1. Situazione iniziale... 2

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1. Situazione iniziale... 2"

Transcript

1 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo Berna, 1 settembre 2006 Circolare n. 13 Operazioni di securities lending e operazioni repo come oggetto dell imposta preventiva, delle imposte alla fonte estere, delle tasse di bollo e dell imposta federale diretta Indice Pagina 1. Situazione iniziale Definizioni Pagamento originale, pagamento compensativo Lending fee Long borrowing Operazioni a catena Struttura con società principale Struttura con agente Rivendita Securities Lending con titoli svizzeri Mutuatario in Svizzera Long borrowing Operazioni a catena Rivendita Mutuatario all estero Attestazione del pagamento compensativo Securities Lending con titoli esteri Long borrowing Operazioni a catena Rivendita Eigerstrasse Berna DVS-2006-i I_DVS Nr / 06.06

2 Indice Pagina 5. Imposta sul reddito e imposta sull utile (riepilogo vedi appendice) Lending fee Dividendi e interessi rispettivamente pagamenti compensativi Tassa di bollo di negoziazione Imposta preventiva su interessi di cash collaterals e operazioni repo Validità Situazione iniziale Alla luce dei cambiamenti di ordine tecnico e in campo fiscale nel settore delle operazioni di securities lending, un gruppo di lavoro misto, composto di rappresentanti dell'afc e dell'associazione svizzera dei banchieri, è stato incaricato di esaminare la regolamentazione in vigore dal 1990 in Svizzera. Sulla base dei risultati e delle raccomandazioni del gruppo di lavoro, la presente circolare disciplina i modi di pagamento in relazione a: a) le operazioni di securities lending con titoli svizzeri, in particolare: l'obbligo di dichiarare e versare l'imposta preventiva ( IP ) sui pagamenti compensativi; la possibilità di compensare l'ip da dichiarare con l'ip che può essere recuperata; b) le operazioni di securities lending con titoli esteri, in particolare: il modo d attestazione dei pagamenti compensativi. La nuova prassi si prefigge di evitare l'ottenimento ingiustificato di vantaggi fiscali e di ripetute richieste di vantaggi fiscali in materia di imposte alla fonte e di imposte dirette. Le regole stabilite nella presente circolare per i securities lending sono applicabili per analogia anche alle operazioni repo ( repurchase agreements o pronti contro termine ). Nel caso di operazioni dal contenuto economico equiparabile (determinate operazioni swap, collateral in forma di titoli, ecc.), che comportano pure il trasferimento dei redditi, si applicano, per quanto riguarda il rimborso dell'ip, le disposizioni generali concernenti il diritto di godimento. Tuttavia, l'obbligo di riscuotere l'ip sui pagamenti compensativi è dato unicamente nel caso delle operazioni di securities lending e di repo ai sensi delle cifre 8.2. e 8.3. della circolare n Definizioni 2.1. Pagamento originale, pagamento compensativo Quale pagamento originale si intende il tipico pagamento d interessi e di dividendi su obbligazioni di prestito oppure partecipazioni. 1 Circolare AFC n. 12 del 20 dicembre 2005 (Tassa di bollo di negoziazione; S-2005) 2/9

