Disposizioni non condivise/da concordare

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1 MISURE URGENTI PER LA LEGALITÀ, LA TRASPARENZA E L ACCELERAZIONE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI ABRUZZESI INTERESSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 E PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLA RICERCA. SEN. Pezzopane Stefania MISURE URGENTI PER LA LEGALITÀ, LA TRASPARENZA E L ACCELERAZIONE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI ABRUZZESI INTERESSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 E PER 1. Al IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLA RICERCA. Comune AQ (Sindaco Cialente) Comune AQ (Ass. Di Stefano) Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee USRA USRC Disposizioni non condivise/da concordare TITOLO I Principi Art. 1 (Ambiti e finalità) 1. Le presenti misure si applicano nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all art. 67- quinques, comma 3 del decreto legge 22 giugno convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, nell ambito delle attività di ricostruzione, di sviluppo e di rilancio dei territori interessati. 2. Le presenti misure hanno lo scopo di garantire la legalità e la trasparenza e di favorire l accelerazione nei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati 1

2 dal sisma, nonché di promuovere lo sviluppo di attività produttive e di ricerca. Art. 2 (Modello organizzativo) 1. Con le finalità di cui all art. 1, nell interesse delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della configurazione del territorio ed al fine di garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite, la gestione degli interventi di ricostruzione e delle attività per lo sviluppo del territorio ricadenti nel comune di L Aquila e negli altri comuni del Cratere, sono gestiti con le modalità di cui al comma 2 e Il comune di L Aquila gestisce le attività di ricostruzione, di sviluppo e di sostegno delle attività produttive e della ricerca di cui all art.1 nell ambito del proprio territorio comunale. L Ufficio Speciale per la ricostruzione competente per il comune di L Aquila fornisce assistenza tecnica per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, effettua il monitoraggio degli interventi ed assicura una informazione trasparente sull utilizzo dei fondi. 2

3 3. Le Aree Omogenee degli altri comuni del cratere attraverso gli Uffici Territoriali di cui all Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 n. 4013, tramite il Tavolo di Coordinamento, gestiscono le attività di ricostruzione, di sviluppo e di sostegno delle attività produttive e della ricerca di cui all art.1 nell ambito del territorio dei comuni ad essi afferenti. L Ufficio Speciale per la ricostruzione, nell ottica dell omogeneità, coordina gli otto Uffici Territoriali, anche attraverso la predisposizione di pareri a carattere vincolante per gli Uffici Territoriali e linee guida, fornisce assistenza tecnica per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, effettua il monitoraggio degli interventi ed assicura una informazione trasparente sull utilizzo dei fondi. 4. Al fine di garantire la gestione unitaria delle attività nonché lo sviluppo economicosociale delle Aree Omogenee di cui al comma 3, nell ottica del ritorno alla gestione ordinaria dei rispettivi territori comunali, con successivi provvedimenti legislativi la Regione Abruzzo, nell ambito delle proprie competenze, disciplinerà le modalità di implementazione del modello organizzativo di cui al presente articolo con riferimento a 3

4 specifiche attività anche non ricomprese tra quelle di cui ai commi precedenti. TITOLO I Art. 1 (Elenchi degli operatori economici interessati all esecuzione degli interventi di ricostruzione) 1. Al comma 9 dell articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole è istituito sono inserite le seguenti:, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti, ; b) al secondo periodo, la parola volontaria è soppressa; in alternativa: c) al terzo periodo, dopo le parole nell elenco è sono inserite le seguenti: obbligatoria ed è ; d) le parole Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. sono sostituite dalle TITOLO I Art.1 (Elenchi degli operatori economici interessati all esecuzione degli interventi di ricostruzione) 1. Al comma 9 dell articolo 67quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole è istituito sono inserite le seguenti:, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti, ; b) il secondo periodo è soppresso; c) al terzo periodo, dopo le parole nell elenco è sono inserite le seguenti: obbligatoria ed è ; d) le parole Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. sono sostituite dalle seguenti 4

