Corso di MEDICINA LEGALE

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1 Corso di MEDICINA LEGALE Dott. LUCA LALLI Sezione di Medicina Legale dell Università degli Studi di Perugia Direttore Prof. MAURO BACCI

2 Condizioni legali all esercizio della professione Diploma di laurea Diploma di abilitazione Iscrizione all albo professionale Esercizio abusivo di professione (ex art. 348 c.p.) Usurpazione di titoli (ex art. 498 c.p.)

3 Esercizio abusivo di professione (ex art. 348 c.p.) Chiunque abusivamente esercita una professione (c.p. 359), per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.c. 2229), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione

4 Usurpazione di titoli (ex art. 498 c.p.) Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire a

5 Professioni sanitarie principali (laurea specialistica) Medico chirurgo Odontoiatra Veterinario Farmacista

6 Professioni sanitarie ausiliarie (laurea triennale) 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica: Infermiere Ostetrica/o Infermiere pediatrico

7 2. Professioni sanitarie riabilitative: Podologo Fisioterapista Logopedista Ortottista-Assistente di oftalmologia Terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva Tecnico della riabilitazione psichiatrica Terapista occupazionale Educatore professionale

8 3. Professioni tecnico-sanitarie: Tecnico audiometrista Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Tecnico sanitario di radiologia medica Tecnico di neurofisiopatologia Tecnico ortopedico Tecnico audio-protesista Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare Igienista dentale Dietista

9 4. Professioni tecniche della prevenzione: Tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro Assistente sanitario

10 Arti ausiliarie (licenza) Odontotecnico Ottico Meccanico ortopedico Puericultrici Operatore tecnico addetto all assistenza (OTA)

11 R.D del art. 48 [ ]la qualifica accademica di Dottore compete a coloro che hanno conseguito una Laurea[ ] In base alla sopracitata norma, l'ufficio Legislativo del Ministero dell'università ricorda che:...dalla citata disposizione risulta CHIARAMENTE che il titolo accademico di Dottore compete a a coloro che hanno conseguito la Laurea e non a coloro che hanno conseguito un Diploma. Il nuovo ordinamento introdotto ai sensi della legge n. 127/97, individua nuovi titoli di Laurea di primo e secondo livello e poichè i nuovi titoli sono individuati quali Lauree e non come Diplomi, ne deriva che a coloro che li conseguono spetta il titolo accademico di Dottore.

12 IL TSRM

13 Legge 1103/1965 ( ) Pubblicato su Gazzetta Ufficiale 247 ( )

14 Art.1 E soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. La vigilanza si estende: a) alla formazione tecnico-professionale; b) all'accertamento del titolo di abilitazione; c) all'esercizio dell'arte predetta. Art.2 Chiunque intenda esercitare sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, deve avere raggiunto la maggiore età ed essere munito del diploma di abilitazione rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

15 Art.11 Ai tecnici di radiologia medica e consentito di svolgere le seguenti mansioni nei gabinetti radiologici, riconosciuti a norma di legge: a) preparare l'ammalato secondo le istruzioni del medico radiologo; b) effettuare tutte le manovre e la manualità coordinate dal medico radiologo che ne rimane responsabile; c) controllare l'efficienza degli apparati e la loro manutenzione; d) eseguire il lavoro della camera oscura, della registrazione e dell'archiviazione delle pellicole. È fatto divieto ai tecnici di radiologia medica di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati se non sotto il diretto controllo e in presenza del medico radiologo, che ne assume, di volta in volta, la responsabilità. Art.12 L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica è subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo 14.

16 Art.14 In ogni Provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica che conseguono il diploma di abilitazione a norma della presente legge. I Collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica sono riuniti in una Federazione Nazionale con sede in Roma. Sono estese ai Collegi Provinciali dei tecnici di radiologia medica ed alla Federazione Nazionale in quanto compatibili, le norme contenute nel D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.233. e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel Collegio, esistenti nella Provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico sociale e demografico il Ministro per la sanità, su proposta del medico provinciale e sentita la Federazione Nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Province finitime, designandone la sede.

