P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 1/96

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1 PARTE I - GENERALITÀ 3 ART.1 CONTENUTI E APPLICAZIONE DEL PIANO PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE 3 ART.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE 4 ART.3 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI 5 ART.4 INDICI URBANISTICO-EDILIZI: DEFINIZIONI GENERALI 6 ART.5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.U.C. 9 ART.6 PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.I.S.) 10 ART.7 PIANIFICAZIONE DI GRADO SUBORDINATO ED ESECUTIVA 11 ART.9 PIANI PER L EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (P.E.E.P.) 14 ART.10 PIANI DI LOTTIZZAZIONE 15 ART.11 CONVENZIONE NEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE 17 ART.12 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 18 PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE 19 ART.13 ARTICOLAZIONE DEL PIANO NEL TERRITORIO COMPRENSORIALE 19 ART.14 AREE A RISCHIO GEOLOGICO E IDROLOGICO 21 ART.15 AREE A CONTROLLO GEOLOGICO E VALANGHIVO 22 ART.16 AREE DI PROTEZIONE DI POZZI E SORGENTI SELEZIONATI 23 ART.17 AREE DI TUTELA AMBIENTALE 24 ART.18 AMBITI DI PROTEZIONE PAESISTICA 25 ART.19 BIOTOPI 26 ART.20 AREE DI RECUPERO AMBIENTALE 27 ART.21 MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE 28 ART.22 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 29 ART.23 AREE A PARCO NATURALE 30 ART.24 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 32 ART.25 CENTRI STORICI 33 ART.25 bis Piani di Recupero (art inserito ex novo) 34 ART.26 ZONE RESIDENZIALI - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 35 ART.27 ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 36 ART.28 ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO 38 ART.29 AREE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE (TIPO E) 39 ART.29 bis VOLUME MINIMO NON ABITABILE 40 ART.30 AREE MULTIFUNZIONALI (CARATTERISTICHE) 41 ART.31 DISTANZE 42 ART.32 AREE RESIDENZIALI E MULTIFUNZIONALI DA REALIZZARSI MEDIANTE PIANO SUBORDINATO 43 ART.33 PARCHEGGI E GARAGES IN AREE RESIDENZIALI, ALBERGHIERE E AREE MULTIFUNZIONALI 44 ART.34 AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE E ALBERGHIERE 45 ART.35 ZONA PER CAMPEGGI 46 ART.36 AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO 48 ART.37 AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE DI LIVELLO COMUNALE 49 ART.38 AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 50 ART.39 AREE PER ATTREZZATURE TERMALI 51 ART.40 AREE A VERDE PUBBLICO 52 ART.41 CIMITERI E AREE DI RISPETTO CIMITERIALE 53 ART.42 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO PROVINCIALE 54 ART.43 AREE PRODUTTIVE DI LIVELLO COMPRENSORIALE E LOCALE 57 ART.44 AREE PER IMPIANTI SPECIALI 60 ART.45 CAVE - DEPOSITI E LAVORAZIONE DI MATERIALI INERTI - DISCARICHE 61 ART.46 AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO 62 ART.47 AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO 65 ART.48 AREE A PASCOLO 66 ART.49 AREE BOSCHIVE E FORESTALI 68 ART.50 AREE IMPRODUTTIVE 69 ART.51 AREE PER PISTE DA DISCESA 70 ART 52 AREE PER LO SCI DA FONDO 71 ART.53 IMPIANTI DI RISALITA 72 ART.54 AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO AL SISTEMA PISTE - IMPIANTI 73 P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 1/96

2 ART.55 FERROVIA TRENTO - MALE 74 ART.56 AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO DELLA FERROVIA 75 ART.57 STRADE 76 ART.58 FASCE DI RISPETTO DA STRADA E CORSI DI ACQUA 77 ART.59 PARCHEGGI PUBBLICI 78 ART.60 PERCORSI ATTREZZATI 79 ART.61 AREE AEREOPORTUALI 80 ART.62 SERVIZI ED ATTREZZATURE DI LIVELLO PROVINCIALE 81 ART.63 PERCORSI DA TREKKING 82 ART.64 DEPURATORI 83 ART.65 DEROGHE 84 ART.66 PRESCRIZIONE PER LE AREE ASSOGGETTATE A P.G.Z. 85 ART.67 AREA MULTIFUNZIONALE MARILLEVA 1400 E ART.68 MODIFICHE AL P.U.C. 92 ART.69 COSTRUZIONE DI LEGNAIE 93 ART.70 ATTIVITA COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ESISTENTI 94 ART.71 FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE 95 ART.72 POTENZIAMENTO VIABILITA INTERNA ED ESTERNA 96 P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 2/96

3 PARTE I - GENERALITÀ ART. 1 CONTENUTI E APPLICAZIONE DEL PIANO PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE 1. Il Piano Urbanistico Comprensoriale è redatto ai sensi della L.P. 2 marzo 1964, n.2 e delle successive modifiche, della L.P. 11 dicembre 1975 n. 53 e della L.P. 15 maggio 1989 n. 2, e si applica al territorio dei Comuni di: Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio. 2. La disciplina urbanistica edilizia in esso contenuta è in conformità alle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, (L.P. 9 novembre 1987 n. 26) rispetto al quale il P.U.C. è adeguato in ottemperanza all art. 5 della L.P. 26/ Tale disciplina si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie del P.R.G. e della relativa variante, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione che sostituiscono in ogni loro parte tutte quelle del precedente strumento urbanistico. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 3/96

