LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI PRELIEVO E MISURA O PER L ADEGUAMENTO DELLE ESISTENTI A SEGUITO DI MODIFICA DI ATTI

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1 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI PRELIEVO E MISURA O PER L ADEGUAMENTO DELLE ESISTENTI A SEGUITO DI MODIFICA DI ATTI AUTORIZZATIVI Luglio 2006

2 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI PRELIEVO E MISURA O PER L ADEGUAMENTO DELLE ESISTENTI A SEGUITO DI MODIFICA DI ATTI AUTORIZZATIVI Si ringrazia quanti hanno partecipato alla stesura delle linee guida per il loro proficuo ed appassionato impegno operativo, ed in particolare: I componenti del Gruppo di Lavoro per le linee guida: Salvatore De Stefano - Az. U.S.L.4 Prato Flavio Papi - Az. U.S.L.4 Prato Sandro Garro - A.R.P.A.T. Alessandra Tongiani - A.R.P.A.T. Il Comitato Tecnico Regionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art. 67 L.R. 40/2005; Il Gruppo di Lavoro Regionale per la promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali Coordinamento: Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Settore Prevenzione e Sicurezza

3 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI PRELIEVO E MISURA O PER L ADEGUAMENTO DELLE ESISTENTI A SEGUITO DI MODIFICA DI ATTI AUTORIZZATIVI PREMESSA Il documento, che affronta le problematiche tecniche e impiantistiche connesse alla realizzazione delle postazioni di prelievo, viene redatto con la finalità di costituire un utile riferimento per la realizzazione degli accessi in sicurezza alle postazioni di lavoro in altezza. Si articola in 3 sezioni e 1 appendice: Sezione 1: Norme tecniche generali per la scelta delle sezioni di misura Sezione 2: Riferimenti tecnici per la realizzazione delle postazioni Sezione 3: Obblighi del costruttore e del gestore in materia di sicurezza Appendice: Le attività di controllo degli enti pubblici Pagina 1 di 12

4 SEZIONE 1: NORME TECNICHE GENERALI PER LA SCELTA DELLE SEZIONI DI MISURA I criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento per le emissioni convogliate sono riportati nella norma UNI 10169:2001, recentemente adottata 1 quale metodo di riferimento nazionale. Tale norma recepisce con minime variazioni la norma ISO 10780:1994 e risponde alle esigenze derivanti dalla necessità di adeguarsi a metodiche più moderne per il controllo alle emissioni, quali quelle contenute nelle norme EN e ISO. Il disposto normativo prevede l applicazione del norme UNI 10169:2001 da subito per i nuovi impianti, mentre, per gli impianti esistenti, ne prevede l applicazione obbligata a partire dal rinnovo secondo il D.M. 44/04. Tuttavia la necessità di adeguare le postazioni di prelievo si pone anche in tutti i casi in cui debbano applicarsi metodologie di analisi secondo i metodi EN e ISO, non applicabili in genere in postazioni realizzate in risposta alle disposizioni dei precedenti metodi, manuali e norme. Tale documento è pertanto da applicarsi: - da subito per la realizzazione di nuove postazioni di prelievo; - dalle scadenze stabilite per il rinnovo delle autorizzazioni per le attività rientranti nell elenco di cui al D.M. 44/2004 e di cui al D.Lgs. 59/ (IPPC); - dalle scadenze definite, per le emissioni esistenti non rientranti nei casi precedenti e non regolamentate da norme successive specifiche, negli atti delle Autorità competenti. Le caratteristiche del punto di prelievo e della piattaforma sono riportate di seguito. 1.A. CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO DELLA SEZIONE DI MISURA Si riporta quanto al punto 7 della norma UNI 10169:2001: La sezione di misurazione è quella superficie perpendicolare alla direzione del flusso (e all asse del condotto) in cui vengono individuati i punti per la determinazione delle velocità locali di flusso. La sezione deve essere scelta rispettando i seguenti requisiti: a) forma geometrica semplice (per esempio circolare o rettangolare); b) flusso in regime stazionario; c) flusso possibilmente parallelo e simmetrico rispetto all asse della sezione del condotto; d) per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, tale sezione deve essere individuata in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale che vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: - 5 diametri idraulici prima della sezione e - 2 diametri idraulici dopo la sezione. Nel caso in cui il flusso, subito dopo il tratto rettilineo dove è posizionata la sezione di misurazione, sfoghi direttamente in atmosfera, il tratto rettilineo di condotto dopo la sezione di misurazione deve essere di almeno 5 diametri idraulici (per un totale di 10 diametri idraulici). Sono di seguito riportate condizioni di deroga alla condizione d), ma con le seguenti specificazioni: - se il flusso non è sufficientemente stazionario e/o omogeneo, si ottengono risultati di accuratezza non accettabile; - se le condizioni di flusso sono favorevoli (vedi condizioni al punto II.B.) allora i risultati, le cui condizioni di ottenimento devono essere adeguatamente descritte nel rapporto di prova, sono accettabili, pur potendo essere affetti da una inaccuratezza maggiore.. 1 D.M. 44/04, che disciplina le emissioni di solventi da alcune tipologie di attività produttive, D.M , che adotta alcune linee guida per gli impianti IPPC, tra cui quella generale sul monitoraggio. 2 D.Lgs. 59/05, Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento, che sostituisce il D.Lgs. 372/99. Pagina 2 di 12

