D.lgs. 81/2008 Capo III sez. I PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO
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1 D.lgs. 81/2008 Capo III sez. I PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL ESPOSIZIONE ALL AMIANTO
2 Campo di applicazione art. 246 La legge 257/1992 Vieta l utilizzo dell amianto, pertanto, le attuali attività lavorative possono comportare esclusivamente: 1. Manutenzione di MCA 2. Rimozione di MCA 3. Smaltimento di MCA 4. Trattamento di rifiuti contenenti MCA
3 DEFINIZIONI Il termine amianto definisce i seguenti silicati fibrosi: 1. Actinolite di amianto 2. Grunerite di amianto o amosite 3. Antofillite di amianto 4. Crisotilo 5. Crocidolite 6. Tremolite d amianto
4 Individuazione della presenza di amianto Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione il ddl adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di amianto o di materiali a potenziale contenuto di amianto
5 Valori limite Il vle per l amianto nelle lavorazioni previste all art. 246 è di 0,1 ff per cm 3 ( 100 ff per litro) di aria Quando tale vle viene superato il ddl adotta immediatamente le misure per il contenimento del superamento consentendo la ripresa del lavoro solo dopo che sono state adottate misure per la protezione dei lavoratori
6 Misure di verifica del vle Le misure di verifica del contenimento dei valori di fibra aerodispersa entro i vle consistono nella determinazione della CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO NELL ARIA
7 SCELTA DEI DPI I DPI utilizzati devono garantire che all interno della protezione l aria filtrata non presenti una concentrazione di fibre superiore ad 1/10 del vle, quindi: C interno maschera <= 0,01 ff/cm 3 (10 ff/lt)
8 SCELTA DEI DPI Per rispettare il limite di legge che ha posto il valore di frazione respirabile ammissibile di fibra in 10 ff/lt = 0,01 ff/cm 3 è necessario che il Fattore di Protezione Operativo del DPI sia pari al rapporto tra concentrazione esterna della fibra e la frazione massima respirabile, cioè: FPO = 0,1/0,01 = 100/10 = 10
9 Durata dell esposizione L utilizzo dei DPI deve essere intervallato da adeguati periodi di riposo in funzione dell impegno fisico e delle condizioni climatiche. Gli intervalli sono stabiliti tramite consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti
10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il ddl valuta i rischi provenienti dalla esposizione alla polvere di amianto al fine di stabilire la natura dell esposizione, il grado di esposizione e le misure preventive e protettive da attuare Le operazioni da mettere in atto sono la caratterizzazione della fibra e la misura della concentrazione in aria di fibra aerodispersa
11 Esposizioni sporadiche o di debole intensità Nei casi in cui, per il tipo di lavorazione e per il fatto che non si debba temere il superamento del vle e cioè nelle seguenti attività: 1. Brevi e sporadiche attività di manutenzione su MCA non friabili 2. Rimozioni di MCA non degradati in matrice fortemente compatta 3. Incapsulamento e confinamento di MCA in buono stato di conservazione 4. Sorveglianza e controllo dell aria e prelievo di campioni al fine di determinazione di presenza di amianto nei materiali La valutazione viene rieffettuata ogniqualvolta si verifichino modifiche di situazioni che possono comportare esposizioni significative dei lavoratori alla fibra di amianto
12 VDR e Comportamento in caso di esposizione sporadica o di debole intensità Valutazione dei rischi tramite misura della fibra aerodispersa per verificare il non superamento del vle Relazione chiaramente giustificativa nel DVR per l adozione della procedura semplificata Con la procedura semplificata non è necessario: a. Presentare la notifica di cui all art. 250 b. Effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi dell art. 259 c. Istituire i registro di esposizione e le cartelle sanitarie di rischio con invio di copia all ISPESL
13 Notifica ai sensi dell art. 250 TU Prima dell inizio dei lavori di cui all art 246 il ddl presenta una notifica all organo di vigilanza competente per territorio comprendente: 1. descrizione sintetica con i seguenti elementi: a. Ubicazione del cantiere b. Tipi e quantitativi di amianto manipolati c. Attività e procedimenti applicati d. Numero di lavoratori interessati e. Data di inizio lavori e relativa durata f. Misure adottate per limitare l esposizione all amianto 2. Il ddl consente l accesso alla notifica al RLS e ripete la notifica ogni qual volta sia da temere un incremento della esposizione alla polvere di amianto per il mutamento delle condizioni di lavoro.
