Corso di Diritto dell Informazione. 2. Semestre

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1 Corso di Diritto dell Informazione 2. Semestre

2 Programma del corso La libertà di manifestazione del pensiero. Principi costituzionali 2. La disciplina della stampa (1). Excursus storico, principi costituzionali e loro attuazione. Il regime di responsabilità. Pubblicazioni cartacee ed elettroniche 3. La disciplina della radiotelevisione. Excursus storico, gli interventi della Corte costituzionale e l attuale disciplina 4. La disciplina delle telecomunicazioni. Excursus storico e l attuale disciplina 5. La disciplina dell attività informativa (1). La diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica e di satira la tutela della reputazione 6. La disciplina dell attività informativa (2) i reati cosiddetti di opinione aggiottaggio, insider trading e manipolazione del mercato segreto istruttorio e cronaca giudiziaria tutela della riservatezza e dell identità personale 7. La libertà di espressione in internet. Siti, newsgroup e blog nella giurisprudenza italiana e europea 8. L autodisciplina in rete 9. Libertà di espressione e libertà politica. L accesso alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione 10. Analisi della giurisprudenza (relazioni degli studenti su giurisprudenza assegnata)

3 Modalità di esame L esame consta di due prove: *Progetto di ricerca. Si richiede di analizzare ed illustrare una sentenza (tra quelle proposte). Il lavoro verrà esposto da parte dei frequentanti in aula a beneficio di tutti. I non frequentanti esporranno il lavoro durante l esame. *Esame orale.

4 Materiale Slides delle lezioni. Le slides sono rese disponibili prima di ogni lezione in modo che gli studenti ne dispongano durante la lezione Diritto dell informazione e della comunicazione Paolo Caretti 2005 Il Mulino (ad esclusione del capitolo V su Teatro e Cinema)

5 Sulla linea diretta all indirizzo tutte le informazioni e i materiali Gli studenti sono pregati di utilizzare la linea diretta per l invio di richieste di chiarimento, informazioni etc., evitando il ricorso alla casella di posta elettronica del docente

6 Indicazioni per l uso della linea diretta Prima di inviare un messaggio verificate che l informazione non sia già presente nel materiale disponibile (cartelle dei corsi) o nel forum. I messaggi vanno titolati (ponendo attenzione ad utilizzare un titolo attinente al contenuto del messaggio) I messaggi vanno firmati (in calce al messaggio va indicato il nome del mittente) Evitate di usare abbreviazioni o modalità espressive tipiche di altri strumenti (ad esempio del cellulare)

7 La libertà di manifestazione del pensiero Principi costituzionali lezione n. 1

8 La Costituzione italiana Il principio della libertà di manifestazione del pensiero è un principio riconosciuto dalla Costituzione. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero gode, quindi, dello status di diritto costituzionalmente garantito.

9 Le novità della Costituzione rispetto allo Statuto Albertino Costituzione rigida La Costituzione non può essere modificata dalla legge La legge non può avere un contenuto contrario a quanto disposto dalla Costituzione Stato sociale Il tipo di stato delineato dalla Costituzione è uno stato sociale dove prevale una forte dimensione partecipativa. L articolo 3 è il caposaldo di tale impostazione.

10 Eguaglianza formale Costituzione Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Eguaglianza sostanziale E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

11 L uguaglianza sostanziale Il principio di uguaglianza sostanziale costituisce il fondamento e il limite di tutti gli interventi dello Stato nei rapporti economici e sociali. Dal principio di uguaglianza sostanziale deriva: - La valorizzazione delle libertà collettive - Il riconoscimento di diritti sociali

12 Costituzione garanzia La costituzione è fonte prima dei diritti Costituzione programma La costituzione fornisce un quadro dei valori a cui i poteri pubblici si atterranno nell esercizio delle loro funzioni

13 Accanto ai diritti individuali libertà collettive - Libertà di riunione - Libertà di associazione - Di associazione sindacale - Di associazione politica diritti sociali Diritto al lavoro Diritto alla salute Diritto allo studio Diritto all assistenza e previdenza sociale Diritto di sciopero

14 L articolo 2, infatti, stabilisce: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

15 Riserve Riserva di legge Solo la legge del Parlamento può dettare la disciplina relativa all esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione Riserva di giurisdizione Solo il giudice ha il potere di applicare ai singoli casi concreti le limitazioni all esercizio dei diritti, disposte dalla legge

16 Costituzione Italiana Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s intende revocato e privo d ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

