Comune di CAMPOBASSO Area 4 Lavori e manutenzioni - Protezione civile e Sicurezza- Ambiente - Urbanistica

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1 Comune di CAMPOBASSO Area 4 Lavori e manutenzioni - Protezione civile e Sicurezza- Ambiente - Urbanistica REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE, RADIOTELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INDICE CAPO I NORME GENERALI Articolo 1 finalita Articolo 2 ambito di applicazione Articolo 3 dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza senza obbligo di comunicazione autorizzazione CAPO II LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI DI NATURA URBANISTICO - EDILIZIA Articolo 4 individuazione delle aree per l installazione degli impianti Articolo 5 localizzazioni consentite Articolo 6 contestualizzazione degli impianti Articolo 7 installazione degli impianti in zona di installazione condizionata Articolo 8 installazione degli impianti in ambiti storico monumentali e ambientali Articolo 9 rispetto parametri ed indici del P.R.G. e del regolamento edilizio CAPO III PROGRAMMA ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E COMUNICAZIONI Articolo 10 piano annuale delle localizzazioni Articolo 11 iter procedurale delle istanze Articolo 12 impianti mobili di telefonia mobile Articolo 13 altri obblighi di comunicazione Articolo 14 risanamenti CAPO IV PUBBLICIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI IMPIANTI Articolo 15 informativa e modalita di pubblicizzazione alla cittadinanza Articolo 16 vigilanza e controllo Articolo 17 sanzioni CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 disposizioni finali Pagina 1 di 12

2 Premesse Il presente regolamento disciplina la pianificazione e le modalità d installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (radiocomunicazione o stazione radiobase per la telefonia mobile, in seguito S.R.B. e radiodiffusione o stazione di radio/telecomunicazioni, in seguito S.R.T. - ( vedi note a piè pagina 1-2 ) La Legge Regionale Molise 10 agosto 2006, n.20 al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del Decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 ed in conformità alla L. 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i. ( Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ha disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e gli indirizzi per l ubicazione, l installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Tali tetti saranno ulteriormente definiti, secondo i criteri di cautela e di minimizzazione del rischio, in applicazione del principio di precauzione, come prevede la legge quadro approvata dal Parlamento. In esecuzione di questi principi e secondo quanto previsto dall art.8 comma 6 della legge quadro (art.8 comma 6: i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), il Comune intende regolamentare la diffusione e le modalità attuattive per l installazione degli impianti di radiofrequenza, facendo riferimento: Rispetto e conservazione dell ambiente. La Costituzione promuove e tutela la conservazione dell ambiente. Il Comune attua questo principio pianificando, ove possibile, all interno di ambiti edificabili, o già vincolati da fasce di rispetto d inedificabilità, la localizzazione d impianti non esenti da potenziali rischi d inquinamento. Gli ambiti di inedificabilità sopra individuati sono tali da non comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti alla tutela monumentale; Dirette modalità di controllo. Il Comune ritiene di localizzare gli impianti per la radiofrequenza all interno di aree di proprietà comunale o pubblica, o vincolata all acquisizione da parte del Comune o di Enti pubblici territorialmente competenti. Questo perché detti impianti sono necessari alla collettività in quanto assimilabili a servizi di pubblico interesse, ma sono altresì ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, emettendo campi elettromagnetici per i quali è tuttora in fase di studio l effetto provocato sull organismo umano. La localizzazione nelle aree di proprietà pubblica consente di prevedere forme dirette di convenzione tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare ogni modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti, 1 - Per impianto di radiofrequenza (S.R.B. e S.R.T.) s intende un manufatto composto di un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici. Il punto antenna, può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l installazione di un palo; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.). Per impianto irradiante campi elettromagnetici oggetto del presente regolamento si intende ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra i 100 KHz e 300 GHz. Questa frequenza è da ritenere automaticamente variata in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti e in particolare in materia di pubblica sanità.) 2 - Nel presente regolamento la potenza irradiata si intende espressa in W EIRP EIRP (Potenza Isotropa Effettiva Irradiata) Pagina 2 di 12