3 Nel caso delle operazioni di securities lending and borrowing ( SLB ), sono, secondo il diritto civile, trasferiti titoli da una controparte ad un'altra. Di regola, in base ad un accordo contrattuale, i redditi maturati nel corso di tali transazioni presso il proprietario formale (mutuatario) sono accreditati all'altra parte (mutuante). Nella presente circolare questo accredito è definito in generale "pagamento compensativo", indipendentemente dal fatto che si tratti del trasferimento di un vero reddito (come ad es. nel caso del long borrowing), del trasferimento di un reddito sostitutivo (come spesso avviene nel caso di operazioni a catena) o del pagamento finanziato dal mutuatario stesso (nel caso di rivendita). La definizione scelta dalle parti è irrilevante Lending fee È definita lending fee la rimunerazione che il mutuatario versa al mutuante per la messa a disposizione dei titoli. Essa non comprende in questo caso nessuna componente sostitutiva dei redditi Long borrowing Nel caso del long borrowing il mutuatario non trasferisce a terzi i titoli prestati Operazioni a catena Struttura con società principale Nella struttura con società principale due (o più) operazioni SLB sono concatenate tra di loro. Il mutuatario della prima operazione diventa mutuante della seconda operazione. Dal punto di vista giuridico esistono più contratti SLB indipendenti, ai quali si applicano di volta in volta i principi stabiliti nella presente circolare Struttura con agente Nel caso della struttura con agente un'operazione SLB tra mutuante e mutuatario viene intermediata da un rappresentante. a) Rappresentanza diretta Se l'operazione tra mutuante e mutuatario viene intermediata da un rappresentante (le parti contrattuali sono rese note), i principi stabiliti nella presente circolare sono applicati direttamente al mutuatario e al mutuante. b) Rappresentanza indiretta Se la persona domiciliata in Svizzera effettua l'intermediazione a nome proprio ma per conto e a rischio di un terzo, allora sono applicabili le disposizioni della struttura con società principale, ovvero essa è considerata mutuataria nei confronti del mutuante e mutuante nei confronti del mutuatario. 3/9

4 2.5. Rivendita In questi casi i titoli sono venduti dal mutuatario ad un terzo oppure consegnati in adempimento ad un obbligo di consegna sorto da un'alienazione precedente. Questo terzo non ha niente a che fare con l'operazione SLB. La sua posizione non ne è toccata. 3. Securities lending con titoli svizzeri 3.1. Mutuatario in Svizzera Long borrowing stera titoli i cui redditi sono assoggettati all'ip, deve trattenere e versare l'ip sul pagamento compensativo a favore della controparte (mutuante). L'IP è calcolata sul valore lordo del reddito originario. Il riconoscimento dell obbligo di versare l IP sul pagamento compensativo è la premessa per ottenere il diritto, da parte del mutuatario, al rimborso dell'ip trattenuta sul pagamento originario. Il mutuatario è autorizzato a compensare l'ip dovuta sul pagamento compensativo con il diritto al rimborso dell'ip trattenuta sul pagamento originario. Il mutuante ha diritto al rimborso dell'ip trattenuta sul pagamento compensativo secondo le condizioni stabilite nella legge federale sull imposta preventiva del 13 ottobre 1965 ( LIP ) risp. nelle convenzioni di doppia imposizione eventualmente applicabili ( CDI ). Per il rimborso sono applicabili le disposizioni in vigore concernenti il pagamento originario. Restano riservati accordi internazionali differenti Operazioni a catena Se una persona domiciliata in Svizzera (B) prende in prestito da una controparte svizzera o estera (A) titoli i cui redditi sono assoggettati all'ip e a sua volta li presta a terzi (C), (B) deve trattenere l'ip sui pagamenti compensativi (pc II) a favore del mutuante (A), indipendentemente dall'importo del pagamento compensativo da essa incassato (pc I). L'IP è calcolata sul valore lordo del pagamento originale. Se il pagamento compensativo effettuato nei confronti della persona domiciliata in Svizzera (B) proviene da una controparte svizzera (C) e sul pagamento è stata trattenuta l'ip, il riconoscimento dell obbligo di versare l IP sul pagamento compensativo (pc II) al mutuante (A, calcolato sull importo del pagamento originale) è la premessa per ottenere il diritto, da parte del mutuatario, al rimborso dell'ip trattenuta sul precedente pagamento compensativo (pc I). Il mutuatario (B) è autorizzato a computare l IP dovuta sul pagamento compensativo (pc II) con il diritto al rimborso dell IP trattenuta sul precedente pagamento compensativo (pc I). Il mutuante originario ha diritto al rimborso dell'ip trattenuta sul pagamento compensativo (da lui riscosso) nell'ambito della LIP rispettivamente delle CDI eventualmente applicabili. Per il rimborso sono applicabili le disposizioni in vigore concernenti il pagamento originario. Restano riservati accordi internazionali differenti Rivendita stera titoli, i cui redditi sono assoggettati all'ip, in adempimento a un obbligo di consegna o 4/9

