513 - ACCESSO AL MERCATO DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

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1 Archivio inpratica ACCESSO AL MERCATO DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI Macera dott. Antonio - funzionario amministrativo DTT Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'ente di cui egli sia dipendente Sommario: QUADRO GENERALE ACCESSO AL MERCATO PER IMPRESE CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ DAL Dettagli operativi per accesso al mercato per imprese che iniziano l'attività dal Immissione in circolazione dei veicoli Imprese tenute all'adeguamento anteriormente al 4 dicembre Immissione in circolazione di veicoli da parte delle imprese non soggette al regolamento (CE) n. 1071/ ACCESSO AL MERCATO PER IMPRESE IN ATTIVITÀ AL GESTIONE DELL'IMPRESA DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI Immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci conto terzi Disponibilità dei veicoli da adibire ad autotrasporto di merci per conto terzi Traino di rimorchi o semirimorchi in disponibilità di altre imprese di trasporto Trasporto di cose proprie con veicoli autorizzati per il trasporto per conto di terzi I FAC-SIMILE Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà per l'immatricolazione di veicoli per trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa cedente il parco veicolare per l'immatricolazione di veicoli per trasporto di merci per conto terzi Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa che richiede l'immatricolazione di veicoli per trasporto di merci per conto terzi Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa dall'azienda socia per l'immatricolazione dei propri veicoli Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa dal responsabile del consorzio/cooperativa per l'immatricolazione dei veicoli delle aziende socie QUADRO GENERALE L'autotrasporto di cose per conto di terzi è "la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo" (32). Caratterizzano l'attività: il veicolo con cui si effettua il trasporto, in disponibilità del vettore; le merci trasportate, che appartengono ad un terzo soggetto, diverso da chi effettua il trasporto che deve occuparsi solo del loro trasferimento secondo le indicazioni del proprietario; il trasporto vero a proprio con cui il vettore, a seguito di contratto, si impegna a trasferire la merce da un luogo ad un altro (v. inpratica 533). Figura 1 Caratteristiche del trasporto merci conto terzi: veicolo merci e trasporto Per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi è necessario: l'accesso all'attività mediante iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi (2) (v. inpratica 524) (31); il possesso del requisito di stabilimento (36) (v. inpratica 503.2); l'accesso al mercato per il quale sono previste restrizioni (1) a seguito di liberalizzazione (30) regolata (28). La liberalizzazione regolata per l'accesso al mercato: vale solo per le imprese titolari di autorizzazioni contingentate o globali al ; non vale per le imprese di nuova costituzione che intendono esercitare l'attività con autoveicoli di massa

2 complessiva superiore a 1,5 t. Le imprese di nuova costituzione che intendono esercitare l'attività con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t possono avere accesso al mercato dell'autotrasporto merci mediante (43): acquisizione di altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, per cessione di azienda; acquisizione dell'intero parco veicolare (di categoria non inferiore a EURO 5) (44) di altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; accesso diretto, e, se intendano esercitare l'attività con veicoli di massa complessiva superiore a: - 1,5 t e fino a 3,5 t, devono acquisire almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a EURO 5 (43); - 3,5 t, devono acquisire autoveicoli o complessi veicolari per una massa complessiva totale non inferiore a 80 t adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a EURO 5 (44). Il veicolo per servizio di trasporto di cose per conto terzi: deve essere immatricolato ad "uso terzi" (28) e titolare di carta di circolazione con la medesima indicazione, che l'umc rilascia solo previa verifica dei requisiti dell'impresa: - iscrizione all'albo degli autotrasportatori (v. inpratica 524), - requisito di stabilimento (36) (v. inpratica 503.2), - titoli per l'accesso al mercato (29); è soggetto ad identificazione esterna mediante apposito contrassegno (striscia diagonale di colore bianco disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso) apposto anteriormente e posteriormente (v. inpratica 048.8); deve avere a bordo vari documenti, in relazione anche alla tipologia di merce trasportata (v. inpratica 059.2). Figura 2 Trasporto conto terzi: veicolo uso terzi e iscrizione all'albo degli autotrasportatori Il quadro complessivo degli adempimenti e le relative scadenze, a seguito della disciplina introdotta dal regolamento 1071/1999/CE e dalla legge n. 35/2012 di conversione del DL n. 5/2012, sono riassunte in apposita tabella (v. inpratica ) ACCESSO AL MERCATO PER IMPRESE CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ DAL Dal 4 dicembre 2011, le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori e in possesso del requisito di stabilimento (36) (v. inpratica 503.2) che intendono esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t (46) devono aver acquisito (3) (43): altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, per cessione di azienda; intero parco veicolare di altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali autoveicoli devono essere di categoria non inferiore a EURO 5 (16) (44); due autoveicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a EURO 5 (imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t) o autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a EURO 5 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 t (imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t) (26) (44). Tali autoveicoli devono essere: - in disponibilità dell'impresa e quindi in proprietà o in leasing o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio da parte del venditore, nonché, esclusa l'ipotesi di accesso diretto con autoveicoli o complessi veicolari per una massa complessiva non inferiore a 80 t (45), a titolo di comodato senza conducente o di locazione senza conducente (secondo le disposizioni di dettaglio che saranno emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), - in regola per la circolazione, - immatricolati (27) in capo ad un'impresa singola ovvero ad un raggruppamento di imprese (consorzi o cooperativa a proprietà divisa). L'accesso al mercato in forma associata è ammissibile alle condizioni prescritte e pertanto dallo statuto del consorzio o della cooperativa a proprietà divisa si deve evincere che l'attività di trasporto è gestita in forma centralizzata, senza autonomia in tal senso delle imprese associate, anche in ordine alla fatturazione ai committenti delle prestazioni di trasporto svolte da dette imprese con i loro veicoli (35) (48). La disposizione che, ai fini dell accesso al mercato, prevede l acquisizione di autoveicoli di categoria minimo EURO 5 non si applica alle imprese che abbiano acquisito (anche solo mediante ordine

3 commissionato al rivenditore del mezzo di trasporto) uno o più autoveicoli EURO 3 anteriormente al (53). Nel caso di imprese iscritte all Albo per l esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, con iscrizione o domanda di estensione dell iscrizione successiva al ed entro il , non è necessario l accesso al mercato; una successiva cessione aziendale o del parco veicolare da parte di dette imprese non dà titolo all acquirente di accedere al mercato (52) Dettagli operativi per accesso al mercato per imprese che hanno iniziato l'attività dal Riguardo alle descritte alternative previste per l'accesso al mercato, è stato chiarito che (17): nel caso di cessione d'azienda (o di ramo aziendale): a se l'azienda che viene acquisita poteva esercitare solamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t (ancorché fino a 3,5 t di portata o 6 t di massa complessiva) e/o con autoveicoli per trasporto specifico calcestruzzo, rifiuti con compattatore o liquami, il cessionario potrà esercitare esclusivamente con tutte le stesse tipologie di autoveicoli; b se l'azienda che viene acquisita non aveva limitazioni di esercizio, il cessionario potrà esercitare l'attività con qualsiasi tipologia di autoveicolo. In entrambi i casi l'impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall'albo degli autotrasportatori. Ai fini dell'accesso al mercato, si trattano alla stessa stregua della cessione di azienda, di cui ai precedenti punti a e b, le operazioni disciplinate nell'art. 15 legge n. 298/1974 (18); nel caso di cessione di parco veicolare, valgono i chiarimenti di cui alle lettere a e b del punto precedente nonché le seguenti condizioni: a l'impresa cedente deve avere in disponibilità autoveicoli di categoria almeno EURO 5 (44); b l'impresa cessionaria non potrà esercitare l'attività di autotrasporto con autoveicoli di categoria inferiore a EURO 5 (44). Ovviamente, anche in questo caso, l'impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall'albo degli autotrasportatori (19); nel caso di accesso diretto al mercato dell'autotrasporto, i requisiti richiesti alle imprese, ai sensi delle nuove regole sopra illustrate, debbono essere mantenuti dalle stesse durante la loro attività. Pertanto, le imprese che si avvalgono di questa alternativa debbono continuare ad esercitare con autoveicoli appartenenti alla categoria EURO 5 o superiore, e con massa totale non inferiore a 80 t, salvo comprovati casi di forza maggiore, quali il furto, l'incendio o distruzione autoveicolo (20). L'accesso al mercato in forma associata riguarda i raggruppamenti di imprese di autotrasporto iscritti nella relativa sezione speciale dell'albo degli Autotrasportatori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, vale a dire le fattispecie dei consorzi e delle cooperative a proprietà divisa (35). In tale ipotesi, le imprese consociate possono accedere al mercato prescindendo dal tonnellaggio afferente alla singola impresa, purché il consorzio o la cooperativa di appartenenza abbia globalmente in disponibilità veicoli di massa complessiva non inferiore alle 80 tonnellate (v. inpratica 526.1). Qualora una delle imprese consociate receda dal consorzio o dalla cooperativa, alla stessa si applicheranno le regole previste dall'art. 2, c. 227, legge n. 244/2007 (21) Immissione in circolazione dei veicoli Ottenuta l'autorizzazione (v. inpratica 501.4), l'impresa, se nuova, in funzione dell'accesso al mercato, dovrà comunque: immettere in circolazione almeno un autoveicolo, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione (42); presentare all'umc competente per la sede principale dell'impresa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (7) (v. inpratica ) relativa a: - regolarità dell'accesso al mercato, e - capienza dell'idoneità finanziaria (v. inpratica 503) con riferimento al veicolo o ai veicoli da immettere in circolazione. Per le nuove imprese, ai fini della segnalazione della data di inizio attività al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, va presentata a tale ultimo ufficio una ricevuta in carta semplice, che viene rilasciata dall'albo competente all'atto della presentazione allo stesso della copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva concernente l'autoveicolo immesso in circolazione. In tale ricevuta l'albo indica il numero di targa e la data di immatricolazione o, nel caso di veicoli già immatricolati, la data di rilascio dei citati documenti di circolazione (6).

