REPUBBLICA ITALIANA (in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica)

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1 CONTRATTO DI PRESTITO SENZA PRE-AMMORTAMENTO AD EROGAZIONE MULTIPLA, GARANTITO MEDIANTE CONTRATTO DI PEGNO SU CREDITI E SU SALDO DI CONTO CORRENTE, A FAVORE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Codice contratto Numero [ ] del Repertorio Numero [ ] della Raccolta REPUBBLICA ITALIANA (in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica) [ ] mese, anno L'anno, il giorno [ ] del mese di, in, nel mio studio. Dinanzi a me [ ], Notaio/Ufficiale Rogante in, con studio al [ ], iscritto nel Ruolo, da una parte sono presenti: - [ ]- il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di [ ] e per conto e in rappresentanza della CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI (denominata anche CDP ), con sede in Roma (RM), Via Goito, n. 4, Capitale sociale Euro ,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA , Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma: , partita IVA , al presente atto autorizzato in forza di procura speciale conferita con atto in data [ ], Rep. n. [ ] registrata a Roma - I Ufficio delle Entrate in data [ ] al n. [ ] copia autentica di detta procura si allega al presente atto sotto la lettera _ _ ; dall'altra parte -[ ]- il quale interviene al presente atto quale ed in rappresentanza di [ ], con sede in [ ], (di seguito, anche Società ), al presente atto autorizzato con [ ] che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera _ _ Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo. PREMESSO CHE: a) la Società è stata costituita da [ ], mediante atto [ ] del [ ]; b) la Società, a norma del proprio Statuto, è una S.p.A., avente per oggetto sociale [ ]: i) [ ] ; ii) [ ] ; c) la Società è qualificabile come [ ]; d) la Società dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l accesso al credito della CDP, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula; e) la Società con atto [ ], assunto in data / /, valido a tutti gli effetti di legge, ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con la CDP relativo ad un prestito senza pre-ammortamento, ad erogazione multipla; 1

2 f) la Regione [ ] (la Regione ) [nel caso di Ente Pubblico diverso da una Regione i riferimenti presenti nello schema contrattuale andranno ricondotti a detto Ente Pubblico] con delibera di Giunta Regionale del [ ] (di seguito la Delibera Regionale ): (i) (ii) (iii) ha approvato la programmazione degli interventi di investimento il cui fabbisogno finanziario complessivo ammonta ad Euro [ ] (euro in lettere [ ]) (di seguito gli Interventi ); ha conferito alla Società l incarico di contrarre un prestito senza pre-ammortamento ad erogazione multipla, allo scopo di finanziare gli Interventi (di seguito l Operazione di Finanziamento ); ha stabilito la liquidazione alla Società degli oneri derivanti dall Operazione di Finanziamento, determinati, sulla base degli Interventi, in complessivi Euro [ ] (euro in lettere [ ]), sia per la quota interessi e oneri connessi, sia per la quota di rimborso del capitale, a decorrere dal [ ] e fino al [ ], negli importi annui di seguito indicati (di seguito, singolarmente e complessivamente gli Stanziamenti ): i. per l anno [ ], la somma di Euro [ ]; ii. per l anno [ ], la somma di Euro [ ]; iii. [ ], [ ]; (iv) (v) ha stabilito che i crediti in capo alla Società, nei confronti della Regione, in relazione agli Stanziamenti che verranno dalla stessa liquidati per il pagamento delle rate relative all Operazione di Finanziamento possano essere costituiti in pegno nell interesse della Società e a favore della CDP a garanzia dell Operazione di Finanziamento; [ ]. g) quale condizione sospensiva all erogazione del finanziamento concesso da CDP, la Società costituirà in pegno, in favore di CDP e a garanzia del Prestito, i crediti dalla stessa vantati nei confronti della Regione in relazione agli Stanziamenti, nonché il saldo attivo del conto corrente bancario intestato alla Società e aperto presso la Banca Depositaria (come di seguito definita), (il Conto Stanziamenti ), ai sensi e per gli effetti di cui all Articolo 3, comma 4, del presente Contratto. TUTTO CIÒ PREMESSO Articolo 1 Premesse e definizioni Nel Contratto, qualsiasi riferimento ad un Articolo, una Premessa e un Allegato si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del Contratto. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto. Nel Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato: Atto Ricognitivo di Pegno : ha il significato attribuito all Articolo 8, comma 2 del Contratto; Banca del Conto per le Erogazioni : indica [Banca Depositaria], con sede in [ ], presso la quale saranno accreditate le Erogazioni da CDP ai sensi dell articolo 3 del presente Contratto; Banca Depositaria : indica [Banca Depositaria], con sede in [ ], presso la quale è aperto il Conto Stanziamenti sul quale saranno versati dalla Regione gli Stanziamenti; CDP : indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni; Conto CDP : indica il conto corrente intestato a CDP, codice IBAN [ ]o il diverso conto corrente che CDP comunicherà per iscritto a [ ]; 2

