1 Piano delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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- Gennaro Albanese
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1 1 Piano delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti La Provincia di Verona si è avvalsa della facoltà 1 di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero all'interno del Piano Territoriale Provinciale, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27 marzo A seguito di sopravvenute modifiche normative 2, il presente Piano delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti è stato confermato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 85 del 22 dicembre 2004, che ribadiva l'individuazione delle zone non idonee. Il Piano delle aree non idonee è corredato da una tabella riassuntiva del tipo di vincoli, delle aree escluse e delle aree soggette a prescrizioni. Successivamente la Provincia di Verona ha adottato, con deliberazione consigliare n. 41 del 26 settembre 2007, il Piano per la Gestione dei Rifiuti nella provincia di Verona (PGR) ed il contestuale aggiornamento del Piano delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, costituente l'allegato 2 del PGR. La necessità di un aggiornamento è stata conseguenza dell'approvazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) 3 il quale ha rivisitato alcuni dei vincoli per l'individuazione delle aree non idonee, in particolare rendendo escludenti vincoli in precedenza solo fonti di prescrizioni. La scelta della Provincia di Verona, anche in virtù dell'opera di revisione che ha interessato fin da subito il nuovo testo unico ambientale 4, è stata di preferire un aggiornamento dei soli riferimenti normativi contenuti nel Piano delle aree non idonee, mantenendo inalterate la tabella e la cartografia riassuntiva. Così facendo, la Provincia di Verona ha privilegiato una forma di flessibilità del Piano delle aree non idonee che consentisse una seppur ridotta capacità di adeguamento all'evoluzione normativa senza la necessità di ulteriori passaggi consiliari. Il Piano per la Gestione dei Rifiuti nella provincia di Verona, integrato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 42 del 24 luglio 2008 che ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni, proposte e pareri presentati da soggetti interessati, è stato quindi inviato alla Regione del Veneto per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale. La Regione ha tuttavia ritenuto che sia necessario sottoporre il PGR a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prima di procedere alla sua approvazione. Nell'ambito della procedura di VAS è emersa la necessità di aggiornare nuovamente il Piano delle aree non idonee, sia nella tabella riassuntiva che nella cartografia, al fine di disporre di uno strumento pienamente efficiente e coordinato con il PGR in via di approvazione. Nella rappresentazione cartografica, per evidenti motivi di scala, alcuni vincoli sono stati indicati mediante simbologia ed altri non sono affatto riportati. Va da sé che il rispetto di tali vincoli verrà pienamente esaminato in fase di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel corso dell'iter autorizzativo dei singoli impianti. Di seguito si presenta dunque la versione del Piano delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti così come aggiornata nel corso del procedimento di VAS del Piano per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Verona, di cui costituisce parte integrante nella forma di allegato 2 alla proposta di PGR. La localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento ha sempre rappresentato un punto nodale nel processo decisionale connesso alla gestione dei rifiuti e spesso le iniziative, sia pubbliche relative ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU), sia private per i rifiuti speciali, sono state bloccate in seguito a contestazioni relative alla scelta specifica del sito. Le motivazioni che provocano le contestazioni da parte dei cittadini all insediamento dei nuovi impianti possono essere molteplici. 1 Articolo 8, comma 4, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. 2 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio. 3 Approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 59 del 22 novembre Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.
