Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX.

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1 MODIFICA AL REGOLAMENTO DI EUROTLX Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX. Il nuovo regolamento entrerà in vigore lunedì 14 luglio 2014, compatibilmente con gli esiti delle sessioni di test e di collaudo esterno del sistema per la migrazione alla piattaforma Millennium. Le modifiche riguardano: I cambiamenti correlati al passaggio al sistema di negoziazione Millennium (Sezione 1 - paragrafo A); una riorganizzazione dei contenuti, che ha interessato soprattutto la parte 3 del vigente Regolamento contenente la disciplina dei partecipanti al mercato (Sezione 1 - paragrafo B). In tale ambito si evidenzia che: o alcune norme di carattere generale sono state declinate nelle cd. linee guida, volte a disciplinare nel dettaglio i relativi aspetti di carattere tecnico/procedurale; alcune linee guida recepiscono contenuti attualmente non inseriti nel testo attuale del Regolamento, ma in Comunicazioni Tecniche o nella documentazione riguardante la Domanda di adesione; o sono stati introdotti riferimenti a due documenti di dettaglio tecnico (il Manuale delle negoziazioni e la Guida ai parametri di negoziazione). Rimangono tuttavia alcune Comunicazioni Tecniche laddove richiamate nel testo; alcune ulteriori modifiche (Sezione 1 - paragrafo C): o volte ad eliminare norme non più attuali per via cambi normativi; o di fine tuning in materia di ammissione di covered warrant e o relative all adeguamento a T+2 del ciclo di regolamento, queste ultime in vigore a partire dal prossimo 6 ottobre Le modifiche del regolamento sono completate dalle modifiche al contratto di adesione, per le quali si rimanda alla successiva Sezione 2. Sezione 1 paragrafo A 1

2 Migrazione alla piattaforma Millennium Per quanto riguarda le modifiche correlate al passaggio al sistema di negoziazione Millennium, si evidenzia che le nuove funzionalità tecniche del sistema sono descritte puntualmente nel Manuale delle Negoziazioni (Guide to New Trading System), il quale deve essere letto congiuntamente al Regolamento. Le modifiche del testo del Regolamento riflettono gli interventi sulla piattaforma di negoziazione volti a rendere più efficiente e migliorare l operatività del mercato, e riguardano: 1) Immissione delle proposte Si introduce tra le regole di trasmissione delle proposte al mercato una specifica disposizione nella quale si impone il rispetto da parte degli operatori dei limiti tecnici all immissione delle proposte di negoziazione. Tali limiti tecnici sono fissati in via generale da EuroTLX come indicato nella Guida ai Parametri e il loro superamento determina il rifiuto delle proposte che eccedono il limite stesso (nuovo articolo 3.15, comma 2). 2) Tipologie di proposte di negoziazione Il comportamento di ordini e quotazioni continua a definirsi secondo la combinazione di tipologia di ordini e parametri di validità. Per quanto riguarda la tipologia degli ordini, è possibile l inserimento delle sole proposte con limite di prezzo e senza limite di prezzo. I parametri di validità delle proposte sono descritti puntualmente nel Manuale delle Negoziazioni (nuovo articolo 4.4). 3) Modifica delle proposte immesse Si prevede la possibilità di modifica degli ordini inseriti: qualora la modifica implichi un aumento della quantità o una variazione del prezzo, l ordine perde la priorità temporale acquisita (nuovo articolo 4.4, comma 4). 4) Specificazione della tipologia di committente Tra le informazioni contenute nelle proposte di negoziazione è introdotta la specificazione della tipologia di committente. In particolare, secondo quanto descritto nel Manuale delle Negoziazioni, dovrà essere specificato se la proposta è riconducibile al partecipante piuttosto che a clienti istituzionali interconnessi, a clienti privati interconnessi, a succursali ovvero a retail trading online (nuovo articolo 4.4, comma 1). 5) Limiti di variazione dei prezzi e sospensione delle negoziazioni In continuità con il modello attuale, i controlli automatici delle negoziazioni prevedono il monitoraggio del limite di variazione dei prezzi degli ordini rispetto al prezzo statico e dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico. È altresì previsto il monitoraggio del limite di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico. Qualora durante la negoziazione continua il prezzo del contratto superi il limite di variazione rispetto al prezzo statico o al prezzo dinamico, le negoziazioni sono sospese per un intervallo pari a 2 minuti e la proposta che ha determinato la sospensione viene cancellata. In tale intervallo non è consentita l immissione e la modifica degli ordini (nuovo articolo 4.5). 6) Fase di negoziazione Per tutte le categorie di titoli la fase di negoziazione si svolgerà dalle 9.00 alle In continuità con quanto attualmente previsto, nella fase di pre-negoziazione, che precede di 15 minuti la fase di negoziazione, sarà possibile l inserimento, la modifica e la cancellazione delle quotazioni (nuovo articolo 4.1). 2

