ultimi 6 anni è stata di , salita a negli ultimi 3 anni, ma resta molto inferiore al numero di domande presentate in Germania, Francia, Svezia, Turchia, nonostante la modifica delle rotte migratori che sempre di più hanno incrementato la fuga di migranti verso le frontiere marittime italiane. Infatti secondo Frontex (l Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell Unione europea) nel solo trimestre da luglio a settembre 2013 in tutta la UE sono aumentati gli arrivi irregolari di migranti (oltre ), soprattutto nel Mediterraneo centrale, le intercettazioni alle frontiere marittime e il numero di domande di protezione internazionale (97.207). I siriani sono il gruppo che ha presentato il maggior numero di richieste d asilo (13.963). Siriani (6.000) ed eritrei (quasi 6.000) sono stati i due gruppi maggiormente intercettati, in particolare alla frontiera marittima italiana. Questi dati attestano l erroneità e l ipocrisia sottese alla definizione di emergenza per gli odierni sbarchi ampiamente prevedibili e confermano l inadeguatezza e l incapacità delle politiche italiane a gestire un effettivo sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, in violazione degli obblighi di assistenza previsti per ogni Stato dalle direttive dell Unione europea. 2. L operazione Mare nostrum e gli obblighi di salvataggio dei migranti in difficoltà in mare Di fronte al ripetersi nel Mare mediterraneo dei naufragi e delle morti di migranti in fuga, il Governo italiano dal 18 ottobre 2013 ha disposto l operazione Mare nostrum, nell ambito della quale 5 unità della marina militare italiana hanno portato in salvo finora persone in fuga che si trovavano in pericolo in mare. 2

3 Si tratta di un operazione con cui l Italia adempie agli obblighi internazionali che impongono di soccorrere le vite umane in difficoltà nel mare, come del resto prescriveva la Corte europea dei diritti dell uomo che nella sentenza Hirsi del 23 febbraio 2012 aveva dichiarato che la pratica italiana dei respingimenti in mare viola la Convenzione europea dei diritti dell uomo, rappresentando un trattamento inumano e degradante e una violazione del divieto di espulsione collettive. Tuttavia si manifestano due serissimi dubbi sullo svolgimento di tale attività militare e umanitaria. Il primo dubbio riguarda criteri e modi delle procedure di identificazione dei migranti soccorsi in mare svolte sulle navi della Marina militare dal personale della Polizia di Stato e della Direzione centrale dell immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell Interno. Tali criteri e modi dovrebbero essere resi pubblici. La citata sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell uomo ha infatti ricordato che occorrono precise garanzie per valutare realmente ed individualmente la situazione dei migranti presi a bordo, in modo da effettuare un esame individuale delle singole posizioni individuali, con diritto dei migranti di disporre di interpreti e di consulenti legali. Poiché è evidente che è impossibile fruire pienamente di tali diritti a bordo delle imbarcazioni che svolgono operazioni di soccorso, le attività di identificazione e di esame delle posizioni individuali devono limitarsi ad attività del tutto preliminari ai più approfonditi accertamenti da svolgersi dopo lo sbarco. In particolare circa l età del migrante si deve sempre tutelare il prevalente interesse superiore del minore, come prevedono l art. 28, comma 3 d.lgs. n. 286/1998 e la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, e si deve comunque osservare il principio previsto dall art. 4 d.lgs. n. 24/2014 secondo il quale la minore età del minore straniero non accompagnato deve essere sempre presunta nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione. Occorre poi evitare ogni valutazione sommaria e presuntiva o di gruppo circa la provenienza o la condizione giuridica del migrante, perché sono comunque vietati espulsioni o respingimenti di uno straniero verso uno Stato in cui potrebbe essere oggetto di persecuzioni o non essere protetto da tale rischio (art. 19, comma 1 d. lgs. n. 286/1998) e l espulsione collettiva di stranieri (art. 4, prot. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell uomo), anche perché l ordinamento italiano non prevede alcuna nozione di Paese terzo sicuro (di per sé ambigua rispetto alla dimensione individuale del diritto d asilo). Perciò in ogni caso anche al momento delle operazioni di identificazione si deve evitare di presumere l intento fraudolento o di immigrazione irregolare di persone che si afferma provenire da determinati Stati, sia perché occorre valutare la situazione individuale la quale- come si è sopra ricordato - spetta caso per caso non già al personale di polizia a bordo della nave che ha soccorso il migrante, ma alle altre autorità di pubblica sicurezza (Prefetto e Questore) e, in caso di presentazione della domanda di asilo, alla Commissione per la protezione internazionale - sia perché spesso in mancanza di documenti l appartenenza del migrante ad un determinato Stato non è affatto certa e occorre comunque verificare l effettiva impossibilità che nello Stato di rinvio il migrante subisca rischi, sia perché spesso si tratta di persone provenienti da aree in cui si mescolano inestricabilmente violazioni dei diritti umani fondamentali, discriminazioni etnico-linguistiche, religiose o sessuali, bisogni vitali di protezione individuale e di sussistenza materiale. Il secondo dubbio riguarda le regole di ingaggio delle unità partecipanti all'operazione Mare Nostrum nonchè il contenuto delle direttive impartite in concreto circa l'uso della forza, 3

4 rafforzati dall'allarmante episodio reso noto dalla stampa sul mitragliamento nei confronti di natanti in fuga dopo avere trasportato migranti. Su questa delicata tematica si rinvia allo specifico comunicato ASGI del 27/03/2014 in cui si richiede che il Ministro dell interno sostituisca subito il suo decreto del 14 luglio 2003 per adeguarlo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo sul divieto di respingimento in mare e a tutte le norme del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmato a Palermo il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede, tra l altro, l obbligo di assicurare l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo di un imbarcazione sospettata di trasportare migranti in condizioni irregolari (artt. 9 par. 1(a) e 18 par. 5) e l obbligo di proteggere e assistere le vittime di traffico, in particolare donne e bambini (art. 16). Va evidenziato che il notevole aumento delle persone in fuga sbarcate deriva non tanto dal pattugliamento più efficace del mare da parte delle unità militari italiane, quanto piuttosto dall estendersi e dall aggravarsi delle violazioni dei diritti umani elementari che costringono un crescente numero di persone a fuggire dagli Stati di provenienza. 3. Continua l emergenza della mancata accoglienza dei richiedenti asilo in Italia per gravi violazioni degli obblighi comunitari e internazionali Malgrado la facile prevedibilità dei flussi di migranti in arrivo sulle coste italiane continua l emergenza della mancata accoglienza in Italia dei migranti in fuga. Infatti oggi l emergenza in Italia non sta certo nel prevedibile fenomeno dei migranti in fuga che hanno il diritto di asilo, bensì nella perdurante violazione in Italia di alcuni obblighi comunitari (come la direttiva UE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri) da parte delle autorità italiane, le quali: 1) continuano a sottostimare i numeri dei posti da finanziare ogni anno per dare un assistenza dignitosa, 2) continuano a sottostimare il numero delle commissioni incaricate di esaminare le domande di asilo e 3) adottano illegittimi provvedimenti di respingimento nei confronti di stranieri appena salvati da naufragio invece di farli accedere subito alla procedura di esame delle domande di asilo. 1) Le norme dell UE prevedono che ogni richiedente asilo sprovvisto dei mezzi di sussistenza deve essere accolto e assistito fin da quando manifesta la volontà di chiedere asilo durante l esame della domanda di asilo e dopo il riconoscimento della protezione internazionale. Eppure malgrado una media annua di richieste di asilo presentate in Italia i posti predisposti in Italia per accogliere i richiedenti asilo nell ambito dello SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) dagli enti locali e dagli enti del privato sociale, finanziati all 80% dal Ministero dell Interno (che stabilisce gli standard di accoglienza nell ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell asilo, anche con nuovi fondi messi a disposizione dall Unione europea), sono sempre sottostimati rispetto alle necessità. E' ben vero che ai posti nell'ambito dello SPRAR si devono sommare anche i posti nei centri statali per richiedenti asilo (CARA), ma l'asgi ricorda nuovamente come si tratti di strutture assolutamente inidonee a garantire standard adeguati di accoglienza e tutela e comunque, la somma dei posti disponibili nel sistema CARA e nel sistema 4