4 Le imprese che hanno modificato l'iscrizione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 298/1974 potranno, con le medesime modalità, procedere alla regolarizzazione sui veicoli posseduti, nonché immetterne in circolazione altri. L'immissione in circolazione di veicoli da parte delle predette imprese, successivamente all'emanazione del citato DD relativo al requisito di stabilimento (v. inpratica 503.2), sarà subordinata all'avvenuta dimostrazione di quest'ultimo Imprese tenute all'adeguamento anteriormente al 4 dicembre 2011 Le imprese il cui termine per l'adeguamento ai requisiti di idoneità professionale e finanziaria sia già scaduto (5) ma che alla data del : non siano state cancellate dall'albo con provvedimento definitivo; siano ancora iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio e non abbiano cessato l'attività; dovranno dimostrare i requisiti di idoneità finanziaria (v. inpratica 503) e idoneità professionale (v. inpratica 504), oltre a quello di stabilimento (v. inpratica 503.2), nel termine di sei mesi dal (4). In caso di mancato adempimento alla dimostrazione di tali requisiti entro il citato termine, le imprese saranno cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e dall'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (47). Per le imprese in esercizio al e iscritte all Albo degli autotrasportatori per l esercizio con autoveicoli di portata utile fino a 3,5 t o di massa complessiva fino a 6 t ai sensi dell art. 1, c. 2, del DM n. 198/1991, tenute all adeguamento ai requisiti entro il , qualora esercitino o intendano esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t ed esercitino l opzione di avvalersi della dimostrazione dei requisiti per l accesso alla professione da effettuare entro il , conservano l accesso al mercato limitato agli autoveicoli rientranti in detto limite di massa (51) Immissione in circolazione di veicoli da parte delle imprese non soggette al regolamento (CE) n. 1071/2009 Le imprese che esercitano con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t, e che quindi devono dimostrare il solo requisito dell'onorabilità (v. inpratica 502), possono immatricolare tali veicoli presentando all'umc competente per la sede principale dell'impresa l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (v. inpratica ). Tali imprese, ferma restando la richiesta presso la sede principale, qualora siano costituite nella forma delle persone giuridiche, potranno richiedere l'emissione del documento di circolazione anche con l'indirizzo di una sede secondaria, regolarmente istituita come tale, e che sia stata iscritta al competente Albo; fisiche, cioè le imprese individuali, potranno richiedere l'emissione del documento di circolazione unicamente a nome del titolare e al suo indirizzo anagrafico ACCESSO AL MERCATO PER IMPRESE IN ATTIVITÀ AL Per le imprese già in attività al si applica un regime specifico che tiene conto dei diritti acquisiti; in particolare, per le imprese: già esistenti ed in esercizio alla data del : continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale data (24). Pertanto, un'impresa che al poteva esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti con compattatore o di liquami, potrà continuare ad immettere in circolazione esclusivamente le menzionate tipologie di veicoli (25). Qualora la medesima impresa intenda esercitare con diverse tipologie di veicoli (es. di massa superiore a 11,5 tonnellate, ecc.) dovrà accedere al mercato come se iniziasse ex novo l'attività (v. inpratica 513.1); che hanno acquisito un parco veicolare, con atto formalizzato entro il , si applicano le previgenti disposizioni; che, alla data del , sono già iscritte all'albo degli autotrasportatori ed hanno acquisito o commissionato autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti con compattatore o di liquami, ovvero hanno prodotto domanda di iscrizione all'albo finalizzata all'esercizio dell'attività di autotrasporto con gli autoveicoli descritti, è possibile immettere in circolazione detti autoveicoli a condizione che, ancorché successivamente all'immissione in circolazione, accedano al mercato secondo la nuova disciplina (v. inpratica 513.1). Le stesse disposizioni si applicano alle imprese che, nelle condizioni di cui sopra e nelle more dell'emanazione della circolare n. 1/2008, hanno immesso in circolazione detti veicoli dopo il

5 (22). Figura 4 Accesso al mercato per imprese in attività al GESTIONE DELL'IMPRESA DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI La disciplina (23) del trasporto di merci per conto terzi è da alcuni anni oggetto di profonde riforme (8) per cui si possono avere le seguenti casistiche: "vecchie imprese" di autotrasporto che, alla data del , erano: - in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione, - iscritte all'albo, - titolari di autorizzazioni globali o contingentate, possono incrementare liberamente il proprio parco veicolare con ogni tipologia di mezzi, previa presentazione agli UMC di idonea autocertificazione, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti; imprese di autotrasporto già iscritte all'albo alla data del : - che esercitavano l'attività con veicoli previsti dall'art. 1 DM n. 198/1991, possono continuare ad esercitare l'attività fino al con la stessa tipologia di veicoli (9); - in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria ma sprovviste di autorizzazione globale o contingentata: per esercitare l'attività con veicoli che necessitavano dei titoli anzidetti, fino al , dovevano acquisire, per cessione d'azienda (10), un'impresa di autotrasporto, ovvero, l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che avesse cessato l'attività. Le imprese già titolari alla data del di autorizzazioni liberamente rilasciate (SAI, 70/115, ecc.) possono continuare ad esercitare l'attività; Figura 5 Immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi: nuove imprese - modalità "nuove imprese" di autotrasporto che intendono esercitare l'attività con: - veicoli aventi massa complessiva non superiore a 1,5 t: possono richiedere l'iscrizione all'albo con la sola dimostrazione del requisito dell'onorabilità; - veicoli aventi massa complessiva superiore a 1,5 t: debbono dimostrare il possesso dei tre requisiti per l'accesso alla professione, conseguendo l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, del requisito di stabilimento e, in alternativa: a aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o una copia conforme all'originale dell'atto di cessione debitamente registrato); b aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad EURO 5 (44), da altra impresa, che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con estratto cronologico o copia del certificato di proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente - v. fac-simile allegato alla circolare n. 1/2008/APC); c aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) ed "immatricolato" due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a EURO 5 (imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t) ovvero autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a EURO 5 (44) e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione (imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t). Figura 6 Immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi: nuove imprese - procedura Immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci conto terzi Il personale addetto degli UMC: verifica: - idoneità della dichiarazione sostitutiva resa dalle imprese per l'immatricolazione dei veicoli da adibire ad uso terzi (37); - persistenza del requisito della capacità finanziaria, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti; cura l'esame della documentazione presentata nei casi di cessione d'azienda o dell'intero parco veicolare (copia degli atti dichiarati conformi all'originale);

6 comunica alle amministrazioni provinciali i nominativi delle imprese cedenti per l'annotazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'art. 43, c. 6, legge n. 298/1974. Per l'immatricolazione occorre far riferimento alla disciplina generale regolante il relativo procedimento amministrativo in relazione che si tratti di veicoli nuovi con dichiarazione di conformità (v. inpratica 171) o veicoli da sottoporre a visita e prova (v. inpratica 172) non essendo più applicabili le disposizioni ministeriali relative alla documentazione da presentarsi per la dimostrazione della disponibilità dei veicoli al fine del rilascio dei titoli autorizzativi (11). In merito alle tariffe da applicare sono necessari esclusivamente i versamenti per il rilascio della carta di circolazione e delle targhe (non più dovuta l'imposta di bollo per il rilascio del titolo autorizzativo). È opportuno, infine, notare che il sistema informatizzato per la stampa della carta di circolazione richiede l'inserimento della posizione meccanografica dell'impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori, essendo ormai venuto meno ogni riferimento agli estremi del titolo autorizzativo. Gli UMC devono in ogni caso verificare scrupolosamente il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni relative all'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. A tal fine, il soggetto interessato deve presentare alla Sezione trasporto merci del competente UMC il modello TT2119 debitamente compilato, completo di copia della documentazione afferente il veicolo e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà (v. fac-simile allegato alla circolare n. 1/2008) nonché della documentazione prevista in relazione alla disciplina vigente dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. L'ufficio, dopo i debiti controlli, convaliderà con data, timbro dell'ufficio e firma del funzionario preposto, il predetto modello TT2119, che l'istante dovrà poi presentare in sede di richiesta di immissione in circolazione del veicolo di che trattasi. Qualora la richiesta sia presentata presso un UMC diverso da quello competente per sede del richiedente e/o del cedente (in caso di cessione azienda o dell'intero parco), non essendo più vigente l'obbligo di immatricolazione presso l'umc competente per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori (12), l'umc che riceve la domanda dovrà attivarsi per la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa (42) Disponibilità dei veicoli da adibire a trasporto su strada di merci per conto terzi I tradizionali titoli di disponibilità dei veicoli da adibire al trasporto di cose per conto terzi, sono: proprietà, leasing, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto. È stata poi consentita la locazione senza conducente di veicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiori a 6 t da impresa iscritta anch'essa all'albo degli autotrasportatori e legittimata al trasporto con il veicolo oggetto della locazione (v. inpratica 515) (14). È ora ammessa (38) anche la disponibilità del veicolo in: comodato senza conducente Ai fini dell'immissione in circolazione la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall'impresa autorizzata presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (v. inpratica ) all'umc competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato (40). Ai fini della circolazione l'umc rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata previa attenta verifica del contratto e della conformità dello stesso all'ordinamento. locazione senza conducente. Per quanto riguarda l'utilizzo, da parte dell'impresa autorizzata, di veicoli locati senza conducente, in attesa della definizione del certificato (39), concernente il numero di iscrizione all'albo e il tipo di autorizzazione posseduta, da rilasciare a cura degli UMC competenti per la sede principale dell'impresa stessa e ferma la condizione per quest'ultima di regolare idoneo accesso al mercato, ai fini della circolazione il veicolo locato continua ad essere accompagnato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia (41). Qualora l'impresa faccia totalmente ricorso ad autoveicoli in disponibilità a titolo di comodato senza conducente o di locazione senza conducente, il relativo contratto per almeno un veicolo non può avere una durata inferiore a due anni. Nel caso di impresa che abbia effettuato l'accesso "diretto" al mercato mediante acquisizione due autoveicoli (per le imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t) o con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate (per le imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva oltre 3,5 t), ai fini della conservazione dell'accesso al mercato non è ammessa la disponibilità di veicoli a titolo di locazione o comodato (49).

