COMUNE DI BASIANO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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1 COMUNE DI BASIANO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. Allegato alla deliberazione C.C. n. 31 del 31/10/2012

2 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell Imposta Municipale Propria introdotta in via sperimentale dall articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nel Comune di Basiano, nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione e dall articolo 52 D.Lgs. 446/ La disciplina normativa dell Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, nelle disposizioni dettate: - dall art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; - dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate; - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 3. Ai fini dell applicazione dell Imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. 4. il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l applicazione dell IMU nel comune di Basiano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto dell imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall articolo 2 D.Lgs. 504/1992, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l abitazione principale e le relative pertinenze e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa, nonché i terreni incolti. ARTICOLO 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 1. Ai fini dell imposta di cui all articolo 1 del presente regolamento:

3 a) per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; b) per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo; c) per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; d) per area fabbricabi le si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all allevamento di animali. L agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; e) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

4 ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI 1. Soggetti passivi dell imposta sono: a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa; b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; e) l ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione; f) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO 1. Soggetto attivo dell imposta è il Comune di Basiano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell anno cui l imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile dell imposta è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

5 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10; e D/5; d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 3. In caso di variazione della rendita catastale in corso d anno, la determinazione dell imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese. 4. La variazione delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente. 5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle

6 scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo; 6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 9. Ai sensi dell articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. 10. L eventuale variazione catastale a seguito della quale l area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell imposta versata su tale area. 11. Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un area prevista come edificabile dal Piano Regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell immobile a cui l area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l Amministrazione comunale di individuare anche una superficie massima del terreno, ai fini della sua qualificazione come pertinenziale. 12. Al fine di agevolare il versamento dell imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell attività di accertamento da parte dell Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall Ufficio tecnico ovvero da terzi pro-

7 fessionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall Osservatorio Immobiliare dell Agenzia del Territorio. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio alle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l imposta deve essere versata anche in mancanza di un indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal comune. 13. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 14. Il Comune notifica al proprietario l intervenuta edificabilità dell area. 15. La base imponibile è ridotta, sia per la componente comunale sia per quella erariale, del 50 per cento: a) per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o l inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; c) ai fini dell applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inabitabili e di fatto non utilizzati gli alloggi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: - condizioni di degrado tali da pregiudicare l incolumità degli occupanti; - alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box); - mancanza di sistema di riscaldamento;

8 - requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti dal Titolo III del Regolamento Locale di Igiene agli artt , e 3.4.8; - presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti dal Titolo III del Regolamento Locale di Igiene agli artt e seguenti; - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a evitare danni a cose o persone; - mancata disponibilità di servizi igienici; - mancata disponibilità di acqua potabile; - mancata disponibilità di servizio cucina. b) La riduzione dell imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. 16. I fabbricati con destinazione d uso diversa da quella residenziale si considerano non utilizzabili quando ci siano condizioni di degrado tali da pregiudicare l incolumità degli occupanti e quando siano assenti i requisiti minimi essenziali necessari allo svolgimento dell attività specifica. 17. Il soggetto passivo d imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE 1. In deroga a quanto previsto dall articolo 5, comma 6 D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell Imposta Municipale Propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all immobile prima dell esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

9 2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all utilizzo di fatto dell immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale. 3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. ARTICOLO 8 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI 1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro Nell ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continua-

10 no a coltivare direttamente. L agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d imposta riservata allo Stato. ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL ATTIVITA AGRICOLA 3. Ai fini dell Imposta Municipale Propria, gli immobili strumentali all attività agro-silvopastorale sono quelli individuati dall art. 9, comma 3bis L. 133/1994, come modificato in particolare dall art. 42bis L. 222/ Per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all articolo 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell articolo 2135 codice civile, l attività d impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l attività agrituristica. 5. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell immobile sia in grado di provare l esistenza di un volume d affari derivante dallo svolgimento di tale attività. ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA E DELL IMPOSTA 1. Ai sensi del comma 12 bis dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1 gennaio. 2. Le aliquote e le detrazioni d imposta sono approvate con deliberazioni dell organo competente, come individuato dall art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione per l anno di riferimento ed ai fini dell approvazione dello stesso. 3. Ai sensi del comma 13 bis dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del Decreto

11 Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1 gennaio dell anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, fatte salve eventuali proroghe a livello normativo, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno. ARTICOLO 11 DETRAZIONE PER L ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell ammontare dell imposta dovuta. 2. Se l unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di euro 400,00 e, dunque, l importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00. Tale maggiorazione si applica anche ai figli adottivi in quanto, ai sensi dell art. 27 comma 1 della legge 4 maggio 1983 n.184, stabilisce che per effetto dell adozione l adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome. Con l adozione cessano i rapporti dell adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali. Per quanto riguarda, invece, i casi di affidamento dei minori e di affidamento preadottivo di cui rispettivamente agli articoli 2 e ss. 22 e ss. della legge n. 184 del 1983, non acquisendo il soggetto lo stato di figlio degli affidatari, la maggiorazione della detrazione non può essere riconosciuta. 4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

