COMUNE DI VELLETRI. (Provincia di Roma) Capitolato di gara per PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

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1 COMUNE DI VELLETRI (Provincia di Roma) Capitolato di gara per PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SIMIAUTOMATICI. C.I.G.. Art. 1 Oggetto e natura della concessione Il contratto ha per oggetto l affidamento, in concessione ed in esclusiva, del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e semiautomatici, da collocare in locali di proprietà/competenza comunale, indicati nell elenco allegato al disciplinare di gara. Il rapporto giuridico intercorrente tra la ditta preposta all installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione e l Amministrazione Comunale, si configura come rapporto di natura concessoria, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Art. 2 - Durata della concessione La durata della presente concessione è stabilita in 3 (tre) anni consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. L installazione di tutti i distributori oggetto di gara, dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla suddetta sottoscrizione. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di fine lavori e messa in opera delle macchine. E prevista la possibilità di proroga a fronte di gara successiva in corso di aggiudicazione, per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, previo avviso 1

2 da comunicare alla ditta aggiudicataria almeno 15 giorni prima della scadenza del termine contrattuale. La ditta è impegnata ad accettare le condizioni del contratto, nessuna esclusa. Art. 3 Canone di concessione Per la concessione in oggetto il concessionario dovrà pagare all Amministrazione un canone di concessione annuo. L ammontare del canone annuo scaturirà dall offerta proposta dalla ditta aggiudicataria della concessione. Ai fini della presente concessione, l importo degli oneri per la sicurezza è stimato a 0 (zero), in quanto non si rilevano rischi da interferenza. Il corrispettivo annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo si darà luogo ad adeguamento del canone; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con riferimento a quanto previsto dall art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del suddetto D. Lgs. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Art. 4 Pagamento del canone Il canone annuo dovrà essere versato in due rate anticipate di pari importo (IVA compresa) rispettivamente entro: - 1 rata entro il 10 giorno del mese di aprile dell anno di riferimento; - 2 rata entro il 10 giorno del mese di ottobre dell anno di riferimento, tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale IBAN 2

3 In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicheranno, sulle somme dovute, gli interessi legali.in quattro rate trimestrali, entro il 15 del mese successivo alla scadenza, Art. 5 Oneri di gestione a carico dell Amministrazione Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l erogazione dell energia elettrica e dell acqua sono a carico dell Amministrazione Comunale. Art. 6 Norme per le apparecchiature Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità della ditta concessionaria, con l organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia. La quantità e le tipologie di distributori sono indicate nell Allegato A al presente capitolato, nel quale sono anche specificate le sedi ove dovranno essere collocati. I distributori dovranno essere in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza continuativamente, 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione. Dovranno, altresì, essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza vigenti, a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge, nonché rispettare la norma CEI EN Norme particolari per i distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita. Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell Amministrazione Comunale al momento della stesura del presente 3

4 capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione durante il periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall art. 8 al presente capitolato. Il luogo di installazione verrà concordato con l Ufficio Affari Generali, che si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta. Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell Amministrazione, prima dell inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza delle apparecchiature che intende impiegare: in particolare, dalle schede tecniche dovrà emergere il tipo di distributore installato e delle modalità di funzionamento (es. se ad una o due caldaie) ed i relativi consumi. La ditta concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall Ufficio Affari Generali di concerto con gli altri ufficio comunali competenti. L Ente si assume l obbligo di fornire l energia elettrica e l acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Non sarà ammesso in ogni caso l uso di gas combustibili. I distributori automatici dovranno: essere muniti di gettoniera che accetta denaro a partire da 0,5 centesimi fino a 2,00; essere muniti di dispositivo per l utilizzo di chiave magnetica o altro dispositivo automatico; 4

5 consentire sempre l erogazione del resto; consentire la regolazione dello zucchero; nel rispetto di eventuali intolleranze alimentari (per es. celiachia), il tubo erogatore del caffè deve essere assolutamente separato dal tubo erogatore dell orzo: di tale caratteristica funzionale, deve essere rilasciata garanzia scritta al Committente; riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata; avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande; essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all interno che all esterno, tali da garantire l assoluta igienicità dei prodotti distribuiti; avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni o insudiciamenti; essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento; riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della ditta ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza. avere una capace autonomia di bicchierini e palette. 5