5 seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono definite le modalità attuative del presente comma.. 2. Il decreto di cui all articolo 67-quater, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento Art. 2 (Procedura per la scelta dell impresa affidataria dei lavori) 1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro , una volta determinato il contributo massimo concedibile, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall invito rivolto ad un numero d imprese non inferiore a cinque, iscritte nell elenco degli operatori economici Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono definiti con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. 2. Il decreto di cui al comma precedente, lettera d), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Art. 2 (Procedura per la scelta dell impresa affidataria dei lavori) 1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro , una volta concesso il contributo, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall invito rivolto ad un numero d imprese non inferiore a cinque, iscritte nell elenco degli operatori economici istituito ai sensi 5

6 istituito ai sensi dell articolo 67-quater, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai commi seguenti. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. In ogni caso, l invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell approvazione definitiva del progetto esecutivo predisposto, con relativa definizione del costo dei lavori attraverso computo metrico estimativo e della concessione del contributo spettante. dell articolo 67-quater, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai commi seguenti. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. In ogni caso, l invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell approvazione definitiva del progetto predisposto, con relativa definizione del costo dei lavori attraverso computo metrico estimativo e della concessione del contributo spettante. 1bis. I contratti, preliminari o definitivi, relativi alla esecuzione dei lavori, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sottoscritti senza l approvazione del progetto esecutivo da parte dell assemblea dei consorziati, dei condomini o dal singolo proprietario [e della definizione del contributo da parte del Comune] sono nulli. Commento [ip1]: Il Tavolo di Coordinamento dei Sindaci propone l eliminazione dell inciso tra parentesi 1ter. I sottoscrittori dei contratti preliminari o definitivi dovranno essere chiamati fra quelli di cui all art. 2, comma 1. 6

7 2. Nelle more dell attuazione dei commi 1 e 2 dell articolo 1 della presente legge, l invito, di cui al comma 1 del presente articolo, è rivolto ad imprese in possesso dell attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all assunzione del contratto. L iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l ammissione dell impresa all esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro , l impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l esecuzione dei lavori, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 2,5 volte l importo a base di gara. Per i lavori di importo inferiore a euro l impresa deve possedere i requisiti previsti dall articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n Nelle more dell attuazione dei commi 1 e 2 dell articolo 1 della presente legge, l invito, di cui al comma 1 del presente articolo, è rivolto ad imprese in possesso dell attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all assunzione del contratto. L iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l ammissione dell impresa all esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro , l impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l esecuzione dei lavori, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 2,5 volte l importo a base di gara. Per i lavori di importo inferiore a euro l impresa deve possedere i requisiti previsti dall articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n Almeno due imprese devono essere ricomprese nel limite della SOA pertinente all importo dei lavori devono possedere una qualificazione SOA con classifica minima per partecipare agli appalti di importo pari a quello dei lavori in oggetto. 7

8 3. L invito alle imprese di cui al comma 1 deve essere rivolto ad almeno due imprese con sede legale in Abruzzo, di cui una con sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di ATI o consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui la capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall ATI o dal consorzio siano riferibili ad imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province ove si eseguono i lavori. Per importi di lavoro superiori a euro le due imprese sono indicate, nel rispetto dei requisiti richiesti, tramite sorteggio svolto dalla Prefettura dell Aquila. 4. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 1 nominano il direttore dei lavori e, predisposta la graduatoria, individuano l impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati preferendo l offerta che assicuri la migliore realizzazione del progetto approvato, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori, agli interventi di sicurezza antisismica, alla realizzazione di interventi di cablaggio, alla efficienza energetica, ai materiali da impiegare e comunque ad altre eventuali migliorie proposte. 4. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 1, nominano il direttore dei lavori e il collaudatore statico e, predisposta la graduatoria, individuano l impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati preferendo l offerta che assicuri la migliore realizzazione del progetto predisposto, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori, agli interventi di sicurezza antisismica, alla realizzazione di interventi di cablaggio, al riciclaggio dei materiali provenienti dalle demolizioni, al monitoraggio dei fabbricati, alla efficienza energetica, alla realizzazione degli interventi riconducibili all edilizia sostenibile, ai materiali da impiegare e comunque 8