3 Codice Etico : ha il significato attribuito nel Contratto; Conto Stanziamenti : indica il conto corrente intestato a [ ] acceso presso la Banca Depositaria, codice IBAN [ ]; Contratto : indica il presente contratto di prestito; Contratto di Pegno : indica il contratto che sarà sottoscritto in data odierna tra la Società, CDP e la Banca Depositaria, mediante atto notarile, con il quale sarà costituito il Pegno; D. Lgs. 231 : indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Data di Escussione : indica la data di ricezione della richiesta scritta di escussione del Pegno inviata dalla CDP alla Società; Data di Inizio Ammortamento : indica in relazione a ciascuna Erogazione (come di seguito definita) la data in cui tale Erogazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 3 e a partire dalla quale maturano gli interessi sulle relative Somme Erogate (come di seguito definite); Data di Pagamento : indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Prima Data di Pagamento; Data di Stipula : indica la data di sottoscrizione del Contratto; Data di Scadenza Finale : ha il significato specificato all'articolo 2, comma 3; Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo : ha il significato specificato all'articolo 2, comma 4; Data di Scadenza della Singola Erogazione : indica la data di scadenza di ciascuna Erogazione come risultante dalla relativa Domanda di Erogazione. La Data di Scadenza della Singola Erogazione non può essere successiva alla Data di Scadenza Finale; Debito Residuo : indica, ad ogni data e con riferimento a ciascuna Erogazione, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e la somma delle Quote Capitale già rimborsate; Domanda di Erogazione : indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la domanda redatta nella forma dell'allegato [ ]; Durata Finanziaria Corrispondente : indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato nella Nota Tecnica) e corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE); Erogazione : ha il significato specificato all'articolo 3, comma 1; Giorno TARGET : indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System); Interessi di Mora : ha il significato specificato all'articolo 6, comma 1; Investimento : ha il significato attribuito nell Articolo 2, comma 2 del Contratto; Nota Tecnica : indica la nota inclusa quale Allegato [ ]; Operazione di Finanziamento : ha il significato di cui alla Premessa f), (ii), del presente Contratto; Parametro Euribor : indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento; Pegno : indica il pegno costituito ai sensi del Contratto di Pegno in favore di CDP (i) sui crediti vantati dalla Società nei confronti della Regione e relativi agli Stanziamenti, nonché (ii) sul saldo attivo del Conto Stanziamenti, 3