2 Parte dei cittadini pensa che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l ambiente maggiore rispetto ad altre attività antropiche, di fatto altrettanto o maggiormente inquinanti, quali ad esempio il traffico veicolare o le attività industriali a rischio di incidente rilevante. Ciò ha portato in diversi casi allo sviluppo della cosiddetta sindrome di NIMBY (not in my backyard = non nel mio cortile) nelle comunità locali interessate dalla localizzazione dei nuovi impianti. Tale tendenza è da attribuire alla connotazione negativa del rifiuto in quanto tale, alla sua presupposta pericolosità e a parte dell informazione comunicazione che non è sempre adeguatamente supportata dal punto di vista tecnico. Connessa a questo aspetto è anche la scarsa diffusione di una responsabilità civico-ambientale. Manca infatti in gran parte dei cittadini la coscienza delle implicazioni ambientali che la vita di ogni giorno comporta e manca quindi la consapevolezza che il problema globale dell impatto ambientale delle attività antropiche nasca dalla somma dei contributi individuali di ciascuno. Per questa ragione il problema della gestione dei rifiuti, assieme ad altri (per esempio l inquinamento atmosferico o il consumo delle risorse), viene percepito come un problema dell intera collettività e non come un problema individuale, la cui soluzione non va ricercata nei comportamenti del singolo cittadino, ma in scelte politiche di livello superiore. L avversione all insediamento di nuovi impianti è maggiore in considerazione del fatto che per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli industriali, gli impianti, per realizzare economie di scala, devono essere di considerevoli dimensioni, in modo da poter trattare rifiuti provenienti da bacini di utenza estesi. Quanto accennato ha fatto sì che l obiettivo di eliminare o ridurre questi problemi prevedendo la partecipazione attiva da parte dei cittadini nei procedimenti autorizzativi preventivi alla realizzazione di impianti ha condotto spesso al blocco del nuovo insediamento previsto. Rimane quindi aperto il problema di fare accettare in un singolo sito, interessando una singola comunità locale, gli impatti connessi alle attività di trattamento o smaltimento di rifiuti prodotti anche da altre comunità. La soluzione del problema esposto non può quindi prescindere dallo sviluppo di tecnologie che consentano l eliminazione o la riduzione dell impatto e dall analisi approfondita per circoscrivere preventivamente eventuali problemi e poter valutare con i cittadini misure per la riduzione di eventuali rischi ambientali. A sostegno di questo approccio il legislatore negli ultimi anni ha previsto una serie di strumenti normativi che prevedono una maggior partecipazione dei cittadini nelle scelte decisionali riguardanti l uso della risorsa ambiente; tra gli strumenti sono da ricordare la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e, per gli impianti per i quali la V.I.A. non è prevista, la Compatibilità Ambientale 5,6,7. 5 L entrata in vigore delle disposizioni della parte seconda del DLgs 152/2006, in materia di VAS e VIA, è slittato dal 12 agosto al 31 gennaio 2007, grazie al maxiemendamento al decreto legge 173/06. Tuttavia non va disattesa la direttiva 2001/42/CE del 27 gennaio 2001 che prevede l assoggettamento ad una valutazione ambientale di tutti i piani e programmi che sono elaborati per i diversi settori riguardante anche la gestione dei rifiuti. Tale direttiva prevede che i piani e programmi siano sottoposti a VAS nel caso in cui il primo atto preparatorio formale sia successivo alla data del 21 luglio 2004, data entro cui la direttiva doveva essere recepita. Il presente piano di aree non idonee non risulta assoggettabile a VAS essendo una modificazione/integrazione del piano precedente. 6 In attesa dell entrata in vigore disposizioni della parte seconda del DLgs 152/2006, la realizzazione dei singoli interventi riguardanti la gestione dei rifiuti (realizzazione di impianti di recupero e smaltimento), qualora raggiungano prestabiliti limiti dimensionali, è preventivamente sottoposta alla procedura di VIA secondo le attuali norme statali e regionali 7 Il DPR 12 marzo 2003 ha apportato modifiche al DPR 8 settembre 1997, n. 357 ed ha reso obbligatorio che i piani territoriali, urbanistici e di settore siano accompagnati da uno studio per individuare e valutare gli effetti che gli stessi possono avere su un sito della rete Natura 2000 Valutazione di Incidenza Ambientale -VIncA-. Sono altresì sottoposti alla medesima procedura di VIncA ogni intervento riguardante la gestione dei rifiuti (realizzazione di impianti di recupero e smaltimento) indipendentemente dai limiti dimensionali. La VIncA è ricompresa nell ambito della procedura di VIA. Pag. 2 di 44