5 1.B. CARATTERISTICHE FLUODINAMICHE AL PUNTO DI PRELIEVO Per la scelta dell ubicazione del punto di prelievo devono essere rispettate le condizioni di cui al punto 1 lettere a), b), d), g), h) della UNI 10169:2001, ovvero: a) Il numero di Reynolds (Re) 3 del flusso ai punti di campionamento deve essere > 1200; b) la velocità di flusso u i : 3 u i 50 m/s; d) il flusso non deve presentare fluttuazioni regolari o cicliche e le eventuali fluttuazioni irregolari di pressione alla sezione di misurazione non devono essere maggiori di 25 Pa rispetto al valore medio della pressione differenziale nel punto considerato; g) in nessun punto della sezione di misurazione la corrente di flusso deve risultare negativa; h) la temperatura assoluta in ciascun punto di campionamento non differisce più del 5% del valore medio della temperatura nella sezione di misurazione. Si ricorda inoltre che i metodi per la determinazione dei parametri alle emissioni in atmosfera (a partire da quello per l umidità) prevedono condizioni di non saturazione per i vapore acqueo alla temperatura presente nel camino (la presenza di gocce campionabili falsa comunque il risultato analitico). A maggior ragione deve essere impedita la presenza di gocce derivanti da fenomeni di trascinamento da torri di lavaggio. SEZIONE 2: RIFERIMENTI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI 2.A. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA Le piattaforme, per quanto indicato dalla norma UNI 10169:2001 e dalle norme EN specifiche per i singoli parametri, orientativamente... dovrebbe avere un area della superficie di almeno 5 m 2 ed una larghezza di almeno 1 m o 2 m in funzione del diametro del condotto. Tali dimensioni è da ritenersi debbano essere rispettate per le attività e gli impianti che il diritto comunitario prevede soggetti ad autorizzazione e controllo alle emissioni in atmosfera; la normativa nazionale, tuttavia, riguarda anche una serie di attività e di impianti di minor impatto e, soprattutto, caratterizzati da emissioni con camini di dimensioni ridotte. La realizzazione in questi casi di postazioni di prelievo delle dimensioni sopra riportate, oltre a non trovare giustificazione pratica, potrebbe comportare problemi di staticità (e di costi) non indifferenti. A titolo informativo, di seguito vengono riportati i requisiti relativi alla piattaforma di lavoro come specificati nell Appendice A della norma UNI EN :2003: Per ragioni di sicurezza, la piattaforma di lavoro permanente e temporanea: a) deve avere un area di lavoro adeguata, generalmente non minore di 5 m 2 ; b) deve essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 Kg; c) deve avere dei corrimano (di circa 0,5 m e 1 m di altezza) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m); d) deve avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale o cancelli con chiusura automatica; e) prese, spine e apparecchiatura elettrica devono essere a tenuta d acqua se esposte alle intemperie. Per motivi di sicurezza e qualità, la piattaforma di lavoro: a) deve essere posizionata in relazione alle porte di accesso in modo tale che il corrimano sia libero dall apparecchiatura da utilizzare e libero da ostruzioni che impedirebbero l inserimento e 3 Re= ρ*ū*d h /µ dove ρ = massa volumica del gas (kg/m 3 ); ū = velocità media di flusso (m/s); D h = diametro idraulico (m), µ = viscosità dinamica del gas (Pa*s) 1 Pagina 3 di 12