9 5. Le imprese che sono scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle ad altre eventuali migliorie proposte. Fra gli elementi per la valutazione e scelta dell impresa devono possono essere considerati anche la presentazione di fideiussione bancaria ed assicurativa pari al 10%, il rating dell impresa, la capacità di credito certificata, esperienze specifiche, numero di operai assunti in media negli ultimi 3 anni, anzianità di iscrizione agli appositi albi. Gli Uffici Speciali, con apposito decreto, d intesa con la Struttura Tecnica di Missione, predispongono apposite griglie di valutazione. 4 bis. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti contrattuali di natura diretta commerciale, comunque denominati, con l impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere i predetti rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell incarico. 5. Le imprese che sono scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle province della regione 9

10 Politiche Sociali delle province della regione Abruzzo in cui si eseguono i suddetti lavori. 6. Il direttore dei lavori certifica lo svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti e la conformità della scelta dell affidatario dei lavori, effettuata dal beneficiario, ai criteri di cui al comma 3. Si applica l articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Le certificazioni, previste dal comma precedente, sono trasmesse ai Comuni interessati i quali svolgono idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi di dubbia veridicità. I Comuni possono avvalersi per detti controlli degli Uffici speciali di cui all articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri. Abruzzo in cui si eseguono i suddetti lavori. 6. Il direttore dei lavori L amministratore di condominio/il legale rappresentante del Consorzio/ il Commissario/il singolo proprietario attesta lo svolgimento della procedura di cui al comma 4 [e la conformità della scelta dell affidatario dei lavori effettuata dal beneficiario, ai criteri di cui al comma 3 e 4,] e consegna al Comune, previa apposizione di firma, il verbale redatto nell assemblea indetta per la scelta del contraente. Si applica l articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Le attestazioni previste dal comma precedente, sono trasmesse, prima dell inizio dei lavori, ai Comuni interessati i quali svolgono idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi di dubbia veridicità. I Comuni possono avvalersi per detti controlli degli Uffici speciali di cui all articolo 67- ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri. Commento [ip2]: il Tavolo di Coordinamento dei Sindaci propone l eliminazione della parte inclusa tra parentesi 8. La procedura di cui ai commi precedenti si applica a partire dall entrata in vigore della presente legge a tutti gli affidamenti di lavori 8. La procedura di cui ai commi precedenti si applica a partire dall entrata in vigore della presente legge a tutti gli affidamenti di lavori 10

11 relativi al contributo erogato successivamente al predetto termine; di conseguenza, le obbligazioni aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati assunte, a qualsiasi titolo, con modalità incompatibili con la procedura descritta, sono inefficaci. 9. Per i contratti già stipulati o in corso di esecuzione, le imprese aggiudicatarie dei lavori chiedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l iscrizione nell elenco di cui al comma 9 dell articolo 67- quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; non provvedendo nel termine anzidetto il contratto può essere risolto, senza alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. relativi al contributo erogato successivamente al predetto termine; di conseguenza, le obbligazioni aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati assunte, a qualsiasi titolo, con modalità incompatibili con la procedura descritta, sono inefficaci. 9. Per i contratti già stipulati o in corso di esecuzione, le imprese aggiudicatarie dei lavori chiedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l iscrizione nell elenco di cui al comma 9 dell articolo 67- quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; non provvedendo nel termine anzidetto il contratto può essere risolto, senza alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. 10. Il direttore dei lavori non può avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto. Il direttore dei lavori deve altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere i predetti rapporti per i tre anni 10: contenuto riprodotto nel precedente comma 4bis 11

12 successivi alla conclusione dell incarico. 11. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all art. 7, comma 13 dell ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3820, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell articolo 358 del codice penale. 11. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all art. 7, comma 13 dell ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3820, il singolo proprietario, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell articolo 358 del codice penale. 12. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i ritardi successive. 12

13 Art. 2bis (Determinazione delle Penali) 1. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai Commissari dei consorzi obbligatori, si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i ritardi successivi. Identica misura è adottata nei confronti dei direttori dei lavori. Commento [ip3]: Il Tavolo di Coordinamento osserva che la determinazione delle penali per i ritardi dovrebbe essere demandata a successiva regolamentazione di maggiore dettaglio. Commento [ip4]: Secondo il Tavolo di Coordinamento dei Sindaci il soggetto che ha l onere di consegnare le certificazioni di conclusione dei lavori e di ripristino della agibilità sismica deve essere specificato: ciò al fine di poter applicare la sanzione conseguente a chi, effettivamente, si sia reso responsabile del ritardo. 2. Entro 4 mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei Consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio per i servizi (energia elettrica, acqua, metano). In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10% del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica una sanzione, da versare al Comune, pari ad euro 500 al giorno. 3. Alla fine dei lavori il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e 13

