ai sensi dell art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431

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1 ai sensi dell art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 30 dicembre 2002 Premesso - Che in data 30 dicembre 2002 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, ha emanato il decreto di cui all art.4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell ambito degli Accordi locali previsti dall art. 2, comma 3, della citata legge; Che, ai sensi dell art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 il Comune di Varedo ha convocato le Associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell Accordo locale da applicarsi nel territorio del comune di Varedo; Che l Accordo locale, secondo il disposto dell art. 1, commi 1, 2 e 3 del D.M. 30 dicembre 2002, deve stabilire, per ciascuna delle aree o zona individuate aventi caratteristiche omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all interno delle quali le parti contrattuali private, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l unità immobiliare oggetto del contratto; Che secondo il disposto degli art. 1, 2 e 3 del D.M. 30 dicembre 2002, i contratti di locazione realizzati in base all Accordo locale, anche per la conformità del contratto ai fini dell applicazione delle norme di agevolazione fiscale (ove prevista) di cui all art. 2, comma 4 e l art. 8, comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, devono essere stipulati utilizzando i tipi di contratto allegati allo stesso Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002; Che ai sensi dell art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell Accordo locale il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall Accordo locale stesso; A tal fine il Comune con atto di deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26/02/2008, ha previsto l applicazione di aliquote differenziate, nel caso alloggi locati ai sensi della legge n. 431/98 (affitto convenzionato) ai sensi dell art. 4 del Regolamento I.C.I.;

2 In adempimento al sopraccitato atto, le aliquote ICI devono essere annualmente determinate con deliberazione della Giunta Comunale, che con proprio atto ha fissato al 3,5 per mille l aliquota ridotta per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell art. 2, commi 3, 4 e 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 ; tutto ciò premesso, l anno 2009, il giorno di, in Varedo, nella sede del Comune tra le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori: S.U.N.I.A., con sede legale in Monza, via Premuda 17, rappresentata da S.I.C.E.T. C.I.S.L., con sede legale in Monza, via Dante 17/A, rappresentata da U.N.I.A.T. - U.I.L., con sede legale in Monza, via Ardigò, 15 E le Associazioni della proprietà edilizia: A.S.P.P.I. con sede in Seregno, Via Medici 14 ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA con sede legale in Milano, via Meravigli 3, rappresentata da UPPI, con sede legale in Monza, via Valcismon 7, rappresentato da alla presenza del Sindaco Sergio Daniel dell'assessore al Servizi Sociali Fernando Borsani dell'assessore al Bilancio Alessandro Mattavelli con l'assistenza del Funzionario Domenico Danini si conviene e si stipula quanto segue 1. PREMESSE - Le premesse sono parte integrante del presente Accordo. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE - I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 4 e art. 5, si applicano

3 esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Varedo. 3. TERMINI DI VALIDITA'DELL'ACCORDO LOCALE - Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo Decreto Ministeriale, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n MODALITA'PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VAREDO IN CONFORMITA'AI CRITERI PREVISTI ALL'ART. 1 DEL D.M. 5 MARZO 1999, COSI' COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti: 4.1 a) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AVENTI CARATTERISTICHE OMOGENEE. Le aree aventi caratteristiche omogenee, secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del Decreto 30 dicembre 2002, sono delimitate tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi. Viste le caratteristiche del territorio del Comune di Varedo si stabilisce di prevedere un unica area. Zona unica 4.1. b) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE. Nell'ambito di ogni area o zona con caratteristiche omogenee è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in Euro/mq. annuo. Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti della fascia. Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile: ELEMENTI DI TIPO A A 1 = bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica; A 2 = impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua in bagno; impianto elettrico; impianto gas. ELEMENTO DI TIPO B B 1 = cucina abitabile con almeno una finestra; B 2 = ascensore per unità abitative situate al 2 piano o piano superiore;

