Il nuovo sistema pensionistico introdotto dal c.d. decreto Monti

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1 Il nuovo sistema pensionistico introdotto dal c.d. decreto Monti PREMESSA La riforma pensionistica disciplinata dal decreto Monti rappresenta, certamente, un punto di svolta nel sistema previdenziale italiano: - ora vi sono due soli trattamenti di pensione, quello di vecchiaia e quello anticipato; - non v è più il sistema delle c.d. quote, che caratterizzava l accesso alla pensione anticipata di vecchiaia; - viene innalzata l età per l accesso alla pensione di vecchiaia; - la vecchia pensione di anzianità (ora, pensione anticipata), si consegue solo in presenza di una determinata anzianità contributiva, età superiore (di molto) a quella prevista in precedenza (di 35 o 36 anni) e prescindendosi dall anzianità anagrafica; - vengono meno le c.d. finestre, in quanto l accesso al pensionamento è garantito dal mese successivo a quello della proposizione della domanda; - viene attribuita al lavoratore (di ambo i sessi) la facoltà di rimanere in servizio sino a 70 anni, beneficiando di agevolazioni nell attribuzione del coefficiente di trasformazione, con la garanzia della stabilità reale nel posto di lavoro (qualora già posseduta, ovviamente); - viene data immediata applicazione al regime pensionistico per i lavori usuranti, di cui al d.lgs. n. 67/2011, caratterizzato dal sistema delle quote, il quale, però, resta sprovvisto dei benefici ivi previsti ed è caratterizzato dalla permanenza delle c.d. finestre; - viene modificato, innalzandosi l età del conseguimento, anche il regime dell assegno sociale; - è stato eliminato il requisito dei tre anni di contribuzione al fine dell esercizio del cumulo dei contributi (c.d. totalizzazione); - nei confronti dei professionisti iscritti alla gestione separata sono stati attribuiti i diritti all astensione per malattia o per maternità, con le medesime condizioni applicate ai lavoratori a progetto (art. 1, comma 778, L. n. 296/2006); - per i lavoratori iscritti alla gestione separata, compresi i lavoratori a progetto, la contribuzione, a far data dal 1 gennaio 2012, corrisponde a 27,72% (1% in più del regime precedente), di cui il 27% utile ai fini previdenziali. La riforma in nulla incide sui lavoratori che avevano maturato i requisiti nel corso dell anno 2011 e che possono accedere al trattamento di quiescenza 1

2 in ogni momento, previa certificazione della sussistenza del requisito al da parte dell istituto previdenziale. La riforma, inoltre, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che abbiano avuto accesso al trattamento di mobilità in virtù di accordi stipulati entro la data del 4 dicembre LA PENSIONE DI VECCHIAIA Nel settore privato, la pensione di vecchiaia, a far data dal 1 gennaio 2012, spetta ai lavoratori al compimento del 66 anno (per gli uomini) e al 62 anno (per le donne). Questo limite, a decorrere dal 2013 sarà incrementato, divenendo di 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 62 anni e tre mesi per le donne. Per le donne, in particolare, l innalzamento dell età di accesso al trattamento, seppur variabile nella consistenza del suo ammontare, è costantemente applicato nel corso degli anni, di modo da determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l equiparazione con gli uomini. Per i dipendenti pubblici l equiparazione avviene immediatamente e, pertanto, l accesso al trattamento di vecchiaia, nel 2012, è condizionato al compimento del 66 anno dal 2012, età, questa, che sarà incrementata di tre mesi nel Per gli autonomi, invece, l accesso al trattamento presuppone: per le donne il compimento di 63 anni e tre mesi (incrementato dal 2013 per equipararsi a quello degli uomini nel 2018); per gli uomini il compimento del 66 anno di età, innalzato di tre mesi nel 2013 (per attestarsi, definitivamente, a 66 anni e 3 mesi). Per tutti i lavoratori, a far data dal 2021, il pensionamento di vecchiaia avverrà al compimento del 67 anno di età. Il requisito contributivo per l accesso al trattamento è fissato in 20 anni, sempre che, per i soggetti sprovvisti di contribuzione antecedente al 1 gennaio 1996, l importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l assegno sociale. Questa limitazione non trova applicazione nell ipotesi in cui il lavoratore acceda al trattamento compiuto il 70 anno di età, ed in possesso di almeno 5 anni di contributi. Una deroga al nuovo sistema è stata introdotta solo per le lavoratrici nate nel 1952 che nell anno in corso, compiendo il 60 anno di vita, avrebbero potuto avere accesso alla pensione di vecchiaia (fermo restando il possesso del requisito contributivo ventennale). La deroga prevede che queste lavoratrici possano accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 64 anno di età, qualora questo requisito risulti più favorevole all accesso all ordinario trattamento. 2

