IL RESPONSABILE DI SETTORE
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1 COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" Copia PROVINCIA DI LECCE REGISTRO DELLE DETERMINE DELL'AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REG. GEN.LE N. 110 DEL 17/02/2016 OGGETTO: Calcolo delle indennità di mancato preavviso e di ferie non godute da liquidarsi in favore del dipendente F.A. Determinazioni. Il Giorno 17/02/2016, nel proprio ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 110 del 17/02/ Pagina 1 di 8
2 IL RESPONSABILE DI SETTORE Premesso che con determinazione n. 64 del , il competente Responsabile di Settore ha preso atto del verbale n del con cui la Commissione Medico di Verifica del Dipartimento Regionale del Ministero dell'economia e delle Finanze ha certificato che il dipendente F.A., nato a *** il *** e residente in *** alla via ***, è "non idoneo permanentemente e in maniera assoluta al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e a proficuo lavoro" ed ha, conseguentemente, risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso in essere, con decorrenza dal (ultimo giorno di lavoro il ), riservandosi di verificare in un secondo momento la eventuale spettanza di indennità dovute per legge al dipendente; Ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente atto ad accertare il diritto del dipendente ad ottenere o meno il riconoscimento delle indennità previste per legge; Visti: l'art c.c., rubricato "Recesso dal contratto a tempo indeterminato", il quale stabilisce, al I e II comma, che "ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso"; l'art c.c., rubricato "Computo dell'indennità di mancato preavviso", il quale, al I comma, prescrive che "l'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"; l'art. 12 del CCNL del , rubricato "Termini di preavviso", il quale statuisce che: "1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:... c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del ; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente CCNL, quella dell'art. 39 del CCNL del , come sostituito dall'art. 7 del CCNL del , che dalla medesima data è disapplicato"; Considerato di dover verificare in parte qua la spettanza al dipendente della c.d. indennità di mancato preavviso; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 110 del 17/02/ Pagina 2 di 8
3 Preso atto che la risoluzione del rapporto di lavoro con il suddetto dipendente è stata disposta con la richiamata determinazione in applicazione della disciplina rinveniente dall'art. 55 octies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011 del Regolamento di Attuazione a causa di una certificata inidoneità permanente ed assoluta a svolgere servizio come dipendente della P.A. e a proficuo lavoro, senza darne preavviso al lavoratore; Ritenuto pertanto che, in virtù delle citate disposizioni, spetti al dipendente la c.d. indennità sostitutiva di mancato preavviso, calcolata, secondo la normativa vigente in materia, tenuto conto di tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore con carattere di continuità per un periodo di quattro mesi (atteso che lo stesso vanta un'anzianità di servizio superiore a dieci anni), per un totale di seguito specificato in forza degli elementi forniti per vie brevi dal Responsabile del Servizio Finanziario: CALCOLO INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO ELEMENTI 1 MENSILITÀ 4 MENSILITÀ Paga base 1.763, ,76 Progressione economica 86,43 345,72 Indennità di comparto 51,90 207,60 Vacanza contrattuale 13,88 55,52 Salario di anzianità 37,49 149,96 Rateo di 13 mensilità 158,47 633,88 TOTALE 2.111, ,44 Considerato pertanto di dover procedere a liquidare in favore del dipendente la somma complessiva di euro 8.447,44, oltre oneri ed accessori come per legge, a titolo di indennità di mancato preavviso; Rilevato altresì di dover procedere a verificare se, in base alla normativa vigente in materia, al dipendente possono essere monetizzate le ferie dallo stesso maturate e non godute; Visti al riguardo: l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, rubricato "Ferie annuali", il quale ai commi I e II, recita: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro"; l'art. 5 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, il quale, al comma 8, precisa che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 110 del 17/02/ Pagina 3 di 8
