CENTRI DI RECUPERO, GIARDINI ZOOLOGICI
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- Michele Natali
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1 Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva In collaborazione con Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Torino corso di formazione ASPETTI VETERINARI NELLA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA: CATTURA E PROBLEMATICHE CONNESSE, ANALISI DELLE PREDAZIONI E VALUTAZIONI RELATIVE, VIGILANZA E CONTROLLO SUI CENTRI DI DETENZIONE FAUNA Grugliasco (TO), febbraio 2012 CENTRI DI RECUPERO, GIARDINI ZOOLOGICI Mauro Ferri Servizio Veterinario AUSL di Modena m.ferri@ausl.mo.it
2 n questa presentazione origini finalità normative aspetti di pubblico interesse aspetti di sanità pubblica conclusioni
3 A - CENTRI DI RECUPERO B - GIARDINI ZOOLOGICI
4 per praticità - iniziamo coi GIARDINI ZOOLOGICI a lungo una vexata quaestio
5 zoo finché nel 1999 DIRETTIVA 1999/22/CE DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici OBIETTIVI 1 - proteggere la fauna selvatica 2 - salvaguardare la biodiversità. A - licenze STRUMENTI B - ispezioni dei giardini zoologici C sanzioni
6 zoo DIRETTIVA 1999/22/CE DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici DEFINIZIONE DI ZOO qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l'anno, animali vivi di specie selvatiche ESCLUSIONE circhi, negozi di animali da compagnia e complessi che gli Stati membri non assoggettano ai requisiti della direttiva per il fatto che non espongono un numero significativo di animali o di specie e che tale esenzione non compromette gli obiettivi della presente direttiva.
7 zoo le premesse tecniche DIRETTIVA 1999/22/CE DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici CONTESTO NORMATIVO PREPARATORIO Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
8 zoo Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio OBBLIGA impianti per la sistemazione e il mantenimento di esemplari viventi di un gran numero di specie prima che ne sia permessa l'importazione nella Comunità; VIETA l'esposizione al pubblico per scopi commerciali delle specie elencate nell'allegato A, salvo deroghe accordate per fini didattici, di ricerca o di allevamento
9 zoo IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI FAUNA FLORA SONO E IMPORTANTI.. Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio MODIFICATO DA 1. Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione del 15 ottobre Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione del 6 luglio Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione del 26 aprile Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 RETTIFICATO DA Rettifica, GU L 298 del , pag. 70 (338/97)
10 zoo In Italia la direttiva europea è recepita, 6 anni dopo, col Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici
11 6 sostanzialmente la normativa nazionale sui <giardini zoologici> ha come finalità la protezione della fauna selvatica 2. salvaguardia della biodiversità
12 zoo Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici Art. 3. Requisiti minimi del giardino zoologico ricerche scientifiche formazione nelle tecniche di conservazione delle specie scambi con altri giardini zoologici o istituzioni sull'allevamento ex situ rinnovo ed arricchimento del pool genetico benessere esigenze biologiche e di conservazione arricchimenti ambientali.
13 zoo Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici Art. 3. altri requisiti minimi elevato livello qualitativo della custodia elevato livello qualitativo di cura con programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e di alimentazione; evitare minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone; sicurezza e salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori; registro degli esemplari di ogni singola specie
14 zoo Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici Art. 6. Controllo - almeno annuale - incaricato: CFS - nonché incaricati: medici veterinari, zoologi ed esperti individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle Politiche agricole e forestali.
15 zoo Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici Art. 7. Registro dei giardini zoologici 1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di cui all'articolo Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.
16 zoo Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici Art. 8. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, l'esercizio di attivita' senza la licenza di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5 sono punite con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.
17 DOPO IL Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Decreto Ministeriale Ambiente 18 gennaio 2006 ne ha modificato l'allegato 4 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.192 ridefiniti alcuni parametri al fine di evitare ad alcuni tipi di strutture, di fatto, di avere una specifica autorizzazione.
18 zoo GIARDINI ZOOLOGICI PUNTO CRITICO 1 - <registro> non è pubblicamente accessibile 2 poco chiaro contesto tecnico che esclude alcune strutture dal capo di applicazione della norma CE ZOO: <isole> di un arcipelago?
19 passiamo quindi ai CENTRI DI RECUPERO una categoria per la verità piuttosto eterogenea
20 i Centri di Recupero in Italia origine, sviluppo e stato di fatto
21 1 CENTRI DI RECUPERO 1975 istituito il primo CRR Centro Recupero Rapaci un atto di puro attivismo in un contesto di: Assenza di norme istitutive Clamorosi atti di bracconaggio <a larga tolleranza sociale> come il caso della migrazione dei Pecchiaoli (Adorni) sullo stretto di Messina
22 dal 1975 n. 12 Centri Recupero Rapaci sparsi per il paese NB: la successiva Legge n. 968 del sulla caccia non fa menzione del soccorso
23 le origini Dinetti M., A. Arus, U. Faralli, M. Lambertini, L. Palestra e G. Tallone Centro recupero rapaci LIPU: attività Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina 22:
24 la crescita Cerasoli M. e V. Penteriani Primi risultati dell indagine sui centri di recupero rapaci in Italia. In: Atti del Quinto Convegno Italiano di Ornitologia, ed. SROPU (Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli), , Bracciano, 4-8 ottobre Bologna, Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.
