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1 linea veicoli Edizione 08/2012

2 1 di 64 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione per i danni diversi dalla responsabilità civile

3 INDICE Definizioni pag Norme che regolano l assicurazione in generale pag Incendio e furto pag Eventi Speciali pag Rischi Speciali pag Collisione e 5B. SalvAuto pag Danni propri (Kasko) pag Infortuni pag Sospensione patente pag Tutela Giudiziaria pag Assistenza stradale pag. 43 Vincoli pag di 64

4 DEFINIZIONI Accessorio: Installazione stabilmente fissata al veicolo e costituente dotazione dello stesso; si intendono suddivisi in: Accessorio di serie: normale dotazione fornita dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino; Accessorio non di serie: dotazione fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino o dotazione supplementare non fornita dalla casa costruttrice Apparecchio audio/fono/visivo Radio, registratori, lettori compact disks, televisori, monitor, apparecchi di telefonia cellulare e relativi impianti di ascolto viva voce, sistemi di navigazione e di posizionamento satellitare, altre analoghe apparecchiature comunque stabilmente fissate al veicolo e costituenti dotazione dello stesso ARD (Auto Rischi Diversi) Garanzie assicurative diverse dalla responsabilità civile riferibili al veicolo assicurato (es. Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione, etc.) Assicurato Persona fisica o giuridica che è soggetta al rischio per il quale il contratto è stato stipulato ed ha diritto all indennità Beneficiario Soggetto al quale deve essere pagato il capitale assicurato nel caso di morte dell Assicurato in conseguenza di infortunio Capitale Assicurato Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate o, nel caso di assicurazione contro gli infortuni e della Tutela Giudiziaria, importo delle prestazioni pecuniarie previste dalla Società Carta Verde Documento riconosciuto nel territorio dei paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureaux); tale documento attesta l esistenza e l operatività di assicurazione RCA nei paesi d origine ed adegua automaticamente tale assicurazione alla legislazione vigente negli altri paesi aderenti qualora tale legislazione preveda condizioni di maggiore tutela a favore del danneggiato Codice delle Assicurazioni Private Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 sull assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive Modificazioni 3 di 64

5 Contraente Persona fisica o giuridica, anche diversa dall assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente quello di pagare il premio Degrado d uso Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera Denuncia Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dal Contraente alla Società Eurotax Pubblicazione mensile di Sanguinetti Editore destinata a Concessionari, Commercianti, Autosaloni e Compagnie di Assicurazione, che si articola in Eurotax blu (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed Eurotax giallo (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato Franchigia Importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato, espresso in cifre Indennizzo o Indennità Somma dovuta dalla Società all Assicurato od al beneficiario in caso di sinistro Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la morte o lesioni alla persona a carattere permanente Istituto di cura Ospedale o clinica di ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all erogazione di assistenza ospedaliera Locatario L utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione Liquidazione Procedimento con il quale la Società determina l ammontare dell indennizzo di un danno a cose o a persone Massimale Importo massimo di esposizione della Società oltre il quale non vi è più assicurazione 4 di 64

6 Mora Periodo susseguente alla scadenza di polizza convenuto per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi alla prima rata entro il quale l assicurazione resta operante anche in mancanza del pagamento Periodo Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa Polizza Documento che prova l assicurazione Premio di Assicurazione Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell obbligazione da questa assunta Quattroruote Pubblicazione mensile della casa editrice Editoriale Domus S.p.A. Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia Ricovero Degenza in un istituto di cura che comporti almeno un pernottamento Risarcimento Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro Regola Proporzionale Se l assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), la Società determina l indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro Scoperto Parte del danno che rimane a carico dell Assicurato espressa in una percentuale dell importo liquidato per il danno stesso Sinistro Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Nell assicurazione della Tutela Giudiziaria per sinistro s intende l insorgere della controversia per la quale è prestata l assicurazione Società La Milano Assicurazioni spa Divisione Sasa, compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto 5 di 64