3 LA PENSIONE ANTICIPATA La riforma ha introdotto rilevantissime novità nel trattamento sia della pensione di vecchiaia anticipata, sia della pensione di anzianità. La prima si reggeva sul sistema delle c.d. quote, potendosi fruire della quiescenza, alternativamente, al compimento del 60 anno di età (61 per gli autonomi) e con un anzianità contributiva di 36 anni; al compimento dei 61 anni (62 per gli autonomi) con 35 anni di anzianità contribuiva. Detto sistema, per i lavoratori privati, è stato abolito 1 dalla riforma ed è stato interamente soppiantato dal regime che precedentemente caratterizzava la pensione di anzianità, fondato, esclusivamente, sull anzianità contributiva maturata dal lavoratore (che doveva corrispondere a 40 anni). L anzianità contributiva necessaria per l accesso al pensionamento è stata oggetto di revisione, ed è stata determinata in 42 anni ed 1 mese per gli uomini ed in 41 anni ed 1 mese per le donne. A decorrere dal 2013, la predetta anzianità sarà incrementata, tenuto conto dell innalzamento dell aspettativa di vita, per arrivare a 42 anni e 5 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 5 mesi per le donne. Infine, nel 2014, l anzianità è incrementata di un 1 anno ed 1 mese, per arrivare a 43 anni e 6 mesi per gli uomini e 42 anni e 6 mesi per le donne. Niente più scalini e scaloni (come introdotti dalla riforma Maroni del 2004), anche se la legge contempla un sistema penalizzante finalizzato ad incentivare la permanenza del lavoratore in servizio fino al compimento del 62à anno di età. Infatti, qualora il lavoratore in possesso della prescritta anzianità contributiva decidesse di accedere al trattamento precedentemente al compimento del 62 anno di età, nei suoi confronti trova applicazione una penalizzazione pari all 1% per ogni anno di anticipo, fino al 60 anno e del 2% per gli ulteriori anni precedenti al 60.mo 2. Il regime delle quote, che, si è detto, è oramai abolito nel settore privato, è utile solo a definire l ambito di applicazione del regime derogatorio a quello generale applicabile a far data dal La riforma trova applicazione solo per i lavoratori privati. Per i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1 gennaio 1996, infatti, l unico trattamento spettante è costituito dalla pensione di vecchiaia. Per coloro i quali, invece, risultavano già assunti precedentemente, trova applicazione il vecchio regime delle quote, pari a 96 per il 2013 e 97 per gli anni successivi, ed il calcolo della pensione avverrà con il sistema misto o interamente retributivo, a seconda dell anzianità, inferiore o superiore a 18 anni, posseduta al Per fare un esempio: qualora il lavoratore optasse per il pensionamento al compimento del 58 anno di età, sarebbe penalizzato con la decurtazione del 6% del trattamento: 1% al 61 anno; 1% al 60 anno; 2% al 59 anno; 2% al 58 anno. 3