3 Sono stati previsti inoltre, sia dalla Comunità Europea sia dallo Stato Italiano, alcuni strumenti per permettere la partecipazione dei cittadini (singoli o associati), alle scelte operate dalla Pubblica Amministrazione. Gli Stati aderenti alla Comunità Europea nel Trattato di Maastricht, all articolo 130R hanno previsto il principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all ambiente. Questo principio, secondo l interpretazione della Corte di Giustizia della Comunità Europea, implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate al fine di garantire l accoglimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti; questi devono essere quindi smaltiti, nei limiti del possibile, nel luogo della loro produzione al fine di limitare il loro trasporto per quanto si possa fare (Citazione della Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90). L individuazione dei siti nei quali realizzare impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti rimane quindi uno dei problemi più importanti e delicati che un processo di pianificazione si trova a dover affrontare e superare, soprattutto nei confronti di due tipologie impiantistiche: discarica e inceneritore. Nell ultimo ventennio, da quando cioè a seguito della sopraggiunta normativa le discariche sono divenute controllate, si è passati da una localizzazione basata su criteri esclusivamente logistici (preesistenza di ex cave e disponibilità dell area) a criteri più selettivi, ma purtroppo ancora generici (in zona agricola e in modo da non arrecare danno all ambiente). Il nuovo quadro normativo di riferimento prevede ora precisi criteri di compatibilità e consente quindi di impostare correttamente la ricerca dei siti idonei alla localizzazione degli impianti. Come già accennato la localizzazione nel territorio di impianti per il trattamento o il deposito di rifiuti suscita, inevitabilmente, conflittualità e resistenze per la ormai tradizionale diffidenza della popolazione nei confronti di questo tipo di impianti. E indubbio che, nonostante in questi ultimi anni i vari tipi di impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti si siano notevolmente evoluti tecnologicamente, essi continuano a generare, per le proprie insite caratteristiche, una serie di impatti sia sulle persone che sull ambiente in generale. Tali impatti, pur risultando oggigiorno ridotti rispetto al passato e non determinando, in generale, rischi inaccettabili, rendono comunque essenziale che l ubicazione di questi impianti non dia luogo a problemi per la popolazione e per le componenti ambientali fondamentali, quali acqua, aria, suolo, fauna e flora. In particolare, si dovrà operare per limitare al massimo inconvenienti quali rumori ed odori e per non danneggiare il paesaggio e le aree particolarmente sensibili; queste ultime, peraltro, dovrebbero già essere tutelate dalle normative vigenti. In sintesi, l inserimento territoriale di un impianto non deve costituire elemento di degrado del territorio e, per tale motivo, la sua localizzazione fondamentalmente dovrebbe essere in linea con i seguenti obiettivi: - consentire all impianto di integrarsi con la realtà del territorio, - essere accettata e condivisa dalla popolazione, - permettere all impianto di configurarsi, se possibile, come elemento di ricomposizione del paesaggio, - offrire garanzie ambientali anche nel medio e lungo periodo, - garantire un adeguata distanza dalle edificazioni e dalle attività antropiche, - garantire l esistenza di spazi di emergenza e di sicurezza, - garantire un adeguata area di rispetto attorno all impianto, nonché idonee misure di mitigazione e, se necessario, misure di compensazione. Inoltre la localizzazione territoriale di un impianto deve, se possibile, costituire un occasione per la promozione di attività per la salvaguardia e la valorizzazione degli aspetti bionaturalistici propri del contesto paesaggistico-ambientale nel quale l impianto stesso sarà inserito. Pag. 3 di 44
4 La Provincia di Verona ha avviato il percorso previsto da Agenda 21 Locale, sottoscrivendo quanto previsto dalla Carta di Aalborg. La scelta di dove localizzare i nuovi impianti a significativo impatto per la gestione dei rifiuti urbani non prescinderà quindi dai meccanismi di informazione, partecipazione, condivisione e consenso tipici dei Forum previsti da Agenda 21 Locale. Pag. 4 di 44
5 2 METODOLOGIA DI LAVORO Il lavoro relativo all individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti parte dall analisi e dall acquisizione, su supporto informatico, dei vincoli che regolamentano l uso del territorio; nelle fasi successive sono state previste l attribuzione del carattere escludente o limitante per ogni zona, l assegnazione di eventuali fasce di rispetto e la redazione finale della cartografia della zonizzazione del territorio provinciale. L ultima parte del lavoro riguarda la proposta di raccomandazioni e prescrizioni, in un quadro di riferimento normativo. Schematicamente il lavoro ha seguito le seguenti fasi, che verranno illustrate nei prossimi paragrafi: 1. analisi degli strumenti di pianificazione e di programmazione ambientale e territoriale, 2. caratterizzazione ponderale di ciascun vincolo e delle eventuali fasce di rispetto, 3. zonizzazione del territorio per sovrapposizione dei vincoli, 4. formulazione del quadro normativo. Pag. 5 di 44