17 Legge 25/1983 ( ) Pubblicato su Gazzetta Ufficiale 38 ( ) Modifiche ed integrazioni della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica.

18 Art. 1 In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie e della riforma della facoltà di medicina, la "arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica», di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, sostituita dalla professione di tecnico sanitario di radiologia medica"

19 Art. 4 L'art.11 della legge 4 agosto 1965, n.1103, è sostituito dal seguente:"art 11 - I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radiodiagnosta, radioterapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali delle energie termiche e ultrasoniche, nonché della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.

20 In particolare:a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnicooperative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radiodiagnosta, radioterapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

21 b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è completamente all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti".

22 Art. 7 L'art.16 della legge 4 agosto 1965, n.1103, è sostituito dal seguente:"art Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge, è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale. Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo dei materiale".

23 Decreto Ministeriale 746/1994 Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del

24 PROFILO PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA ART. 1 1) E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.

25 2) Il tecnico sanitario di radiologia medica è OPERATORE sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla LEGGE 31 Gennaio 1983, N 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

26 3) Il tecnico sanitario di radiologia medica: a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze; b) programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;

27 c) è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; d) svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

28 4) Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca.

29 Professione Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)

30 Art. 3. (Professioni tecnico-sanitarie) Gli operatori delle professioni sanitarie dell area tecnico-diagnostica e dell area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

31 CHI E' IL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA? Una figura professionale della sanità in possesso della Laurea e dell'iscrizione all'albo. Esegue sia autonomamente che in collaborazione con altri operatori sanitari, le prescrizioni mediche che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare, interviene nella protezionistica fisica e dosimetrica.

32 E' responsabile degli atti di sua competenza e ne risponde secondo la legge. Partecipa alla programmazione del lavoro. Organizza e gestisce l'erogazione delle prestazioni in collaborazione diretta con il medico Radiologo. Svolge attività didattica finalizzata alla propria formazione ed al proprio aggiornamento professionale. Partecipa alla ricerca Scientifica di settore. Espleta la propria attività nelle strutture sanitarie pubbliche e private, in rapporto di dipendenza o libero professionale. Ha come norme di riferimento la legge 1103/65, la legge 25/83, il DM 746/94 ed il proprio codice deontologico.

33 Il Ruolo del Tecnico di Radiologia Medica : Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica collabora con i Medici specialisti in tutte le fasi degli esami o dei trattamenti. Posiziona il paziente, predispone le attrezzature, verifica gli strumenti di protezione, elabora a computer le immagini acquisite, sviluppa il materiale radiografico. Le moderne tecniche di trasmissione delle immagini anche a distanza e i sistemi di archiviazione su supporti informatici o ottici (dischi laser) consentono di gestire in maniera ottimale le acquisizioni radiologiche e di elaborarne i contenuti anche a distanza.

34 ATTO MEDICO La definizione di Atto Medico : nel recente Meeting del Board Esecutivo dell'unione Europea dei Medici Specialisti è stata definitivamente approvata la definizione di cosa sia un "ATTO MEDICO" in tutte le sue componenti scientifiche, etiche, professionali e di responsabilità. L'atto medico include tutta l attività professionale - addestramento ed insegnamento scientifico e passaggi clinici e medico-tecnici - per promuovere salute e la funzionalità, prevenire le malattie, offrire atti di diagnosi, terapia e riabilitazione a gruppi individuali o alla comunità ed è sotto la responsabilità e deve essere compiuto da un medico abilitato direttamente o sotto la sua supervisione diretta e/o prescrizione