5 SPRAR (che, giova sottolinearlo, si deve occupare anche dei percorsi di accoglienza volti all'integrazione sociale dei titolari di protezione internazionale o umanitaria) risulta sottostimata rispetto all'effettivo e prevedibile fabbisogno. Nel settembre 2013 il Ministero dell interno aveva positivamente deciso un forte aumento della capacità ricettiva dello SPRAR (che era di soli 3000 posti annui nel triennio , portati a nel 2012) mettendo a bando posti annui per il triennio e reperendo la disponibilità da parte degli enti locali sino a posti (di cui ordinari e gli ulteriori posti straordinari). I posti attualmente effettivamente attivati nell ambito della rete SPRAR sono quelli ordinari (poco più di ), mentre la messa in opera dei posti straordinari attivabili in tempi brevi e con una procedura straordinaria che non prevede cofinanziamento non può attualmente essere utilizzata per mancanza di copertura finanziaria. Per rispondere a questa criticità, da gennaio 2014 il Ministero dell Interno ha attivato, con risorse straordinarie (diverse da quelle inserite in bilancio per l accoglienza nell ambito dello SPRAR) operazioni di accoglienza, coordinate territorialmente dalle Prefetture, che danno vita ad un sistema parallelo e che colloca i richiedenti protezione internazionale in strutture con standard di accoglienza nettamente differenti da quelli richiesti nel sistema SPRAR e svincolate da una progettualità di lungo periodo che porti ad un vero e proprio percorso di integrazione. Ancora una volta si afferma dunque l esistenza di un emergenza causata dagli sbarchi di migranti, in virtù della quale il Ministero dell interno, per sua sottovalutazione sistematica del fabbisogno finanziario e organizzativo ordinario di accoglienza, è poi costretto dai numeri dei successivi e prevedibili arrivi di migranti a collocare i migranti e/o i richiedenti asilo in strutture improvvisate reperite nel giro di poche ore, con un costo elevatissimo per lo Stato ma senza adeguata qualità di accoglienza. La persistente sottostima del fabbisogno annuo di posti di accoglienza ha comportato che ogni anno migliaia di richiedenti asilo bisognosi di assistenza sono costretti a sopravvivere in condizioni di indigenza e a dormire in ripari di fortuna, ma si è vista in tutta la sua drammaticità nel 2011 durante la crisi dei paesi nordafricani che ha indotto decine di migliaia di persone a fuggire e che ha costretto il Governo a disporre lo stato di emergenza e a mobilitare le risorse del Sistema nazionale di protezione civile per reperire fino a posti in tutta Italia. Nel marzo 2013 era stata chiusa la situazione di emergenza decretata nel 2011 per la cd. emergenza Nord Africa, ma il Ministero dell Interno non sembra avere imparato da quella disastrosa esperienza, costata vari milioni alle casse dello Stato in assenza di reali progettualità di accoglienza ed inserimento, e così oggi reitera la sistematica sottostima dei posti di accoglienza per richiedenti asilo nell ambito dello SPRAR: la cifra da posti annui (non aumentati a per mancanza di copertura finanziaria) resta comunque molto inferiore alla media annua di richiedenti asilo degli ultimi tre anni e si deve così ricorrere all ultimo all ennesimo approccio emergenziale, di per sé negazione di un sistema di accoglienza e negazione delle esperienze eccellenti di accoglienza ed integrazione presenti nel nostro Paese. Le conseguenze della sottostima dei bisogni effettivi di accoglienza sono molto gravi per tutti, con persone ospitate in strutture improvvisate o inidonee o con persone non assistite che vagano sul territorio alla ricerca di sopravvivere o con situazioni al di fuori del controllo del diritto, come quelle verificatesi in Sicilia in cui sono stati requisiti centri sportivi o create tendopoli, in cui sono stati collocati persino minori non accompagnati. 5

6 Questa situazione di vergognosa sottovalutazione degli obblighi di accoglienza è stata ribadita anche dal Presidente della Repubblica nell ultimo messaggio alla Nazione per la fine anno ed induce molti richiedenti asilo, anche dopo il riconoscimento della protezione, a volere lasciare l Italia, con tutte le difficoltà ed impedimenti derivanti dal sistema europeo (Regolamento Dublino III) che assegna la competenza alla protezione e all esame delle domande di asilo al Paese di primo arrivo, per almeno i primi 12 mesi dall ingresso irregolare, in assenza di legami con altri familiari presenti in altri Paesi UE. 2) In base all art. 2 d. lgs. n. 25/2008 il numero massimo delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è di 10 e può essere aumentato con ulteriori 10 sezioni dal Ministro dell Interno. Al momento non è dato capire se tutte le 10 sezioni aggiuntive siano state istituite dal Ministro dell Interno e/o se tutte siano già effettivamente operanti, ma in ogni caso tali numeri complessivi appaiono comunque del tutto inadeguati rispetto al numero delle domande di asilo da esaminare, il che prolunga inutilmente la durata dell esame delle domande, esaspera l attesa dei richiedenti asilo e rende spesso frettoloso l esame delle singole domande a discapito di un doveroso approfondimento di situazioni complesse e drammatiche. 