3 Contenimento degli impianti da dislocare sul territorio. Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale; Garanzia di partecipazione di operatori vari. Il Comune promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all installazione di impianti per la radiofrequenza. E vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte Le concessioni rilasciabili dal Comune. Sono esenti dagli adempimenti gli impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per fini di pubblico servizio e di Protezione Civile con potenza massima in antenna inferiore ai 7 W EIRP EIRP. Capo I NORME GENERALI ART. 1 FINALITA La finalità del presente regolamento è quella di assicurare un razionale inserimento e risanamento degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nell ambito del territorio comunale al fine di tutelare l ambiente, il paesaggio, il contesto urbano ed allo scopo di minimizzare e contenere le esposizioni ai campi elettromagnetici, compatibilmente con la qualità del servizio svolto e fermo restando il riconosciuto valore strategico delle infrastrutture di telecomunicazione per la modernizzazione e lo sviluppo del paese. Il presente Regolamento disciplina l installazione degli impianti per telecomunicazione (tra cui le Stazioni Radio Base per telefonia mobile) e radiotelevisivi con particolare riferimento ed attenzione alle parti ed agli edifici storici della città nonché alle aree di consistente intensità abitativa così come descritte dalla Legge Regionale Molise 10 agosto 2006, n.20 Norme per la tutela della popolazione dall inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Le norme e le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all intero territorio comunale. Rientrano nell ambito di applicazione gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, quali quelli necessari per l esercizio del servizio pubblico di telefonia mobile e personali (GSM, UMTS, DCS, e DECT), per la trasmissione radiofonica e televisiva e per altri servizi similari disciplinati dal quadro normativo di riferimento operanti nell intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz. L applicazione riguarda sia gli interventi di nuova costruzione che quelli manutentivi, d ampliamento e potenziamento degli impianti preesistenti. Risultano essere esclusi dagli adempimenti previsti dal presente Regolamento: a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz; b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza irradiata non superiore a 20 W EIRP, utilizzate esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche; c) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza irradiata non superiore a 5 W EIRP EIRP. Pagina 3 di 12

4 Anche per le sopradescritte fattispecie deve, in ogni caso, essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla vigente normativa statale. ART. 3 DISPOSITIVI EMITTENTI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIO FREQUENZA NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia i sottoelencati dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambienti di lavoro per attività imprenditoriali ed in ambiente abitativo per uso domestico: a) telecomandi a distanza; b) controlli di processo; c) allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione; d) comandi di carrelli mobili automatici; e) cercapersone; f) rete di telefoni interni cordless (comunicazioni bidirezionali); g) dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfaccia radio per computers e/o periferiche, W EIRPireless, etc.); h) ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali, sportive e similari; i) sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea. Capo II LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER L INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI Le aree del territorio comunale sono individuate e denominate, in conformità con i criteri approvati con Legge Regionale Molise 10 agosto 2006, n.20, nel modo seguente: A) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e tecnologia DVB - H (televisione digitale mobile su telefonino): 1) AREE SENSIBILI: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali ospedali, case di cura, cliniche; singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco baby parking, orfanotrofi e strutture similari; residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz); 2) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti caratteristiche: Pagina 4 di 12

5 a) l'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale; d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia; e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area; 3) ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) aree esclusivamente industriali; b) aree a bassa o nulla densità abitativa; c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale; 4) ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione. B) Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva: 1) AREE SENSIBILI: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali ospedali, case di cura; cliniche, singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari, istituti penitenziari; residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003; 2) ZONE DI VINCOLO: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) area definita "centro storico" come da P.R.G.; b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore e 500 W EIRP; 3) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) l'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004; c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia; d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area; 4) ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche: a) aree esclusivamente industriali; b) aree a bassa o nulla densità abitativa; c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale; 5) ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione. ART. 5 LOCALIZZAZIONI CONSENTITE Nelle Zone Sensibili come sopra definite è vietata l installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione così come previsto dall art. 13 della L.R. 10 agosto 2006, n.20. Pagina 5 di 12