4 secondo lo schema allegato al presente Contratto, come eventualmente confermato ai sensi dell Atto Ricognitivo di Pegno; Periodo di Interessi : indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa); Periodo di Utilizzo : corrisponde all'arco temporale compreso tra la Data di Stipula e la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo nel corso del quale la Somma Prestata è messa a disposizione della Società e la Società medesima può presentare le Domande di Erogazione; Piano di Ammortamento : indica il piano di ammortamento relativo a ciascuna Erogazione, predisposto dalla CDP sulla base della relativa Domanda di Erogazione e consegnato alla Società ed alla Banca Depositaria alla relativa Data di Inizio Ammortamento. Tutti i Piani di Ammortamento prevedono Quota Capitale costante (c.d. Ammortamento Italiano); Piano di Ammortamento Riepilogativo : indica il piano di ammortamento riepilogativo dei Piani di Ammortamento specifici per ciascuna erogazione trasmesso da CDP alla Società ai sensi dell articolo 5 del presente Contratto. Prestito : indica l operazione di finanziamento oggetto del Contratto; Prima Data di Pagamento dell'erogazione : ha il significato specificato all'articolo 5, comma 3; Quota Capitale : ha il significato specificato all'articolo 5, comma 4; Quota Interessi : ha il significato specificato all'articolo 4, comma 4; Regione : indica la [ ]; Società : indica [ ]; Somma Erogata : indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle singole Erogazioni avvenute fino a tale data (inclusa); Somma Prestata : ha il significato specificato all'articolo 2, comma 1; Spread Unico : indica la maggiorazione utilizzata per calcolare il Tasso di Interesse e indicata all'articolo 4, comma 2; Stanziamenti : ha il significato di cui alla Premessa f, (iii), del presente Contratto, come successivamente identificati nell ambito dell eventuale Atto Ricognitivo di Pegno; Tasso di Interesse : indica il Tasso di Interesse Fisso; Tasso di Interesse Fisso : ha il significato specificato all'articolo 4, comma 2; Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE : indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche della singola Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi; Tesoriere/Cassiere : indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria/cassa della Società. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi. 4

5 Articolo 2 Oggetto, scopo e durata 1. La CDP concede alla Società, che accetta, il Prestito per l importo di Euro [ ] (euro in lettere [ ]) (la Somma Prestata ). 2. La Società si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell Investimento, costituito dagli interventi di cui alla Lista degli interventi costituenti l Investimento, allegata al Contratto sotto la lettera A. La CDP è esonerata da ogni responsabilità riguardo all effettivo utilizzo della Somma Prestata per lo scopo del Prestito. 3. Il Prestito ha durata fino al / / (la Data di Scadenza Finale ). 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, la Società entro il 30 novembre di ciascun anno solare potrà richiedere l'erogazione della Somma Prestata solamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra la Data di Stipula ed il / / (la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo ). Articolo 3 Erogazioni e condizioni sospensive 1. La Somma Prestata sarà erogata in più soluzioni, in ogni caso con valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dalla Società (ciascuna, un' Erogazione ). 2. L'importo minimo di ciascuna Erogazione dovrà essere pari a Euro [ ] (euro in lettere [ ]), fatta eventualmente eccezione per l'ultima che potrà essere anche di importo inferiore ed in ogni caso non superiore alla differenza tra la Somma Prestata e l'importo complessivo di tutte le Erogazioni effettuate in precedenza. In ogni caso la Società potrà richiedere, durante il Periodo di Utilizzo, un numero massimo di Erogazioni pari a [ ] volte il numero di anni interi del Periodo di Utilizzo stesso. Resta inteso che l'importo complessivo di tutte le Erogazioni effettuate non potrà in alcun caso essere superiore alla Somma Prestata. 3. L erogazione ha luogo mediante accredito ( 1 ): in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, 720; sul conto corrente bancario vincolato n., intestato alla Società aperto presso la Banca del Conto per le Erogazioni IBAN ; La Società potrà esclusivamente dietro presenta : (a) (b) (in ogni caso) Domanda di Erogazione, sottoscritta da persona munita dei necessari poteri, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata; (alternativamente): (i) (ii) elencazione dei relativi documenti giustificativi di spesa e dei relativi intestatari accompagnata da una dichiarazione rilasciata da persona munita dei necessari poteri nella quale quest ultima attesti, sotto la propria responsabilità, che le somme richieste corrispondono alle spese riportate nei documenti giustificativi elencati nella stessa Domanda di Erogazione e sono finalizzate alla spesa occorrente per la realizzazione dell Investimento; lettera della Regione dalla quali risultino: 1 Qualora la Società non sia tenuta a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuerà l erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato. 5