6 3 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE I provvedimenti normativi presi in considerazione sono stati: 1. Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, 2. Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, 3. Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 Valutazione d impatto ambientale, 4. Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani (DGRV 89/CR del 14/9/2001 e DGRV integrativa n. 62/CR del 7/5/2004), 5. Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, 6. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), 7. Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) 8. Piani Regolatori Generali comunali (P.R.G.), 9. Piano d Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.), 10. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 21 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n Progetto Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige (adottato dall Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige in data 18/12/01 e successive integrazioni); 12. Progetto di Piano per l Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco (adottato dall Autorità di Bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco in data 12/04/2002 e successive integrazioni); 13. Decreto Legislativo del 13 gennaio 2003, n Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani L.R. 3/2000, art. 13 comma 4, deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22/11/ Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n Il Decreto Legislativo 22/97 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio affronta il problema della definizione dei siti idonei e non idonei all ubicazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Il decreto legislativo citato è stato successivamente integrato e modificato dai seguenti provvedimenti legislativi: d.lgs. n. 389 del 8/11/97, art. 21 comma 2 della L. n. 128 del 24/04/98, L. n. 426 del 9/12/98, art. 49 comma 2 L. n. 448 del 23/12/98, L. n. 35 del 22/02/99, art. 33 commi 1, 2 e 3 della L. n. 488 del 23/12/99, art. 1 comma 1 della L. n. 33 del 25/02/00, art. 9 della L. n. 342 del 21/11/00, L. n. 93 del 23/03/01. Allo Stato spettano (art. 18, comma 1): - la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi (lettera i); - l indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (lettera l). 8 Il decreto legislativo 22/97 è stato abrogato dal decreto legislativo 152/2006 che lo ha interamente sostituito. Pag. 6 di 44
7 Sono di competenza delle Regioni (art. 19, comma 1): - la predisposizione, l adozione e l aggiornamento, sentiti le province e i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all articolo 22 (lettera a); - la definizione dei criteri per l individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (lettera n). Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche (comma 3). Alle Province competono, in particolare (art. 20, comma 1): - l individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all articolo 22, comma 3, lettera c ed e, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (lettera e). Il Piano regionale di gestione dei rifiuti - DGRV 89/CR DEL 14/9/ (art. 22, comma 3) deve prevedere: - le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi (lettera a); - i criteri per l individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (lettera e). Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province (art. 23). 3.2 Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 Anche la Legge Regionale n. 3/00 (con le successive modifiche e integrazioni dalla L.R. n. 19 del 11/09/2000 e dalla L.R. n. 27 del 13/09/2001), affronta il problema della definizione dei siti non idonei all ubicazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Le Province provvedono, nella predisposizione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, a individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 8 comma 3 lettera f); Tale individuazione può essere effettuata dalle Province anche attraverso il Piano Territoriale Provinciale di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (art. 8 comma 4). Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani deve provvedere a dettare i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento (art. 10 comma 1 lettera c); deve inoltre provvedere a stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi (art. 10 comma 1 lettera d). Anche il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provvede a dettare criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali (art. 11 comma 1 lettera c); provvede inoltre a stabilire le condizioni ed i Pag. 7 di 44
8 criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi (art. 11 comma 1 lettera d). La L.R. 3/2000 fornisce inoltre una prima indicazione sulla localizzazione di un impianto per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti; infatti all art. 21 commi 2 e 3 dispone che i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti siano ubicati, di norma, nell ambito delle singole zone territoriali omogenee (Z.T.O.) produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica alle discariche e agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati all interno delle zone E (agricole) o F (per servizi tecnologici), e agli impianti per il recupero di rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava in esercizio o estinte di materiali di gruppo A come individuati dall art. 3, primo comma, lettera a), della L.R. n. 44/82. L art. 32 comma 1 della L.R. 3/00 