INCONTRO DI AGGIORNAMENTO FAST INFORMATION. La presenza di amianto negli edifici

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1 Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Provinciale di Varese Centro Congressi - Ville Ponti VILLA NAPOLEONICA Piazza Litta, Varese INCONTRO DI AGGIORNAMENTO FAST INFORMATION La presenza di amianto negli edifici Casistiche. Tecniche e tecnologie di intervento. Varese, 28/06/2014 Relatore Arch. Massimo Pariani Vice Direttore Centro Studi ANACI Varese Arch. Massimo Pariani Viale Venezia, Busto Arsizio tel La conoscenza contribuisce alla corretta gestione. 1

2 Centro Congressi - Ville Ponti VILLA NAPOLEONICA Piazza Litta, Varese INCONTRO DI AGGIORNAMENTO FAST INFORMATION Varese, 28/06/2014 2

3 Cos è l Amianto È un minerale che è stato per lungo tempo impiegato in edilizia (dalla fine degli anni 50 sino a fine anni 80 del secolo scorso). Soprattutto in componenti edilizi (canne fumarie, tubazioni di scarico, lastre di copertura, ecc.) ma anche come materiale termoisolante per la coibentazione di tubazioni (in particolare per impianti di riscaldamento). L Amianto è un elemento cancerogeno, tra i più subdoli, insidiosi e pericolosi. Se inalato sviluppa gravi patologie cancerogene all apparato respiratorio, anche dopo alcuni decenni dall inalazione delle fibre. Gli impieghi di amianto, in matrice compatta o friabile, comportano rischi per la salute delle persone che ne vengono in contatto (in molti casi senza neppure saperlo). 3

4 Cos è l Amianto Per via della sua pericolosità, nell interesse della salute pubblica, si è legiferato al fine di provvedere alla bonifica e in Lombardia per la sua completa eliminazione negli edifici. A tale scopo è stato disposto il censimento del quantitativo di amianto sul territorio, presente negli edifici sotto varie forme, allo scopo monitorarne il loro stato, la bonifica e lo smaltimento. La Regione Lombardia, per la salvaguardia dal rischio amianto, ha emanato specifiche norme e direttive (L.R. n 17 del 29/09/2003 e L.R. n 14 del 31/07/2012). Inoltre, ha istituito il Piano Regionale Amianto Lombardia (D.G.R. del 22/12/2005, n 8/1526) che ha previsto il censimento dell amianto su tutto il territorio regionale. Il termine ultimo per provvedere alla bonifica di materiali contenenti amianto è stato fissato per il 16/01/

5 Sintesi normativa Legge n 257 del 27/03/1992 Tuttavia, in assenza di apposita legge regionale quanto disposto dalla 257 non trova attuazione pratica La Regione Lombardia emana a tal fine la L.R. n 17/2003 Art.10 istituisce per le regioni i piani di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto. Gli stessi piani devono prevedere il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. Tra questi edifici rientrano anche quelli costituiti da blocchi di appartamenti (edifici in condominio). Art.12 (per quanto di nostro interesse) stabilisce che: le ASL effettuano l analisi del rivestimento degli edifici di cui all art.10; nel caso in cui non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio del materiale amiantifero e solo quando le «diagnosi» lo rendono necessario, la regione dispone la rimozione dei materiali amiantiferi floccati o a matrice friabile; i proprietari degli immobili ove è presente materiale a contenuto amiantifero floccato o in matrice friabile devono comunicare alle ASL i dati relativi a ciò (che sono annotati in apposito registro); le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire presso le ASL le informazioni necessarie per l adozione di misure preventive e protettive adeguate per gli addetti; le ASL comunicano alle regioni i dati del censimento. 5

6 Sintesi normativa Legge n 257 del 27/03/1992 L.R. n 17/2003 L.R. n 14/2012 modifiche e integrazioni alla L.R. n 17/2003 Art.1 Estende il campo di intervento anche all amianto in matrice compatta (lastre di copertura, controsoffitti, placcature di pareti e contropareti, ecc.) e per tutti gli edifici (non solo per quelli costituiti da blocchi di appartamenti) La regione promuove la sostituzione delle coperture in «eternit» con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici. Art.2 Prevede l erogazione di contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell ambiente con bonifica e smaltimento (quindi in caso di sola rimozione) di «piccole» quantità di amianto (< 30 mq e < 450 kg). Art.3 Istituisce il PIANO REGIONALE AMIANTO LOMBARDIA (PRAL) contenente le azioni, gli strumenti e le risorse necessari a realizzare gli obiettivi di cui all Art.1. Art.6 Al fine di conseguire il completo censimento dell amianto presente sul territorio regionale i proprietari di immobili con presenza di amianto (quindi occorre fare indagini a tale scopo) sono tenuti a comunicare la presenza all ASL competente per territorio (16/01/2009). Art.8 bis Istituisce sanzione amministrativa per gli inadempienti in caso di omessa comunicazione di cui all Art.6 c.1 (sanzione da.100,00 a.1.500,00) entro il 31/01/2013. Spetta al comune ingiungere al proprietario la stima dello stato di conservazione del materiale amiantifero presente nell edificio che deve essere trasmessa entro 30 gg dall ingiunzione. 6