3) Negli ultimi mesi sono emersi numerosi casi nei quali gli stranieri soccorsi in mare e sbarcati dalle navi della Marina militare italiana sono stati oggetto di illegittimi respingimenti disposti dai Questori, eseguiti con accompagnamento alla frontiera, motivati con l ingresso nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera ai sensi dell art. 10, comma 2 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trattenimento in un CIE. Premesso che il respingimento del Questore è in sé del tutto incostituzionale perché provvedimento restrittivo della libertà personale disposto in via ordinaria dalla sola autorità di pubblica sicurezza senza alcun preventivo intervento dell autorità giudiziaria, come invece prescrive l art. 13 Cost., si deve comunque ribadire che nei confronti degli stranieri soccorsi in mare e sbarcati dalle navi della Marina militare i provvedimenti di respingimento appaiono illegittimi, sia perché la stessa legge ne vieta l adozione nei confronti di straniero richiedente asilo, sia perché quando il soccorso sia avvenuto in acque internazionali l ingresso in Italia è incolpevole senza alcuna elusione dei controlli di frontiera come invece si indica nei provvedimenti di respingimento e l ingresso nel territorio italiano (e le navi militari lo sono) avviene su autorizzazione dei comandanti delle navi dell operazione Mare nostrum, finalizzata proprio al soccorso ai migranti che si trovano nelle acque internazionali e al loro trasbordo sul suolo italiano. 4. Ambiguo è il trattamento riservato dalle autorità italiane ai migranti in fuga da alcuni Paesi come la Siria. Dall autunno 2013 i migranti giunti in Italia in fuga dalla guerra civile che infuria in Siria (spesso famiglie intere con bambini) sono persone che prevalentemente non vogliono presentare domanda di asilo in Italia, ma preferiscono recarsi presso altri amici o familiari già presenti in altri Stati europei (Francia, Germania, Svezia) nei quali vorrebbero chiedere asilo. La prassi di non identificare e di non espellere persone giunte in Italia irregolarmente in fuga da una guerra civile senza che abbiano presentato alle autorità italiane una formale domanda di asilo è conforme al divieto di espulsione per chi possa essere perseguitato (art. 19, comma 1 D.lgs n. 286/1998), ma suscita perplessità e problemi pratici. 6

7 Tale prassi suscita dubbi di legittimità rispetto ai criteri per la presentazione delle domande di asilo previsto dal Regolamento (UE) n. 604/2013, che prevede i criteri per la determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo (c. d. Regolamento Dublino III). La cooperazione si fonda sul principio secondo cui ogni domanda d asilo presentata in uno degli Stati membri dell UE deve essere esaminata da parte dello Stato di primo arrivo o nello Stato in cui vivono alcune categorie di familiari del richiedente asilo (Regolamento (CE) 343/2003 (c.d. Dublino II), ripresi e sostituiti dal 1 gennaio 2014 dal regolamento Dublino III). Molti richiedenti asilo che arrivano in Italia non vogliono che la loro domanda di protezione sia esaminata dallo Stato italiano, sia per sfiducia nel sistema di accoglienza e di esame delle domande, sia per la presenza in altri Stati dell UE di familiari e in tal caso se questi ultimi avessero ottenuto legale protezione essi dovrebbero riceverla in quegli stessi Stati. Di costoro ben poco si sa, non essendoci alcuna fonte istituzionale che riporti quanti siano, quali informazioni siano state loro fornite al momento dello sbarco e dunque quale conoscenza abbiano dei loro diritti, con la conseguenza che è assai prevedibile che molti saranno rinviati in Italia proprio in forza del Regolamento Dublino. In generale appare necessario che in tutto il territorio nazionale sia data più puntuale applicazione all art. 5, comma 5, d. lgs. n. 140/2005 che disciplina gli interventi assistenziali e di soccorso precedenti alla presentazione della domanda di asilo, anche per evitare che si verifichino casi (come accade da mesi nel Comune di Milano in cui sono transitati finora oltre 2700 siriani) in cui un elevatissimo numero di persone inespellibili rimangano prive di qualsiasi assistenza, accampati nelle stazioni ferroviarie od ospitate in modo improvvisato in centri di accoglienza per persone senza fissa dimora, con oneri che ricadono impropriamente sugli enti locali. Si tratta senza dubbio di situazioni meritevoli di un intervento sistematico: il Ministro dell interno dovrebbe perciò disciplinare tali interventi all interno delle misure assistenziali e di soccorso già regolate dal decreto ministro dell interno 2 gennaio 1996, n. 233 e dovrebbe adottare fin da subito protocolli operativi tra le Prefetture e i Comuni in cui tali problemi risultano più frequenti e acuti. 