5 successivamente li aliena, essa deve trattenere l'ip sul pagamento compensativo da effettuare al mutuante. L'IP è calcolata sul valore lordo del pagamento originale. Il mutuante ha diritto al rimborso dell'ip trattenuta sul pagamento compensativo secondo le condizioni stabilite nella LIP o nelle CDI. Per il rimborso sono applicabili le disposizioni in vigore concernenti il pagamento originario. Restano riservati accordi internazionali differenti Mutuatario all'estero Nel caso del long borrowing i mutuatari esteri hanno diritto al rimborso dell'ip trattenuta sul pagamento originario nell'ambito delle CDI eventualmente applicabili. Nelle transazioni fra parti domiciliate all estero, il mutuante ha diritto al rimborso dell IP figurante sul pagamento compensativo solo se il pagamento di questa IP può essere sufficientemente comprovato Attestazione del pagamento compensativo Ai sensi dell'articolo 3 OIPrev il mutuatario svizzero deve attestare il pagamento compensativo. Dall'attestazione deve risultare: che si tratta di un pagamento compensativo; il pagamento originario al quale fa riferimento il pagamento compensativo; l'importo dell'ip trattenuta. 4. Securities lending con titoli esteri 4.1. Long borrowing stera titoli e per la durata dell'operazione su questi titoli matura un reddito, essa è considerata l avente diritto di godimento di tale reddito. Se questo reddito soggiace ad un'imposta alla fonte estera, la persona domiciliata in Svizzera potrebbe di principio far valere a proprio nome eventuali diritti riconosciuti dalla CDI, salvo disposizione contraria della relativa CDI o dello Stato estero della fonte. Devono essere rispettate le disposizioni del diritto interno concernenti i provvedimenti contro l uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (DCF 62) 2. L'importo del pagamento compensativo da versare alla controparte (mutuante) può essere liberamente concordato dalle parti. Deve, tuttavia, essere rilasciata un'attestazione del pagamento dalla quale risulti: che si tratta di un pagamento compensativo; il pagamento originario al quale fa riferimento il pagamento compensativo. 2 Decreto del Consiglio federale concernente i provvedimenti contro l uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (DCF 62) 5/9

6 Sull attestazione del pagamento compensativo non può figurare nessuna imposta alla fonte estera Operazioni a catena stera titoli e a sua volta li presta a terzi, l'importo del pagamento compensativo da versare al mutuante originario può essere liberamente concordato dalle parti interessate. Deve tuttavia essere rilasciata un'attestazione del pagamento dalla quale risulti: che si tratta di un pagamento compensativo; il pagamento originario al quale fa riferimento il pagamento compensativo. Sull attestazione del pagamento compensativo non può figurare nessuna imposta alla fonte estera. Se il mutuatario estero è tenuto secondo il suo diritto interno a trattenere un imposta alla fonte sul pagamento compensativo da esso effettuato, per il rimborso o lo sgravio di questa imposta alla fonte secondo la relativa CDI da parte del mutuante svizzero vale quanto indicato alla cifra 4.1. per il long borrowing Rivendita stera titoli in adempimento ad un obbligo di consegna oppure successivamente li vende, l'importo del pagamento compensativo da versare al mutuante può essere liberamente concordato dalle parti interessate. Deve essere tuttavia rilasciata un'attestazione del pagamento dalla quale risulti: che si tratta di un pagamento compensativo; il pagamento originario al quale fa riferimento il pagamento compensativo. Sull attestazione del pagamento compensativo non può figurare nessuna imposta alla fonte estera. 5. Imposta sul reddito e imposta sull'utile 5.1. Lending fee Sostanza privata Il lending fee riscosso da un mutuante svizzero rappresenta un reddito (art. 23 lett. d LIFD). Per ciò che riguarda la deducibilità del lending fee pagato si distinguono: Long Borrowing e operazioni a catena: Il lending fee pagato dal mutuatario svizzero costituisce un onere giustificato per ottenere un reddito. È considerato un costo deducibile. Rivendita: La commissione di prestito pagata dal mutuatario svizzero non è deducibile, perché non è considerata un onere giustificato. 6/9