6 - l intervento appartenente all Investimento da finanziare, l importo da liquidare e il nominativo del beneficiario; - l attestazione dell esito positivo sulle verifiche condotte dall Assessorato regionale competente sui documenti giustificativi di spesa dell intervento da finanziare e la regolarità contabile della documentazione presentata; - l autorizzazione alla Società a liquidare l importo a favore del beneficiario; (iii) nella sola ipotesi di interventi relativi alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale, copia conforme della delibera di Giunta Regionale che conferisce mandato alla Società di sottoscrizione dell aumento di capitale sociale, con l indicazione del relativo importo da sottoscrivere e versare nonché del soggetto destinatario. Fanno eccezione gli interessi maturati sulla Somma Prestata, che potranno essere prelevati dalla Società incondizionatamente. 4. L obbligo della CDP di effettuare ciascuna erogazione è sospensivamente condizionato: (a) alla ricezione da parte della CDP del Contratto di Pegno, completo in ogni sua parte, debitamente notificato alla Regione in conformità all Articolo 4 dello schema di Contratto di Pegno Allegato [ ] al presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall Articolo 13; (b) alla ricezione da parte della CDP della relativa Domanda di Erogazione completa in ogni sua parte; (c) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 13 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Società ai sensi del Contratto. 5. In relazione a ciascuna Domanda di Erogazione la CDP trasmette alla Società, di norma entro il giovedì della settimana successiva al giorno in cui la richiesta perviene alla CDP, l accettazione della richiesta mediante apposita comunicazione, secondo il modello allegato al presente atto sotto la lettera [ ]. Articolo 4 Interessi 1. Sul Debito Residuo matureranno interessi: (i) con decorrenza, in relazione a ciascuna Erogazione, dalla relativa Data di Inizio Ammortamento; e (ii) al Tasso di Interesse applicato alla relativa Erogazione. 2. Sulla relativa Erogazione in ciascun Periodo di Interessi matureranno interessi calcolati sulla base di un tasso fisso pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) sulla Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente, maggiorato dello Spread Unico pari a [ ] punti percentuali annui (il Tasso di Interesse Fisso ). Il Tasso Finanziariamente Equivalente relativo a ciascuna Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Fisso sarà determinato, di norma e subordinatamente all avverarsi delle condizioni sospensive di cui al precedente Articolo 3 comma 4, il mercoledì della settimana immediatamente successiva a quella in cui cade la data di ricezione della relativa Domanda di Erogazione, salvo che tale giorno non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, nel qual caso il Tasso Finanziariamente Equivalente sarà determinato nel Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente successivo. 3. Il Tasso di Interesse Fisso sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e gli interessi saranno corrisposti dalla Società a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'articolo L'importo che la Società dovrà corrispondere a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi (la Quota Interessi ), determinato sulla base degli interessi maturati sul Debito Residuo nel relativo Periodo di Interessi, al Tasso di Interesse Fisso applicabile a ciascuna Erogazione, sarà arrotondato (distintamente per l'importo di interessi maturato in relazione a ciascuna Erogazione) al centesimo di Euro. 6

