Trib. Forlì, Sentenza parziale 3879/2010 del , Pres. Pescatore est. Ramacciotti

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1 Trib. Forlì, Sentenza parziale 3879/2010 del , Pres. Pescatore est. Ramacciotti Successione Azione di simulazione relativa Prescrizione Dies a quo. Il legittimario, che esercita azione di simulazione relativa contro l' atto compiuto dal de cuius, costituisce un soggetto terzo rispetto a questo e al negozio dissimulato; pertanto tale domanda di simulazione, se diretta ad ottenere un accertamento positivo dell efficacia del contratto dissimulato, sarà sottoposta all ordinario termine di prescrizione decennale e questo comincerà a decorrere non dal compimento dell atto che si presume simulato, ma dall apertura della successione, poiché, solo dal momento in cui acquista la qualità di erede, il legittimario diviene titolare di un interesse concreto e attuale ad agire in giudizio per la ricostruzione dell asse ereditario a favore dei propri diritti riservati. Quando invece l azione di simulazione, esperita dal legittimario, è volta ad accertare la nullità sia del negozio simulato che di quello dissimulato, essa risulta imprescrittibile. Successione Simulazione relativa Negozio dissimulato Donazione - Onere della prova Attore Sussiste. L onere della prova della simulazione relativa e dell esistenza del negozio dissimulato grava sull attore. Pertanto è ammissibile la prova testimoniale o presuntiva senza i limiti e le restrizioni previste dall art c.c. richiesta dall attore che, in qualità di erede legittimario, esercita azione di simulazione relativa, assumendo la qualità di terzo rispetto ai contraenti; egli infatti agisce a tutela del proprio diritto all intangibilità della quota di riserva, proponendo una domanda di riduzione, nullità o inefficacia del contratto dissimulato. Pertanto il legittimario, in questa situazione, non potrà essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall art c.c. poiché la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione. Donazione indiretta Negotium mixtum cum donatione Simulazione relativa - Caratteristiche Onere della prova. Una compravendita effettuata ad un prezzo inferiore di quello effettivo non integra di per sé stessa un negotium mixtum cum donatione, il quale deve essere caratterizzato da una causa onerosa e da una finalità del negozio commutativo volta a raggiungere per via indiretta, attraverso la sproporzione di significativa entità delle prestazioni corrispettive, l arricchimento di uno dei contraenti. Deve sussistere poi la consapevolezza da parte dell alienante di cagionare, per puro spirito di liberalità, un arricchimento della controparte acquirente, costituito dalla differenza tra il valore reale del bene ceduto e la minore entità del corrispettivo ricevuto, che appare del tutto insufficiente. In questo modo il negozio posto in essere realizza una fattispecie di donazione indiretta. Il negotium mixtum cum donatione può tradursi in una simulazione relativa e in tal caso spetterà alla parte, che intenda far valere in giudizio la simulazione, provare la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, la consapevolezza di essa e l animus donandi dell alienante. R.G. 3879/ Il giorno decedeva a Forlì la de cuius B. T..

2 In data , dunque tra l atto di citazione e il deposito della comparsa di costituzione e risposta, veniva pubblicato il testamento olografo di quest ultima con cui tutto il patrimonio veniva assegnato a titolo di eredità alla figlia C. C.. Non è contestata in giudizio la qualità di uniche eredi legittimarie delle figlie della de cuius, C. A. e C. C., rispettivamente attrice e convenuta, né la quota della loro partecipazione successoria pari ad 1/3 la prima e 2/3 la seconda, ex art. 537, 2 comma c.c. (essendo la quota di riserva in favore delle figlie pari ai 2/3, da dividersi in parti uguali tra le due figlie, e la disponibile pari ad 1/3). Incontroversa tra le parti è l appartenenza all asse ereditario: - del terreno agricolo sito in Comune di R., distinto al Catasto Terreni del Comune predetto al Fg. [Omissis], p. lla [omissis]; - del saldo attivo del c/c n. [omissis] presso CASSA DI RISPARMIO DI CESENA s.p.a. per ,96 al momento del decesso ( ) (cfr. dichiarazione della Banca depositata il ). Nessuna documentazione è stata prodotta in ordine agli asseriti titoli di cui al dossier titoli n. [omissis] intestato a T. B. presso la Cassa di Risparmio di Cesena, la cui esistenza non è stata neppure, peraltro, tempestivamente allegata. Onde tale dossier, anche ove esistente, può essere preso in considerazione in questa sede. Quanto ai beni mobili indicati da parte attrice in citazione, dal verbale di inventario fatto redigere dalla tutrice, avv. C. A. (cfr. doc. 7 parte attrice), si evince che si tratta di beni costituenti per lo più suppellettili (come del resto rilevato anche dalla parte convenuta); onde pare inutile una quantificazione del loro valore, dovendosi presumere che sia pressoché nullo. Nulla quaestio neppure quanto allo scioglimento della comunione ereditaria, una volta ricostruito l asse ereditario. Ancora, non vi è contestazione in ordine ad alcuni debiti gravanti sulla massa e segnatamente: ,39 per spese per denuncia di successione, imposte e rilascio del certificato di destinazione urbanistico sostenute da A. C. (cfr. docc. 10, 11, 12 e 13 parte attrice);

