DELIBERAZIONE n. 50 del 15 dicembre 2014

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1 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXXX X X /Telecom Italia XXX e Ambrogio XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0

2 Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); 2/11

3 - l istanza n. 498 del 19 novembre 2012 con cui la la società XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXXX X X chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom Italia) e Ambrogio XXX (di seguito, per brevità, Ambrogio) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; - la nota del 19 novembre 2012 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 10 maggio 2013 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 29 maggio 2013 poi aggiornata al 15 ottobre 2013; UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. L istante, già intestataria di un contratto di fonia fissa con la società Telecom Italia per la linea XXXXXXXXXX, attivava nel 2007 il servizio di carrier preselection (CPS) con il gestore Ambrogio; in data 20 gennaio 2011 chiedeva la migrazione dell utenza dal gestore Telecom Italia all operatore Ambrogio con contestuale richiesta di number portability. La migrazione avveniva in data 2 settembre 2011, nonostante l operatore Ambrogio avesse comunicato il compimento del passaggio già nel mese di marzo Inoltre, la società istante, nel periodo aprile ottobre 2011, riceveva fatture da entrambi gli operatori convenuti. Dal 15 luglio 2011 al 28 luglio 2011 la società XXXXXX subiva l interruzione della linea con totale assenza del servizio. Parte istante, quindi, chiedeva, con le modalità previste, la migrazione della risorsa verso la compagnia Telecom Italia. La migrazione verso il gestore Telecom Italia si compiva in data 29 ottobre In data 15 ottobre 2012 la società istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom della Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. Con l istanza di definizione della controversia la società istante ha chiesto il riconoscimento di un indennizzo di euro 5.000,00, senza specificare a quale degli operatori convenuti fosse rivolta la richiesta e in che misura. 3/11

4 In data 27 novembre 2012, nel rispetto dei termini procedimentali, il gestore Ambrogio ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Con tale memoria l operatore dichiarava che: - la società Telecom Italia aveva fatto pervenire la comunicazione dell avvenuta migrazione della risorsa verso la compagnia Ambrogio in data 06 aprile 2011; - il gestore Ambrogio in data 13 luglio 2011 aveva chiesto informazioni al proprio fornitore di servizi telefonici Terrecablate Reti e Servizi XXX in seguito alla segnalazione, da parte dell istante, del fenomeno della doppia fatturazione ; - aveva prontamente segnalato a Terrecablate Reti e Servizi XXX il problema verificatosi sulla linea in data 15 luglio 2011; - aveva sollecitato più volte la comunicazione della data della D.A.C. (data attesa consegna) da parte di Terrecablate Reti e Servizi XXX per il passaggio della risorsa di parte istante dalla società Telecom Italia; - aveva attivato a parte istante, dal 06 aprile 2011, solamente il servizio CPS e l ADSL e, quindi, il disservizio 15 luglio luglio 2011 sarebbe stato da imputarsi alla compagnia Telecom Italia; - riguardo la richiesta di rientro in Telecom Italia, la società XXXXXX avrebbe ottenuto la migrazione in data 30 ottobre In data 18 dicembre 2012, nel rispetto dei termini procedimentali, il gestore Telecom Italia ha fatto pervenire propria memoria difensiva, con la quale contestava ogni addebito. In particolare, l operatore Telecom Italia, riguardo alla fase di migrazione della risorsa oggetto della definizione dall operatore Ambrogio al gestore Telecom Italia, precisava che il ritardo con cui si era compiuta la richiesta operazione sarebbe stato da attribuirsi unicamente alla società Ambrogio, che aveva bloccato le procedure attivate perché la risorsa da migrare risultava indisponibile o inesistente. La data di rientro della linea telefonica e dei collegati servizi nella società Telecom Italia era il 29 ottobre In data 27 dicembre 2012, nel rispetto dei termini procedimentali, l Avv. XXXXXX per XXXXXX XXX ha depositato memorie di replica con le quali contestava le ricostruzioni operate da entrambi i convenuti gestori, sottolineando come, comunque, si evincesse dalle note depositate dall operatore Ambrogio la mancata migrazione della risorsa fino al mese di ottobre 2011; sul punto, veniva inoltre evidenziata la mancanza di repliche da parte del gestore Telecom Italia. In data 29 maggio 2013, nel corso dell udienza di discussione tenutasi dinanzi al CoReCom, i convenuti operatori sono stati invitati a produrre, ai sensi dell art. 18 della delibera 173/07/CONS, nel termine perentorio di 20 giorni, le schermate riguardanti le migrazioni richieste e/o avvenute relativamente alla linea XXXXXXXXXX nel periodo gennaio 2011 ottobre In data 8 agosto 2013, non rispettando i termini assegnati, la società Ambrogio ha provveduto con il deposito; tale documentazione, prodotta tardivamente, deve considerarsi inutilizzabile. 4/11