stabilisce che le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati almeno: a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili; b) 250 metri negli altri casi. Con successiva D.G.R.V. n del 04/08/2000 è stato chiarito che tale limite di distanza non si applica alle discariche per inerti classificate di seconda categoria tipo A. L appartenenza di un area alla corrispondente zona urbanistica non è tuttavia condizione sufficiente per l idoneità, che dipende dalla presenza o meno di altri vincoli territoriali. All art. 57 norme di prima applicazione, la legge regionale stabilisce che fino all'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10, le Province provvedono a individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché i luoghi e impianti adatti allo smaltimento sulla base dei criteri di cui all'allegato D. Si riporta di seguito l allegato D previsto dall art. 57 della Legge Regionale 3/2000. Nella tabella seguente sono state riportate, suddivise per tipo di vincolo: - le aree sottoposte a vincolo assoluto e pertanto non idonee, nelle quali non è consentita l installazione di nuovi impianti o discariche con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività produttive o di servizio; - le aree sottoposte ad altri tipi di vincolo, che possono essere ritenute idonee e nelle quali i piani provinciali possono individuare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dai rispettivi strumenti normativi. Nell individuazione delle aree dedicate alla realizzazione degli impianti e delle discariche va comunque garantito il rispetto delle procedure derivanti dalla vigente normativa (quale ad esempio la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10). Nell individuazione delle aree non idonee le Province dovranno, inoltre, tenere conto dei seguenti criteri, in funzione delle diverse tipologie impiantistiche: - rispetto delle direttive degli strumenti pianificatori vigenti e in particolare del PTRC; - distanze dagli insediamenti, tenuto conto dei vincoli indotti dalla presenza degli impianti stessi; - viabilità generale e maggiore fruibilità della viabilità d accesso; - presenza di punti di approvvigionamento di acque sotterranee e superficiali in funzione del tipo di utilizzo; - situazione generale di inquinamento orientale (leggasi ambientale); - rischio di valanghe e di incendi. Pag. 8 di 44
9 Tabella D di cui all art. 57 della Legge Regionale 3/2000 TIPO DI VINCOLO E DI AREA PAESAGGISTICO IDROGEOLOGICO STORICO E ARCHEOLOGICO VINCOLI AMBIENTALI AREE ESCLUSE Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 I parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 Aree classificate dalle province come molto instabili, articolo 7 PTRC Boschi vincolati come definiti nell articolo 16 della legge regionale n. 52/1978 Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.p.r. 24/5/88, n. 236 Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 1089/1939 Centri storici, articolo 24 PTRC AREE PER LE QUALI LE PROVINCE POSSONO STABILIRE SPECIFICHE PRESCRIZIONI Aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939. Aree classificate instabili, articolo 7 PTRC Aree esondabili, articolo 10 PTRC Fascia di ricarica degli acquiferi, articolo 12 PTRC Zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall articolo Art. 26 PTRC Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale. Art. 27 PTRC Aree interessate dalle centuriazioni romane Art. 28 PTRC Itinerari di interesse valore storico e storico ambientale Art. 30 PTRC Ambiti naturalistici, articolo 19 PTRC Zone umide incluse nell elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e zone umide di cui all articolo 21 PTRC Tavv. 2 e 10 Rete ecologica europea denominata Natura Pag. 9 di 44
10 ALTRI VINCOLI Grotte ed aree carsiche, articolo 4 legge regionale n. 54/ Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art. 11 PTRC Zone a rischio sismico legge n. 64/1974, articolo 9 PTRC e Tavola 1 Competenza nell approvazione dei vari impianti di smaltimento o recupero rifiuti. La legge regionale stabilisce che: Alla Regione compete (art. 4 lettera f) l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti: 1. per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate dall'allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli dì cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5; 2. per l'incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997; l art. 4 prevede inoltre che la Regione provveda a: - il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997 per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti (lettera g); - il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato (lettera h); - le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1 febbraio 1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione (lettera i); - il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione (lettera l); - la sottoscrizione, secondo le forme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pre-trattamento (lettera m). Alla Provincia compete (art. 6 comma 1 lettera b) l approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a: 1. impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2; 2. discariche di seconda categoria tipo A di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; 3. impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati all'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2; 4. centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero dì materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti di cui, all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997; Pag. 10 di 44