7 Traino di rimorchi o semirimorchi in disponibilità di altre imprese di trasporto All'impresa di autotrasporto, regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, è concesso il traino di rimorchi o semirimorchi, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed appartenenti ad altra impresa, anch'essa regolarmente iscritta all'albo (13). Non è consentito invece il traino di veicoli appartenenti o in disponibilità di altra impresa avente licenza di trasporto in conto proprio. Deroghe alla disciplina generale sono previste in relazione all'effettuazione di trasporti combinati: infatti, un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un'impresa che esegue trasporti per conto proprio, può essere trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che esegue trasporti in conto terzi (15). Le imprese autorizzate per l esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e non superiore a 3,5 t che intendano agganciare un rimorchio (TATS o per trasporto cose) di massa complessiva indicata sulla carta di circolazione tale che, sommata a quella dell autoveicolo a motore, faccia superare al complesso la massa totale di 3,5 t, ricadono nella disciplina generale del regolamento (CE) n. 1071/2009 e, pertanto, dovranno preventivamente documentare un gestore dei trasporti. Tale verifica circa la regolarità dell esercizio dell impresa che chiede l immissione in circolazione di un veicolo rimorchiato, in relazione all autorizzazione posseduta, dovrà essere verificata da parte degli uffici della Motorizzazione competenti (50) Trasporto di cose proprie con veicoli autorizzati per il trasporto per conto di terzi Qualora un'impresa svolga congiuntamente l'attività di trasporto per conto di terzi ed altra attività che implichi la necessità di effettuare trasporti in conto proprio dovrà acquisire veicoli all'uopo destinati e conseguire la necessaria licenza: non è infatti consentita l'effettuazione di trasporti in conto proprio, conseguenti ad una attività di natura commerciale, con veicoli che non abbiano ottenuto l'apposita licenza per l'effettuazione dei trasporti stessi, anche nei casi in cui il trasportatore sia regolarmente abilitato al trasporto di merci per conto di terzi (33). L'autotrasportatore di cose per conto di terzi può tuttavia trasportare occasionalmente cose proprie, per suo uso esclusivo non connesso ad altra attività imprenditoriale (34). In tali casi anche il trasportatore di cose per conto di terzi dovrà redigere l'apposito documento di trasporto occasionale di cose proprie (v. inpratica ) I FAC-SIMILE Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà per l'immatricolazione di veicoli per trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) da allegare alla domanda di immatricolazione Il sottoscritto..... nato a.., il., titolare/legale rappresentante dell'azienda di autotrasporto..., ai fini dell'immatricolazione del/i veicolo/i: tipo., telaio n.., portata.., massa complessiva.; tipo., telaio n.., portata.., massa complessiva.; tipo., telaio n.., portata.., massa complessiva.; consapevole delle responsabilità penali ed amministrative derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara che la suddetta azienda di trasporto, alla data del 30 giugno 2001: - era regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori di... al n. ; - era in possesso dei requisiti dell'onorabilità, della idoneità professionale e capacità finanziaria; - era in possesso di autorizzazione globale o contingentata.,. In fede. Note: Ove la sottoscrizione non sia resa in presenza del dipendente incaricato dell'acquisizione della domanda di immatricolazione, allegare copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa cedente il parco veicolare per l'immatricolazione di veicoli per trasporto di merci

8 per conto terzi All'UMC di... Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) Il/La sottoscritto/a... nato/a... il... e residente a.... in... titolare/legale rappresentante della... con sede a..... in codice fiscale... iscritta all'albo Autotrasportatori di al n.... con posiz. mecc avendo ceduto in data... il parco veicolare in disponibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, costituito da veicoli almeno EURO 3 di seguito elencati: all'impresa... sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi, dichiara che poteva esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami che poteva esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia - che ha provveduto/provvederà alla cancellazione dall'albo Autotrasportatori stesso - che la cessione, comprensiva del diritto per l'acquirente ad accedere al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi alle medesime condizioni di cui sopra, è avvenuta nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti Luogo e data Il dichiarante Note: Ove la sottoscrizione non sia resa in presenza del dipendente incaricato dell'acquisizione della domanda di immatricolazione, allegare copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà per imprese di trasporto di merci su strada (Sostanzialmente conforme all'allegato 3 alla circolare n. 4/2011/TSI) All'UMC di... Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 445/2000) Il/La sottoscritto/a... nato/a... il... e residente a... in... quale titolare/legale rappresentante della... con sede legale/secondaria a... in... codice fiscale...ai ai fini dell'immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i (targa e/o telaio) 1. 2.

9 ... sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VIl - Libro II del C.P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi, dichiara che l'impresa è regolarmente iscritta all'albo Autotrasportatori di... al n.... con posiz. mecc.... [ ] limitatamente all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t che l'impresa è regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1071/2009. [ ] [ ] [ ] senza limiti di esercizio limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 3,5 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami. limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami. che l'impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia: [ ] per cessione azienda [ ] per cessione parco (min. EURO 3) [ ] con almeno 80 t di m.c. totale (min. EURO 3). che l'impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami: [ ] per cessione azienda [ ] per cessione parco (min. EURO 3) che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris. dominio/comodato. Luogo e data Il dichiarante Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa dall'azienda socia per l'immatricolazione dei propri veicoli All'UMC di... Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) II/La sottoscritto/a nato/a il... e residente a in... quale titolare / legale rappresentante della con sede legale... in... codice fiscale... ai fini dell'immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i almeno EURO 3 (targa e/o telaio e m.c. in tonnellate)

10 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo IIl del Titolo VII - Libro II del CP) di cui all'art. 76 del menzionato DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi, dichiara che l'impresa è regolarmente iscritta all'albo autotrasportatori di... al n con posiz. mecc.... che l'impresa intende esercitare / esercita con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia con almeno 80 t di m.c. totale, realizzate, con veicoli almeno EURO 3, attraverso l'appartenenza al consorzio/alla cooperativa a proprietà divisa con sede legale in... ed iscritto(a) / da iscrivere all'albo autotrasportatori, nella sezione speciale ex DPR n. 155/1990, di al n con posiz. mecc.... che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà / leasing / usufrutto / riservato dominio che l'impresa contribuisce con... tonnellate, alla massa totale di almeno 80 t. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare ogni variazione alla situazione sopra indicata e, segnatamente, la propria uscita dal / dalla consorzio / cooperativa. Luogo e data Il dichiarante Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa dal responsabile del consorzio/cooperativa per l'immatricolazione dei veicoli delle aziende socie Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) II/La sottoscritto/a nato/a il... e residente a... in... quale legale rappresentante del consorzio / della cooperativa a proprietà divisa.... con sede legale a... in codice fiscale... All'UMC di... ai fini dell'immissione in circolazione dei veicoli almeno EURO 3 sotto descritti delle imprese socie, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del CP) di cui all'art. 76 del menzionato DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, dichiara che il consorzio / la cooperativa proprietà divisa è regolarmente iscritto/a all'albo Autotrasportatori di... nella sezione speciale di cui al DPR n. 155/1990 al n.... che il consorzio / la cooperativa si impegna ad iscriversi all'albo autotrasportatori, competente per la propria sede legale, nella sezione speciale di cui al DPR n. 155/1990, nei termini prescritti. che i membri del consorzio/della cooperativa proprietà divisa esercitano/intendono esercitare con veicoli almeno EURO 3 di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia, in funzione dell'accesso al mercato del consorzio / della cooperativa con 80 t di m.c. totale minima appartenenti alle imprese socie / come da dichiarazioni allegate delle seguenti imprese:

11 - t... targa/telaio... n. Albo... - t... targa/telaio... n. Albo... e mai appartenuti in precedenza a tali imprese Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare ogni variazione alla situazione sopra indicata e, segnatamente, gli ingressi nel/nella nonché le uscite dal/dalla consorzio / cooperativa e l'eventuale perdita del tonnellaggio globale minimo di 80 t. Luogo e data II dichiarante (1) Ferma restando la possibilità per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, in possesso di autorizzazione globale o contingentata al , di immatricolare liberamente veicoli da adibire a tale uso, è stato disciplinato con carattere definitivo (art. 2, c. 227, legge finanziaria 2008) il regime per l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto terzi. Dal 1 gennaio 2008, una nuova impresa di autotrasporto, che intenda esercitare l'attività con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, una volta iscritta all'albo con la dimostrazione dei tre requisiti per l'accesso alla professione, può accedere al mercato con le modalità descritte nel presente paragrafo (v. anche circolare n. 1/2008). In tale contesto segue un breve escursus storico della disciplina dell'autotrasporto di merci per conto terzi, ricordando che dopo oltre 40 anni di regime autorizzatorio, la legge n. 454 aveva previsto la sua completa liberalizzazione. Tale liberalizzazione, fissata inizialmente al: dall'art. 1 DL n. 85, poi rinviata al dal DL n. 395, che ne prevedeva la proroga fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e comunque non oltre tale data, è stata rinviata al dall'art. 22 del medesimo DL n. 395, con la modifica introdotta dal DL n. 256, convertito nella legge n. 334, e poi prorogata al dall'art. 2, DL n. 147, convertito nella legge n. 200, e prorogato al dal DL n. 314, convertito con modificazioni nella legge n. 26, e infine prorogato al dall'art. 111 legge n. 266 (finanziaria 2006). Il decreto legislativo n. 85, in applicazione dell'art. 7, c. 2, legge n. 454, stabiliva una disciplina transitoria che avrebbe portato le imprese alla liberalizzazione dell'attività di autotrasporto, sancendo in pratica un ritorno alle origini, mediante: conversione dei titoli autorizzativi insistenti sui singoli veicoli in autorizzazione all'impresa, previa verifica della disponibilità, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti, iscritti a libro matricola, con qualifica adeguata per l'impiego alla guida dei veicoli adibiti al trasporto; possibilità per le imprese cessionarie di rami d'azienda relativi al trasporto di cose in conto proprio di convertire il relativo tonnellaggio ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione globale, purché non vi fosse diminuzione d'organico al momento della presentazione della domanda di conversione; facoltà di aumentare la capacità di carico fino al raddoppio della massa complessiva ottenuta dalla conversione, pur senza la possibilità di tener conto del tonnellaggio derivante dall'acquisizione di veicoli già adibiti al trasporto di cose in conto proprio di cui l'azienda fosse venuta in disponibilità a seguito di cessione di ramo aziendale; possibilità che con decreto ministeriale potesse essere concesso un ulteriore aumento della capacità di trasporto (eccedendo, quindi, il limite del raddoppio della massa complessiva) a: - imprenditori iscritti all'albo che, entro il , avessero realizzato ovvero fossero entrati a far parte di società costituite ai sensi delle norme di cui al libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II bis del Codice civile; - imprese risultanti dai processi di conferimento, incorporazione o fusione tra più imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori; impossibilità di incremento della capacità di trasporto per le imprese che avessero usufruito dei benefici di cui all'art. 3, c. 7, legge n. 454/1997 ovvero per le aziende che nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 85/1998 avessero rinunciato, a favore di altre imprese, a singoli titoli autorizzativi o a parte del tonnellaggio ad esse attribuito. L'art. 3 DLG n. 85, stabiliva, infine, per gli effetti dell'art. 1, c. 6, della citata legge n. 454/1997, la possibilità, per le imprese esercenti l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 6 t che fossero in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 legge n. 298/1974 e la destinazione ad uso terzi dei veicoli, di ottenere direttamente l'iscrizione all'albo in via definitiva. Il DM n. 212, a sua volta, conteneva disposizioni attuative della norma esaminata. I contenuti di maggior rilievo riguardavano: al fine dell'ottenimento della conversione, la dimostrazione della disponibilità di un numero di addetti alla guida, in qualità di dipendenti, soci per le società di persone, cooperative e consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le imprese familiari, in misura non inferiore al 70 per cento del numero dei veicoli in disponibilità dell'impresa all'atto della presentazione della domanda; la possibilità di presentare la domanda d'incremento (fino al raddoppio della massa complessiva disponibile) al momento della richiesta di conversione, entro il 31 dicembre 1998 ovvero secondo un calendario stabilito successivamente con decreto ministeriale (GU n. 1 del ). Le imprese aventi la necessità di immatricolare un veicolo dovevano necessariamente produrre contestualmente la domanda di conversione (come precisato dalla circolare della ex Divisione 35, , prot. n. 750/CT DC III n. 34); la definizione dei contenuti e della forma della domanda di conversione nonché dell'elenco dei documenti. Venivano altresì allegati i relativi fac-simile; la determinazione del metodo di calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa nei vari casi possibili; le modalità di rilascio dell'autorizzazione globale e la disciplina dell'autorizzazione provvisoria; la misura dell'ulteriore incremento della capacità di carico attribuibile all'impresa, nei casi previsti dall'art. 2, c. 5, DL n. 85/1998 (consorzi, cooperative e trasformazioni di imprese), stabilita nel 15 per cento. Tale beneficio poteva essere concesso a condizione che l'azienda ovvero il raggruppamento in cui la stessa fosse inserita avesse presentato domanda di ristrutturazione ai sensi dell'art. 4, legge n. 454/1997, e che la stessa fosse stata giudicata ammissibile, ancorché non beneficiaria delle agevolazioni previste dalla stessa legge;