5 In data 5 giugno 2013, nel rispetto dei termini assegnati, la società Telecom Italia ha inviato le schermate del sistema Pitagora ed altre schermate del proprio sistema operativo denominato CRM. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. La vicenda oggetto della presente controversia si incentra: a) sul ritardo con cui è stata realizzata la migrazione della risorsa XXXXXXXXXX e dei servizi alla stessa connessi dal gestore Telecom Italia all operatore Ambrogio; b) sull interruzione totale del servizio subita da parte istante dal 15 luglio 2011 al 28 luglio 2011; c) sul ritardo con cui è stata completata la procedura di rientro della linea XXXXXXXXXX e dei servizi alla stessa connessi dalla società Ambrogio alla compagnia Telecom Italia. Nel merito: a) in merito, è necessario verificare se, rispetto alla data in cui la società istante ha presentato richiesta di migrazione della risorsa XXXXXXXXXX dal gestore Telecom Italia all operatore Ambrogio, vi sia stato un ritardo, in relazione ai termini contrattualmente previsti, da parte di quest ultima società, nella gestione della procedura di migrazione e, in caso positivo, se tale ritardo sia imputabile a problemi tecnici alla stessa attribuibili e se la società recipient abbia, nel corso del ritardo, correttamente informato la società XXXXXX delle difficoltà incontrate per concludere positivamente la procedura. È fatto comprovato che la società istante abbia presentato richiesta di migrazione dal gestore Telecom Italia all operatore Ambrogio della risorsa XXXXXXXXXX in data 20 gennaio L art. 5.1 delle condizioni generali di contratto della società Ambrogio, sempre prodotte da parte istante, indicano in sessanta giorni la tempistica per l attivazione del servizio voce con modalità ULL. Entro il 22 marzo 2011, pertanto, la linea avrebbe dovuto essere gestita integralmente dalla società Ambrogio. Al contrario, per stessa ammissione del gestore Ambrogio, è appurato che nel periodo aprile ottobre 2011 l istante usufruisse del servizio CPS e del servizio ADSL con la società Ambrogio, mentre la risorsa continuava ad essere gestita dal operatore Telecom Italia. Si ritiene sussistere in capo all operatore Ambrogio una responsabilità contrattuale ex art codice civile per il disservizio lamentato. Infatti, come più volte statuito sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. da ultimo, cass. civ. sent. n. 936/10) la società Ambrogio aveva l onere di dimostrare che la mancata migrazione fosse dipesa da causa ad essa non imputabile, nonché di dimostrare di avere tempestivamente informato l utente 5/11

6 delle eventuali difficoltà tecniche e/o amministrative incontrate nell adempimento delle obbligazioni. Nel merito, si osserva che, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l utente delle difficoltà incontrate nell adempimento dell obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo formale ai motivi tecnici, dovendo l utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Diversamente, l operatore Ambrogio si è limitato, solamente nel mese di agosto 2011, a sollecitare la D.A.C. (data attesa consegna) al fornitore Terrecablate Reti e Servizi XXX, senza richiedere alcuna motivazione circa i ritardi accumulati per la migrazione. Ne consegue il diritto della società istante al pagamento di un indennizzo per la ritardata migrazione della risorsa XXXXXXXXXX. Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il dies a quo nel giorno 23 marzo 2011 (ossia il primo giorno di ritardo nell attivazione rispetto al termine indicato all art. 5.1 delle Condizioni Generali del Contratto Ambrogio in virtù del quale i tempi previsti per l attivazione non potevano essere superiori a 60 giorni dalla richiesta) e il dies ad quem nel 2 settembre 2011, data in cui la risorsa è migrata nella compagnia Ambrogio, come si evince dalle schermate Pitagora prodotte dal gestore Telecom Italia in data 5 giugno Per il calcolo dell indennizzo dovuto, si applicano gli artt. 6, comma 1, e 12, comma 2, dell Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, stabiliscono che l operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 10,00, in quanto trattasi di utenza affari ; pertanto, la misura dell indennizzo spettante è pari all importo di euro 1.630,00 (euro 5,00 x 2 x 163 giorni di ritardo). È chiaro, inoltre, che il mancato completamento della procedura di migrazione nei termini previsti ha anche determinato, per errore presente nei sistemi del gestore Ambrogio, nel periodo aprile 2011 ottobre 2011, in relazione alla linea XXXXXXXXXX, l emissione di fatturazione riguardante anche i servizi ULL linea analogica che, al contrario, in tale arco temporale, è appurato fossero concretamente forniti dalla società Telecom Italia. In altri termini, non risulta scorretta l emissione, per il periodo di tempo in esame, di una doppia fatturazione, da parte di entrambi gli operatori 6/11