7 Sintesi normativa L.R. n 17/2003 La D.G.R. n 8/1526 del 2005 approva il PRAL Il PRAL stabilisce che l amianto, sotto qualsiasi forma, venga eliminato dal territorio regionale entro 10 anni dalla sua entrata in vigore. (ciò deve avvenire entro il 16/01/2016) 7

8 L Amianto negli edifici Negli edifici, la presenza di amianto o di materiali a contenuto amiantifero NON è sinonimo di PERICOLO bensì di rischio. La sua presenza NON comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. 8

9 La Procedura da adottare PROBLEMATICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO E ADEMPIMENTI OCCORRENTI VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Materiali integri suscettibili di danneggiamento Materiali danneggiati ELIMINAZIONE DELLE CAUSE AREA NON ESTESA (<10%) AREA ESTESA CONTROLLO PERIODICO PROCEDURA PER CORRETTA MANUTENZIONE RESTAURO + ELIMINAZIONE DELLE CAUSE BONIFICA Tabella secondo D.M. 06/09/1994 9

10 La Procedura da adottare M E T O D I D I B O N I F I C A Rimozione Incapsulamento Confinamento Risolve definitivamente il problema Non eliminano il problema. Comportano: 1. l attuazione della valutazione del rischio per la presenza di amianto; 2. l adozione di un conseguente piano di controllo e manutenzione 10

11 L Amianto negli edifici Comunque LA REGIONE LOMBARDIA HA DISPOSTO LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL AMIANTO E DI MATERIALI A CONTENUTO AMIANTIFERO SU TUTTO IL PROPRIO TERRITORIO 11

12 L Amianto negli edifici. Dove è possibile trovarlo La sua pericolosità dipende: 1. Dalla possibilità di dispersione delle fibre nell aria; 2. Dalla friabilità del materiale. 12

13 L Amianto negli edifici 13

14 Casistiche L Amianto negli edifici In MATRICE FRIABILE Intonaci spruzzati per: 1. protezione di strutture all azione del fuoco 2. Isolamento termoacustico; Rivestimenti per pareti e soffitti; Cartoni/pannelli fonoassorbenti o termoisolanti; Rivestimenti isolanti di caldaie, tubazioni e canalizzazioni di impianti termici e di ventilazione. In MATRICE COMPATTA Tubazioni per acqua potabile e per fognature; Serbatoi per acque piovane; Vasi di espansione; Canne fumarie e di ventilazione; Pannelli prefabbricati in cemento per divisori e/o tamponamenti; Lastre di copertura; Grondaie e pluviali. Pavimenti e rivestimenti in VINIL-AMIANTO (linoleum) in matrice resinosa 14

15 La Rimozione L Amianto in MATRICE FRIABILE Processo di bonifica 1. Era il metodo più diffuso, oggi è l unico rimasto; 2. Elimina definitivamente il problema; 3. Con esso si produce una grandissima quantità di rifiuto; 4. È un intervento tecnicamente complesso e costoso; 5. La tempistica di intervento è di un certo rilievo; 6. Comporta un elevato inquinamento dell ambiente oggetto di intervento; 7. In edifici occupati deve essere particolarmente studiato e valutato; 8. Comporta l inagibilità totale o parziale dell edificio durante la bonifica e in un gran numero di casi si rende necessario il temporaneo allontanamento degli occupanti; 9. Le misure di protezione per i lavoratori e i terzi sono particolarmente onerose; 10. I costi di intervento e smaltimento sono assai elevati; 11. Comporta particolari verifiche al termine del processo di rimozione per avere certezza della non contaminazione dei luoghi, anche estranei all intervento, che saranno nuovamente occupati. 15