7 5. In relazione a ciascuna Erogazione, l'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della Prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento dell'erogazione (inclusa). 6. Qualora un Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. Articolo 5 Rimborso del Prestito e pagamento degli interessi 1. In relazione a ciascuna Erogazione, la CDP predisporrà sulla base della relativa Domanda di Erogazione un Piano di Ammortamento specifico che sarà consegnato alla Società ed alla Banca Depositaria alla relativa Data di Inizio Ammortamento. Al Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione corrisponderà un periodo di ammortamento individuale, compreso tra la relativa Data di Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza della Singola Erogazione indicata nella Domanda di Erogazione, della durata minima di [ ] anni e massima di [ ] anni. Successivamente alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo o, se anteriore, alla data in cui la Somma Prestata sia stata integralmente erogata, CDP trasmetterà alla Società ed alla Banca Depositaria un piano di ammortamento riepilogativo, a meri fini ricognitivi, dei Piani di Ammortamento specifici (il Piano di Ammortamento Riepilogativo ). 2. La Società si obbliga a restituire a CDP la Somma Prestata in relazione a ciascuna Erogazione a ciascuna Data di Pagamento, successiva alla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna Erogazione e fino alla Data di Scadenza della Singola Erogazione (comunque non successiva alla Data di Scadenza Finale), mediante la corresponsione di rate semestrali (fatta eventualmente eccezione per la prima). Tali rate semestrali saranno comprensive di una quota in linea capitale costante (la Quota Capitale ) e di una Quota Interessi, secondo il Piano di Ammortamento relativo a tale Erogazione. 3. In relazione a ciascuna Erogazione, la Società indicherà nella relativa Domanda di Erogazione se il pagamento della Quota Interessi e della Quota Capitale relativa all'erogazione avrà inizio dalla prima Data di Pagamento che cade dopo la relativa Data di Inizio Ammortamento, ovvero dalla Data di Pagamento immediatamente successiva (la Prima Data di Pagamento dell'erogazione ). Resta inteso che ciascuna Prima Data di Pagamento dell'erogazione dovrà necessariamente cadere in un periodo compreso tra 1 mese e gli 11 mesi successivi alla relativa Data di Inizio Ammortamento. 4. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'articolo 4 che precede. 5. La CDP, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare, comprensiva di Quota Interessi e Quota Capitale alla Società ed alla Banca Depositaria, sulla base dei relativi Piani di Ammortamento. La mancata comunicazione dell esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime la Società dall obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. 6. Qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, la CDP invierà alla Società una comunicazione di ricognizione dell importo della Somma Prestata ancora da erogare. La Società, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, potrà: (a) chiedere un ultima Erogazione e/o (b) chiedere alla CDP la riduzione della Somma Prestata all'importo della Somma Erogata, comprensiva dell eventuale ultima Erogazione di cui al punto (a), purché la Società rilasci una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti che la copertura finanziaria dell'investimento è assicurata (i) dalla somma complessiva per cui è stata richiesta l erogazione alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (ii) dall'impiego di risorse di bilancio della Società, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti diversi dalla CDP. Qualora la Società, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, non faccia pervenire alcuna richiesta alla CDP, la Somma Prestata sarà ridotta all'importo della Somma Erogata a tale data e la Società sarà tenuta a corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo, entro 30 giorni successivi alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, pari allo 0,50% dell'importo della relativa riduzione (pari alla differenza tra la Somma Prestata originaria e la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo). 7

8 Articolo 6 Interessi di mora 1. Nel caso di ritardo da parte della Società nell effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale ed interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli Interessi di Mora ). 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/ Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempimento della Società, come previsto dall'articolo 13, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori. Articolo 7 Rimborso anticipato volontario del Prestito 1. E fatta salva la facoltà della Società di effettuare il rimborso totale di ogni singola Erogazione in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Inizio Ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso ai sensi dell'articolo 5. Qualora il pagamento della Società venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento). 2. E facoltà della Società effettuare il rimborso totale di una o più singole Erogazioni contestualmente. Non è invece possibile per la Società effettuare il rimborso parziale dell ammontare di una o più singole Erogazioni. 3. In caso di rimborso anticipato di una o più Erogazioni la Società dovrà corrispondere alla CDP l intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) relativa a tali Erogazioni in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso per la quale è stato richiesto il rimborso totale anticipato e il corrispondente Debito Residuo per ciascuna di tali Erogazioni, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 4. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, relativo ad una Erogazione sulla quale maturano interessi al Tasso di Interesse Fisso, la Società dovrà inoltre corrispondere a CDP un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative all'erogazione a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo relativo all'erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue relative all'erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente. Articolo 8 Garanzia 1. Le obbligazioni della Società assunte con il Contratto saranno garantite con il Pegno costituito in favore di CDP con il Contratto di Pegno ed avente ad oggetto (i) i crediti vantati dalla Società nei confronti della Regione e relativi agli Stanziamenti, nonché (ii) il Saldo Attivo del Conto Stanziamenti, secondo i termini ivi indicati. 8