7 Società editoriale assicurativa Società editoriale dell Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, con sede a Milano, P.zza S. Babila 1, che pubblica il Prontuario dei tempi di riparazione ed il Listino prezzi delle parti di ricambio, definiti con le Associazioni di categoria degli autoriparatori e con le case costruttrici Sottoassicurazione Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata (vedi Regola proporzionale) Teloni Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare Veicolo ad uso privato Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo, né ad autotassametri DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE Abitazione La residenza dell Assicurato al momento del Sinistro Assicurati Gli occupanti del Veicolo indicato in Polizza, purché residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino Centrale Operativa Pronto Assistance Servizi - via Carlo Marenco 25, Torino, alla quale sono affidate l esecuzione e la gestione delle prestazioni. La Centrale operativa è disponibile 24 ore su 24, tutto l anno Codice Prodotto Il numero indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia di Assistenza prestata Destinazione La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti Domicilio Il luogo in cui l Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, purché in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino Équipe Medica Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno 6 di 64

8 Impresa Sede di lavoro presso la quale l Assicurato svolge prevalentemente la sua attività Infortunio Stradale Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del Veicolo indicato in Polizza ed obiettivamente constatabili Ospedale Istituto di cura, pubblico o privato, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, ed autorizzato all erogazione di assistenza ospedaliera Sinistro Ogni evento imprevedibile (ad esempio: incidente stradale, guasto meccanico, guasto elettrico, incendio o furto totale o parziale), che renda il Veicolo oggettivamente inutilizzabile o indisponibile Veicolo Il mezzo che il Contraente ha indicato in Polizza 7 di 64

9 1 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1894 del codice civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (art c.c.). 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione Infortuni vale in tutto il mondo. La valutazione dell invalidità permanente e la Liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute all estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell Ufficio Italiano Cambi. Per le garanzie Tutela Giudiziaria e Assistenza vale quanto indicato nelle specifiche condizioni di assicurazione. L assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta verde. 1.3 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato è tenuto a comunicare alla Società l esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione, la Società ha la facoltà di non proseguire il contratto, comunicando al Contraente il proprio recesso con preavviso di quindici giorni. In caso di sinistro il Contraente dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazioni, indicando a ciascuna il nome delle altre. 1.4 DETERMINAZIONE DEL PREMIO E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al suo proprietario (locatario in caso di leasing), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto. Con decorrenza dal giorno della comunicazione, la Società ha facoltà di adeguare il premio e le condizioni a quelli corrispondenti alle variazioni di rischio intervenute o di recedere dal contratto con restituzione del premio netto non 8 di 64

10 goduto. In caso di adeguamento del premio richiesto dalla Società, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto, che si intende risolto dal giorno di comunicazione del recesso, senza restituzione di premio. 1.5 PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia o punto vendita cui è assegnato il contratto. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall ora convenuta, se diversa) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se alla scadenza annuale il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell art. 1.6 Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 1.6 ADEGUAMENTO DEL PREMIO La Società in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni tariffarie almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio potrà manifestare la propria volontà o espressamente o evitando ogni sorta di comunicazione e limitandosi a non pagare il premio. In tali casi il contratto si risolverà a partire dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale per la quale è stata esercitata la facoltà di modifica del premio. 1.7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI (NON APPLICABILE PER LE GARANZIE INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA STRADALE) La determinazione dell ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente dalla Società e dall Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell Assicurato. I periti devono: 1. verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi 9 di 64

11 previsti dalla polizza, con particolare riferimento a quelli di cui agli art. 1.15, 1.20, 1.23, 1.25, e 2.3.; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3. verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3. e 4. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. 1.8 COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un Consumatore, così come definito dall articolo 1469 bis del codice civile, e competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi e competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e assegnato il contratto. 1.9 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO (NON APPLICABILE PER LE GARANZIE INFORTUNI, SOSPENSIONE PATENTE, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA STRA- DALE) Il pagamento dell indennizzo è eseguito, con la valuta avente corso legale al momento del pagamento, presso la sede della Società o presso la sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo, a condizione che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di perdita totale del veicolo, a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento, il pagamento dell indennizzo avverrà a condizione che l Assicurato, oltre alla documentazione prevista dall art. 1.25, a richiesta della Società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, la Società si riserva della facoltà di richiedere, prima di pagare l indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria o certificato di vigenza di procedimento penale RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. 10 di 64