4 luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile"; Preso atto che il divieto da ultimo introdotto dal legislatore di monetizzare le ferie non godute trova la sua ratio non solo nella necessità di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, ma anche di porre fine all'eccessivo utilizzo di detto istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni; Dato atto però che, a fronte del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie di cui all'art. 36 Cost., sono stati sollevati alcuni dubbi circa la legittimità del divieto posto, i quali sono stati risolti mediante un'interpretazione restrittiva dello stesso, da applicarsi alle sole ipotesi di risoluzione del contratto prevedibili e/o comunque dipendenti dalla volontà del lavoratore (quali ad es.: mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, espressamente citate nell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012), atteso che esse consentirebbero all'amministrazione di effettuare una valutazione circa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare al dipendente la fruibilità delle ferie prima della risoluzione del contratto, compatibilmente con le esigenze personali dello stesso e dell'organizzazione amministrativa; Rilevato infatti che, per come espressamente chiarito dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n del , restano fuori dal divieto di monetizzazione delle ferie non godute tutti i casi e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro "anomale" perché non dipendenti dalla volontà del lavoratore e perciò imprevedibili (come il decesso, la malattia e l'infortunio, la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta), in cui non è certamente possibile una valutazione in prospettiva da parte dell'amministrazione circa l'utilizzo delle ferie da parte del lavoratore; Preso atto che, per come chiarito, restano pur sempre escluse dalle indicazioni del Dipartimento i quattro i giorni di riposo per festività soppresse di cui alla legge n. 937/1977, non soggette a monetizzazione; Considerato tuttavia che, per come precisato nell'avviso del Ministero dell'economia e delle Finanze n del , la deroga al divieto di monetizzazione non è però automatica e generale, bensì è ammissibile solo in presenza di condizioni specificamente previste a tal fine sia dal contratto collettivo sia dalla legge come presupposti legittimanti a monetizzare le ferie non godute, anche e soprattutto nel rispetto delle corrispondenti previsioni in materia di trasporto di ferie dall'anno di maturazione a quello successivo (possibile, non oltre il mese di aprile, per motivate esigenze del lavoratore e, non oltre il mese di giugno, per esigenze organizzative dell'amministrazione); Ritenuto che, alla luce di quanto sopra premesso, nel caso di specie la monetizzazione delle ferie non godute è possibile perché la risoluzione del rapporto di lavoro in questione è avvenuta a causa della permanente ed assoluta impossibilità del lavoratore a prestare servizio presso la Pubblica Amministrazione e, dunque, per una causa anomala che consente di derogare al divieto di cui all'art. 5, comma 8, del D.L n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 110 del 17/02/ Pagina 4 di 8
5 Rilevato tuttavia di dover procedere a quantificare i giorni di ferie maturati e non goduti dal dipendente soggetti a monetizzazione; Visto il cartellino personale del dipendente, riassumibile nel prospetto che segue: RIEPILOGO FERIE DEL DIPENDENTE ANNO DI RIFERIMENTO MATURATE NON GODUTE (fino al ) 0 RIEPILOGO MALATTIA DEL DIPENDENTE ANNO DI RIFERIMENTO TOTALE GIORNI DI MALATTIA Considerato che, con riferimento al mese di gennaio, i giorni di malattia sono stati così conteggiati: - per il periodo decorrente dal al sulla scorta del precedente verbale della Commissione Medico di Verifica n del che ha certificato una inidoneità temporanea in modo assoluto del dipendente a svolgere non solo il servizio, ma anche qualsiasi altra attività lavorativa, per 180 giorni; - per il periodo decorrente dal al (ultimo giorno di lavoro) sulla scorta del certificato della Commissione Medico di Verifica n del che ha certificato una inidoneità permanente ed in maniera assoluta del lavoratore al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies del D.Lgs. n. 165/2001 e a proficuo lavoro, in forza del quale il competente Responsabile di Settore ha poi proceduto a risolvere il contratto di lavoro; Preso atto pertanto che il periodo decorrente dal al rimane fuori da detto computo; Ritenuto pertanto di dover procedere, in applicazione della normativa sopra richiamata ed in considerazione delle risultanze del cartellino personale del dipendente, a monetizzare le ferie maturate dallo stesso nel corso dell'anno 2015, ma non godute per la prolungata assenza per malattia, per un totale di 22 giorni, già decurtati di n. 6 giorni di ferie che (in aggiunta a n. 2 giorni di ferie maturati nel mese di gennaio 2016) servono a compensare l'assenza del lavoratore avutasi per 8 giorni lavorativi nell'arco temporale decorrente dal al ; Dato atto comunque che dalla monetizzazione restano esclusi: sia i quattro giorni di riposo per festività soppresse di cui alla legge n. 937/1977 relativi all'anno 2015, in quanto non soggetti a monetizzazione per le motivazioni di cui innanzi; sia i giorni di ferie maturati nel corso dell'anno 2014, ma non goduti per mancata richiesta del REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 110 del 17/02/ Pagina 5 di 8