7 Sostanza commerciale Il lending fee riscosso da un mutuante svizzero è considerato reddito rispettivamente ricavo dello stesso (art. 18 cpv. 1 risp. art. 58 cpv. 1 LIFD). Il lending fee pagato dal mutuatario svizzero costituisce un onere giustificato dall'uso commerciale (art. 27 cpv. 1 risp. art. 58 cpv. 1 LIFD) Dividendi e interessi rispettivamente pagamenti compensativi Sostanza privata I dividendi e gli interessi originali costituiscono reddito per il mutuatario risp. per il terzo (art. 20 cpv. 1 lett. a e c LIFD). Il pagamento compensativo è pure tassato come reddito del mutuante (art. 20 cpv. 1 lett. d LIFD). Per ciò che riguarda la deducibilità del pagamento compensativo effettuato si distinguono: Long Borrowing e operazioni a catena: Il pagamento compensativo effettuato dal mutuatario svizzero è considerato un onere giustificato deducibile. Rivendita: Il pagamento compensativo effettuato dal mutuatario svizzero non è deducibile, perché non è considerato un onere giustificato. Sostanza commerciale I dividendi e gli interessi originali sono considerati reddito risp. ricavo del mutuatario risp. del terzo (art. 18 cpv. 1 risp. art. 58 cpv. 1 LIFD). La riduzione da partecipazioni spetta al mutuatario se egli risulta proprietario secondo il diritto civile e riceve i dividendi originali. Per contro, il pagamento compensativo rappresenta reddito da imporre ordinariamente presso il mutuante e non ricavo da partecipazioni ai sensi dell'articolo 70 LIFD 3. Il pagamento compensativo è pure tassato presso il mutuante come reddito rispettivamente rendita (art. 18 cpv. 1 risp. art. 58 cpv. 1 LIFD). Il pagamento compensativo versato dal mutuatario costituisce per lo stesso un onere giustificato dall'uso commerciale (art. 27 cpv. 1 risp. art. 58 cpv. 1 LIFD). 3 Circolare AFC n. 9 del 9 luglio 1998 (Conseguenze della legge federale sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese per quanto riguarda la riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle cooperative; W ) 7/9

8 6. Tassa di bollo di negoziazione Siccome con le operazioni di securities lending o borrowing vengono solo prestati dei titoli, esse non sono assoggettate alla tassa di negoziazione non essendovi un trasferimento a titolo oneroso di documenti imponibili. Lo stesso vale per le operazioni repo, che consistono in primo luogo in un operazione di finanziamento Imposta preventiva su interessi di cash collaterals e operazioni repo Gli interessi su cash collaterals e su operazioni repo, pagati da una banca ai sensi della LIP, soggiacciono di principio all'ip. Fanno eccezione i pagamenti di interessi su averi costituiti, per proprio conto, presso la banca svizzera da banche svizzere ed estere o da broker. I beneficiari di questi interessi devono essere sottoposti alla vigilanza delle banche o delle borse del loro paese. 8. Validità La presente circolare entra in vigore al momento della sua apparizione. Le seguenti pubblicazioni sono di conseguenza abolite: Lettera circolare n del 29 maggio 1990 ASB Lettera circolare n del 29 dicembre 1998 ASB Circolare n. 1456D del 12 agosto 1999 ASB Promemoria S del dicembre 1998 (operazioni repo) AFC In considerazione delle misure da adottare da parte dei partecipanti al mercato è concesso un periodo transitorio fino al 1 gennaio La modifica della prassi di un partecipante al mercato deve essere attuata interamente in un determinato giorno del periodo transitorio. Appendice: Tavola sull Imposta sul reddito e imposta sull utile 4 Circolare AFC n. 12 del 20 dicembre 2005 (Tassa di bollo di negoziazione; S-2005) 8/9

