HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE
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- Patrizia Carraro
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1 1 OGGETTO PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE QUESITO (posto in data 7 dicembre 2013) Sono il Direttore della struttura complessa Rischio Clinico di un Ospedale, a fine gennaio andrò in pensione per raggiunti limiti di età e per aver superato i 40 anni di servizio effettivo. Data l'importanza dell'attività e la mancanza di colleghi che possono sostituirmi, non farò in tempo a fruire di tutte le ferie che mi spettano. Quali sono le norme che disciplinano la fruizione delle ferie e che mi consentono di chiedere il pagamento dei giorni non fruiti? RISPOSTA (inviata in data 11 dicembre 2013) Il pagamento delle ferie non godute è esplicitamente vietato dal comma 8 dell articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, una delle tante manovre adottate in questi anni per contenere la spesa pubblica, e che hanno progressivamente ridotto garanzie e tutele che pochi anni or sono sarebbe stato impensabile mettere in discussione. La normativa contrattuale della dirigenza medica per quanto concerne le ferie maturate e non godute prevedeva la possibilità che queste fossero pagate laddove la mancata fruizione delle stesse fosse connessa ad esigenze straordinarie ed indipendenti dalla volontà del dirigente (comma 13 dell articolo 21 del CCNL 1994_1997). Al riguardo in un recente pare l ARAN afferma che La disciplina contrattuale ammetteva la monetizzazione delle ferie, ma solo: a) all atto della cessazione del rapporto di lavoro; b) con esclusivo riferimento alle sole ferie maturate e non fruite per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente date certa, comprovante la richiesta del dipendente di godere delle ferie e l impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro, per la sussistenza di quelle qualificate esigenze di servizio di cui si è detto.
2 2 Nello stesso parere l ARAN precisa che: Nella concreta prassi applicativa delle regole contrattuali, anche in mancanza di una espressa disciplina in tal senso, era stato ritenuto possibile procedere alla monetizzazione delle ferie non fruite, sempre al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche in tutti gli altri casi in cui il mancato godimento delle ferie non fosse in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente, ma al sopraggiungere di eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità oppure il licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto (assenze per malattia). Il citato comma 8 dell articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dispone: Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Nello stesso parere l ARAN commenta: Si tratta di una misura particolarmente rigorosa finalizzata non solo alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, come le altre contenute nel medesimo provvedimento legislativo, ma anche a reprimere gli abusi dovuti all eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie presso le pubbliche amministrazioni di tutti i comparti di contrattazione, che si sono tradotti in significativi incrementi dei costi per il personale. Nonostante la portata generale del divieto imposto, la norma individua alcune specifiche ipotesi in cui comunque non è più consentita la corresponsione dei trattamenti sostitutivi di ferie, riposi e permessi non fruiti: cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
3 3 Evidentemente, il legislatore ha voluto rafforzare l efficacia applicativa del divieto, formalizzando espressamente l estensione dello stesso anche ad alcune di quelle situazioni che più frequentemente venivano addotte a giustificazione della mancata fruizione delle ferie. Ad ulteriore precisazione degli ambiti applicativi della norma l ARAN ricorda altresì che Sulla base della formulazione del testo della norma e delle finalità dalla stessa perseguite, il Dipartimento della funzione pubblica ha avuto modo di precisare che il divieto di monetizzazione: 1. certamente opera in relazione a tutti quei casi in cui si verificano vicende estintive del rapporto di lavoro alle quali il dipendente, in qualche modo, concorre attivamente mediante il compimento di atti (esercizio del diritto di recesso, dimissioni) oppure attraverso propri comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova). In tali casi, infatti, proprio la prevedibilità dell evento e la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione del rapporto) non precludono l adozione delle iniziative necessarie per assicurare nei giusti tempi la fruizione del diritto alle ferie, compatibilmente con le esigenze del lavoratore e quelle organizzative dell amministrazione. Ciò consente la riconduzione delle stesse nell ambito applicativo dell articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in coerenza con quella finalità perseguita di repressione degli abusi nel ricorso alla monetizzazione e di conseguente automatica riduzione della spesa. 2. non opererebbe, invece, quando l estinzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo).
4 4 È opportuno, peraltro, evidenziare che, relativamente alle diverse ipotesi considerate al precedente punto 2), la deroga al divieto di monetizzazione non è né automatica né generale. Infatti, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, essa può ritenersi ammissibile solo in presenza delle condizioni specificamente a tal fine previste dal contratto collettivo o dalla legge come presupposti legittimanti a monetizzazione, nel rispetto delle corrispondenti previsioni in materia di trasporto di ferie dall anno di maturazione a quello successivo. Pertanto, la monetizzazione delle ferie e dei riposi dovrebbe continuare ad essere possibile solo nel caso di non fruizione di tali istituti per indifferibili ragioni di servizio, come recitano le previsioni contrattuali, nell anno di maturazione e fermo restando, in ogni caso, anche il rispetto di quelle altre disposizioni contrattuali concernenti i termini di fruizione delle ferie e le modalità di spostamento delle stesse dall anno di maturazione a quello successivo. INDICAZIONI OPERATIVE Considerato il carattere perentorio della norma, che prevede, in caso di indebita monetizzazione delle ferie non godute, il recupero dell importo corrisposto ed una sanzione disciplinare per il dirigente che lo abbia autorizzato, è opportuno concordare con il servizio gestione delle risorse umane un percorso che renda possibile gestire al meglio la situazione che si è determinata. L ipotesi che appare più realistica è quella di anticipare la cessazione effettiva dal servizio, tenendo conto delle ferie residue, che in base alla norma citata non potranno in alcun modo essere monetizzate. Occorre comunque trovare preliminarmente un accordo con il servizio che ha in questo ambito specifiche responsabilità, e formalizzare per iscritto tale accordo al fine di evitare qualsiasi imprevisto.
5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 ARTICOLO 21 Ferie e festività 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse. 2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, com-prensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a com-pensazione delle festività soppresse 4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati. 5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in un giorno lavorativo. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti, compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto alle ferie.
6 6 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. 10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata. 11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine del primo semestre dell anno successivo. 13. Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro.
7 7 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica Articolo 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni comma 8 disposizioni in materia di ferie, riposi, permessi Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche nonché delle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione oltre a comportare il recupero delle somme indebita-mente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
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