4 ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE Sono elementi costitutivi del Piano Urbanistico Comprensoriale della Valle di Sole gli elaborati e le tavole indicati di seguito: Relazione illustrativa; Norme di attuazione; Tavole di Piano relative a tutto il territorio comprensoriale (in scala 1:10.000); Tavole di Piano relative ai centri abitati (in scala 1:2.880). Le indicazioni contenute nelle planimetrie in scala 1:2.880 prevalgono su quelle corrispondenti in scala 1: P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 4/96

5 ART. 3 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI 1. I limiti di volumetria e/o copertura, imposti dalle norme urbanistiche per le singole zone, nel caso di utilizzazione del lotto, fanno sorgere un vincolo di inedificabilità sulla parte del lotto per l estensione necessaria al rispetto dei rapporti volume/superficie del lotto e superficie coperta/superficie del lotto. 2. A tal fine, ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti dovrà precisare e specificare l area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità. 3. Pertanto ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici. Se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti volume/superficie del lotto e superficie coperta/superficie del lotto, rapporti determinati sulla base delle norme in vigore al momento in cui venga richiesta la concessione per la nuova edificazione. 4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti al (data di entrata in vigore della L.P , n. 11), nel senso che ogni volume edilizio esistente o autorizzato a tale data ha determinato un vincolo sulle contigue zone scoperte (di proprietà della ditta intestataria del fabbricato), per l'estensione necessaria a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura. Tale vincolo è però limitato all'area di pertinenza del fabbricato che risulta asservita all'edificio secondo le norme in vigore all'atto del rilascio della licenza edilizia originaria. 5. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aeree a diversa destinazione di zona, se non nei casi espressamente previsti delle presenti norme. 6. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi località del territorio comunale, avvengano demolizioni di edifici esistenti, l'area residuata ricade sotto il vincolo di zona assegnata dal P.U.C. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 5/96

6 ART. 4 INDICI URBANISTICO-EDILIZI: DEFINIZIONI GENERALI Negli articoli delle presenti Norme di Attuazione, ai fini dell applicazione degli indici urbanistico edilizi, valgono le seguenti definizioni: 1. Superficie territoriale E la superficie reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.U.C. si attua a mezzo di piani di grado subordinato ed esecutivi. 2. Superficie fondiaria E la superficie reale, a destinazione omogenea di zona, sulla quale il P.U.C si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano esecutivo di grado subordinato. 3. Superficie del lotto E la superficie reale del terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale. Si considerano facenti parte del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dalle norme urbanistiche e non per quanto attiene al rapporto volume edificabile-superficie, anche le strade private in comproprietà per la quota percentuale di competenza del proprietario del lotto. Del pari possono computarsi ai medesimi fini di cui al comma precedente anche le parti del lotto, aventi eventualmente una diversa destinazione di zona, con esclusione delle aree a destinazione pubblica espressamente individuate nella cartografia. L uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data dell entrata in vigore delle presenti norme, potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore al 70% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d acqua, ovvero da lotti già edificati. 4. Volume dell edificio Il volume del fabbricato ai fini dell applicazione degli indici urbanistici è il volume lordo dell edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o del piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore. Sono esclusi dal calcolo del volume: i porticati liberi a piano terra, logge e balconi chiusi su cinque lati. E definita totalmente interrata una costruzione realizzata tutta sotto il livello naturale del terreno e che può presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all ingresso, larga non più di m 5.00 sull apertura. Per le costruzioni interrate, fatto salvo il consenso dei terzi interessati, dovranno essere osservate le distanze minime di m 1.50 verso i confini privati e m 5.00 verso i confini di proprietà pubbliche salvo diversi accordi fra le parti. Le costruzioni interrate devono comunque rispettare le fasce di protezione stradali così come previsto dall art. 6 comma 1 della D.G.P. n 909/95, 1606/01 e succ. mod. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 6/96

7 5. Volume dell abitazione Il volume dell abitazione nelle zone non residenziali o multifunzionali è dato dalla superficie lorda della parte residenziale per la relativa altezza al lordo del solaio di calpestio. 6. Indice di fabbricabilità territoriale E il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale. Esso si applica nel caso di zone la cui edificabilità è vincolata ad un piano esecutivo di grado subordinato. 7. Indice di fabbricabilità fondiaria (densità edilizia) E il volume in mc. costruibile su ogni mq. di area edificabile, risultante dalla planimetria 1: Esso si applica nel caso di zone in cui è ammesso l intervento edilizio diretto, successivo o meno all approvazione di un piano esecutivo di grado subordinato. Qualora il lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee fra di loro per destinazione funzionale. In caso di zone non omogenee il volume costruibile dovrà rispettare la densità che, nell ambito, è attribuita a ciascuna zona. 8. Superficie coperta E l area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda. Le pensiline, i balconi, i poggioli che non costituiscono volume e le scale esterne a giorno, non vengono computati ai fini della superficie coperta e quindi non fanno distanza, per una sporgenza fino a ml. 1, Rapporto di copertura E il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria o territoriale. 10. Distanze tra le costruzioni, dai confini e dalle strade Salvo che non sia diversamente definito nei singoli articoli, è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale dell edificio (con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline, dei poggioli e balconi purché non eccedenti la dimensione di ml. 1,20) e la proiezione degli edifici finitimi, il confine di proprietà, il ciglio stradale. Le barchesse, le legnaie, i garages, i muri e simili modeste costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore dell originale P.U.C. non vengono considerate al fine della misurazione della distanza fra le costruzioni stabilite dalle presenti norme, fatto salvo il rispetto di quanto disposto in materia dal Codice Civile. Non vengono computate, ai fini delle distanze, le strutture completamente sottostanti al piano di campagna, nei soli riguardi dei confini privati, mentre anche le strutture completamente interrate vengono computate ai fini delle distanze verso gli spazi pubblici, salvo autorizzazione dell ente pubblico interessato. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 7/96