12 5. Il Comune, con la deliberazione di cui all articolo 8 del presente regolamento, può disporre l elevazione dell importo della detrazione, fino a concorrenza dell imposta dovuta. 6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13. ARTICOLO 12 ASSIMILAZIONI 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 3. Ai sensi dell art. 13, comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 241/2011, sull imposta da versare in relazione a tali immobili non dovrà essere computata la quota riservata allo Stato. ARTICOLO 13 ESENZIONI 1. Sono esenti dall imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

13 c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l esenzione dall imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n ARTICOLO 14 QUOTA RISERVATA ALLO STATO 1. Ai sensi dell articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l aliquota di base dello 0,76%. Nel calcolo di tale quota non devono essere prese inoltre in considerazione le detrazioni né le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli al-

14 loggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all abitazione principale ai sensi dell articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all ex coniuge. 3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento. 4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all articolo 13 del presente regolamento. 5. Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. ARTICOLO 15 VERSAMENTI 1. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 2. Il versamento dell imposta dovuta per l anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Si considera regolare il versamento dell imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre. 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F/24 secondo le disposizioni dell articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale. 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (secondo le modalità previste dall articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

15 5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 2,50 e la soglia indicata deve intendersi riferita all imposta complessivamente dovuta su base annua e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. ARTICOLO 16 DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. 2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all IMU. 3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 4. In caso di morte del contribuente l art. 15 della legge 383/2001 prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi. 5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell imposta dovuta per il periodo di durata dell intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 6. Per gli immobili indicati nell art. 1117, num. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall amministratore del condominio per conto dei condomini.

16 7. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell Imposta Municipale Propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l Ufficio del Territorio. 8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell Imposta Municipale Propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d imposta. 9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell Imposta Municipale Propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell approvazione dell art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini I.C.I., in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall allora vigente regolamento, con l unica eccezione dell abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l Ufficio anagrafe del Comune. 10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell Imposta Municipale Propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge per la prima dichiarazione, a prescindere dall anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione. ARTICOLO 17 ACCERTAMENTO ED ADESIONE 1. Ai fini dell esercizio dell attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. 2. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 3. Ai sensi dell articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1 luglio 2012, non si procede all accertamento, qualora l ammontare dovuto,

17 comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l importo di 30,00, con riferimento ad ogni periodo d imposta. 4. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 5. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune. 6. La firma dell avviso di accertamento può essere sostituita dall indicazione a stampa ai sensi dell art. 1 comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 8. Il Comune, ai sensi dell articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. 9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 10. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all atto che lo richiama, salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l indicazione dell ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato, del responsabile del procedimento, dell organo o dell autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

18 11. Nel caso di omesso pagamento dell imposta il Comune provvede all accertamento mediante avviso motivato, con l individuazione dell imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 12. Ai fini dell esercizio dell attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 13. Ai sensi dell articolo 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra 51,00 ed 258, Ai sensi dell articolo 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all Imposta Municipale Propria si applica l istituto dell accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia. 15. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. ARTICOLO 18 MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI 1. Nell ipotesi in cui venga riscontrata l esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all Ufficio del Territorio, ai sensi dell articolo 1, commi L. 311/2004 e dell articolo 3, comma 58 L. 662/ Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo

19 all applicazione della sanzione massima di cui all articolo 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 19 RISCOSSIONE COATTIVA 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall ordinamento vigente. 2. Non si procede all accertamento e alla riscossione qualora l ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d imposta. 3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. ARTICOLO 20 SANZIONI ED INTERESSI 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, Per l omesso versamento dell imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato. 3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 4. Se l omissione o l errore attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 5. Le sanzioni previste per l omessa ovvero per l infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il

20 termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 6. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 7. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 8. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che li esegue e per l imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori previsti per legge calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. ARTICOLO 21 RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall articolo 17, comma 11, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata di euro 12, Il contribuente (o un erede in caso di decesso) può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di quattro anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta, limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale, dall'ultimo acquisto per atto

21 fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i quattro anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni: a. il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni; b. non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento; c. il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività ARTICOLO 22 CONTENZIOSO 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia. 4. Contro l avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare. ARTICOLO 23 FONDO DI POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI 1. In relazione al disposto dell articolo 3, comma 57 L. 23 dicembre 1996 n. 662, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell ufficio tributario comunale. 2. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l accantonamento di una percentuale pari all uno per cento delle riscossioni dell Imposta Municipale Propria derivanti da attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. 3. Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, determinando, in base alle esigenze rilevate, le percentuali da destinare:

22 a) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell Ufficio tributi; b) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell Ufficio tributi; c) all acquisto del materiale di ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per l attività di accertamento e la riscossione dell imposta; d) all arredamento dell Ufficio tributi. Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA, NORMATIVA DI RINVIO E EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1 gennaio 2012 in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell Interno del 2 agosto 2012, in osservanza della disposizione contenuta nell articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. 5. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 6. Con l entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

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