11 5. operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D15 dell'allegato B ed al punto R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando l'esonero dall'approvazione ed autorizzazione per i depositi temporanei di cui all'articolo 6, lettera m del decreto legislativo n. 22/1997; l art. 6 al comma 1 prevede inoltre che la Provincia provveda a: - rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (lettera c); - rilascio dell'autorizzazione relativa agli impianti assoggettati alla procedura semplificata prevista dall'articolo 29 (lettera d); - rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni (lettera e); - rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti, ivi compresi gli oli minerali e sintetici usati disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fino alla data di iscrizione dell'interessato all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o al provvedimento definitivo di diniego dell'iscrizione stessa (lettera f); - rilascio dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale (lettera g); - ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l'esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 (lettera h); - ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per lo svolgimento delle singole campagne di attività (lettera i); - esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997 e dell'articolo 35 della presente legge (lettera l). L art. 6 prevede inoltre che: - sono delegate alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, fatta salva l'istituzione dell'apposito fondo regionale di cui al comma 9 dell'articolo 17, nonché le funzioni regionali di cui ai commi 14 e 15- ter del medesimo articolo (comma 2); - per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1, lettere b, d, e, h e i, e al comma 2, le Province possono avvalersi della collaborazione dell'arpav. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera l le Province si avvalgono della collaborazione dell'arpav (comma 3). L art. 5 della L.R. 3/00 istituisce presso l'arpav l'osservatorio regionale sui rifiuti, il quale gestisce la sezione regionale del catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, ivi compresi i dati sulle raccolte differenziate, sulla produzione di compost e sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, opera in collaborazione con gli enti locali per l'organizzazione e l'elaborazione della "banca dati regionale" anche relativamente agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime di comunicazione ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e provvede alla verifica di cui all'articolo 2, comma 8. Pag. 11 di 44
12 L art Presentazione del progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici comma 4 prevede che qualora gli impianti per lo smaltimento di rifiuti non siano assoggettati a valutazione di impatto ambientale il progetto deve essere corredato da una relazione di compatibilità ambientale contenente le seguenti informazioni, in quanto compatibili con l'impianto da realizzare: a) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché, ai piani di utilizzazione del territorio; b) rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme in materia ambientale; c) descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente. Pag. 12 di 44
13 3.3 Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 I progetti dei singoli impianti di recupero e smaltimento rifiuti sono assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) così come definito nella Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale in seguito modificata e integrata dalla Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dalla Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 24. In particolare sono assoggettati alla procedura di VIA in tutto il territorio regionale i seguenti progetti descritti nell all. A1 della L.R. 10/99, la cui autorità competente è la Regione: a) Impianti di smaltimento rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all allegato B del d.lgs. n. 22/97, salvo le operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa. b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all allegato B, lett. D10 e D11, del d.lgs. n. 22/97. c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all allegato B, lett. D1 e D5, del d.lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti. d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del d.lgs. n. 22/97. e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all allegato B, lett. D3, D4, D6, D7 e D12, del d.lgs. n. 22/97). f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all allegato B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 22/97. g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all allegato B, lett. D15, del d.lgs. n. 