16 Fasi del processo di bonifica mediante RIMOZIONE 1. Definizione delle aree di lavoro e allestimento del cantiere; 2. Confinamento statico e dinamico; 3. Realizzazione/installazione unità di decontaminazione; 4. Collaudo del cantiere; 5. Protezione dei lavoratori; 6. Scelta delle tecniche di rimozione da adottare; 7. Allontanamento e smaltimento del materiale rimosso; 8. Controllo del cantiere in attività; 9. Decontaminazione finale e pulizia; L Amianto in MATRICE FRIABILE Processo di bonifica 10. Restituzione delle aree bonificate (eseguita dall ASL). 16

17 Il rivestimento coibente delle tubazioni Processo di bonifica D.M. Sanità 06/09/1994 Suggerisce procedura che prevede la rimozione di segmenti di tubazioni con la coibentazione ancora in opera. Successivamente la separazione dell amianto dal tubo avviene in apposita zona staticamente e dinamicamente confinata allestita come per la rimozione di amianto in matrice friabile. Necessitano unità di decontaminazione per entrata e uscita di uomini e materiali/rifiuti. Necessita controllo del cantiere in attività e monitoraggio dell aerodisperso. Al termine necessita decontaminazione finale, pulizia delle aree di lavoro e procedura di restituzione delle stesse (come per materiale friabile). 17

18 Il rivestimento coibente delle tubazioni Processo di bonifica Tecnica del GLOVE-BAG È impiegata per limitati interventi di rimozione del rivestimento coibente in amianto. La zona in cui si opera deve comunque essere circoscritta e confinata staticamente con teli in polietilene, sigillando anche le eventuali aperture presenti e ricoprendo il pavimento con gli stessi teli. L uso del glove-bag già assicura un puntuale isolamento che consente di non ricorrere al confinamento dinamico. Deve comunque essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per eventuali emergenze/necessità. È comunque obbligatorio il trattamento con incapsulante delle aree di rivestimento coibente danneggiate. La tecnica non è utilizzabile per tubazioni di grosso diametro (oltre Ø 350 mm) e comunque con temperature di 60 C delle tubazioni (se gli impianti sono in funzione). 18

19 L Amianto in MATRICE COMPATTA Metodi di Bonifica Rimozione Incapsulamento Confinamento Prima delle modifiche alla L.R. n 17/2003 (introdotte dalla L.R. n 14/2012) la scelta del metodo di bonifica si fondava sulle condizioni dei materiali di amianto e sugli obiettivi che si volevano conseguire, ma soprattutto si fondava su ragioni di spesa (quello che costa meno) Ora questo non è più possibile: la norma prevede obbligatoriamente la rimozione del materiale a contenuto amiantifero, compreso quello già trattato con uno dei due metodi alternativi. Ciò comporta affrontare una nuova spesa. Chi NON ha rimosso si trova ora a spendere nuovamente, più di prima, con l aggravante di aver sostenuto anche le spese di attuazione del Piano di Controllo e Manutenzione (che pochi però hanno messo in atto). 19

20 La Rimozione L Amianto in MATRICE COMPATTA Processo di bonifica 1. Era il metodo più diffuso, oggi è l unico rimasto; 2. Elimina definitivamente il problema; 3. Con esso si produce una grande quantità di rifiuto; 4. I tempi di intervento non differiscono di molto da quelli di incapsulamento o sovracopertura (che comunque oggi non si fanno più); 5. In casi particolari potrebbe comportare la parziale inagibilità dell edificio; 6. Se ben ed accuratamente eseguito non comporta di per se inquinamento ambientale per aerodispersione delle fibre; 7. In edifici occupati deve essere comunque studiato e valutato; 8. Le misure di protezione per i lavoratori e i terzi non sono onerose; 9. I costi di intervento e smaltimento oggi non sono più elevati come un tempo; 10. Occorre salvaguardare l integrità del materiale rimosso e da rimuovere; 11. Non comporta particolari verifiche al termine del processo di rimozione se non quello volto ad accertare la completa asportazione anche di frammenti ed eventuali residui di poveri (es.: dai canali di gronda). 20

21 L Amianto in MATRICE COMPATTA Processo di bonifica Fasi del processo di bonifica mediante RIMOZIONE 1. Allestimento cantiere ed eventuali delimitazioni di sicurezza; 2. Installazione dell unità di decontaminazione (se necessaria); 3. Previsione di idonei e comodi accessi alla copertura; 4. Misure antinfortunistiche per gli addetti ai lavori (protezione contro la caduta nel vuoto e dall alto); 5. Protezione dei lavoratori; 6. Scelta della tecnica di rimozione da adottare; 7. Imballo ed accatastamento del materiale rimosso; 8. Allontanamento e smaltimento del materiale rimosso; 9. Controllo del cantiere in attività; 10. Pulizia finale prima della realizzazione della nuova copertura. 21