9 2. Successivamente alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo o, se anteriore, alla data in cui la Somma Prestata sia stata integralmente erogata, ed a seguito della predisposizione del Piano di Ammortamento Riepilogativo, le Parti si impegnano, su richiesta della Società, a sottoscrivere un Atto Ricognitivo di Pegno, nella forma di cui all Allegato [ ]. La sottoscrizione di tale Atto Ricognitivo di Pegno sarà condizionata alle seguenti circostanze: a) la Regione abbia, con delibera della [Giunta], identificato, senza effetto novativo, un importo degli Stanziamenti, con separata evidenza contabile, in misura tale che per l anno solare in cui sarà sottoscritto l Atto Ricognitivo di Pegno e per ogni anno solare successivo tale importo sia pari a quello delle rate dovute per il relativo anno solare ai sensi del presente Contratto, secondo il Piano di Ammortamento Riepilogativo maggiorato [almeno del 10%] e tale delibera sia di contenuto soddisfacente per CDP; e b) non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 13 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Società ai sensi del presente Contratto; 3. A decorrere dalla stipula dell Atto Ricognitivo di Pegno, il Pegno si intenderà confermato a valere sugli Stanziamenti meglio identificati con la delibera sopra indicata al precedente Paragrafo 2 a), nei termini indicati nell Atto Ricognitivo di Pegno, e ogni altro eventuale importo dovuto dalla Regione alla Società già oggetto del Pegno si intenderà liberato. Articolo 9 Dichiarazioni ed impegni della Società 1. La Società dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CDP disponibile sul sito internet della stessa ( e di conoscerne integralmente il contenuto. 2. La Società si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e c) collaboratori su base continuativa della CDP, a violare i principi specificati nel Codice Etico. 3. La Società dichiara i) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l accertamento della responsabilità di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ii) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., e iii) che non gli sono state applicate misure interdittive anche di tipo cautelativo previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.. 4. La Società si impegna inoltre a: (i) (ii) (iii) a portare tempestivamente a conoscenza di CDP ogni modificazione sostanziale (i) delle norme legislative e regolamentari che la riguardano, (ii) del proprio atto costitutivo e dello statuto e (iii) dell assetto azionario; a comunicare immediatamente a CDP l approvazione di ogni eventuale progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d azienda da parte dei propri organi deliberanti; più generalmente, a informare CDP di ogni fatto o circostanza suscettibile di compromettere l adempimento degli obblighi da essa assunti ai sensi del presente Contratto e del Contratto di Pegno. Articolo 10 Pagamenti 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell obbligo di rimborso ai sensi del Contratto dovranno essere effettuati in Euro. 2. Fermo restando l obbligo di restituzione della Somma Prestata a carico della Società, la Società accetta che a decorrere dalla prima Data di Pagamento successiva alla Data di Scadenza Finale del Periodo di Utilizzo o, se anteriore, alla data in cui la Somma Prestata sia stata integralmente erogata, i pagamenti in adempimento dell obbligo di rimborso ai sensi del Contratto siano effettuati dalla Banca Depositaria (per conto della Società) a valere sul Conto Stanziamenti. A tal 9

10 fine, la Banca Depositaria, ai sensi dell articolo 3 del Contratto di Pegno, si impegnerà irrevocabilmente a trasferire dal Conto Stanziamenti al Conto CDP le somme necessarie al pagamento delle rate semestrali di volta in volta dovute e comunicate da CDP a [ ] ed alla Banca Depositaria ai sensi dell Articolo 5, Paragrafo 5, del presente Contratto. Tali somme saranno trasferite sul Conto CDP in corrispondenza con le Date di Pagamento indicate nella predetta comunicazione di CDP. 3. La Società, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuta a mantenere acceso il Conto Stanziamenti e ad adempiere ad ogni obbligazioni prevista a suo carico nel Contratto di Pegno. 4. Fermo restando quanto previsto dall Articolo 11, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dalla Società ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico). Articolo 11 Compensazione 1. La Società riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto che risulti non pagato dalla Società alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dalla Società nei confronti della CDP a qualsiasi titolo che non risulti espressamente vincolato per legge. 2. Tutti i pagamenti dovuti dalla Società ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente esclusa la facoltà per la Società di procedere alla compensazione di tali debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP. Articolo 12 Diverso utilizzo della Somma Prestata 1. Qualora la Società intenda utilizzare la Somma Prestata per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali questa era stata richiesta e concessa, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata. 2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall Articolo 13, comma 4, punto (iii) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che: a) si tratti di investimenti finanziabili; b) rimangano invariate le condizioni dell ammortamento; c) la Regione confermi gli Stanziamenti con riferimento a tali nuovi interventi. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00). Articolo 13 Risoluzione e recesso 1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dalla Società ai sensi del presente Contratto (ivi incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse) si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data della prima erogazione, la CDP, entro tale data, potrà recedere dal Contratto. 2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax o lettera raccomandata a/r alla Società dell intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte della Società. 10