8 11. Altezza del fabbricato Le altezze vengono misurate dal piano di campagna all estradosso del tetto in caso di copertura piana; dal piano di campagna fino ad 1/3 (misurato dal basso ed esclusa la gronda) dell estradosso della falda del tetto in caso di coperture inclinate. Per tetti a falde composite la misura dell altezza va riferita ad 1/3 di ciascuna falda. Il piano di campagna è definito dal livello naturale del terreno o, in caso di abbassamenti artificiali, dal nuovo livello così ottenuto. Non sono computabili agli effetti della misura dell altezza gli abbassamenti dei fronti relativi alle porte d ingresso agli interrati o seminterrati che interrompono lo spiccato dell edificio per una lunghezza non superiore ad 1/4 della facciata nella quale si inseriscono e, comunque, per una larghezza fino a ml Nei terreni in pendio con pendenza media del terreno non inferiore al 30% è consentito incrementare l altezza delle facciate a valle con altezza non superiore a ml. 10,00, fino ad un massimo del 20% dell altezza massima consentita nella zona. La pendenza del terreno ai fini delle disposizioni precedenti va riferita al sedime dell edificio e non trova applicazione nel caso di terrazzamenti. 12. Allineamenti sul ciglio stradale L allineamento deve essere riferito agli edifici contigui. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 8/96

9 ART. 5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.U.C. 1) Il P.U.C. si attua attraverso strumenti di attuazione pubblici e privati e con interventi diretti su concessione di edificazione in coerenza: con il piano generale di sviluppo e con i piani annuali di intervento previsti dagli artt. 6 e 7 della L.P: n. 62del ; con il piano generale a tutela degli insediamenti storici (L.P. 06 novembre 1978, n. 44; con il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (L.P. 04 marzo 1980, n. 6; con il programma provinciale di localizzazione generale dei campeggi e dei villaggi turistici (L.P. 04 agosto 1977, n. 15) e con la legislazione vigente in materia; piano di smaltimenti dei rifiuti di cui all art. 65 del testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti. 2) Gli strumenti di attuazione sono i piani subordinati previsti dalla vigente legislazione urbanistica. 3) Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.U.C. indicate nelle planimetrie e nelle presenti norme. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 9/96

10 ART. 6 PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.I.S.) 1. Il P.U.C. indica i perimetri delle aree da sottoporre a tutela, sulla base di quanto prescritto dalla L.P. 06 novembre 1978, n In presenza di P.G.I.S. già approvato, e nel caso che il P.U.C. modifichi i perimetri delle aree da sottoporre a tutela, il P.G.I.S. dovrà essere variato e disciplinare le aree e gli edifici eventualmente ricompresi nella nuova perimetrazione degli insediamenti storici. 3. Per questi edifici fino alla approvazione della variante del P.G.I.S. sono possibili interventi di ristrutturazione edilizia (di cui all art Ristrutturazione edilizia R Norme di attuazione P.G.I.S.). NORMA TRANSITORIA Fino all approvazione del P.G.I.S. all interno delle aree a centro storico valgono le seguenti norme, salvo le prescrizioni e i vincoli o norme delle disposizioni vigenti sulle aree di interesse storico ed artistico: a) Edifici di notevole interesse storico artistico o ambientale, indicati in nero sulle planimetrie in scala 1:1440 del P.U.C. approvato dalla Giunta Provinciale in data , nei quali è ammesso il solo restauro conservativo; b) Per gli altri edifici che si armonizzano per forma, o materiale e stile con l ambiente e/o facciate costituenti elemento architettonico e ambientale di particolare interesse, è previsto il mantenimento della struttura esterna dell edificio e del disegno di facciata, la possibilità di ricavare nuove finestre purché le stesse rientrino nel disegno originale della facciata; è ammessa la sostituzione dei solai piani, mentre è obbligatorio il mantenimento dei soffitti a volta; è ammessa l eventuale sostituzione della gronda e della copertura purché l aspetto risultante sia in accordo con quello originario. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 10/96

11 ART. 7 PIANIFICAZIONE DI GRADO SUBORDINATO ED ESECUTIVA 1. Si applica obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comprensoriale indicate nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme. 2. I piani di grado subordinato hanno un carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistico-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento complessivo e dettagliato per i successivi interventi edilizi diretti. 3. Ai sensi della vigente legislazione urbanistica i piani di grado subordinato per l attuazione del P.U.C., sono: a) Piani Generali di zona (P.G.Z.) di cui agli artt. 12 e segg. della L.P: n. 53; b) Piani delle aree destinate ad edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui agli artt. 9 e seguenti della L.P n. 31 e s.m.; c) Piani di lottizzazione, di cui agli artt. 5 e seguenti della L.P n. 11. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 11/96

