PS AURORA POINT-DEPURATORE D'ACQUA CURATIVO Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS9469 - AURORA POINT-DEPURATORE D'ACQUA CURATIVO Provvedimento n. 25111"

Transcript

1 30 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 PS AURORA POINT-DEPURATORE D'ACQUA CURATIVO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di euro già stabilito dall art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Aurora Point S.r.l. (di seguito Aurora Point ), in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, in veste di distributore dei prodotti Aurora D Agostino, opera nel commercio all ingrosso ed al dettaglio di accessori per la casa e la persona, quali apparecchiature per il trattamento dell acqua domestica, in particolare ionizzatori. La società commercializza i propri prodotti sia attraverso venditori porta a porta, che attraverso televendite. Nel sito web della società Aurora Point, identificato dal dominio è contenuto un link di collegamento diretto al sito web della Aurora Line, che viene definito sito partner. La società Aurora Point ha realizzato nel 2012, ultimo esercizio per il quale il bilancio è stato pubblicato, un fatturato di circa euro. 2. Daxa Corporation S.r.l. (di seguito Daxa Corporation ), in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo è la società a cui risulta riconducibile, tramite partita iva, il marchio Aurora Point presente nel sito internet Si evidenzia, inoltre (vedi infra nei paragrafi 18 e 20), che nel sito web della Aurora Line sono presenti una brochure informativa e una riproduzione di un autorizzazione del Ministero della Salute, entrambe riconducibili alla società Daxa Corporation.

2 BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/ La società opera, come distributore di prodotti Aurora D Agostino, nel commercio all ingrosso ed al dettaglio di prodotti per la casa e la persona, tra i quali apparecchiature per il trattamento dell acqua domestica. La società Daxa Corporation ha realizzato nel 2013 un fatturato di circa euro. 3. Aurora Line S.r.l. (di seguito Aurora Line ), in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, in veste di distributore di prodotti Aurora D Agostino, opera nel commercio all ingrosso ed al dettaglio di prodotti ed accessori per la casa e la persona, tra i quali apparecchiature per il trattamento dell acqua domestica. La società commercializza i propri prodotti sia attraverso venditori porta a porta, che in luoghi aperti al pubblico nel corso di manifestazioni. La società Aurora Line ha realizzato nel 2013 un fatturato di circa euro. II. LE PRATICHE COMMERCIALI 4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dai professionisti consistenti: A) nella presentazione pubblicitaria dell attività degli stessi, nelle caratteristiche, nonché nei risultati ottenibili con l utilizzo, dello ionizzatore di acqua da loro offerto in vendita; B) nella gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti commercializzati, così come presentata nelle varie pagine internet di riferimento. 5. Nello specifico, secondo la segnalazione di un consumatore pervenuta all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 3 aprile 2014, sarebbero ingannevoli alcune indicazioni presenti nella pagina ufficiale Facebook della Daxa Corporation in merito alle proprietà curative che scaturirebbero dall utilizzo dello ionizzatore di acqua dalla stessa commercializzato. 6. Inoltre, in seguito a rilievi operati d ufficio, è emerso che le stesse indicazioni erano presenti nel sito della società, ove alcuni prodotti risultavano anche offerti in omaggio all interno di un apposita sezione Regali. Allo stesso modo, indicazioni di eguale natura sono state rinvenute nei siti delle società Aurora Point e Aurora Line, all interno dei quali venivano vantati degli accreditamenti che i professionisti affermavano di avere presso enti pubblici e privati e che lascerebbero intendere che i prodotti dagli stessi commercializzati siano particolarmente validi dal punto di vista qualitativo. Da ultimo, nei siti delle due società, sono stati rinvenuti, rispettivamente, il riferimento a una presunta sponsorizzazione con un pilota in forza alla Scuderia Ferrari e delle promozioni che offrivano prodotti in regalo. 7. Ciò premesso, le pratiche commerciali oggetto del presente procedimento sono le seguenti: A) diffusione di messaggi ingannevoli con riferimento alle caratteristiche, nonché ai risultati ottenibili con l utilizzo, dei prodotti dei professionisti, ed all esistenza di sponsorizzazioni, autorizzazioni ed approvazioni dell attività dei professionisti stessi e dei prodotti da questi pubblicizzati da parte di organismi pubblici e/o privati; B) diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito alla portata degli impegni del professionista e al modo con cui è stato calcolato il prezzo dei prodotti offerti, con riferimento alla gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti così come presentata nelle pagine internet di riferimento.