17 Il contenuto dell art. 21 Diritto di comunicare al pubblico Il diritto a comunicare con un destinatario determinato è sancito dall art. 15 Divieto di autorizzazioni o censure Ricorso all istituto del sequestro solo in casi determinati ed eccezionali Obbligo per le imprese editrici di rendere noti i loro mezzi di finanziamento Limite del buon costume

18 Principi fondamentali Principio di riserva di legge Solo la legge può disciplinare la libertà di manifestazione del pensiero Le limitazioni all esercizio del diritto di manifestazione del pensiero sono fissate dalla Costituzione Solo il giudice può applicare i limiti imposti dal legislatore Questi principi sono inderogabili

19 Dichiarazione universale dei diritti dell uomo 10 dicembre 1948 Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

20 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, 3 settembre 1953 Articolo 10 Libertà di espressione Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radio-diffusione, di cinema o di televisione. L esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l integrità territoriale o l ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l autorità e l imparzialità del potere giudiziario. Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

21 Dichiarazione ONU Convenzione europea Costituzione italiana Solo la legge può stabilire dei limiti alla libertà di espressione

22 Corte Costituzionale 24 marzo 1993 La costituzione all articolo 21 riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto di essere informati.

23 dalla costituzione deriva il diritto di informare il diritto di informarsi il diritto di essere informati

24 ...con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione mezzo di diffusione forma espressiva (la parola, lo scritto, la composizione musicale, la fotografia, il disegno etc.) mezzo di diffusione (quindi anche internet) strumento di divulgazione

25 art. 21 web forum mailing list aperte blog art. 15 e.mail mailing list chiuse sta venendo meno la linea di confine certa tra corrispondenza intersoggettiva e attività comunicative di tipo diffusivo art. 616 cpp Per corrispondenza si intende anche quella informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza opportunità di una lettura combinata delle due disposizioni, integrata in certi casi anche dalla lettura dell articolo 17 Cost.

26 Costituzione Italiana Articolo 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

27 Costituzione italiana Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

28 il regime previsto riunioni in luoghi aperti al pubblico riunione in un un luogo (non importa se chiuso o aperto) separato dall esterno l accesso al quale è consentito a chiunque liberamente o a patto che siano rispettate alcune condizioni (pagamento, iscrizione etc.) riunioni in luoghi pubblici riunione su luoghi pubblici (per strada, nelle piazze..) riunioni private riunione riservata all uso esclusivo di privati, alla quale gli estranei non possono partecipare (su invito, o comunque su accordo di chi disciplina l accesso)

29 l elemento comune perchè si configuri una riunione è necessaria una comunanza di interessi tra coloro che vi partecipano. questo aspetto si rinviene nelle comunità virtuali, nei newsgroup, nei forum ( con maggiori difficoltà in altre iniziative della rete, come siti per il reperimento di informazioni...)

30 il newsgroup è una riunione in un luogo aperto al pubblico? risiedono su un server privato vi può accedere chiunque abbia: un collegamento ad internet un iscrizione al gestore del servizio

31 Condizioni di legittimità della riunione in un luogo aperto al pubblico Vale la regola generale: senz armi e pacificamente Cosa si intende per pacificamente? un disordine in atto di grado tale da disturbare in modo allarmante i terzi non partecipanti: il netstrike?

32 Fonti del diritto italiano e comunitario Diritto italiano: - Leggi Leggi Decreti legislativi Decreti legge - Regolamenti DPR - Usi - Leggi regionali Diritto comunitario: - Regolamenti - Direttive - Decisioni - Raccomandazioni

33 Leggi Materiale normativo di fonte italiana su internet (accesso gratuito) Parlamento Gazzetta Ufficiale Costituzione Articolo 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere Articolo 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall approvazione. Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l urgenza, la legge è promulgata nei termini da esse stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

34 Decreti legislativi Costituzione Articolo 76 L esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

35 Decreti legge Costituzione Articolo 77 Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia fin dall inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

36 Regolamenti Legge 400/88 Articolo 17 comma 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) L esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) L attuazione e l integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) L organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; ( )

37 Materiale normativo di fonte europea su internet (accesso gratuito) Regolamenti comunitari Trattato CE Articolo 189 Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno stato membro

38 Direttive comunitarie Trattato CE Articolo 189 La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali alla forma e ai mezzi.

39 Le decisioni Trattato CE Articolo 189 La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati

40 Raccomandazioni e pareri Trattato CE Articolo 189 Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti

41 La legge comunitaria La legge comunitaria è una legge del Parlamento italiano che delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi in attuazione di direttive comunitarie. E lo strumento con cui il nostro Stato attua le direttive comunitarie!

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