Articolo pubblicato sulla rivista Commercio Internazionale IPSOA, n.8/2000, pagg.5 e seguenti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Articolo pubblicato sulla rivista Commercio Internazionale IPSOA, n.8/2000, pagg.5 e seguenti"

Transcript

1 E COMMERCE, LE REGOLE DI UNA RIVOLUZIONE ANNUNCIATA Articolo pubblicato sulla rivista Commercio Internazionale IPSOA, n.8/2000, pagg.5 e seguenti L E-commerce (o commercio elettronico, o E-business) ha ormai perso i suoi connotati pionieristici, assumendo per contro anche nel nostro paese una posizione preminente nella conclusione di transazioni commerciali. La tumultuosa crescita dell automatizzazione delle transazioni deve essere imputata sia alla rapidissima diffusione di strumenti per l elaborazione di dati via rete (Internet, EDI, Wan, ecc.) tra i consumatori finali dei prodotti da commercializzare, sia alla pronta attenzione degli organi legislativi nazionali, volta a riempire il vuoto normativo creatosi nel momento in cui si è giunti dalle usuali forme di commercio al fenomeno della cosiddetta delocalizzazione delle transazioni. Prima di addentrarci negli aspetti più propriamente giuridici del commercio elettronico Per un analisi di questi temi sotto il profilo fiscale cfr. La Naia-Gardenal, E-commerce, per ora il fisco si adatta in Commercio Internazionale n.5/2000, p.7, è forse il caso di cercare di fornire una definizione a questo fenomeno, intendendolo come quella particolare transazione in cui le parti interagiscono nella fase preparatoria o di conclusione del contratto non fisicamente ma con l uso di mezzi di comunicazione elettronica. Le parti, in altri termini, eliminano dalla transazione gli usuali scambi fisici o i contatti diretti e utilizzano strumenti virtuali per porre in essere almeno uno degli elementi del contratto. Potranno dunque essere virtuali lo stesso contratto o un ordine di acquisto o di vendita, la manifestazione della volontà, la sottoscrizione, l elemento fisico della consegna del bene (si pensi a un software inviato via ) o la tipologia di pagamento. COMMERCIO ELETTRONICO DI TUTTI I TIPI A seconda poi del ventaglio di possibilità che verranno effettivamente utilizzate dai contraenti nel concludere la transazione, si distingue usualmente tra differenti tipologie di commercio elettronico: - Commercio elettronico in senso stretto, quando tutti gli elementi della transazione (contratto, consegna, pagamento) avvengono per via telematica; - Commercio elettronico in senso lato, quando almeno uno dei summenzionati elementi non viene effettuato in maniera telematica a causa, ad esempio, della materialità del bene compravenduto. Si suole poi distinguere tra: - Commercio elettronico diretto, quando la vendita dei beni avviene per via telematica ma la consegna del prodotto all acquirente avviene invece secondo le tipologie tradizionali (ad esempio, vendita di libri on-line); - Commercio elettronico indiretto, quando anche la consegna, del bene o la prestazione di servizi, successiva alla transazione, è effettuata per via telematica (per esempio, vendita di software da trasferire direttamente sull hard disk del computer dell acquirente). In considerazione della posizione sul piano imprenditoriale detenuta dalle parti che intervengono nella transazione, si tende infine a distinguere tra commercio elettronico - business to business (o electronic trading), che vede la partecipazione nella transazione di un venditore e di un acquirente, entrambi operatori economici; - business to consumer (o electronic shopping), dove l operatore economico si rivolge direttamente ad un pubblico di consumatori.