12 la disciplina della rinuncia alle autorizzazione e la definizione dei casi impeditivi del raddoppio della capacità di carico; la possibilità, per le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori non ancora autorizzate all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto in esame e per quelle iscritte successivamente a tale data, di ottenere le autorizzazioni speciali sulle seguenti tipologie di veicoli: - autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 t di cui all'art. 12, paragrafo 2 lettera b), DPR n. 783/1977; - veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta a carico, compattazione, scarico e trasporto di rifiuti urbani; - veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per carico, scarico, e trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri e di prodotti bituminosi alle alte temperature, di cui all'art. 2, numeri 2 e 3, DM n. 1244; - autobetoniere di cui all'art. 1, c. 3, ultima alinea, DM n. 1913/1985; la facoltà, per le stesse imprese, di subentrare nella stessa posizione autorizzativa e con gli stessi diritti relativamente al possibile incremento del parco veicolare dell'impresa cedente, conseguentemente all'acquisizione per cessione d'azienda di imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ovvero di intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione, ex art. 4, c. 2 lettera f), DM A tali imprese era in ogni caso vietata la conversione delle autorizzazioni speciali; l'introduzione dell'obbligo, per i conducenti, di recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto, durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi. Le circolari della ex Divisione 35, , prot. n. 750/CT 212 DC III n. 34 e , prot. n DCIII n. 37 hanno dettato le successive disposizioni applicative e fugato i numerosi dubbi. Con l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 non è più da ritenersi applicabile il comma 2, art. 88 CDS (DLG , n. 285), che aveva esentato dalla disciplina introdotta dalla legge n. 298/1974 le imprese esercenti l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 6 t. Pur non ufficialmente abrogati, gli articoli 41 e 42 legge n. 298/1974, regolanti la materia fino al 30 giugno 2001, sono da ritenersi, con la soppressione della disciplina autorizzativa, non più vigenti, mentre l'art. 43, pur disciplinando il trasferimento delle autorizzazioni e quindi apparentemente anch'esso superato, si ritiene ancora di riferimento per i principi e le condizioni del trasferimento delle imprese esercenti l'attività di autotrasporto (v. infatti il riferimento al comma 6 art. 43 richiamato dalla circolare DTTSIS n. 24/2001/APC). Ancora attuale è, invece, il disposto di cui all'art. 40 della predetta legge, esplicitamente richiamato dall'art. 2, lettera a), legge n. 454/1997. L'art. 1 DM n. 161/2005 (attuativo del DLG n. 395/2000 prevede che le imprese esercenti l'attività esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate possano iscriversi all'albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell'onorabilità. Sono stati pertanto abbassati i limiti di esenzione già previsti dall'art. 2, c. 1, DLG n. 395/2000. Rimangono sostanzialmente ancora vigenti (in relazione ormai soltanto alla necessità di iscrizione all'albo) i contenuti dell'art. 30 della legge n. 298/1974, anch'esso non abrogato (v. inpratica 524). (2) Le imprese iscritte all'albo alla data del , in esenzione dalla dimostrazione dei requisiti della idoneità professionale e finanziaria, ex art. 1, cc. 2 e 3, DM n. 198/1991, devono adeguarsi ai requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7, DLG n. 395/2000 entro il (v. inpratica 501). Tali requisiti dovranno invece essere tempestivamente dimostrati ove l'impresa decida di effettuare il servizio di autotrasporto con tipologie di veicoli diverse da quelle indicate dall'articolo 1, cc. 2 e 3, DM n. 198/1991 (art. 5, c. 3, DM n. 161/2005). (3) Per effetto dell'art. 2, c. 227, legge n. 244 (legge finanziaria 2008), attualmente modificato dal DL n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35. La circolare ministeriale n. 1 ha fornito le prime disposizioni applicative della norma citata. La stessa circolare ha chiarito che la disposizione citata della legge finanziaria 2008 nulla ha innovato per le imprese già immesse sul mercato alla data del , senza limitazioni né vincoli di esercizio, ovvero per quelle ad esse subentrate, purché il subentro sia avvenuto entro il (4) V. art. 12, c. 5, DD n (5) V. art. 5, c. 1, DM n (6) L'Albo interessato, anche eventualmente attraverso opportune intese con il Registro delle imprese, provvederà ad acquisire la notizia dell'avvenuto adempimento presso il Registro delle imprese stesso. (7) Istanza: in bollo, da presentarsi sul modello di cui all'allegato 1 della circolare n. 4/2011 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da autenticare secondo le modalità previste dal DPR n. 445/2000. (8) V. decreto legge n. 256/2001, convertito, con modificazioni, nella legge , n. 334, che all'art. 2 ha aggiunto al vecchio testo dell'art. 22, DLG n. 395/2000, il comma 1 bis. Si trattava di una mini regolamentazione, necessaria in conseguenza dell'abrogazione della disciplina autorizzativa. A tal riguardo, la circolare dell'apc 5, , prot. n. 1659/PA e la successiva circolare dell'apc 5, , n. 24, prot. n. 1825, hanno dettato le disposizioni attuative del decreto legge citato (in particolare dell'art. 2). Rispondendo ad un quesito, la DG APC, con nota n P/A, ha precisato che la disciplina transitoria per l'immatricolazione dei veicoli è da applicare anche alle imprese autorizzate prima dell' Da ultimo l'accesso al mercato è stato definitivamente regolato dall'art. 2, c. 227, della legge n. 244/2007. (9) Le imprese iscritte all'albo alla data del ai sensi dell'art. 1, cc. 2 e 3, DM n. 198/1991 (senza aver dimostrato i requisiti di idoneità professionale e finanziaria) già titolari di autorizzazioni liberamente rilasciate (veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate; autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri) possono ottenere l'immatricolazione di veicoli della stessa tipologia fino al , data entro la quale le stesse dovranno dimostrare il possesso dei tre requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria e onorabilità (v. inpratica 501). (10) La cessione d'azienda non può che essere vista quale alienazione dell'attività e dell'intero complesso dei beni necessari per l'esercizio dell'impresa. Da questo scaturisce l'impossibilità, per l'impresa che cede l'attività, di cedere in un secondo tempo i veicoli ad altro acquirente (nota di risposta a quesito n. 809 P/A del ). La stessa DG APC, rispondendo ad un quesito posto da un UMC (con nota , n. 359 P/A) ha ritenuto possibile, ai fini del conseguimento dei diritti di cui alla circolare APC n. 24, considerare valida la donazione d'azienda. In taluni casi la DG è stata, inoltre interpellata per valutare casi di cessione di ramo d'azienda. Nel caso prospettato, venivano alienati alcuni beni strumentali e un'autorizzazione conto terzi (che è per giunta un titolo decaduto). La risposta della Direzione, nel caso di specie, è stata di non ritenere assimilabile l'atto posto in essere alla cessione d'azienda. La cessione del ramo d'azienda, per altro, non aveva portato ad alcuna cancellazione dall'albo dell'impresa cedente, essenziale per il perfezionamento della procedura. Appare, tuttavia, ipotizzabile il caso di cessione di ramo d'azienda (relativamente a imprese titolari di autorizzazione globale o contingentata alla data del 30 giugno 2001) valido ai fini dell'immatricolazione dei veicoli dell'impresa acquirente, ove risulti un'effettiva alienazione del parco veicolare e dell'attività, nonché la correlativa cancellazione dall'albo degli autotrasportatori (come emerge chiaramente da una nuova pronuncia, sullo