3 7) Criteri per la determinazione del prezzo di riferimento Si specificano nuove modalità di determinazione del prezzo di riferimento. In particolare: - per gli strumenti azionari, certificate e covered warrant, il prezzo di riferimento è pari alla media aritmetica di un numero significativo di proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione, tenendo in maggior conto le più recenti ovvero, in mancanza, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di chiusura del giorno precedente. - per gli strumenti diversi dagli strumenti azionari, certificate e covered warrant, il prezzo di riferimento è pari alla media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della negoziazione continua, ovvero, in mancanza, si applica quanto previsto al punto precedente (nuovo articolo 4.6). Sezione 1 paragrafo B Armonizzazione dei requisiti di partecipazione degli operatori e della struttura del Regolamento Le modifiche intervenute nel testo si sostanziano in una trasposizione e/o riformulazione delle norme vigenti e sono illustrate di seguito. Esse comportano la sostituzione degli esistenti Titoli 3 e 6 del regolamento EuroTLX e alcuni interventi nel Titolo 5. In conseguenza di ciò, il nuovo titolo 3 del Regolamento è suddiviso nei seguenti capi: - capo 1, disposizioni generali, nel quale si disciplinano le categorie di operatori ammessi, la procedura di ammissione, le condizioni generali di ammissione e permanenza (ivi incluse le modalità di connessione al mercato 1 ). Si precisa a tal riguardo che, al fine di semplificare la procedura di ammissione e di convergere progressivamente verso la gestione automatizzata della stessa mediante apposito tool informatico, si prevede fin da ora che la documentazione di partecipazione firmata non sia più inviata a EuroTLX via posta, ma esclusivamente via ; - capo 2, relativo alle attività di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e che rinvia alla corrispondente procedura sanzionatoria (la quale rimane invariata ed è inserita nel nuovo titolo 9); - capo 3, relativo all obbligo di versamento dei corrispettivi e alla modalità di gestione delle modifiche delle condizioni generali di fornitura dei servizi; - capo 4, regole di condotta, nel quale sono individuate le regole di condotta comuni a tutti gli operatori (con ciò intendendosi sia gli intermediari che i liquidity provider). In continuità con 1 In proposito si conferma quanto specificato con comunicazione del 13 gennaio u.s. secondo cui, l accesso al servizio di negoziazione sarà possibile, in un primo momento, attraverso la stessa infrastruttura di rete attualmente utilizzata dai partecipanti per l accesso ai mercati di Borsa Italiana, ivi inclusi i Centro Servizi accreditati. Con successiva comunicazione sarà indicata l entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento, e relative linee guida, circa la possibilità di accedere al mercato tramite linee dedicate, offerte da società accreditate da EuroTLX. 3

4 quanto oggi previsto sono altresì previste le specifiche regole di condotta applicabili agli Intermediari, che negoziano per conto terzi (divieto di market making abusivo; divieto di porre in essere attività lesive delle condizioni di liquidità del mercato; obbligo di assicurare e di dare evidenza che l operatività è svolta per conto del proprio cliente). Per esigenze di sistematicità sono inoltre riportate in questo capo le regole di condotta alle quali devono attenersi i liquidity provider e le regole specifiche che si applicano agli operatori aderenti al segmento internazionale non garantito (cd. netting bilaterale); - capo 5, relativo alle regole sulla trasmissione delle proposte (inclusa la disciplina dell Interconnessione); - capo 6, inerente gli interventi che EuroTLX attua nel caso si verifichino disfunzioni tecnologiche dei sistemi degli operatori. Inoltre, sono introdotti: - un nuovo titolo 5, nel quale sono posizionate le disposizioni relative ai servizi strumentali di informativa agli operatori e al pubblico (già contenute nel Titolo 6, capo 3); - un nuovo titolo 6, che contiene le disposizioni in materia di sostegno di liquidità e i conseguenti obblighi dei liquidity provider (con riferimento alla procedura di registrazione/disabilitazione e di estensione/esclusione dell operatività, gli obblighi quantitativi e gli strumenti finanziari per i quali tali obblighi sono assunti). Laddove rilevante, tali disposizioni sono declinate in funzione del ruolo svolto (specialista/market maker). - un nuovo titolo 7, nel quale è riportata la disciplina del post trading, relativa alle modalità e alla tempistica di liquidazione dei contratti e laddove previsto di compensazione e garanzia, nonché le procedure di buy in e le modalità di gestione delle rettifiche (già contenuta nel Titolo 6, capi 1 e 2). Come anticipato alcune norme di carattere generale sono declinate nelle cd. linee guida, le quali sono volte a disciplinare nel dettaglio i relativi aspetti di carattere tecnico/procedurale. Sezione 1 paragrafo C Ulteriori modifiche C.1 Adeguamento al nuovo testo del Regolamento Emittenti Consob Sono altresì apportate alcune modifiche volte ad allineare il testo del Regolamento al nuovo Regolamento Emittenti (di seguito "RE") modificato con delibera n del 17 luglio 2013, al fine di adeguare lo stesso al mutato quadro normativo nazionale. In particolare, nel RE sono state abrogate quelle disposizioni dell articolo 2, che stabilivano le condizioni alle quali le quotazioni di prezzi effettuate su un sistema multilaterale di negoziazione non costituivano offerta al pubblico nè rientravano nell ambito di applicazione dell articolo 100 bis del Testo Unico in tema di circolazione di prodotti finanziari. Tali condizioni di trasparenza erano state riflesse nelle condizioni di ammissioni contenute nel Regolamento del mercato al fine di assicurare per gli operatori del mercato gli opportuni presidi con riferimento agli strumenti finanziari che potevano essere ammessi nel sistema. 4