5. Il trattamento inadeguato di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che sbarcano sulle coste italiane Da più parti giungono notizie di minori stranieri collocati, dopo il loro sbarco sul suolo italiano, nelle strutture per adulti, con successiva identificazione e ricollocamento in strutture per minori e/o in comunità, con tempi indefiniti e senza un coordinamento tra le varie autorità preposte alla tutela dei minori. In tal senso vedasi anche la segnalazione effettuata dalla Sezione Puglia dell'asgi in data sulla grave situazione che si era creata presso il CARA di Borgo Mezzanone (Puglia) Non è certo che sia garantita ai minori un immediata informazione dei loro diritti, compresa la possibilità di chiedere asilo, con la conseguenza che solo quando arrivano nelle comunità per minori sono in grado eventualmente di presentarla. Già nel rapporto Il diritto alla protezione, curato nel 2011 nell'ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati, programma 2009, da ASGI e da altri enti, si evidenziava con preoccupazione l'esistenza di un esteso fenomeno di minori stranieri non accompagnati che, pur essendo fuggiti dai loro paesi di origine per ragioni chiaramente 7

8 riconducibili alla protezione internazionale, rimangono invisibili non accedendo alla procedura di riconoscimento di detta protezione per mancanza di adeguato supporto e rimangono. Non si ha conoscenza del numero dei MSNA arrivati con gli ultimi sbarchi e del trattamento loro riservato, se cioè venga immediatamente nominato un tutore, se venga immediatamente predisposta l accoglienza in strutture dello SPRAR destinata ai minori richiedenti asilo, se sia effettivamente seguita la speciale procedura prevista dalla vigente normativa per l esame della richiesta di protezione internazionale, se sia garantito il controllo di qualità nelle strutture di accoglienza dei minori non richiedenti asilo. 6. Per prevenire il ripetersi di questa emergenza politico-amministrativonormativa il Parlamento e il Governo hanno il dovere e la possibilità di intervenire subito: le richieste dell ASGI 1) nell immediato, nelle more della riforma normativa di cui al punto 4, il Ministero dell interno subito istituisca e renda immediatamente operative le 10 sezioni aggiuntive delle commissioni territoriali e finanzi subito i posti aggiuntivi di accoglienza nell ambito dello SPRAR già individuati come idonei dopo l ultimo bando ed emani il decreto di aumento della capienza annua complessiva dei posti di accoglienza nell ambito dello SPRAR ad almeno , cioè la media annua delle domande di asilo presentate in Italiana negli ultimi tre anni, ai quali dovranno comunque aggiungersi il numero di posti che tuttora ospitano le persone già riconosciute titolari della protezione internazionale e tuttora bisognose di assistenza abitativa, disponendo quindi un nuovo bando per il finanziamento di nuovi progetti di accoglienza presentati dagli enti locali, compreso un bando specifico per i progetti di accoglienza rivolti ai minori non accompagnati richiedenti asilo, e acceleri l implementazione dei posti appena finanziati revocando al più presto l accoglienza disposta in strutture abitative inidonee 2) nell immediato il Ministero dell interno emani apposite direttive o circolari con cui a) si ricordino ai Questori le norme internazionali e nazionali che vietano provvedimenti di respingimento nei confronti di stranieri che in qualsiasi modo manifestino la volontà di presentare domanda di asilo, inclusi quelli salvati e sbarcati dalle unità della Marina militare nell ambito dell operazione Mare nostrum, e si disponga l annullamento d ufficio dei provvedimenti di respingimento finora adottati dai Questori nei confronti di richiedenti asilo, b) si ricordi l'obbligo per tutti gli operatori di polizia di evitare ogni presunzione, anche di gruppo, circa l età (nel prevalente interesse superiore del minore) e la condizione o la provenienza del migrante e di informare i migranti, anche con l ausilio di interpreti, sia durante le operazioni di identificazione, anche a bordo delle navi militari che li soccorrono nel mare, sia dopo il loro sbarco sulla terraferma circa il loro diritto di presentare subito domanda di asilo e sui loro conseguenti diritti e doveri, di segnalare se eventuali suoi familiari abbiano presentato