14 l amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario del consorzio il presidente, certifica che gli stessi sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. 4. I compensi degli amministratori di cui al precedente co. 11 sono determinati ai sensi dell O.P.C.M e s.m.i., al lordo di ogni onere, nessuno escluso. 5. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall OPCM 3820/2011; nel caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del Direttore dei Lavori e dell Esecutore dei Lavori, sarà decurtata del 2% per ogni mese di ritardo rispetto alla data di cui sopra, fino ad una riduzione massima del 20% degli importi totali. Commento [ip5]: Occorre valutare in maniera approfondita la previsone dell articolo. 6. Qualora il beneficiario del contributo e il Direttore dei Lavori dimostrino, con documentazione certa (ordini di servizio, raccomandate, mail, fax) di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non 14

15 saranno suscettibili dell applicazione delle penali di cui al comma precedente. 7. Considerato che l OPCM 3843/2010 pone l obbligo di inizio lavori entro 30 giorni dalla concessione del contributo, il tempo per l esecuzione dei lavori ai fini dell applicazione delle penali inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, da tale data. 8. A partire dalla data in cui l esecutore dei lavori comunica al Direttore dei Lavori la maturazione del SAL, quest ultimo deve trasmettere, entro giorni, gli atti contabili al beneficiario del contributo, che dovrà a sua volta presentare tale incartamento presso l apposito sportello degli Uffici Comunali/ Uffici Territoriali per la Ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi. 9. A partire dal giorno e per ogni mese di ritardo da parte del Direttore dei Lavori nella consegna della contabilità al beneficiario del contributo, verrà applicata una decurtazione del 5% sulle competenze spettanti indicate nel SAL non consegnato, fino ad un massimo del 50 %. 10. A partire dall 8 giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario del contributo nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici territoriali per la Ricostruzione, 15

16 sarà applicata una decurtazione del 2 % sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20%. 11. Nell ipotesi di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all apposito sportello degli Uffici comunali/uffici Territoriali per la Ricostruzione dovranno essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. 12. I direttori dei lavori devono presentare il SAL proposto richiesto dall impresa entro 15 giorni dalla presentazione stessa. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori entro una settimana. In caso di inadempienza perdono il 20% del compenso. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, hanno 40 giorni di tempo per emettere il pagamento del SAL, ad eccezione del 30% degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa 13. Per garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, all art. 11 bis della L. 90/2013 le parole autocertificazione ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sono sostituite dalle parole fatture quietanzate 16 Commento [ip6]: In alternativa alla previsione si suggerisce la seguente forulazione: all art. 11 bis della l. 99/2013 sono aggiunte le seguenti parole i soggetti che, ai sensi del comma precedente, eseguono I pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relative documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

17 Art. 3 (Subappalto e divieto di cessione del contratto) 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. 2. Le imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle inserite nell elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell articolo 67-quater, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Nelle more dell attuazione del presente comma le predette imprese devono possedere l attestazione SOA. Art. 3 (Subappalto e divieto di cessione del contratto) 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. I lavori possono essere subappaltati con un ribasso massimo del 20% del prezzo ammesso a contratto. 2. Le imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle inserite nell elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell articolo 67-quater, comma 9, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Nelle more dell attuazione del presente comma le predette imprese si applicano le disposizioni 17

18 di cui all art. 2, comma L esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 4. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità. 3. L esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 4. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità. Il controllo dell applicazione di tale norma è affidato ai direttori dei lavori, ai responsabili della sicurezza in fase di esecuzione, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti dei consorzi e ai commissari dei consorzi obbligatori, che ne rispondono ai sensi del comma 11 art. 2. Art. 4 (Affidamento dei lavori in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto) 1. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s intende risolto di diritto. Art. 4 (Affidamento dei lavori in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto) 1. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s intende risolto di diritto. 18