6 la rimozione dell apparecchiatura di campionamento (la cui lunghezza è maggiore di 4 m per i condotti larghi); b) deve avere una lunghezza minima di fronte alla porta di accesso di 2 m oppure la lunghezza della sonda (compresi ugelli, tubi di aspirazione/supporto e porta filtri associati) più 1 m, quale che sia il maggiore, e una larghezza minima di 2 m. Il sito di misurazione deve avere illuminazione artificiale ed essere ventilato. Devono essere effettuate disposizioni per l alimentazione elettrica necessaria, su richiesta anche acqua e aria compressa, ecc. Possono essere necessari montacarichi per sollevare e abbassare l apparecchiatura. Deve essere considerata anche un idonea protezione per le persone e l apparecchiatura se la piattaforma è esposta alle intemperie. Come criterio alternativo, e fermo restando quanto al punto II, si propone, come condizione minima per situazioni che non consentano il rispetto delle norme tecniche UNI, EN, ISO, il rispetto delle condizioni sotto riportate: 2.A.1 spazio dietro e di lato i punti di prelievo (condizioni minime) La profondità minima della piattaforma non deve essere inferiore a 60 cm al netto degli ingombri 4, compresi quelli derivanti dal posizionamento della strumentazione di misura e prelievo. Nelle zone prospicienti ai punti di prelievo, la profondità minima deve essere pari ad almeno 100 cm per i camini più piccoli e aumentare in funzione del diametro. Il criterio dello spazio dietro e di lato al punto di prelievo tiene conto della operatività, ovvero della necessità di utilizzare strumentazione di una determinata lunghezza, avendo sufficiente spazio di manovra e di fissaggio (vedi tabella 1). Tabella 1. diametro camino diametri da lunghezza Pitot spazio dietro il foro di spazio laterale esplorare o sonda polveri prelievo diametri inferiori a 0,5 m 1 1 m 1 m diametri tra 0,5 a 1 m 2 1 m 1,2 m diametri tra 1 a 2 m 2 2 m 2,5 m diametri superiori a 2 m 2 > 2 m diametro + 1 m diametri superiori a 2 m 4 > 1 m ½ diametro + 0,5 m A titolo di esempio, si propongono 3 schemi tipo per le piattaforme: PIATTAFORMA A PIATTAFORMA B PIATTAFORMA C idoneo per il posizionamento e la movimentazione delle sonde e dei Pitot 4 la misura deriva dal D.P.R. 164/56, relativo ai cantieri edili, ritenendo tale dimensione come minima necessaria per il passaggio e le operazioni non specifiche delle misure. In considerazione della complessità delle operazioni che vengono svolte, che richiedono precisione e accuratezza, nonché delle caratteristiche della postazione di lavoro, possono essere presi a utile riferimento i criteri addittivi richiamati nella norma UNI EN 547-2:1998 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso, che andranno calate nella specifica realtà della postazione di lavoro in quota. Pagina 4 di 12

