CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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1 Settore Patrimonio e Provveditorato Ufficio Provveditorato CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 1

2 INDICE: ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO ART. 3 IMPORTO A BASE D'ASTA ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE ART. 5 EMISSIONE DI ORDINI IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 6 ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA ART. 7 ESECUZIONE IN DANNO ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA ART. 9 REVISIONE PREZZI ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 11 PENALITA CLAUSOLE RISOLUTIVE ART. 12 RECESSO ART. 13 PERSONALE ART. 14 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ART. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO ART. 17 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA ART. 18 CONTROVERSIE DISPOSIZIONI FINALI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 2

3 ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO La presente gara ha per oggetto la fornitura, a consegne ripartite, di articoli di cancelleria occorrenti all'amministrazione Provinciale. Le tipologie, le caratteristiche tecniche e le quantità indicative dei prodotti sono illustrate nelle schede allegate al presente capitolato. Il contratto che regola la fornitura del presente Capitolato Speciale d'appalto si intende aperto in quanto non è possibile, per la natura dei beni oggetto dell'appalto stesso, prevedere con esattezza la tipologia e le quantità di merce che si andranno a commissionare durante l'intero periodo. Nell'allegato elenco sono riportati le tipologie ed i quantitativi, puramente indicativi, dei consumi riferiti ad un biennio. La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire le quantità che saranno richieste, sulla base di effettive esigenze, anche minori o maggiori di quelle indicate nel tabulato, senza avere diritto in alcun caso ad indennità di sorta. ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO Il presente appalto avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva o di avvio della prestazione in via di urgenza e potrà esere prorogato, su richiesta della Provincia e con obbligo del Fornitore di accettarlo, alle medesime modalità e condizioni fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al Fornitore almeno 60 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui la Provincia non intenda avvalersi di tale facoltà, il Fornitore rinuncia espressamente sin d ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/ o indennità di sorta. ART. 3 - IMPORTO A BASE D ASTA L importo a base d asta ammonta ad Euro ,00.= (Euro trentaseimila/00) IVA esclusa, per l'intero periodo. Tale valore deve intendersi determinato in modo indicativo, essendo l'entità della fornitura soggetta a modificazione, per difetto o per eccesso nel corso della durata contrattuale. Di conseguenza, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna. ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE Tutti gli articoli di cui al presente Capitolato dovranno essere di ottima qualità e rispondere alle caratteristiche tecniche ed alle descrizioni riportate per ogni singola voce nell'allegato elenco. I prodotti di fabbricazione estera dovranno essere corredati da indicazione in lingua italiana. FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 3

4 ART. 5 EMISSIONE DI ORDINI IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, con l'emissione di appositi ordini, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo: l esecutività dell atto di aggiudicazione definitiva dell appalto; la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 8. ART. 6 ORDINATIVI DI FORNITURA E MODALITA DI CONSEGNA Le ordinazioni del materiale oggetto della fornitura verranno effettuate, entro il termine di validità del contratto, gradualmente in base alle necessità, inviando ordini scritti a mezzo telefax. L'importo minimo degli ordinativi presentati dall'amministrazione provinciale sarà di 80,00.= oltre IVA. Il materiale dovrà essere consegnato, franco di ogni spesa di porto ed imballo, all'interno del magazzino cancelleria (stanza 6.A.34), presso l'edificio n. 6, piano terra della Sede Provinciale di Sant'Artemio sita in Via Cal di Breda n Treviso, e per i quantitativi indicati sui rispettivi buoni di ordinazione, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto effettuato a mezzo fax o 3 giorni lavorativi nel caso di urgenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, previo preavviso telefonico al numero indicato in ciascun ordinativo di fornitura, almeno un giorno prima della consegna. L'Amministrazione si riserva di non accettare consegne di materiale con modalità diverse da quelle indicate ovvero di applicare le penalità di cui al successivo art. 11. I tempi di consegna possono essere prorogati di ulteriori 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, qualora la consegna della merce sia prevista nel mese di agosto e nel mese di dicembre dell'anno. I tempi fissati per la consegna del materiale potranno essere prorogati, a richiesta del fornitore e previo consenso scritto dell'amministrazione Provinciale, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, incendi non causati direttamente da fatti dolosi o colposi imputabili allo stesso fornitore e/o al suo personale, alluvioni o altre cause simili) impediscano allo stesso il rispetto dei termini contrattualmente stabiliti. Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di provare per via documentale la forza maggiore dell'evento, nonchè la non imputabilità dello stesso alla sua condotta, l'amministrazione Provinciale procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 11. Il giudizio sull'accettabilità o meno della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'amministrazione provinciale, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro 5 (cinque) giorni, con materiale idoneo. In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 4