6 Nelle Zone di Vincolo è consentita l installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione così come previsto dall art. 13 della L.R. 10 agosto 2006, n.20 con potenza totale irradiata non superiore a 300 W EIRP EIRP. In Zone ad installazione condizionata, fuori dalla aree di particolare tutela, è consentita l installazione degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni di cui alla L.R. 10 agosto 2006, n.20 con potenza totale irradiata non superiore a 1000 W EIRP EIRP. Nelle zone di attrazione e nelle zone neutre, fuori dalla aree di particolare tutela, è consentita l installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radio televisione di cui alla L.R. 10 agosto 2006, n.20. ART. 6 CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI I gestori degli impianti di cui all art. 2 devono, proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e che garantisca il miglior inserimento nell ambiente circostante secondo i criteri di cui ai successivi articoli 7 e 8 sia in caso di richiesta di Permesso di Costruire ovvero di D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) ART. 7 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI IN ZONA AD INSTALLAZIONE CONDIZIONATA L installazione degli impianti ricadenti in ambiti di particolare intensità abitativa dovrà avvenire in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza di persone superiore alle 4 ore e situati: - entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale irradiata superiore a 300 W EIRP; - entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale irradiata non superiore a 1000 W EIRP; - entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale irradiata superiore ai 1000 W EIRP. Ai sensi della L. R. 10 agosto 2006, n.20 è vietata l installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze. ART. 8 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI IN AMBITI STORICO MONUMENTALI E AMBIENTALI Nei Centri Storici individuati come tali dal Piano Regolatore Generale, nelle parti di territorio oggetto di vincolo ambientale specifico ovvero ricompresi in ambiti assoggettati a vincoli ambientali automatici e per gli immobili di interesse storico vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 490/99, la compatibilità degli impianti per la telecomunicazione e radiotelevisivi deve essere dimostrata dai proponenti ed accertata dall Amministrazione Comunale fatte, ovviamente salve tutte le specifiche procedure vigenti ai sensi di legge. Ci si dovrà ispirare pertanto a criteri di: - minima invadenza visiva dei nuovi elementi tecnologici e massimo rispetto della lettura del quadro percettivo costituente lo scenario urbano storico in cui si colloca l impianto da installare. In tale ottica la collocazione di nuovo impianto viene valutata verificandone la non visibilità, per quanto possibile, dagli spazi pubblici e la non interferenza percettiva con gli edifici di valore storico - monumentale; Pagina 6 di 12

7 - massima concentrazione di più gestori (con particolare riferimento alle stazioni radio base per telefonia mobile) su un unico impianto al fine di contenerne il numero e comunque ridurne la proliferazione nei centri storici e nel tessuto urbano di più vecchio impianto; - massima mimetizzazione degli impianti privilegiando scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l impatto visivo dei manufatti e delle strutture evitando l impiego di superfici metalliche riflettenti; ART. 9 RISPETTO PARAMETRI ED INDICI DEL P.R.G. E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Le installazioni oggetto del presente Regolamento e gli interventi edilizi ad esse correlati dovranno in ogni caso rispettare i disposti normativi previsti dal Piano Regolatore Generale e da eventuali Piani urbanistici attuativi, oltre che dal Regolamento Edilizio comunale, in termini di distanze dai confini, distanze tra edifici, rapporto di copertura ecc.. Ogni struttura per S.R.B./S.R.T. deve essere dotata di recinzione rigida di altezza non inferiore a 2 m nella continuità perimetrale. In caso di installazione di diversi impianti va data priorità alla scelta di coabitazione su supporto comune, nel caso di impossibilità deve essere garantita una distanza reciproca, da misurarsi tra i baricentri dei volumi di rispetto dei parallelepipedi circoscritti di ciascun impianto, non inferiore a 10 (dieci) metri. Capo III PROGRAMMA ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E COMUNICAZIONI ART. 10 PIANO ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI I gestori di reti di telecomunicazioni o quanti agiscono in loro nome devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di localizzazione articolato per zone territoriali. Il piano dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi, da loro gestiti, con l indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni oltre che l eventuale necessaria ottimizzazione dei sistemi esistenti al fine del massimo contenimento delle esposizioni. Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti, saranno promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l obiettivo di minimizzare l esposizione della popolazione alle radiazioni, di garantire la tutela dell ambiente e la salvaguardia del paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi. Il piano generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per 30 giorni. Nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare eventuali osservazioni. ART. 11 ITER PROCEDURALE DELLE ISTANZE L installazione di infrastrutture per impianti oggetto del presente regolamento e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, Pagina 7 di 12

