Proposta di legge regionale. Norme in materia di sostegno alle attività professionali intellettuali. Presentata da:

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1 Proposta di legge regionale Norme in materia di sostegno alle attività professionali intellettuali Presentata da: Giovanna Pentenero (prima firmataria) 1

2 Proposta di legge regionale Norme in materia di sostegno alle attività professionali intellettuali Relazione L ambito di spettanza regionale della disciplina sulle libere professioni è stato nel tempo variamente delimitato dalle sentenze della Corte costituzionale (12 dicembre 2003 n. 353) che hanno aperto l interpretazione sulla disciplinata dall art. 117, co. 3, Cost. così come ridefinito dalla riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione e dal d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 30, Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che ha mantenuto allo Stato l individuazione delle professioni lasciando e la definizione dei requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia d interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, co. 2 ) specificato inoltre che le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l esercizio della professione (art. 2, co. 1 ). L area di competenze legislativa regionale trova momenti di sovrapposizione con la materia della formazione professionale risulta laddove il d.lgs. 30 del 2006, cit., precisa che i titoli professionali rilasciati dalla Regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l esercizio dell attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali (art. 4, comma 3), con ciò ponendo una norma già prevista nell art. 141 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 proprio in tema di formazione professionale. Oltre l indicata legge generale sulle professioni si debbono ricordare i vincoli di principio che derivano dalle leggi statali di settore che riguardano specifiche professioni, così ad esempio l ordinamento forense, quello della professione medico chirurgica, degli ingegneri degli architetti. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l attribuzione della materia delle professioni alla competenza dello Stato corrisponde all esigenza di una disciplina unitaria e uniforme sul piano nazionale, che sia coerente anche con i principi dell ordinamento comunitario, e, in ragione di ciò, prescinde dal settore nel quale l attività professionale si esplica (Corte cost., 20 giugno 2008, n. 222). Il limite opera indipendentemente dalla vigenza di una determinata disposizione nazionale, in quanto alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale. E stata così ritenuta illegittima la disciplina regionale che istituisce una nuova professione di animatore turistico secondo una definizione che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale e laddove riconosce all Ente la competenza di stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l esercizio delle professioni rispetto a quelli stabiliti dallo Stato (Corte cost., 29 ottobre 2009 n. 271). La censura poggia sulla considerazione che simili disposizioni ampliano la sfera di competenza della Regione nel definire le modalità attuative per il conseguimento dell idoneità all esercizio di una determinata professione, di per sé non contraria alla Costituzione, sino a comprendervi la previsione di specifici requisiti, in violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l esercizio delle professioni stesse, anche nell ipotesi che essi siano in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale (Corte cost., 14 aprile del 2006 n. 153). 2

3 La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando unicamente nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; principio che si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legislazione regionale (Corte Cost. 15 aprile 2010, n. 131 e n. 132; Corte cost. 8 maggio 2009 n. 138; Corte cost., 30 maggio 2008 n. 179; Corte cost., 20 luglio 2007 n. 300). Sono riservate allo Stato, oltre all individuazione delle figure professionali, i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché l istituzione di nuovi albi, come nel caso in cui singole disposizioni regionali individuino i requisiti professionali per l iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili e prevedano corsi ed esami finali per il conseguimento dell attestato professionale necessario a tali fini (Corte cost., 2 marzo 2007 n. 57). La mancata iscrizione al registro non preclude l'esercizio dell'attività d amministratore di condominio e di immobili poiché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale (Corte cost., 30 settembre 2005 n. 355). L individuazione e la definizione delle professioni sono principi fondamentali della materia professioni, che sono trasversali a tutte le materie e si fondano sull esigenza di una necessaria unitarietà della disciplina delle professioni cui consegue una infrazionabilità della strumentazione amministrativa ad essa collegata. Ciò che risulta realmente infrazionabile è il profilo relativo agli Ordini e agli Albi, sulla base dell assunto che l unitarietà degli stessi è imposta dall esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico e dunque il corretto esercizio della professione a tutela dell affidamento della collettività (Corte cost., 30 settembre 2005 n. 355). Illegittima è stata ritenuta la disposizione regionale che individua le figure professionali dei servizi sociali, includendovi gli assistenti sociali, gli educatori professionali, gli operatori socio-sanitari, gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e gli animatori professionali socio-educativi, indicando altresì i titoli richiesti per l'esercizio della professione di educatore professionale. Si ha individuazione di nuove figure professionali giuridicamente impossibile per la legge regionale ove vi sia una descrizione, sia pur indeterminata, dei compiti assegnati al professionista o per l istituzione di un apposito elenco d iscrizione del professionista a quale può chiedere di appartenere in ragione di specifici requisiti di qualificazione professionale (Corte cost., 19 dicembre 2006 n. 424; Corte cost., 14 aprile 2006 n. 153). Così l elenco di revisori cooperativi legittimati ad eseguire la revisione per conto delle associazioni di rappresentanza: attraverso tale disciplina è stato infatti delineato uno specifico profilo professionale e sono stati individuati i titoli abilitanti necessari per lo svolgimento in ambito regionale della professione di revisore cooperativo, travalicando gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni (Corte cost., 11 dicembre 2009 n. 328). Del pari preclusa alla disciplina regionale è la definizione dei contenuti e della durata della formazione (sanitaria) necessaria all avvio della professione, come l intervenuta definizione di equipollenza dei diplomi per l esercizio della professione (Corte cost., 28 dicembre 2006 n. 449). Il principio suddetto è valso anche con riferimento alla disciplina dell attività di odontotecnico, considerata quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie, per l esercizio della quale è necessaria non già la mera iscrizione ad un albo, ma il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi (C. cost., 19 dicembre 2006 n. 423). Ancora la disciplina della figura del musicoterapista, che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici, definisce un nuovo profilo professionale in 3