22/97). h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all allegato C, lett. R1, del d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97. i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all allegato C, lett. R1, del d.lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97. Sono inoltre assoggettati alla procedura di VIA, qualora ricadano anche parzialmente all interno di aree naturali protette, i seguenti progetti descritti nell all. B1 della L.R. 10/99, la cui autorità competente è la Regione: a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all allegato B, lett. D10 e D11, del d.lgs. n. 22/97. b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del d.lgs. n. 22/97. c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 10 t/giorno, di cui all allegato B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 22/97. Pag. 13 di 44
14 d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a mc oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all allegato B, lett. D15, del d.lgs. n. 22/97). e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi medianti operazioni di cui all allegato C, lett. R1, del d.lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 50 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97. Sono inoltre assoggettati alla procedura di VIA in tutto il territorio regionale, i seguenti progetti descritti nell all. C3 bis della L.R. 10/99, la cui autorità competente è la Provincia sia per l approvazione del progetto che per l adozione del provvedimento di compatibilità ambientale: - Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all allegato B, lett. D1 e D5 d.lgs. n. 22/97). - Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all allegato B, lett. D2, D8 e D9, del d.lgs. n. 22/97). - Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all allegato B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 22/97). - Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all allegato B, lett. 15 del d.lgs. n. 22/97). - Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a mc. - Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all allegato B, lett. D15 del d.lgs. n. 22/97). - Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi medianti operazioni di cui all allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 del d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97. - Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di cui all allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 del d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97. La procedura di VIA dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legge regionale. 3.4 Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani e Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 15/02/2000, n. 451 e quello per la gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi con Deliberazione 29/02/2000, n Questi Piani riprendono i criteri di esclusione assoluta previsti dalla L.R. 3/00 aggiungendo altre raccomandazioni, relative a situazioni che non consentono decisioni a priori e che richiedono approfondimenti. Si riportano di seguito l allegato E al Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e l Appendice 1 del Piano Regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi. I Piani forniscono prescrizioni aggiuntive sulla possibile localizzazione di impianti (per esempio divieto di realizzare discariche di seconda categoria tipo B e C in zona di ricarica degli acquiferi). Pag. 14 di 44
15 Dal confronto della tabella dell allegato D alla L.R. 03/00 con le indicazioni riportate nei citati allegati dei Piani Regionali si ottiene la seguente tabella riassuntiva: Pag. 15 di 44
16 TIPO DI VINCOLO E DI AREA PAESAGGISTICO AREE ESCLUSE Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 I parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 Allegato D Piano speciali Piano Urbani AREE PER LE QUALI LE PROVINCE POSSONO STABILIRE SPECIFICHE PRESCRIZIONI Aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939. CRITERI DI ESCLUSIONE Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 I parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 I ghiacciai e i circhi glaciali RACCOMANDAZIO NI Aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939. Deve essere tenuto presente il carattere di tutela paesaggistica, storico e architettonica ed ecologica del vincolo e le azioni di impatto CRITERI DI ESCLUSIONE Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 I parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 I ghiacciai e i circhi glaciali RACCOMANDAZIO NI Aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939. Deve essere tenuto presente il carattere di tutela paesaggistica, storico e architettonica ed ecologica del vincolo e le azioni di impatto Pag. 16 di 44