7 Sopra i 2 m di diametro si ritiene opportuno disporre di 4 bocchelli ortogonali; la soluzione più razionale dovrebbe essere quella di una corona circolare completa. E evidente che qualsiasi soluzione che rispetti i parametri riportati in tabella 1 è da considerare valida, anche se, nei paragrafi successivi, sarà definita comunque una superficie minima in funzione di altri fattori. dai dati sopra riportati si ricava che le aree possono essere minori dei 5 m 2 citati sulle norme per i camini inferiori o uguali a 1 m di diametro; salgono per i camini più grandi, per i quali è determinante la necessità di posizionare strumenti di lunghezza maggiore. 2.A.2 contiguità dei bocchelli di prelievo Nel caso di più bocchelli sullo stesso piano di prelievo, previsti dalle norme per camini di diametro superiore a 0,5 m, le considerazioni sopra riportate inerenti gli spazi dietro e a lato valgono per ciascuno. Tutti i bocchelli, afferenti al medesimo camino, devono essere raggiungibili senza che sia necessario scendere e risalire dalla postazione di prelievo. 2.A.3 ingombro materiali (valutazione indicativa) L ingombro minimo stimabile per i materiali è in genere circa 1 m 2 per linea di prelievo. Se la postazione deve essere attrezzata per 2 linee, almeno 1,5 m 2 dovranno essere riservate alla strumentazione. 2.A.4 spazio calpestabile (escluso botola di accesso + chiusura ribaltabile) Lo spazio calpestabile deve essere calcolato per almeno 3 operatori; in genere, sono necessari due operatori per le fasi di carico e predisposizione delle linee di prelievo, ai quali possono aggiungersi personale dell Autorità di controllo che ha la facoltà di assistere alle fasi di prelievo eseguite da parte dei consulenti e/o il gestore o suo delegato che ha la possibilità di assistere, come previsto a tutela del diritto alla difesa, in caso di accertamenti eseguiti dall Autorità di controllo. Considerando uno spazio minimale per operatore, pari 0,6*0,6 m, ovvero 0,36 m 2 ciascuno e circa 1 m 2 per tutti e tre e aggiungendo il m 2 previsto per le apparecchiature, si ottiene un minimo spazio fruibile pari a 2 m 2, chiaramente al netto di ostacoli, botole + ribalte, ed altri impedimenti alla occupazione fissa. Tale dimensione va applicata anche per piattaforme relative a camini inferiori a 1 m di diametro (vedi tabella 2). Nella determinazione della superficie necessaria si deve tener conto anche delle condizioni di cui alla tabella 1, che non sono automaticamente soddisfatte e della effettiva fruibilità degli spazi, dipendente anche dalla forma delle superfici stesse. Per impianti termici ad olio o gasolio, inceneritori, cementifici e altri per i quali si debbano determinare diversi parametri, con in particolare le polveri, lo spazio minimo deve essere pari ad almeno 3 m 2, causa l ingombro della strumentazione necessaria. Nel caso siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo ubicati in prossimità del punto di prelievo, deve essere tenuto conto nel progetto della piattaforma dell ingombro derivante dalla presenza di sonde stabilmente installate e dei relativi raccordi. Tali considerazioni si applicano per camini inferiori a 1 m di Pagina 5 di 12

8 diametro (o a 2 m con 4 bocchelli) nei casi in cui non si possa adeguarsi alle norme tecniche per motivi strutturali. Non si applica nel caso di determinazione di parametri che richiedono strumentazione particolarmente ingombrante (ad esempio microinquinanti organici, metalli totali, etc.), per cui si deve fare riferimento alle dimensioni minime stabilite dalle norme tecniche. 2.A.5 altezza del punto di prelievo rispetto alla piattaforma Il punto di prelievo deve essere ubicato ad una quota compresa tra 120 e 150 cm rispetto al piano di calpestio della piattaforma. 2.A.6 caratteristiche strutturali della piattaforma La piattaforma dovrà essere realizzata in materiali idonei per reggere il peso degli operatori e delle apparecchiature necessarie, comunque la portata non deve essere inferiore a 400 kg/m 2. Nel calcolo dei fattori statici dovrà essere posta attenzione particolare all effetto indotto dal vento e da eventuali fluttuazioni di temperatura al camino. Ove possibile le postazioni di lavoro dovranno essere protette dagli agenti atmosferici. Le piattaforme in quota dovranno essere dotate di parapetto normale con arresto al piede come da art. 26 del D.P.R. 547/55. Le canalizzazioni, gli esaustori, i camini, e comunque tutte le superfici aventi una temperatura ustionante (t>50 C), che si trovano nel raggio d azione degli operatori addetti al campionamento dovranno essere opportunamente protette o segregate mediante schermi protettivi disperdenti o isolanti (coibentatati). Le superfici aventi una temperatura ustionante poste al di fuori del raggio d azione degli operatori, ma che si trovano in una zona prossima alla zona di transito e di lavoro devono essere idoneamente segnalate mediante apposita cartellonistica. Le strutture metalliche poste in quota, quali camini, torri, condotti, scale, passerelle e andatoie, dovranno essere protette contro le scariche atmosferiche, se esposte a tale rischio. Alternativamente deve essere effettuato il calcolo che stabilisca la sussistenza della struttura autoprotetta sulla base dell indice di folgorazione in base alla norma CEI Se le strutture metalliche possiedono una resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm, secondo le norme CEI 64-8 punto 23.3, sono da considerarsi massa estranea capace di introdurre un potenziale di terra, pertanto risulta necessario che siano collegate all impianto di terra. 2.B DOTAZIONI AL PUNTO DI PRELIEVO 2.B.1 bocchelli di prelievo I bocchelli di prelievo devono garantire la possibilità di esecuzione delle determinazioni di cui alle norme nazionali e internazionali vigenti. Pertanto nella scelta dovrà essere tenuto conto della dimensione delle sonde, in particolare nel caso di prelievo di polveri con inserimento del filtro all interno del camino. Si rimanda ai singoli metodi analitici. 2.B.2 dotazioni alla postazione di prelievo Le postazioni di prelievo devono essere di norma dotate di: - prese di tensione alla postazione di prelievo; - eventuali punti di distribuzione di aria compressa presso la postazione di prelievo (se richiesto dalla metodica di campionamento e analisi); - eventuali punti di distribuzione di acqua presso la postazione di prelievo (se richiesto dalla metodica di campionamento e analisi). Pagina 6 di 12