35 La Federazione dei Collegi La Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (F.N.C.P.T.S.R.M.) è stata istituita nel 1965 con la legge La funzione di tali Organismi - definiti organi ausiliari dello Stato - è stabilita dal d.l.c.p.s. 13/9/1946 n. 233 e dal D.P.R. 5/4/1950, n. 221 (e successive integrazioni), in analogia a quanto statuito per tutti gli altri Ordini e Collegi (e rispettive Federazioni Nazionali) dell'area sanitaria. La Federazione si articola in 69 Collegi provinciali e interprovinciali. Attualmente sono iscritti agli Albi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

36 I Collegi Professionali Istituiti nel 1965 con la legge La funzione di tali Organismi - definiti organi ausiliari dello Stato - è stabilita dal d.l.c.p.s. 13/9/1946 n. 233 e dal D.P.R. 5/4/1950, n. 221 (e successive integrazioni), in analogia a quanto statuito per tutti gli altri Ordini e Collegi (e rispettive Federazioni Nazionali) dell'area sanitaria.

37 Gli organi del Collegio sono: Il Presidente Il Consiglio Direttivo I Sindaci Revisori dei Conti Le cariche si rinnovano ogni triennio mediante assemblee elettive.

38 Le attività del Collegio sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del decoro, della dignità e dell'indipendenza della professione. Il Collegio promuove e fa rispettare il Codice Deontologico, esercita il potere disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti all'albo, si interpone nelle controversie che si verificano fra questi ultimi, fra gli stessi o persone o Enti a favore dei quali abbiano prestato o prestino la loro attività.

39 Il Collegio assume inoltre tutte le iniziative utili a promuovere e a favorire il progresso culturale degli iscritti e mantiene costanti rapporti con tutte le Istituzioni pubbliche (Governo, Parlamento, Regioni, Università, Organizzazioni Sindacali). Inoltre ha continui contatti con gli altri organismi professionali per il conseguimento di obiettivi di comune interesse. La vigente legislazione prevede che chiunque eserciti la professione di TSRM in violazione delle norme contenute dall'art. 7 della legge 25/1983, è soggetto alle pene di cui all'art. 348 del Codice Penale.

40 L ordine professionale Tiene l Albo degli Iscritti Vigila sul decoro e l autonomia della professione Esercita il potere disciplinare Promuove l aggiornamento S interpone nelle controversie Coopera con i poteri dello stato contro l abusivismo

41 Albo Professionale Non ancora istituito

42 Legge 1 febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006

43 ART. 1. (Definizione). 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3.

44 ART. 2. (Requisiti). 1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo 3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

45 ART. 3. (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie). 1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

46 ART. 4. (Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

47 b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001; c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma; d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

48 IL CODICE DEONTOLOGICO

49 II Codice deontologico è un documento di grande rilevanza etica, morale e relazionale, soprattutto per una professione sanitaria. Da qualche anno, pur non modificando lo spirito con il quale lo si realizza e non cambiando i suoi obiettivi, il Codice deontologico ha assunto anche un valore istituzionale.

50 Infatti, insieme al Profilo professionale e all'ordinamento del relativo Corso di Laurea, è atto che definisce in che modo la professione sanitaria a cui si riferisce occupa spazi e tempi all'interno del processo sanitario. Ciò significa che la partecipazione del gruppo professionale alle politiche ed attività sanitarie del Paese è definita anche dai contenuti del Codice deontologico.

51 Il Codice deontologico di una professione sanitaria non può scendere nel dettaglio delle molteplici realtà quotidiane. Ciò negherebbe dall'interno uno dei concetti forti alla base del processo di crescita e legittimazione: l'autonomia di valutazione e decisione.