12 1.11 RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto, purché di durata non inferiore all anno, può essere stipulato con o senza tacita proroga. Qualora venga stipulato senza tacita proroga, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all articolo 1901, 2 comma del codice civile. Qualora venga stipulato con tacita proroga, sia la Società sia il Contraente possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all articolo 1901, 2 comma del codice civile. In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, salvo quanto previsto, relativamente al premio, dall articolo 1.6 Adeguamento del premio. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno. La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del Contraente, anche per il contratto sostituente TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione, fornendo idonea documentazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni di seguito previste: a) Sostituzione con altro veicolo Il contraente può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà; in questo caso la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta, comunicando al Contraente le relative condizioni ed il premio e procede all eventuale conguaglio del premio dell annualità in corso. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una consegna del veicolo in conto vendita, la cui documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. In caso di diminuzione del premio o nel caso in cui il nuovo veicolo non sia assicurato per le garanzie CVT, la Società restituisce la parte di premio corrisposta in eccedenza e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo al netto degli oneri fiscali per giorno di garanzia residua dal giorno della sostituzione. b) Cessione del contratto Se congiuntamente al trasferimento della proprietà del veicolo assicurato viene ceduto all acquirente anche il contratto, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) Risoluzione del contratto Se non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in 11 di 64

13 ragione di 1/360 del premio annuo al netto degli oneri fiscali per giorno di garanzia residua dal momento della consegna del certificato di vendita. È fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 1.14 Sospensione in corso di contratto CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTA- ZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO Fermo quanto disposto all art. 1.15, nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo: in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione; in caso di demolizione, copia del certificato attestante l avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore. Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo al netto degli oneri fiscali per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, si procederà secondo quanto previsto al punto a) dell articolo Per i contratti di durata inferiore all anno la Società non procederà alla restituzione dell eventuale maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso ed è ammessa solo sui contratti sui quali viene prestata anche la garanzia R.C.Auto obbligatoria. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dall ora e dalla data indicate sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi [90 giorni]. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi [90 giorni], il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi [90 giorni], con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso veicolo e fermo il proprietario assicurato la Società si riserva la facoltà di rifiutarne la ripresa su veicolo diverso dal precedente o di accettare tale richiesta comunicando al Contraente nuove condizioni contrattuali ed il premio. In caso di diminuzione del premio, la Società non effettua alcun rimborso, ma procede all adeguamento delle eventuali rate successive. La ripresa deve sempre essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi [90 giorni]); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riat- 12 di 64

14 tivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento della sospensione o delle nuove condizioni stabilite dalla Società si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa la eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi [90 giorni] non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. La sospensione non è consentita per i contratti: di durata inferiore all anno, compresi i contratti temporanei per veicoli usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo, dimostrazione; per i contratti ceduti all acquirente del veicolo venduto; relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette; amministrati nella forma libro matricola. Non è inoltre consentita la sospensione nel caso di furto del veicolo assicurato in quanto il contratto si risolve ai sensi dell art Decorsi 12 mesi [365 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO In caso di perdita totale del veicolo assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile da una garanzia prestata in polizza, il premio residuo, relativo all intero periodo di assicurazione previsto, è comunque dovuto per intero dal Contraente, indipendentemente dall eventuale rateizzazione del premio stesso. In caso di sottrazione del veicolo a seguito di furto o rapina, anche se non garantiti dalla polizza, l assicurazione di un altro veicolo potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e pagamento del relativo premio CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL ANNO Per i contratti di durata inferiore all anno sono escluse la tacita proroga e la sospensione. È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti. 13 di 64