8 l installazione di torri, di tralicci, di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, reti di radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all uopo assegnate, oggetto del presente Regolamento è soggetta al rilascio di titolo abilitativo (permesso di costruire) da parte dei preposti uffici comunali previo inoltro di idonea istanza da parte dei soggetti a tal fine abilitati e previo accertamento da parte dell organismo competente (A.R.P.A.) della compatibilità del progetto ai limiti di esposizione. Detta istanza, al fine di consentire agli uffici preposti le opportune verifiche di compatibilità, nonché l acquisizione di eventuali ulteriori pareri istruttori che la specificità degli interventi potrebbe rendere necessari, deve essere corredata da: 1. dimostrazione del titolo abilitativo ad eseguire l intervento; 2. estremi della concessione governativa (nei casi previsti); 3. progetto architettonico dell impianto completo di inquadramento cartografico generale, delle piante, dei prospetti, delle sezioni significative e della relazione tecnico progettuale; 4. progetto relativo all impatto elettromagnetico redatto, in conformità con la normativa vigente 5. copia dell istanza presentata all A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) al fine del rilascio del parere di competenza; 6. dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente comprendente: - costruttore, tipo, modello caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con frequenza di trasmissione del segnale; - costruttore, tipo, altezza e modello dell'antenna trasmittente; - caratteristiche di irradiazione dell'antenna quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticali completi di scala; inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione; direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; guadagno dell'antenna (valore numerico ed in decibel); - altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo cui è ancorata l'antenna; - potenza massima in antenna; frequenza portante o canale di trasmissione; - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziati le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione; - intensità dei campi elettromagnetici generati, determinati mediante calcolo, con la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo seguite; - precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata; 7. documentazione fotografica relativa all immobile oggetto di installazione ma che, al contempo, risulti esaustiva del relativ contesto urbano; 8. rendering di simulazione con vedute significative della localizzazione rispetto al contesto urbano circostante con particolare riferimento alla visibilità dagli spazi pubblici; 9. eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d uso o accesso al manufatto o all area ove è prevista l installazione dell immobile; 10. atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell impianto, ove, ai fini della Pagina 8 di 12