52 Il Codice deontologico deve "limitarsi" ad indicare principi etici di riferimento ed indirizzi di comportamento generali ai quali il TSRM si dovrà ispirare ed attenere nell'esercizio della sua professione, senza arrivare a descrivere nel dettaglio i singoli comportamenti;

53 Il Codice deontologico è anche l'atto attraverso il quale il gruppo professionale si assume precise responsabilità nei confronti della persona. In una situazione nella quale le autonomie professionali previste dalla norma (leggi n. 42, n. 251 ed Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea) sono di difficile realizzazione e, purtroppo, a volte negate (vedasi Articolo 5 del D. Leg.vo n.187), il Codice deontologico diventa anche lo strumento che consente al gruppo di condividere i propri principi, manifestare il suo pensiero e comunicare in che modo vive e intende vivere il suo essere professione sanitaria al servizio della persona.

54 Pur non avendo lo stesso peso di un atto normativo dello Stato, il Codice deontologico è un deliberato di alta valenza etica, professionale ed Istituzionale, sufficiente ad aprire un confronto serio e, se necessario, combattuto con gli altri soggetti coinvolti dalle attività sanitarie e con le Istituzioni di riferimento;

55 Il TSRM a cui fa riferimento questo codice deontologico è un professionista sanitario formato, consapevole, attivo, collaborativo, autonomo e responsabile. La grande scommessa alla quale il gruppo professionale è chiamato non sta tanto nei contenuti dell'elaborato quanto nella capacità degli organismi Istituzionali (Federazione e, soprattutto, Collegi professionali) di renderlo concreto nelle singole realtà lavorative, anche attraverso opportuni interventi disciplinari nei confronti dei TSRM che non vi si attenessero.

56 1 - Disposizioni generali 1. II Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (di seguito indicato con TSRM) è il professionista Sanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia. 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni TSRM. Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal TSRM in qualsiasi ambito eserciti la propria

57 3. L'inosservanza di quanto previsto dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti. 4. Per poter esercitare la sua attività, il TSRM, ovunque operante, deve essere iscritto all'albo del Collegio professionale competente per territorio.

58 2 - Principi etici del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica II TSRM è il professionista che: 1.pone la persona al centro di tutte le attività sanitarie; 2.eroga un servizio alla persona e, nella sua autonomia professionale, valuta, decide ed agisce al solo fine di tutelarne e favorirne la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi a finalità preventiva, diagnostica o terapeutica; contribuisce a prevenire e curare la malattia;

59 3. riconosce che la persona non è destinataria passiva degli interventi sanitari bensì soggetto titolare dei "diritti inviolabili dell'uomo", a cui spetta un ruolo da protagonista attivo e responsabile nella tutela e promozione della propria salute; 4. in qualità di soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria, assume un comportamento responsabile nella tutela e salvaguardia del diritto alla salute. E consapevole che la persona ha diritto ad un accesso agevole a strutture e servizi sanitari e a tal fine, laddove ha facoltà d'intervento, fornisce il suo contributo; 5. nello svolgimento delle attività professionali, è responsabile degli atti compiuti e dei comportamenti assunti, secondo i principi di autonomia e collaborazione;

60 6. nello svolgimento della sua attività valuta la specificità della persona con particolare riguardo nei confronti di età, sesso, etnia, cultura e valori di riferimento; 7. tenendo atteggiamenti gentili e accoglienti, si pone in ascolto della persona cogliendone sentimenti, opinioni, difficoltà, ansie e dolori, oltre che il significato che essa attribuisce all'intervento radiologico;

61 8. consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia tra operatore e persona, garantisce la riservatezza di tutte le informazioni assunte sulla persona ed in particolare di quelle raccolte durante l'anamnesi. Si adopera per il rispetto del diritto all'intimità della persona limitando le situazioni che ne possono procurare il pregiudizio; 9. pone il principio di lealtà alla base dei rapporti interpersonali; 10. nell'esercizio della professione valuta ed agisce sulla base di evidenze scientifiche; verifica costantemente le proprie modalità operative e contribuisce alla definizione e all'aggiornamento di linee guida, protocolli o procedure oltre che dei manuali della qualità.