12 ART. 8 PIANO GENERALI DI ZONA (P.G.Z.) 1. Il P.U.C. prescrive la formazione obbligatoria di piani generali di zona nelle seguenti aree indicate con apposito perimetro nelle tavole in scala 1:2.880 e 1:10.000: 1. Vermiglio Tonale: area centrale; 2. Ossana: area per servizi e terminali ferroviario a Fucine; 3. Commezzadura Mestriago Daolasa: area multifunzionale per infrastrutture ferrovia impianti; 4. Dimaro Folgarida; area centrale multifunzionale; 5. Malè: area centrale multifunzionale; 6. Mezzana: area attrezzata lungo il Noce; 7. Malè Croviana: area di accesso ovest; 8. Rabbi: aree per attrezzature termali e ricettive alberghiere (centro termale); 9. Pellizzano: Claiano Stavel. 2. Ai sensi della L.P , il P.G.Z. di cui al n. 7, è di iniziativa comprensoriale, mentre gli altri sono di iniziativa dei Comuni interessati. 3. In particolare per le aree di cui sopra sono richiesti i seguenti elaborati di piano: - aree n , planimetrie generali di progetto in scala 1:1440 (e 1:1000), con stralci planivolumetrici in scala 1:500 per i nuclei edificati nuovi o di ristrutturazione; - aree n. 5 8, planimetrie generali di progetto in scala 1:500, (e 1:1.000), con stralci in scala 1:200 (sezioni, piante e profili) che illustrano i caratteri dell intervento edilizio, gli schemi distributivi e dei percorsi, le quote di riferimento; - aree n , planimetrie generali di progetto in scala 1:1440 (e 1:1.000), con sezioni e profili alla stessa scala. 4. In tutti i casi gli elaborati dovranno documentare e motivare con particolare evidenza e dettaglio sia le fasi di attuazione delle planivolumetrie adottate che quelle di realizzazione delle opere di infrastrutturazione, che dovranno assumere di volta in volta coerenza funzionale. 5. parte integrante di tutti i P.G.Z. è la indicazione delle opere pubbliche di competenza dei singoli enti. Di tali opere dovrà essere valutato il costo a prezzi correnti, nonché la successione temporale degli interventi. 6. I perimetri delle zone in cui è prescritta la formazione e l esecuzione dei piani generali di zona sono quelli indicati nelle planimetrie del P.U.C. in scala 1: e 1: P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 12/96

13 7. Sulla base degli artt. 9 e 16 della citata L.P. n. 53, i P.G.Z. saranno adottati con i seguenti tempi massimi a decorrere dalla data di approvazione del P.U.C. in sede provinciale. - Area n : 36 mesi - Area n. 6 4 : 36 mesi - Area n : 36 mesi. - In sede di formazione dei P.G.Z., potrà essere modificata la distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermi restando i rapporti dimensionali fra destinazioni d uso, volumetrie e superfici indicati nel P.U.C.. P.G.Z. in vigore I P.G.Z. in vigore alla data di adozione della presente variante generale sono abrogati; essi tuttavia restano validi fino all entrata in vigore della stessa. Le indicazioni tipologiche e edilizie puntuali riferite ai singoli edifici già contenute nei P.G.Z. relativi alle aree di conservazione e restauro dell ambiente tradizionale di Rabbi e al Parco attrezzato lungo il Rabbies rimangono in vigore. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 13/96

14 ART. 9 PIANI PER L EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (P.E.E.P.) Ai sensi dell'art. 9, L.P n. 31, i P.E.E.P. sono redatti dai comuni, e dal Comprensorio qualora i Comuni interessato intendano costituire consorzi fra comuni limitrofi per la redazione di Piani Consorziali di Edilizia Economica Popolare ai sensi del suddetto articolo. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 14/96

15 ART. 10 PIANI DI LOTTIZZAZIONE 1) Nelle zone indicate con apposita simbologia, dove il P.U.C.. prevede piani esecutivi di grado subordinato, e che non sono sottoposte ai piani di iniziativa pubblica, i proprietari possono elaborare piani di lottizzazione convenzionata nei termini previsti dagli artt. 6 e 7 della L.P n. 11 estesi alle aree perimetrate in P.U.C., salvo diverse indicazioni dell eventuale Piano Guida. 2) Il P.L. deve rispettare le destinazioni di zona e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle planimetrie del P.U.C., nonché gli indici urbanistico-edilizi prescritti per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione salvo quanto stabilito all art. 33 e relativamente ai parcheggi.. 3) Il P.L. deve essere composto dai seguenti elaborati: a) stralcio delle previsioni del P.U.C. relativo alla zona oggetto del Piano di Lottizzazione ed esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio; b) il titolo idoneo necessario a dimostrare il diritto alla disponibilità delle aree interessate al progetto; c) planimetria catastale; d) lo stato di fatto della zona, in una planimetrica generale orientata e quotata, comprendente tutte le proprietà soggette al Piano di Lottizzazione, in scala almeno 1:500; e) una descrizione della natura geologica del terreno o indagine geognostica; f) individuazione di tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria con indicazione, per ciascuno, del numero dei piani e della loro utilizzazione (se residenziale, produttiva, o per pubblici servizi); g) indicazione delle presenze naturalistiche ed ambientali di maggior rilievo; h) planimetria generale quotata e con curve di livello del progetto del piano di lottizzazione in scala 1:500 1:200 a seconda delle dimensioni del piano, percorsi ciclabili e pedonali, degli spazi verdi e delle aree per attrezzature di interesse collettivo,evidenziando gli spazi eventualmente destinati ad uso pubblico; i) le sezioni quotate più significative in opportuna scala; j) progetto planivolumetrico steso all intera area, in scala 1:500 o 1:200 a seconda delle dimensioni del piano, con l indicazione della destinazione d uso di tutti gli edifici compresi quelli eventualmente da trasformare, P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 15/96