6 Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l inserimento di monete. Oltre che a monete le macchine devono essere in grado di erogare, per il personale dipendente comunale, prodotti con chiave. La distribuzione della chiave dovrà essere effettuata direttamente dalla ditta stessa. Se è previsto un deposito cauzionale per il rilascio della chiave, questo dovrà essere concordato con l Ufficio Affari Generali, sulla base delle condizioni praticate dalle ditte del settore. Alla scadenza del contratto, la chiave verrà restituita contestualmente alla cauzione: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla ditta stessa. Art. 7 Modalità di esecuzione del servizio I distributori, inizialmente nel numero complessivo di n. 6 macchinari, dovranno essere installati entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, per tipologia e nella quantità e nei luoghi indicati nell allegato A del disciplinare di gara. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia e sanificazione, sia interna che esterna, dei distributori con cadenza minima settimanale e comunque tale da garantire un ottimale condizione igienica e di decoro delle stesse e dovrà essere estesa anche agli ambienti adiacenti ai distributori (almeno 1 Mq). La ditta dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno automatico,per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette, i quali dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati mediante sostituzione di sacchi e sostituiti qualora diventassero inidonei allo scopo. 6

7 A carico della ditta sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori La ditta deve programmare gli interventi di carico e di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dalla ditta stessa in rapporto all entità dei consumi. La ditta è tenuta a fornire semestralmente l elenco riepilogativo degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, su supporto informatico, evidenziando: 1. tipologia e modello della macchina 2. ubicazione 3. data e ora della richiesta di intervento 4. motivazione della chiamata 5. data e ora dell intervento In caso di chiamata (a mezzo telefono o fax) per guasto o per esaurimento prodotti la ditta deve impegnarsi ad intervenire entro e non oltre 24 ore dalla chiamata medesima, dalle ore 8.00 alle ore dal lunedì al sabato. Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore, referente dell azienda. Nel caso di assenza dell operatore telefonico presso la ditta, la medesima si dovrà attivare mettendo a disposizione una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate che la ditta dovrà esaminare il mattino successivo ed eseguire nei termini sopraddetti. Qualora l entità del guasto non consenta la riparazione dell apparecchiatura entro le 24 ore lavorative dall avvenuta segnalazione, il concessionario ha l obbligo di sostituire l apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni 7

8 lavorativi, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche, previa comunicazione scritta all Ufficio Affari Generali. Per tutto il periodo di vigenza contrattuale, dovrà essere garantita la continuità del servizio. Al termine del contratto, la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature perentoriamente entro 20 (venti) giorni dalla scadenza e provvedere ai necessari ripristini dei luoghi allo stato originario, compreso di eventuale ripulitura delle pareti sporche, ripulitura o sostituzione dei pavimenti logorati o danneggiati. La ditta concessionaria si impegna, altresì, a: a) stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, il tutto in conformità ai criteri stabiliti dal sistema HACCP e nel Regolamento Comunitario 852/2004; b) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine ecc..),conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità; c) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti; d) provvedere a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell Amministrazione; e) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati; f) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata 8

9 erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti. Art. 8 Variazioni dei distributori installati e del corrispettivo contrattuale L Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di richiedere variazioni in aumento o in diminuzione dei distributori di cui all Allegato A al presente Capitolato, entro il limite del 35% delle macchine già installate, senza che a ciò corrisponda alcuna variazione del canone annuo complessivo. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dei distributori oltre il limite del 35%, importeranno un aggiornamento del canone, che verrà rideterminato in misura direttamente proporzionale. Art. 9 Prodotti da erogare Le macchine distributrici dovranno consentire l erogazione di: -bevande calde; -bevande fredde in lattina, bottigliette PET o Tetrapak; -alimenti solidi preconfezionati. I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari. In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) (Reg. 1229/2003 e 1830/2003), la ditta dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità all uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica Nelle macchine distributrici dovranno sempre essere applicate ben visibili le 9

10 etichette conformi alla normativa vigente in materia, con l indicazione della marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza. L Amministrazione comunale potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene dell ASL, senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l erogazione. Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Dovrà essere data la massima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato consumare preferibilmente entro il. dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata. Vengono richiesti i seguenti prodotti: 1. ACQUA Dovranno essere forniti i generi delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternate: acqua oligominerale naturale, frizzante, leggermente frizzante (contenuto almeno 0,50 l). 2. BEVANDE FREDDE Dovranno essere forniti i generi delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternate: 10