9 Appendice alla circolare n. 13 del 1 settembre 2006 Imposta sul reddito e imposta sull utile Long Borrowing / operazioni a catena Rivendita 1 Il mutuatario non ha venduto i titoli. Beneficiario del dividendo originale à l ultimo mutatario; 2 Il mutuatario bonifica al mutuante un pagamento compensativo 1 Il mutuatario ha venduto i titoli, perciò è il terzo che beneficia del dividendo originale; 2 Il mutuatario bonifica al mutuante un pagamento compensativo Mutuante Mutuatario Mutuante Mutuatario Terzo Imposta sul reddito 1 Dividendi Reddito da sostanza Reddito da sostanza (Sostanza privata) 2 Pagamenti compensativi Reddito da sostanza Costo deducibile Reddito da sostanza Non deducibile Lending Fee Reddito da sostanza Costo deducibile Reddito da sos- Non deducibile stanza Imposta sul reddito 1 Dividendi Reddito da titoli Reddito da titoli (Sostanza commerciale) 2 Pagamenti compensativi Reddito Reddito Lending Fee Reddito Reddito Imposta sull utile 1 Dividendi Ricavo da partecipazioni Ricavo da partecipazioni Riduzione da partecipazioni * Riduzione da partecipazioni 2 Pagamenti Ricavo Ricavo imponibi- compensativi le Senza riduzione da partecipazione Senza riduzione da partecipazione Lending Fee Ricavo Ricavo * La riduzione da partecipazioni spetta solo al beneficiario del dividendo originale. 9/9

Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo. Berna, 1 gennaio Circolare n. 13

Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo. Berna, 1 gennaio Circolare n. 13 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta

Dettagli

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta

Dettagli

Giustificativi per il rimborso dell'imposta preventiva sui redditi accreditati da banche estere

Giustificativi per il rimborso dell'imposta preventiva sui redditi accreditati da banche estere Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta preventiva Berna, 1 aprile

Dettagli

Libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale

Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale d imposta indagine progetto AFC 23.5.08 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Aziende agricole - Differimento dell imposta in caso di affitto

Aziende agricole - Differimento dell imposta in caso di affitto Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contibuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Imposta federale diretta. Berna, 26 febbraio Circolare n. 43. Indice

Imposta federale diretta. Berna, 26 febbraio Circolare n. 43. Indice Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle società cooperative

Riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle società cooperative Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui

Dettagli

3. Rimborso o computo della trattenuta supplementare d'imposta (art. 14 O CDIUS 96) 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

3. Rimborso o computo della trattenuta supplementare d'imposta (art. 14 O CDIUS 96) 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Promemoria Trattenuta supplementare

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta [Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo 1 ) 642.118.2 del 19 ottobre 1993 (Stato 7 novembre 2006) Il Dipartimento federale delle

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta 1. I. Disposizioni generali 1. Campo d applicazione. 2. Sgravio in Svizzera

Ordinanza sul computo globale dell imposta 1. I. Disposizioni generali 1. Campo d applicazione. 2. Sgravio in Svizzera Ordinanza sul computo globale dell imposta 1 del 22 agosto 1967 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettere e ed f del decreto federale del 22 giugno

Dettagli

Novità concernenti l attività lucrativa indipendente in base alla riforma dell imposizione delle imprese II

Novità concernenti l attività lucrativa indipendente in base alla riforma dell imposizione delle imprese II Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. I. In generale... 2

Promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. I. In generale... 2 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2002

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2002 Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

artt. 91, 92 e 93 della Legge tributaria (LT) DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, maggio 2017 CIRCOLARE N. 29/

artt. 91, 92 e 93 della Legge tributaria (LT) DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, maggio 2017 CIRCOLARE N. 29/ DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, maggio 2017 CIRCOLARE N. 29/2017 PASSAGGIO DA TASSAZIONE QUALE SOCIETÀ HOLDING, DI AMMINISTRAZIONE O AUSILIARIA A TASSAZIONE ORDINARIA (PASSAGGIO DI SISTEMA):

Dettagli

Risanamento di società di capitali e di società cooperative

Risanamento di società di capitali e di società cooperative Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta

Dettagli

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo) 1 642.118.2 del 19 ottobre 1993 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta 1

Ordinanza sul computo globale dell imposta 1 Ordinanza sul computo globale dell imposta 1 del 22 agosto 1967 (Stato 24 aprile 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettere e ed f del decreto federale del 2 giugno

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Conchiuso il 5/6 dicembre 1974 Entrato in vigore il 3 febbraio 1975 (Stato 3

Dettagli

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta [Signature] [QR Code] Avamprogetto Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo) del Il Dipartimento federale delle finanze

Dettagli

Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore

Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sull attestazione di partecipazioni di collaboratore, OParC) del Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere. Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2016 Versione 1.0)

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2016 Versione 1.0) DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA VERSATE DA ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (art. 118 LT e 95 LIFD) DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2016 Versione

Dettagli

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2014 Versione 1.0)

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2014 Versione 1.0) DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA VERSATE DA ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (art. 118 LT e 95 LIFD) DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2014 Versione

Dettagli

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002 Imposta preventiva

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002 Imposta preventiva Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta

Dettagli

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli (PcT o repo /SLB)

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli (PcT o repo /SLB) Circolare 2010/2 PcT ( repo )/SLB Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli (PcT o repo /SLB) Riferimento: Circ. FINMA 10/2 «PcT ( repo /SLB)» Data: 17 dicembre 2009 Entrata in vigore: 30 giugno

Dettagli

Trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro

Trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Allegato, cifra II Conformemente all articolo 5 dell ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 1 sul computo globale d imposta, la distinta degli figurante

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA concernente la prassi 01 Precisazioni dell info IVA concernente la transizione 01 del 31 marzo 2010 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale

Dettagli

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo) dell 11 aprile 2018 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli

Dettagli

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell imposizione delle imprese) Disegno del L Assemblea federale

Dettagli

Regolamento dei costi

Regolamento dei costi Regolamento dei costi Liberty 3a Fondazione di previdenza Sommario Art. 1 Scopo Art. 2 Prestazioni soggette a spese Art. 3 Indennità d intermediazione Art. 4 Gestione patrimoniale, consulenze e mediazioni

Dettagli

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo) 1 642.118.2 del 19 ottobre 1993 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale

Dettagli

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli

Regolamento dei costi

Regolamento dei costi Regolamento dei costi Liberty Fondazione di libero passaggio Sommario Art. 1 Scopo Art. 2 Prestazioni soggette a spese Art. 3 Indennità d intermediazione Art. 4 Gestione patrimoniale, consulenze e mediazioni

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Legge federale sull imposta preventiva (LIP) Modifica del... L Assemblea federale

Dettagli

Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a

Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta

Dettagli

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale Decreto del Consiglio federale concernente l esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d imposte sul

Dettagli

Imposizione secondo il dispendio nell imposta federale diretta

Imposizione secondo il dispendio nell imposta federale diretta Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

DFF Comunicato stampa

DFF Comunicato stampa 26 ottobre 2005 Entrate fiscali 2005 prospettive migliori Secondo le proiezioni attuali, le entrate fiscali della Confederazione per il 2005 permangono sotto i valori del budget. Tuttavia, il divario rispetto

Dettagli

- uno sgravio parziale dall'imposta italiana alla fonte su dividendi, interessi e canoni (cfr. n. 3 più sotto);

- uno sgravio parziale dall'imposta italiana alla fonte su dividendi, interessi e canoni (cfr. n. 3 più sotto); Convenzione italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni Sgravi fiscali concernenti redditi di fonte italiana 1. Osservazioni generali La convenzione italo-svizzera di doppia imposizione del 9 marzo

Dettagli

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra 610.545.16 Promemoria n. 16 Trattamento fiscale delle operazioni in relazione a Campione d Italia Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate

Dettagli

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2002

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2002 Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Decisioni del Consiglio nazionale dell 8.3.2016 Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale

Dettagli

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Investimenti collettivi di capitale ai fini dell imposta preventiva e delle tasse di bollo