4 materia sanitaria ed è perciò riconducibile alla determinazione dei principi fondamentali della materia (Corte cost., 19 dicembre 2006 n. 424). Non conforme a costituzione è l istituzione con legge regionale di un registro professionale senza che possa attribuirsi rilievo né allo scopo della tutela del consumatore-utente perseguito dal legislatore regionale, giacché tale scopo risulta comunque perseguito attraverso la regolamentazione di una professione, né alla possibile inerenza della disciplina censurata alla formazione professionale, poiché le attività di formazione non possono che riferirsi ad ambiti professionali già riconosciuti (Corte cost., 20 luglio 2007 n. 300; cfr. Corte cost., 11 aprile 2008 n. 93; Corte cost., 8 maggio 2009 n. 138). Appartiene alla competenza regionale disciplinare i restanti aspetti delle diverse professioni - siano esse quelle che hanno un collegio o ordine siano esse quelle che ne sono prive - anche integrando in modo ragionevole gli standard dei percorsi formativi necessari (Corte cost., 3 novembre 2005, n. 405). Maggiori spazi apre infatti la materia delle professioni ove si abbia riguardo alla formazione professionale di natura operativa poiché, accanto all istruzione professionale, è materia assegnata, competenza legislativa esclusiva o residuale delle regioni (art. 117, co. 3 e 4, Cost.; Corte cost., 28 marzo 2008 n. 75; C. cost., 7 dicembre 2006 n. 406), fermo restando che la riserva alla competenza legislativa regionale della materia formazione professionale non può escludere la competenza dello Stato a disciplinare i profili inerenti a materie di sua competenza, sempre prevedendo strumenti idonei a garantire una leale cooperazione con le regioni (Corte cost., 28 gennaio 2005 n. 51; cfr. Corte cost., 28 gennaio 2005 n. 50; Corte cost., 14 luglio 2006 n. 286; Corte cost., 24 luglio 2009 n. 250; Corte cost., 26 gennaio 2005 n. 34). La disposizione che delinea i contenuti dei processi di formazione permanente destinati al personale ispettivo, lasciando alla direzione generale il compito di definire programmi di formazione e di aggiornamento, non incide sulla competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, la quale non concerne le attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente (Corte cost., 14 ottobre 2005 n. 384). Stante l indicato ambito legislativo regionale che, solo per un eufemismo, può dirsi residuale la proposta di legge, dopo avere offerto le definizioni indispensabili alla disciplina (art. 1), detta le proprie finalità, identificate nella valorizzazione e nello sviluppo delle attività professionali (art. 2). Sono istituite due Consulte regionali delle professioni: le ordinistiche (art. 3 e s.) e quelle non ordinistiche (art. 6 e s.). Solo per quest ultime le norme prevedono l istituzione del Registro regionale delle associazioni ed altri enti rappresentativo di professionisti (art. 9-10). Entrambe le Consulte sono chiamate a fornire una collaborazione alla Regione Piemonte esprimendo pareri e proposte non vincolanti in materie di interesse delle rispettive attività professionali. Le Consulte sono costituite con decreto del Presidente della Regione (artt. 4-5; artt. 7-8). Sono stabiliti il procedimento di convocazione, il quorum costitutivo (50% più 1 dei componenti) ed il quorum deliberativo a maggioranza semplice. Per entrambe le Consulte è prevista la possibilità di invitare alle sedute soggetti che non ne siano membri. Per la Consulta regionale delle professioni ordinistiche, è prevista la suddivisione in aree di appartenenza (art. 4). Grande attenzione è dedicata in questa proposta di legge regionale alla qualità dell attività, all aggiornamento professionale, nonché all indipendenza dei professionisti. Infatti, la Regione Piemonte considera l acquisizione della certificazione di qualità delle proprie procedure e prestazioni con riferimento a standard europei da parte dei professionisti disciplinati dalla presente proposta, quale requisito prioritario ai fini della composizione delle Consulte regionali delle professioni ordinistiche e non ordinistiche (art. 11 co. 1 ). La Regione Piemonte 4