19 2. Si applica il comma 1 anche in caso di cessione di azienda, o di un suo ramo, e di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione. 3. Il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario affidatario. 4. Il committente procede ai sensi del comma precedente in ogni altro caso di risoluzione del contratto. 5. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede in offerta. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Si applica il comma 1 anche in caso di cessione di azienda, o di un suo ramo, e di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione. 3. Il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario affidatario. 4. Il committente procede ai sensi del comma precedente in ogni altro caso di risoluzione del contratto. 5. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede in offerta. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. 19

20 Art. 4 bis UTR) (Competenza istruttoria degli 1. Al fine di garantire uniformità nei processi amministrativi e nelle valutazioni di congruità tecnico-economica, tutte le pratiche per la ricostruzione privata degli altri Comuni del Cratere e dei Comuni Fuori Cratere devono essere presentate agli Uffici territoriali della Ricostruzione di cui all art. 67ter, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. Le pratiche prive del provvedimento di ammissibilità a contributo rilasciato dall UTR non potranno essere ammesse a finanziamento. Art. 4 bis (Competenza istruttoria degli UTR) 1 Al fine di garantire uniformità nei processi amministrativi e nelle valutazioni di congruità tecnico-economica, tutte le pratiche per la ricostruzione privata degli altri Comuni del Cratere e dei Comuni Fuori Cratere devono essere presentate agli Uffici territoriali della Ricostruzione di cui all art. 67ter, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. Le pratiche prive del provvedimento di ammissibilità a contributo rilasciato dall UTR non potranno essere ammesse a finanziamento. 2. La previsione di cui all art. 2, comma 7, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, si applica anche in riferimento a tutti gli interventi da effettuarsi sugli immobili ubicati nei Comuni Fuori Cratere. 20

21 Art. 5 (Esecuzione delle sentenze di condanna per inadempimento dell obbligo di provvedere sulle domande di riconoscimento del contributo e decorrenza dei termini) 1. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall articolo 2 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n del 9 luglio 2009, e dall articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, il commissario ad acta, nominato dall Autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l ordine di priorità nell erogazione dei contributi predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo. 2. Il termine di conclusione dell istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l ufficio, in ragione dei criteri di priorità stabiliti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando Art. 5 : inserito in Sblocca Italia 21

22 all istante l avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni. Art. 6 (Richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati) 1. Ferma restando l'erogazione delle risorse ai Comuni nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, da parte dei proprietari o aventi titolo. Le imprese incaricate degli interventi devono essere ricomprese all interno degli elenchi di cui al precedente articolo uno. 2. Le modalità di attuazione degli interventi in anticipazione sono stabilite dal Comune entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente norma Art. 6 (Richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati) 1. Ferma restando l'erogazione delle risorse ai Comuni nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, da parte dei proprietari o aventi titolo. Le imprese incaricate degli interventi devono essere ricomprese all interno degli elenchi di cui al precedente articolo uno. 2. Le modalità di attuazione degli interventi in anticipazione sono stabilite dal Comune entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente norma 3. L esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo che sarà concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell ente locale, a nessun 3. L esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo che sarà concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia. 22

23 titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia. Art. 6bis (Definizione tempi massimi per i lavori all'interno del Centro Storico dell'aquila e delle frazioni) 1. I tempi massimi per l'ultimazione dei lavori di riparazione ovvero demolizione e ricostruzione di interi condomini e/o aggregati strutturali sono fissati in: a) 24 mesi per lavori di importo complessivo minore o uguale a 5'000'000. b) 30 mesi per lavori di importo complessivo maggiore di 5'000'000 e minore o uguale a 10'000'000. c) 36 mesi per lavori di importo complessivo maggiore di 10'000'000. Art. 7 (Destinazione delle risorse stanziate per la ricostruzione e non utilizzate) 1. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo concesso, ai sensi dell articolo 3, comma 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77 e costo effettivo dell intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato finale, decorsi Art. 7 (Destinazione delle risorse stanziate per la ricostruzione e non utilizzate) 1. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo concesso, ai sensi dell articolo 3, comma 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77 e costo effettivo dell intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato finale, restano 23