3 32 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 8. A seguito della segnalazione pervenuta, sono stati acquisiti agli atti le stampe di alcune pagine dei siti internet della Daxa Corporation, al dominio auroradagostino.org, nonché dalla pagina Facebook, della Aurora Point, al dominio auroradagostino.it e della Aurora Line, al dominio auroradagostinocosenza.it. Inoltre, è stato acquisito un video dal noto portale il cui link era contenuto nel sito della Aurora Point. Attività istruttoria 9. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 9 maggio 2014 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS9469. In tale sede è stata ipotizzata, per ciascuna delle condotte descritte al precedente punto II, la possibile violazione: quanto alla pratica A), degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo; quanto alla pratica B), dell articolo 21, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo. Nella stessa sede, i professionisti sono stati invitati a fornire alcuni dati ed informazioni concernenti la fondatezza delle proprietà terapeutiche riferibili ai prodotti messi in vendita, le modalità di commercializzazione degli stessi, con particolare riferimento alla modalità di consegna dei prodotti offerti in omaggio per le società Daxa Corporation e Aurora Line, nonché copia delle autorizzazioni ministeriali citate nei messaggi oggetto del procedimento. E stata altresì richiesta copia degli accordi di sponsorizzazione pubblicizzati dalla società Aurora Point. 10. Contestualmente all avvio del procedimento, alle Parti è stata altresì comunicata l attribuzione dell onere di fornire prove sull esattezza materiale dei dati di fatto connessi all istruttoria, ai sensi dell articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo e dell articolo 15 del Regolamento. Nello specifico, i professionisti sono stati invitati a produrre idonea documentazione volta a dimostrare: a) per ciò che concerne la società Daxa Corporation, che l acqua ottenibile con il prodotto dalla stessa commercializzato è idonea a prevenire alcune tipologie di malattie, tra cui disturbi cardiaci, tumori, obesità, cellulite, diabete e sclerosi multipla; - per ciò che concerne la società Aurora Point, che il consumo di acqua alcalina ionizzata dagli erogatori commercializzati dalla società consente di ottenere un acqua che garantisce la prevenzione di numerose malattie, tra cui diabete, insonnia, cellulite, tumori, melanoma e ictus; che i prodotti commercializzati sono sponsorizzati da Antonio Fuoco, giovane pilota in forza alla Scuderia Ferrari; che i prodotti godono di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute; - per ciò che concerne la società Aurora Line, che l acqua alcalina ionizzata prodotta dall erogatore della società è in grado di contribuire positivamente allo stato di salute fisica e di prevenire molte malattie, tra cui diabete, cellulite, colesterolo, tumori, allergie, cefalea e sclerosi multipla; che i prodotti godono di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute e di un certificato relativo ai parametri dell acqua alcalina prodotta dagli ionizzatori in esame rilasciato congiuntamente dall Università degli Studi della Calabria e dal Centro analisi acque Selater; b) per ciò che concerne la società Daxa Corporation, che i prodotti offerti in promozione nel sito internet della società sono effettivamente in regalo;