4 Il decreto, infatti, modificato in sede di conversione, prevede, infatti, che coloro i quali matureranno la quota 96 entro il 2012 e, quindi, soggetti compresi tra 61 e 62 anni, potranno accedere al pensionamento di anzianità al compimento del 64 anno di età. LA FLESSIBILITA NELL ACCESSO ALLA PENSIONE Prima della riforma, come è noto, l accesso alla pensione di vecchiaia si conseguiva al compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne. Qualora il lavoratore avesse inteso proseguire l attività lavorativa, il datore di lavoro consenziente poteva avvalersi del beneficio di cui all art. 4, L. n. 108/1990 e, cioè, della recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro. Nell ipotesi in cui l opzione fosse stata esercitata dalla lavoratrice, nonostante la diversa età di accesso alla pensione di vecchiaia, il datore di lavoro rimaneva vincolato alla stabilità reale del rapporto, stante l interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale alla disposizione statutaria: le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono continuare a prestare la propria opera sino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali 3. Superati i 65 di età del lavoratore, il datore di lavoro era libero di esercitare il recesso. Il comma 4 dell art. 24 del d.l. Monti modifica anche la suddetta impostazione, prevedendo che Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. La permanenza in azienda diviene quindi possibile fino al 70 anno di età, indipendentemente dalla maturazione dei requisiti pensionistici maturati, nell ipotesi in cui il lavoratore manifesti la sua volontà in tal senso. La permanenza fino a questa età (avanzata), è incentivato dall applicazione di coefficienti di trasformazione più favorevoli, finalizzati ad attribuire al lavoratore un incremento del trattamento pensionistico. 3 C. Cost., Ord. 23 giugno 1988, n. 703, in NGL, 1988, 543; Ord. 21 luglio 1988, n. 868, in FI, 1989, I, c. 1748, con n. di ROSSI E.; Sent. 20 dicembre 1988, n. 1106, ivi, ID; 29 marzo 1991, n. 134, in GC, 1991, I. 2555; 30 dicembre 1991, n. 503, in q. Riv., 1992, II, p. 309, con n. di PAPINI O.; 13 luglio 1994, n. 296, in GC, 1994, I, p. 3046; 25 luglio 1994, n. 345, in GI 1994, I, p. 382; 8 marzo 1996, n. 64, in GC, 1996, I, p. 1229; 20 giugno 2002, n. 256, in MGL, 2003, p. 42, con n. di PILEGGI A.. 4

5 La disposizione, in concreto, appare di applicazione limitata alle ipotesi in cui il lavoratore, in possesso del requisito anagrafico per l accesso al pensionamento di vecchiaia, non sia titolare della prescritta contribuzione o possegga un anzianità contributiva ancora inidonea a garantire un trattamento pensionistico soddisfacente. Negli altri casi, compreso quello della legittimità all accesso alla pensione anticipata, il beneficio attribuito alla prosecuzione dell attività non sembra idoneo ad evitare il transito dei lavoratori al trattamento di quiescenza, considerando, soprattutto, i nuovi requisiti anagrafici e contributivi. Infatti, il provvedimento in commento, oltre all applicazione di un diverso coefficiente di trasformazione, non ha previsto alcuna altra forma di incentivo per il lavoratore intenzionato a proseguire l attività lavorativa nonostante il diritto al trattamento pensionistico. Il legislatore, infatti, non ha inteso replicare alla previsione contenuta nella L. n. 243/2004, che introdusse il c.d. bonus spettante ai lavoratori del settore privato che, in possesso, alla data del , dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità, avessero deciso di continuare a prestare l attività lavorativa 4. In assenza di ulteriori agevolazione viene difficile ritenere che un lavoratore intenda rimanere al lavoro sino alle soglie dell aspettativa di vita, la quale coincide con 78,4 anni per gli uomini e 84,1 per le donne. I LAVORI USURANTI Il decreto interviene anche sul regime pensionistico spettante a coloro i quali svolgono lavori usuranti. E prevista l immediata applicazione del d.lgs. n. 67/2001, seppur sprovvisto delle agevolazioni sui tempi di accesso al pensionamento. Il sistema si fonda sulle quote, le quali devono corrispondere: a 96, con età minima di 60 anni per il 2012; 97, con età minima 61 anni dal Il decreto prevede la sussistenza del diritto in presenza di particolari lavorazioni; di definite modalità di svolgimento della prestazione; di definiti periodi di esposizione all attività usurante. 4 Il bonus, valido per il periodo , comportava un aumento in busta paga pari all'importo dei contributi previdenziali che dovrebbero essere versati all'ente di previdenza, vale a dire il 32,7% della loro retribuzione, totalmente esente da imposte. 5

6 Per la liquidazione del trattamento trovano applicazione le c.d. finestre. L ASSEGNO SOCIALE Anche per il riconoscimento dell assegno sociale è previsto l innalzamento dell età presupposto del suo riconoscimento, che oggi è pari a 65 anni. La soglia di età dovrebbe incrementarsi di un anno a decorrere dal 2018, anche se, già da dal 2013, è previsto l innalzamento a 65 anni e tre mesi (limite, questo, che dovrebbe rimanere immutato sino al 31 gennaio Francesco Alvaro 6

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