NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RITIRO PATENTE pag. 18 L Oggetto dell assicurazione pag. 18 Le Limitazioni pag. 19 Il Sinistro pag.

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1 INDICE 1 PREMESSA pag. 2 DEFINIZIONI pag. 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI pag. 6 L Oggetto dell assicurazione pag. 6 Le Prestazioni pag. 8 Le Limitazioni pag. 11 Le Estensioni pag. 13 Il Sinistro pag. 15 Condizione Aggiuntiva pag. 17 Condizioni Particolari pag. 17 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RITIRO PATENTE pag. 18 L Oggetto dell assicurazione pag. 18 Le Limitazioni pag. 19 Il Sinistro pag. 20 Mod INFORMATIVA SULLA PRIVACY pag. 21

2 2 PREMESSA Le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza infortuni e/o ritiro patente Mod. 3132, sottoscritta dal Contraente. Si conviene pertanto quanto segue: - si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza; - l'assicurazione è prestata per le singole unità tecniche, per le somme indicate sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo; - l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio; - le definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Qualora siano assicurati con una stessa polizza più veicoli o più persone: - ogni allegato di polizza (Mod. 3078) prevede per ogni veicolo e/o per ogni Assicurato le somme e i massimali assicurati ed i relativi premi base annui; - il simplo di polizza (Mod. 3132) avrà funzione riepilogativa, riporterà pertanto il totale delle singole posizioni, cioè le somme e i massimali complessivamente assicurati ed i relativi premi totali. Le somme assicurate, i massimali assicurati, i limiti di indennizzo e le franchigie (espressi in cifra assoluta) sono espressi in euro. Si ricorda che un euro corrisponde a 1936,27 Lire.

3 DEFINIZIONI 3 Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSICURATO: ASSICURAZIONE: CONTRAENTE: FRANCHIGIA: GESSATURA: INABILITÀ TEMPORANEA: INDENNIZZO: INFORTUNIO: INVALIDITÀ PERMANENTE: MALATTIA: POLIZZA: PREMIO: RICOVERO: SINISTRO: SOCIETÀ: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l'assicurazione. parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato. ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata. la temporanea incapacità fisica dell'assicurato ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi gli stabilimenti termali). il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

4 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C. Tuttavia il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a favore degli stessi Assicurati abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito. Fermo quanto sopra indicato, qualora le somme assicurate con altre polizze superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, previo consenso del Contraente, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni. Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'art C.C. Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C. Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, in quest'ultimo caso esso coincide con la durata della polizza. Art. 9 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Resta fermo il disposto di cui all'art bis C.C., qualora applicabile. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6 6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI L'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Art OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La garanzia è operante, a seconda della combinazione scelta: - per il conducente del veicolo descritto in polizza (Forma A - INFORTUNI CONDUCENTE DI VEICOLO IDENTIFICATO) - per i trasportati del veicolo descritto in polizza (Forma B - INFORTUNI TRASPORTATI SU VEICOLO IDENTIFICATO oppure - per l'assicurato indicato in polizza (Forma C - INFORTUNI NOMINATIVA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, AUTO- PROMISCUO, AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI, MOTOCARRI (Forma D - INFORTUNI NOMINATIVA CONDUCENTE DI QUALSIASI VEICOLO A MOTORE). Forma A - INFORTUNI CONDUCENTE DI VEICOLO IDENTIFICATO (Valida ed operante se indicati in polizza i dati identificativi del veicolo assicurato) L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza per fatti di circolazione. La garanzia è operante soltanto se: - il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione; - l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne; - il veicolo venga usato secondo le norme previste dal Codice della Strada in relazione al tipo di veicolo dichiarato in polizza dal Contraente. Forma B - INFORTUNI TRASPORTATI SU VEICOLO IDENTIFICATO (Valida ed operante se indicati in polizza i dati identificativi del veicolo assicurato) L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dai trasportati del veicolo descritto in polizza per fatti di circolazione. Relativamente a ciascun veicolo le somme ed i massimali assicurati per ogni trasportato sono quelli che si ottengono dividendo le somme ed i massimali indicati in polizza per il numero dei posti previsto dalla carta di circolazione escluso quello del conducente. La garanzia è operante soltanto se: - il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione; - il trasporto venga effettuato nel rispetto del numero di posti previsti dalla carta di circolazione; qualora, al momento del sinistro, si rilevi un numero di trasportati superiore a quello previsto dalla carta di circolazione, le somme ed i massimali assicurati per trasportato saranno ridotti proporzionalmente, qualunque sia il numero dei trasportati colpiti da sinistro; - il veicolo non venga adibito ad uso diverso da quello indicato dalla carta di circolazione; - l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne. In caso di veicolo destinato al trasporto di cose la garanzia è valida purché i trasportati si trovino all'interno della cabina di guida. Le somme ed i massimali assicurati si intendono prestati indipendentemente dai risarcimenti eventualmente spettanti ai trasportati per l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile della circolazione veicoli a motore.