4 BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/ per ciò che concerne la società Aurora Line, che attraverso una promozione reclamizzata nel sito web, lo ionizzatore di acqua alcalina in esame viene offerto in regalo ai consumatori eventualmente interessati. 11. I professionisti non sono intervenuti nel procedimento, non hanno fornito le informazioni e i dati richiesti, né hanno dato alcun riscontro all attribuzione dell onere della prova formulata contestualmente alla comunicazione di avvio. 12. In data 16 giugno 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell art. 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite Pratica sub A) 13. La società Daxa Corporation commercializza, in qualità di distributore della Aurora D Agostino, prodotti per la casa e la persona, in particolare apparecchiature per il trattamento dell acqua domestica, tra cui uno ionizzatore di acqua, che vengono presentati principalmente attraverso il sito e vengono pubblicizzati anche attraverso altri mezzi di diffusione 2, tra cui la propria pagina di Facebook 3, nella quale viene affermato che l utilizzo dello ionizzatore di acqua commercializzato dalla società consentirebbe di ottenere acqua ionizzata alcalina, definita come: Acqua che ti dà la Vita, grazie alla quale: dal Tumore si può GUARIRE Nel sito internet della Daxa Corporation, invece, è possibile scaricare una brochure che riporta le proprietà dell erogatore di acqua ionizzata alcalina commercializzato dalla società, tra le quali figura la possibilità di prevenire malattie quali: «diabete, colesterolo,, arteriosclerosi, disturbi cardiaci, tumori, obesità,, allergie,, sclerosi multipla,» La società Aurora Point, in veste di distributore di prodotti Aurora D Agostino, opera nella vendita di prodotti per la casa e la persona sia attraverso venditori porta a porta, che attraverso televendite 6. I prodotti in esame, sono pubblicizzati anche attraverso il sito nel quale, in particolare, vengono riportati alcuni presunti benefici derivanti dal consumo di acqua alcalina ionizzata degli erogatori commercializzati dalla società: «bevendo tutti i giorni l'acqua alcalina ionizzata è possibile prevenire un'ampia serie di malattie e disturbi: reflusso acido, diabete, gotta, artrite, crampi, nausea, insonnia, problemi 2 Non avendo in alcun modo la società partecipato al procedimento, le modalità di commercializzazione dei prodotti si possono desumere da quanto descritto nel suddetto sito internet e dalle informazioni contenute nel Registro Imprese, dai quali si evince che la società fisserebbe degli appuntamenti presso il domicilio dei consumatori interessati al fine di presentare il prodotto e concludere i contratti. Per quanto concerne i mezzi di presentazione pubblicitaria, nella segnalazione sub doc. 11, pervenuta ad avvenuta chiusura della fase istruttoria, è stata segnalata anche la presenza di «cartellonistica pubblicitaria» che promuoveva uno ionizzatore di acqua del marchio Aurora D Agostino con il claim «dal tumore si può guarire». 3 Cfr. doc. n Cfr. allegati doc. n Cfr. allegati doc. n Non avendo in alcun modo la società partecipato al procedimento, le modalità di commercializzazione dei prodotti si possono desumere da quanto descritto nel suddetto sito internet e dalle informazioni contenute nel Registro Imprese. Per quanto concerne i mezzi di presentazione pubblicitaria, nella segnalazione sub doc. 10, pervenuta ad avvenuta chiusura della fase istruttoria, è stata segnalata anche la presenza di «alcuni cartelloni riconducibili all azienda segnalata», che promuovevano, con il claim «dal tumore si può GUARIRE», un apparecchio per il trattamento dell acqua del marchio Aurora D Agostino.