6 dipendente (secondo quanto risulta dalla dichiarazione del competente Responsabile di Settore prot. n del , in atti) e non trasportabili nell'anno successivo; Rilevato che la monetizzazione dei 22 giorni di ferie maturate e non godute nel corso dell'anno 2015 deve essere così calcolata: CALCOLO INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE ELEMENTI 1 MENSILITÀ CALCOLO DELL'ALIQUOTA GIORNALIERA DA APPLICARE Paga base 1.763,69 Progressione economica 86,43 Indennità di comparto 51,90 Vacanza contrattuale 13,88 Salario di anzianità 37,49 Rateo di 13 mensilità 158,47 TOTALE 2.111, ,86 (importo) : 26 (gg. lavorativi in un mese) = 81,22 CALCOLO DELLA INDENNITÀ 81,22 (aliquota) * 22 (gg. di ferie non goduti) = 1.786,84 Rilevato pertanto di dover procedere, per quanto innanzi esposto, a liquidare, in favore del dipendente: euro 8.447,44 a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, oltre oneri ed accessori come per legge; euro 1.786,84 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute, oltre oneri ed accessori; per un totale di euro ,28 (oltre oneri ed accessori) da imputare sul Cap Miss Pg Tit. I - Macr Piano del Bilancio corrente in fase di formazione; Visti: il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare: o l'art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o di Servizio; o l'art. 184 che disciplina la fase della liquidazione della spesa; il Decreto Sindacale n. 4 del con il quale venivano attribuite le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali e Culturali alla Dott.ssa Roberta Quarta; l'art. 28 del vigente Regolamento di Contabilità; il vigente Statuto Comunale; il D.Lgs. n. 165/2001; gli artt. 2109, 2118, 2121 c.c.; il D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012; il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n del e n del ; l'avviso del Ministero dell'economia e delle Finanze n del ; Rilevato che il presente provvedimento è soggetto, ai sensi dell' art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, ai controlli e ai riscontri di regolarità amministrativa, contabile e fiscale da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 110 del 17/02/ Pagina 6 di 8
7 Con il provvedimento in oggetto: DETERMINA 1. di prendere atto delle premesse del presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 2. di riconoscere al dipendente F.A., in seguito alla improvvisa risoluzione del contratto di lavoro in essere con il Comune di Presicce per assoluta e permanente inidoneità dello stesso a prestare servizio come dipendente della Pubblica Amministrazione e a proficuo lavoro: a. la c.d. indennità sostitutiva di mancato preavviso calcolata, in applicazione della normativa vigente in materia, in complessivi euro 8.447,44, oltre oneri ed accessori, come da prospetto riportato in narrativa; b. la indennità per ferie maturate e non godute relativamente ad alcune di quelle maturate e non godute nel corso dell'anno 2015, calcolata in complessivi euro 1.786,84, oltre oneri ed accessori, per come risulta dal prospetto innanzi riportato; 3. di impegnare il complessivo importo pari ad euro ,28 (oltre oneri ed accessori) sul Cap Miss Pg Tit. I - Macr Piano del Bilancio corrente in fase di formazione 4. di liquidare euro ,28, oltre oneri ed accessori, in favore del dipendente in esame; 5. di notificare il presente atto all'interessato; 6. di trasmettere il presente atto all' Ufficio Ragioneria per controlli e per i riscontri di regolarità amministrativa, contabile e fiscale ai sensi dell' art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Il Responsabile del Settore AA.GG. e Culturali (Dott.ssa Roberta Quarta) Riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e finanziaria del presente atto, ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Il Responsabile del Settore Finanziario (Rag. Marzo Vincenzo) REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 110 del 17/02/ Pagina 7 di 8
8 Atto Num. 110 Del 17/02/2016 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs , n. 77. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: DOTT.SSA ROBERTA QUARTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune il giorno e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi. PRESICCE, lì L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO F.to: Maria Tonina COLETTA IL MESSO COMUNALE F.to: Salvatore BRIGANTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott.Roberto ORLANDO La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio PRESICCE, lì IL RESPONSABILE AA. GG. E SOCIO CULTURALI DOTT.SSA ROBERTA QUARTA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 110 del 17/02/ Pagina 8 di 8
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