Investimenti collettivi di capitale ai fini dell imposta preventiva e delle tasse di bollo Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta preventiva Tasse di bollo

Dettagli

Panoramica delle principali modifiche della LIVA parzialmente riveduta dal Contenuto delle modifiche

Panoramica delle principali modifiche della LIVA parzialmente riveduta dal Contenuto delle modifiche Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Panoramica delle principali modifiche della parzialmente riveduta

Dettagli

1. In diritto / Condizioni per il diritto al rimborso dell imposta preventiva

1. In diritto / Condizioni per il diritto al rimborso dell imposta preventiva Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

7.T37 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2007

7.T37 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2007 7. Dipartimento delle finanze e dell economia Rendiconto del Consiglio di Stato 2007, Allegato statistico 241 7.T37 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2007

Dettagli

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta

Dettagli

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 15 dicembre 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA

Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA IVA e imposte indirette Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA Quote private: IVA e fisco di pari passo! 3.. Le quote private per i destinatari del certificato di salario. Introduzione

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato

Dettagli

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta 1. del 6 dicembre 1967 (Stato 24 aprile 2001)

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta 1. del 6 dicembre 1967 (Stato 24 aprile 2001) Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta 1 del 6 dicembre 1967 (Stato 24 aprile 2001) Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, visti gli articoli 9, 10, 11 e 24 dell ordinanza del

Dettagli

Vendita di diritti di partecipazione dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di terzi ("liquidazione parziale indiretta")

Vendita di diritti di partecipazione dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di terzi (liquidazione parziale indiretta) Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Allegato, numero II Conformemente all articolo 5 dell ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 1 sul computo globale d imposta, la distinta degli figurante

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) Modifica del 16 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 maggio 1961

Dettagli

L imposta sul valore aggiunto in Svizzera 2012: risultati e commenti. Aumento del gettito fiscale dello 0,8 per cento

L imposta sul valore aggiunto in Svizzera 2012: risultati e commenti. Aumento del gettito fiscale dello 0,8 per cento Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 24.06.2014,

Dettagli

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI SUSSIDI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI E PER L ACCESSO ALLA LORO PROPRIETÀ (WEG) 1. Premessa 2

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI SUSSIDI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI E PER L ACCESSO ALLA LORO PROPRIETÀ (WEG) 1. Premessa 2 5.2.2 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI CIRCOLARE N. 2/2003 Abroga la circolare n. 2/1999 del 1. dicembre 1998 Bellinzona, gennaio 2003 SUSSIDI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI E PER L ACCESSO ALLA LORO PROPRIETÀ

Dettagli

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Allegato, numero II Conformemente all articolo 5 dell ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 1 sul computo globale d imposta, la distinta degli figurante

Dettagli

Imposizione della famiglia: concubinato

Imposizione della famiglia: concubinato Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni Imposizione della famiglia: concubinato reddito e della dei figli, deduzioni, tariffa, importi esenti LIG art. 39 cpv. 3; 10 cpv. 5 e 6, 36 cpv. 1, 38

Dettagli

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sui fondi d investimento Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a

Dettagli

Aspetti fiscali e patrimoniali esteri degli stranieri che si trasferiscono in Italia Focus: Svizzera

Aspetti fiscali e patrimoniali esteri degli stranieri che si trasferiscono in Italia Focus: Svizzera Aspetti fiscali e patrimoniali esteri degli stranieri che si trasferiscono in Italia Focus: Svizzera Milano, 09.11.2017 1 TEMI: 1) Regime di tassazione ordinaria 2) Tassazione secondo il dispendio 3) Assoggettamento

Dettagli

7.T42 Tassazioni e reclami relative alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 1999 e 2001

7.T42 Tassazioni e reclami relative alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 1999 e 2001 7. Dipartimento delle finanze e dell economia Rendiconto del Consiglio di Stato 2001, Allegato statistico 225 7.T42 Tassazioni e reclami relative alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 1999

Dettagli

7.T43 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2000 e 2002

7.T43 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2000 e 2002 7. Dipartimento delle finanze e dell economia Rendiconto del Consiglio di Stato 2002, Allegato statistico 227 7.T43 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2000