22 1. Lavaggio della superficie della copertura, con attrezzature e metodi di cui al D.M. 06/09/94; 2. Bonifica dei canali di raccolta da materiale polverulento e/o da fanghiglia; 3. Trattamento preliminare delle superfici esposte con idoneo incapsulante. Se previsto pedonamento eseguire stesura a spruzzo di collanti e incapsulanti che riducono la scivolosità; 4. Predisporre idonee passerelle e camminamenti (se necessario); 5. Bagnatura della superficie della copertura, prima di ogni manipolazione/movimentazione; 6. Rimozione dei sistemi di fissaggio con utensili a mano o con utensili meccanici a bassa velocità dotati di aspirazione con filtri assoluti. La rimozione delle coperture in cemento amianto Processo di bonifica 22

23 La rimozione delle coperture in cemento amianto Processo di bonifica 7. Rimozione e movimentazione a mano delle lastre, sino al luogo di impacchettamento (in quota), previo trattamento con incapsulante anche della superficie non esposta; 23

24 La rimozione delle coperture in cemento amianto Processo di bonifica 8. Imballo delle lastre rimosse con impiego di teli in polietilene pesante, e successiva sigillatura (con nastro adesivo) ed etichettatura; 9. Sollevamento delle lastre imballate e abbassamento al piano/luogo di temporaneo deposito. 24

25 La rimozione delle coperture in cemento amianto Processo di bonifica 9. Raccolta del materiale minuto e dei frammenti in appositi contenitori ed imballi etichettati, e loro successivo abbassamento al luogo di deposito; 10.Deposito temporaneo, separato dagli altri rifiuti, in apposita area del cantiere (delimitata e segnalata), per il tempo strettamente necessario ad organizzare il trasporto alle discariche autorizzate. 25

26 La rimozione di altri manufatti in cemento amianto Processo di bonifica 1. Pannelli per soffitti e controsoffitti 2. Pannelli per parete e controparete; 3. Canne fumarie e tubazioni in genere; 4. Canalizzazione per impianti di ventilazione; 5. Serbatoi e cassoni. Canne fumarie Per questi manufatti devono essere rispettate le stesse cautele descritte per gli interventi di rimozione delle lastre di copertura, ma si segnalano le seguenti ulteriori criticità: Serbatoi e cassoni 1. Difficoltà di accesso; 2. Possibili demolizioni interne; 3. Alta probabilità di rotture accidentali; 4. Difficoltosa applicazione dell incapsulante prima dello smontaggio; 5. Se i lavori sono svolti all interno di locali questi devono essere confinati e poi sottoposti a bonifica, controllo e riconsegna. 1. Devono essere preventivamente svuotati da eventuali sedimenti e depositi; 2. Devono essere imballati integri, pertanto sono da prediligere allargamenti dei varchi di passaggio piuttosto che taglio dei serbatoi; 3. Se proprio occorre tagliare il cassone l area o il locale deve essere confinato e sigillato, analogamente come per il materiale friabile. 26

27 I pavimenti in VINIL-AMIANTO (linoleum): un caso particolare Processo di bonifica È stato un materiale particolarmente usato tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, soprattutto impiegato come pavimentazione di spazi pubblici, ma anche di private abitazioni. Nei gli edifici in condominio di quell epoca lo possiamo trovare a rivestimento delle scale e come pavimentazione degli ingressi e degli ulteriori spazi comuni di disimpegno. Anche per questi materiali necessita la bonifica mediante rimozione, soprattutto se in cattivo stato di manutenzione e conservazione. Incollarvi sopra un nuovo pavimento non risolve il problema ma lo rimanda, col rischio di scordarsi della sua presenza. Nelle attuali norme non vi sono indicazioni e/o procedure specifiche, unico riferimento è il protocollo tecnico definito dall OSHA statunitense. 27

28 I pavimenti in VINIL-AMIANTO (linoleum) Processo di bonifica 1. I locali interessati devono essere sgomberati e temporaneamente resi inagibili, così come i locali limitrofi o comunicanti; 2. La zona di intervento deve essere delimitata e segnalata, impedendo l accesso ai non addetti ai lavori; 3. Se il caso lo richiede, l area può essere confinata staticamente e dinamicamente, impiegando anche unità di decontaminazione per il personale e per la raccolta del materiale rimosso; 4. La rimozione si esegue costantemente ad umido, con preventivo impiego di incapsulanti da spruzzare sulla superficie della pavimentazione; 5. Si impiegano utensili manuali e per effettuare il distacco delle piastrelle o delle strisce si procede prima a riscaldarne la superficie; 28