5 34 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 renali, obesità, cellulite, acne, asma, emorroidi, stipsi, disturbi cardiaci, osteoporosi, tendinite, funghi, cataratta, allergie, pressione alta, arteriosclerosi, mal di testa, tumori, melanoma, ictus, miopia» All interno del sito web vi è poi un link che rimanda ad un video pubblicitario caricato sul noto portale You Tube, nel quale compare un fotogramma con il riferimento ad una presunta certificazione ministeriale per il sistema di micro filtraggio dell acqua di cui sarebbe dotato lo ionizzatore commercializzato dalla società 8. Nel video, vengono altresì riportate presunte testimonianze di consumatori che sarebbero guariti da patologie, più o meno gravi, in seguito all utilizzo dell apparecchio in esame. 17. Ancora nel sito, si afferma che i prodotti sono sponsorizzati da Antonio Fuoco, giovane pilota in forza alla Scuderia Ferrari. 18. La società Aurora Line, in veste di distributore di prodotti Aurora D Agostino, commercializza prodotti per la casa e la persona sia attraverso venditori porta a porta, che in luoghi aperti al pubblico nel corso di manifestazioni ed eventi 9. La società promuove i propri prodotti anche attraverso il sito all interno del quale viene presentato, tra gli altri, un erogatore di acqua alcalina ionizzata, il cui utilizzo viene descritto come idoneo ad aiutare la prevenzione di numerose malattie, tra cui: «diabete, malattie renali, cellulite, colesterolo,, arteriosclerosi, disturbi cardiaci, tumori, obesità,, allergie, cefalea mal di testa,, sclerosi multipla,» Infine, nel sito della Aurora Line, è presente un link ad una riproduzione di un autorizzazione del Ministero della Salute del 17 ottobre 2001, della validità di cinque anni, che consentirebbe alla società Daxa Corporation di reclamizzare il prodotto denominato Aurora 3000 a mezzo TV, e compare un certificato relativo ai parametri dell acqua alcalina prodotta dagli ionizzatori commercializzati dalla società Aurora Line, rilasciato congiuntamente dall Università degli Studi della Calabria e dal Centro analisi acque Selater 11. Pratica sub B) 20. Nella home page del sito della Aurora Line, attraverso una «Offerta eccezionale!», proprio lo ionizzatore in esame viene offerto in regalo ai consumatori eventualmente interessati All interno della pagina Facebook della Daxa Corporation, è presente una locandina dello ionizzatore di acqua alcalina, accompagnata dal claim «dal Tumore si può GUARIRE», nella quale 7 Tali apparecchiature consentirebbero di ottenere: «una forma di prevenzione dimostrata scientificamente, e non ancora conosciuta in tutta la sua forza in Italia», cfr. allegato doc. n Il video, intitolato Aurora d Agostino Acqua ionizzata alcalina, è stato caricato su You Tube in data 29 ottobre 2011, cfr. allegato al doc. n Non avendo in alcun modo la società partecipato al procedimento, le modalità di commercializzazione dei prodotti si possono desumere da quanto descritto nel suddetto sito internet e dalle informazioni contenute nel Registro Imprese. Per quanto concerne i mezzi di presentazione pubblicitaria, nella segnalazione sub doc. 12, pervenuta ad avvenuta chiusura della fase istruttoria, è stata segnalata anche la presenza di «un cartellone pubblicitario posizionato a Quattromiglia di Rende (Cosenza) sulla SS19» recante la scritta «dal tumore si può guarire», che promuovevano un apparecchio per il trattamento dell acqua del marchio Aurora D Agostino. 10 Le proprietà curative dell apparecchio sono illustrate in particolar modo attraverso una brochure denominata Libro della salute, scaricabile anche dal sito internet della Daxa Corporation, cfr. allegato doc. n Cfr. allegati doc. n Cfr. allegati doc. n. 2.

6 BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/ si afferma che è possibile, per coloro che sono interessati, ottenere l apparecchio in regalo; inoltre, è stato rinvenuto un messaggio pubblicitario in formato video che promuove, in omaggio, un distributore di acqua liscia fredda frizzante, ponendo a carico dei consumatori interessati il solo consumo, come recita anche la didascalia posta a lato del filmato. Parimenti, all interno del sito web della società, è presente una sezione Regali, nella quale sarebbero proposti alcuni prodotti in omaggio 13. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 22. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in data 30 giugno 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 23. Con parere pervenuto in data 29 luglio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche commerciali in esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), c), d), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo, in ragione delle indicazioni fuorvianti e non corrette ad informare i consumatori sulle effettive caratteristiche dei prodotti e sui reali benefici dovuti al loro utilizzo, delle affermazioni, contrarie al vero, circa l esistenza di sponsorizzazioni e autorizzazioni da parte di alcuni organismi pubblici e privati, della gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti commercializzati e del mancato assolvimento dell onere della prova attribuito ai professionisti. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 24. Occorre preliminarmente osservare che le condotte descritte alle lettere A) e B) del punto II del presente provvedimento integrano due pratiche commerciali distinte, in ragione della rispettiva autonomia strutturale e funzionale, derivante dalle differenti modalità con le quali si concretizza l influenza sul normale processo di formazione della volontà del consumatore. Pratica sub A) 25. La presentazione pubblicitaria dell attività e dei prodotti dei professionisti è strutturata per veicolare nei destinatari dei messaggi l idea che gli apparecchi commercializzati dagli operatori siano dotati di caratteristiche tali che consentono di ottenere un acqua che ha anche proprietà curative. Nello specifico, le apparecchiature per il trattamento dell acqua commercializzate dalle società Aurora Point, Daxa Corporation e Aurora Line vengono presentate come qualitativamente superiori rispetto a quelle normalmente in commercio, e nei messaggi si afferma in modo esplicito che l utilizzo dell acqua ottenibile con gli ionizzatori di cui trattasi permette la prevenzione e addirittura la cura stessa di numerose e gravi patologie. Nel caso dei messaggi diffusi dalle società Aurora Point e Aurora Line, va poi sottolineato che tale percezione risulta rafforzata dai riferimenti in essi contenuti ad accreditamenti da parte del Ministero della Salute e, per la sola Aurora Line, anche da specifici enti di ricerca ed organismi pubblici. 13 In uno degli allegati al doc. n. 2 si legge che: «grazie a una fantastica promozione attiva tutto l anno, siamo in grado di regalarti una selezione di articoli per la casa di prima qualità»; [ ] «Non devi fare altro che contattarci via o telefono: ti risponderemo senza alcun impegno e ti spiegheremo come avere uno di questi prodotti per la casa in REGALO. Sarai tu a scegliere l articolo che preferisci.».