62 11. partecipa alla determinazione della politica professionale e sanitaria e si adopera per il miglioramento della sua specifica realtà lavorativa. 12. caratterizza il suo esercizio professionale in modo da garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie secondo la migliore scienza ed esperienza. A tal fine, individua come strumenti appropriati la formazione continua, la ricerca e il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie. Oltre che come discente e docente, partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi;

63 13. di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e dalla tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti di riferimento (etico, scientifico religioso, normativo, professionale, culturale ed economico), opera le scelte comportamentali che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, salvaguardando comunque, per quanto gli è possibile, la promozione di un'offerta sanitaria ispirata a principi di giustizia ed equità;

64 14.rifiuta l'accanimento diagnostico e terapeutico in quanto lesivo della dignità e della salute della persona nonché contrario all'uso appropriato delle risorse. Allorquando, a suo giudizio, si verifìchino ne da segnalazione; 15.ispira tutte le relazioni che instaura con persone fìsiche o giuri di che alla tutela della salute, riconosciuta come bene primario; contrasta i comportamenti e le relazioni incompatibili con il bene primario rappresentato dalla salute.

65 3 - Rapporti con la persona II TSRM è il professionista che: 1. ritiene che ridurre la persona ad una patologia, un numero od un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale; pertanto, cura la qualità della relazione e si rivolge ad essa utilizzandone nome e cognome. Tale atteggiamento assume particolare rilievo nei confronti dei soggetti di età pediatrica; 2. instaura una relazione con la persona, tenendo in considerazione le variabili fìsiche, psichiche e sociali. A tal fine, ponendosi in una situazione d'ascolto, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità degli atti sanitari da svolgere;

66 3. si rende facilmente identificabile indossando l'abbigliamento di servizio, esponendo il tesserino personale di riconoscimento, nonché gli eventuali distintivi professionali, secondo le disposizioni di legge; 4. contribuisce all'educazione sanitaria necessaria a rendere la persona capace di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano la propria salute. Per lo stesso fine, garantisce un'informazione qualificata, obiettiva e completa, in particolar modo sugli aspetti tecnologici e tecnici del processo; 5. fornisce informazioni sulle materie di propria competenza: tecnologie, tecniche, aspetti radioprotezionistici delle attività radiologiche e, se adeguatamente preparato, mezzi di contrasto e radiofarmaci; per ciò che non è di sua competenza, indicherà l'interlocutore più qualificato a farlo;

67 6. raccoglie dati e informazioni sulla persona al fine di adottare le procedure tecniche più appropriate e garantire prestazioni professionali di qualità; 7. riconosce il segreto professionale come un dovere e un diritto oltre che come espressione del rapporto di fiducia; si adopera affinchè il segreto professionale sia conservato anche dagli altri operatori; 8. rispetta e tutela la privacy della

68 9. è responsabile delle immagini e della documentazione da lui prodotta o consegnatagli dalla persona. Sulle immagini prodotte la sua responsabilità si estende a tutte le fasi del processo: acquisizione, elaborazione, stampa, archiviazione e trasmissione a distanza. Al fine di rendere individuabili con facilità e sicurezza gli autori delle prestazioni radiologiche, utilizza i più sicuri sistemi di identificazione;

69 10.è consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria è diritto di ogni cittadino; pertanto si adopera per garantire che la persona, debitamente informata, possa giungere ad un'accettazione consapevole della prestazione propostagli. Ritiene contrario a tale impostazione la sottoscrizione puramente formale di appositi moduli;

70 11.è consapevole che la sperimentazione non può essere eseguita senza informazione e consenso della persona, nel rispetto comunque delle garanzie a tutela della salute. 12.riserva particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori, ai loro aspetti psicologici e, consapevole della maggior radiosensibilità dell'organismo dei soggetti in età pediatrica, ritiene indispensabile l'acquisizione di una preparazione specifica.