13 stesso caso, della DG APC, resa alla luce di nuovi elementi acquisiti). In relazione ad un ulteriore caso prospettato, la DG ha ritenuto idonea ai fini dell'immatricolazione di veicoli senza vincoli e limiti una cessione d'azienda (regolarmente iscritta all'albo) posta in essere in data antecedente al , a patto che, prima di tale data, non fossero intervenuti provvedimenti di revoca del titolo autorizzativo. (11) Elencata nella circolare della ex Divisione 35, , n. 106/84. (12) Tale circostanza, d'altra parte, si manifestava anche in passato per le richieste avanzate presso gli uffici competenti per le sedi secondarie o in province dove era già avvenuta la separazione tra sportelli immatricolazione e segreterie degli Albi (è il caso delle province autonome di Trento e Bolzano). Da notare che le recenti innovazioni introdotte in tema di semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione (allegato 1, n. 29, legge 8 marzo 1999, n. 50, e DPR 19 settembre 2000, n. 358) non sono applicabili all'immatricolazione di veicoli "ad uso terzi" in quanto (ai sensi dell'art. 2 DPR citato, che istituisce "lo sportello telematico dell'automobilista") "lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche". (13) Ai sensi dall'art. 84, c. 3, CDS (Locazione senza conducente): "L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni". Stante la soppressione del regime autorizzativo il riferimento all'autorizzazione deve considerarsi superato, rilevando esclusivamente il possesso del titolo ad esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi. (14) V. art. 12, c. 2, DLG n (15) Ai sensi dell'art. 3, c. 2, DM di Recepimento della direttiva comunitaria 92/106/CEE del (v. inpratica 5520). (16) Nei casi indicati alle lettere a e b, va documentato (unicamente attraverso un certificato del Registro imprese di data posteriore alla cessione) che l'impresa cedente era (alla data della cessione) regolarmente iscritta al menzionato registro, ferma restando l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori; pertanto la cancellazione dall'albo stesso deve di norma avvenire dopo la cessione (circolare n. 5). (17) Le disposizioni delle circolari nn. 1/2008 e 5/2008 sostituiscono tutte quelle derivanti dal precedente regime autorizzativo e da quello transitorio di accesso al mercato. Di conseguenza, tra l'altro, non è dovuta documentazione, né autocertifcazioni o dichiarazioni sostitutive di notorietà, diverse da quanto previsto nelle suddette circolari, né alcun versamento per diritti o imposte di bollo. Casi particolari, verificatisi anteriormente all' e non contemplati nelle circolari nn. 1/2008 e 5/2008, oppure che vi si discostano, nonché ulteriori casistiche particolari relative all'accesso al mercato in forma associata, vanno trasmessi, a cura dell'ufficio provinciale adito, alla Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità - Divisione 6, per le opportune valutazioni. In ogni caso la stessa struttura dovrà attivarsi per promuovere incontri con gli uffici facenti capo a ciascuna Direzione generale territoriale, volti alla verifica dell'impatto sul settore della nuova disciplina, anche al fine dell'eventuale successiva formulazione di ulteriori disposizioni integrative (circolare n. 5/2008). La citata circolare n. 5 ha fornito ulteriori chiarimenti e integrazioni alla circolare n. 1/2008. Per la rilevanza e l'ampiezza delle delucidazioni fornite, si è ritenuto opportuno inserire in nota ampi stralci della predetta circolare in corrispondenza dei diversi argomenti trattati (18) L'atto di cessione redatto, ai sensi dell'art CC, nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, deve altresì essere regolarmente registrato. Dall' sono equiparati alla cessione, ai soli fini dell'accesso al mercato (anche nel caso non diano diritto all'applicazione dell'art. 15 legge n. 298/1974), i trasferimenti avvenuti con atto di donazione di azienda o di conferimento di azienda (oppure, in entrambi i casi, di ramo aziendale di autotrasporto di cose conto terzi, nonché di cessione totale di quote da parte dei soci di società di persone) effettuati ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice civile. Resta inteso che la cessione di azienda nelle forme sopra indicate dà al cessionario gli stessi diritti e/o limitazioni e vincoli del cedente (circolare n. 5/2008). (19) L'impresa cedente, al momento della cessione, deve avere in disponibilità uno o più autoveicoli esclusivamente EURO 3, regolarmente "immessi in circolazione" a proprio nome. L'acquirente deve subentrare direttamente nel diritto di proprietà dell'autoveicolo o degli autoveicoli. Qualora gli autoveicoli del parco siano anche (o solamente) in leasing, in usufrutto o detenuti con patto di riservato dominio, il cessionario dovrà subentrare direttamente nei relativi contratti nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti. Dovrà essere sempre documentata la regolare trascrizione al PRA (circolare n. 5/2008). (20) Tale forma di accesso avviene con la prova della disponibilità, al momento della richiesta di cui all'allegato 2 alla circolare n. 1/2008 (v. inpratica ), di una massa totale minima di 80 tonnellate realizzata con l'acquisizione dall' di qualunque tipologia di veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e di categoria almeno EURO 3 e purché mai in precedenza in disponibilità (a qualunque titolo, compreso il conto proprio) dell'istante (per cui, in caso di veicoli già targati, andrà fornito un estratto cronologico generale del PRA, e nel solo caso di veicoli importati dall'estero non nuovi di fabbrica, una dichiarazione sostitutiva di notorietà che i veicoli non gli sono appartenuti in precedenza). Detti veicoli non devono nemmeno essere stati immessi in circolazione dall'istante precedentemente alla richiesta di accesso, salvo quanto indicato al punto c) della nota successiva. Anche un'impresa iscritta all'albo e operante alla data del con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate e/o con autoveicoli per trasporto specifico calcestruzzo, rifiuti con compattatore o liquami può accedere al mercato, e con qualunque tipologia di veicoli, come illustrato, e nel rispetto delle medesime condizioni. La stessa impresa potrà altresì continuare ad utilizzare autoveicoli non EURO 3, solo se già "immessi in circolazione" a proprio nome prima della predetta richiesta di accesso; lo stesso vale per l'impresa esistente che accede al mercato attraverso l'acquisizione di un parco EURO 3, con riferimento agli autoveicoli non EURO 3 già "immessi in circolazione" a suo nome prima della cessione. L'impresa deve avere sempre la disponibilità di veicoli, acquisiti ex novo in coerenza con quanto in precedenza indicato e con le caratteristiche ivi citate, che garantiscano la conservazione di almeno 80 t di massa globale. I competenti uffici della motorizzazione provvederanno a effettuare i controlli sulla predetta conservazione, anche su segnalazione degli Albi provinciali (circolare n. 5/2008). (21) Questa particolare forma di accesso al mercato si applica all'impresa iscritta all'albo, con i tre requisiti dell'accesso alla professione, che può: a aderire alla costituzione di una struttura associata nuova (da iscrivere alla sezione separata dell'albo); b già appartenere a una struttura associata iscritta all'albo nella sezione speciale anteriormente all' ; c aderire alla struttura associata di cui alla lettera b; d entrare in una struttura associata i cui aderenti hanno già realizzato l'accesso al mercato con le 80 t minime di massa globale. Nell'ipotesi di cui alla lettera a "impresa che aderisce alla costituzione di una struttura associata nuova", l'impresa in questione deve essere nuova, cioè iscritta all'albo dopo il e deve contribuire con almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 1,5 t acquisito in disponibilità come esplicitato al punto 1, lettera c) della circolare n. 1/2008, dopo il , di categoria almeno EURO 3, a formare la soglia minima di 80 t. Le imprese che contribuiscono (e che devono essere almeno quelle costituenti il numero minimo previsto per la struttura associata dal DPR n. 155/1990), nel caso di specie, a formare il tonnellaggio richiesto, ai fini dell'immissione in circolazione dei veicoli acquisiti devono rendere la dichiarazione sostituiva di cui all'allegato A della circolare n. 5/2008 (v. inpratica ), con la quale attestano (oltre alle