4 B 3 = stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti; B 4 = impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto; B 5 = riscaldamento centralizzato o autonomo. ELEMENTI DI TIPO C C 1 = doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica; C 2 = autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune); C 3 = giardino condominiale; C 4 = stato di manutenzione o conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi : impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni; C 6 = porte blindate e doppi vetri; C 7 = prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: rete dei pubblici trasporti, esercizi commerciali e servizi sociali. Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati: SUB-FASCIA 1 = Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se manca uno solo degli elementi di TIPO A o comunque se di tipologia catastale A/5; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi di TIPO B; c) se hanno meno di tre elementi di TIPO B, pur avendo tutti gli elementi di TIPO A. SUB-FASCIA 2 = Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se hanno tutti gli elementi di TIPO A e almeno tre elementi di TIPO B; b) se hanno tutti gli elementi minimi di TIPO A e B, richiesti per la sub-fascia 2, e meno di tre elementi di TIPO C. SUB-FASCIA 3 = Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di TIPO A, almeno tre elementi di TIPO B e tre elementi di TIPO C ed in ogni caso possono essere collocati in questa sub-fascia gli immobili se di tipo catastale A/3 (di classe 1, 2, 3), A/4 e A/6. Il riferimento alla tipologia catastale s'intende fatte salve le situazioni reali verificate. ELEMENTI DI TIPO D D 1 = presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo; D 2 = presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta; D 3 = appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi della legge; D 4 = assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico;

5 D 5 = affaccio esterno di pregio; D 6 = giardino privato o spazio aperto esclusivo; D 7 = posto auto scoperto; D 8 = appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune d'inizio attività (D.I.A.); D 9 = terrazza di superficie superiore a 20 mq. La presenza di almeno cinque degli elementi di TIPO D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza. 4.1 c) DEFINIZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE. Nell'ambito di ogni zona urbana omogenea sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione per le relative sub-fasce i seguenti valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in Euro/mq annuo: ZONA UNICA Valore minimo annuale di locazione Euro/mq. 37,00= Valore massimo di locazione Euro/mq. 78,00= Sub-fasce Valore minimo Euro/mq. Valore massimo Euro/mq. Sub-fascia 1 37,00 49,00 Sub-fascia 2 50,00 63,00 Sub-fascia 3 64,00 78,00 Ai sensi del comma 8 dell art. 1 del D.M. 30 dicembre 2002 per ogni anno di durata contrattuale superiore ai tre anni i limiti delle fasce o delle sub fasce di cui sopra sono aumentati del 5%. 4.1 d) DETERMINAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE. Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre Alloggio ammobiliato - Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo:

6 a) del 15% se la superficie dell'alloggio è pari o inferiore a mq. 60; b) del 10% negli altri casi. Superficie alloggio - La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal D.P.R. 138/1998. Qualora la superficie dell'abitazione - intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori diretti di quelli principali - quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili sia inferiore a mq. 45 si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 20%, qualora sia superiore a 45 mq. ma non superiore a 60 mq. si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 15%, fino al limite di 60 mq. Aggiornamento del canone di locazione il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell Indice dei prezzi al consumo accertata dall ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell aggiornamento. Le parti che nella stipula del singolo contratto locale convengano una durata superiore a quella minima triennale potranno stabilire particolari forme di garanzie aggiuntive rispetto al deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall art. 1, comma 8 del D.M. 30 dicembre CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 Per le locazioni da stipulare in applicazione dell art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private potranno valersi esclusivamente del contratto tipo locale convenuto nel presente Accordo allegato, in conformità al modello di contratto di cui all allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (Locazione abitativa agevolata). 5 CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL ART.5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 (USI TRANSITORI) Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del contratto e il contratto tipo come di seguito definiti. 5.1 MODALITA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, SECONDO I CRITERI DELL ART. 2 D.M. 5 MARZO 1999, COSI COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando il contratto tipo come di seguito definito restando alla loro contrattazione la determinazione del canone ai sensi dell art.2, comma 4 del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL ART. 5, COMM 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431

7 Per le locazioni da stipulare in applicazione dell art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private possono avvalersi esclusivamente del contratto tipo locale convenuto nel presente Accordo, in conformità al modello di contratto di cui all allegato C del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (Locazione abitativa di natura transitoria). Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto dall art.2, comma 1, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre Ai fini della qualifica dell esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dall art. 2 e dall art. 3 del contratto tipo come definito dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, sono individuate le condizioni seguenti: a) quando il locatore abbia l esigenza di adibire l immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2 grado per motivi di : trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; separazione o divorzio; vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza. e/o b) quando il conduttore abbia l esigenza di abitare l immobile per i motivi di: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; separazione o divorzio; assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi; vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza. 6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICOMBRE 1998 N. 431 (USI TRANSITORI PER STUDENTI). Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti. 6.1 MODALITA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, SECONO I CRITERI DELL ART. 3 DEL D.M. 5 MARZO 1999, COSI COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1 a), 4.1 b), 4.1 c) e 4.1 d) del presente Accordo. 6.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 Per le locazioni da stipulare in applicazione dell art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private potranno valersi esclusivamente del contratto tipo locale convenuto nel presente Accordo, in conformità al modello di contratto di cui all allegato E del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (Locazione abitativa per studenti universitari).