7 36 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/ Nello specifico, le affermazioni relative sia alla certificazione ministeriale che compare nel video diffuso dalla società Aurora Point, sia all autorizzazione da parte del Ministero della Salute, peraltro scaduta e comunque rilasciata a fini pubblicitari, di cui si vanta la Aurora Line, come anche il riferimento al decreto del Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n , sono dirette a creare nel destinatario dei messaggi stessi la falsa percezione che i prodotti commercializzati siano caratterizzati da una valenza diversa e ulteriore rispetto ai prodotti concorrenti, che ne sancisce una totale affidabilità in termini qualitativi e di sicurezza. 27. Si consideri, sul punto, che la citazione del decreto del Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n. 25, che all art. 11, comma 2, ha stabilito la cessazione dell efficacia delle autorizzazioni rilasciate fino a quel momento e relative alla commercializzazione dei prodotti per il trattamento dell acqua destinata al consumo umano, ha come unico scopo di avvalorare le indicazioni circa le presunte capacità terapeutiche dell acqua prodotta dagli ionizzatori commercializzati dalla società e di lasciar credere ai destinatari dei messaggi che i prodotti siano dotati di caratteristiche diverse rispetto a quelli reperibili normalmente in commercio, circostanza certificata appunto dalla corrispondenza del prodotto alle indicazioni di un decreto del Ministero della Salute e confermata da un atto esplicito di autorizzazione del medesimo Ministero rilasciata alla società. 28. Analogamente, valgono le medesime considerazioni per quanto riguarda il certificato relativo ai parametri dell acqua alcalina ottenibile con l utilizzo degli ionizzatori commercializzati dalla società Aurora Line ed inserito nei messaggi del professionista. 29. Richiesto alle società Daxa Corporation, Aurora Point e Aurora Line di produrre idonea documentazione volta a provare, rispettivamente, le circostanze di cui alle lettera a) della relativa comunicazione di attribuzione 15 dell onere della prova e specificatamente: - per ciò che concerne la società Daxa Corporation, che l acqua ottenibile con il prodotto dalla stessa commercializzato è idonea a prevenire alcune tipologie di malattie, tra cui disturbi cardiaci, tumori, obesità, cellulite, diabete e sclerosi multipla; - per ciò che concerne la società Aurora Point, che il consumo di acqua alcalina ionizzata dagli erogatori commercializzati dalla società consente di ottenere un acqua che garantisce la prevenzione di numerose malattie, tra cui diabete, insonnia, cellulite, tumori, melanoma e ictus; che i prodotti commercializzati sono sponsorizzati da Antonio Fuoco, giovane pilota in forza alla Scuderia Ferrari; che i prodotti godono di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute; - per ciò che concerne la società Aurora Line, che l acqua alcalina ionizzata prodotta dall erogatore della società è in grado di contribuire positivamente allo stato di salute fisica e di prevenire molte malattie, tra cui diabete, cellulite, colesterolo, tumori, allergie, cefalea e sclerosi multipla; che i prodotti godono di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute e di un certificato relativo ai parametri dell acqua alcalina prodotta dagli ionizzatori in esame rilasciato congiuntamente dall Università degli Studi della Calabria e dal Centro analisi acque Selater; le società non hanno dato alcun riscontro all onere probatorio pur avendo regolarmente ricevuto tutti gli atti. L onere, pertanto, risulta non assolto. 14 Il Decreto del ministro della Salute n. 25/2012 reca Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell acqua destinata al consumo umano. 15 Vedi supra il paragrafo 8.