71 4 - Rapporti con familiari, cittadini e società II TSRM è il professionista che: 1. recepisce le indicazioni della persona sui soggetti ai quali fare eventuale riferimento per la realizzazione del suo specifico progetto di salute; 2. si adopera affinchè i familiari siano posti nelle condizioni di collaborare al progetto di salute riguardante l'assistito, non trascurando le esigenze di tutela della salute dei familiari medesimi;

72 3. attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuove progetti ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza e le altre figure professionali con l'obiettivo di migliorarne la partecipazione consapevole alle attività di tutela e promozione della salute nonché di prevenzione e cura della malattia.

73 5 - Rapporti con i TSRM e le altre professioni, sanitarie e non II TSRM è il professionista che: 1. opera con la finalità primaria della tutela e della promozione della salute delle persone affidategli; pertanto si preoccupa di esprimere la migliore collaborazione con i colleghi facilitando l'emersione e l'uso delle rispettive esperienze e conoscenze. Assume comportamenti che favoriscano un clima sereno e collaborativo. In caso di opinioni divergenti su questioni di carattere professionale cercherà il confronto con i colleghi evitando di manifestarle in presenza della persona assistita;

74 2. pur nella sua autonoma responsabilità professionale, ai fini del proprio servizio ritiene essenziale la collaborazione con le altre professioni sanitarie delle quali riconosce e rispetta le specifiche competenze; 3. allorquando ravveda che le prestazioni da effettuare siano palesemente dannose per la salute della persona è tenuto a manifestare il proprio convincimento ai professionisti prescrittori; nei casi di palese richiesta incongrua egli ha diritto di astenersi, assumendosi la responsabilità della decisione;

75 4. sul luogo di lavoro, imposta i rapporti interpersonali secondo i principi della comprensione e collaborazione e contrasta ogni tipo di violenza psichica o fisica nei confronti di collaboratori di ogni grado o funzione; in caso di constatata violenza psichica o fisica nei suoi confronti o nei confronti di uno o più soggetti a lui vicini, è tenuto a darne immediata e circostanziata segnalazione ai diretti superiori, al Collegio professionale ed eventualmente alle autorità competenti; 5. qualora richiesto dagli altri professionisti o dalle situazioni, garantisce la sua consulenza professionale condividendo le sue conoscenze, capacità ed abilità relazionali.

76 6 - Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche 7 - Rapporti con le tecnologie, l'industria e la ricerca tecnologica 8 - Rapporti con la produttività 9 - Rapporti con l'università e gli studenti dei Corsi di Laurea

77 10 - Osservatorio permanente La Federazione nazionale dei Collegi professionali TSRM è l'ente pubblico rappresentativo della professione di TSRM; essa costituisce un Osservatorio permanente con il compito di verifìcare nel tempo l'adeguatezza delle disposizioni del presente Codice deontologico, secondo l'evoluzione culturale, sociale e sanitaria del momento. L'Ente è competente in merito all'elaborazione di proposte d'integrazioni o modifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.

78 IL DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO

79 Nozione di segreto (Corte di Cassazione n Sez. III^ del 10/1/67). In senso letterale è ciò che deve essere tenuto nascosto; In senso giuridico è ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario.

80 Differenti forme di segreto segreto naturale, che proviene dai rapporti di intimità tra persone per nulla obbligate a scambiarsi confidenze; segreto professionale che è legato alla posizione del malato il quale, costretto ricorrere all opera del medico, si trova nella necessità di rendere noti fatti personali, sui quali in altre circostanze avrebbe preferito tacere.

81 Nel Diritto Comunitario Il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione del segreto medico, che ne costituisce un aspetto, fanno parte dei diritti fondamentali protetti dall ordinamento giuridico comunitario (Corte Giustizia CEE 8/4/1992 n. 62).