25 1992 Legge n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento) comma 6: Le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà NOTA BENE il termine <Centro di Recupero> non ricorre e quindi tale azione va intesa, indirettamente, come una delle forme con le quali le Regioni attuano la tutela della fauna selvatica in ossequio al dettato di cui all articolo 1
26 3 QUINDI DOPO IL 1992 varie Regioni stabiliscono norme per il soccorso e il recupero degli animali selvatici autoctoni (CRAS) in adempimento dell'art. 4, comma 6 della Legge n. 157/1992, relativa alla protezione della fauna omeoterma e disciplina della caccia un panorama di regioni difformi e disomogenee
27 dopo la L. 157/92 Botteghi L Analisi dei centri recupero animali selvatici italiani (CRAS). In Atti del II Seminario Nazionale sui Centri Recupero Animali Selvatici, a cura di L. Botteghi e F. Cecere, Riserva Naturale WWF Bosco di Vanzago, giugno Penne: Cogecstre Edizioni.
28 il consolidamento Mariacher A Indagine sui Centri di Recupero per Animali Selvatici in Italia. Dipartimento di Scienze Animali, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Padova, Legnaro. UNA TESI DI LAUREA
29 CRAS - una definizione struttura in possesso di specifica autorizzazione, rilasciata a seguito della certificazione di requisiti minimi stabiliti in merito alle strutture, al personale impiegato ed ai protocolli di attività, avente la funzione di ricoverare, detenere, curare e riabilitare le fauna selvatica autoctona rinvenuta in anomalo stato fisico e/o comportamentale
30 CRAS - finalità liberare la fauna ricoverata qualora ne sussistano le condizioni e comunque previa definizione di un programma standardizzato di verifiche; detenere gli animali irrecuperabili allo scopo di servirsene, secondo criteri individuati ai sensi di legge, per scopi didattici e/o scientifici. supporto per il monitoraggio epidemiologico delle popolazioni animali selvatiche e per il monitoraggio indiretto dello stato dell ambiente
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33 BRAVA!!!
34 QUANTI CENTRI IN ITALIA? Centro Recupero Rapaci Cerasoli e Penteriani, Botteghi, Mariacher, in regione ER, ufficioso ?
35 per saperne di più
36 Direttive per per esempio EMILIA ROMAGNA LR n.8 e modifiche con LR n. 6 comma 6 bis dell'art soccorso, detenzione temporanea, liberazione di fauna selvatica in difficoltà 2 - funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici.
37 per esempio EMILIA ROMAGNA D.G. n. 2966/2001 DIRETTIVE RELATIVE AL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 26 COMMA 6 BIS E 62 COMMA 1 LETT. G) DELLA L.R. 8/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE
38 per esempio EMILIA ROMAGNA D.G. n. 2966/2001 I Centri di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) sono strutture destinate al recupero, rieducazione, studio e successivo reinserimento in natura di specie esclusivamente autoctone E altresì consentito lo svolgimento di attività didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. A tal fine possono essere utilizzati esclusivamente animali non più restituibili alla natura
39 per esempio EMILIA ROMAGNA D.G. n. 2966/ livelli di C.R.A.S. Livello A: recupero, rieducazione e reinserimento ANCHE di specie di fauna autoctona particolarmente protette Livello B: recupero, rieducazione e reinserimento di specie di fauna autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio, in base a caratteristiche strutturali adeguate alle esigenze delle specie che possono esservi ricoverate
40 per esempio EMILIA ROMAGNA D.G. n. 2966/2001 Autorizzazioni programmate Requisiti tecnici e amministrativi Prescrizioni Cure veterinarie Vigilanza sanitaria Controlli: Provincia e ASL Allegato A: elenco positivo di specie Allegato B: caratteristiche strutturali di degenza e riabilitazione
41 IN E-R, 2011 CRAS :... n CRAE :.. n, 2 Det. Animali pericolosi : n 2 CRAS ufficiosi : n.. 1 Succursali di CRAS :. n 2 Recuperatori :. n. 4 Totale interventi : n >9100 (18000?) Gestori: Associazioni Onlus (+++), Parchi (++), privati (+)
42 2 Centri recupero di? 1. rapaci, CRR 2. animali selvatici autoctoni, CRAS 3. animali esotici, CRAE 4. di animali marini (cheloni, mammiferi, uccelli) 5. Animali pericolosi
43 una particolare categoria animali pericolosi
44 GLI <ANIMALI PERICOLOSI> LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 con le modifiche di cui alla L. 59 del 134 febbraio 1993 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