3 ,66 (oltre interessi dal ) dovuti da T. B. a C. A. in base alla sentenza n. 739/2005 del Tribunale di Forlì del (doc. 9); ,00 per spese funerarie sostenute dalla convenuta C. C. (rectius dal marito di quest ultima) (cfr. docc. 20, 23, 24 e 25); E poi pacifico che, sempre in forza della menzionata sentenza del Tribunale di Forlì, la massa sia creditrice verso C. C. della somma di ,39 e verso C. P. di ,20. I punti controversi concernenti la ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia), sono costituiti: - dall ammontare dei restanti crediti verso la massa asseritamente vantati da C. C. per somme anticipate alla madre, in vita; - dalla possibilità di ricomprendere nell asse ereditario quale donatum la nuda proprietà del terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale sito in R., distinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune, al Fg. N. [omissis], particelle [omissis], oggetto di atto di compravendita del da parte di B. T. alla figlia C. C. (cfr. doc. 14 parte attrice). Deduce al riguardo l attrice che l atto di compravendita in questione sarebbe simulato - non avendo la formale acquirente pagato alcun prezzo - con conseguente nullità della donazione costituente il negozio dissimulato per mancanza di forma, con la conseguenza che il compendio immobiliare che ne è oggetto andrebbe acquisito all asse ereditario della dante causa; che anche, in caso di ritenuta validità, la donazione eccederebbe comunque la quota della quale la defunta poteva disporre, con conseguente necessità di reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione della vendita simulata e/o della donazione sopra indicate; che, in subordine, stante la notevole sproporzione fra il valore effettivo dell immobile ed il prezzo asseritamente pagato dalla pretesa acquirente, il contratto rappresenta un negotium mixtum cum donatione a favore della coerede C. C., con conseguente necessità di operarne la riduzione ai sensi degli artt. 533 e ss. c.c. ed obbligo di collazione ex artt.737 e ss. c.c. per la donataria.

4 Ebbene, con riferimento alla domanda proposta in via principale volta a far valere la simulazione (relativa) dell atto di compravendita del , in quanto dissimulante una donazione, la convenuta ha eccepito che la relativa azione si sarebbe prescritta, essendo spirato il termine decennale decorrente dalla data dell atto (la compravendita è del , laddove il presente giudizio è stato instaurato con citazione del ). Si osserva, al riguardo, che come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. civ. Sez. II, , n ) - premesso che il legittimario che, come nella specie, impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, ha veste di terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius (e rispetto all'accordo simulatorio) da tale veste derivano effetti non solo sul piano probatorio ma anche sotto il profilo della prescrizione, che decorre non dal compimento dell'atto che si assume simulato ma dall'apertura della successione: da tale momento il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un'azione di natura personale (per la tutela di un diritto suo proprio) soggetta al termine ordinario di prescrizione decorrente dall'apertura della successione, posto che da tale momento - che coincide con quello di acquisto della qualità di erede - l'atto compiuto dal de cuius assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell'asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati ; peraltro, secondo quanto chiarito nella giurisprudenza di legittimità, quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato -per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso in esame, di forma - rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (sentenze 18/8/1997 n. 7682; 16//1997 n. 382). Ebbene, nel caso di specie, ricorrono entrambe le ipotesi atteso che l attrice ha esercitato sia l azione di simulazione (relativa) volta a far valere tanto l inefficacia del negozio simulato quanto la

5 nullità di quello dissimulato (per mancanza dei requisiti di forma previsti dal codice civile), sia quella finalizzata alla riduzione della donazione effettuata in vita dalla sig.ra B.. Ne deriva che, quanto alla prima azione, essa è imprescrittibile; quanto alla seconda azione, decorrendo il termine decennale ordinario dall apertura della successione, avvenuta il , ed essendo la presente controversia stata instaurata, come detto, il , non può dirsi in alcun modo maturata la prescrizione. L eccezione sollevata da parte convenuta va, pertanto disattesa. Venendo al merito della domanda volta a far valere la natura simulata dell atto di compravendita, questo Collegio ritiene che la stessa vada disattesa. E pacifico il fatto che la prova della simulazione relativa e della esistenza del negozio dissimulato (in questo caso, donazione) grava sulla parte allegante, e dunque su A. C.. Secondo consolidato insegnamento della Suprema Corte, poi, l'erede legittimario che chiede la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal de cuius siccome celante una donazione assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisce a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato a vincoli probatori previsti per le parti dall'art cod. civ.; né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (Cass n ; conforme Cass n ; conforme Cass n ; v. anche Cass n ).