82 Il dovere di mantenere il segreto Codice deontologico Codice Penale Art. 622: Segreto Professionale Art. 326: Rivelazione e utilizzazione di segreto di ufficio

83 Norme deontologiche

84 Codice deontologico dei TSRM Art. 3.7: Il TSRM riconosce il segreto professionale come un dovere e un diritto oltre che come espressione del rapporto di fiducia; si adopera affinché il segreto professionale sia conservato anche dagli altri operatori.

85 Norme giuridiche

86 Art. 622 c.p. Chiunque, avendo notizia, in ragione del proprio stato o ufficio della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa... Il delitto è punibile a querela della persona offesa

87 Gli elementi costitutivi del reato di rivelazione del segreto professionale La nozione di segreto Il soggetto attivo La rivelazione senza giusta causa o l impiego a proprio o altrui profitto E un reato di dolo

88 Soggetto attivo Chiunque si trovi per STATO, UFFICIO, PROFESSIONE o ARTE, nelle condizioni di ricevere un segreto ed esserne quindi depositario

89 La rivelazione non custodendo in modo adeguato documenti (cartelle cliniche, diari, schede sanitarie, libretti sanitari) ove siano riportati dati clinici personali dell assistito; la rivelazione può avvenire mediante la scrittura della notizia in un documento e permettendo che altri, non vincolati dal segreto, ne prendano nota; nelle certificazioni parlando apertamente del segreto di cui si è avuta notizia, oppure in modo meno manifesto con l uso di interiezioni, parole, cenni, allusioni o gesti che consentano comunque di intuire il segreto stesso; non ottemperando all obbligo di anonimato nelle denunce ove esso è richiesto (denunce o segnalazioni non nominative); presentando il referto in casi non dovuti, ecc. l impiego a proprio o altrui profitto

90 La rivelazione è un reato di dolo (la colpa non è sufficiente) che consiste nella volontà di rivelare una notizia che si sa essere segreta o di impiegarla a proprio o altrui profitto, con la consapevolezza di agire senza una giusta causa, prescindendo dall intenzione di recare nocumento. Non costituisce rivelazione del segreto professionale ma semplice trasmissione, l affidamento della notizia ad altra persona purchè anch essa vincolata dal segreto professionale.

91 Le giuste cause di rivelazione IMPERATIVE: provengono da disposizioni di legge che obbligano al dovere di informativa mediante denunce, referti, rapporti, certificazioni, dichiarazioni o relazioni concernenti fatti di natura professionale;

92 Le giuste cause di rivelazione PERMISSIVE O SCRIMINATIVE: sono previste dal Codice Penale per ogni tipo di reato, perciò esse si applicano anche alla rivelazione del segreto professionale. Sono contemplate dagli articoli dal n. 45 al n. 54. (consenso, stato di necessità, legittima difesa, errore di fatto, caso fortuito, inganno, ecc).

93 Segreto e testimonianza L art. 200 del Codice di Procedura Penale dispone che: 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai; c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione rese da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata ordina che il testimone deponga. (omissis)

94 Giustificazioni sociali Il problema si pone quando vengono a conflitto l interesse privato del paziente e l interesse pubblico della società. Il Codice Deontologico non prende posizione nei casi in cui il dovere professionale del medico all informativa e l interesse personale del paziente alla segretezza si pongano in contrasto col diritto della società alla sicurezza individuale e collettiva, ma rimette al giudizio del medico la valutazione dell opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la vita o la salute di altre persone. Il segreto può quindi essere rivelato adducendo la causa socialmente rilevante, cioè il giusto fine. In ogni caso è necessario procedere con cautela, equilibrio e buon senso.

95 La rivelazione di segreti d Ufficio (Art. 326 c.p.) La rivelazione di segreti d Ufficio (art. 326 c.p.) fa parte dei delitti contro la pubblica amministrazione dello Stato e di altri Enti pubblici, di cui viene leso l interesse al regolare svolgimento di qualsiasi attività amministrativa pubblica. Recita l articolo richiamato: Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno...

96 Grazie per l attenzione

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