15 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (Non valide per le garanzie Infortuni, Sospensione patente, Tutela Giudiziaria e Assistenza stradale) 1.20 RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DELLE COSE DANNEGGIATE La Società ha la facoltà di: a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo; b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate; c) sostituire il veicolo in luogo di pagare l indennizzo; d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. La Società deve manifestare la volontà di esercitare tali facoltà dandone comunicazione all Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, deve astenersi dall effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società nei termini di cui al comma precedente ASSICURAZIONE DEGLI APPARECCHI AUDIO/FONO/VISIVI L assicurazione è estesa agli apparecchi audio/fono/visivi purché stabilmente installati sul veicolo e costituenti dotazione dello stesso. Gli apparecchi dotati di frontale asportabile (c.d. frontalino ) sono assimilati ad impianti fissi purché il corpo dell apparecchio sia stabilmente fissato al veicolo. L assicurazione delle apparecchiature audio/fono/visive è valida a condizione che in polizza ne sia stato indicato il valore e sia stato pagato il relativo premio. Qualora si tratti di apparecchiature fornite di serie dalla casa costruttrice, le stesse sono equiparate a tutti gli effetti ad accessori di serie e come tali sono garantite purché installate stabilmente sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata indicata in polizza per il veicolo completo di accessori. In caso di danno ai soli apparecchi audio/fono/visivi, qualora in polizza sia previsto uno scoperto, il relativo minimo si intende ridotto a 100,00. Tale riduzione viene applicata anche per l eventuale franchigia fissa ed assoluta. Qualora, oltre agli apparecchi audio/fono/visivi, siano state danneggiate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo scoperto ed il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza CAPITALE ASSICURATO Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio/fono/visivi stabilmente installati sullo stesso. Il premio di polizza è determinato in base al valore dichiarato dal Contraente. In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all articolo 1907 del codice civile, ferma la tolleranza del 10% prevista all art In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente la 14 di 64

16 Società adeguerà le somme assicurate al valore commerciale del veicolo e conseguentemente procederà a modificare il relativo premio CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è quello riportato dalla rivista specializzata Quattroruote del mese di avvenimento del sinistro o, in caso di mancanza di quotazione o di cessazione della pubblicazione, quello desunto dalla pubblicazione Eurotax Giallo del mese di avvenimento del sinistro. Nel caso di quotazione o di veicolo non riportati su alcune delle suddette pubblicazioni si farà riferimento al valore medio di mercato. Non sono indennizzabili: le spese di custodia, i danni da mancato godimento od uso, altri eventuali pregiudizi anche fiscali; le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie in occasione della riparazione. In caso di danno parziale la Società determina l indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa tenendo conto del degrado d uso. Per i pezzi di ricambio non riportati nelle suddette pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi assicurati. In caso di danno totale la Società determina l indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi assicurati, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all 80% del valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi assicurati. A parziale deroga di quanto disposto ai due commi che precedono, a) limitatamente alle seguenti tipologie di veicolo: autovetture in servizio privato, autotassametri, autoveicoli ad uso promiscuo, autocarri di massa massima a carico non superiore a 35 quintali [3.500 chilogrammi], camper, per i sinistri che avvengano entro 12 mesi [365 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all estero), la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del capitale assicurato, in base al prezzo di vendita del veicolo quale risulta dal listino ufficiale della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato, senza pertanto tener conto del degrado d uso; b) in caso di danno parziale, limitatamente alle parti di carrozzeria ed ai cristalli (esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi ed impianti elettrici, batteria, pneumatici nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura), non sarà applicato alcun degrado alle parti sinistrate se il sinistro si verifica entro 60 mesi [1825 giorni] dalla data 15 di 64