7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI 7 Forma C - INFORTUNI NOMINATIVA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, AUTO- PROMISCUO, AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI, MOTOCARRI (Valida ed operante se indicati in polizza i dati dell'assicurato) L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato, indicato in polizza, subisca durante la circolazione in qualità di conducente di: - autovetture; - autoveicoli per trasporto promiscuo; - autocarri di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li; - motocarri; purché munito della prescritta abilitazione. Forma D - INFORTUNI NOMINATIVA CONDUCENTE DI QUALSIASI VEICOLO A MOTORE (Valida ed operante se indicati in polizza i dati dell'assicurato) L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato, indicato in polizza, subisca durante la circolazione in qualità di conducente di qualsiasi veicolo a motore purché munito della prescritta abilitazione. L'assicurazione - indipendentemente dalla forma prescelta - è altresì operante per gli infortuni che l'assicurato subisca: a) durante la messa in moto del veicolo; b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri; c) in caso di caduta in acqua del veicolo; d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo; e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione; f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo. Nell'ambito dell'operatività della garanzia prevista dalla forma prescelta nonché per le circostanze di cui sopra, sono compresi anche: 1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; 4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; 5) l'asfissia non dipendente da malattia; 6) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo; 7) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere i) e j) dell'art Esclusioni.

8 8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI LE PRESTAZIONI Art MORTE L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari o eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62 C.C. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. Art INVALIDITÀ PERMANENTE L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Perdita anatomica o funzionale di: - un arto superiore...70% - una mano o un avambraccio...60% - un pollice...18% - un indice...14% - un medio...8% - un anulare...8% - un mignolo...12% - falange ungueale del pollice...9% - una falange di altro dito della mano...1/3 del valore del dito Anchilosi: - della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola...25% - del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera...20% - del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera...10% Paralisi completa: - del nervo radiale...35% - del nervo ulnare...20% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia...70% - al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio...60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba...50% - un piede...40% - ambedue i piedi...100%

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI 9 - un alluce... 5% - un altro dito del piede... 1% - la falange ungueale dell'alluce... 2,5% Anchilosi: - dell'anca in posizione favorevole... 35% - del ginocchio in estensione... 25% - della tibio-tarsica ad angolo retto... 10% - della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica... 15% Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno... 15% Esiti di frattura scomposta di una costa... 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale... 12% - una vertebra dorsale... 5% - 12 a dorsale... 10% - una vertebra lombare... 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo... 2% Esiti di frattura del sacro... 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme... 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: - un occhio... 25% - ambedue gli occhi % Sordità completa di: - un orecchio... 10% - ambedue gli orecchi... 40% Perdita della voce... 30% Stenosi nasale assoluta: - monolaterale... 4% - bilaterale... 10% Perdita anatomica di: - un rene... 20% - della milza senza compromissioni significative della crasi ematica... 10% Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi. C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