Dettagli

7.T44 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2004

7.T44 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2004 7. Dipartimento delle finanze e dell economia Rendiconto del Consiglio di Stato 2004, Allegato statistico 234 7.T44 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2004

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ( Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell

Dettagli

Ordinanza

Ordinanza Ordinanza del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1 concernente l acquisto di terreni per la costruzione delle strade nazionali del 1 maggio 1968 Il Dipartimento

Dettagli

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Termine di referendum: 7 aprile 2017 Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa del 16 dicembre 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

7.T44 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2005

7.T44 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2005 7. Dipartimento delle finanze e dell economia Rendiconto del Consiglio di Stato 2005, Allegato statistico 244 7.T44 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2005

Dettagli

Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati

Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati 09.434 Iniziativa parlamentare Tasse di bollo Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 novembre 2009 Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo

Dettagli

Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali

Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali Termine di referendum: 12 luglio 2007 Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell imposizione delle

Dettagli

Imposizione della famiglia: senza concubinato

Imposizione della famiglia: senza concubinato Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni : senza concubinato Cumulazione del reddito e della sostanza dei figli, deduzioni, tariffa, importi esenti dall'imposta sulla sostanza LIG 39; 1b,10, 36

Dettagli

Investimenti collettivi di capitale ai fini dell imposta preventiva e delle tasse di bollo

Investimenti collettivi di capitale ai fini dell imposta preventiva e delle tasse di bollo Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Sezione principale imposta federale diretta Imposta preventiva, tasse di bollo Imposta preventiva / tasse di bollo

Dettagli

Statistica fiscale 2015

Statistica fiscale 2015 Luglio 2016 Statistica fiscale 2015 IN BREVE Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale

Dettagli

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà B Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Testo: in vigore dal 22/08/2000 1. L'articolo 9 della

Dettagli

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta:

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell imposizione delle imprese) Avamprogetto del L Assemblea

Dettagli

2. Definizione ed effetti di un ruling fiscale / delimitazioni

2. Definizione ed effetti di un ruling fiscale / delimitazioni Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Comunicazione-011-DVS-2019-i del

Dettagli

Attività Finanziarie. Corso di Scienza delle Finanze Cleam Università Bocconi a.a. 2012-2013 Dott.ssa Simona Scabrosetti

Attività Finanziarie. Corso di Scienza delle Finanze Cleam Università Bocconi a.a. 2012-2013 Dott.ssa Simona Scabrosetti Attività Finanziarie Corso di Università Bocconi a.a. 2012-2013 Dott.ssa Simona Scabrosetti Attività Finanziarie Nella definizione di RC ai fini IRPEF (reddito prodotto o reddito entrata): - redditi da

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Statistica fiscale 2017

Statistica fiscale 2017 Luglio 2018 Statistica fiscale 2017 IN BREVE Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale

Dettagli

Statistica fiscale 2018

Statistica fiscale 2018 Luglio 2019 Statistica fiscale 2018 IN BREVE Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale

Dettagli

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

7.T41 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2003

7.T41 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2003 7. Dipartimento delle finanze e dell economia Rendiconto del Consiglio di Stato 2003, Allegato statistico 221 7.T41 Tassazioni e reclami relativi alle persone fisiche, per circondario, a fine anno 2003

Dettagli

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera Termine di referendum: 6 ottobre 2016 Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell imposizione delle

Dettagli

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Tassa di negoziazione

Tassa di negoziazione - 1 - Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Tasse di bollo Berna, 10

Dettagli

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio

Dettagli

concernente il cambio di sistema nell ambito dell imposizione della proprietà abitativa

concernente il cambio di sistema nell ambito dell imposizione della proprietà abitativa Legge federale Progetto preliminare concernente il cambio di sistema nell ambito dell imposizione della proprietà abitativa del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della

Dettagli

Regolamento della legge tributaria (del 18 ottobre 1994)

Regolamento della legge tributaria (del 18 ottobre 1994) Regolamento della legge tributaria (del 18 ottobre 1994) 10.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT); d e c r

Dettagli