6 Sotto questo profilo, dunque, era pienamente ammissibile la prova orale indicata dalla difesa di C. A.. L'attrice comunque non ha offerto prova testimoniale univoca, rigorosa, sostanzialmente certa della avvenuta simulazione della vendita. La convenuta afferma che il prezzo è stato versato mediante l assegno bancario non trasferibile di ,00 tratto sul c/c di C. C. n. [omissis] presso Banca P.. Con riferimento al pagamento, fermo quanto affermato in relazione al fatto che l'attrice - onerata - non ha fornito prova sufficiente delle proprie allegazioni, la tesi dei convenuti ha comunque trovato significativi riscontri. Sul piano documentale, circa il pagamento del prezzo nel rogito del 2000 compare l indicazione del prezzo della compravendita della nuda proprietà del terreno in ,00, con la seguente dicitura somma corrisposta in data odierna dalla parte acquirente alla parte venditrice a mezzo un assegno bancario emesso in data odierna per pari importo a favore della parte venditrice recante la clausola non trasferibile n sul conto corrente n. [omissis] della Banca P, filiale di Villa Verucchio, assegno che viene ritirato dalla parte venditrice la quale rilascia quietanza liberatoria di saldo, con rinunzia all ipoteca legale. La venditrice ha dunque rilasciato all'acquirente ampia e liberatoria quietanza dell intero prezzo della vendita con dichiarazione di null'altro avere e pretendere e rinunzia all ipoteca legale. (doc. 14 parte attrice). Inoltre, dal libretto di deposito al portatore n. [omissis], presso la Banca R., intestato a T. B., risulta che al dicembre 2000 era presente nello stesso una somma ammontante proprio a circa ,00 ( ,14) (cfr. doc. depositato il a seguito di ordine di esibizione).

7 Quanto all assegno, è vero che lo stesso non è stato tempestivamente prodotto in atti, ma è altresì evidente la difficoltà di recuperare un documento così risalente nel tempo (documento che, peraltro, la parte convenuta ha domandato di potere depositare, nonostante fossero da tempo spirati i termini per le produzioni istruttorie). Le prove orali non si sono rivelate idonee a scalfire questa ricostruzione: l unico teste escusso ha riferito di non essere a conoscenza delle circostanze sulle quali veniva interrogato; la convenuta, interrogata, si è limitata a specificare che il conto corrente n. [omissis] della Banca P. dal quale fu tratto l assegno era intestato al marito, sig. B. M., come del resto poi confermato dall istituto di credito, che ha altresì specificato che la convenuta aveva la delega ad operare sul conto anzidetto alla data del rogito (cfr. verbale di udienza del ). Ritiene pertanto questo Tribunale che non sia raggiunta prova della dissimulazione della vendita, non avendo l attrice assolto l onere che sulla stessa incombeva. Quanto poi all importo del prezzo indicato nell atto, importo che secondo la attrice è nettamente inferiore a quello di mercato dell'epoca e quindi proverebbe quanto meno la donazione "indiretta" (rectius negotium mixtum cum donatione), va richiamato innanzi tutto l'insegnamento di Cass. 29/09/2004 n secondo cui, nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla

8 indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente. Tale prova non è stata in alcun modo offerta. Con riguardo al requisito della sproporzione, si osserva che il prezzo di Lire ,00 che la attrice assume incongruo si riferisce alla mera nuda proprietà di due porzioni di fabbricati fatiscenti e pericolanti i quali presentano gravi carenze di consistenza e strutturali tali da definirli collabenti mentre la maggior parte dei terreni appariva incolta e non produttiva (cfr. relazione del c.t.u., p. 9). Il consulente tecnico nominato nel corso della presente procedura ha, peraltro, concluso assegnando al complesso il valore di euro ,03 (cfr. pp. 7 e 11 elaborato peritale depositato il ). Il valore della nuda proprietà, avuto riguardo all età della de cuius all epoca (anni 78) si aggirava, dunque, intorno ad ,42. Ne deriva che una certa sproporzione tra il prezzo corrisposto e il valore della nuda proprietà degli immobili, sebbene presumibilmente dovuta alla necessità di svolgere opere di risanamento del complesso ed alla volontà della sig.ra B., di disfarsi comunque di un immobile improduttivo, può senza dubbio ravvisare.

9 Nondimeno, le considerazioni attoree sono connotate da carenza non solo di prova ma, ancor prima, di allegazione in ordine alle intenzioni che sorressero la vendita posta in essere dalla sig.ra B.. Nessuna particolare circostanza è stata, infatti, allegata dalla difesa di C. A. in ordine all animus della de cuius, alla eventuale volontà di beneficiare una delle figlie. Deve allora presumersi che B. T., che al momento dell atto aveva ormai 78 anni, avesse inteso lasciare alla figlia gli oneri relativi all appezzamento di terreno ed all annesso fabbricato rurale, non avendo le energie e le possibilità economiche per renderli produttivi e ricavarne un apprezzabile sfruttamento economico. Va dunque respinta anche la domanda proposta in via subordinata di accertamento del carattere di negotium mixtum cum donatione. Con la conseguenza che il bene immobile di cui all atto di compravendita del non può essere ricompreso nell asse ereditario. (omissis) Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Orazio Pescatore

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