5 considera, altresì, l aggiornamento professionale, la formazione continua e permanente dei professionisti, nonché la loro riqualificazione professionale, finanziate dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) quali ulteriori requisiti prioritari ai fini della composizione delle suddette Consulte (art. 11 co. 2 ). Quale ulteriore strumento atto a superare le asimmetrie informative che gravano sugli utenti s introduce la facoltà per l Assessore regionale competente in materia di professioni di convocare e presiedere le Consulte regionali delle professioni in seduta congiunta con la Consulta regionale dei consumatori ed utenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la difesa dei consumatori e degli utenti) (art. 13, co. 2 e 3 ). Si prevede inoltre l istituzione presso gli uffici regionali di ogni capoluogo di provincia di Centri di prima assistenza autogestiti da ordini, collegi e associazioni di professionisti capaci di offrire una consulenza breve e di primo aiuto alle persone (art. 14), nonché la nomina dei professionisti intellettuali negli organi collegiali dei procedimenti di decisione dei ricorsi amministrativi non giurisdizionali avverso i propri atti amministrativi (art. 13, co. 4 ). Infine, per favorire l avviamento e l esercizio delle attività professionali, si estende ai professionisti l applicazione dell art. 42 (Misure a favore dell autoimpiego e della creazione d impresa) della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) (art. 12). 5

6 TITOLO I NORME GENERALI 1. Ai fini della presente legge, s intende: Art. 1 (Definizioni) a) per «attività professionale» un'attività di lavoro autonomo indipendente, esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal codice civile, finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa; b) per «professione ordinistica» la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione all albo o collegio; c) per «professione non ordinistica» ogni altra professione liberamente e legittimamente svolta, che abbia rilevanza economica e sociale e il cui esercizio non preveda il superamento di un esame di stato; d) per «professionista» ogni soggetto, persona fisica o giuridica costituita nelle forme previste dal codice civile, che svolga un attività professionale ordinistica o non ordinistica; e) per «utente di un'attività professionale» il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale; f) per «associazione sindacale datoriale», l'associazione sindacale delle professioni intellettuali che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 2 (Finalità e oggetto della legge) 1. La Regione Piemonte riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo nell economia della conoscenza e per la crescita della comunità regionale. La Regione Piemonte favorisce la nascita e lo sviluppo di nuove attività professionali. 2. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'unione Europea e della Repubblica italiana, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità degli individui di ogni sesso, condizione fisica e sociale che vogliono accedere alle professioni, sostiene le attività professionali, incentiva la qualità delle relative prestazioni, favorisce l innovazione e la tutela degli utenti. 3. La presente legge istituisce la Consulta regionale delle professioni ordinistiche e la Consulta regionale delle professioni non ordinistiche, il Registro regionale delle professioni non ordinistiche, sostiene i centri di assistenza autogestiti dai rappresentanti dei professionisti, favorisce l'avvio delle attività professionali e l aggiornamento dei professionisti. 6