16 k) tavola relativa a tutti gli indici urbanistico-edilizi prescritti dal P.U.C.; l) progetto in scala opportuna delle opere di urbanizzazione primaria, e cioè: 1) strade di lottizzazione, con specificato il tipo di pavimentazione; 2) spazi riservati a parcheggio sia pubblico sia privato; 3) rete dell impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando dimensionamento, materiali impegnati, sistema di smaltimento finale; 4) rete idrica: con precisazione dei materiali delle modalità di approvvigionamento e di allacciamento alla rete esistente per l acquedotto, con l indicazione della posizione degli idranti; 5) indicazione della rete di distribuzione ed eventuali cabine dell energia elettrica esistenti o previste, 6) rete di illuminazione pubblica: il progetto, che deve specificare il tipo di sostegno dei corpi illuminanti e le relative ubicazioni, va esteso a tutto il tracciato viario e deve anche prevedere le modalità di allacciamento alla rete esistente; m) progettazione di massima delle opere di urbanizzazione secondaria (se previste) n) progettazione di massima delle opere di arredo urbano; o) relazione che illustri i criteri informatori del piano di lottizzazione e la sua realizzazione; p) norme di attuazione. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 16/96

17 ART. 11 CONVENZIONE NEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE 1. Ai sensi della L.P n. 11 e della L.P , n. 53, l approvazione dei Piani di lottizzazione convenzionata è subordinata alla stipula di una convenzione fra i proprietari delle aree ed i Comuni, da rendersi pubblica mediante annotazione, a cura dei lottizzanti, nei libri fondiari.. 2. La convenzione deve comunque prevedere: 1. la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall art. 4 della legge n. 7847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n l assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi all esecuzione delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria ed al pagamento del contributo per le opere di urbanizzazione secondaria relative, a norma della L.P n. 53 e s.m. e del relativo regolamento comunale di applicazione. 3. I termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali deve essere ultimata l esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo, con specificazione dei tempi delle varie fasi in relazione al rilascio dei certificati di abitabilità dei vari edifici. 4. Congrue garanzie finanziarie per l adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 17/96

18 ART. 12 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 1. In tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano esecutivo di grado subordinato è ammesso l intervento edilizio diretto. 2. L intervento edilizio diretto è soggetto alla concessione di edificazione che riguarda tutte quelle opere che comportino trasformazioni e edilizie del territorio comunale. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 18/96

19 PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE ART. 13 ARTICOLAZIONE DEL PIANO NEL TERRITORIO COMPRENSORIALE Art. 1 Contenuti e applicazione del P.U.C. Art. 2 Elementi costitutivi del P.U.C. Art. 3 Utilizzazione degli indici Art. 4 Indici urbanistico-edilizi: definizioni generali Art. 5 Modalità di attuazione del P.U.C. Art. 6 Piano generale per la tutela degli insediamenti storici Art. 7 Pianificazione di grado subordinato ed esecutiva Art. 8 Piani generali di zona Art. 9 Piani per l'edilizia economica popolare Art. 10 Piani di lottizzazione Art. 11 Convenzione nei Piani di Lottizzazione Art. 12 Intervento edilizio diretto Art. 13 Articolazione del Piano nel territorio comprensoriale Legenda Art. 14 Aree a rischio geologico e idrogeologico Art. 15 Aree a controllo geologico-valanghivo Art. 16 Aree di protezione di pozzi e sorgenti Art. 17 Aree di tutela ambientale Art. 18 Ambiti di protezione paesistica Art. 19 Biotopi Art. 20 Aree di recupero ambientale Art. 21 Manufatti e siti di rilevanza culturale Art. 22 Aree di interesse archeologico Art. 23 Aree a parco naturale Art. 24 Parco Nazionale dello Stelvio Art. 25 Centri Storici Art. 26 Zone residenziali - definizioni e caratteristiche Art. 27 Zone residenziali di completamento Art. 28 Zone residenziali di nuovo impianto Art. 29 Aree per interventi di edilizia economico- popolare (tipo E) Art. 30 Aree multifunzionali: caratteristiche Art. 31 Distanze Art. 32 Aree residenziali e multifunzionali da realizzarsi mediante piano subordinato - deroghe Art. 33 Parcheggi e garages in aree residenziali alberghiere e aree multifunzionali Art. 34 Aree per attrezzature ricettive e alberghiere Art. 35 Zone per campeggi Art. 36 Aree per attrezzature di servizio Art. 37 Aree per attrezzature sportive e ricreative di livello comunale Art. 38 Aree per attrezzature sportive di livello sovracomunale Art. 39 Aree per attrezzature termali Art. 40 Aree a verde pubblico Art. 41 Cimiteri e aree di rispetto cimiteriale Art. 42 Aree produttive del settore secondario di livello provinciale Art. 43 Aree produttive di livello comprensoriale Art. 44 Aree per impianti speciali Art. 45 Cave - depositi inerti - discariche Art. 46 Aree agricole di interesse primario Art. 47 Aree agricole di interesse secondario P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 19/96

20 Art. 48 Aree a pascolo Art. 49 Aree boschivi e forestali Art. 50 Aree improduttive Art. 51 Aree per piste da discesa Art. 52 Aree per lo sci da fondo Art. 53 Impianti di risalita Art. 54 Aree per attrezzature di servizio al sistema piste - impianti Art. 55 Ferrovia Trento - Malè Art. 56 Aree per attrezzature di servizio della ferrovia Art. 57 Strade Art. 58 Fasce di rispetto da strade, ferrovie e corsi d'acqua Art. 59 Parcheggi pubblici Art. 60 Percorsi attrezzati Art. 61 Aree aereoportuali Art. 62 Servizi ed attrezzature di livello provinciale Art. 63 Percorsi da trekking Art. 64 Depuratori Art. 65 Deroghe Art. 66 Prescrizioni per le aree assoggettate a P.G. Z. Art. 67 Art. 68 Modifiche al P.U.C. Art. 69 Costruzione di legnaie Area multifunzionale di Marilleva Art. 70 Attività commerciali ed artigianali esistenti Art. 71 Fascia di rispetto fluviale P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 20/96