11 a) Bevande fredde (bottiglie pet 50 cl. / bibite in tetrapack / bibite in lattina 33cl.): tè alla pesca tè al limone coca cola aranciata rossa, bionda, amara altri gusti b) Succhi di frutta, con frutta minima al 70% (senza zuccheri aggiunti): pera pesca albicocca ananas altri gusti 3. MERENDINE E SNACK I prodotti dovranno essere delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternate e dovrà essere garantita nei distributori la presenza contemporanea di vari tipi di merendine dolci/salate, mantenendo un equilibrio tra i due generi, nonché garantendo prodotti diversificati in ogni fila con un adeguata turnazione: crackers/taralli/schiacciatine patate ed estrusi croissant/brioches/pastafrolla tortine/wafer barrette cioccolata 11

12 4. BEVANDE CALDE caffè grani/cialde caffè decaffeinato caffè corto caffè lungo caffè d orzo cappuccino cappuccino decaffeinato cappuccino d orzo tè limone cioccolata latte ginseng acqua calda con bicchierino erogazione del solo bicchierino Le bevande calde dovranno essere delle migliori e più diffuse marche e di ottima qualità con le seguenti caratteristiche minime: Caffè: dovrà essere di 1 miscela bar, macinato all istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione. Latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione. Cappuccino: almeno gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione Tè: almeno 14 gr. di tè in polvere per cad. erogazione Cioccolato: almeno 25 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione La ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima dell inizio dell esecuzione del 12

13 contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione, con indicazione della marca e con allegate le relative schede tecniche, dalle quali dovrà emergere, nello specifico, la grammatura minima richiesta; tale documentazione sarà sottoposta ad approvazione dell Amministrazione, Art. 10 Prezzi dei prodotti e adeguamento prezzi I prezzi di vendita dei prodotti, corrispondenti a quanto offerto in sede di gara, devono essere esposti in modo visibile all utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto, i prezzi potranno essere adeguati alla percentuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI generale), rilevata nel mese di competenza e calcolata in ragione del 100%. In tal caso, le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate all Ufficio Affari Generali mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax con valore di ricevuta legale, allegando idonea documentazione che motivi la variazione medesima. Tale termine è stabilito a pena di decadenza. L adeguamento sarà operato solo a seguito del buon esito di apposita istruttoria da parte dell Ufficio Affari tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato. All atto della variazione, il concessionario è tenuto, senza altro aggravio, alla comunicazione ai fruitori del servizio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica. Art Personale addetto al servizio Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da 13

14 personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale, provvisto del cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite. Il personale incaricato dell espletamento del servizio dovrà: - essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e a mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell Amministrazione e degli utenti; - aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi ed essere in regola con le disposizioni igienico sanitarie regionali vigenti. Il concessionario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti comunali, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. Art Rappresentante Responsabile Il concessionario sarà tenuto ad indicare, per iscritto, nome e recapiti del Rappresentante Responsabile che avrà il compito di interloquire con l Amministrazione. Il Rappresentante Responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio e dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per 14

15 garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato ed alle norme contrattuali. Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al concessionario. Art Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenza sociale II personale addetto alle attività affidate in concessione deve essere regolarmente assunto dall'impresa concessionaria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Il concessionario dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il Comune provvederà a verificare l adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali ed assicurativi attraverso l acquisizione del DURC (Dichiarazione unica di regolarità Contributiva). Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti 15

16 collettivi e fino alla loro sostituzione. Art Adempimenti relativi alla sicurezza Il concessionario si obbliga all osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. Art. 15 Cauzione definitiva L aggiudicatario, precedentemente alla stipula del contratto è tenuto a fornire una cauzione definitiva pari al 10% dell importo contrattuale, che avrà efficacia per tutta la durata della concessione, dalla stipula del contratto fino allo svincolo e alla restituzione. Detta cauzione viene presentata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni. Lo svincolo e la restituzione della suindicata cauzione saranno autorizzati dall Amministrazione solo dopo l accertamento della regolarità dell intera esecuzione del servizio. Art Responsabilità per danni a terzi Prima di procedere alla stipula del contratto, il Concessionario deve dimostrare di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale unico minimo per sinistro pari ad euro ,00 per danni provocati a cose e/o persone da eventi diretti o indiretti riconducibili all esecuzione del servizio. Il Concessionario è comunque tenuto a sollevare l Amministrazione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi tipo configurata, a seguito di atti e fatti dipendenti dall esercizio delle apparecchiature ed 16