11 3. La Società si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società contenute nel Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. 4. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: (i) (ii) (iii) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto; mancata ricezione da parte della CDP del Pegno, dell evidenza della notifica del Pegno alla Regione e alla Banca Depositaria e/o della successiva conferma del Pegno secondo le modalità indicate nel Pegno; destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dalla realizzazione dell Investimento; (iv) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Articoli 8, 9 e 10; (v) il verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni che CDP ragionevolmente ritenga idonei a (i) pregiudicare in misura rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa della Società, ovvero (ii) compromettere in misura rilevante la capacità della Società di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto. 5. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà alla Società mediante telefax o lettera raccomandata a/r l intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile. 6. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, la Società dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare (i) il Debito Residuo, (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell effettivo pagamento e gli altri accessori e (iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all Articolo 7, comma 4. Articolo 14 Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti 1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto. 2. La Società, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto. Articolo 15 Comunicazioni 1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax: Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, Roma Fax: da a Att.: Back Office Unità Enti Pubblici Società: 11

12 Fax: Att.: Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e della Società in relazione al Contratto. 2. Ai sensi dell art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, come modificato dall art. 7 della legge 7 aprile 2011 n. 39, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Stipula, al Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all ISTAT ed alla Banca d Italia, l avvenuto perfezionamento del Contratto di Prestito, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi ( 2 ). Articolo 16 Pubblicità 1. La Società si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale». Articolo 17 Trattamento fiscale Oneri e spese - Tracciabilità dei flussi finanziari 1. Il Contratto è esente dall imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di CDP ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n La Società riconosce che ogni somma comunque dovuta alla CDP in forza del Contratto deve essere corrisposta al netto di ogni eventuale onere. La CDP dovrà pertanto essere tenuta indenne da qualunque onere, anche fiscale, che venisse a colpire la stessa, in diretta dipendenza del presente Contratto anche a seguito di modifiche della normativa applicabile e/o dell interpretazione della stessa da parte delle competenti autorità e/o da qualsivoglia altro evento. 3. Il Contratto, in quanto stipulato tra amministrazioni aggiudicatrici, è escluso dall ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi del paragrafo 3.6 della Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio Qualsiasi spesa ed onere, imposta e/o tassa inerente e/o conseguente al Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le spese notarili (in caso di stipula mediante atto pubblico) e quelle relative al rilascio di copie del Contratto in forma esecutiva, sono a carico della Società. Articolo 18 Foro competente 1. Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. Articolo 19 Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, la CDP informa la Società che i dati da quest ultima forniti saranno trattati, con modalità anche informatiche, per le sole finalità connesse e strumentali 2 Da prevedere nell ipotesi in cui la Società faccia parte dell elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell articolo 1comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (SEC 95). 12

13 all adempimento del Contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per l esecuzione degli obblighi rivenienti dal presente Contratto. I dati conferiti a CDP dalla Società potranno essere comunicati a tutti i soggetti a cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria. 2. I dati non potranno essere diffusi. 3. La Società potrà esercitare i diritti previsti dall art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e, cioè, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che la riguardano, il diritto di aggiornare, rettificare o integrare gli stessi nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 4. I diritti di cui al citato art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile. 5. Titolare del trattamento è Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, Via Goito n La Società, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e consapevole che, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto, la necessità del consenso è esclusa per i dati raccolti e detenuti in base a obblighi previsti per legge o per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l'interessato, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali. *** [FIRMA E TIMBRO SOCIETA ] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO] (nel caso si concluda per atto pubblico) *** [Nel caso di atto redatto da Notaio] I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza. Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico in otto fogli, di cui ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo confermano ed approvano e con me Notaio lo sottoscrivono e lo firmano a margine alle ore. Scritto in pagine intere e quanto fin qui della. [Nel caso di atto redatto da Ufficiale rogante] A richiesta delle parti, io sottoscritto [ ], Ufficiale rogante di [ ], ho ricevuto il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia mediante [ ], che viene da me letto ai Signori comparenti, i quali, su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà espressami, riconoscendo in tutte le parti il suo contenuto, e rinunciando alla lettura degli allegati [ ], dichiarandomi di essere già a piena conoscenza del loro contenuto ed assieme a me lo firmano per conferma in mia presenza. [SOCIETA ] [CDP] La Società dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole: - Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive) - Articolo 5 (Rimborso del Prestito e Pagamento degli Interessi) 13