8 BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/ Tenuto conto di quanto sopra, considerato che l onere probatorio, attribuito ai professionisti ai sensi e per gli effetti di cui all art. 27, comma 5 del Codice del Consumo, non è stato assolto, ne consegue che le informazioni relative alle capacità di prevenzione terapeutica ed alle proprietà curative dell acqua ionizzata con i prodotti della società Daxa Corporation, Aurora Point e Aurora Line, nonché le indicazioni in ordine all approvazione del prodotto commercializzato dagli stessi da parte di organismi pubblici e privati ed alla sponsorizzazione vantata da parte di Antonio Fuoco, sono da considerarsi inesatte. 30. Pertanto, le affermazioni contenute nei messaggi in merito alle caratteristiche terapeutiche dell acqua ottenibile dall utilizzo dei prodotti pubblicizzati, essendo prive di qualunque fondamento, risultano idonee ad alterare le scelte dei destinatari, che possono ritenere che, di fatto, l acqua ottenibile con gli ionizzatori di cui trattasi abbia caratteristiche che aiutano a prevenire e curare alcune patologie. Si consideri, inoltre, che le indicate affermazioni possono risultare idonee ad alterare le scelte di persone che, affette da patologie anche gravi, ritengono, fosse solo per alimentare la speranza di guarigione, di poter ricavare dei benefici dall utilizzo dell acqua ottenibile dai prodotti pubblicizzati, e pertanto influenzare la decisione di questi ultimi di acquisto del depuratore. 31. La condotta dei professionisti va ritenuta, inoltre, non rispondente alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, considerato che per promuovere i prodotti di cui trattasi, si basa sulla divulgazione di informazioni ingannevoli ed idonee a falsare il comportamento economico dei consumatori, con particolare riferimento all evocazione di aspetti salutistici avvalorati da presunti accreditamenti ministeriali. 32. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione sub A) deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non vere in merito alle caratteristiche dei prodotti, nonché ai risultati ottenibili con l utilizzo dei prodotti dei professionisti, nonché all esistenza di sponsorizzazioni, autorizzazioni ed approvazioni dell attività dei professionisti stessi e dei prodotti da questi pubblicizzati da parte di organismi pubblici e/o privati. Pratica sub B) L offerta nei messaggi della possibilità di ottenere gratuitamente i prodotti commercializzati così come prospettata dalle società Daxa Corporation e Aurora Line, non essendo state in alcun modo dimostrate deve ritenersi non veritiera. Si consideri, sul punto, che l offerta non risulta associata ad alcun ulteriore acquisto e/o alla manutenzione del prodotto a titolo oneroso, fatto questo che rende di per sé inverosimile l indicazione. Orbene, in ordine alla veridicità di quanto pubblicizzato si evidenzia che le società Daxa Corporation e Aurora Line sono state invitate a produrre idonea documentazione volta a provare: - per ciò che concerne la società Daxa Corporation, che i prodotti offerti in promozione nel sito internet della società sono effettivamente in regalo; - per ciò che concerne la società Aurora Line, che attraverso una promozione reclamizzata nel sito web, lo ionizzatore di acqua alcalina in esame viene offerto in regalo ai consumatori eventualmente interessati.