24 quattro anni dalla concessione del contributo, restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell Economia e delle Finanze. 2. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni, restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla vigente normativa. 3. Ferme restando le competenze dell'ufficio speciale, per la gestione delle risorse dello Stato, correlate al sisma e delle economie di cui ai commi che precedono è autorizzata l apertura di una contabilità speciale intestata a ciascun sindaco dei comuni del cratere, ai sensi del comma 585, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, presso la quale far confluire tutte le risorse dello Stato correlate alle attività della comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati 2. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni, restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla vigente normativa. 3. Ferme restando le competenze dell'ufficio speciale, per la gestione delle risorse dello Stato, correlate al sisma e delle economie di cui ai commi che precedono è autorizzata l apertura di una contabilità speciale intestata a ciascun sindaco dei comuni del cratere, ai sensi del comma 585, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, presso la quale far confluire tutte le risorse dello Stato correlate alle attività della ricostruzione ove vengono utilizzate con separata evidenza contabile in relazione alle loro finalizzazioni. 24

25 ricostruzione ove vengono utilizzate con separata evidenza contabile in relazione alle loro finalizzazioni. 4. Le somme già assegnate al Comune dell Aquila per detti scopi e non utilizzate sono attribuite alla detta contabilità speciale. 5. Il titolare della contabilità speciale con il supporto e l asseverazione del collegio dei revisori interno all ente rendiconta le somme assegnate secondo quanto previsto dal richiamato Regio decreto e dalle direttive impartite dal MEF. 4. Le somme già assegnate al Comune dell Aquila per detti scopi e non utilizzate sono attribuite alla detta contabilità speciale. 5. Il titolare della contabilità speciale con il supporto e l asseverazione del collegio dei revisori interno all ente rendiconta le somme assegnate secondo quanto previsto dal richiamato Regio decreto e dalle direttive impartite dal MEF. Art. 8 (Immobili in stato di collabenza o fatiscenza) 1. Gli immobili che alla data del 6 aprile 2009 versavano in uno stato di collabenza o fatiscenza, come da visura catastale, sono esclusi dalla concessione del contributo. Art. 8 (Immobili in stato di collabenza o fatiscenza) 1. I singoli Gli immobili isolati che alla data del 6 aprile 2009 risultavano collabenti e/o in condizioni di fatiscenza tali da essere di fatto inagibili e/o inabitabili sono esclusi dalla concessione del contributo. 2. Sono altresì esclusi dalla concessione del contributo gli immobili risultanti di fatto collabenti o fatiscenti, sussistendone i requisiti che ne determinano il suddetto stato evidenziati sulla base della documentazione fotografica storica allegata alla richiesta di contributo. 2. Sono altresì esclusi dalla concessione del contributo gli edifici e gli aggregati unicamente costituiti da immobili di cui al comma Sono ammissibili a contributo le spese necessarie alla riparazione ed al miglioramento 25

26 sismico e comunque necessarie a garantire la piena funzionalità delle parti strutturali e comuni di edifici singoli e aggregati in cui siano presenti unità immobiliari di cui al comma 1, qualora in detti edifici singoli e aggregati sia ricompresa almeno una unità immobiliare, diversa da quelle di cui al comma 1, che abbia diritto al contributo. 4. Le singole unità immobiliari, gli edifici singoli e gli aggregati che pur presentando alla data del 6 aprile 2009 condizioni di degrado, risultavano alla stessa data agibili e/o abitabili sono ammissibili a contributo. In tali casi la determinazione del contributo terrà conto delle condizioni di detti immobili operando in diminuzione, in ragione dello stato effettivo dell immobile, sul contributo concedibile. Art. 8bis (Fascicolo dell Intervento di Ricostruzione) 1. Tutti gli edifici riparati con fondi legati alla ricostruzione post sisma dovranno possedere il Fascicolo dell'intervento di Ricostruzione che esprimerà il livello di sicurezza sismico dell'edificio indicato in percentuale rispetto all'adeguamento previsto dalla normativa tecnica vigente. 2. Tale fascicolo è redatto in maniera congiunta, 26

27 e ognuno per propria competenza, dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori e controfirmato per presa visione dal collaudatore strutturale. 3. La composizione dettagliata delle informazioni che occorre inserire nel Fascicolo dell'intervento di Ricostruzione e della documentazione che esso dovrà contenere è definita dalla Struttura Tecnica di Missione d'intesa con gli Uffici Speciali. 4. Il Fascicolo dovrà, comunque, contenere almeno le seguenti informazioni: epoca di costruzione e modifiche intervenute nel tempo rispetto all'impianto statico/architettonico originario; situazione vincolistica, dati catastali ed urbanistici; certificazioni energetiche ed impiantistiche, livello di sicurezza sismica post operam rispetto alla normativa tecnica vigente al momento della redazione del certificato. 5. Il Fascicolo dell'intervento di Ricostruzione va consegnato al Comune competente obbligatoriamente in sede di contabilità finale; quale documento inerente il fabbricato segue lo stesso negli eventuali passaggi immobiliari di cui sia oggetto. 27