8 Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto dall art. 3, comma 2, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente qualora l inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in comune diverso da quello di residenza. 7. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI. Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di Varedo di proprietà delle Imprese di assicurazione, degli Enti privatizzati e di soggetti persone fisiche o giuridiche detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli Enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, fra le stesse proprietà, assistite a loro richiesta dall Associazione di rappresentanza prescelta fra quelle firmatarie dell Accordo locale, e le Organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentative dell inquilinato, in ogni caso firmatarie dell Accordo locale devono essere definiti accordi integrativi e di comparto che stabiliranno i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. 8. ONERI ACCESSORI Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all allegato 4 del presente attto. 9. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. Su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un apposita Commissione di Conciliazione che ai sensi dell art. 6 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, avrà le seguenti funzioni. 9.1 Per ogni controversia che sorga in merito all interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all esatta applicazione dell Accordo territoriale e/o integrativi, ciascuna parte può chiedere, prima di adire all Autorità giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta. 9.2 E altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto al presente accordo. 9.3 In caso di variazione dell impostazione fiscale gravante sull unità immobiliare locata, in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire alla Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data della richiesta. 9.4 La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico della parte richiedente.

9 La Commissione di Conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate. a) La domanda di conciliazione Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Associazione. L istanza deve contenere le generalità delle parti anche attraverso la propria Associazione. L istanza deve contenere le generalità delle parti, l oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l indicazione dell Associazione di cui intende avvalersi per l assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come competente nella Commissione di Conciliazione. L istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione. b) La segreteria Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento. c) Procedura di conciliazione A seguito dell istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all altra l inizio della procedura. Quest ultima deve far conoscere entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l Associazione di cui intende valersi per l assistenza nel tentativo di conciliazione. La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i venti giorni successivi. La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, del caso aggiornando la seduta per l esame di eventuali perizie o per le conclusioni. Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione. Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico delle parti in eguale misura. 10. VERIFICA DELL APPLICAZIONE DELL ACCORDO Le parti firmatarie del presente Accordo si riuniranno entro la fine del corrente anno per verificare congiuntamente l applicazione e l impatto dell Accordo. Le parti verificheranno altresì la possibilità di un ulteriore riduzione dell aliquota ICI. Letto, approvato e sottoscritto. S.U.N.I.A. C.G.I.L. S.I.C.E.T. C.I.S.L. U.N.I.A.T. U.I.L. A.S.P.P. I. UPPI

10 Assoedilizia U.P.P.I. Il Sindaco Sergio Daniel L Assessore ai Servizi Sociali L Assessore Tributi Il funzionario Fernando Borsani Alessandro Mattavelli Domenico Danini ALLEGATI Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati: Allegato 1 Contratto tipo locale, ai sensi dell art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (locazione abitativa agevolata). Allegato 2 Contratto tipo locale, a sensi dell art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (locazione di natura transitoria). Allegato 3 Contratto tipo locale, ai sensi dell art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (locazione di natura transitoria per studenti universitari). Allegato 4 Tabella oneri accessori ripartizione tra locatore e conduttore Allegato 5 Regolamento Commissione di conciliazione stragiudiziale

11 CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 ) Il/La sig./soc. (1).. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona di...) concede in locazione al/ alla sig. (1).. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) (assistito/ a da (2)..in persona di. ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via. n.. piano scala int... composta di n.. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento acqua. altre... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3 comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :.... b) codice fiscale del locatore. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:... CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:... La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. Articolo1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di anni (5), dal.. al, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

12 Articolo 2 (Canone) A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'accordo locale definito tra e depositato il. presso il Comune di., è convenuto in euro.., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero.., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:...(4) Nel caso in cui l'accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero.., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date... (4) Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. (6) Articolo 3 (Deposito cauzionale) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro.. pari a... mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:... (4) Articolo 4 (Oneri accessori) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato 4 dell accordo territoriale. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

13 Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. Articolo 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Articolo 7 (Uso) L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi.... Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988. Articolo 8 (Recesso del conduttore) E'facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima. Articolo 9 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il

14 risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4) Articolo 10 (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Articolo 11 (Assemblee) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. Articolo 12 (Impianti) Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR. Articolo 13 (Accesso)

15 Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:... (4) Articolo 14 (Commissione di conciliazione) La Commissione di conciliazione, di cui all articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, emanato ai sensi dell articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. Articolo 15 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'accordo territoriale. Altre clausole:.... Letto, approvato e sottoscritto..., li,. Il locatore Il conduttore

16 A mente dell'articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto. Il locatore Il conduttore

17 NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2) L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. (5) La durata minima è di anni tre. (6) Cancellare la lettera A oppure B.