9 Tali dotazioni sono funzionali alle determinazioni da eseguire alle singole emissioni. Tutta la linea di tensione dovrà essere conforme alle norme specifiche di sicurezza; le prese dovranno essere dotate di interruttore di esclusione attivabile dalla postazione di lavoro, dotate di adeguato grado di isolamento e protezione. I punti di distribuzione dell aria compressa sono obbligatori ove si campioni con eiettori e dove, causa la polverosità o l umidità dei fumi, sia necessario procedere alla pulizia sul campo dei tubi di Pitot. L acqua deve essere presente nel caso sia previsto nel metodo il raffreddamento in acqua o acqua e ghiaccio. Pagina 7 di 12

10 SEZIONE 3: OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE E DEL GESTORE IN MATERIA DI SICUREZZA 3.A CONSIDERAZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA Si ricorda che l accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza in accordo alla normativa vigente (D.P.R. 547/55, al D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, al D.Lgs. 626/94). pertanto la ditta oggetto di controllo è tenuta a: predisporre, nel caso di interventi di proprio personale dipendente nelle fasi relative agli accertamenti al camino e/o in tutte le operazioni a supporto e di manutenzione, il relativo documento di valutazione dei rischi conformemente all art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 626/94; nel caso di appalto a terzi, fornire tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui il personale è destinato ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 7 D.Lgs. 626/94); nel caso di accertamenti da parte degli organi di controllo, fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il documento di valutazione, da parte della ditta o dell utente terzo che esegue questo tipo di attività, dovrà tenere conto dei seguenti fattori: a) accesso degli operatori b) trasporto apparecchiature c) stazionamento presso la postazione di misura d) esecuzione della misura e) mezzi protezione personale f) punti di ancoraggio g) utilizzo di impianti e forniture elettriche e dovrà comprendere le procedure operative di lavoro ed emergenza, la conformità delle strutture (staticità, massima portata, etc.) e degli impianti alle norme di sicurezza. Si ricorda che tra gli obblighi dei progettisti, degli installatori e dei fornitori di impianti c è quello di rispettare, per quanto di propria pertinenza, le norme di prevenzione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 6 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 626/94). 3.B ACCESSO DEGLI OPERATORI Il percorso di accesso alla postazione di prelievo dovrà essere ben definito ed identificato sul documento di valutazione e, se ad opera del gestore, essere riportato nel fascicolo tecnico dell edificio. In zone di particolare rischio per elevazione, carico, presenza di macchine operatrici e di movimentazione carichi, temperature ustionanti, etc., è opportuno che sia presente una delimitazione che individui il percorso da seguirsi (strisce colorate, etc.). In caso di transito in zone a rischio deflagrazione, il personale dovrà essere prontamente informato del rischio e dei dispositivi necessari per il transito e per le operazioni da compiere. Non devono essere presenti nel tracciato sfiati di fumi caldi o contenenti sostanze pericolose. A maggior ragione tali problemi non dovranno presentarsi nelle zone di lavoro. I percorsi devono essere mantenuti in buone condizioni e verificati periodicamente, anche per evitare la presenza di nidi di insetti. Il percorso dovrà prevedere le caratteristiche di transitabilità, staticità e portata, sicurezza, previste nelle norme specifiche. Come riferimento esplicativo per definire dei criteri condivisibili, che determinino le dimensioni di transitabilità vengono di seguito riportati i requisiti dettati dalle norme inerenti i cantieri edili DPR 164/56, se tali criteri possono essere validi per strutture temporanee come i cantieri, a maggior ragione si possono utilizzare come requisito minimo indicativo per strutture stabili. In particolare si dà per assunto che le dimensioni minime di transito in percorsi orizzontali o inclinati per il solo operatore (privo di carichi ingombranti) sia pari a 60 cm (art. 188 del D.P.R. Pagina 8 di 12