14 dichiarazioni già previste) la partecipazione alla struttura associata, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente la propria eventuale fuoriuscita dalla struttura medesima. La struttura associata presenterà le dichiarazioni delle proprie imprese aderenti, contestualmente ad una dichiarazione sostituiva, di cui all'allegato B alla circolare n. 5/2008 (v. inpratica ), con la quale attesta alla sezione merci dell'umc competente per la propria sede principale, la partecipazione di dette imprese e si impegna a chiedere l'iscrizione nella sezione separata dell'albo, entro 10 giorni dall'immissione in circolazione dei veicoli in disponibilità delle proprie imprese, trasmettendo a detto ufficio copia per ricevuta della relativa richiesta e comunicando poi allo stesso ufficio gli estremi dell'avvenuta iscrizione; in mancanza tale ufficio dovrà iniziare il procedimento di revoca dell'accesso al mercato per le imprese aderenti. Con la medesima dichiarazione sostitutiva la struttura associata si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale fuoruscita di una o più di tali imprese e/o la perdita di disponibilità di veicoli tale da far scendere il totale della massa realizzata sotto le 80 t. Nel caso in cui l'impresa receda dalla struttura perde il beneficio derivante dall'accesso in forma associata e per continuare l'attività dovrà autonomamente accedere al mercato in una delle tre forme indicate dall'art. 2, c. 227, legge n. 244/2007 e illustrate nella circolare n. 1/2008. Ai fini dell'accesso con 80 t non si conteggiano i veicoli immessi in circolazione dall'impresa receduta mentre aderiva alla struttura associata. Qualora a seguito del recesso (o della dismissione di veicoli) la struttura associata perda il requisito minimo di 80 t la struttura associata deve reintegrare la soglia minima richiesta con l'ingresso di ulteriori imprese, ovviamente con autoveicoli, non appartenuti in precedenza alla struttura stessa, almeno EURO 3 di massa complessiva superiore a 1,5 t, e/o con l'acquisizione di nuovi veicoli, con le medesime caratteristiche minime, da parte delle imprese aderenti. Ove ciò non avvenga le imprese che la compongono perdono a loro volta il beneficio derivante dall'accesso in forma associata e saranno tenute ad accedere autonomamente al mercato in una delle tre forme indicate dall'art. 2, c. 227, legge n. 244/2007 e illustrate nella circolare n. 1/2008. Anche in questo caso non si conteggiano i veicoli immessi in circolazione da tali imprese durante l'appartenenza alla struttura associata. In tutti i casi di mancato accesso in forma autonoma o di non reintegro da parte della struttura associata, le imprese interessate hanno l'obbligo di consegnare entro i successivi 15 giorni all'umc le targhe e le carte di circolazione dei veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t in disponibilità. In mancanza detto ufficio attiverà gli organi di polizia per il ritiro coattivo dei citati documenti. Nell'ipotesi di cui alla lettera b "impresa già appartenente a una struttura associata iscritta all'albo nella sezione speciale anteriormente all'1/1/2008", tutte le imprese aderenti prive dell'accesso pieno al mercato contribuiscono al raggiungimento del minimo di 80 t di massa globale attraverso l'acquisizione, dopo il , ex novo, di autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e di categoria almeno EURO 3, mai appartenuti in precedenza a esse o a eventuali altri membri della stessa struttura. Nell'ipotesi di cui alla lettera c "impresa nuova che aderisce ad una struttura associata già iscritta all'albo nella sezione speciale anteriormente all'1/1/2008", l'impresa o le imprese entrante/i nuova/e (cioè iscritta/e all'albo dopo il ) devono contribuire con almeno un autoveicolo EURO 3 o superiore, di massa complessiva superiore a 1,5 t, al raggiungimento delle 80 t, accesso però non fruibile dalle imprese già aderenti alla struttura associata prive di accesso al mercato pieno (a meno che non contribuiscano anch'esse tutte), purché con veicoli acquisiti in disponibilità come esplicitato al punto 1, lettera c) della circolare n. 1/2008, dopo il , ex novo e ovviamente non appartenenti in precedenza a membri della struttura associata. Lo stesso vale nel caso di struttura associata i cui membri sono tutti già autonomamente in possesso di accesso pieno al mercato, ma tali imprese non possono contribuire al raggiungimento, né al mantenimento, delle 80 t. L'ipotesi di cui alla lettera d "impresa che entra in una struttura associata i cui aderenti hanno già realizzato l'accesso al mercato con le 80 t minime di massa globale", riguarda l'ingresso di una o più imprese sia nuove sia esistenti (in quanto prive autonomamente di accesso pieno al mercato) in una struttura associata dopo che questa ha avuto accesso al mercato come descritto nelle lettere a, b o c, potendo dopo tale ingresso immettere in circolazione veicoli di qualunque tipologia e/o massa. Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b, c e d, per l'immissione in circolazione dei veicoli acquisiti valgono gli allegati A e B alla circolare n. 5/2008 (v. inpratica e inpratica ), contenenti le dichiarazioni già descritte in precedenza, meno quella di impegno all'iscrizione all'albo, in quanto la struttura associata è già iscritta allo stesso. Inoltre la dichiarazione resa dalla struttura associata deve contenere l'impegno a segnalare tempestivamente la perdita di disponibilità dei veicoli con i quali sono state realizzate le 80 t e/o il recesso degli aderenti interessati dall'accesso con 80 t. Nel caso in cui l'impresa aderente, che ha conseguito con l'ingresso o l'appartenenza alla struttura associata l'accesso pieno al mercato, receda dalla struttura e/o qualora a seguito del recesso o della perdita di disponibilità dei veicoli interessanti le 80 t la struttura associata perda questo requisito di massa globale minimo, si applica, mutatis mutandis in funzione delle diverse situazioni, quanto sopra esplicitato per le medesime circostanze con riferimento alla lettera a. Ferme le circostanze effettive della acquisizione delle 80 t minime di massa globale, e quindi del loro mantenimento, va evidenziato che le 80 t non possono essere apportate e/o mantenute da una sola impresa. Tutti i membri della struttura associata potranno, per la particolare forma di accesso al mercato utilizzata qui descritta, immettere in circolazione solamente autoveicoli di categoria EURO 3 o superiore, quando di massa complessiva superiore a 1,5 t, oltre che al momento dell'accesso al mercato nei modi di cui alle lettere a, b, c o d, anche successivamente a tale momento, fermo il mantenimento degli autoveicoli non almeno EURO 3, posseduti in precedenza, fino alla loro dismissione. Ai fini della documentazione della "non appartenenza pregressa", ove qui evidenziata, dei veicoli acquisiti per l'accesso con 80 t, nel caso di veicoli già targati andrà fornito un estratto cronologico generale del PRA, e, nel solo caso di veicoli importati dall'estero non nuovi di fabbrica, una dichiarazione sostitutiva di notorietà della struttura associata che i veicoli non sono appartenuti in precedenza a nessuno dei suoi membri. Ai fini dell'accesso al mercato con almeno 80 t in forma associata, nonché del suo mantenimento, non rilevano i veicoli di massa complessiva superiori a 1,5 t, ancorché EURO 3 o superiori, intestati o da intestare alla struttura associata, né possono rilevare i trasferimenti delle stesse tipologie di veicoli dalla struttura associata ai suoi membri, effettivi o potenziali che siano, o viceversa. Nel mese di gennaio di ogni anno i legali rappresentati delle strutture associate devono presentare alla sezione merci dell'umc, competente per sede principale della struttura, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà elencante le imprese regolarmente aderenti, nonché le targhe dei veicoli in disponibilità alle stesse. Gli allegati A e B alla circolare n. 5/2008 vanno utilizzati anche per le ulteriori immissioni in circolazione di veicoli da parte delle imprese socie o di quelle che entrano nella struttura associata (circolare n. 5/2008). (22) Le imprese indicate potevano immettere in circolazione entro e non oltre il 2008 le tipologie di veicoli descritte, anche se gli stessi erano stati commissionati/acquisiti dopo il , fermo l'obbligo di accesso al mercato entro il 2008 stesso. I veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t acquisiti dall' e immessi in circolazione, fin dall'acquisizione, uso terzi (per trasporto di cose), entro il 2008 medesimo, potevano - in via esclusiva ed eccezionale, purché almeno EURO 3, e con riferimento sempre alle imprese ivi indicate nonché a quelle esistenti con accesso limitato al mercato - essere conteggiati, con il metodo già esplicitato, nelle 80 t ai fini dell'accesso al mercato in tale maniera (circolare n. 5/2008). (23) La circolare n. 5/2008 ricorda che la disciplina speciale di settore (di derivazione comunitaria) postula il previo possesso di adeguata capacità finanziaria per incrementare il parco dell'impresa, per cui essa va dimostrata attraverso il dato (l'ammontare) registrato nel sistema informatico della Motorizzazione, con esclusione di qualsivoglia autocertificazione. Qualora il predetto dato manchi o non sia sufficiente l'umc dovrà, al fine di non creare pregiudizio all'utente, sollecitamente attivare ogni utile procedura per ottenere le dovute informazioni dagli Albi competenti onde, poi, consentire l'immissione in circolazione richiesta. Restano fermi, per l'immissione in circolazione dei veicoli per trasporto di cose per conto di terzi, i requisiti previsti dal Codice della strada. (24) V. circolare DTTSIS n. 24/2001/APC.

15 (25) Per immissione in circolazione si intende l'immatricolazione, ovvero, nel caso di mezzi usati, l'emissione della carta di circolazione (anche provvisoria) a nome dell'interessato, mentre il momento dell'acquisizione è quello dell'atto di vendita (anche con riserva della proprietà) o del contratto di usufrutto autenticati, ovvero del contratto di leasing. In caso di autoveicolo commissionato, vale la data dell'ordine o del contratto stipulato con il venditore. (26) I valori di massa complessiva da computare, per raggiungere le 80 tonnellate, sono: nel caso di autoveicoli isolati con capacità di carico, la massa complessiva legale risultante dalla carta di circolazione; nel caso di autoveicoli atti al traino, la massa legale del complesso che l'autoveicolo trainante è atto a formare, risultante dalla carta di circolazione, a condizione dell'effettiva disponibilità di un veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) in regola per la circolazione, senza computare la massa complessiva di eventuali rimorchi o semirimorchi ulteriori in disponibilità dell'impresa. Nel caso che il complesso di cui sopra sia un autoarticolato, si possono prendere in considerazione le masse complessive di ulteriori trattori cui non corrisponda la disponibilità di un semirimorchio. (27) Il termine immatricolato va inteso come immissione in circolazione sia di un veicolo di prima immatricolazione, sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della categoria EURO 3. (28) In applicazione dell'art. 2, c. 227, legge n. 244 (legge finanziaria 2008), dal 1 gennaio 2008, le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori che intendono esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate debbono, in alternativa, aver acquisito: altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, per cessione di azienda; intero parco veicolare di altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali autoveicoli devono essere di categoria non inferiore ad EURO 3; autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a EURO 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate. (29) Prima dell'abrogazione del sistema autorizzatorio, il titolo costituiva parte integrante della carta di circolazione (art. 88, c. 2, CDS), da conservare in originale sul veicolo, ovvero in copia conforme nel caso di autorizzazione globale (rilasciata per la massa complessiva autorizzata). Tale documento doveva essere esibito unitamente alla carta di circolazione stessa in caso di controllo su strada e sulle carte di circolazione era indicato il numero dell'autorizzazione. È poco probabile che esistano ancora in circolazione veicoli aventi le carte di circolazione con tali dati, ormai assolutamente irrilevanti. Figura 7 Modello MC 804 MEC pagina 3 (per autocarri o trattori stradali) A pagina 3 è riportato il numero dell'autorizzazione conto terzi che deve essere uguale a quello riportato sull'autorizzazione stessa (in questo caso rilasciata ancora dal DTT su apposito modulo DGM 585 MEC oppure su carta intestata del DTT denominata DGM 565 MEC). Dall' queste autorizzazioni hanno cessato di avere validità. (30) Per effetto dell'art. 22, c. 1, DLG , n. 395, che ha prorogato il termine del 1 gennaio 2001, già previsto nel DLG , n. 85. (31) L'art. 1 c. 6 della legge , n. 454, infatti, ampliando la portata delle disposizioni dell'art. 88 CDS e di quelle della legge n. 298/1974, ha stabilito l'obbligo di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo. I decreti legislativi delegati , n. 84 (poi abrogato) e n. 85 hanno fornito le prime disposizioni attuative. L'intero sistema risulta innovato profondamente rispetto alla disciplina previgente, aprendo di fatto la strada ad una graduale liberalizzazione del settore in attuazione della legge n. 454/1997. La norma dell'art. 1, c. 6, legge , n. 454, ha imposto l'obbligo di iscrizione all'albo degli autotrasportatori anche se il trasporto viene effettuato con veicoli di massa inferiore a 6 t, per i quali, invece, l'obbligo d'iscrizione era stato escluso dalle disposizioni dell'art. 88 CDS che, almeno per questo profilo, deve intendersi tacitamente abrogato dalla disposizione richiamata. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione all'albo occorre, tuttavia, fare alcune precisazioni: sono tenuti all'iscrizione solo coloro che effettuano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; per effetto del rinvio operato dall'art. 1, c. 1 lettera b), per autotrasporto deve intendersi l'attività definita dall'art. 40 legge , n. 298, e cioè l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo; l'attività di trasporto non effettuata per conto terzi, invece, rimane sottoposta all'ordinaria disciplina che impone il rispetto delle norme della legge n. 298/1974 solo se il veicolo ha massa superiore a 6 t; non sono sottoposti all'obbligo di iscrizione i soggetti che effettuano attività non professionale di trasporto per conto terzi. (32) Così recita l'art. 2 DLG n. 286 mentre l'art. 88 CDS: "L'attività di trasporto di cose per conto terzi è un'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio (appunto il trasporto di cose) a un cliente (mittente) dietro determinato corrispettivo". (33) V. circolare DGMCTC - Div n Sull'argomento, tuttavia, non vi è mai stata unanimità di posizione. La stessa circolare, infatti, ricorda che il Comitato centrale dell'albo si era in precedenza espresso favorevolmente sulla possibilità, per la stessa impresa, di utilizzare veicoli autorizzati al trasporto merci per conti terzi per trasporti di cose proprie stante il contenuto più ampio dell'autorizzazione conto terzi rispetto alla licenza conto proprio. Analogamente si è poi pronunciata la Pretura di Roma (10 luglio 1996) che ha affermato: Non si ravvisa la ragione di dover imporre l'utilizzazione di ulteriori e diversi mezzi muniti di licenza per il trasporto per conto proprio, quando le finalità di controllo dei trasporti su strada perseguite con la normativa dettata dalla legge n. 298/74 sono ugualmente ed adeguatamente realizzabili mediante il trasporto effettuato con mezzi di proprietà dell'autotrasportatore, regolarmente iscritto all'albo e debitamente autorizzato per il trasporto di quel genere di merce. Proprio su questo punto, invece, la citata circolare ministeriale precisa che: Non possono non rilevarsi, infatti, tra l'altro vari motivi ostativi, quali l'incompatibilità della emissione dei documenti di natura totalmente diversa a seconda del tipo di trasporto ( ). Successivamente alla pronuncia del Pretore di Roma anzi citata, il Comitato centrale per l'albo, confermando l'orientamento già espresso in precedenza, aveva deliberato di inviare una comunicazione alla Direzione Centrale III invitando l'amministrazione a rivedere la propria posizione. A quanto detto è possibile aggiungere che, con l'abrogazione del sistema delle autorizzazioni per l'autotrasporto conto terzi, si è di fatto creata un'ulteriore distanza tra la disciplina dell'accesso alla professione e al mercato dell'autotrasporto, basata su una complessa valutazione di posizioni soggettive ed oggettive riguardanti l'azienda esercente l'attività professionale di autotrasporto e la disciplina del rilascio della licenza in conto proprio sul singolo veicolo, che rimane essenzialmente basata sulla valutazione dell'effettiva necessità e complementarietà dell'esigenza di trasporto rispetto ad una attività principale. Ritenere pertanto l'abilitazione al trasporto professionale (e non più l'autorizzazione conto terzi del veicolo) assorbente rispetto all'effettuazione di un trasporto conto proprio connesso ad altra attività professionale svolta dall'azienda abilitata non appare coerente con la ratio della legge n. 298/1974 e con le successive norme che ne hanno modificato ed abrogato i contenuti. (34) Con riguardo alla non sanzionabilità del trasporto occasionale di cose proprie non connesse ad altra attività imprenditoriale anche svolto dal trasportatore professionale, la Corte di Cassazione (sez. penale IV, n. 3079) sembra concordare con la posizione ministeriale. (35) L accesso delle imprese associate è disciplinato dal DPR n. 15, dall'art. 1, c. 5, legge n. 298/1974, dall'art. 55 legge n. 99/2009 e

