Legge 24 giugno 1929, n.1159 e Regio Decreto 28 febbraio 1930, n.289 (r. d.)

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1 Legge 24 giugno 1929, n.1159 e Regio Decreto 28 febbraio 1930, n.289 (r. d.) Norme generali Art. 1 Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero. Art. 4 La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari. Art. 5 La discussione in materia religiosa è pienamente libera. Enti di culto Art. 2 Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri. Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale. Art. 10 r. d. L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro dell'interno. La domanda è presentata all'ufficio di culto presso la prefettura e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini. Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel regno. Art. 11 r. d. Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa. Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione. Art. 12 r. d. Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dai culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione. Art. 13 r. d. Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa. 1

2 Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro dell'interno e dagli organi dal medesimo dipendenti. Art. 14 r. d. La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso. Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro dell'interno puà sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione. Art. 15 r. d. In qualunque tempo, con decreto del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti. Ministri di culto e personale religioso Art. 3 Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell'interno per l'approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa. Art. 3 r. d. I ministri di un culto ammesso nello stato, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse. Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue. Art. 4 r. d. I ministri di un culto ammesso nel stato, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto. Art. 5 r. d. I ministri dei culti ammessi nel stato possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino. L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità o le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata. Art. 6 r. d. I ministri dei culti ammessi nel stato possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti. Art. 7 r. d. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla 2

3 chiamata alle armi su attestazione del Prefetto, il quale dichiari che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure. Art. 8 r. d. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel regno la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, può essere autorizzata dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche. Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata. Art. 9 r. d. Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli artt. 98 e 100 del T.U. delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato con R.D. 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore. Art. 20 r. d. L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro dell'interno, dal ministro di culto interessato. La domanda è presentata all'ufficio per gli affari di culto presso la prefettura, e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene. Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende. Art. 21 r. d. Gli uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il Prefetto della provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero dell'interno. L'approvazione della nomina è data con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana. Art. 22 r. d. Copia del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto è comunicata agli uffici per gli affari di culto presso le prefetture, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio. Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi. 3

4 Matrimonio Art. 7 Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti. Art. 8 Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio. L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3. Art. 9 Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile. L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge. L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione. Art. 10 L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile. Art. 11 Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile. Art. 25 r. d. L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell'art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facoltà del ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell'ufficio, se però la nomina del medesimo è stata debitamente approvata a sensi dell'art 3 della legge. 4

5 Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso. L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile. Art. 26 r. d. Se gli sposi domiciliano o risiedono in comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile. Se invece, il ministro di culto si trasferisce nel comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge. Art. 27 r. d. La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio è fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che rilasciò l'autorizzazione trasmette copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta. Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne dà notizia, con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebrò il matrimonio. In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia. Art. 28 r. d. I ministri dei culti ammessi nello Stato non possono rilasciare copie né certificato degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro. Scuola Art. 23 r. d. Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli : la domanda è diretta al provveditore agli studi il quale, udito il consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando creda, ne riferisce al Ministero della Pubblica Istruzione, che decide di concerto con quello del'interno. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele. Art. 24 r. d. Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche e dei comuni. Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro della Pubblica Istruzione, che lo adotterà di concerto con quello dell'interno. 5

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