7 TITOLO II PROFESSIONI ORDINISTICHE: LA CONSULTA REGIONALE. Art. 3 (Istituzione e competenze) 1. E istituita la Consulta regionale delle professioni ordinistiche, entro il presente titolo denominata «Consulta», al fine di favorire la collaborazione tra la Regione Piemonte e le professioni ordinistiche. 2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni ordinistiche, con riguardo agli atti di programmazione, semplificazione e legislazione regionale per le parti relative alla tutela delle attività professionali, compresi gli utenti delle medesime, ai processi di innovazione delle attività professionali, all orientamento e all aggiornamento dei professionisti. Art. 4 (Composizione) 1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di professioni e dura in carica tre anni. Alla scadenza la consulta continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova consulta. 2. La Consulta è composta da un rappresentante regionale per ogni professione ordinistica attraverso il Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali del Piemonte (C.U.P.) dai rappresentanti o delegati regionali delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale. 3. I rappresentanti delle professioni sono distinti in tre aree di appartenenza: giuridico-economica, socio-sanitaria e tecnica. Ciascuna area nomina un vicepresidente della Consulta. 4. E segretario della Consulta un dipendente della Regione Piemonte assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni. 5. I membri della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese per l esercizio delle proprie funzioni. 6. La Consulta non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Art. 5 (Funzionamento) 1. La Consulta è convocata dal presidente - eletto nel suo seno - e si riunisce ove vi siano richieste di consultazione oppure quando ne facciano richiesta almeno 10 membri. Il presidente ed i vicepresidenti della Consulta provvedono all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla consulta medesima. 2. L Assessore competente in materia di professioni può sottoporre questioni alla Consulta, convocarla nonchè parteciparvi. 7

8 3. La Consulta e le sue eventuali commissioni sono costituite e operano validamente con la partecipazione di almeno il 50 per cento più 1 dei propri componenti. I pareri sono adottati a maggioranza semplice. 4. Sono invitati alle sedute gli assessori regionali e i dirigenti responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Il presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni di persone, enti ed organizzazioni pubbliche o private, qualora per la trattazione degli argomenti all ordine del giorno ne ritenga utile il parere o la presenza in qualità di uditori. TITOLO III PROFESSIONI NON ORDINISTICHE. Capo I - La Consulta regionale. Art. 6 (Istituzione e competenze) 1. E istituita la Consulta regionale delle professioni non ordinistiche, entro il presente titolo denominata «Consulta», al fine di favorire la collaborazione tra la Regione Piemonte e le professioni ordinistiche. 2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni non ordinistiche, con riguardo agli atti di programmazione, semplificazione e legislazione regionale per le parti relative alla tutela delle attività professionali, compresi gli utenti delle medesime, ai processi di innovazione delle attività professionali, all orientamento e all aggiornamento dei professionisti. Art. 7 (Composizione) 1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di professioni e dura in carica tre anni. Alla scadenza la consulta continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova consulta. 2. La Consulta è composta da un rappresentante regionale per ogni professione che risulti dal Registro regionale delle professioni non ordinistiche, nonché dai rappresentanti o delegati regionali delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, infine dai rappresentanti o delegati regionali delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale. 3. E segretario della consulta un dipendente della Regione Piemonte assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni. 4. I membri della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese per l esercizio delle proprie funzioni. 5. La Consulta non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 8

9 Art. 8 (Funzionamento) 1. La Consulta è convocata dal presidente - eletto nel suo seno - e si riunisce ove vi siano richieste di consultazione oppure quando ne facciano richiesta almeno 10 membri. Il presidente della consulta provvede all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla consulta medesima. 2. L Assessore competente in materia di professioni può sottoporre questioni alla Consulta, convocarla nonchè parteciparvi. 3. La Consulta e le sue eventuali commissioni sono costituite e operano validamente con la partecipazione di almeno il 50 per cento più 1 dei propri componenti. I pareri sono adottati a maggioranza semplice. 4. Sono invitati alle sedute gli assessori regionali e i dirigenti responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Il presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni di persone, enti ed organizzazioni pubbliche o private, qualora per la trattazione degli argomenti all ordine del giorno ne ritenga utile il parere o la presenza in qualità di uditori. Capo II - Il Registro regionale delle professioni non ordinistiche Art. 9 (Istituzione) 1.E istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il Registro regionale delle professioni non ordinistiche, di seguito definito «Registro», nel quale sono iscritte le associazioni e le altre organizzazioni di diritto privato rappresentative delle professioni intellettuali non ordinistiche che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta. 2. L istituzione del Registro non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Art. 10 (Modalità di registrazione) 1. I soggetti indicati all articolo 9 per ottenere la registrazione debbono presentare domanda contenente una relazione delle attività svolte sul territorio regionale nel biennio precedente, nonché possedere i requisiti di ammissione. 2. Nella domanda è comprovata la sussistenza dei seguenti requisiti di ammissione: a) che gli iscritti alle associazioni e alle altre organizzazioni sono ammessi previa verifica dei requisiti culturali e di formazione generalmente riconosciuti per l esercizio della professione e l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività; b) l obbligo d aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione che garantisca la qualità dei servizi resi agli utenti c) l'adozione di un proprio autonomo programma d attività, anche se integrato o sinergico al programma nazionale; d) l esistenza di un codice deontologico e di adeguate forme di garanzia, anche collettive, per la responsabilità civile per i danni arrecati nell esercizio dell attività professionale; 9