45 Animali pericolosi GLI <ANIMALI PERICOLOSI> LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 con le modifiche di cui alla L. 59 del 134 febbraio 1993 Art. 6 comma 2: divieto di commercio e detenzione delle specie elencate in apposito elenco Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, decreta i criteri da applicare nell'individuazione delle specie e predispone l'elenco Art. 6 comma 3: il Prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
46 Animali pericolosi GLI <ANIMALI PERICOLOSI> LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 con le modifiche di cui alla L. 59 del 134 febbraio 1993 Art. 6 commi 2 e 3 il Prefetto si avvale del parere del Servizio Veterinario locale per autorizzare la detenzione di esemplari di specie pericolose, previa verifica della idoneità delle strutture di custodia, in ordine a benessere animale, salute e incolumità pubblica (corretta sopravvivenza, salute e incolumità pubblica)
47 Animali pericolosi 5 Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione... previsto dall articolo 6, comma 2 della Legge 150/92 relativa alla applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 si applica anche a Zoo e Centri di recupero
48 4 Un Centro di soccorso, cura e recupero di animali selvatici autoctoni, esotici, terrestri e marini costituisce un punto di pubblico interesse per aspetti di... Biodiversità Educazione ambientale Benessere animale Alimentazione animale Biosicurezza Farmacovigilanza Salute e incolumità pubblica
49 in E.R. oltre gli aspetti di biodiversità e di educazione 1. BENESSERE: direttiva RER con parametri ufficiali 2. PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO sanitario della fauna selvatica: CRAS riconosciuti come partner del progetto assieme a Province, Parchi, ATC, AUSL, RER E IZS e come obiettivo riconosciuto 3. VIGILANZA SANITARIA PASSIVA: sancita da RER 4. PRESENZA DEL SerVet nei CRAS
50 ma occorrerebbero + COORDINAMENTO: fra AUSL, enti e CRAS, livello regionale (Commissione permanente in RER?) + CONVERGENZA su metodi specie-specifici validati per il recupero funzionale degli animali da rilasciare e sulla detenzione dei soggetti non più idonei al rilascio, ove praticato + INTEGRAZIONE: del CRAS nelle attività programmate dall AUSL e di queste nei Progetti intrinseci al CRAS
51 IN E.R., PUNTI CRITICI CORSO DI FORMAZIONE degli addetti: manca un modulo didattico ufficiale, per tutta la Regione BIOSICUREZZA: nella formazione e nell aggiornamento di gestori, volontari e collaboratori dei CRAS (dove praticato privatamente) manca un modulo formativo ufficiale per la corretta somministrazione di sufficienti nozioni sulla prevenzione delle zoonosi, della malattie zooeconomiche o di rilevanza sociale ALIMENTAZIONE: manca una linea guida ufficiale su conservazione, preparazione e somministrazione degli alimenti LIBERAZIONE: manca una linea guida ufficiale per la prevenzione ALLEVAMENTO E/O RIPRODUZIONE: sancire separazione fisica fra questa e la normale attività di un CRAS
52 CENTRI RECUPERO - ZOO analogie & differenze CENTRI DI RECUPERO ZOO DETENZIONE DI SELVATICI X X PROMISCUITA DI SPECIE X X MEDVET DI SOCCORSO / RIAB X MEDVET PREVENTIVA X ELEVATO TURN OVER X ALLEVAMENTO? X RIPRODUZIONE? X ATTIVITA ESPOSITIVE? X (altro)
53 Sanità pubblica & CR+Zoo ZOO Vigilanza/controllo: MinAmb + CFS Consulenze per MinAmb: anche Veterinari CR Vigilanza/Controllo: AUSL Benessere Sanità animale & zoonosi Farmacovigilanza
54 4 Un Centro di soccorso, cura e recupero di animali selvatici autoctoni, esotici, terrestri e marini costituisce un punto di pubblico interesse per aspetti di... Farmacovigilanza su uso registro dei trattamenti e scorte art. 80 del D.Lvo 06 aprile 2006 n 193 autorizzazione per la detenzione di scorta di medicinali veterinari in impianto di cura ANIMALI NON PRODUTTORI DI ALIMENTI PER L UOMO?
55 un problema strisciante nella misura in cui un CRAS ha successo avviene anche che animali selvatici CACCIABILI siano trattati con farmaci, riabilitati e liberati e siano DI NUOVO DISPONIBILI PER IL CONSUMO UMANO UN NUOVO TARGET DI FARMACOVIGILANZA Il soggetto <DO NOT EAT ME!>
56 NELLO STATO DI WASHINGTON (USA) Può ACCADERE CHE UN CACCIATORE ABBATTA UN CAPO CON UNA MARCA AURICOLARE FATTA COSI CHIAMA WDFW PRIMA DI MANGIARNE LA CARNE MA INVECE DEL TELEFONO SI Può USARE UN MEZZO PIU FACILE
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58 IN ITALIA SI DOVRA PUR COMINCIARE A PROVVEDERE IN UN QUALCHE MODO
59 grazie dell attenzione
Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione)
D.L.vo 21 marzo 2005, n. 73. Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 100 del 2 maggio 2005). Art. 1
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