11 547/55 e art. 29 e 69 del D.P.R. 164/56). In caso di trasporto di carichi, sempre su piani orizzontali, tale dimensione dovrà essere portata ad almeno 120 cm (art. 29 D.P.R. 164/56). Tali dimensione può essere ridotta nel caso di disponibilità di carrelli manuali di movimentazione appositamente destinati, dei quali sia verificato il buono stato di efficienza e manutenzione. I pavimenti destinati a transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la circolazione (art. 8 D.P.R. 547/55). Nel caso di ostacoli non rimovibili per evidenti ragioni tecniche, questi devono essere opportunamente segnalati. Le scale fisse a gradini devono rispettare quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. 547/55. In particolare devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi, essere dotate di parapetto e i gradini devono avere alzata e pedata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata. Dovrà inoltre essere specificata la modalità di discesa prevista (in avanti o all'indietro) sulla base della tipologia costruttiva. Il transito in verticale deve avvenire su strutture conformi all art. 17 del D.P.R. 547/55. Le scale a pioli di altezza superiore a metri 5 o aventi inclinazione superiore a 75 devono essere provviste a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani di una solida gabbia metallica (art. 17 D.P.R. 547/55). La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da essa più di 60 cm. I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. In luogo della scala verticale dotata di gabbia protettiva, possono essere predisposte scale prive di gabbia o guardiacorpo, ma dotate di sistemi anticaduta conformi alle norme UNI EN oppure UNI EN 353-2, comunque che gli ancoraggi risultino conformi alla UNI EN L accesso ai punti di prelievo deve essere garantito senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa. In deroga a ciò, in caso di motivate necessità della ditta, può essere predisposta una struttura per il primo tratto verticale di accesso rimovibile purché la stessa sia immediatamente disponibile e conforme a tutte le normative in materia di sicurezza (prima tratta di scala, ponteggi mobili preassemblati). In ogni caso dovrà essere possibile per l operatore ridiscendere in modo indipendente in qualsiasi momento dalla postazione sia per motivi correlati all evacuazione di emergenza, sia per motivi di semplice controllo dei cicli produttivi oggetto dei rilievi. I punti di transito e di passaggio che presentino pericolo di caduta dall'alto (superiori a 1,5 m di altezza) devono essere dotati di normale parapetto (art. 26 D.P.R. 547/55). In caso siano presenti punti di vincolo per lo stazionamento o connessi alle procedure di evacuazione, questi devono essere opportunamente indicati e caratterizzati. L utilizzo di ponteggi e trabattelli, quali piattaforme di prelievo, pur non essendo vietato, appare poco opportuno, in quanto le strutture di cui stiamo trattando si adattano ad un impiego temporaneo, nel campo dell edilizia. La normativa di settore risulta essere piuttosto articolata e 5 I dispositivi anticaduta sono spesso utilizzati in maniera impropria. E purtroppo prassi diffusa l uso di cinture di stazionamento in luogo delle imbracature quando vi sia un rischio di caduta dall alto. Altri errori sono l utilizzo di un cordino privo di dissipatore (il mezzo che permette la riduzione della forza di caduta che viene trasmessa all imbracatura e quindi alla persona), l uso di dispositivi anticaduta senza valutare il tirante d aria inferiore (cioè lo spazio residuo necessario affinché a seguito della massima elongazione del dispositivo anticaduta la persona non raggiunga al suolo), l uso di dispositivi retrattili omologati per la sola trazione verticale su piani obliqui o a altezza inferiore a quella dell operatore. Un altro utilizzo improprio di D.P.I. anticaduta è quello, purtroppo suggerito da alcune procedure operative di enti per salire in sicurezza su scale verticali, di una imbracatura di sicurezza con due cordini, analogamente a quanto viene fatto sulle ferrate alpinistiche: i due cordini dotati di connettori vengono fissati alternativamente alla scala man mano che si sale. Senza considerare i problemi connessi alla difficoltà d avanzamento e agli urti in una eventuale caduta, tale pratica risulta erronea in quanto utilizza i pioli della scala come punto di vincolo cioè parte di un sistema anticaduta; mentre la scala verticale di per sé non è concepita e realizzata per garantire una resistenza allo strappo di caduta come invece lo sarebbe una linea vita costituita come prevede la UNI EN 795. E opportuna pertanto una valutazione attenta da parte degli operatori pubblici e privati che si trovano ad utilizzare tali dispositivi e, da parte dell azienda, una corretta indicazione delle modalità di accesso, e in particolare dei punti di vincolo. Pagina 9 di 12