9 protezione della popolazione, devono essere rispettate le prescrizioni fornite dall'arpam. Il titolare dell impianto o il suo legale rappresentante si deve impegnare altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione dello stesso, gli interventi necessari allo smantellamento dell impianto, alla sua rimozione, nonché al ripristino del sito in armonia con l contesto territoriale; 11. certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale che dovranno risultare da idoneo computo metrico redatto sulla base dei costi previsti dal Listino Prezzi della Camera di Commercio di Campobasso. Le istanze di Permesso di Costruire e le D.I.A. di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (o D.I.A.) non sia stato comunicato un motivato provvedimento di diniego. Copia dell istanza o della D.I.A., secondo i casi, viene contestualmente inoltrata all A.R.P.A che si pronuncia entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Il responsabile del procedimento dell ufficio comunale competente può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell istanza, eventuale documentazione integrativa non prodotta ovvero che risulta essere utile e necessaria per l istruttoria dell istanza stessa. In tali casi il termine di 90 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell avvenuta integrazione documentale. Nel caso una Amministrazione interessata dal procedimento abbia espresso il proprio motivato dissenso all intervento, il responsabile del procedimento convoca, ai sensi di legge, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati, dell A.R.P.A. oltre ad un rappresentante dell Amministrazione dissenziente. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa secondo le disposizioni normative e legislative vigenti al momento. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. ART. 12 IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione dell impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a 180 giorni. Gli impianti temporanei che abbiano potenza totale al connettore d antenna non superiore a 7 W EIRP, hanno medesimi obblighi previsti per gli impianti fissi con potenza totale al connettore d antenna non superiore a 7 W EIRP. Il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell impianto. Gli impianti temporanei di cui al precedente comma 1, con potenza totale al connettore d antenna non superiore a 7 W EIRP, sono soggetti agli obblighi di comunicazione e non necessitano dei provvedimenti autorizzativi: Una volta scaduti i termini temporali di esercizio richiamati al comma 1 e specificati nella Pagina 9 di 12

10 comunicazione indicata al precedente comma, l impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area. ART. 13 ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Oltre alla comunicazione del Piano annuale delle Localizzazione di cui al precedente art. 10 è fatto obbligo di comunicare, le sotto elencate attività: 1. Comunicazione di variazione della titolarità di impianto di telecomunicazione o radiotelevisione: da effettuarsi entro 10 giorni dall avvenuta variazione. 2. Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d impiego dell impianto di telecomunicazione o radiotelevisione: da effettuarsi entro 10 giorni dall avvenuta variazione. 3. Comunicazione di disattivazione dell impianto di telecomunicazione e radiotelevisione: da effettuarsi entro 10 giorni dall avvenuta disattivazione. 4. Dichiarazione di conformità dell impianto realizzato rispetto al progetto presentato e di osservanza alle prescrizioni: da effettuarsi entro 10 giorni dall entrata in esercizio dell impianto. 5. Dichiarazione di variazione nella titolarità dell impianto di telecomunicazione o radiotelevisione: da effettuarsi entro 30 giorni dall avvenuta variazione. 6. Comunicazione di disattivazione dell impianto di telecomunicazione e radiotelevisione: da effettuarsi entro 30 giorni dall avvenuta disattivazione dell impianto. 7. Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d impiego dell impianto di telecomunicazione o radiotelevisione, determinanti al fine del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l installazione e l esercizio; 8. Comunicazione relativa all esercizio di impianto ad uso radioamatoriale : da effettuarsi 30 giorni prima dell attivazione. ART. 14 RISANAMENTI Entro 120 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l installazione, comunicano al Comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale ed all A.R.P.A. specifici piani di adeguamento ai disposti contenuti nel presente Regolamento. La conseguente attività di delocalizzazione degli impianti dovrà risultare, in ogni caso, conforme al presente Regolamento. L A.R.P.A. provvede ad effettuare i controlli relativi al rispetto dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti. Qualora l A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione della popolazione previsti dalla vigente normativa, ne da informazione al Sindaco per l adozione delle misure di competenza, ed all ASL. La dove al superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa concorrano più impianti, l A.R.P.A. nella sua comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente proponendo i tempi per l attuazione del risanamento. Il Comune, attraverso gli uffici comunali preposti, provvederà a prescrivere al titolare, o ai titolari, degli impianti che concorrono a determinare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l attuazione di specifici interventi di risanamento, da realizzarsi non oltre 180 giorni dall intervenuta prescrizione secondo modalità e tecniche da individuarsi sotto la diretta responsabilità dei titolari. Pagina 10 di 12