29 I pavimenti in VINIL-AMIANTO (linoleum) Processo di bonifica 6. Il linoleum rimosso deve essere immediatamente imballato in pacchi di polietilene pesante, chiusi e sigillati ermeticamente con nastro adesivo; 7. I pacchi devono essere successivamente insaccati in appositi bigbags etichettati; 8. Eventuali residui di collante ed amianto che rimangono sul sottofondo devono essere prima trattati con incapsulante. Una volta asciutti, devono essere accuratamente raschiati e aspirati con aspiratori a filtro assoluto. 9. Al termine della completa rimozione il sottofondo deve essere nuovamente passato e pulito con stracci umidi; 10. Successivamente si procede al controllo di contaminazione ambientale che in caso di esito negativo consente alla riconsegna dei locali per le successive operazioni di pavimentazione. 29

30 I pavimenti in VINIL-AMIANTO (linoleum) Processo di bonifica Un altra tecnica molto in uso negli Stati Uniti prevede l impiego di attrezzature a calore radiante per disciogliere il collante mantenendo il linoleum in uno stato «pastoso» che ne riduce la fragilità e ne consente la più facile ed intera rimozione, senza alcuna dispersione di fibre (se perfettamente eseguita). Secondo l OSHA questa tecnica non richiede confinamento della zona, né trattamenti ad umido, né incapsulanti, né protezioni degli operatori e neppure monitoraggi ambientali (!!!??? sarà!!!???). Norme di riferimento D.M. Sanità 06/09/1994 D.M. Sanità 14/05/1996 D.M. Sanità 20/08/

31 In caso di rimozione di amianto occorre il Coordinatore per la Sicurezza? Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione 31

32 In caso di rimozione di amianto occorre il Coordinatore per la Sicurezza? Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all articolo La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Quindi la nomina del Coordinatore è obbligatoria solo in presenza di più imprese. In caso contrario tutto ricade sul Committente e sull impresa incaricata della bonifica 32

33 ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. In caso di rimozione di amianto occorre il Coordinatore per la Sicurezza? Richiami all Allegato XI: - Art. 26, co. 3-bis - Art. 88, co. 2, lett. g-bis) - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1 33

34 Articolo Notifica 1. Prima dell inizio dei lavori di cui all articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l esposizione dei lavoratori all amianto. 3. omissis Obbligo di notifica dell impresa che effettua la bonifica 4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell esposizione alla polvere proveniente dall amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica. 34

35 Quali altri obblighi ha il Committente in caso di bonifica di materiali con amianto? Articolo 99 - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell inizio dei lavori, trasmette all Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d opera; c) cantieri in cui opera un unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Richiami all Art. 99: - Art. 90,co. 9, lett. c) - Art. 90, co ALL. XII 35

36 La Procedura da adottare. IL DETTATO DEL Dlgs. N 81/2008 Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO Sezione I - Disposizioni Generali Art Campo di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente Decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Il legislatore ha precisato che tali norme si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un esposizione ad amianto, quindi senza alcuna esclusione estendendole a tutte le attività lavorative. Ha inoltre eliminato la parola rischio dalla precedente versione dell articolo. In questo modo lascia intendere che, indipendentemente dal rischio, tutti i lavoratori possono essere esposti ad amianto. 36

37 La Procedura da adottare. IL DETTATO DEL Dlgs. N 81/2008 Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art.248 Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo. Per i Datori di Lavoro è così previsto l obbligo di adottare ogni misura necessaria per la individuazione della presenza di materiali contenenti amianto, prima di intraprendere qualsiasi lavoro di manutenzione o demolizione su porzioni o parti dell edificio. Ciò pone un obbligo diretto ed indiretto in capo all Amministratore quale custode dell edificio e/o datore di lavoro anche a mezzo appalto o contratto d opera. L obbligo dell accertamento della presenza di amianto va nella stessa direzione del suo censimento, previsto dalla vigente normativa. Pertanto disattendere tale obbligo di indagine e censimento costituisce una grave negligenza ed imprudenza dell Amministratore, che può esporlo a spiacevoli conseguenze giudiziarie. 37