17 IDROGEOLOGICO Aree classificate dalle province come molto instabili, articolo 7 PTRC Boschi vincolati come definiti nell articolo 16 della legge regionale n. 52/1978 Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.p.r. 24/5/88, n. 236 Allegato D Piano speciali Piano Urbani Aree classificate instabili, articolo 7 PTRC Aree classificate dalle province come molto instabili, articolo 7 PTRC Boschi vincolati come definiti nell articolo 16 della legge regionale n. 52/1978 Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.p.r. 24/5/88, n. 236 Fasce di ricarica degli acquiferi per le discariche di seconda categoria tipo B e C, articolo 12 delle NtA del PTRC tipiche di ciascuna tipologia di opere valutando gli effetti negativi e i vincoli d'uso del suolo anche dopo la chiusura Aree instabili: nei PTP si definiscono opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse Aree classificate dalle province come molto instabili, articolo 7 PTRC Boschi vincolati come definiti nell articolo 16 della legge regionale n. 52/1978 Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.p.r. 24/5/88, n. 236 tipiche di ciascuna tipologia di opere valutando gli effetti negativi e i vincoli d'uso del suolo anche dopo la chiusura Fasce di ricarica degli acquiferi per le discariche di seconda categoria tipo B e C, articolo 12 delle NtA del PTRC adozione particolari forme di controllo art 26 L.R. n. 3/2000 Aree instabili: nei PTP si definiscono opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse Pag. 17 di 44
18 STORICO E ARCHEOLOGICO Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 1089/1939 Centri storici, articolo 24 PTRC Allegato D Piano speciali Piano Urbani Aree esondabili, articolo 10 PTRC Fascia di ricarica degli acquiferi, articolo 12 PTRC Zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall articolo Art. 26 PTRC Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 1089/1939 Centri storici, articolo 24 PTRC Per gli "Ambiti per l istituzione di parchi naturali archeologici e di riserve archeologiche di interesse regionale" (cfr. PTRC Tavole 4, 5 e 9, art. 27 NtA), e direttive per i comuni che devono considerare gli impianti di trattamento e smaltimento (eccetto stoccaggi provv.) un mutamento della destinazione d'uso del suolo permanente Aree boscate art. 13 e 14 L.R. n. 52/78 Aree esondabili; Tav. 1 PTRC eventuale individuazione da parte delle Province di aree non idonee. Tiene conto dei consorzi di bonifica e della L. n. 183/89 Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 1089/1939 Centri storici, articolo 24 PTRC Per gli "Ambiti per l istituzione di parchi naturali archeologici e di riserve archeologiche di interesse regionale" (cfr. PTRC Tavole 4, 5 e 9, art. 27 NtA), e direttive per i comuni che devono considerare gli impianti di trattamento e smaltimento (eccetto stoccaggi provv.) un mutamento della destinazione d'uso del suolo permanente Aree boscate art. 13 e 14 L.R. n. 52/78 Aree esondabili; Tav. 1 PTRC eventuale individuazione da parte delle Province di aree non idonee. Tiene conto dei consorzi di bonifica e della L. n. 183/89 Pag. 18 di 44
19 Allegato D Piano speciali Piano Urbani Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale. Art. 27 PTRC Aree interessate dalle centuriazioni romane Art. 28 PTRC Itinerari di interesse valore storico e storico ambientale Art. 30 PTRC con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, la situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dalla L.R. 10/99 Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA), si fa riferimento alle NtA del PTRC Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 NtA), si fa riferimento alle NtA del PTRC Ambito per l'istituzione del Parco dell'antica strada d'alemagna, Greola e Cavallera (cfr. PTRC Tavola 4, 5 e con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, la situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dalla L.R. 10/99 Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA), si fa riferimento alle NtA del PTRC Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 NtA), si fa riferimento alle NtA del PTRC Ambito per l'istituzione del Parco dell'antica strada d'alemagna, Greola e Cavallera (cfr. PTRC Tavola 4, 5 e Pag. 19 di 44
20 VINCOLI AMBIENTALI Allegato D Piano speciali Piano Urbani Ambiti naturalistici, articolo 19 PTRC Zone umide incluse nell elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e zone umide di cui all articolo 21 PTRC Tavv. 2 e 10 Rete ecologica europea denominata Natura 2000 Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art. 11 PTRC Zone umide incluse nell elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e zone umide di cui all articolo 21 PTRC Tavv. 2 e 10 Rete ecologica europea denominata Natura 2000 Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art. 11 PTRC 9, art. 30 NtA), si fa riferimento alle NtA del PTRC Altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 NtA del PTRC), si fa riferimento alle NtA del PTRC Ambiti naturalistici, Tav. 2, 10, articolo 19 PTRC Zone umide incluse nell elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e zone umide di cui all articolo 21 PTRC Tavv. 2 e 10 Rete ecologica europea denominata Natura 2000 Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art. 11 PTRC Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica regionale (PTRC Tav. 5 e 9, art 33 NtA) Le aree di tutela 9, art. 30 NtA), si fa riferimento alle NtA del PTRC Altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 NtA del PTRC), si fa riferimento alle NtA del PTRC Ambiti naturalistici, Tav. 2, 10, articolo 19 PTRC Pag. 20 di 44
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