16 dalla circolare n. 5/2008. (36) V. art. 5, regolamento n. 1071/2009/CE e art. 5, decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n (37) L'UMC competente accerta, ai sensi dell'art. 9, c. 4, decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291, l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298 e il possesso del requisito della sede di stabilimento previsto dall'art. 3, par. 1, lettera a), regolamento 1071/2009/CE, contemporaneamente agli accertamenti relativi al rispetto da parte dell'impresa di quanto disposto dall'art. 2, c. 227, della legge 24 dicembre 2007 n (38) V. art. 94, c. 4 bis, CDS, come inserito dall art. 12 legge n (39) Previsto dal comma 11 dell art. 9 DD n (40) V. circolare n. 4/2011/TSI in cui la DG, nel ricordare che il comodato, ai sensi dell'art CC, è sempre gratuito, indica che l UMC, ai fini della circolazione, nelle more dell'attuazione dell'art. 94, c. 4 bis, CDS, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche. (41) V. DM n. 213, contenente il regolamento recante attuazione della direttiva 90/398/CEE, che modifica la direttiva 84/467/CEE, relativa all utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. (42) La procedura di immissione in circolazione dei veicoli è dettagliatamente disciplinata dalla circolare MIT prot. n. 5303, in base alla quale la richiesta di immatricolazione va inoltrata mediante l Allegato 3 della circolare MIT n. 4/2011 all'umc competente per la sua sede principale, che rilascerà una copia dello stesso opportunamente vistata, da allegare al modello TT2119 di richiesta di immatricolazione o duplicato della carta di circolazione. La richiesta di immatricolazione o di duplicato della carta di circolazione, inoltre, può essere avanzata, ai sensi del vigente Codice della Strada, ad un qualunque ufficio della Motorizzazione, purché l'impresa interessata abbia cura di specificarlo nell'allegato 3 della citata circolare n. 4/2011, da presentare sempre, secondo la procedura di cui al precedente capoverso, all'ufficio competente per la propria sede principale, con indicazione della provincia nella quale si intende immatricolare il veicolo. Tale ufficio, contestualmente al rilascio al richiedente della copia vistata di detto Allegato, ne darà comunicazione via all'ufficio di immissione in circolazione, che procederà immediatamente all immatricolazione senza ulteriore documentazione, ma sulla base della citata comunicazione via , senza che l'impresa interessata debba inserire nel modello TT2119 la copia vistata dell'allegato 3 (nemmeno in fotocopia), né esibirla o altro. Nel caso di primo accesso al mercato per cessione d'azienda o per cessione parco, invece, l ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale del cessionario dovrà richiedere a quello competente per la sede del cedente esplicito e formale "nulla osta". (43) V. art. 2, c. 227, legge n. 244, come modificato dal DL n. 5, convertito, con modificazioni nella legge n. 35, che all'art. 11, c. 6 quinquies, prevede che: Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5. (44) V. art. 6 sexies, DL n. 5, convertito, con modificazioni nella legge n. 35, che modifica l art. 2, c. 227, legge n. 244, prevedendo che All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5". (45) Previsto dal comma 9 dell art. 9 DD n (46) L estensione a tale tipologia di autoveicoli è stata operata dal DL n. 5, convertito, con modificazioni nella legge n. 35, il cui art. 6 bis prevede: Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre (47) V. art. 6 ter DL n. 5, convertito, con modificazioni nella legge n. 35. (48) La circolare , prot. n , della Direzione generale per il trasporto stradale e per l intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che Le disposizioni relative all accesso tramite consorzio o cooperativa a proprietà divisa valgono esclusivamente per il raggiungimento delle 80 ton. e non si applicano, quindi, all accesso al mercato per le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton.. (49) V., in proposito, la circolare , prot. n , della Direzione generale per il trasporto stradale e per l intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, par. IV, lett. A). (50) V. la circolare , prot. n , della Direzione generale per il trasporto stradale e per l intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, par. I, lett. B), numero 2). (51) V. la circolare , prot. n , della Direzione generale per il trasporto stradale e per l intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (52) V. la circolare , prot. n , par. I, lett. B), numero 1), nonché la circolare , prot. n della Direzione generale per il trasporto stradale e per l intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (53) V., in proposito, la circolare , prot. n , della Direzione generale per il trasporto stradale e per l intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, par. IV, lett. B), numero 2). Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate: circolare , n (DTT) "Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare prot del 30/4/2012"; circolare , n (DTT) "Ulteriori chiarimenti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi"; DD (DTT) "Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di trasporto su strada";

17 legge , n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; legge , n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; circolare , n (DTT) "Immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose per conto di terzi"; DL coord. legge conv , n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; DD (DTT) "Disposizioni applicative dell'articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di "stabilimento" di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio"; DL coord. legge conv , n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; circolare , n. I (DTT) "Modifiche al DPR 445/2000 ("decertificazione") - autorizzazione all'esercizio alla professione (Reg. CE 1071/2009) - certificati di iscrizione al REN"; circolare , n. 4/2011/TSI (DTT) "Applicazione DD n. 291 al trasporto merci conto terzi - ndr"; DD , n. 291 (DTT) "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio"; sentenza , n (Corte di cassazione) "Autotrasporto di merci per conto terzi: indici rilevatori dell'attività"; circolare , n. 5/2008 (DTT) "Art. 2, comma 227, legge 244/2007 (Finanziaria 2008), per l'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi - Ulteriori chiarimenti e integrazioni alla circolare 1/2008."; legge , n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"; circolare , n. 1/2008/APC (DTT) "Legge 244/2007, articolo 2, comma 227. Accesso al mercato: disposizioni applicative"; DL coord. legge conv , n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria."; legge , n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; lettera ministeriale , n. 177 P/A (DTT) "Risposta al quesito relativo a "pulizia parco veicolare" ai fini alienazione di intero parco veicolare di impresa di autotrasporto"; legge , n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"; lettera ministeriale , n V/Q (DTT) "Problematiche inerenti competenza Ufficio M.C.T.C. e Provincia. Impresa xxxxx xxxxx"; lettera ministeriale , n P/A (DTT) "D.M. 161/ Regolamento di attuazione del D.Lgs. 395/2000"; circolare , n P/A (DTT) "D.L.vo 395/2000, art. 22, comma 1 bis"; lettera ministeriale , n P/A (DTT) "Nuove imprese iscritte ai sensi del D.L.vo 395/2000"; DM , n. 161 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci"; legge , n. 32 "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose"; legge , n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini"; lettera ministeriale , n V/Q (DTT) "Richiesta di immatricolazione di veicoli "fuori Provincia""; circolare , n. 535 AG/C (DTTSIS) "Decreto legge n Circolare APC n. 24/01"; lettera ministeriale , n P/P (DTTSIS) "Atto di donazione"; legge , n. 200 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali"; DL coord. legge conv , n. 147 "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali"; circolare , n (DTTSIS) "Circolare APC n. 2/02 ( )"; circolare , n. 2/2002/APC (DTTSIS) "Decreto-legge , n. 256 convertito con legge 20 agosto 2001, n Ulteriori disposizioni"; circolare , n P/A (DTTSIS) "D.L. n. 256/01 e circolare n. 24 del "; circolare , n. 24/2001/APC (DTTSIS) "Decreto legge 3 luglio 2001, n. 256"; circolare , n. 1659/PA (DTTSIS) "Liberalizzazione sistema autorizzativo"; legge , n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada"; legge , n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità"; DL coord. legge conv , n. 484 "Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità"; DM , n. 212 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto"; delibera , n. 8/98 (Comitato centrale Albo autotrasportatori) "Autorizzazione alla continuazione dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori"; legge , n. 454 "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità"; lettera ministeriale , n. 1112CT /1 (MCTC) "Esenzione dalla disciplina autorizzativa del trasporto cose - Servizio pubblico locale di raccolta rifiuti solidi urbani e loro trasporto da parte di azienda speciale"; sentenza TAR , n. 37 (TAR - tribunale amministrativo regionale) "Autotrasporto di merci per conto terzi: rilascio e trasferimento autorizzazioni"; avviso di rettifica (MCTC) "Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, riguardante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1996)"; DPR , n. 610 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."; sentenza TAR , n. 552 (TAR - tribunale amministrativo regionale) "Autotrasporto di merci per conto terzi: rilascio e trasferimento