38 La Procedura da adottare. IL DETTATO DEL Dlgs. N 81/2008 Titolo IX Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO Sezione II Obblighi del datore di lavoro Art.249 Valutazione del rischio 1. Nella valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Si tratta cioè di stabilire, attraverso le verifiche e le valutazioni suddette del materiale contenente amianto, se il lavoratore è soggetto ad esposizioni sporadiche e di debole intensità, che deve risultare chiaramente dalla valutazione del rischio, affinché per attività di breve durata e non continuative di manutenzione sia provata la non necessità di adempimenti maggiori a tutela dei lavoratori. L esposizione anche sporadica e limitata al rischio amianto deve sempre comportare l uso di idonei e specifici D.P.I. per le vie respiratorie, aventi fattore operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell aria o al possibile rischio di esposizione anche per eventi accidentali.

39 Trattasi di lavori indicati negli allegati X e XI del D.Lgs.81/2008. Ciò dovrebbe stimolare il Committente a incaricare le seguenti figure professionali, anche se non obbligatorie a termini di legge: COSE IMPORTATI PER IL COMMITTENTE AI FINI DI UN «APPALTO SICURO» Pertanto, il Committente è soggetto agli obblighi indicati dai seguenti articoli del D.Lgs.81/2008: Articolo 15 - Misure generali di tutela Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Articolo 99 - Notifica preliminare Articolo Obblighi di trasmissione RESPONSABILE DEI LAVORI Per gli obblighi derivanti dagli articoli sopra indicati DIRETTORE DEI LAVORI Per la stesura di Capitolato Speciale e Contratto di Appalto 39

40 COSE IMPORTATI PER IL COMMITTENTE AI FINI DI UN «APPALTO SICURO» Il Capitolato Speciale di Appalto Esso consente: Deve prevedere Insieme al Contratto di Appalto è tra i documenti più importanti che il Committente dispone per garantirsi il miglior risultato di un opera di bonifica con rimozione e sostituzione di materiali a contenuto di amianto Un maggior livello di controllo per una esecuzione a perfetta regola d arte La tutela della sicurezza e della salute di Lavoratori Occupanti Ambiente 1. I vincoli dell intervento in relazione alla specifiche esigenze del committente e agli altri interventi edilizi eventualmente presenti; 2. Le procedure di lavoro da rispettare, con specifico riguardo alle misure di sicurezza, salute e tutela anche dell ambiente; 3. Il monitoraggio ambientale, quando occorrente, e a chi spetta l onere, l identificazione ed i requisiti del laboratorio a cui sarà affidato, le tecniche scelte, il numero e tipo di campioni previsti; 4. I criteri per la restituzione delle aree bonificate, nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 06/09/1994 (ispezione congiunta dei locali/ambienti, tempi e penalità); 5. Oneri e responsabilità relativi al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti; 6. Controlli in corso d opera, verifica finale, consegna ed accettazione delle opere eseguite anche sulla base del processo di bonifica messo in atto. 40

41 CONCLUSIONI Gli edifici in condominio realizzati tra il 1950 e il 1980 sono fortemente soggetti alla presenza di amianto, sia in matrice compatta sia in matrice friabile o viscosa. Particolarmente insidioso e pericoloso è l amianto in matrice friabile, variamente impiegato negli edifici costruiti in quegli anni e che mi risulta sia stato scarsamente ricercato o sottoposto ad adeguato piano di controllo e manutenzione o bonifica da parte degli amministratori di condominio. 41

42 CONCLUSIONI Per l amministratore, come per i proprietari di immobili, ai sensi della L.R. n 14/2012, v è il dovere di indagare se nell edificio sono presenti materiali contenenti amianto; sia per provvedere al censimento previsto dal PRAL, sia per mettere in atto gli interventi di bonifica/rimozione entro il 16/01/2016. La rimozione è opportuna anche nel caso in cui il materiale contenente amianto presente nell edificio è già stato oggetto diverso intervento di messa in sicurezza e/o bonifica. 42

43 Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Provinciale di Varese Centro Congressi - Ville Ponti VILLA NAPOLEONICA Piazza Litta, Varese INCONTRO DI AGGIORNAMENTO FAST INFORMATION La presenza di amianto negli edifici Casistiche. Tecniche e tecnologie di intervento. Varese, 28/06/2014 Relatore Arch. Massimo Pariani Vice Direttore Centro Studi ANACI Varese Arch. Massimo Pariani Viale Venezia, Busto Arsizio tel La conoscenza contribuisce alla corretta gestione. 43

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