11 L ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all entità ed alle condizioni del superamento di cui al precedente comma 3 del presente articolo, e propone al Sindaco l eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri derivanti a carico dei soggetti gestori. Nel caso in cui i titolari di impianti che provocano, o concorrano a provocare, il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell esposizione entro tali limiti, gli stessi formulano apposita proposta al Sindaco che, sentita l A.R.P.A., può approvare tale proposta di riduzione a conformità dell impianto, o degli impianti. L A.R.P.A. effettua i propri relativi controlli sul risultato dell applicazione delle misure di risanamento dando comunicazione degli esiti al Sindaco e all ASL. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il Comune può disporre la sospensione dell attività degli impianti ovvero revocarne l autorizzazione all esercizio. Capo IV PUBBLICIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI IMPIANTI ART. 15 INFORMATIVA E MODALITA DI PUBBLICIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA Il Comune si impegna nel rispetto delle vigenti normative ad assicurare la dovuta informazione e comunicazione ai cittadini. Al fine di garantire la sicurezza e la trasparenza richiesta dai cittadini, il Comune provvede a: - rendere pubblici i dati dei programmi annuali attuati e previsti, certificati dall ARPA provinciale, fatti salvi i dati rilevati ai fini della riservatezza commerciale e industriale; - realizzare campagne di informazione che coinvolgano la cittadinanza interessata; - promuovere iniziative di diffusione dei risultati delle verifiche dei livelli di campo elettromagnetico; - promuovere tavoli di concertazione sui temi oggetto del presente Regolamento con la cittadinanza e con i gestori dei servizi. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2006, il Comune di Campobasso destina il 100% degli introiti derivanti dall applicazione di sanzioni, dal versamento dei contributi per spese amministrative e dai canoni d affitto eventualmente incassati dai gestori degli impianti, alla predisposizione di dispositivi per l informazione alla cittadinanza sull intensità delle emissioni nei siti sui quali insistono impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi. ART. 16 VIGILANZA E CONTROLLO Il Comune esercita le funzioni di vigilanza secondo quanto previsto dalla vigente normativa avvalendosi degli organi tecnici dell A.R.P.A. ovvero di esperti qualificati a termine di legge. Ogni anno, almeno 3 impianti, individuati dall A.R.P.A., per ogni soggetto titolare o gestore presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli effettuati dall A.R.P.A. medesima e con pagamento degli oneri derivanti a cura dei titolari/gestori stessi sulla base di idoneo preventivo predisposto a cura dell A.R.P.A.. Pagina 11 di 12

12 Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale e dei valori di riferimento di cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell autorizzazione. I dati relativi alle misurazioni ed ai rilevamenti devono essere a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica. ART. 17 SANZIONI Le sanzioni previste per riscontrate inadempienze dei titolari di impianti rispetto agli obblighi normativi, sono quelle previste in capo all art. 9 della L.R. 10 agosto 2006 n. 20 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni: 1. Chiunque dia inizio alla costruzione di un impianto di telecomunicazioni o radiotelevisivo senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'articolo 5 della L.R. e dal presente regolamento, oltre alla sanzione prevista dalle norme urbanistiche, è punito con la sanzione amministrativa da euro venticinquemila ad euro centocinquantamila. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi continua l'esercizio di un impianto disciplinato dalla presente legge senza aver ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. e del presente regolamento. 3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione, ovvero in caso di inosservanza dei valori limite di esposizione e delle disposizioni della presente legge, si procede, oltre che all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, secondo la gravità della dell'infrazione, anche: a) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la popolazione e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano accertate situazioni di pericolo per la popolazione residente e per l'ambiente. Capo V DISPOSIZIONI FINALI ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà riferimento ai disposti normativi, sia regionali che statali vigenti nonché altre ed ulteriori disposizioni di legge che potranno successivamente intervenire ad integrare e/o a modificare quelle vigenti. Pagina 12 di 12

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