10 10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE A parziale deroga dell'art Invalidità Permanente, l'indennizzo verrà calcolato secondo le seguenti modalità: - sulla parte fino a , 00 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia di 3 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato; - sulla parte eccedente , 00 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia di 10 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato. Le suindicate franchigie non trovano applicazione nel caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 30%. Art INABILITÀ TEMPORANEA Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza una inabilità temporanea, l'indennità relativa è dovuta: a) integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue normali occupazioni; b) al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue normali occupazioni. L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per sinistro e decorre dalle ore 24 del giorno dell'infortunio regolarmente denunciato, come disposto dall'art Obblighi in caso di sinistro, o, in caso di ritardo, dalle ore 24 del giorno della denuncia. Nel caso in cui l'assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Art FRANCHIGIA PER INABILITÀ TEMPORANEA A parziale deroga dell'art Inabilità temporanea, i giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione di una franchigia pari a 10 giorni. La franchigia suddetta non trova applicazione in caso di ricovero in istituto di cura o d'inabilità temporanea totale di durata pari o superiore a 60 giorni.

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI 11 Art RIMBORSO SPESE DI CURA RESE NECESSARIE DA INFORTUNIO Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, comporta spese di cura, la Società - fino a concorrenza del massimale prescelto - rimborsa le spese: a) per visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio, b) per trattamenti fisioterapici e rieducativi, c) per trasporto sanitario dell'assicurato, con qualunque mezzo, con il limite di 775, 00 euro per sinistro, d) per rette di degenza, e) per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d'intervento, sostenute nei 360 giorni successivi al sinistro; la Società rimborsa altresì le spese: f) per cure (escluse le protesi) e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero. Il massimale prescelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall Assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. LE LIMITAZIONI Art ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida di qualsiasi veicolo a motore: - se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - se l'assicurato, a norma delle disposizioni vigenti, non è idoneo a condurre quel tipo di veicolo o non è in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge; b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; c) da ubriachezza dell'assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; f) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dall'art Eventi naturali catastrofici ; g) da guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto dall'art Rischio di guerra ;

12 12 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono inoltre esclusi: i) gli infarti e le ernie; j) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna); k) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S). Art LIMITI DI ETÀ - MODIFICA DELLE SOMME ASSICURATE PER LIMITI DI ETÀ L assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati (anche se trasportati) di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme individualmente assicurate, calcolate a termini di polizza, vengono modificate come segue: a) per il caso morte, la somma si intende ridotta dell 80%; b) per il caso invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%; c) per il caso inabilità temporanea, qualora prestata, la somma si intende ridotta dell 80%. Le modifiche di cui sopra non si intendono operanti per la garanzia di cui all Art Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio. Art PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Art ALIENAZIONE DEL VEICOLO (Operante per la Forma A - Infortuni conducente di veicolo identificato e per la Forma B - Infortuni trasportati su veicolo identificato) In caso di alienazione del veicolo descritto in polizza, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società o all'agenzia a cui è assegnata la polizza mediante lettera raccomandata o telegramma. Se l'alienazione è seguita da sostituzione, il Contraente deve dare immediata comunicazione delle caratteristiche del nuovo veicolo all'agenzia a cui è assegnata la polizza affinché la stessa possa provvedere all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in corso. L'assicurazione diviene valida per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo, e ciò anche quando la sostituzione implichi diminuzione o aggravamento di rischio, salvo in tal caso l'applicazione dell'art. 5 - Aggravamento del rischio. Se l'alienazione non è seguita da sostituzione il Contraente può: a) chiedere alla Società la sospensione dell'assicurazione. Il Contraente, entro 365 giorni dalla richiesta, ha la facoltà di far proseguire l'assicurazione su un altro veicolo a motore; in tal caso l'assicurazione diviene valida per il nuovo veicolo dal momento della sottoscrizione della nuova polizza emessa in sostituzione.