2 VECCHIE REGOLE E NUOVI CONTRATTI Come sopra accennato, il passaggio dalle usuali forme di commercio all e-commerce è stato compiuto e si compie tutt oggi anche grazie al costante adeguamento delle fonti normative. Nel momento in cui è stata superata la stessa struttura tradizionale del contratto e del documento cartaceo, il primo problema che si sono posti gli operatori del diritto è stato di verificare se le regole codificate in materia di negozi giuridici potevano applicarsi anche alle nuove forme di manifestazione della volontà per via telematica. Il problema non era di poco conto, visto e considerato che dovevano risolversi questioni di estrema importanza, quali la forma del contratto (ad probationem e ad subsantiam), la certezza della provenienza dell atto, le forme di manifestazione del consenso, l efficacia probatoria, il momento e il luogo di conclusione e, più generalmente, l'assimilabilità del documento informatico al documento cartaceo. Introducendo il concetto e le specifiche della firma digitale, per mezzo della quale si conferisce validità giuridica al documento elettronico, il legislatore italiano, con una inusuale velocità reattiva, ha parzialmente adeguato le nostre fonti normative alle nuove esigenze dei mercati La disciplina del documento informatico in Italia si è realizzata fino ad ora in tre fasi successive: 1. dapprima con l art. 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ); 2. quindi con il d.p.r. 10 novembre 1997 n.513 contenente il Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l archiviazione e la trasmissione di documenti con contenuti informatici e telematici a norma dell art.15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n 59, che a sua volta rinvia ad un emanando Decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; 3. infine, con il Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato in data LA FIRMA DIGITALE E LA CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA Prima di approfondire l esame della nuova normativa, è forse il caso di tentare di spiegare il sistema di crittografia asimmetrica che è presupposto tecnologico sia della firma digitale che del documento informatico. Una volta stabilita sul piano giuridico l equivalenza della firma tradizionale e della firma digitale, il sistema della crittografia asimmetrica permette alla firma digitale di assolvere le funzioni tipiche della firma tradizionale. La scienza crittografica, applicando un algoritmo matematico ad una serie di caratteri alfanumerici intelligibili a chiunque, permette di rendere assolutamente incomprensibile un testo per chiunque tranne che per il destinatario dello stesso. Permette altresì di garantire sia l autenticità del testo cifrato che la sua integrità. La crittografia asimmetrica, o a chiave pubblica, basa il suo funzionamento per la cifratura dei documenti su una coppia di chiavi diverse tra loro; l utilizzatore della firma digitale è in possesso sia di una chiave privata, conosciuta solo da se stesso, che di una chiave pubblica conoscibile da parte di chiunque. Le due chiavi sono tra loro complementari, nel senso che ognuna consente di sbloccare il codice dell altra. Esse sono altresì indipendenti, nel senso che avendo la conoscenza della chiave pubblica non è possibile risalire alla chiave privata.

3 La disciplina del documento informatico in Italia si è realizzata fino ad ora in tre fasi successive: 1. dapprima con l art. 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ); 2. quindi con il d.p.r. 10 novembre 1997 n.513 contenente il Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l archiviazione e la trasmissione di documenti con contenuti informatici e telematici a norma dell art.15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n 59, che a sua volta rinvia ad un emanando Decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; 3. infine, con il Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato in data Vediamo ora di fare qualche esempio pratico per verificare le modalità di funzionamento della crittografia asimmetrica, e le garanzie che essa offre. - Autenticità e integrità del documento. Il mittente A cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario B decifra il documento con la chiave pubblica del mittente, a lui nota. In questo modo, B riceve un documento che non può essergli stato inviato che da A, altrimenti non sarebbe riuscita l operazione di decifratura. Ugualmente, per il fatto stesso che la decifratura sia riuscita, significa che il documento è integro e non è stato modificato. - Segretezza del documento. Il mittente A cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario B; il destinatario decifra il documento mediante l utilizzo della propria chiave privata; - Segretezza, autenticità e integrità del documento. Il mittente A cifra il documento con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del destinatario B; il destinatario decifra il documento con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del mittente; - Data e ora della trasmissione del documento. Al fine di acquisire la prova del momento in cui avviene la trasmissione di un documento, si è pensato di ricorrere alla funzione di time stamping. In pratica, colui che è interessato ad avere un riscontro sicuro del momento in cui un dato documento è stato trasmesso, veicola il proprio documento verso il computer di un autorità preposta a questa funzione, la quale certifica la marcatura temporale e gira il documento al destinatario. - Autenticazione della firma digitale. E ora legislativamente contemplata la possibilità di autenticazione della firma digitale (DPR n. 513 /97). Il meccanismo è semplice: il notaio o il pubblico ufficiale appongono la propria firma digitale all atto da certificare, così attestando che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale. Dispone infatti l articolo 16, n.3 del citato D.p.r. che l apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. La firma così apposta dovrà ritenersi riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 2703 del codice civile. L AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE L istituzione dell autorità di certificazione risponde alla funzione di garantire al destinatario di un documento la certezza sull identità del soggetto che si qualifica come autore del documento medesimo. L autorità di certificazione svolge quindi il fondamentale compito di garantire la corrispondenza tra la coppia di chiavi e l identità personale del soggetto al quale le stesse si riferiscono, certificando tale corrispondenza e curando che ogni evento successivo (estinzione, revoca, modifica, sospensione) riceva adeguata pubblicità.