17 di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all estero); se il sinistro si verifica entro 72 mesi [2190 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all estero), il degrado d uso applicato ai pezzi di ricambio non potrà essere superiore al 50% del relativo prezzo di listino. Fermo che l indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi assicurati. Salvo espresse deroghe: agli accessori ed agli apparecchi audio/fono/visivi è applicata la medesima percentuale di degrado prevista per il veicolo; nella determinazione del danno si terrà conto dell incidenza dell I.V.A. se compresa nel capitale assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile dall Assicurato; se il capitale assicurato maggiorato del 10% risulta inferiore al valore del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio/fono/visivi al momento del sinistro (sottoassicurazione) la Società applicherà la regola proporzionale di cui all art del codice civile e l indennizzo sarà ridotto nella medesima proporzione che intercorre tra il valore assicurato maggiorato del 10% ed il valore del veicolo al momento del sinistro; per il medesimo sinistro non sarà mai corrisposto importo superiore al capitale assicurato SCOPERTO O FRANCHIGIA A CARICO DELL ASSICURATO In caso di sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente pattuiti. Per i sinistri che si verificano all estero, ovvero al di fuori dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino fermo il disposto dell art. 1.2 qualora la riparazione venga effettuata al di fuori dei predetti Stati il minimo di scoperto o la franchigia si intendono raddoppiati OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente per iscritto alla Società o all agenzia cui è assegnata la polizza entro 5 giorni dalla data di accadimento dello stesso o da quando il Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza, con l indicazione dell entità approssimativa del danno, della data, del luogo o delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. In caso di perdita totale del veicolo l Assicurato dovrà produrre i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) competente, idonei a: individuare esattamente il veicolo assicurato e determinarne con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato), per accertare il suo valore commerciale; verificare la titolarità del diritto all indennizzo (Certificato di Proprietà). In caso di furto o rapina la comunicazione di sinistro dovrà essere corredata della copia vistata della denuncia fatta all Autorità competente; l Assicurato dovrà inoltre produrre copia conforme all originale dell eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna rilasciato dalla competente Autorità. 16 di 64

18 Nel caso di furto o rapina avvenuti all estero l Assicurato deve presentare la denuncia anche all autorità italiana. Sempre nel caso di furto l Assicurato deve produrre quanto previsto dalla Condizione Particolare B Sistemi di protezione antifurto satellitari. In caso di atti vandalici o dolosi di terzi la comunicazione di sinistro dovrà essere corredata della copia vistata della denuncia fatta all Autorità competente. Nel caso di eventi avvenuti all estero l Assicurato deve presentare la denuncia anche all autorità italiana. In caso di collisione con animali selvatici, la comunicazione di sinistro dovrà essere corredata dal verbale di constatazione dell evento, redatto e firmato dal Corpo di Polizia Provinciale o dall Autorità di Pubblica Sicurezza competenti. In caso di danno agli accessori o agli apparecchi audio/fono/visivi, l Assicurato è tenuto a fornire prova documentale dell installazione degli stessi sull autoveicolo. In caso di danno ad apparecchi dotati di frontale asportabile (c.d. frontalino ), l Assicurato dovrà produrre la parte asportabile dell apparecchio ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. 17 di 64

19 2 - INCENDIO E FURTO 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di: a) incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; b) furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso; c) collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la circolazione abusiva del veicolo successiva al furto o alla rapina. 2.2 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; c) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara; e) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; f) da furto, qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza di cui il veicolo assicurato è dotato. Limitatamente al caso di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette: g) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; h) derivanti da furto di accessori, parti di ricambio o singole parti. Per i veicoli provvisti di teloni, i danni a questi ultimi sono indennizzati solo se nel sinistro sono state danneggiate anche altre parti del veicolo. 2.3 RECUPERI L Assicurato è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente la Società o l Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell indennizzo, l eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base di quanto disposto dall art Criteri di determinazione dell indennizzo. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell indennizzo sarà computato in detrazione all indennizzo stesso. 18 di 64

20 In caso di ritrovamento del veicolo rubato successivo alla liquidazione dell indennizzo, l Assicurato s impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo a soggetti indicati dalla Società mediante la sottoscrizione di idonea procura; se l indennizzo fosse stato parziale (sottoassicurazione) il ricavato della vendita sarà ripartito tra l Assicurato e la Società secondo i rispettivi interessi. Tuttavia l Assicurato ha la facoltà di evitare il trasferimento della proprietà del veicolo, restituendo alla Società l indennizzo ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di polizza. 19 di 64

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