13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI 13 L'assicurazione cessa, se entro il termine di sospensione, il Contraente non si avvale della suddetta facoltà; b) cedere il contratto di assicurazione al nuovo proprietario, che mediante sottoscrizione con la Società di apposito atto di variazione, subentra nell'assicurazione come nuovo Contraente. LE ESTENSIONI Art INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO O DI GESSATURA PER INFORTUNIO In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero e per il quale l'assicurato non abbia richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (Art. 18 lettera d), la Società corrisponde un'indennità per ogni giorno di ricovero, pari a 1/100 del massimale assicurato indicato in polizza per la prestazione "Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio", comunque con il limite giornaliero di 52, 00 euro e per un periodo massimo di 180 giorni. L'indennità decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, l'indennità suddetta verrà corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura stessa, con il massimo di 30 giorni per evento. Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero. L'indennità di gessatura verrà corrisposta, anche se non vi è stato ricovero, dalle ore 24 del giorno di applicazione e sino al giorno di rimozione della gessatura stessa, con il massimo di 30 giorni per evento; detto limite è ridotto a 20 giorni in caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulolegamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali. Art VALIDITÀ TERRITORIALE L'assicurazione vale per il mondo intero. Art RICONOSCIMENTO DELL'INTERA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI IN- VALIDITÀ PERMANENTE GRAVE Qualora l'invalidità permanente accertata in base all'art. 14, sia di grado pari o superiore al 60% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata. Art EVENTI NATURALI CATASTROFICI La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche sempre che l'assicurato sia rimasto vittima degli eventi al di fuori del comune ove è fissata la sua residenza. Art RISCHIO DI GUERRA La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace.

14 14 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione popolare) che colpissero l'assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art SERVIZIO MILITARE DI LEVA L'assicurazione è operante, durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso; tuttavia durante il servizio militare di leva l'assicurazione è prestata limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di detto servizio. Art DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

15 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI 15 IL SINISTRO Art OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art C.C. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze, e trasmessi entro i termini e con le modalità sopra previste. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di operatività della garanzia Indennità giornaliera in caso di ricovero o di gessatura per infortunio, la denuncia deve essere corredata da certificato medico. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (cosiddetta Legge sulla Privacy ). Art CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NA- SCENTI DALLA POLIZZA Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art C.C. Art CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

16 16 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Art PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente. Art CUMULO DI INDENNITÀ Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

17 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI 17 CONDIZIONE AGGIUNTIVA (Valida solo se espressamente richiamata in polizza) F1 - MODIFICA FRANCHIGIA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE L'Art. 15 di polizza si intende abrogato e sostituito dal seguente disposto: "A parziale deroga dell'art Invalidità Permanente, l'indennizzo verrà calcolato secondo le seguenti modalità: - sulla parte fino a , 00 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia; - sulla parte eccedente , 00 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia di 10 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato. La suindicata franchigia non trova applicazione nel caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 30%." CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide solo se espressamente richiamate in polizza) D1 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO Le somme assicurate, il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'istat di Roma secondo le modalità di seguito riportate: a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita); b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente; c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base; d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza). In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente. È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente Condizione Particolare mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato. D3 - DEROGA AL TACITO RINNOVO La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