12 utilizzando il ponteggio ad elementi o quello mobile vi sono diverse implicazioni che dovranno essere attentamente valutate. In particolare, si dovrà assicurare il montaggio e l eventuale smontaggio secondo i dettami del recente D.Lgs 235/03, la dotazione deve essere corredata di disegno esecutivo, e montato con o elementi misti o comunque fuori dallo schema tipo di cui all autorizzazione ministeriale, anche da progetto. Per ponteggi e trabattelli è opportuno ricordare, l obbligo di verifica periodica dei componenti e della struttura, che i caso d installazione di una torre di carico, nel ponteggio deve essere prodotto progetto firmato da tecnico abilitato, e nel caso del trabattello e normalmente vietato tranne nei casi e nelle modalità previste dal costruttore. Alla lettera L dell appendice C, di cui alla norma UNI HD 1004 viene specificato che è vietato accedere o discendere dalla superficie dell impalcato da percorsi diversi da quelli previsti, in pratica ne vieta l utilizzo come struttura di accesso, ma bensì destinata al lavoro sulla propria superficie. E vietato l utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto in quota del personale mediante macchine operatrici, carrelli elevatori. Tali mezzi sono destinati alla movimentazione dei materiali, non è previsto in nessun caso l utilizzo per il trasporto e il sollevamento delle persone. I mezzi semoventi preposti al sollevamento delle persone possono essere i mezzi di cui alla voce 16 dell Allegato IV della Direttiva Macchine (98/37/CE), quali le piattaforme elevabili. Tali macchinari sono meglio definiti dalla norma armonizzata EN280. In particolare devono essere provvisti di: dispositivi di comando e controllo doppi, dispositivi di discesa di emergenza, segnalatori di sovraccarico e di ribaltamento. Tali mezzi sono idonei al sollevamento delle persone, ma poco si adattano alle necessità dettate dalla conduzione di un campionamento. Per gli spazi operativi forniti, ma soprattutto per le problematiche correlate alla dislocazione, in solido alla piattaforma degli strumenti di prelievo. Tale condizione, costringerebbe lo stazionamento dell operatore per tutta la durata del rilievo in quota, pena l interruzione del campionamento e l eventuale invalidazione del rilievo. Pertanto l utilizzo di detti mezzi appare idoneo alla conduzione dei rilievi delle misure fisiche del flusso condottato, nelle fasi preliminari necessarie ad individuare la corretta collocazione del punto di prelievo. L adozione di tali piattaforme in caso di campionamenti alle emissioni, è affetta da numerosi vizi correlati alla corretta selezione del mezzo: in base alle dimensioni necessarie in piattaforma, dalla portata, dal numero degli addetti per i quali è omologato, per la categoria di utilizzo (interno o esterno) e alle classi eoliche che il sistema può sopportare, infine ma non ultimo per importanza assume notevole rilievo, lo studio delle caratteristiche del terreno e gli spazi operativi dell area dove il mezzo andrà ad operare. E opportuno far rilevare, che la scelta di piattaforme mobili per una postazione fissa, deve essere opportunamente giustificata da serie cause ostative per la realizzazione di strutture permanenti. 3.C TRASPORTO DEI MATERIALI Per il trasporto alla postazione di prelievo, ove la movimentazione manuale non sia possibile per la presenza di tratti verticali o per mancanza di idonei spazi percorribili (120 cm di larghezza su tratti orizzontali o inclinati) o non vi siano attrezzature di movimentazione in piano idonee, si deve ricorrere, se sono presenti dislivelli, a seconda delle situazioni e della tipologia del materiale da trasportare, a: sistemi di sollevamento manuali costituiti da paranchi a mano o carrucole (di proprietà del soggetto incaricato delle misure) da disporre nei punti di ancoraggio individuati e predisposti dall'azienda 6. paranco o argano meccanico reso disponibile e installato dall'azienda oggetto della verifica piattaforme mobili per il carico di materiali, fornite dall'azienda. montacarichi In ogni caso dovrà essere prevista un'imbracatura in cui disporre i materiali e le apparecchiature da movimentare. 6 L art. 58 del DPR 164/1956 prevede, per altezze superiori a 5 m, che i dispositivi di sollevamento manuale siano dotati di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Pagina 10 di 12