4 Le chiavi pubbliche vengono poi raccolte e conservate a cura dell autorità di certificazione in un apposito archivio elettronico, chiamato key repository, consultabile on line da chiunque abbia interesse a ottenere notizie su di una determinata chiave pubblica e sul titolare di essa. In virtù di quanto finora esposto, sembra agevole concludere che la firma elettronica ed il documento informatico, proprio per le modalità rigorose con cui sono normativamente strutturati, non solo assolvono alle funzioni tipiche della firma tradizionale, ma anzi rafforzano per certi aspetti la valenza identificativa e probatoria del documento informatico rispetto a quello cartaceo. NUOVI STRUMENTI DI PAGAMENTO Uno dei maggiori limiti incontrati dall e-commerce nel suo pur rapido sviluppo, è riscontrabile nelle problematiche relative ai sistemi di pagamento. Il commercio on-line, infatti, non riesce apparentemente a risolvere alcune questioni di ordine pratico quali l imputazione, la prova, la sicurezza e l integrità dei pagamenti. Lo sviluppo dell e-business appare al momento subordinato alla realizzazione di modalità di pagamento capaci di evitare quanto più i rischi e capaci di fornire una giusta sicurezza sulle succitate questioni. Tanto premesso, vediamo di illustrare brevemente i nuovi sistemi di pagamento, quali la moneta elettronica e le carte di credito con protocollo Set. Detti strumenti sono attualmente ancora in fase di studio ma dovrebbero iniziare ad imporsi sul mercato entro breve tempo. Grazie alla loro elaborazione, effettuata tenendo in considerazione proprio le specifiche problematiche sottese all utilizzo della rete, appare plausibile pensare che con la loro introduzione verrà garantita la sicurezza delle transazioni commerciali nel Web. I RISCHI DELLA CARTA DI CREDITO TRADIZIONALE L usuale pagamento a mezzo carta di credito, nato negli anni 60 in un epoca sicuramente antecedente alla diffusione di Internet, è costantemente criticato a causa della sua intrinseca pericolosità per il buon fine della transazione. Si teme infatti che, una volta che l acquirente trasmette al fornitore i propri dati (numero di carta, identità del titolare, scadenza) attraverso Internet, gli stessi potrebbero essere intercettati da terzi ed utilizzati abusivamente. In realtà, il problema sopra esposto potrebbe astrattamente realizzarsi anche al di fuori di Internet, mediante il normale utilizzo della carta di credito: nella ricevuta che rimane in mano al negoziante sono ben presenti gli estremi della nostra carta di credito (numero di carta, identità del titolare e scadenza). La parte che potrebbe essere in astratto maggiormente lesa dall effettuazione di un pagamento a distanza mediante carta di credito è piuttosto il venditore. L Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha infatti predisposto delle regole contrattuali e procedurali comunemente adottate dagli istituti di credito che impongono a carico di chi riceve un pagamento a mezzo carta di credito l onere di far sottoscrivere un ordine di pagamento e di verificare l identità tra la sottoscrizione apposta sullo stesso e la sottoscrizione apposta sulla carta di credito. Evidentemente, nelle transazioni via Internet dove manca la sottoscrizione dell ordine, è del tutto impossibile adempiere all obbligo in questione, con l ovvio effetto che il venditore non può essere sicuro dell identità dell acquirente.