17 attrezzature installate. La contestazione dei danni arrecati, sarà verbalizzata in contraddittorio tra l Amministrazione e il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta al Comune o comunque all atto della riconsegna degli spazi stessi. Art Risoluzione del contratto Clausola risolutiva espressa Revoca e Recesso Nel caso in cui l appaltatore violi in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nell offerta tecnica e nell offerta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell art c.c., fatta salva l azione di risarcimento dei danni e l eventuale incameramento della cauzione. L Amministrazione si riserva, altresì, di risolvere il contratto ex art c.c., nei seguenti casi: - sospensione o interruzione unilaterale del servizio senza giustificato motivo; - quando a carico della ditta sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari; - quando sia depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge in materia di procedure concorsuali; - quando la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l affidamento delle concessioni di servizi, o comunque quelli previsti dall art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 17

18 - qualora il titolare o taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - violazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - verificarsi, in un annualità, di 3 sanzioni pecuniarie di cui al presente capitolato; - mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 30 giorni dalle scadenze previste all art. 4 del presente Capitolato. In tali casi l Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art c.c. In caso di risoluzione del contratto, l Amministrazione si riserva di procedere all interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, partendo dal secondo classificato in graduatoria e fino al quinto classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento in questione, secondo le condizioni economiche rispettivamente offerte dai medesimi in sede di gara. In caso di risoluzione del contratto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dei canoni maturati fino al momento della risoluzione del contratto, ferma rimanendo la facoltà dell Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L Amministrazione, si riserva, infine, la facoltà di revocare la concessione 18

19 per motivate esigenze di pubblico interesse e di recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti dalla legge. Art Penali Senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali è facoltà dell Amministrazione applicare le seguenti penalità, previa contestazione scritta contenente l esatta indicazione delle inadempienze riscontrate: - 18,00 per ogni giorno di ritardo nel rimuovere un distributore già esistente; - 18,00 per ogni giorno di ritardo nel ripristinare il funzionamento dei distributori; - 18,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di un distributore non riparabile; - 60,00 per mancato rispetto delle procedure di sanificazione e pulizia dei distributori; - 60,00 per mancato rispetto delle norme igenico-sanitarie riguardanti la conservazione ed il trasporto dei prodotti o di quanto altro previsto dalle normative in materia; - 60,00 per ogni giorno di applicazione di prezzi non conformi e/o non autorizzati dal Comune; - 60,00 per la distribuzione di generi alimentari non autorizzati dall Amministrazione. L Amministrazione provvederà in presenza di tali inadempienze contrattuali a darne comunicazione alla ditta, tramite PEC con valore legale di ricevuta, la quale nel minor tempo possibile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare 19

20 le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l Amministrazione dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell interessato, l Amministrazione applicherà, se del caso, la penale, fissando eventualmente un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l Amministrazione potrà risolvere il contratto, oltre ad agire per il risarcimento dei danni Art. 19 Verifiche Nel corso del contratto l Amministrazione ha diritto di eseguire la verifica dei parametri qualitativi del servizio, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della concessione. Art. 20 Imposte e tasse E a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all esercizio dell attività. Art Stipulazione del contratto Ogni onere e spesa conseguente alla stipula del contratto sarà posto a carico della ditta. Art Controversie e Foro Competente Per qualsiasi controversia insorga fra le parti, è competente, in deroga ad ogni altro Foro, quello di Velletri. Si esclude il ricorso al collegio arbitrale. Art. 23 Clausole Ai sensi e per gli effetti dell art c.c., si intendono lette e specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, del presente capitolato. 20

21 Art Trattamento dei dati Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalla ditta sono trattati dal Comune di Velletri esclusivamente per le finalità connesse alla stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Velletri. Art Rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti Per quanto non previsto nel presente Capitolato d Oneri ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in quanto applicabili e alle disposizioni del Codice Civile. 21

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