21 ART. 14 AREE A RISCHIO GEOLOGICO E IDROLOGICO 1) Sono aree a rischio geologico e idrologico quelle dove per particolari caratteri geologici e idrologici del suolo ogni intervento può essere causa di potenziale grave pericolo o passibile di grave danno. 2) Le aree a rischio geologico e idrologico sono individuate nella cartografia in scala 1: e 1:2.880 del Il Piano Urbanistico Comprensoriale e dalla Carta di sintesi geologica 3) Nelle aree predette è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia, fatte salve le opere inerenti alla difesa ed al consolidamento del suolo o del sottosuolo e alla viabilità. 4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle aree limitrofe agli alvei dei corsi d acqua segnati con apposita simbologia, per una larghezza di 10 metri per parte dalle rive o dagli argini. 5) Gli edifici esistenti all entrata in vigore del Piano Regolatore Generale possono essere ampliati al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nel limite massimo del 10% del volume ove una specifica perizia geologica lo consenta. 6) E' consentita la normale manutenzione ordinaria e straordinaria. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 21/96

22 ART. 15 AREE A CONTROLLO GEOLOGICO E VALANGHIVO 1) Sono aree a controllo geologico e valanghivo sia quelle individuate dal P.U.C. sia quelle analoghe individuate dal piano urbanistico provinciale e non ricompresse nelle aree regolamentate dal precedente art. 14, in cui qualsiasi alterazione dell assetto attuale del territorio può essere fonte di pericolo o di danno a causa delle condizioni geotecniche o geomeccaniche scadenti ovvero dell elevata pendenza o permeabilità nonché quelle suscettibili di possibili alluvionamenti o valanghe. 2) In tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia con esclusione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro o risanamento conservativo, è subordinata alla presentazione di apposita perizia geologica e/o geotecnica che attesti la fattibilità delle opere programmate conformemente alla carta di sintesi predisposta dal Comprensorio. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 22/96

23 ART. 16 AREE DI PROTEZIONE DI POZZI E SORGENTI SELEZIONATI 1) I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l integrità delle acque, sono individuati nella cartografia in scala 1: del sistema idro-geologico (e sono riportati in apposito elenco contenuto nella relazione illustrativa del P.U.C.). 2) Le aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti selezionati sono costituite da una superficie avente il seguente raggio: a) per pozzi : ml. 15,00 dal centro del pozzo; b) per sorgenti captate : ml. 100,00 a monte e a lato della sorgente; d) per sorgenti non captate : ml. 50,00 a monte e a lato della sorgente. 3) Nell ambito delle aree così definite l attività di trasformazione urbanistica e edilizia consentita dal Piano Urbanistico Comprensoriale sono subordinate alla presentazione di specifica perizia idrogeologica conformemente alla carta di sintesi e alle relative norme. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 23/96

24 ART. 17 AREE DI TUTELA AMBIENTALE 1) In conformità al Piano Urbanistico Provinciale sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall opera dell uomo, caratterizzati da singolarità geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. 2) Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia scala 1: del sistema ambientale del P.U.C., in adeguamento a quelle individuate dal P.U.P. nella cartografia 1:25.000, salvo le precisazioni dei perimetri operate in ragione della diversa scala grafica e in base ai criteri indicati nell art. 6, delle Norme di Attuazione del P.U.P. 3) Nelle aree predette la tutela si attua, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del P.U.P. 4) Nelle aree predette la tutela si attua in particolare: applicando area per area gli orientamenti indicati in un apposito repertorio, inserito nella relazione illustrativa del P.U.C. (in approfondimento di quello contenuto nella relazione illustrativa del P.U.P.); in conformità alle disposizioni delle presenti norme di attuazione, ed in particolare quelle relative a manufatti e siti di rilevanza culturale (art. 21), quelle su ambiti di salvaguardia ambientale, a quelle nelle aree agricole, a pascolo e a bosco da tutelare. applicando il P.G.I.S., che disciplina insediamenti storici all interno delle perimetrazioni, edifici sparsi, manufatti e viabilità storica, aree e terrazzamenti, etc. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 24/96

25 ART. 18 AMBITI DI PROTEZIONE PAESISTICA 1) Nelle aree contrassegnate da apposita simbologia è vietata ogni nuova costruzione stabile o provvisoria e l utilizzo dei terreni a scopo di deposito anche se provvisorio. 2) In queste aree sono ammessi il restauro degli edifici esistenti e la ristrutturazione degli stessi nel rispetto della tipologia tradizionale. 3) Ampliamenti dei volumi preesistenti all entrata in vigore del P.U.C. saranno consentiti subordinatamente all approvazione preventiva, per quantità e tipologia e fino ad un massimo del 20% del volume esistente. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 25/96

26 ART. 19 BIOTOPI 1) I biotopi sono indicati in cartografia alla scala 1: ) Per i biotopi vale quanto disposto dalla specifica normativa provinciale. 3) Comunque nell area di pertinenza del biotopo è vietato qualsiasi intervento edilizio e di trasformazione, del terreno, del regime delle acque e qualsiasi altro intervento che non sia finalizzato al mantenimento del biotopo. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 26/96

27 ART. 20 AREE DI RECUPERO AMBIENTALE 1) Sono aree di recupero ambientale quei siti aventi condizioni di rilevante degrado. 2) Tali aree sono indicate sulla cartografia in scala 1: e 1: ) Per l effettuazione degli interventi di recupero ambientale si applicano le disposizioni in vigore. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 27/96