5 Al riguardo si ricorda che il RE della Consob è stato modificato in funzione della nuova formulazione dell articolo 205 del TUF, come modificato dal decreto legislativo n. 184/2012, che ha realizzato una piena equiparazione della disciplina delle operazioni effettuate sui sistemi multilaterali di negoziazione a quelle svolte nei mercati regolamentati, limitando, così, il potere regolamentare della Consob (inizialmente esteso anche alle operazioni su MTF) ai soli internalizzatori sistematici. A fronte di questa completa equiparazione normativa e regolamentare, appare opportuno modificare anche il Regolamento del Mercato, eliminando le condizioni di ammissioni in quanto non più previste dalla Consob e precisando comunque che alle offerte di vendita effettuate nel sistema non si applica l articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo unico della Finanza. C.2 Fine tuning in materia di covered warrant E stata adeguata la definizione di covered warrant. Inoltre tra i requisiti di ammissione di tali strumenti è stata specificata la facoltà per il mercato di richiedere allo specialist la metodologia di calcolo e di gestione dell indice oppure del prezzo del sottostante. C.3 Modifica ciclo di regolamento La tempistica di liquidazione dei contratti conclusi è modificata per prevedere che i contratti di compravendita conclusi sul mercato EuroTLX sono liquidati il secondo giorno successivo alla data di stipulazione. Ciò conformemente a quanto previsto dalla regolamentazione europea in materia di CSD (Central Securities Depository Regulation - CSDR), in fase di approvazione, che prevede che il regolamento delle operazioni di mercato deve avvenire al massimo entro il secondo giorno successivo alla loro esecuzione. Tale modifica entrerà in vigore a far data dal prossimo 6 ottobre Sezione 2 Modifiche del contratto di adesione La nuova struttura contrattuale proposta, articolata in forma di condizioni generali di contratto ex art c.c. contempla: un Modulo di Richiesta di servizi a multiple choice (ovvero un Modulo di Richiesta di servizi semplificato, utilizzabile dagli operatori già aderenti al Mercato EuroTLX per modificare il profilo di adesione); Condizioni Generali Parte I, già comuni a tutte le società del Gruppo Borsa Italiana (Borsa Italiana, Monte Titoli e CC&G) e a tutti i servizi offerti agli intermediari; Condizioni Generali Parte II, predisposte ad hoc per EuroTLX per i diversi servizi offerti. 5

6 In conseguenza di quanto sopra, i rapporti giuridici tra EuroTLX e i suoi Aderenti - attualmente disciplinati da (i) Domanda di ammissione in qualità di intermediario al sistema EuroTLX, come allegato sub 2 al Regolamento EuroTLX, e relative Condizioni Generali, allegato D alla Domanda; e (ii) Domanda di ammissione in qualità di Market Maker/Specialist al sistema EuroTLX, come allegato sub 3 al Regolamento EuroTLX, e relative Condizioni Generali, allegato D alla Domanda - verrebbero disciplinati dalle Condizioni Generali Parte I (già comuni anche a Borsa Italiana, Monte Titoli e CC&G) e dalle Condizioni Generali Parte II. Le disposizioni di cui alle Condizioni Generali Parte I e II sono sostanzialmente analoghe rispetto a quelle di cui al contratto di adesione attualmente utilizzato da EuroTLX e in linea con gli standard dell exchange industry. Al riguardo, si evidenziano di seguito le principali modifiche: previsione dei seguenti termini di preavviso per l esercizio del diritto di recesso dell Aderente: 10 giorni di calendario a seguito di modifiche regolamentari e contrattuali; 30 giorni di calendario in caso di recesso ad nutum; mantenimento dell attuale regime di responsabilità (dolo e colpa grave), con previsione di un termine per la denuncia dei danni e una manleva a favore di EuroTLX per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi; pubblicazione delle modifiche al Regolamento e alle Condizioni Generali sul sito di EuroTLX e invio di ad hoc agli Aderenti; introduzione di un termine minimo di preavviso con cui EuroTLX comunica le modifiche alle Condizioni Generali e al Regolamento: 15 giorni di calendario ovvero 5 giorni di calendario in casi di urgenza per provvedimenti emanati dalle autorità ovvero per motivate ragioni tecnico-operative; previsione di un termine minimo di preavviso con cui EuroTLX comunica le modifiche della Price List non favorevoli all Aderente: 30 giorni di calendario; introduzione della clausola di riservatezza; deferimento delle controversie all esame preliminare del Collegio dei Provibiri. * * * E pubblicata la versione integrale del Regolamento con e senza evidenza delle modifiche. 6

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