5 Ne discende una duplice considerazione: - il venditore che ha accettato il pagamento senza verificare l identità tra titolare della carta di credito e acquirente, appare essere in una posizione giuridicamente molto debole; - l acquirente, per contro, potrà validamente fruire di una tutela molto ampia. Potrà proporre azione di nullità del contratto nei confronti del venditore visto che potrà sostenere, non avendo firmato nulla, di non avere espresso la propria volontà formativa del contratto. Potrà altresì ottenere dall istituto di credito emittente il risarcimento (in forza del disposto di cui all art. B del D.L. 185/99) della somma fraudolentemente pagata. La banca peraltro non potrà validamente sollevare una ipotetica responsabilità del titolare per ritardo nella comunicazione di smarrimento, visto e considerato che un uso illecito della propria carta può essere fatto da terzi, anche se il titolare rimane nella effettiva disponibilità della stessa. LE NUOVE CARTE DI CREDITO CON PROTOCOLLO SET Al fine di migliorare la sicurezza dei pagamenti a mezzo carta di credito, nel febbraio 1996 è stato sviluppato uno specifico protocollo denominato Set (Secure electronic transaction) che si basa sulla medesima tecnologia della firma digitale, ossia la crittografia asimmetrica. Il sistema SET garantisce: - la confidenzialità delle informazioni trattate, - l integrità dei messaggi, - la certificazione di autenticità delle parti coinvolte nella transazione. Esso funziona nel modo seguente: - il titolare della carta di credito Set riceve dalla banca emittente un certificato criptato in forza del quale il titolare è identificato univocamente dall istituto di credito. Il titolare registra sul suo computer il certificato; - nel momento in cui il titolare decide di effettuare un pagamento via Internet, la banca è in grado di certificare al venditore se chi sta utilizzando la carta è l effettivo titolare della stessa. Così facendo, la banca si sostituisce al venditore nell onere di verificare la corrispondenza tra la firma di chi effettua il pagamento e la firma apposta sul retro della carta di credito, onere che ovviamente, nelle transazioni via Internet, risulterebbe impossibile da assolvere. In questo modo chi riceve il pagamento risulta essere maggiormente garantito visto che in caso di problemi potrà tutelarsi sia nei confronti dell acquirente che ha negligentemente permesso che altri utilizzassero per lui la carta Set, sia nei confronti dell istituto emittente che, alla prova dei fatti, non ha saputo garantire un sistema sicuro ed inviolabile. I nuovi contratti delle carte di credito Set imporranno inoltre in capo al titolare un rigoroso onere di custodia del certificato. Se si verificasse l ipotesi che qualcuno, fraudolentemente o con il consenso del titolare, venga a conoscenza del certificato e del numero della carta di credito, il titolare non potrà contestare l eventuale esborso addebitatogli fintanto che non abbia provveduto a denunciare all istituto di credito emittente la violazione di sicurezza. LA MONETA ELETTRONICA L e-cash si pone come l equivalente elettronico del denaro contante. I primi a sperimentare questo tipo di transazione sono stati organismi bancari del calibro della Mark Twain Bank negli Stati Uniti e della Deutsche Bank in Europa. La moneta elettronica è costituita da un software che incorpora un credito acquistato contro contanti presso un istituto di credito emittente.

6 L utilizzo dell e-cash è molto simile a quello della carta telefonica prepagata: l acquirente acquista presso un istituto di credito autorizzato un diritto di spesa che viene trasferito su file o su apposita smart card. La carta può essere ricaricata dall utente presso il proprio conto corrente bancario, per via telefonica o allo sportello automatico. Una volta acquistata la moneta elettronica, l effettuazione della transazione avviene in questi termini: - il consumatore carica il software acquistato sul suo computer e si collega al sito di un commerciante che ha precedentemente stipulato una convenzione con l istituto emittente, il quale accetta la moneta elettronica in pagamento; - a questo punto, si attiva un operazione triangolare che vede l intervento dell istituto emittente. Quest ultimo verifica i codici criptati della moneta spesa dal consumatore e certifica la bontà del pagamento al venditore; - infine, il software registra la transazione cancellando la somma spesa dalla disponibilità del consumatore, contestualmente assegnandola al venditore. E I CONTRATTI? Si accennava alle difficoltà legate al vuoto normativo che circonda tuttora in larga misura le vicende del contratto concluso mediante le nuove forme telematiche. Sempre più urgente appare la necessità di dare una risposta alla crescente domanda di certezza giuridica che sale dagli operatori dell e-commerce. Il commercio elettronico, infatti, mette in crisi i tradizionali criteri interpretativi in tema, ad esempio, di modalità di conclusione del contratto, di prova del contratto, di tutela contro le clausole abusive, o anche di competenza giurisdizionale o di legge applicabile, qualora venditore e acquirente risiedano in Paesi differenti. In questo panorama, le novità sopra descritte in tema di disciplina della firma digitale rappresentano per l operatore economico un primo passo, assai significativo, in direzione di una maggiore certezza nella disciplina delle transazioni commerciali elettroniche. In una realtà economica sempre più proiettata verso una dimensione internazionale del commercio, si pone l esigenza di rispondere al quesito sulla legge applicabile e sul giudice competente a risolvere le controversie nascenti da transazioni internazionali concluse attraverso Internet. Tale esigenza appare ancora maggiore se si considera che in questo momento non sono ancora state ratificate specifiche convenzioni internazionali per questa materia. LA LEGGE APPLICABILE La legge italiana, come è noto, prevede una disposizione valida in generale per tutte le obbligazioni contrattuali, e dunque anche per questo genere di contratti. Si tratta dell articolo 57 della legge 31 maggio 1995 n.218 di riforma del diritto internazionale privato, ove si legge che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984 n.975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili. La Convenzione di Roma vede con favore la libera scelta delle parti circa la legge applicabile, che rappresenta il principale criterio di collegamento (articolo 3).