domande di asilo in altri Stati dell UE in cui vogliano essere inviati e di consentire la presentazione della domanda di asilo prima che siano adottati eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione per l ingresso o il soggiorno irregolari; c) si prescriva ai Prefetti e ai Questori di riorganizzare il personale e le procedure interne agli uffici territoriali del Governo-prefetture e agli uffici immigrazione delle Questure in modo porli nelle condizioni di rispettare effettivamente sempre gli obblighi derivanti dalle norme dettagliate e già autoapplicative previste dalle Direttive rifuse 2013/32/UE (procedure di esame delle domande di asilo) e 2013/33/UE (accoglienza dei richiedenti asilo) di ammettere 8

9 all accoglienza il richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sussistenza il giorno stesso della presentazione della domanda di asilo o del suo rinvio in Italia da parte di altri Stati dell UE, e di verbalizzare ogni domanda entro il termine di tre giorni lavorativi dalla sua presentazione (prorogabile di ulteriori 10 giorni lavorativi soltanto quando sia molto difficile rispettarlo a causa della presentazione di domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di persone); 3) nell immediato il Ministero dell Interno-Dipartimento per le libertà civili e l immigrazione convochi subito il Tavolo di coordinamento con regioni, enti locali ed enti di tutela per elaborare il Piano nazionale degli interventi in favore dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, previsto dall art. 29, comma 3 d. lgs. n. 251/2007, appena introdotto dal d. lgs. n. 18/2014 chiamando ad interloquire con detto Tavolo anche i principali enti di tutela dei rifugiati, soggetti di primaria importanza, da anni sistematicamente e irragionevolmente esclusi da ogni consultazione formale; 4) sia dato deciso impulso alla riforma legislativa del Sistema nazionale per il diritto di asilo, sia per gli organi e le procedure di esame delle domande di asilo (riformando e rendendo più indipendente, preparata ed efficiente la composizione delle Commissioni e ampliandone il loro numero anche per velocizzare le procedure), sia per il sistema di accoglienza con la progressiva chiusura dei CARA e l ampliamento ed il consolidamento di un unico sistema di accoglienza che valorizzi i numerosi aspetti positivi dell'attuale sistema SPRAR superandone però gli intrinseci limiti strutturali (in primis la disomogeneità dei programmi di accoglienza basati su una mera adesione volontaria degli enti locali e la mancanza di una programmazione generale pluriennale tra Stato-Regioni ed Enti Locali). Perciò il Parlamento accolga le proposte di emendamento al disegno di legge di delegazione europea, volte a prevedere precisi criteri e principi direttivi alla delega legislativa al Governo per il recepimento delle Direttive rifuse 2013/32/UE (procedure di esame delle domande di asilo) e 2013/33/UE (accoglienza dei richiedenti asilo) che l'asgi ha inviato a Governo e deputati (si rinvia alla lettura dei documenti in In tal modo l'italia giungerebbe a rispettare gli standard previsti dall'unione in una materia che investe anche profili di diritto costituzionale e di tutela di diritti soggettivi in sede giurisdizionale. 5) il Governo italiano nei rapporti con gli altri Stati dell UE e con la Commissione europea illustri e sottoponga a valutazione europea la situazione complessiva dei migranti giunti in Italia da zone di conflitto (con particolare riguardo per i migranti in fuga dalla Siria) compresi coloro che intendono raggiungere altri Stati dell UE in cui vivono i loro familiari e nei quali intendono presentare domanda di protezione internazionale e fin da subito il Ministro dell interno dia disposizioni chiare per attuare in modo uniforme ed efficiente gli interventi assistenziali e di soccorso già regolati dal decreto ministro dell interno 2 gennaio 1996, n. 233 e adotti fin da subito protocolli operativi tra le Prefetture e i Comuni in cui le esigenze di assistenza risultano più frequenti e acuti. 6) il Ministero dell interno fornisca i dati degli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e delle misure di tutela e protezione loro riservate e individui procedure trasparenti per l identificazione dei minori già al momento dello sbarco, secondo le vigenti disposizioni normative, privilegiando in via prioritaria le dichiarazioni dei minori stessi, offrendo immediata informazione agli stessi sul diritto di chiedere asilo e collocando immediatamente i richiedenti nelle strutture apposite dello SPRAR e i non richiedenti in idonee comunità per minori. 9

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