13 Dovranno essere comunque sempre evitate le situazioni che comportino lo stazionamento nel raggio di azione di bracci meccanici di macchine operatrici in movimento. La movimentazione dei carichi in verticale deve avvenire in una zona predefinita ed opportunamente segnalata. I materiali devono essere collocati in sicurezza presso la postazione di prelievo. In caso di tratte di sollevamento verticali superiori ai 15 m, devono essere previsti paranchi elettrici o altri sistemi di sollevamento non manuali. La possibilità di trasporto dei materiali alla postazione di lavoro deve essere garantita sempre senza ritardo. 3.D PROCEDURE DI EMERGENZA Essendo la postazione di prelievo, generalmente, collocata in zone remote e spesso in prossimità di impianti tecnologici particolari, che ne discriminano il transito, la segnalazione e la normale comunicazione, le procedure per l allarme e l evacuazione devono essere oggetto di particolare attenzione nella progettazione e disposizione dei presidi di comunicazione e di allarme. Le vie di esodo devono essere progettate in relazione all ubicazione della postazione e delle eventuali attività interferenti. Le caratteristiche della postazione, il percorso di accesso e le procedure di evacuazione e di emergenza predisposte dall azienda sottoposta a verifica, dovranno essere comunicate alle ditte appaltatrici o all Ente preposto al controllo secondo quanto riportato al paragrafo V del presente documento (art. 7 D.Lgs. 626/94) Sarà cura delle ditte appaltatrici o dell ente preposto il controllo redigere proprie procedure che contemplino le modalità operative in relazione al proprio personale e alle proprie attrezzature, sulla base delle informazioni fornite. Pagina 11 di 12

14 APPENDICE Le attività di controllo alle emissioni da parte degli enti pubblici sono previste sia nell ambito di piani più generali di controllo, sia come derivanti da adempimenti normativi specifici. La materia emissioni atmosferiche interessa in particolare, salvo il caso di molestie olfattive ed altri aspetti di carattere sanitario, ARPAT, organo di controllo sia ai sensi del D.P.R. 203/88 e delle norme ad esso collegate, che del D.Lgs. 59/05. La questione dell accesso di personale ARPAT è ben definita nell art. 2-bis della Legge istitutiva delle Agenzie ambientali, L. 61/94: Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'anpa, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 3 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo. ed ancor meglio, sia pur relativamente alle sole aziende IPPC all art. 11 ai commi 3 e 4 (che definiscono il ruolo di controllo delle Agenzie Nazionale, Regionali e Provinciali) e al comma 5 che riporta: Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. L obbligatorietà di controllo sussiste, per i nuovi impianti ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 203/88, che riporta: Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell impianto, la regione (leggasi ARPA) deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite. L attività di ARPAT in materia di emissioni atmosferiche può svilupparsi secondo 3 modalità: controllo tecnico/amministrativo consistente nella verifica sull osservanza delle prescrizioni contenute nell atto autorizzativo; controllo sulla corretta esecuzione degli autocontrolli; controllo analitico al camino. In ciascun caso è da prevedere la presenza di un incaricato dell azienda, sia il titolare, un dipendente con delega o un consulente con delega, in particolare nell ultimo caso ove trattasi di accertamenti tecnici non ripetibili per i quali il Codice di Procedura Penale consente la presenza del titolare o su delegato a tutela del diritto della difesa. Sulla base di queste considerazioni, si rimarca sulla necessità di disporre di spazi adeguati alla permanenza di almeno 3 soggetti, oltre alla strumentazione analitica e di valutare, salvo il ricorso a consulente esterno, la redazione di un documento di valutazione del rischio inerente anche tale attività, stante la probabilità che, almeno durante le fasi di controllo, possa essere presente un dipendente dell azienda. Si ricorda infine quanto riportato al punto 6.1 della già citata UNI 10169:01 dove si prevede espressamente la discussione con il gestore dell impianto prima dell esecuzione della misura per gli aspetti tecnici, organizzativi e di sicurezza, il che dà modo di valutare correttamente anche da parte di ARPAT, che opera come soggetto esterno non collegato all azienda, il rischio connesso alle attività di controllo alle emissioni. Pagina 12 di 12

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