28 ART. 21 MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE 1) I manufatti e i siti vincolati a sensi della legge 01 giugno 1939, n e localizzati al di fuori dei centri abitati sono schematicamente indicati nella cartografia in scala 1: L esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati a sensi della legge citata. 2) Altri manufatti e siti di rilevanza culturale sono indicati (con apposita simbologia) nella cartografia in scala 1: e sono altresì riportati in apposito elenco contenuto nella relazione illustrativa del P.U.C.. 3) I vincoli e le limitazioni d uso che debbono essere osservati per la conservazione e la valorizzazione di tali manufatti e siti nonché di quelli di cui al precedente comma. Sono dati: a) dalle disposizioni del P.G.I.S., per i manufatti e siti di rilevanza culturale compresi nel P.G.I.S.; b) per quelli non compresi nel P.G.I.S. sono consentite unicamente operazioni di restauro e risanamento conservativo, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria. Per tali interventi dovranno essere rispettate la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali, quando si tratta di manufatti. 4) Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati alla legge 01 giugno 1939, n P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 28/96

29 ART. 22 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 1) Le aree archeologiche vincolate ai sensi della legge 01 giugno 1939, n sono (schematicamente) indicate sulla cartografia in scala 1: L esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi della legge citata. 2) Altre aree ritenute di potenziale interesse archeologico sono localizzate di massima sulla cartografia in scala 1: ed altresì riportate in apposito elenco contenuto nella relazione illustrativa del P.R.G. 3) Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati alla legge 01 giugno 1939, n ) Alle aree di interesse archeologico individuate dal Piano Urbanistico Comprensoriale va assegnato il seguente grado di protezione: 1) Pejo, colle S.Rocco = 03 2) Pejo, Malga Saline = 03 3) Ossana, Cusiano = 03 4) Ossana, Doss Casteler = 03 5) Terzolas, a Castel = 02 6) Terzolas = 03 - Area a tutela 02: Sono ammesse tutte le attività inerenti al loro utilizzo da parte di privati o enti pubblici, fermo restando che le medesime attività dovranno effettuarsi sotto il diretto controllo del Servizio Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici, Provincia Autonoma di Trento. In particolare, qualsiasi lavoro che comporti scavi o movimenti di terra o di qualsivoglia natura deve essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal suddetto Ufficio Beni Archeologici. Aree di tutela 03: Valgono le disposizioni statali e provinciali per la materia. Ai sensi della legge 1 giugno 1939, n qualsiasi rinvenimento effettuato in lavori di scasso o di movimento terra deve essere tempestivamente comunicato al Servizio Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici, Provincia Autonoma di Trento e le cose mobili e immobili di interesse archeologico eventualmente rinvenute devono essere conservate, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui esse sono state ritrovate". P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 29/96

30 ART. 23 AREE A PARCO NATURALE 1. Sono aree a parco naturale quei territori che, presentando, con intensità e livelli diversi, caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentirne la conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree. 2. Le aree a parco naturale, secondo la classificazione di cui al successivo quinto comma, sono individuate nella cartografia in scala 1: del sistema ambientale del P.U.C., in coerenza con il P.U.P.. 3. La disciplina urbanistica dei parchi naturali viene definita del P.U.C. nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti, nonché della legislazione provinciale vigente. 4. Ai fini della disciplina di cui al terzo comma le aree a parco naturale si distinguono in: a) riserve integrali, ove, in considerazione dell alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado di antropizzazione, l ambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l ambiente fisico; nelle riserve integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l utilizzo a fini didattico educativi; sono pertanto vietate le nuove costruzioni, impianti stabili e provvisori, e l apertura di nuove strade, di cave e di scavi. Sono ammessi i restauri conservativi degli edifici esistenti. b) riserve guidate, ove in correlazione con le esigenze di tutela ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire l accesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali; sono vietate le nuove costruzioni e gli impianti stabili e provvisori. È ammesso il restauro degli edifici esistenti. Per gli edifici destinati alle attività agro-silvo pastorali esistenti alla data di adozione del P.U.C. originario è ammesso il cambio di destinazione d uso senza aumento di volume per usi a servizio del parco, nonché rifugio e ristoro per i visitatori. c) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate, ove, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per l utilizzazione turisticoricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvopastorali. Sono vietate le nuove costruzioni in genere. È ammessa la costruzione di infrastrutture di servizio al parco e all attività agro-silvo-pastorale, e di nuovi impianti a servizio delle aree sciabili. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 30/96

31 5. Le aree a parco naturale sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 31/96

32 ART. 24 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO Nell'ambito del territorio facente parte del Parco Nazionale dello Stelvio valgono, oltre le specifiche indicazioni del P.U.C., le prescrizioni di cui alla Legge n Sono da considerarsi come "centri abitati" solo quelli compresi nelle tavole del P.U.C. in scala 1:2880. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 32/96

33 ART. 25 CENTRI STORICI 1) Si tratta di zone cospicuamente interessate dalla presenza di spazi, manufatti, edifici e attrezzature di origine antica. 2) Possono comprendere anche porzioni di superfici libere, o interessate da edifici o manufatti recenti incuneati nel tessuto più antico. 3) Esse sono comprese all interno della perimetrazione effettuata ai sensi della L.P. n. 44/78 e sono individuate negli sviluppi planimetrici dei centri abitati in scala 1: ) Per tali zone valgono le prescrizioni del P.G.I.S. che è parte integrante del P.U.C., con esclusione delle aree a destinazione specifica per le quali valgono le norme specifiche del P.U.C., quali le aree per attrezzature pubbliche, le aree per parcheggio pubblico, le aree a verde pubblico. 5) In tali zone, al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammessi, oltre alla residenza, edifici destinati in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali purché non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere a tutte quelle attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 33/96