5 caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta ai fini dell'ammissione alla procedura di gara. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso il fornitore dovrà sostituire i prodotti forniti entro cinque giorni, con altri aventi i requisiti richiesti. L'Amministrazione Provinciale non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore. ART. 7 ESECUZIONE IN DANNO Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Provincia. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA L impresa aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell importo contrattuale, salvo quanto previsto dall art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all esercizio del ramo cauzione. Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 1)rinuncia da parte dell obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all art del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Provincia non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 2)rinuncia all onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all art del C.C.; 3)impegno da parte dell obbligato in solido con il debitore principale a versare l importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Provincia, senza alcuna riserva. La garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000. In caso di R.T.I: 1) Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 5

6 2) Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. La garanzia fidejussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 75% dell iniziale importo garantito. Tale svincolo è automatico, e non necessita, quindi, di alcun benestare da parte dell Amministrazione, purché l esecutore del contratto consegni preventivamente all istituto garante, un documento, in originale o in copia autentica, da cui risultino gli stati di avanzamento dei lavori, ovvero analogo documento attestante l avvenuta esecuzione. L ammontare residuo, pari al 25% dell iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente. Ai sensi dell art. 113, ultimo comma, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria di cui all art. 6 del Disciplinare di Gara, nonché l aggiudicazione dell appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio / del certificato di regolare esecuzione. N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell impresa fornitrice, il deposito cauzionale verrà incamerato dall Amministrazione Provinciale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. ART. 9 - REVISIONE PREZZI I singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria, in base alla rilevazione di cui all art. 7, co. 4, lett. c. del D.Lgs. 163/2006 ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione. ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI Le fatture, intestate a Provincia di Treviso Ufficio Provveditorato, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento della fornitura. Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro diecimila, l'amministrazione verifica se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, l'ente non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Provincia provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del documento contabile, come previsto dall'art. 47 del FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 6

7 vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti. ART PENALITA' CLAUSOLE RISOLUTIVE Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva. In particolare, costituisce grave inadempimento la fornitura di prodotti con caratteristiche tecniche difformi da quelle indicate nella "SCHEDA QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE", allegato al presente capitolato, accertate attraverso i controlli di cui al precedente art. 6. In tal caso la fornitura potrà essere affidata alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Inoltre, sono fissate le seguenti penalità a carico del fornitore: ritardo nella consegna: per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale ordinato rispetto ai termini indicati nel precedente art. 6, l'amministrazione provinciale si riserva di applicare una penale di Euro 20,00.=. ritardo nella sostituzione dei prodotti che presentano difetti o discordanze: per ogni giorno di ritardo nella sostituzione rispetto ai termini indicati nel precedente art. 6, l Amministrazione provinciale si riserva di applicare una penale pari al 1% del valore del materiale stesso. ritardo nella consegna del materiale respinto al mittente in quanto consegnato con modalità difformi da quelle indicate al precedente art. 6: per ogni giorno di ritardo nella consegna secondo la modalità prescritta, l Amministrazione Provinciale si riserva di applicare una penale pari al 1% del valore del materiale stesso. materiale consegnato con modalità difformi da quelle indicate al precedente art. 6: l'amministrazione provinciale si riserva di applicare una penale di Euro 100,00.= L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento a mezzo telefax della contestazione inviata dall'amministrazione provinciale. L Amministrazione Provinciale avrà la facoltà di rivalersi per il recupero delle penali sull importo della fattura presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate. In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell art c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o telefax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi: a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'amministrazione; b) cumulo da parte del Fornitore di una somma delle penalità superiore al 10% dell importo del contratto; c) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l amministrazione provinciale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell ulteriore danno e all eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l applicazione dell art c.c. FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 7

8 nonché la facoltà dell Amministrazione Provinciale di compensare l eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell Ente per il risarcimento del danno. La risoluzione del contratto determina l'esclusione della ditta dalle gare per forniture analoghe che verranno indette dall'amministrazione Provinciale entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto. ART. 12 RECESSO E facoltà dell Amministrazione provinciale recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o telefax. Inoltre, l Amministrazione provinciale potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall art c.c.. ART PERSONALE La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori. La Ditta è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. La ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti. ART. 14 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell atto notarile, tale cambiamento. Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all aggiudicatario, non sono opponibili all Ente, salvo che il soggetto risultante dall operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, effettuato le comunicazioni di cui all art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. L opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale. FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 8

9 ART. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell art c.c. ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO Potrà essere ammessa la cessione dei crediti secondo le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'amministrazione provinciale di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione di crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore stesso. ART. 17 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. ART. 18 CONTROVERSIE Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso. DISPOSIZIONI FINALI La fornitura dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto: dal vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti; dal presente Capitolato Speciale d Appalto; dal D.Lgs. 163/2006; dal Codice Civile; da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia..,lì../../.. PER LA DITTA IL LEGALE RAPPRESENTANTE FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 9

10 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati: ART. 7 ESECUZIONE IN DANNO ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 14 REVISIONE PREZZI PENALITA' CLAUSOLE RISOLUTIVE RECESSO CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ART. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 16 ART. 17 ART. 18 CESSIONE DEL CREDITO SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA CONTROVERSIE., lì. PER LA DITTA IL LEGALE RAPPRESENTANTE FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 10

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