7 Accanto a questo, c è il criterio della legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto. In particolare, la legge presume che il collegamento più stretto sia con il paese con il quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha la propria residenza abituale o, nel caso di persone giuridiche, l amministrazione centrale. Il riferimento alle altre convenzioni internazionali di cui all articolo 57 potrebbe trovare qualche applicazione alla contrattazione internazionale telematica in relazione alla nota Convenzione internazionale di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Va però osservato che l applicazione delle norme di questa Convenzione potrebbe essere in realtà piuttosto limitata, perché essa stessa afferma (art.1.2 lett. a) che la convenzione non si applica alle vendite di beni mobili acquistati per uso personale familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento di concludere il contratto non sapesse che i beni erano acquistati per tale uso. E il caso di osservare, al di là dei dubbi e delle incertezze, che la transazione conclusa via Internet, pur con tutte le novità e le particolarità che la contraddistinguono, non è tuttavia una transazione astratta dal tempo e dallo spazio: la tecnologia consente infatti di giungere, tramite il server, ad identificare l ubicazione del personal computer del mittente e del destinatario, consentendo in tal modo di rendere applicabili le norme di legge sul momento e sul luogo di conclusione del contratto, dalle quali discendono anche i criteri di identificazione della legge e del foro competente in mancanza di scelta delle parti. CONSUMATORE PROTETTO ANCHE ON-LINE Va piuttosto sottolineata l incidenza che potranno avere nel settore che stiamo esaminando (in particolare nell importante sottocategoria definita business to consumer) le norme di diritto comunitario a tutela dei consumatori introdotte in Europa negli ultimi anni. Intendiamo qui riferirci in modo particolare alle norme: - sulla tutela contro le clausole abusive, - sulla vendita a distanza - sulla tutela della privacy. Il Codice civile italiano sin dal momento della sua stesura originaria prevedeva, agli articoli 1341 e 1342, un onere per la parte predisponente condizioni generali di contratto, vale a dire l onere di portarle preventivamente a conoscenza dell altra parte del contratto: se poi tali clausole avessero avuto carattere vessatorio, a tale onere si aggiungeva quello della specifica approvazione per iscritto. Queste regole naturalmente dovranno ricevere integrale applicazione anche ai contratti via Internet. A questo proposito, si ritiene di distinguere il caso in cui alcune fasi contrattuali avvengano off - line (nel qual caso la richiesta sottoscrizione sarà realizzabile agevolmente su apposito supporto cartaceo) da quello in cui l operazione avvenga interamente on - line, nel qual caso si renderà necessario ricorrere alla sopra descritta metodologia della firma digitale. Quanto sopra vale in via generale; nel segmento specifico detto business to consumer si dovrà prestare molta attenzione alla rigida normativa a protezione dei consumatori introdotta dal legislatore italiano in attuazione della direttiva n.93/13/cee. Si tratta per la precisione della legge 6 febbraio 1996 n.52, che ha introdotto nel Codice civile con il nuovo articolo 1469-bis una nutrita serie di clausole da valutarsi abusive fino a prova contraria. Tale prova contraria consiste nel dimostrare che le stesse siano state fatte oggetto di specifica trattativa.

8 Potrebbe essere facile osservare che nei contratti conclusi in via telematica questa trattativa non sussiste e ricavarne tout court la conclusione che tutte queste clausole sono invalide; in realtà questa conclusione è opinabile, se si considera che l utente di Internet può essere identificato in un soggetto culturalmente preparato ed evoluto al quale potrebbe non essere giustificata l estensione della ratio di tutela in quanto parte oggettivamente debole del contratto che è riconosciuta in generale al consumatore. LA LEGGE DELLE PARTI: QUALE PREVALE? Sempre in tema di tutela del consumatore, non si può tacere il particolare profilo di tutela presente nella Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. L articolo 5, comma 3, prevede che, in mancanza di scelta della legge applicabile e in deroga a quanto disposto dall articolo 4 (che pone come si è osservato il criterio del collegamento più stretto) il contratto andrà sottoposto alle legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale. Di solito, tuttavia, il professionista (cioè l imprenditore) che offre beni e servizi via Internet tende ad indicare come applicabile la legge del proprio paese. In questo caso, entra in gioco il comma 2 dell articolo 5 della Convenzione, secondo il quale la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente, se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto. La norma pare adattarsi bene alla fattispecie del contratto telematico, dove si verifica la accettazione di una proposta di contratto proveniente in certi casi da un operatore residente in altro Stato. VENDITE FUORI NEGOZIO E VENDITE A DISTANZA Nel novero delle norme inderogabili dell ordinamento cui appartiene il consumatore possiamo senz altro inserire quelle introdotte recentemente in Italia in attuazione di due direttive comunitarie. Si tratta, per l esattezza: - del decreto legislativo 15 gennaio 1992 n.50 di attuazione della direttiva n.85/577/cee in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e - del decreto legislativo 22 maggio 1999 n.185 che ha dato attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 n.97/ 7 /Ce, che si occupa della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Il contratto a distanza viene espressamente definito dalla legge come il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per tecnica di comunicazione a distanza deve intendersi,secondo la legge italiana, qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti, tra cui, in successivo allegato, viene espressamente menzionata la posta elettronica.