14 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE In tutti i lavori con MCA l esposizione dei lavoratori alle polveri contenenti amianto deve essere contenuta al disotto del vle Il ddl adotta le seguenti misure anche nel caso di applicazione di procedure semplificate: a. Limitazione del numero degli esposti b. Utilizzo di DPI respiratori con FPO>= 10 c. Utilizzo dei DPI intervallato da adeguati periodi di riposo proporzionati all impegno fisico d. Utilizzo della procedura anche nel caso di esposizione sporadica o di debole intensità e. Organizzazione della lavorazione in modo da evitare la produzione di polveri di amianto e la loro emissione nell aria f. Stoccaggio e imballaggio dei RCA con l utilizzo di appositi contenitori segnalati g. Rimozione dei RCA nel più breve tempo possibile e
15 MISURE IGIENICHE art. 252 TU Il ddl sottopone i lavoratori esposti a polveri di MCA anche se si eseguono lavori con procedura semplificata ad adeguata sorveglianza sanitaria prevista dall art 242 TU, inoltre provvede affinché: 1. I luoghi ove si svolgono i lavori siano chiaramente delimitati e contrassegnati con appositi cartelli 2. I luoghi di lavoro siano accessibili solo ai lavoratori addetti 3. Sia apposto il divieto di fumare 4. Siano predisposte aree non contaminate per mangiare e bere ed impianti sanitari provvisti di docce se le operazioni sono svolte in ambienti polverosi 5. Siano disponibili adeguati indumenti da lavoro e DPI che devono rimanere all interno del luogo di lavoro e che vengano lavati in lavanderie appositamente attrezzate. Se monouso devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti 6. Gli indumenti civili siano riposti in luogo separato dagli abiti da lavoro 7. I DPI riutilizzabili devono essere ricontrollati ed eventualmente riparati prima del loro riutilizzo
16 CONTROLLO DELL ESPOSIZIONE art. 253 TU Il ddl effettua periodicamente il rilievo della concentrazione di ff in aria per verificare l eventuale superamento del vle Tale monitoraggio non è necessario in caso di esposizioni sporadiche e/o di debole intensità
17 MODALITA DI CAMPIONAMENTO Il campionamento deve: 1. Essere rappresentativo dell esposizione personale del lavoratore alla polvere di MCA 2. Effettuato da personale idoneo nell ambito del SPP art. 31 anche in applicazione del comma 3 (persone esperte esterne) 3. La durata dei campionamenti deve essere rappresentativa di una esposizione personale dei lavoratori di 8 ore anche cn calcoli ponderati nel tempo 4. Il prelievo deve essere effettuato con le procedure di cui al DM ed analizzato secondo i criteri del DM , mentre il conteggio delle fibre è effettuato in MOCF secondo il metodo OMS 1997, prendendo in considerazione solo le fibre che hanno L > 5µ e l < 3µ e tali che il rapporto L/l >3 5. Il campionamento è effettuato informandone il RLS
18 OPERAZIONI PARTICOLARI art. 255 TU Nel caso di lavori in cui non sia possibile contenere il vle entro le 100 ff/lt il ddl deve: a. Fornire adeguati DPI per le vie respiratorie come previsti dall art. 251 (FPO >= 10) b. Provvedere all affissione di cartelli che segnalino il possibile superamento del vle c. Adottare le misure per impedire la dispersione delle polveri al di fuori dei locali di lavoro (DM ) d. Attuare la specifica consultazione dei lavoratori o del RLS
19 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELL AMIANTO I lavori possono essere eseguiti solo da imprese iscritte all Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in modo specifico per l amianto (d.lgs 22/97 art. 30 comma 4). Se il lavoro non rientra tra quelli di cui all art. 249 comma 2 TU ma è prevedibile dalla valutazione il superamento del vle il ddl redige un piano di lavoro inviato in copia all organo di vigilanza almeno 30 gg prima dell inizio dei lavori ai fini degli adempimenti di cui all art. 250 TU
20 CONTENUTI DEL PIANO DI LAVORO Il pdl deve contenere: 1. Tecniche di rimozione e di demolizione, nonché di rimozione dei MCA prima dei lavori di demolizione (ove necessario) 2. Fornitura e descrizione dei DPI 3. Tecniche di verifica della contaminazione da amianto dopo i lavori di demolizione e misure di protezione 4. Misure di protezione dei terzi e tecniche di smaltimento 5. Tecniche da adottare in caso di superamento del vle 6. Natura, ubicazione e durata presumibile dei lavori 7. Attrezzature per la decontaminazione del personale incaricato Il pdl è messo a disposizione dei lavoratori o dei loro RLS
21 L INFORMAZIONE Il ddl deve fornire una specifica informazione ai lavoratori su: a. Rischi derivanti dall esposizione alle polveri di amianto b. Norme igieniche da osservare c. Modalità di utilizzo e pulitura dei DPI e degli indumenti da lavoro d. Precauzioni particolari per ridurre al minimo l esposizione e. Il vle ed il suo eventuale superamento
22 LA FORMAZIONE Il ddl deve fornire una specifica formazione su: a. Proprietà, effetti e sinergia del tabagismo con la polvere di amianto b. I prodotti e materiali che possono contenere amianto c. Le operazioni che possono comportare una esposizione e l importanza dei controlli preventivi per ridurla al minimo d. Le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature e. La funzione, la scelta, i limiti e la corretta utilizzazione dei DPI per le vie respiratorie f. Le procedure di emergenza e decontaminazione e la sorveglianza sanitaria g. L eliminazione dei rifiuti
23 SORVEGLIANZA SANITARIA I lavoratori addetti a lavori su MCA sono sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria almeno ogni tre anni o con periodicità diversa stabilita dal medico competente. La sorveglianza comprende la verifica della capacità di indossare DPI respiratori Gli accertamenti sanitari devono comprendere la misura della capacità respiratoria. Su valutazione del medico competente si possono effettuare approfondimenti (RX torace, citolgia dell espettorato, ecc.)
24 REGISTRO DI ESPOSIZIONE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO - MESOTELIOMI Ove l esposizione superi le 10 ff/lt sotto il DPI respiratorio il ddl è tenuto ad iscrivere i lavoratori nel registro degli esposti a sostanze cancerogene di cui all art. 243 TU, inviandone copia all ISPESL In caso di cessazione del rapporto di lavoro il ddl trasmette all ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore come estratto del registro precedente Nei casi accertati di mesotelioma il ddl né da tempestiva notizia all ISPESL che detiene il registro nazionale dei mesoteliomi
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