9 38 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 Alla richiesta i professionisti, che non hanno partecipato in alcun modo al procedimento istruttorio, non hanno fornito alcun riscontro e, pertanto, l onere risulta non assolto. 33. Tenuto conto di quanto sopra, considerato che l onere probatorio, attribuito alle Parti ai sensi e per gli effetti di cui all art. 27, comma 5 del Codice del Consumo, non è stato assolto, ne consegue che le indicazioni relative alla possibilità di ottenere in regalo i prodotti commercializzati dalle su indicate società, sono da considerarsi inesatte. 34. Per quanto precede, la pratica commerciale in considerazione sub B) deve ritenersi scorretta ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo, per la diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito alla portata degli impegni del professionista con riferimento alla gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti così come presentata nelle pagine internet di riferimento. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 35. Ai sensi dell art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 36. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 37. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. Con riguardo alla pratica commerciale sub A) 38. Per quanto concerne la società Aurora Point, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, mezzo suscettibile di raggiungere un notevolissimo numero di consumatori, nonché della particolare natura della pratica, che concerne l attribuzione al prodotto di caratteristiche terapeutiche anche rispetto a patologie gravi. 39. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese di aprile 2014 ed è tuttora in corso. 40. Sulla base degli elementi su indicati, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Aurora Point nella misura di (diecimila euro); 41. Per quanto concerne la società Daxa Corporation, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, mezzo suscettibile di raggiungere un notevolissimo numero di consumatori, nonché della particolare natura della pratica, che concerne l attribuzione al prodotto di caratteristiche terapeutiche anche rispetto a patologie gravi.

10 BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/ Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese di marzo 2014 ed è tuttora in corso. 43. Sulla base degli elementi su indicati, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Daxa Corporation nella misura di (ventimila euro); 44. Per quanto concerne la società Aurora Line, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, mezzo suscettibile di raggiungere un notevolissimo numero di consumatori, nonché della particolare natura della pratica, che concerne l attribuzione al prodotto di caratteristiche terapeutiche anche rispetto a patologie gravi. 45. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese aprile 2014 ed è tuttora in corso. 46. Sulla base degli elementi su indicati, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Aurora Line nella misura di (ventimila euro). Con riguardo alla pratica commerciale sub B) 47. Per quanto concerne la società Daxa Corporation, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto: i) della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet; ii) della natura della pratica che con la promessa di un omaggio non provato di un prodotto con caratteristiche terapeutiche; iii) dell entità del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i consumatori. 48. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere quanto meno dal mese di marzo 2014 ed è tuttora in corso. 49. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Daxa Corporation nella misura di (ventimila euro); 50. Per quanto concerne la società Aurora Line, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto della modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, che rappresenta un mezzo idoeno a raggiungere un vastissimo numero di consumatori, nonché della natura della pratica che promette, apparentemente come omaggio, un prodotto con caratteristiche terapeutiche. 51. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere: quanto meno dal mese di aprile 2014 ed è tuttora in corso. 52. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Aurora Line nella misura di (ventimila euro); RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) ed s), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non vere in merito alle caratteristiche dei prodotti, nonché ai risultati ottenibili con l utilizzo dei prodotti dei professionisti, nonché all esistenza di sponsorizzazioni, autorizzazioni ed approvazioni dell attività dei professionisti stessi e dei prodotti da questi pubblicizzati da parte di organismi pubblici e/o privati;

11 40 BOLLETTINO N. 40 DEL 2 0 / 1 0/2014 RITENUTO, altresì, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) scorretta ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo, per la diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito alla portata degli impegni del professionista e al modo con cui è stato calcolato il prezzo, con riferimento alla gratuità dell offerta di alcuni dei prodotti commercializzati; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Aurora Point S.r.l., Daxa Corporation S.r.l. e Aurora Line S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Daxa Corporation S.r.l. e Aurora Line S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere c) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; c) di irrogare, alla società Aurora Point S.r.l., relativamente alla pratica sub A), una sanzione amministrativa pecuniaria di (diecimila euro); d) di irrogare alla società Daxa Corporation S.r.l., relativamente alla pratica sub A), una sanzione di (ventimila euro); e) di irrogare alla società Aurora Line S.r.l., relativamente alla pratica sub A), una sanzione di (ventimila euro); f) di irrogare alla società Daxa Corporation S.r.l., relativamente alla pratica sub B), una sanzione amministrativa pecuniaria di (ventimila euro); g) di irrogare alla società Aurora Line S.r.l., relativamente alla pratica sub B), una sanzione di (ventimila euro); h) che i professionisti comunichino all Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e g) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato

12 BOLLETTINO N. 40 DEL 20/10/ telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 306 PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2008 VIS 74/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 32 Pubblicato sul sito www.agcm.it 19 agosto 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A407C - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 24474 5 A446 - (QG1)

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 aprile 2009 - VIS 42/09 Adozione di provvedimenti ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Undis S.p.A. L

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789

PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789 PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011; SENTITO il Relatore

Dettagli

3. CRCU Centro di Ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti Sede provinciale di Trento, in qualità di segnalante.