9 Tra gli aspetti più importanti di questa recente normativa vi sono: - il diritto irrinunciabile di recesso che il consumatore si vede riconosciuto entro il termine di : - sette giorni dal ricevimento della merce nel caso generale di vendita conclusa fuori dai locali commerciali (art. 6 del Dlgs.50/1992), - dieci giorni dal ricevimento del bene da parte del consumatore nel caso delle vendite a distanza (art. 5 Dlgs 185 /1999); - dall altro lato, il diritto del consumatore a ricevere una serie di informazioni preventivamente alla conclusione del contratto; informazioni che concernono, ad esempio, l identità e l indirizzo del fornitore, le caratteristiche essenziali del bene e del servizio, il prezzo comprese le spese di consegna, le modalità del pagamento e quelle di consegna del bene, le modalità di esercizio del recesso, etc.. La nuova legge impone che le informazioni, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. Inoltre, le informazioni di cui sopra devono necessariamente essere fatte pervenire al consumatore dopo la conclusione della transazione per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. LA PRIVACY INFORMATICA Il quadro, qui molto sinteticamente esposto, delle norme introdotte in Italia sotto l impulso dell Unione europea e valevoli anche a protezione dell acquirente via Internet si completa -nell attesa che si proceda nell iter di approvazione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che intenderebbe disciplinare taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (proposta già presentata dalla Commissione europea il 23 dicembre 1998 e pubblicata nella Guce 1999/C 30/04) - con le previsioni della legge italiana in materia di tutela della privacy informatica. La normativa in materia di documento informatico rinvia espressamente all applicazione della legge sulla privacy, in particolare in materia di misure di sicurezza per l utilizzo dei documenti informatici (art. 3 comma 4 Dpr 513/97) e di obblighi dell autorità di certificazione (art. 9 comma 2 lett. f, Dpr 513/97). Essa impone attualmente, come è noto, l osservanza di una serie di obblighi pena l applicazione di sanzioni anche pesanti in caso di mancata adozione delle prescritte misure di sicurezza. Tali obblighi sono finalizzati a far sì (si veda l art. 1) che il trattamento dei dati personali (definizione che comprende qualsiasi operazione applicata ai dati stessi, come la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione), si svolga nel rispetto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale Ricordiamo brevemente i principali obblighi posti a carico di coloro i quali effettuano il trattamento di dati personali. Innanzitutto, siffatto trattamento può avere luogo unicamente con il consenso espresso dell interessato (art. 11), salvi i casi di esclusione indicati dall art.12. Il trattamento dei cosiddetti dati sensibili (razza, salute, opinioni politiche e religiose, etc.) è invece ammesso soltanto con il consenso scritto dell interessato e previa autorizzazione del garante per la privacy.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi. Milano,

Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi. Milano, Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi Milano, Premessa digitale Il presente documento ha la finalità di supportare le Amministrazioni che intendono dotare il proprio personale di digitale, illustrando

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE Prof. Stefano Pigliapoco DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE s.pigliapoco@unimc.it Codice dell amministrazione digitale Il codice dell amministrazione digitale (Co.A.Di.) è contenuto

Dettagli

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 10.01.2011 INDICE 1. Premessa 2. Accesso al servizio 3. Finalità della

Dettagli

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica

Dettagli

La Firma Digitale La sperimentazione nel Comune di Cuneo. Pier Angelo Mariani Settore Elaborazione Dati Comune di Cuneo

La Firma Digitale La sperimentazione nel Comune di Cuneo. Pier Angelo Mariani Settore Elaborazione Dati Comune di Cuneo La Firma Digitale La sperimentazione nel Comune di Cuneo Pier Angelo Mariani Settore Elaborazione Dati Comune di Cuneo Perchè questa presentazione Il Comune di Cuneo, aderente alla RUPAR, ha ricevuto due

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3

Dettagli

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it redatto ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 2 GENNAIO 2014 documento pubblico 1 PREMESSA 3 SEZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono: Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Il sito www.worky-italy.com (di seguito, il Sito ) tutela la privacy dei visitatori

Dettagli

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB PRIVACY POLICY DEL SITO WEB Via Cola di Rienzo, 243 I - 00192 ROMA Tel. +39 06.97614975 Fax +39 06.97614989 www.aido.it aidonazionale@aido.it C.F. 80023510169 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC) Comune di Viterbo Prefettura di Viterbo Provincia di Viterbo Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario Formativo La Posta Elettronica Certificata: aspetti

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

La firma digitale CHE COSA E'?