34 ART.25 bis Piani di Recupero (art inserito ex novo) Nell ambito del perimetro relativo al Centro Antico, nelle zone individuate con apposita simbologia PR, potranno essere redatti piani particolareggiati per il recupero, il ripristino, la rimodellazione morfologica e tipologica dei luoghi e dei manufatti in riferimento a quanto previsto dall art.46 della L.P. 22/91 e succ. L.P. 10/98. I Piani di recupero dovranno contenere precise indicazioni tipologiche, formali e tecnologiche onde garantire il corretto intervento sulle volumetrie e i manufatti interessati, nonché sulle caratteristiche peculiari dello stato dei luoghi e in particolare: 1. rilievo planialtimetrico della zona interessata e dei volumi ivi presenti; 2. definizione del nuovo assetto delle infrastrutture primarie, degli eventuali recuperi volumetrici e del loro eventuale nuovo sedime; 3. definizione dei materiali e delle tecnologie di intervento. 4. Il dimensionamento dei manufatti soggetti a demolizione e ricostruzione, a prescindere dalla classificazione specifica contenuta nel vigente P.G.I.S., dovrà riproporre, per quanto reso possibile dalla morfologia del territorio interessato, la superficie coperta e le altezze originali, salvo l adeguamento volumetrico e dimensionale e le modalità di intervento previsti negli articoli 7, 8 e 9 del vigente Piano Generale degli Insediamenti Storici; 5. In ogni caso, la traslazione dei volumi soggetti a demolizione e ricostruzione non potrà essere superiore a m 5.00 dal ciglio della viabilità esistente o di previsione. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 34/96

35 ART. 26 ZONE RESIDENZIALI - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 1) Sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente ma, non esclusivamente, alla residenza. 2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all interno delle zone di cui ai seguenti articoli 27 e 28, e secondo le prescrizioni in essi contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive e alberghiere, laboratori artigianali purché non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona. 3) Gli interventi nelle zone residenziali non comprese nei perimetri dei centri storici indicati nelle tavole in scala 1:2.880 possono essere: di completamento; di nuovo impianto. 4) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi articoli 27, 28 e 29 delle presenti norme. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 35/96

36 ART. 27 ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate, normalmente dotate delle opere di urbanizzazione primaria. 2) In queste zone il P.U.C. si attua attraverso l intervento edilizio diretto. 3) Ogni intervento edilizio dovrà essere allacciato alle opere di urbanizzazione e sarà quindi limitato alla saturazione delle zone attualmente infrastrutturate, secondo le modalità e gli indici stabiliti e quanto contenuto nelle presenti norme. 4) Per gli edifici esistenti all entrata in vigore del P.U.C. originario sono consentiti ampliamenti di volume purché la volumetria complessiva ottenuta non superi del 15% quella risultante dall applicazione alla superficie del lotto degli indici di fabbricabilità fondiaria. 5) Le zone insediative di completamento, individuate in cartografia 1:2.880 sono contraddistinte dalle lettere A - B - C- D. 6) Valgono, in corrispondenza alla suddivisione delle zone, le seguenti norme: 1. Indice di fabbricabilità fondiaria massima: ZONA A mc./mq ZONA B/C mc./mq ZONA D mc./mq Altezza massima: ZONA A/B ml ZONA C/D ml Superficie minima di lotto: ZONA A mq. 400 ZONA B mq. 500 P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 36/96

37 ZONA C/D mq Rapporto di copertura massimo: ZONA A Rc. 0,30 ZONA B/C/D Rc. 0,40 5. Distanza dai confini: ZONA A/B ml. 5,00 ZONA C/D ml. 5,00 6) prescritto il tetto inclinato con falde di pendenza non inferiore al 35% e non superiore al 60% e sono possibili nelle abitazioni, superfici a terrazzo praticabile che non eccedono il 50% della superficie complessiva della copertura. 7) Nel caso di continuità di allineamento sul ciglio stradale, i nuovi edifici saranno del pari allineati, salvo diverse prescrizioni risultanti dalla planimetria del P.U.C.. P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 37/96

38 ART. 28 ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO 1) Si tratta di zone attualmente libere o scarsamente edificate nelle quali è prevista una nuova edificazione, a carattere prevalentemente residenziale, con le destinazioni d uso ammesse all art. 26 delle presenti norme. 2) Tali zone sono soggette a piani di lottizzazione. Questi piani dovranno essere redatti in conformità alla legislazione vigente e sulla base dei criteri e delle disposizioni contenuti negli elaborati del P.U.C. e nelle presenti norme. 3) In attesa dell approvazione dei piani esecutivi di cui al comma precedente sono ammessi per gli edifici esistenti all entrata in vigore del P.U.C. originario ampliamenti fino al raggiungimento della volumetria consentita dall applicazione de l' indice di fabbricabilità previsto per la zona sul lotto di pertinenza dell edificio, ma comunque mai oltre il 15% della volumetria originaria. 4) Tali ampliamenti devono essere attuati nel rispetto della destinazione e dei parametri ed indici urbanistici di zona e senza arrecare pregiudizio al futuro assetto urbanistico dell area vincolata a strumento attuativo. 5) Per tali zone valgono le seguenti norme: Lotto minimo: nessuna limitazione; Indice di fabbricabilità fondiaria (If): come da art. 27, punto 1; Altezza massima degli edifici: come da art. 27, punto 2; Rapporto di copertura (Rc): come da art. 27, punto 4; Distanza dai confini: come da art. 27, punto 5; P.R.G. NORME di ATTUAZIONE 38/96

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