10 3. Nel Registro possono essere iscritte altresì le associazioni e le altre istituzioni di carattere privato a carattere nazionale che ne facciano richiesta, sempreché - oltre ai requisiti di cui al precedente comma - provino di avere una stabile struttura sul territorio regionale da almeno cinque anni e una propria o autonoma sede di rappresentanza. TITOLO IV QUALITA ED INDIPENDENZA NELLE PROFESSIONI Capo I Criteri e modalità Art. 11 (Requisiti) 1. La Regione Piemonte considera l acquisizione della certificazione di qualità delle proprie procedure e prestazioni con riferimento a standard europei da parte dei professionisti disciplinati dalla presente legge, quale requisito prioritario ai fini della composizione delle Consulte di cui agli articoli 3 e La Regione Piemonte considera altresì l aggiornamento professionale, la formazione continua e permanente dei professionisti disciplinati dalla presente legge, nonché la riqualificazione professionale, finanziate dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) quali ulteriori requisiti prioritari ai fini della composizione delle Consulte di cui agli articoli 3 e 6. Capo II - Avvio professionale, onore ed indipendenza. Art. 12 (Incentivi) 1. Si estende ai professionisti l applicazione dell articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro). Art. 13 (Indipendenza professionale e tutela degli utenti) 1. La Regione Piemonte rispetta e favorisce lo svolgimento dell attività libero professionale in piena libertà, autonomia ed indipendenza dei professionisti, quale strumento per tutelare i diritti e gli interessi della persona umana. 2. La Regione Piemonte favorisce gli strumenti necessari all eliminazione delle asimmetrie informative, sentite le Consulte disciplinate dalla presente legge e la Consulta regionale dei consumatori ed utenti. 3. L Assessore regionale competente in materia di professioni può convocare e presiedere anche solo una delle Consulte disciplinate dalla presente legge in seduta congiunta con la Consulta regionale dei consumatori ed utenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n

11 (Provvedimenti per la difesa dei consumatori e degli utenti), ogni qualvolta ritenga opportuna una consultazione unitaria dei rappresentanti professionisti e degli utenti. 4. La Regione Piemonte procede inoltre alla revisione e semplificazione dei procedimenti di decisione dei ricorsi amministrativi non giurisdizionali avverso i propri atti amministrativi, prevedendo la nomina - anche casuale - dei professionisti intellettuali ai relativi organi collegiali come strumento d indipendenza e di garanzia per i ricorrenti. Art. 14 (Centri di prima assistenza) 1. La Regione Piemonte promuove l istituzione presso gli uffici regionali di ogni capoluogo di provincia di Centri di prima assistenza autogestiti da ordini, collegi, associazioni e altre istituzioni di diritto privato di cui al precedente articolo capaci di offrire una consulenza breve e di primo aiuto alle persone. 2. Con regolamento regionale è disciplinata la partecipazione ai centri di assistenza, anche in ragione degli incentivi per i giovani professionisti. TITOLO V NORME SPECIALI E FINALI Art. 15 (Norme speciali regionali sulle professioni) 1. La Regione Piemonte disciplina con norme speciali l esercizio delle attività professionali in particolari materie di propria competenza. Art. 16 (Integrazioni della legislazione regionale) 1. Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) oltre alle attività d impresa s intendono ricomprese le attività libero professionali qui indicate, tra i beneficiari della legge stessa oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi sono inclusi anche i liberi professionisti disciplinati dalla presente legge. 2. La Giunta della Regione Piemonte adegua alla disposizioni della presente legge i propri atti di programmazione e le direttive in attuazione delle leggi sopra indicate in materia di formazione professionale e di sostegno ai soggetti svantaggiati. Art. 17 (Norma transitoria sul Registro regionale delle professioni non ordinistiche ) 1. In prima attuazione e sino all istituzione del Registro di cui all articolo 9 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sentito l Assessore competente, può nominare quali membri rappresentativi delle associazioni non ordinistiche nella relativa Consulta i rappresentanti delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che ne facciano richiesta dietro dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 11

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