18 autorizzazioni"; sentenza , n. 592/95 (Consiglio di Stato) "Autotrasporto di merci per conto terzi: rilascio e trasferimento autorizzazioni"; sentenza TAR , n. 287 (TAR - tribunale amministrativo regionale) "Autotrasporto di merci per conto terzi: rilascio e trasferimento autorizzazioni"; legge , n. 47 "Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575"; sentenza , n. 133 (Consiglio di Stato) "Autotrasporto di merci per conto terzi: locazione di veicoli"; circolare , n. 200/93 (MCTC) "Adempimenti di cui all'art. 94, comma 2, del C.d.S. - Imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di autoveicoli - "; decreto legislativo , n. 360 "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; comunicato (Ministero di grazia e giustizia) "Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: "Nuovo codice della strada". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992)"; DPR , n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada": - art. 408 "Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento"; -.Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.; DLG , n. 285 "Nuovo Codice della strada": - art. 90 "Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza"; - art. 89 "Servizio di linea per trasporto di cose"; - art. 88 "Servizio di trasporto di cose per conto terzi"; -.Nuovo codice della strada; legge prov. TN , n. 13 (Provincia Autonoma Trento) "Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi"; circolare , n. 410/CEE-AG (MCTC) "Legge 19 febbraio 1992, n. 142: articolo 67"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonchè di autorizzazioni speciali."; legge , n. 68 "Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali."; sentenza TAR , n (TAR - tribunale amministrativo regionale) "Autotrasporto di merci per conto terzi: rilascio e trasferimento autorizzazioni"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali."; legge , n. 190 "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale."; sentenza , n (Corte di cassazione) "Iscrizioni Albo artigiani"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali."; sentenza , n (Corte di cassazione) "Iscrizioni Albo artigiani"; circolare , n. 3607/CT (MCTC) "Legge n. 132 del 30 marzo Comma quarto dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali."; sentenza , n. 266/89 (Consiglio di Stato) "Autotrasporto di merci per conto terzi: rilascio e trasferimento autorizzazioni"; legge , n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali."; lettera ministeriale , n. 0663/CT29/13/561 (MCTC) "Scioglimento di società di persone"; circolare , n. 26/89 (MCTC) "Legge 30 marzo 1987, n (Disposizioni in termine di licenze o di autorizzazioni al trasporto di merci - n.d.r.)."; legge , n. 132 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale."; DL coord. legge conv , n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale"; lettera ministeriale , n. 39/4386 (MCTC) "Tariffe per trasporto merci"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali."; legge , n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti"; DM , n (Ministro dei trasporti) "Revoca del decreto ministeriale 16 settembre 1986, contenente disposizioni in materia di rilascio di autorizzazioni per trattori stradali isolati da impiegare per trasporti combinati internazionali"; DM , n (Ministro dei trasporti) "Disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni decadute per inosservanza dei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965, relativo al trasporto di merci in conto di terzi per autoveicoli di portata superiore a cinquanta quintali."; DM , n (Ministro dei trasporti) "Disposizioni in materia di rilascio di autorizzazioni per trattori stradali isolati da impiegare per

19 trasporti combinati internazionali"; ordinanza (Ministero per il coordinamento delle politiche CEE) "Misure dirette ad agevolare il trasporto di containers dalle aree terremotate ai centri di raccolta. (Ordinanza n. 740/FPC/ZA)."; legge , n. 44 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno."; circolare , n. 212/85 (MCTC) "Trasporto cose proprie con veicoli autorizzati per il trasporto per conto di terzi"; lettera ministeriale , n. 2389/CT 41 (MCTC) "Rilascio del titolo autorizzativo in Province diverse da quelle di immatricolazione dei veicoli."; DM (Ministro dei trasporti) "Disposizioni in materia di intercambiabilità del traino tra i veicoli muniti di autorizzazioni per il trasporto di container"; DM , n (Ministro dei trasporti) "Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata."; DM , n. 475 (Ministro dei trasporti) "Trasferibilità delle autorizzazioni per singoli veicoli"; circolare , n. 267/83 (MCTC) "Adozioni di provvedimenti in conseguenza delle decisioni del Comitato Centrale e dei Comitati Provinciali dell'albo"; DM (Ministro dei trasporti) "Applicazione dell'articolo 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'abilitazione al trasporto speciale di cose per conto di terzi"; DM (Ministro dei trasporti) "Proroga dei termini per il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1982"; legge , n. 947 "Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto."; DPR , n. 805 "Modificazione dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi"; DM , n (Ministro dei trasporti) "Proroga del termine per il rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti di impiego"; DM , n. 542 (Ministro dei trasporti) "Proroga del termine per il rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti d'impiego"; DM , n (Ministro dei trasporti) "Proroga del termine per il rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti di impiego"; DM , n (Ministro dei trasporti) "Rilascio di autorizzazioni speciali per particolari veicoli dotati di attrezzature permanenti e con determinati limiti di impiego"; legge , n. 430 "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci."; DM , n (Ministro dei trasporti) "Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada"; DM , n (Ministro dei trasporti) "Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 1977 per il rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti di impiego"; legge , n. 940 "Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada."; circolare , n. 69/77 (MCTC) "Istruzioni in merito alla applicazione della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e relativi regolamenti di esecuzione."; DPR , n. 783 "Art Modalità e termini per la sostituzione delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi"; DPR , n. 783 "Art. 2 - Campo di applicazione della disciplina degli autotrasporti di cose"; DPR , n. 783 "Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada."; DM (Ministro dei trasporti) "Rilascio di autorizzazioni al trasporto di cose in conto di terzi per autocarri isolati."; legge , n. 30 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose"; lettera ministeriale , n. 9132(35)015.A (MCTC) "Autotreni costituiti da complessi di motrici e rimorchi difformi per autorizzazioni e licenze o di proprietari diversi. Quesito."; DM (Ministro dei trasporti) "Rilascio di nuove autorizzazioni per il trasporto in conto di terzi di carburante mediante autobotti kilolitriche"; legge , n. 61 "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose"; legge , n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada": - art. 67 "Entrata in vigore"; - art. 66 "Regolamento di esecuzione"; - art. 65 "Abrogazioni"; - art. 62 "Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi"; - art. 45 "Contrassegno"; - art. 43 "Disciplina delle autorizzazioni"; - art. 41 "Autorizzazioni"; - art. 40 "Definizione"; - art. 16 "Abilitazioni per trasporti speciali"; -.Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; DM (Ministro per i trasporti e l'aviazione civile) "Rilascio di nuove autorizzazioni per il trasporto in conto di terzi di carburante mediante autobotti kilolitriche.";

20 DM (Ministro per i trasporti e l'aviazione civile) "Rilascio eccezionale di autorizzazioni al trasporto di cose su strada per conto di terzi"; DM (Ministro per i trasporti e l'aviazione civile) "(Rilascio di autorizzazioni per il trasporto in conto di terzi di carburante mediante autobotti kilolitriche - n.d.r.)"; DPR "Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli"; DM (Ministro per i trasporti e l'aviazione civile) "Rilascio di autorizzazioni all'autotrasporto merci in conto terzi"; Bandini dott. Claudio "L'autotrasporto di merci (5 volumi aggiornabili)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 1989; Gamba dott.sa proc. Gabriella, Lobina dott. Camillo, Marcoccia dott. Giuseppe, Riguzzi prof. avv. Maurizio, Coli dott. Giuliano, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Faggi ins. Silvio, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina, Biagetti ing. Emanuele e Costa p.i. Biagio "Autotrasporto di merci", EGAF EDIZIONI srl - Forlì /04; Gamba dott.sa proc. Gabriella, Marcoccia dott. Giuseppe, Riguzzi prof. avv. Maurizio, Coli dott. Giuliano, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina e Biagetti ing. Emanuele "L'autotrasporto nazionale di merci", EGAF EDIZIONI srl - Forlì /04; Lobina dott. Camillo, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Faggi ins. Silvio, Biagetti ing. Emanuele e Costa p.i. Biagio "L'autotrasporto internazionale di merci", EGAF EDIZIONI srl - Forlì /03; Callipari avv. Natale e Uggè on. dr. Paolo "L'autotrasporto di merci per conto di terzi", C.A.F.I. EDITORE - Roma ; Piraino Maurizio "Il trasporto di merci su strada", EDIZIONI LAURUS ROBUFFO - Roma ; Carletti Anna, Favale Carolina, Ferraro ing Francesco Saverio, Fidani Gemma, Squillacioti Antonio, Viccica Filippo e Vitali Lamberto "Prontuario - autotrasporto di cose", AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Roma ; Severi dottsa Lidia e Montanaro dott Vincenzo "Autotrasporto di merci", BUFFETTI EDITORE - Roma ; Cellini Gianfranco "Disciplina dell'autotrasporto", PIROLA EDITORE spa - Milano ; Dente dr Alessandro e Cozzi dr Tullio "Autotrasporto merci Legge e disposizioni complemetari", LATERZA EDIZIONI LITOSTAMPA - Bari ; ACI e Gaudiano ing Mario (+) "Autotrasporto di cose", AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Roma ; Infantino comm. p.i. Francesco e Lantieri Francesco "Il Codice dell'autotrasporto", CELT CASA EDITRICE LA TRIBUNA - Piacenza ; Levi Guido e Carnabuci Sergio "Disciplina degli autotrasporti", EDIZIONI "GAT - Roma ; Dente dr Alessandro e Cozzi dr Tullio "La nuova legge sull'autotrasporto di merci e le disposizioni complementari", LATERZA EDIZIONI LITOSTAMPA - Bari ; Automobile Club Milano "Il nuovo codice della strada e il trasporto delle merci", ACINNOVA srl - Milano.

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