7 convenuti, dato che il gestore Ambrogio forniva, in detto periodo, unicamente i servizi CPS e ADSL, mentre la risorsa era ancora in gestione alla società Telecom Italia. Devono considerarsi scorretti solamente gli addebiti presenti nei conti telefonici emessi dalla società Ambrogio relativamente alla voce ULL linea analogica. Ne consegue il diritto dell istante all annullamento di quanto illegittimamente fatturato; pertanto si dispone lo storno (ovvero, in caso di effettuato pagamento, il rimborso) di ogni addebito fatturato dall operatore Ambrogio relativamente alla fornitura ULL linea analogica, non presente fino al 02 settembre b) riguardo l interruzione totale del servizio subita da parte istante dal 15 luglio 2011 al 28 luglio 2011, è provato che, effettivamente, la società XXXXXX, nel periodo indicato, abbia subito il disservizio lamentato. Si richiama quanto già argomentato circa l inadempimento contrattuale di cui all art c.c.; si ricorda, inoltre, che la Delibera 179/03/CSP impone all operatore di fornire il servizio con continuità e regolarità e di tenere informata l istante circa le eventuali problematiche tecniche e/o amministrative riscontrate. Da quanto emerso dall istruttoria dibattimentale, nel periodo 15 luglio luglio 2011 la linea risultava ancora gestita dalla società Telecom Italia, che fatturava per la fornitura della risorsa, mentre, come già precisato, l operatore Ambrogio forniva il sevizio di CPS e di ADSL. Tali circostanze, come già accennato, non sono state contestate dalla società Telecom Italia e le schermate Pitagora prodotte confermano che la piena gestione della risorsa XXXXXXXXXX è passata all operatore Ambrogio solamente in data 2 settembre Ne consegue che il disservizio in esame è da imputarsi unicamente alla società Telecom Italia, la quale, pertanto, è tenuta al versamento dell indennizzo previsto per la interruzione totale del servizio relativo al predetto periodo. Il dies a quo deve individuarsi nel giorno 15 luglio 2011; il dies ad quem è il 28 luglio Per il calcolo dell indennizzo dovuto, si applicano gli artt. 5, comma 1 e 12, comma 2, dell Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all operatore prevedono che sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d interruzione, da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 10,00, in quanto trattasi di utenza affari ; pertanto, la misura dell indennizzo spettante è pari all importo di euro 130,00 (euro 5,00 x 2 x 13 giorni di disservizio). c) Circa il ritardo con cui è stata completata la procedura di rientro della linea XXXXXXXXXX e dei servizi alla stessa connessi dalla società Ambrogio alla 7/11

8 compagnia Telecom Italia, sarà necessario verificare se, rispetto alla data in cui l istante ha presentato richiesta di rientro della risorsa XXXXXXXXXX dal gestore Ambrogio alla società Telecom Italia, vi sia stato un ritardo, in relazione ai termini contrattualmente previsti, da parte di quest ultima società nella gestione della procedura di migrazione e, in caso positivo, se tale ritardo sia imputabile a problemi tecnici alla stessa attribuibili e se la società recipient abbia, nel corso del ritardo, correntemente e correttamente informato la società XXXXXX delle difficoltà incontrate per concludere positivamente la procedura. Secondo quanto riportato nei moduli compilati dall utente per richiedere il rientro della propria linea nella compagnia Telecom Italia, la tempistica prevista per la predetta operazione è di 30 giorni dalla ricezione modulo. La società istante prova di aver formulato richiesta di rientro nella società Telecom Italia in data 26 luglio 2011; pertanto, avrebbe dovuto poter usufruire del servizio con il gestore Telecom Italia fin dal 25 agosto Come emerso nel corso dell istruttoria, in data 26 luglio 2011 la risorsa era già gestita dall operatore Telecom Italia. Pertanto, quest ultima società avrebbe dovuto sapere che, fino al 2 settembre 2011 non avrebbe dovuto dar seguito ad alcuna richiesta di migrazione. Le motivazioni di rifiuto date dalla società Telecom Italia, recipient, evidenziate nelle schermate dl sistema interno CMR in data 19 settembre 2011 e in data 21 novembre 2011 per impegni A 375, inoltre, devono ritenersi ingiustificate, dato che è noto che il gestore Telecom Italia, nel rispetto delle regole a tutela della concorrenza e del mercato, abbia preso degli impegni circa il non dare seguito a richieste di rientro nei mesi immediatamente successivi al passaggio della linea ad un altro operatore OLO; tuttavia, tale impossibilità deve ritenersi superata laddove l utente manifesti per iscritto la volontà di rientrare, come nel caso specifico. Deve evidenziarsi che le citate motivazioni di scarto sono state comunicate alla società XXXXXX solo successivamente all udienza di discussione, mentre la società istante non ha ricevuto alcuna informazione del genere precedentemente. Riguardo alle richieste di rientro formulate dalla società XXXXXX in data 07 febbraio 2012, 15 maggio 2012 e 02 agosto 12, le ricostruzioni fattuali che emergono dalle documentazioni prodotte dai convenuti operatori non coincidono. In particolare, il gestore Telecom Italia evidenzia come la richiesta di rientro del 09 febbraio 12 risulta non andata a buon fine con causale risorsa da migrare indisponibile, per la società Ambrogio con causale codice di migrazione errato ; la richiesta 23 maggio 12 è stata scartata, per l operatore Telecom Italia, per risorsa da migrare indisponibile, per la società Ambrogio, al contrario, sono stati dati tutti i via libera formalmente previsti per il passaggio; stessa cosa è possibile riscontrare per la richiesta 19 giugno Secondo il gestore Telecom Italia la richiesta 6 settembre 2012 sarebbe stata 8/11