14 - Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario del Prestito) - Articolo 8 (Garanzia) - Articolo 9 (Dichiarazioni ed impegni della Società) - Articolo 10 (Pagamenti) - Articolo 11 (Compensazione) - Articolo 13 (Risoluzione e Recesso) - Articolo 14 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti) - Articolo 18 (Foro competente) [SOCIETA ] 14

15 ALLEGATO LISTA DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI L INVESTIMENTO Posizione n. [ ] Elenco degli interventi che costituiscono l Investimento di Euro [ ] (in lettere [ ]) indicare la tipologia degli interventi ( 3 ) [Firma e Timbro Società] 3 Ad esempio, trasferimenti in conto capitale ad enti od organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni, trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, reti o di dotazioni per l'erogazione di servizi pubblici, partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, acquisto di beni immobili, manutenzione straordinaria di beni regionali, interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento, opera di difesa del suolo, infrastrutture sanitarie e rete ospedaliera, interventi di rafforzamento e qualificazione degli ambiti urbani, ecc.. 15

16 ALLEGATO NOTA TECNICA Il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) indica il tasso calcolato dalla CDP come di seguito descritto sulla base dei mercati dei depositi interbancari e degli interest rate swap e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.. La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passi: (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo. (2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). (4) Il metodo di cui sopra può essere illustrato dalla seguente relazione matriciale: N1 C1 N 2 C2 N3 C3 N 4 C4 Nn Cn C2 C3 C4 Cn C3 C4 Cn C4 Cn Df1 Df2 Df 3 Df4 Cn Df n dove: - Dfi è il Fattore di Sconto relativo alla scadenza i. - Ci è il flusso monetario (quota capitale più quota interessi) al tempo i, per un prezzo (Ni) alla pari, così come risultante dai tassi di mercato di cui al punto (2). (5) Calcolo dei Fattori di Sconto corrispondenti alle date di pagamento future del Prestito per interpolazione rispetto ai Fattori di Sconto di cui al punto (3). Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari al valore attuale delle Somme Erogate calcolati con i Fattori di Sconto di cui al punto (4). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese 16

17 immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'euribor, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi. 17

18 ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO DI PEGNO SU CREDITI E SU SALDO DI CONTO CORRENTE Numero [ ] del Repertorio Numero [ ] della Raccolta REPUBBLICA ITALIANA (in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica) [ ] mese, anno L'anno, il giorno [ ] del mese di, in, nel mio studio. Dinanzi a me [ ], Notaio/Ufficiale Rogante in, con studio al [ ], iscritto nel Ruolo, sono presenti: -[ ]- il quale interviene al presente atto quale ed in rappresentanza di [ ], con sede in [ ], (di seguito, [ ] o la Società ), al presente atto autorizzato con [ ] che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera _ _ ; e - [ ]- il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di [ ] e per conto e in rappresentanza della CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI (denominata anche: CDP ), con sede in Roma (RM), Via Goito, n. 4, Capitale sociale Euro ,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA , Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma: , partita IVA , al presente atto autorizzato in forza di procura speciale conferita con atto in data [ ], Rep. n. [ ] registrata a Roma - I Ufficio delle Entrate in data [ ] al n. [ ] copia autentica di detta procura si allega al presente atto sotto la lettera _ _ ; e -[ ]- il quale interviene al presente atto quale ed in rappresentanza di [Banca Depositaria], con sede in [ ], (di seguito, la Banca Depositaria ), al presente atto autorizzato con [ ] che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera _ _ Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo. PREMESSO CHE a) La Regione [ ] (la Regione ) [nel caso di Ente Pubblico diverso da una Regione i riferimenti presenti nello scema contrattuale andranno ricondotti a detto Ente Pubblico] con delibera di Giunta Regionale del [ ] (di seguito la Delibera Regionale ): 1. ha approvato la programmazione degli interventi di investimento il cui fabbisogno finanziario complessivo ammonta ad Euro [ ] (euro in lettere) (di seguito gli Interventi ); 18

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