La firma digitale CHE COSA E'? La firma digitale La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l autenticità e l integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari

Dettagli

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Questo vademecum ha lo scopo di riassumere i concetti relativi alla PEC. Per approfondimenti e verifiche, si rimanda alla legislazione vigente. 1 COS E ED A COSA SERVE PEC

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON - LINE INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Modalità di accesso al servizio on-line Art. 3 Atti soggetti alla pubblicazione Art. 4 Modalità di pubblicazione Art.

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE Università degli Studi di Macerata NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE La società dell informazione e della conoscenza Tutte le organizzazioni, pubbliche

Dettagli

Seminario formativo. Firma Digitale

Seminario formativo. Firma Digitale Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario formativo sull utilizzo della Firma Digitale Viterbo 7 febbraio 2011 (Ce.F.A.S.) Viterbo 22 febbraio 2001

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

FORM CLIENTI / FORNITORI

FORM CLIENTI / FORNITORI FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009 PEC per i professionisti Roma, 1 dicembre 2009 La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing Codice di comportamento di Internal Dealing 1 Reply S.p.A. Codice di comportamento in materia di Internal Dealing relativo alle operazioni su strumenti finanziari emessi da Reply S.p.A. compiute da Soggetti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA Approvazione deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2012 del Consiglio comunale n. del Art.

Dettagli

PRIVACY POLICY SITO INTERNET

PRIVACY POLICY SITO INTERNET I H A D S.R.L. VIALE CAMPANIA 33 I - 20133 MILANO PRIVACY POLICY SITO INTERNET Tel. +39 029941767 Fax +39 02700506378 www.ihad.it info@ihad.it Cap Soc: 10000 C.F. e P.IVA 04558090967 R.E.A. 1756291 PERCHÉ

Dettagli

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria REGOLAMENTO N.4 DELL AUTORITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISCIPLINANTE IL CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FONDI AI SENSI DELL ARTICOLO 38, COMMA 4 DELLA LEGGE N. CXXVII DEL 30

Dettagli

Regolamento per l'organizzazione del servizio relativo alla tenuta dell'albo pretorio on line

Regolamento per l'organizzazione del servizio relativo alla tenuta dell'albo pretorio on line COMUNE DI CELLAMARE (Prov. di Bari) Regolamento per l'organizzazione del servizio relativo alla tenuta dell'albo pretorio on line Approvato con Deliberazione di G.C. N. 54 del 22/12/2011 1 INDICE Articolo

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/05/2009) Sommario Art. 1.

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Documento n. 8 - Allegato al manuale di gestione PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 1. Composizione del piano Il piano di conservazione oltre che dai seguenti articoli

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 9.6.2011 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Albo Pretorio on line Art. 3 Modalità di pubblicazione e accesso Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI TENUTA SAN ROSSORE Località CASCINE VECCHIE 56122 PISA tel. (050) 539111 fax (050) 533650 cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506 SERVIZIO SEGRETERIA

Dettagli

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014

La fattura elettronica e la pubblica amministrazione. 27 maggio 2014 La fattura elettronica e la pubblica amministrazione 27 maggio 2014 Riferimenti normativi e di prassi Art.21 DPR 633/72 (Testo iva) Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta

Dettagli

Notiziario settimanale 24-30 giugno 2002. Indirizzi e-mail e invio di pubblicità. Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft

Notiziario settimanale 24-30 giugno 2002. Indirizzi e-mail e invio di pubblicità. Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft Newsletter Notiziario settimanale Indirizzi e-mail e invio di pubblicità Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft Obblighi a tutela della privacy per i gestori Tlc 1 Newsletter 2002 LA SOLA

Dettagli

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. LE POLICY SULLA PRIVACY DI QUESTO SITO PERCHE QUESTO AVVISO In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Dettagli

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale Una rivoluzione importante Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione Digitale sulla

Dettagli

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale INTRODUZIONE Il Prospetto Informativo Aziendale La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che tutti i datori

Dettagli

COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N.

COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N. Sede, data Prot. N. Mod.ad6-it COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N. Spett.le Organismo di Mediazione Soluzione ImMediata s.r.l. Via Teatro Greco, 76 95124 Catania Cod.Fisc., residente in

Dettagli

EUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy

EUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy Privacy Policy EUROCONSULTANCY-RE di Concept Design 95 Ltd Registered in England - Co. Reg. no. 3148248 - VAT no.690052547 (GB) No. Iscrizione Camera di Commercio di Milano (REA) 1954902 Codici Fiscale

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

COMUNE DI VILLONGO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI VILLONGO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI VILLONGO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO ON LINE INDICE Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Modalità di accesso al servizio on-line Articolo 3 Responsabile

Dettagli

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy Una delle principali semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 riguarda l adempimento della notificazione al Garante, ovvero

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] Comune di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] - 1 - PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE È PREVISTO L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE E LORO INTEGRAZIONE ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

La Firma Digitale. Manuale d uso Fornitore. Introduzione alla Firma Digitale. Aprile 2015

La Firma Digitale. Manuale d uso Fornitore. Introduzione alla Firma Digitale. Aprile 2015 Manuale d uso Fornitore Introduzione alla Firma Digitale Cenni generali sulla Firma Digitale La firma digitale può essere definita come un sistema di autenticazione di documenti digitali tale da garantire

Dettagli

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA White paper Lorenzo Braidi SOMMARIO Premessa...2 Gli attori...2...2 Mittente e destinatario...3 Il servizio...3 Processo standard...4 Processo a gestore unico...4 Eccezioni...4

Dettagli

La normativa italiana

La normativa italiana La normativa italiana Qual è la normativa italiana riguardo a questi fenomeni? D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy); D.Lgs 9 aprile 2003, n. 70 (Commercio elettronico); D.Lgs 6 settembre

Dettagli

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DI CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA. Art. 1 - Finalità 1. Ai sensi dell art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come

Dettagli

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. PRIVACY POLICY PERCHE QUESTO AVVISO In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un informativa

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Proposte di semplificazione dei procedimenti. Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi

LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Proposte di semplificazione dei procedimenti. Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Proposte di semplificazione dei procedimenti Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi Tuttocamere - Invio telematico Semplificazione Pag. 1/6 Direttiva

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO VARIABILE CON MINIMO E MASSIMO 1 GIUGNO 2016 Codice ISIN: IT0004712565 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA

Dettagli

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA Contenuti 1. INFORMAZIONI GENERALI Condizioni Generali di vendita 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 5. DEFINIZIONE

Dettagli

Policy per la gestione dell Albo Ufficiale on line

Policy per la gestione dell Albo Ufficiale on line Policy per la gestione dell Albo Ufficiale on line Questa Policy disciplina le competenze, le modalità, le forme ed i limiti con i quali la Scuola Normale Superiore organizza e gestisce il proprio Albo

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTRUZIONI PER L UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC Che cos è la Posta Elettronica Certificata? La Posta Elettronica Certificata (PEC) è una soluzione

Dettagli

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento

Dettagli

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva

Dettagli

REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015

REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015 REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Sistema Informativo Territoriale (SIT) Agenda 21 locale comunica solo con carta ecologica L Amministrazione Comunale di Cesano Maderno presenta il Sistema Informativo Territoriale (SIT) il SIT è un progetto Agenda 21 locale Le novità illustrate

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L "OFFERTA")

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L OFFERTA) Modulo B (Scheda riservata ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L "OFFERTA") Il/la sottoscritto/a

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( P.E.C. ) Torino, 18 giugno 2010 1 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) OBIETTIVI DELL INTERVENTO Fornire

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza Allegato alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 2/C del 02.07.2010 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza Regolamento sui procedimenti amministrativi ai sensi degli

Dettagli

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Allegato n. 6 PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 1. Composizione del piano Il piano di conservazione oltre che dai seguenti articoli è composto anche dal quadro di classificazione (Titolario), dal massimario

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 5 Ottobre 2012 INDICE 1. Oggetto 2. Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni

Dettagli

Le imprese di nuova costituzione dovranno dotarsi di email certificata da subito, all atto della costituzione.

Le imprese di nuova costituzione dovranno dotarsi di email certificata da subito, all atto della costituzione. Da oggi è possibile acquistare un indirizzo email personalizzato PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure registrare un nuovo dominio con la certificazione PEC. La posta elettronica certificata (PEC)

Dettagli

Regolamento per la gestione dell Albo pretorio on line

Regolamento per la gestione dell Albo pretorio on line Comune di Torre di Mosto Provincia di Venezia Regolamento per la gestione dell Albo pretorio on line (approvato con delibera G.C. numero 12 del 18/02/2013) 1 Sommario Art. 1 - Oggetto del regolamento...

Dettagli