9 scartata dalla società Ambrogio con motivazione numerazione non esistente, ma non risulta menzionata nella documentazione depositata dal gestore Ambrogio. Entrambi i gestori convenuti concordano, al contrario, sulla data di passaggio alla società Telecom Italia, avvenuta in data 29 ottobre Ciò che pare chiaro, in ogni caso, è che Telecom Italia, in qualità di operatore recipient, non ha in alcun modo curato di informare l utente sulle motivazioni che determinavano il ritardo nella procedura di migrazione della linea XXXXXXXXXX. Le missive inviate nel corso della predetta procedura alla XXXXXX XXX, del luglio 2012, prodotte dalla stessa parte istante, non sono in alcun modo esplicative delle problematiche in cui l operatore sarebbe incorso, e ciò in palese violazione dei principi di cui alla Delibera 179/03/CSP e di quanto disposto dall art c.c., come già precedentemente argomentato. È pertanto evidente la responsabilità della società Telecom Italia circa la ritardata migrazione della risorsa XXXXXXXXXX dal gestore Ambrogio, con conseguente diritto, per la società istante, a vedersi liquidare il corrispondente indennizzo. Il dies a quo per il calcolo del sopra citato indennizzo dovrà essere individuato nel 26 agosto 2011 (ossia il primo giorno di ritardo dalla data in cui la risorsa avrebbe dovuto migrare nella società Telecom Italia trenta giorni dopo la data di sottoscrizione della prima richiesta di rientro, 26 luglio 11); il dies ad quem deve individuarsi nel 29 ottobre 2012, data in cui la linea è rientrata nella società Telecom Italia. Per il calcolo dell indennizzo dovuto, si applicano gli artt. 6, comma 1 e 12, comma 2, dell Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, stabiliscono che l operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 10,00, in quanto trattasi di utenza affari ; pertanto, la misura dell indennizzo spettante è pari all importo di euro 4.300,00 (euro 5,00 x 2 x 430 giorni di ritardo). Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19 del Regolamento, da porre in carico ad entrambi gli operatori convenuti, nella misura del 50% ciascuno. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dall Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; 9/11

10 UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 15 dicembre 2014; Con voti unanimi D E L I B E R A in parziale accoglimento dell istanza avanzata in data 19 novembre 2012 dalla società XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXXX X X nei confronti di Telecom Italia XXX e di Ambrogio XXX dispone: 1) che l operatore Ambrogio XXX provveda: A) alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante: a) dell importo di euro 1.630,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nella procedura di migrazione; b) della somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 delibera 173/07/CONS; B) alla regolarizzazione della posizione contabile-amministrativa della società istante mediante lo storno dell insoluto esistente a suo carico (ovvero, in caso di effettuato pagamento, mediante rimborso) in relazione a quanto richiesto per il servizio ULL linea analogica fino alla data del 2 settembre 2011; 2) che l operatore Telecom Italia XXX provveda: A) alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante: a) dell importo di euro 130,00 per la totale interruzione del servizio nel periodo 15 luglio 28 luglio 2011; b) dell importo di euro 4.300,00 per il ritardo nella procedura di migrazione; c) della somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 delibera 173/07/CONS. Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1 lett. A. a) e 2 lett. A. a) e A. b) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. 10/11

11 E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. L operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 11/11

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