18 18 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RITIRO PATENTE L'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Art OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La garanzia è operante per l'assicurato indicato in polizza per una delle due seguenti forme scelte: Forma E - INDENNITÀ PER RITIRO PATENTE INDIVIDUALE La Società corrisponde all'assicurato l'indennità giornaliera indicata in polizza, in caso di ritiro della patente di guida per veicoli a motore disposta ai sensi delle norme in vigore (Artt. 222, 223 del Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone, sempre che l'assicurato venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga e/o omissione di soccorso. Tale indennità viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto il ritiro della patente e fino al termine del periodo di sospensione o fino a quando la patente non venga restituita o venga per qualsiasi causa revocata, comunque con il massimo di 365 giorni per evento. La Società, inoltre, rimborsa all'assicurato le spese sostenute per il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente (ai sensi dell'art. 223 del Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) fino a concorrenza di un importo pari a 3 volte l'indennità giornaliera assicurata con il massimo di 104, 00 euro. Forma F - INDENNITÀ PER RITIRO PATENTE DI DIPENDENTI (Valida esclusivamente per aziende od enti che assicurano le patenti dei dipendenti) La Società corrisponde al Contraente l'indennità giornaliera indicata in polizza, qualora al dipendente (le cui generalità sono indicate in polizza), venga ritirata o temporaneamente sospesa la patente di guida: a) in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone (Artt. 222, 223 del Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sempre che il dipendente venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga e/o omissione di soccorso; b) per la violazione dei sotto elencati articoli del Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; - Art. 142 comma 9 - Limiti di Velocità; - Art. 143 comma 12 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata (con esclusione della recidività): - Art Precedenza; - Art Comportamento ai passaggi a livello; - Art. 148 commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Sorpasso; - Art. 149 comma 5 - Distanza di sicurezza tra i veicoli; - Art Incrocio tra i veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna; - Art. 176 comma 1 - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. L'indennità viene riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto il ritiro della patente e fino al termine del periodo di sospensione o fino a quando la patente non venga restituita o venga per qualsiasi causa revocata, comunque con il massimo di 365 giorni. La Società, inoltre, rimborsa all'assicurato le spese sostenute per il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente (ai sensi dell'art. 223 del Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) fino a concorrenza di un importo pari a 3 volte l'indennità giornaliera assicurata con il massimo di 104, 00 euro.

19 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RITIRO PATENTE 19 Art VALIDITÀ TERRITORIALE L'assicurazione è operante nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Esclusivamente per la Forma E - Indennità per ritiro patente individuale - l'assicurazione vale inoltre per i casi di sospensione della patente di guida disposta dall'autorità Italiana, su segnalazione della competente Autorità estera in conseguenza diretta ed esclusiva di eventi accaduti nel mondo intero nei termini previsti dal precedente Art Oggetto dell assicurazione. In tal caso la Società corrisponde all'assicurato l'indennità giornaliera assicurata esclusivamente dal giorno successivo a quello in cui l'autorità italiana notifichi il provvedimento. LE LIMITAZIONI Art RISCHI ESCLUSI - DELIMITAZIONI L'assicurazione non è operante se: a) a norma delle disposizioni in vigore, l'assicurato non è autorizzato o idoneo a condurre quel tipo di veicolo, anche se munito di prescritta e valida patente di guida; b) l'assicurato conduce un veicolo con patente di guida diversa da quella prevista dalle disposizioni in vigore; c) l'assicurato si trova in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacenti, allucinogeni o di psicofarmaci; d) il veicolo è adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione; e) l'incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; f) il provvedimento di ritiro o sospensione è conseguenza diretta o indiretta di eventi occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza; g) il provvedimento di ritiro o sospensione è conseguenza diretta o indiretta della partecipazione dell'assicurato a corse o gare (e relative prove), salvo che si tratti di gare di regolarità pura; h) l'assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente disposto dall'autorità italiana, salvo che il provvedimento stesso preveda un periodo di sospensione inferiore a 60 giorni. Relativamente alla sola Forma E - Indennità per ritiro patente individuale, l'assicurazione non è operante se: i) il provvedimento di ritiro o di sospensione non è conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone. In caso di morte dell'assicurato verificatasi durante il periodo di ritiro o di sospensione della patente, la Società non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità, versa tuttavia agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso. Art LIMITI DI ETÀ - MODIFICA DELLA SOMMA ASSICURATA PER LIMITI DI ETÀ L assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, la somma assicurata per l indennità Ritiro patente si intende ridotta del 50%.

20 20 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RITIRO PATENTE Art PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. IL SINISTRO Art OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art C.C. Il Contraente o l'assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Società della avvenuta restituzione o revoca della patente. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art C.C. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e modalità dell'evento che ha dato origine al provvedimento di ritiro o di sospensione. Alle denuncia di sinistro devono essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento dell'autorità competente ed i motivi di esso. Art PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. È tuttavia facoltà dell'assicurato di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare. In caso di imputazione del reato di omissione di soccorso, l'indennizzo è corrisposto solo dopo che l'assicurato sia stato prosciolto dalla specifica imputazione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

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