18 CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA (stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431) Il Sig., nato a il, residente in cod. fisc., (per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione Tribunale, nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante) di seguito denominato locatore CONCEDE IN LOCAZIONE al Sig., nato a il, residente in cod. fisc., (per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante) di seguito denominato conduttore, identificato mediante (documento di riconoscimento: tipo ed estremi) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via, n. civico, piano, scala, int., composto di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (specificare quali, ad esempio cantina, autorimessa, posto macchina), ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti (oppure non ammobiliato). TABELLE MILLESIMALI - Proprietà - Riscaldamento - Acqua - Altre - Codice Fiscale del locatore - Estremi catastali identificativi dell'unita' immobiliare - Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti - Certificato di collaudo e certificazione energetica La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni: 1) il contratto è stipulato per la durata di mesi (la durata minima è di mesi uno e quella

19 massima è di mesi diciotto), e precisamente dal al allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna. 2) Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998. In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito. 3) Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria, in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i mesi per motivi di che documenta allegando al presente contratto. 4) Nel caso previsto dall'art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima. 5) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi e di seguito elencate:. Per quanto concerne la successione del contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della Sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n ) Il conduttore non potrà sublocare né concedere in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare in oggetto, pena la risoluzione di diritto del contratto. 7) Il canone annuo di locazione è stabilito in #, pari ad #, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore, (oppure a mezzo bonifico bancario o altro) in n. rate eguali anticipate di #, pari ad #, ciascuna, scadenti il. Tale canone è stato determinato dalle

20 parti sulla base dell'applicazione dei criteri e dei parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia. 8) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n ) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione. 10) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, ove esistente, dichiarando in tal caso di aver ricevuto copia dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., le parti danno atto dello stato dell'immobile, come da allegato Verbale di Consegna che si produce in allegato al presente contratto. 11) Il conduttore non potrà apportare modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni ai locali locati ed alla loro destinazione, senza il preventivo consenso scritto del locatore. 12) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto di soggetti legati allo stesso da rapporto di subordinazione, nonché per eventuali interruzioni incolpevoli dei servizi. 13) A garanzia delle obbligazioni che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore, che con la sottoscrizione del presente contratto ne rilascia quietanza, la somma di lire #, pari ad #, corrispondente a n. mensilità del canone, non imputabile in conto pigione e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Tale deposito cauzionale

21 sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. 14) Per quanto concerne gli oneri accessori sono interamente a carico del conduttore le spese, qualora esistenti, relative al servizio di pulizia, al funzionamento ed all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. 15) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. 16) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l immobile locato il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, (oppure con le seguenti modalità: ). 17) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore e quest ultimo corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. 18) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso la Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 19) Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto. 20) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla normativa dettata in materia dalle disposizioni del Codice Civile, alla legge 27 luglio 1978, n. 392, alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali; Letto, approvato e sottoscritto., li, Il locatore Il conduttore

22 Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 19) del presente contratto. Il locatore Il conduttore

23 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) Il/La Sig./Soc., di seguito denominato/a locatore (assistito/a da in persona di ), CONCEDE IN LOCAZIONE al/alla Sig. (1) ovvero se la locazione riguarda più conduttori ai Sig.ri, di seguito denominati/a conduttori, identificati/a mediante (assistiti/a da in persona di ) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. civico, piano, scala, int., composto di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali), non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. TABELLE MILLESIMALI proprietà, riscaldamento, acqua, altre COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) CODICE FISCALE del locatore ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

24 1) Il contratto è stipulato per la durata di mesi dal al 2) Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. 3) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo dell'accordo ai sensi articolo 5 comma 3 legge 431/1998 tra, depositato il presso il Comune di, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il/i conduttore/i espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i frequentando il corso di studi di presso l'università di, che documenta allegando al presente contratto. 4) Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima. Tale facoltà è consentita anche a uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. 5) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. 6) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. 7) Secondo quanto stabilito dall'accordo di cui al punto 3) il canone annuo di locazione è convenuto in, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n. rate eguali anticipate di ciascuna, scadenti il. Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'articolo dell'accordo. 8) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il

25 conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 legge 27 luglio 1978, n ) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. 10) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art c.c. di quanto segue ovvero come da allegato verbale di consegna. 11) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. 12) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. 13) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di pari a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. ALTRE FORME DI GARANZIA

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