28 Art. 9 Immobili adibiti ad abitazione principale) 1. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all art. 3 comma 1, lett. a), del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito con legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica ed effettiva l ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario. Art. 9 (Immobili adibiti ad abitazione principale) 1. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all art. 3 comma 1, lett. a), del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito con legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e stabile dimora l ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario. Art. 10 (Immobili alienati nell ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica) 1. Per gli immobili, situati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, alienati, nell ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica, dopo la suddetta data non opera il divieto di cui all articolo 3, comma 5, primo capoverso, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, purché l alienazione avvenga in base ai piani vendita predisposti dall ente e al prezzo in essi determinato ai sensi della normativa vigente senza valutazione degli effetti Art. 10 (Immobili alienati nell ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica) 1. Per gli immobili situati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e inseriti nell ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica, non operano i divieti di cui all articolo 3, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, limitatamente alle alienazioni da parte degli enti proprietari a favore dei soggetti aventi titolo poste in essere in base ai piani vendita predisposti dai medesimi enti e al prezzo in essi determinato ai sensi della normativa vigente 28

29 dell evento sismico sull immobile. 2. Gli immobili di proprietà dell ATER rientranti nei piani urbanistici attuativi nell ambito dei Piani di Ricostruzione predisposti dai Comuni, hanno precedenza nell assegnazione delle risorse da parte degli stessi Istituti. senza alcuna considerazione degli esiti dell evento sismico sull immobile. 2. Gli immobili di proprietà dell ATER rientranti nei piani urbanistici attuativi nell ambito dei Piani di Ricostruzione predisposti dai Comuni, hanno precedenza nell assegnazione delle risorse da parte degli stessi Istituti.. Art. 11 (Contributi per immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati) 1. I contributi per le opere di recupero primario, ossia per le opere volte al consolidamento statico dell immobile, si intendono da corrispondere anche nel caso in cui l immobile appartenga ad un unico proprietario, quando l immobile è destinato alla produzione di servizi per il territorio. Art. 11 (Contributi per immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati) 1. I contributi per le opere di recupero primario, ossia per le opere volte alla riparazione/miglioramento delle parti strutturali, si intendono da corrispondere anche nel caso in cui l immobile appartenga ad un unico proprietario, quando l immobile è destinato alla produzione di servizi per il territorio Il contributo di cui al comma 1 è concedibile anche per gli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dal sisma, in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, nel limite massimo di ,00 per unità immobiliare. 29

30 Art. 12 (Valorizzazione dei centri storici dei comuni del cratere) 1. All articolo 67 quater, comma 5 del decretolegge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, primo periodo, dopo le parole particolare valore sostituire le parole del centro storico del capoluogo del Comune dell Aquila con le parole dei centri storici del capoluogo e delle frazioni dell Aquila e degli altri Comuni del cratere Art. 12 (Valorizzazione dei centri storici dei comuni del cratere) 1.All articolo 67quater, comma 5 del decretolegge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, primo periodo, dopo le parole particolare valore sostituire le parole del centro storico del capoluogo del Comune dell Aquila con le parole dei centri storici del capoluogo e delle frazioni dell Aquila e degli altri Comuni del cratere. Art. 12bis (Piani di recupero) 1.Al fine di salvaguardare aree di particolare interesse archeologico, storico, monumentale ed ambientale i Comuni possono realizzare piani di recupero, anche attraverso strumenti di esproprio o con maggiori spese. A tal fine sono stanziati euro 15 milioni a far fronte dalle somme previste per la ricostruzione privata. Art. 12ter (Obiettivi di riqualificazione urbana) 1. Per il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione urbana il Comune può ricorrere alla procedura dell abitazione equivalente anche per immobili diversi dall abitazione principale nel limite massimo consentito. 30

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