3. CRCU Centro di Ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti Sede provinciale di Trento, in qualità di segnalante. PS9368 - NEW UNIVERSAL-IMPIANTO FOTOVOLTAICO Provvedimento n. 25062 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

2. Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) di Pistoia, in qualità di segnalante.

2. Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) di Pistoia, in qualità di segnalante. PS6548 - PROJECT97-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22676 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 così come modificata ed integrata con deliberazione 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08 DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2014 583/2014/S/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ IN. FORMA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE RETEVERSILIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 8, COMMA 2, DELLA

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

LA NUOVA NOTIFICAZIONE - ISTRUZIONI

LA NUOVA NOTIFICAZIONE - ISTRUZIONI LA NUOVA NOTIFICAZIONE - ISTRUZIONI Le norme richiamate nel testo, ove non diversamente specificato, si riferiscono al decreto legislativo n. 196/2003. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella

Dettagli

PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060

PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 68 PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ tipo Chiusura istruttoria numero 18021 data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2008 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo

Dettagli

Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013. Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013. Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013 Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Gentile cliente con la presente

Dettagli

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Circolare N.27 del 23 febbraio 2012. Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Circolare N.27 del 23 febbraio 2012 Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Certificazioni di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19302 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del sig. Simone Di Sabato per violazioni dell art. 101, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 58/98 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER

Dettagli

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 BOLLETTINO N. 48 DEL 19 DICEMBRE 2011 211 PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011;

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013 221/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE DAL

Dettagli

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469 PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA

Dettagli

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II,

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 126 dell 11 09 2014 32725 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROTE ZIONE CIVILE 28 agosto 2014, n. 85 Nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni nell Elenco

Dettagli

COMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi

COMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi COMI Direzione Affari Generali e Supporto Organi Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive del Comune di Venezia,

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00 SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

Agenzia Spaziale Italiana

Agenzia Spaziale Italiana Agenzia Spaziale Italiana Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all Art. 47 del D. Lgs. 33/2013 1. Nel presente regolamento: Art. 1 Definizioni

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile 8605 beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile DETERMINA 1. di approvare, ai sensi dell art. 8

Dettagli

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel

Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE PER L AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854

PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854 PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II,

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

CERTIFICATI DI MALATTIA ON-LINE: LE AFFISSIONI IN BACHECA

CERTIFICATI DI MALATTIA ON-LINE: LE AFFISSIONI IN BACHECA dott. rag. Marco Ansaldi e rag. Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO 08.06.2010 CERTIFICATI DI MALATTIA ON-LINE: LE AFFISSIONI IN BACHECA Una nuova rivoluzione digitale è in vista per imprese

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

Determinazione 4 marzo 2014 n. 4/2014

Determinazione 4 marzo 2014 n. 4/2014 Determinazione 4 marzo 2014 n. 4/2014 Definizione, in attuazione di quanto previsto dall articolo 4, comma 1, della deliberazione 26 settembre 2013, 405/2013/R/com, delle modalità e tempistiche delle dichiarazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo.

2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo. PS7253 - ALLIANZ-POLIZZE ASSICURATIVE VITA Provvedimento n. 23042 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 Riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell articolo 4,

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà

Dettagli

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 5512 25/06/2014 Identificativo Atto n. 497 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE,

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio DECRETO n. 0903 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI CUI AL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2009,

Dettagli

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra

Dettagli

Unione della Costa Orientale Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Unione della Costa Orientale Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI Unione della Costa Orientale Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI (approvato con deliberazione del Consiglio dell Unione N 16 del 03 luglio 2003) ART. 1 Finalità

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC. tra

SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC. tra ALLEGATO SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC tra l Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, con sede in Roma, via Palestro 81, codice fiscale P.I.: 06234661004 - Codice fiscale:

Dettagli

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

IP180 - VUELING AIRLINES-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO Provvedimento n. 24314

IP180 - VUELING AIRLINES-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO Provvedimento n. 24314 IP180 - VUELING AIRLINES-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO Provvedimento n. 24314 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 aprile 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli