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1 linea veicoli Edizione 08/2012

2 1 di 64 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione per i danni diversi dalla responsabilità civile

3 INDICE Definizioni pag Norme che regolano l assicurazione in generale pag Incendio e furto pag Eventi Speciali pag Rischi Speciali pag Collisione e 5B. SalvAuto pag Danni propri (Kasko) pag Infortuni pag Sospensione patente pag Tutela Giudiziaria pag Assistenza stradale pag. 43 Vincoli pag di 64

4 DEFINIZIONI Accessorio: Installazione stabilmente fissata al veicolo e costituente dotazione dello stesso; si intendono suddivisi in: Accessorio di serie: normale dotazione fornita dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino; Accessorio non di serie: dotazione fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino o dotazione supplementare non fornita dalla casa costruttrice Apparecchio audio/fono/visivo Radio, registratori, lettori compact disks, televisori, monitor, apparecchi di telefonia cellulare e relativi impianti di ascolto viva voce, sistemi di navigazione e di posizionamento satellitare, altre analoghe apparecchiature comunque stabilmente fissate al veicolo e costituenti dotazione dello stesso ARD (Auto Rischi Diversi) Garanzie assicurative diverse dalla responsabilità civile riferibili al veicolo assicurato (es. Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione, etc.) Assicurato Persona fisica o giuridica che è soggetta al rischio per il quale il contratto è stato stipulato ed ha diritto all indennità Beneficiario Soggetto al quale deve essere pagato il capitale assicurato nel caso di morte dell Assicurato in conseguenza di infortunio Capitale Assicurato Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate o, nel caso di assicurazione contro gli infortuni e della Tutela Giudiziaria, importo delle prestazioni pecuniarie previste dalla Società Carta Verde Documento riconosciuto nel territorio dei paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureaux); tale documento attesta l esistenza e l operatività di assicurazione RCA nei paesi d origine ed adegua automaticamente tale assicurazione alla legislazione vigente negli altri paesi aderenti qualora tale legislazione preveda condizioni di maggiore tutela a favore del danneggiato Codice delle Assicurazioni Private Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 sull assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive Modificazioni 3 di 64

5 Contraente Persona fisica o giuridica, anche diversa dall assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente quello di pagare il premio Degrado d uso Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera Denuncia Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dal Contraente alla Società Eurotax Pubblicazione mensile di Sanguinetti Editore destinata a Concessionari, Commercianti, Autosaloni e Compagnie di Assicurazione, che si articola in Eurotax blu (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed Eurotax giallo (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato Franchigia Importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato, espresso in cifre Indennizzo o Indennità Somma dovuta dalla Società all Assicurato od al beneficiario in caso di sinistro Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la morte o lesioni alla persona a carattere permanente Istituto di cura Ospedale o clinica di ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all erogazione di assistenza ospedaliera Locatario L utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione Liquidazione Procedimento con il quale la Società determina l ammontare dell indennizzo di un danno a cose o a persone Massimale Importo massimo di esposizione della Società oltre il quale non vi è più assicurazione 4 di 64

6 Mora Periodo susseguente alla scadenza di polizza convenuto per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi alla prima rata entro il quale l assicurazione resta operante anche in mancanza del pagamento Periodo Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa Polizza Documento che prova l assicurazione Premio di Assicurazione Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell obbligazione da questa assunta Quattroruote Pubblicazione mensile della casa editrice Editoriale Domus S.p.A. Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia Ricovero Degenza in un istituto di cura che comporti almeno un pernottamento Risarcimento Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro Regola Proporzionale Se l assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), la Società determina l indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro Scoperto Parte del danno che rimane a carico dell Assicurato espressa in una percentuale dell importo liquidato per il danno stesso Sinistro Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Nell assicurazione della Tutela Giudiziaria per sinistro s intende l insorgere della controversia per la quale è prestata l assicurazione Società La Milano Assicurazioni spa Divisione Sasa, compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto 5 di 64

7 Società editoriale assicurativa Società editoriale dell Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, con sede a Milano, P.zza S. Babila 1, che pubblica il Prontuario dei tempi di riparazione ed il Listino prezzi delle parti di ricambio, definiti con le Associazioni di categoria degli autoriparatori e con le case costruttrici Sottoassicurazione Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata (vedi Regola proporzionale) Teloni Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare Veicolo ad uso privato Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo, né ad autotassametri DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE Abitazione La residenza dell Assicurato al momento del Sinistro Assicurati Gli occupanti del Veicolo indicato in Polizza, purché residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino Centrale Operativa Pronto Assistance Servizi - via Carlo Marenco 25, Torino, alla quale sono affidate l esecuzione e la gestione delle prestazioni. La Centrale operativa è disponibile 24 ore su 24, tutto l anno Codice Prodotto Il numero indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia di Assistenza prestata Destinazione La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti Domicilio Il luogo in cui l Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, purché in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino Équipe Medica Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno 6 di 64

8 Impresa Sede di lavoro presso la quale l Assicurato svolge prevalentemente la sua attività Infortunio Stradale Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del Veicolo indicato in Polizza ed obiettivamente constatabili Ospedale Istituto di cura, pubblico o privato, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, ed autorizzato all erogazione di assistenza ospedaliera Sinistro Ogni evento imprevedibile (ad esempio: incidente stradale, guasto meccanico, guasto elettrico, incendio o furto totale o parziale), che renda il Veicolo oggettivamente inutilizzabile o indisponibile Veicolo Il mezzo che il Contraente ha indicato in Polizza 7 di 64

9 1 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1894 del codice civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (art c.c.). 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione Infortuni vale in tutto il mondo. La valutazione dell invalidità permanente e la Liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute all estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell Ufficio Italiano Cambi. Per le garanzie Tutela Giudiziaria e Assistenza vale quanto indicato nelle specifiche condizioni di assicurazione. L assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta verde. 1.3 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato è tenuto a comunicare alla Società l esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione, la Società ha la facoltà di non proseguire il contratto, comunicando al Contraente il proprio recesso con preavviso di quindici giorni. In caso di sinistro il Contraente dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazioni, indicando a ciascuna il nome delle altre. 1.4 DETERMINAZIONE DEL PREMIO E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al suo proprietario (locatario in caso di leasing), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto. Con decorrenza dal giorno della comunicazione, la Società ha facoltà di adeguare il premio e le condizioni a quelli corrispondenti alle variazioni di rischio intervenute o di recedere dal contratto con restituzione del premio netto non 8 di 64

10 goduto. In caso di adeguamento del premio richiesto dalla Società, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto, che si intende risolto dal giorno di comunicazione del recesso, senza restituzione di premio. 1.5 PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia o punto vendita cui è assegnato il contratto. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall ora convenuta, se diversa) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se alla scadenza annuale il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell art. 1.6 Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 1.6 ADEGUAMENTO DEL PREMIO La Società in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni tariffarie almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio potrà manifestare la propria volontà o espressamente o evitando ogni sorta di comunicazione e limitandosi a non pagare il premio. In tali casi il contratto si risolverà a partire dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale per la quale è stata esercitata la facoltà di modifica del premio. 1.7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI (NON APPLICABILE PER LE GARANZIE INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA STRADALE) La determinazione dell ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente dalla Società e dall Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell Assicurato. I periti devono: 1. verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi 9 di 64

11 previsti dalla polizza, con particolare riferimento a quelli di cui agli art. 1.15, 1.20, 1.23, 1.25, e 2.3.; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3. verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3. e 4. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. 1.8 COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un Consumatore, così come definito dall articolo 1469 bis del codice civile, e competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi e competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e assegnato il contratto. 1.9 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO (NON APPLICABILE PER LE GARANZIE INFORTUNI, SOSPENSIONE PATENTE, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA STRA- DALE) Il pagamento dell indennizzo è eseguito, con la valuta avente corso legale al momento del pagamento, presso la sede della Società o presso la sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo, a condizione che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di perdita totale del veicolo, a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento, il pagamento dell indennizzo avverrà a condizione che l Assicurato, oltre alla documentazione prevista dall art. 1.25, a richiesta della Società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, la Società si riserva della facoltà di richiedere, prima di pagare l indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria o certificato di vigenza di procedimento penale RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. 10 di 64

12 1.11 RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto, purché di durata non inferiore all anno, può essere stipulato con o senza tacita proroga. Qualora venga stipulato senza tacita proroga, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all articolo 1901, 2 comma del codice civile. Qualora venga stipulato con tacita proroga, sia la Società sia il Contraente possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all articolo 1901, 2 comma del codice civile. In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, salvo quanto previsto, relativamente al premio, dall articolo 1.6 Adeguamento del premio. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno. La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del Contraente, anche per il contratto sostituente TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione, fornendo idonea documentazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni di seguito previste: a) Sostituzione con altro veicolo Il contraente può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà; in questo caso la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta, comunicando al Contraente le relative condizioni ed il premio e procede all eventuale conguaglio del premio dell annualità in corso. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una consegna del veicolo in conto vendita, la cui documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. In caso di diminuzione del premio o nel caso in cui il nuovo veicolo non sia assicurato per le garanzie CVT, la Società restituisce la parte di premio corrisposta in eccedenza e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo al netto degli oneri fiscali per giorno di garanzia residua dal giorno della sostituzione. b) Cessione del contratto Se congiuntamente al trasferimento della proprietà del veicolo assicurato viene ceduto all acquirente anche il contratto, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) Risoluzione del contratto Se non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in 11 di 64

13 ragione di 1/360 del premio annuo al netto degli oneri fiscali per giorno di garanzia residua dal momento della consegna del certificato di vendita. È fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 1.14 Sospensione in corso di contratto CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTA- ZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO Fermo quanto disposto all art. 1.15, nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo: in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione; in caso di demolizione, copia del certificato attestante l avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore. Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo al netto degli oneri fiscali per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, si procederà secondo quanto previsto al punto a) dell articolo Per i contratti di durata inferiore all anno la Società non procederà alla restituzione dell eventuale maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso ed è ammessa solo sui contratti sui quali viene prestata anche la garanzia R.C.Auto obbligatoria. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dall ora e dalla data indicate sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi [90 giorni]. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi [90 giorni], il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi [90 giorni], con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso veicolo e fermo il proprietario assicurato la Società si riserva la facoltà di rifiutarne la ripresa su veicolo diverso dal precedente o di accettare tale richiesta comunicando al Contraente nuove condizioni contrattuali ed il premio. In caso di diminuzione del premio, la Società non effettua alcun rimborso, ma procede all adeguamento delle eventuali rate successive. La ripresa deve sempre essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi [90 giorni]); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riat- 12 di 64

14 tivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento della sospensione o delle nuove condizioni stabilite dalla Società si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa la eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi [90 giorni] non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. La sospensione non è consentita per i contratti: di durata inferiore all anno, compresi i contratti temporanei per veicoli usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo, dimostrazione; per i contratti ceduti all acquirente del veicolo venduto; relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette; amministrati nella forma libro matricola. Non è inoltre consentita la sospensione nel caso di furto del veicolo assicurato in quanto il contratto si risolve ai sensi dell art Decorsi 12 mesi [365 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO In caso di perdita totale del veicolo assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile da una garanzia prestata in polizza, il premio residuo, relativo all intero periodo di assicurazione previsto, è comunque dovuto per intero dal Contraente, indipendentemente dall eventuale rateizzazione del premio stesso. In caso di sottrazione del veicolo a seguito di furto o rapina, anche se non garantiti dalla polizza, l assicurazione di un altro veicolo potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e pagamento del relativo premio CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL ANNO Per i contratti di durata inferiore all anno sono escluse la tacita proroga e la sospensione. È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti. 13 di 64

15 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (Non valide per le garanzie Infortuni, Sospensione patente, Tutela Giudiziaria e Assistenza stradale) 1.20 RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DELLE COSE DANNEGGIATE La Società ha la facoltà di: a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo; b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate; c) sostituire il veicolo in luogo di pagare l indennizzo; d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. La Società deve manifestare la volontà di esercitare tali facoltà dandone comunicazione all Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, deve astenersi dall effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società nei termini di cui al comma precedente ASSICURAZIONE DEGLI APPARECCHI AUDIO/FONO/VISIVI L assicurazione è estesa agli apparecchi audio/fono/visivi purché stabilmente installati sul veicolo e costituenti dotazione dello stesso. Gli apparecchi dotati di frontale asportabile (c.d. frontalino ) sono assimilati ad impianti fissi purché il corpo dell apparecchio sia stabilmente fissato al veicolo. L assicurazione delle apparecchiature audio/fono/visive è valida a condizione che in polizza ne sia stato indicato il valore e sia stato pagato il relativo premio. Qualora si tratti di apparecchiature fornite di serie dalla casa costruttrice, le stesse sono equiparate a tutti gli effetti ad accessori di serie e come tali sono garantite purché installate stabilmente sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata indicata in polizza per il veicolo completo di accessori. In caso di danno ai soli apparecchi audio/fono/visivi, qualora in polizza sia previsto uno scoperto, il relativo minimo si intende ridotto a 100,00. Tale riduzione viene applicata anche per l eventuale franchigia fissa ed assoluta. Qualora, oltre agli apparecchi audio/fono/visivi, siano state danneggiate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo scoperto ed il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza CAPITALE ASSICURATO Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio/fono/visivi stabilmente installati sullo stesso. Il premio di polizza è determinato in base al valore dichiarato dal Contraente. In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all articolo 1907 del codice civile, ferma la tolleranza del 10% prevista all art In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente la 14 di 64

16 Società adeguerà le somme assicurate al valore commerciale del veicolo e conseguentemente procederà a modificare il relativo premio CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è quello riportato dalla rivista specializzata Quattroruote del mese di avvenimento del sinistro o, in caso di mancanza di quotazione o di cessazione della pubblicazione, quello desunto dalla pubblicazione Eurotax Giallo del mese di avvenimento del sinistro. Nel caso di quotazione o di veicolo non riportati su alcune delle suddette pubblicazioni si farà riferimento al valore medio di mercato. Non sono indennizzabili: le spese di custodia, i danni da mancato godimento od uso, altri eventuali pregiudizi anche fiscali; le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie in occasione della riparazione. In caso di danno parziale la Società determina l indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa tenendo conto del degrado d uso. Per i pezzi di ricambio non riportati nelle suddette pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi assicurati. In caso di danno totale la Società determina l indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi assicurati, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all 80% del valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi assicurati. A parziale deroga di quanto disposto ai due commi che precedono, a) limitatamente alle seguenti tipologie di veicolo: autovetture in servizio privato, autotassametri, autoveicoli ad uso promiscuo, autocarri di massa massima a carico non superiore a 35 quintali [3.500 chilogrammi], camper, per i sinistri che avvengano entro 12 mesi [365 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all estero), la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del capitale assicurato, in base al prezzo di vendita del veicolo quale risulta dal listino ufficiale della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato, senza pertanto tener conto del degrado d uso; b) in caso di danno parziale, limitatamente alle parti di carrozzeria ed ai cristalli (esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi ed impianti elettrici, batteria, pneumatici nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura), non sarà applicato alcun degrado alle parti sinistrate se il sinistro si verifica entro 60 mesi [1825 giorni] dalla data 15 di 64

17 di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all estero); se il sinistro si verifica entro 72 mesi [2190 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all estero), il degrado d uso applicato ai pezzi di ricambio non potrà essere superiore al 50% del relativo prezzo di listino. Fermo che l indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi assicurati. Salvo espresse deroghe: agli accessori ed agli apparecchi audio/fono/visivi è applicata la medesima percentuale di degrado prevista per il veicolo; nella determinazione del danno si terrà conto dell incidenza dell I.V.A. se compresa nel capitale assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile dall Assicurato; se il capitale assicurato maggiorato del 10% risulta inferiore al valore del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio/fono/visivi al momento del sinistro (sottoassicurazione) la Società applicherà la regola proporzionale di cui all art del codice civile e l indennizzo sarà ridotto nella medesima proporzione che intercorre tra il valore assicurato maggiorato del 10% ed il valore del veicolo al momento del sinistro; per il medesimo sinistro non sarà mai corrisposto importo superiore al capitale assicurato SCOPERTO O FRANCHIGIA A CARICO DELL ASSICURATO In caso di sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente pattuiti. Per i sinistri che si verificano all estero, ovvero al di fuori dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino fermo il disposto dell art. 1.2 qualora la riparazione venga effettuata al di fuori dei predetti Stati il minimo di scoperto o la franchigia si intendono raddoppiati OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente per iscritto alla Società o all agenzia cui è assegnata la polizza entro 5 giorni dalla data di accadimento dello stesso o da quando il Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza, con l indicazione dell entità approssimativa del danno, della data, del luogo o delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. In caso di perdita totale del veicolo l Assicurato dovrà produrre i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) competente, idonei a: individuare esattamente il veicolo assicurato e determinarne con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato), per accertare il suo valore commerciale; verificare la titolarità del diritto all indennizzo (Certificato di Proprietà). In caso di furto o rapina la comunicazione di sinistro dovrà essere corredata della copia vistata della denuncia fatta all Autorità competente; l Assicurato dovrà inoltre produrre copia conforme all originale dell eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna rilasciato dalla competente Autorità. 16 di 64

18 Nel caso di furto o rapina avvenuti all estero l Assicurato deve presentare la denuncia anche all autorità italiana. Sempre nel caso di furto l Assicurato deve produrre quanto previsto dalla Condizione Particolare B Sistemi di protezione antifurto satellitari. In caso di atti vandalici o dolosi di terzi la comunicazione di sinistro dovrà essere corredata della copia vistata della denuncia fatta all Autorità competente. Nel caso di eventi avvenuti all estero l Assicurato deve presentare la denuncia anche all autorità italiana. In caso di collisione con animali selvatici, la comunicazione di sinistro dovrà essere corredata dal verbale di constatazione dell evento, redatto e firmato dal Corpo di Polizia Provinciale o dall Autorità di Pubblica Sicurezza competenti. In caso di danno agli accessori o agli apparecchi audio/fono/visivi, l Assicurato è tenuto a fornire prova documentale dell installazione degli stessi sull autoveicolo. In caso di danno ad apparecchi dotati di frontale asportabile (c.d. frontalino ), l Assicurato dovrà produrre la parte asportabile dell apparecchio ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. 17 di 64

19 2 - INCENDIO E FURTO 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di: a) incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; b) furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso; c) collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la circolazione abusiva del veicolo successiva al furto o alla rapina. 2.2 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; c) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara; e) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; f) da furto, qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza di cui il veicolo assicurato è dotato. Limitatamente al caso di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette: g) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; h) derivanti da furto di accessori, parti di ricambio o singole parti. Per i veicoli provvisti di teloni, i danni a questi ultimi sono indennizzati solo se nel sinistro sono state danneggiate anche altre parti del veicolo. 2.3 RECUPERI L Assicurato è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente la Società o l Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell indennizzo, l eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base di quanto disposto dall art Criteri di determinazione dell indennizzo. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell indennizzo sarà computato in detrazione all indennizzo stesso. 18 di 64

20 In caso di ritrovamento del veicolo rubato successivo alla liquidazione dell indennizzo, l Assicurato s impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo a soggetti indicati dalla Società mediante la sottoscrizione di idonea procura; se l indennizzo fosse stato parziale (sottoassicurazione) il ricavato della vendita sarà ripartito tra l Assicurato e la Società secondo i rispettivi interessi. Tuttavia l Assicurato ha la facoltà di evitare il trasferimento della proprietà del veicolo, restituendo alla Società l indennizzo ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di polizza. 19 di 64

21 CONDIZIONE PARTICOLARE «A» Limitazione della garanzia ai soli danni da incendio L art. 2.1 oggetto dell assicurazione si intende abrogato e sostituito come segue: La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine. Si intende altresì abrogato l art. 2.3 Recuperi. CONDIZIONE PARTICOLARE «B» Sistemi di protezione antifurto satellitari Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati ed ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell impianto. Il costo dell installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell Assicurato. L antifurto satellitare è un sistema che - salvo casi di forza maggiore - allerta, in caso di furto o tentato furto, un apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Tale centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al sottoscrivente il contratto di sorveglianza, individuando tramite la tecnologia GPS l esatta posizione del veicolo. In caso di sinistro, se l antifurto non è conforme a quanto suindicato oppure l Assicurato non è in grado di fornire prova scritta, rilasciata dalla centrale di telesorveglianza, dell operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del sinistro, sarà applicato uno scoperto del 20% in aumento a quello eventualmente previsto in polizza. 20 di 64

22 3 - EVENTI SPECIALI 3.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di: a) eventi naturali quali grandine, bufere, trombe d aria, tempeste, caduta di neve, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici; b) atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio. Limitatamente alle autovetture ad uso privato, sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, durante la circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, a seguito di collisione accidentale contro animali selvatici. Dal novero degli animali selvatici si intendono comunque esclusi cani, gatti, uccelli, bovini, equini, suini domestici, capre e pecore. Per i danni da collisione contro animali selvatici, l indennizzo verrà corrisposto con un limite di Euro per sinistro e per anno assicurativo (fermi, se inferiori, i limiti del capitale assicurato e del valore commerciale del veicolo) e con l applicazione di scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la garanzia Eventi Speciali. 3.2 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) da furto, tentato o consumato, rapina, incendio; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; d) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara; f) subiti da veicoli intenzionalmente portati o fatti portare sul luogo degli avvenimenti previsti dal precedente art. 3.1; g) subiti da veicoli di proprietà od in uso a persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti previsti dal precedente art. 3.1; h) subiti dal veicolo durante l uso abusivo conseguente a furto o rapina. Relativamente alla collisione con animali selvatici, sono inoltre esclusi i danni: i) verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; l) subiti da veicolo guidato da persona in stato d ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo , n Per i veicoli provvisti di teloni, i danni a questi ultimi sono indennizzati solo se nel sinistro sono state danneggiate anche altre parti del veicolo. 21 di 64

23 4 - RISCHI SPECIALI L assicurazione vale per le garanzie comprese nella relativa Combinazione richiamata in polizza. COMBINAZIONE A1 LA PRESENTE COMBINAZIONE DI GARANZIE È VALIDA, ANCORCHE SIA RICHIA- MATA IN POLIZZA, ESCLUSIVAMENTE SE E PRESTATA DALLA SOCIETA ANCHE LA GARANZIA DI RESPONSABILITA CIVILE AUTO OBBLIGATORIA La Combinazione A1 comprende le garanzie di cui ai seguenti articoli: Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza 4.2 Spese di dissequestro 4.3 Carico e Scarico 4.4 Soccorso vittime della strada COMBINAZIONE B1 La Combinazione B1 comprende le garanzie di cui ai seguenti articoli: 4.5 Danni da incendio subiti in occasione di eventi socio-politici 4.6 Rimborso spese documenti 4.7 Danni al box o rimessa 4.8 Ricorso terzi da incendio 4.9 Spese di rimozione e parcheggio 4.10 Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate (valida esclusivamente se risulta prestata la garanzia furto) 4.11 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi COMBINAZIONE D1 La Combinazione D1 comprende le garanzie di cui ai seguenti articoli: 4.12 Cristalli 4.13 Danni al bagaglio 4.14 Collisione con veicoli non assicurati 4.15 Dispositivi di sicurezza 4.16 Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare 4.17 Reintegro spese conseguenti alla perdita totale del veicolo 4.1 RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Qualora la polizza di responsabilità civile obbligatoria del veicolo assicurato sia stata rilasciata dalla Società e tale garanzia risulti valida ed efficace, la Società rinuncia al diritto di rivalsa, di cui all art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, nel caso in cui il conducente si trovi alla guida del veicolo assicurato in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti (cioè quando al conducente siano state applicate le sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada con decreto legislativo di data , n. 285, e successive modificazioni). La rinuncia al diritto di rivalsa non sarà operante, nei confronti del conducente, nel caso in cui il conducente stesso sia affetto da etilismo cronico, ovvero da certificata tossicodipendenza; la Società conserva altresì il diritto all azione di rivalsa nei confronti del 22 di 64

24 proprietario assicurato nel caso in cui quest ultimo sia a conoscenza, prima del sinistro, della predetta situazione patologica del conducente (etilismo cronico o tossicodipendenza) al quale è stato dato in uso il veicolo. 4.2 SPESE DI DISSEQUESTRO La Società rimborsa, fino a concorrenza di 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese documentate e sostenute dall Assicurato per il recupero del veicolo identificato in polizza, a seguito di sequestro dello stesso da parte dell Autorità Giudiziaria per incidente di circolazione. 4.3 CARICO E SCARICO La Società assicura la responsabilità del Contraente e se persona diversa del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. 4.4 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA La Società risponde, fino a concorrenza di 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico. 4.5 DANNI DA INCENDIO SUBITI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI A parziale deroga di quanto disposto dall art. 2.2, comma a), l assicurazione è estesa ai danni da incendio causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,sabotaggio e vandalismo. I danni di cui al presente articolo sono soggetti allo scoperto o alla franchigia indicati in polizza per i danni da furto e resta pertanto confermato il disposto dell art La garanzia non è operante se il sinistro è indennizzabile sulla base di altre garanzie prestate. 4.6 RIMBORSO SPESE DOCUMENTI In caso di perdita totale del veicolo, indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate in polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di 200,00 per sinistro, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti dalla Società stessa per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. 4.7 DANNI AL BOX O RIMESSA La Società rimborsa, fino a concorrenza di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del Contraente o del proprietario del veicolo indicato in Polizza, in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del serbatoio o dell impianto di alimentazione del veicolo stesso. 23 di 64

25 L Assicurato deve far pervenire alla Società copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità. 4.8 RICORSO TERZI DA INCENDIO La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi o a cose di terzi compresi i locali da lui tenuti in locazione dall incendio,dallo scoppio del serbatoio o dell impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso non si trova in circolazione ai sensi dell art. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. Tale estensione viene prestata fino a concorrenza, per capitali, interessi e spese, di ,00 ed opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi dell art. 122 e seguenti del Codice. Sono altresì esclusi i danni: causati alle cose in uso, custodia o possesso dell Assicurato e del Contraente salvo quanto sopra previsto per i locali tenuti in locazione; i danni da inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui all art. 129 del Codice. 4.9 SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO In caso di incendio, furto o rapina del veicolo assicurato, indennizzabili in base alle garanzie prestate in polizza, la Società rimborsa, fino a concorrenza di 500,00 per anno assicurativo, le spese documentate che l Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell avvenuta comunicazione all Assicurato del ritrovamento stesso DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO DI COSE NON ASSICURATE (valida esclusivamente se risulta prestata la garanzia furto) La Società, qualora sia prestata anche la garanzia furto del veicolo, indennizza l Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla predetta garanzia, per i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all interno dello stesso SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato, documentate da regolare fattura, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 300,00 per sinistro e per anno assicurativo CRISTALLI La Società assicura i cristalli del veicolo assicurato in polizza contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto anche intenzionale di terzi. 24 di 64

26 La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni. Le rigature o segnature, le screpolature, le scheggiature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. L assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, mentre sono esclusi i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli. La garanzia non è operante se il sinistro è indennizzabile sulla base di altre garanzie prestate. Il limite massimo di indennizzo è convenuto in 600,00 per sinistro e per anno assicurativo con una franchigia fissa ed assoluta di 50,00; la garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità assicurativa. Il predetto limite di indennizzo si intende elevato a 800,00, qualora l intervento di riparazione/sostituzione sia effettuato da riparatori convenzionati con la Società. Il pagamento dell indennizzo verrà effettuato a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura/ricevuta fiscale comprovante l intero importo delle spese sostenute. Nel caso in cui l intervento di riparazione/sostituzione sia effettuato per il tramite di eventuali riparatori convenzionati con la Società, la stessa si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dell intervento fermo l obbligo dell Assicurato di rilasciare quietanza dell avvenuto indennizzo alla Società o direttamente al riparatore convenzionato. La franchigia di 50,00 non sarà applicata nel caso di intervento effettuato direttamente presso riparatori convenzionati con la Società DANNI AL BAGAGLIO Qualora in conseguenza di incendio o di incidente stradale, che comporti un danno totale del veicolo assicurato, il bagaglio al seguito risulti danneggiato, la Società ne rimborsa i danni fino alla concorrenza di 155,00 per evento e per ciascun anno assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia gioielli ed oggetti di metallo prezioso, raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti di particolare valore artistico o di antiquariato COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. L indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell art del codice civile, con il limite di 5.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo. La Società liquida l indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. L ammontare del danno è determinato secondo quanto disposto dall art delle presenti norme. 25 di 64

27 4.15 DISPOSITIVI DI SICUREZZA Qualora a seguito di un sinistro occorso in occasione di circolazione stradale si rendessero necessari la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag; pretensionatori delle cinture di sicurezza; dispositivi antincendio; del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute a tale titolo sino ad un massimo di 1.500,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo. La Società liquida l indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE In caso di incidente occorso in occasione di circolazione stradale la Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per il ripristino dell impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare sino ad un massimo di 600,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo. La Società liquida l indennizzo determinato in base alla presente condizione, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate e non sia risarcibile dal responsabile del sinistro REINTEGRO SPESE CONSEGUENTI ALLA PERDITA TOTALE DEL VEICOLO Nel caso di perdita totale del veicolo conseguente ad incendio, furto o rapina, guasti o danneggiamenti in genere, incidente occorso in occasione di circolazione, la Società si impegna a corrispondere all Assicurato un indennizzo corrispondente: alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, con esclusione delle imposte straordinarie e di tutte le sovrattasse; alle spese sostenute dall Assicurato per l immatricolazione o il passaggio di proprietà di un altro veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato fino alla concorrenza di 300,00. L Assicurato si impegna a produrre copia dell avvenuto deposito al P.R.A. della richiesta di annotazione per la perdita di possesso o certificato di demolizione del veicolo indicato in polizza. 26 di 64

28 5 COLLISIONE 5.1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato. L assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato. 5B SALVAUTO 5.2 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato. L assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato. A parziale deroga degli artt Capitale assicurato e 1.23 Criteri di determinazione dell indennizzo: a) il premio della garanzia SalvAuto è calcolato su base percentuale del premio dell assicurazione R.C. Auto obbligatoria previsto dalla relativa tariffa della Società e pertanto soggetto a tutte le variazioni derivanti dall applicazione dei parametri tariffari che concorrono alla determinazione del premio R.C. Auto; b) l assicurazione viene prestata - fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza per questa garanzia o, se inferiore, del valore commerciale (così come definito all art.1.23), al momento del sinistro, del veicolo assicurato, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi stabilmente installati e costituenti dotazione dello stesso; - in assenza di un limite di indennizzo indicato in polizza per questa garanzia, fino a concorrenza del valore commerciale (così come definito all art.1.23), al momento del sinistro, del veicolo assicurato, degli Accessori e degli Apparecchi audio/fono/visivi stabilmente installati e costituenti dotazione dello stesso; c) in caso di danno parziale la Società non terrà conto del degrado d uso. Per la presente assicurazione non trova applicazione quanto previsto dal primo capoverso dell art Pagamento dell indennizzo - sinistri con responsabilità di terzi. 27 di 64

29 6 - DANNI PROPRI (KASKO) 6.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada. L assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato. Norme comuni alle garanzie Danni Propri (Kasko), Collisione e SalvAuto ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo; c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività; d) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara; f) verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; g) subiti da veicolo guidato da persona in stato d ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo , n. 285; h) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico; i) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano; j) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; k) verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina; l) ai teloni ed alle ruote (cerchioni, coperture e camere d aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia. Relativamente al punto f) che precede, la garanzia opera se al momento del Sinistro: è provato il superamento dell esame teorico-pratico di idoneità alla guida, purché la patente venga successivamente rilasciata; il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo, salvo che il mancato rinnovo sia conseguen- 28 di 64

30 za esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo. 6.3 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO SINISTRI CON RESPONSABILITA DI TERZI Ad integrazione di quanto previsto dall art. 1.9 Pagamento dell indennizzo, in caso di sinistro con responsabilità totale di terzi identificati, l indennizzo sarà corrisposto per l intero importo del danno senza applicazione della franchigia e/o dello scoperto eventualmente pattuiti; in tutti gli altri casi, rimane a carico dell assicurato lo scoperto e/o la franchigia pattuiti in polizza. L eventuale rivalsa, ai sensi dell articolo 1916 del codice civile, nei confronti dei terzi responsabili, sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell indennizzo pagato. Non rientrano nel novero dei terzi identificati e pertanto non sono soggetti ad azione di rivalsa per il titolo di cui al precedente comma il Conducente del veicolo indicato in polizza e le persone trasportate sul veicolo medesimo. 29 di 64

31 CONDIZIONE PARTICOLARE «C» Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione e Danni Propri (condizione operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza) All atto della stipulazione della polizza il contraente dichiara: a quale marca, modello ed allestimento appartiene l autovettura assicurata, individuandolo fra quelli previsti nelle rubriche Auto nuove ed Auto usate del numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione; il mese e l anno della prima immatricolazione dell autovettura, anche se avvenuta all estero; il valore che intende indicare in polizza per gli eventuali accessori a pagamento; il valore che intende eventualmente indicare in polizza per gli apparecchi audio/fono/visivi. Nella sezione capitale assicurato della polizza viene riportato il valore indicato nella rubrica Auto nuove o Auto usate del numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal contraente per gli eventuali accessori a pagamento e per gli apparecchi audio/fono/visivi. Ad ogni scadenza annuale della polizza, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, la Società adegua automaticamente il capitale assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra: il valore dell autovettura indicato nel numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della scadenza annuale e il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione. Nella stessa misura la Società adegua i premi relativi alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione e Danni Propri (Kasko). In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della scadenza annuale. Il contraente ha però la facoltà di chiedere che in polizza venga indicato un diverso capitale; conseguentemente la Società sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto. La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi: quando siano trascorsi più di sette anni da quello della prima immatricolazione dell autovettura (anche se avvenuta all estero); quando in polizza venga pattuito che il capitale assicurato è IVA esclusa; per i veicoli non presenti nelle rubriche Auto nuove ed Auto usate della rivista Quattroruote o per i quali non sia riportato il relativo valore; per le autovetture ad alimentazione elettrica; per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi; per le polizze amministrate con Libro Matricola; in caso di cessazione della pubblicazione della rivista Quattroruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche Auto nuove ed Auto usate di tale rivista. 30 di 64

32 7 INFORTUNI 7.1 OGGETTO DELLA GARANZIA L assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo indicato in polizza: in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale, per mettere il veicolo indicato in polizza in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel medesimo; in occasione della salita o della discesa dal veicolo stesso. Fermo che l infortunio, per essere indennizzabile, deve avvenire nelle circostanze sopra indicate, sono compresi nell assicurazione: gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci o da uso di stupefacenti o di allucinogeni; gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, sempreché l Assicurato non vi prenda parte attiva; le lesioni riportate in conseguenza dell inspirazione di gas o vapori; l annegamento conseguente ad incidente occorso con il veicolo; gli infortuni derivanti da influenze termiche o atmosferiche, nonché quelli dovuti all azione del fulmine; gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe. 7.2 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione: a) gli infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; b) gli infortuni che siano causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.); c) gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; d) gli infortuni subiti dal conducente, qualora lo stesso guidi il veicolo senza il consenso del proprietario; e) gli infortuni sofferti dall Assicurato in stato di ebbrezza e quelli derivanti da abuso di psicofarmaci o da uso di stupefacenti o di allucinogeni; f) gli infortuni derivanti da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall Assicurato o dalla sua partecipazione ad imprese temerarie; g) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo. L assicurazione non è operante: h) per le persone di età superiore a 80 anni; i) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; j) qualora non vengano rispettate le disposizioni di legge per quanto attiene 31 di 64

33 all obbligo dell uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, ove il veicolo indicato in polizza lo preveda. Relativamente al punto i) che precede, la garanzia opera se al momento del Sinistro: è provato il superamento dell esame teorico-pratico di idoneità alla guida, purché la patente venga successivamente rilasciata; il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo. Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l assicurazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici. 7.3 MORTE Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di Morte agli eredi. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi [180 giorni] dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora dopo il pagamento dell indennità l Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l Assicurato potrà far valere i propri diritti per invalidità permanente da infortunio eventualmente subita. 7.4 INVALIDITA PERMANENTE L indennizzo per invalidità permanente da infortunio è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente al termine della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente da infortunio totale, in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento alla Tabella 1 di seguito riportata: 32 di 64

34 Tabella 1 Perdita totale (anatomica o funzionale) Destro Sinistro di un arto superiore 85% 75% di un avambraccio 75% 65% di una mano 70% 60% di un arto inferiore sopra il ginocchio 65% 65% di un arto inferiore all altezza o sotto il ginocchio 50% 50% di un piede 50% 50% del pollice 28% 23% dell indice 15% 13% del mignolo 12% 12% del medio 12% 12% dell anulare 8% 8% dell alluce 7% 7% di ogni altro dito del piede 3% 3% della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% 100% della facoltà visiva di un occhio 35% 35% della capacità uditiva di ambedue gli orecchi 60% 60% In caso di constatato mancinismo le percentuali per l accertamento della Invalidità permanente riferite all arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali di cui alla Tabella 1 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l asportazione totale. L indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla Tabella 1 precedentemente riportata, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta dall Assicurato. 7.5 PRECISAZIONI SULLE INDENNITA La somma assicurata per il caso di morte non è cumulabile con l indennizzo per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due 33 di 64

35 anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio, dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto. 7.6 CRITERI DI INDENNIZZABILITA La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall art FRANCHIGIA PER IL CASO DI INVALIDITA PERMANENTE Resta convenuto che l indennizzo per il caso di invalidità permanente verrà liquidato come segue: a) per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette non si farà luogo ad indennizzo per il caso di invalidità permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece essa sarà superiore al 5% della totale, l indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale. Gli indennizzi per invalidità permanente accertata di grado superiore al 25% saranno liquidati senza l applicazione della predetta franchigia del 5%; b) per i veicoli diversi da quelli sopra indicati al punto a), non si farà luogo ad indennizzo per il caso di invalidità permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 3% della totale; se invece essa sarà superiore al 3% della totale, l indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale. Gli indennizzi per invalidità permanente accertata di grado superiore al 15% saranno liquidati senza l applicazione della predetta franchigia del 3%. 7.8 RIMBORSO SPESE MEDICHE La Società rimborsa, fino a concorrenza, per anno assicurativo, della somma assicurata prescelta e indicata in polizza, le spese rese necessarie dall infortunio sostenute dall Assicurato durante il periodo della cura medica per: onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti; diritti di sala operatoria, materiali di intervento; accertamenti diagnostici (quali radioscopie, radiografie, esami di laboratorio); rette di degenza in istituto di cura a seguito di ricovero prescritto dal medico curante; trasporto dell Assicurato in istituto di cura su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso; trattamenti fisioterapici in genere; accertamenti diagnostici e visite mediche specialistiche; 34 di 64

36 cure odontoiatriche e protesi dentarie; medicinali prescritti dal medico curante. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle ricevute di pagamento in originale, previa deduzione di una franchigia fissa di 100,00 per ogni infortunio. La predetta franchigia non si applica nel caso in cui l infortunio comporti un ricovero ospedaliero e, in ogni caso, sul rimborso delle spese per il trasporto dell Assicurato in istituto di cura su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute non oltre due anni dalla data dell infortunio. Gli originali delle ricevute di pagamento presentati dall Assicurato, a sua richiesta, vengono restituiti previa apposizione della data di liquidazione e dell importo rimborsato. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Sono escluse le spese mediche rese necessarie da infortunio aventi finalità esclusivamente estetiche. In caso di infortunio che comporti il ricovero in istituto di cura, qualora venga provato che le relative spese siano a totale carico del servizio sanitario nazionale e la garanzia di cui al presente articolo non venga quindi ad essere impegnata, la Società corrisponde all Assicurato, in sostituzione del rimborso delle spese mediche e per ciascun giorno di ricovero, un indennità pari all 1% della somma assicurata indicata in polizza per il rimborso delle spese mediche, per un massimo di 100 giorni per sinistro e per anno assicurativo. 7.9 GRANDI INVALIDITA Si conviene fra le parti, in deroga all art. 7.4, che in caso di infortunio che determini per l Assicurato un invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 66% della totale, la Società liquiderà, a titolo d indennizzo, il 100% della somma assicurata ANTICIPO INDENNIZZO L Assicurato ha diritto di ottenere, su esplicita richiesta, il pagamento di un acconto ari al 50% del presumibile ammontare dell indennizzo per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che: non esistano dubbi sull indennizzabilità dell infortunio; sia prevedibile, a giudizio della Società, un grado di invalidità permanente superiore al 25%. Quanto sopra senza che l acconto costituisca impegno definitivo della Società sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi. L obbligo della Società sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell infortunio COMMORIENZA DEI CONIUGI Fermo quanto previsto all art. 7.3, qualora in conseguenza di un unico sinistro si verifichi a morte dell Assicurato e del suo coniuge, la Società corrisponderà ai loro figli, sempre- 35 di 64

37 ché beneficiari della presente assicurazione e fiscalmente a carico dell Assicurato o del suo coniuge, un indennità aggiuntiva pari al 100% della somma assicurata per il caso morte, con il massimo di , OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO La denuncia di infortunio, con indicazione del luogo, giorno, ora dell evento e elle cause che lo hanno determinato e corredata di certificato medico, deve essere presentata all Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Società entro cinque giorni da quello dell infortunio o dal momento in cui il Contraente, l Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato ed i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento ritenuto necessario, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, l Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto CONTROVERSIE SULLA NATURA E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché all applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 7.6 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo, tenendo comunque conto di quanto eventualmente già corrisposto ai sensi dell art Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale,da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL INDENNITA Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. L indennizzo verrà 36 di 64

38 corrisposto in Italia, con la valuta avente corso legale al momento del pagamento RINUNCIA ALLA RIVALSA Qualora l infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall articolo 1916 del codice civile. La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia Rimborso Spese Mediche di cui all art di 64

39 8 - SOSPENSIONE PATENTE 8.1 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società corrisponde all Assicurato, intendendosi per tale il conducente del veicolo identificato in polizza, l indennità giornaliera pattuita per il numero di giorni previsti nel provvedimento di sospensione della patente e comunque per il periodo di tempo massimo di giorni complessivi convenuti in polizza, purché l evento che determina il provvedimento di sospensione della patente di guida si sia verificato durante il periodo di validità della copertura, nelle seguenti ipotesi: sospensione provvisoria disposta dal Prefetto competente per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada; sospensione applicata dal Giudice con sentenza di condanna per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada e adottata con provvedimento del Prefetto; sospensione, applicata con le modalità indicate ai punti precedenti, conseguente all inadempimento da parte dell Assicurato dell obbligo di fermarsi e di prestare l assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. La garanzia opera a condizione che l Assicurato venga prosciolto o assolto dall imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso. 8.2 ESCLUSIONI L assicurazione non vale se: a) la patente venga immediatamente revocata con provvedimento definitivo; b) nei confronti dell Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società; c) l Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente; d) l Assicurato partecipi a corse o gare e relative prove; e) la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall Assicurato; f) il veicolo sia adibito a uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione; g) l Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; h) l Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; i) al momento del verificarsi dell evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge. 8.3 CRITERI E PAGAMENTO DELL INDENNIZZO L indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e fino a quando la patente non venga restituita o, dopo il provvedimento di sospensione, venga per qualsiasi causa revocata, fermo il limite massimo pattuito nella polizza. Il pagamento è effettuato al termine del perio- 38 di 64

40 do di indennizzabilità; è tuttavia in facoltà dell Assicurato chiedere la corresponsione mensile posticipata dell indennità maturata a suo favore. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l indennità è corrisposta solo dopo che l Assicurato sia stato prosciolto od assolto. In caso di morte del beneficiario durante il periodo di sospensione, la Società è obbligata a versare agli aventi diritto le indennità maturate fino al momento del decesso. L indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento. 8.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L avvenuta sospensione della patente di guida deve essere denunciata per iscritto alla Società o all agenzia cui è assegnata la polizza entro 5 (cinque) giorni dalla data del provvedimento di sospensione o da quando l assicurato ne sia venuto a conoscenza. Alla denuncia di sinistro devono essere allegati i documenti ufficiali che provano il provvedimento adottato dall Autorità competente e ne illustrano la motivazione. 39 di 64

41 9 - TUTELA GIUDIZIARIA 9.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, entro il limite massimo della somma indicata in polizza, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi: controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell uso del veicolo; controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell uso del veicolo; difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell uso del veicolo; istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell uso dello stesso; istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente disposto dall Autorità in conseguenza di incidente stradale. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controversie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente. 9.2 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per controversie sorte nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino in conseguenza di fatti ivi verificatisi e si estende alle controversie concernenti la responsabilità extra contrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei territori degli Stati facenti parte dell Unione Europea e della Svizzera. 9.3 ESCLUSIONI L assicurazione non è operante: se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione; nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti; se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza dell obbligo di fermarsi e prestare l assistenza necessaria a coloro che 40 di 64

42 hanno subito un danno alla persona (salvo caso di successivo proscioglimento od assoluzione); in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall A.C.I.; e non comprende: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti di genere, ecc.); le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell assicuratore indicato in polizza; le spese per controversie di diritto fiscale e tributario. 9.4 COESISTENZA DI UNA ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE Qualora coesista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza. 9.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia è operativa a condizione che i fatti che originano il sinistro (controversia per la quale è prestata l assicurazione) si siano verificati: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza per gli altri casi e che il sinistro sia stato denunciato alla Società entro i termini previsti dall art. 2952, comma due, del codice civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il sinistro si intende avvenuto nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Sono considerate a tutti gli effetti quale sinistro unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto richieste identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto. 9.6 DENUNCIA DEL SINISTRO In caso di sinistro, L Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o a EUROPA TUTELA GIUDI- ZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici in Milano Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P (Telefono 02/ / / / / Fax 02/ ). Unitamente alla denuncia, l Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. 41 di 64

43 9.7 GESTIONE DEL SINISTRO La gestione dei Sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla Società affidata ad Europa Tutela Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Milano - Via Senigallia 18/2 ed uffici a Firenze - Via Lorenzo il Magnifico, 1. L Assicurato, con la presentazione della denuncia del sinistro, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell art Oggetto dell assicurazione, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l Assicurato potrà scegliere: a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell art Rinvio alle norme di legge. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato; b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l applicazione dell altra. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria. 42 di 64

44 10 - ASSISTENZA STRADALE NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE 10.1 ESTENSIONE TERRITORIALE a) Assistenza stradale estesa e base La Centrale operativa presta l assistenza quando l Assicurato si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Relativamente ai Sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l Abitazione, la Centrale operativa organizza l assistenza senza tenere a proprio carico gli indennizzi, ove previsti, nei seguenti casi: foratura di pneumatici; non funzionamento del Veicolo a causa di accumulatore scarico (batteria); non funzionamento del Veicolo dovuto al mancato rifornimento di carburante. L Assicurato usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti. b) Assistenza stradale per autocarri e per rimorchi di autocarri La Centrale operativa presta l assistenza quando l Assicurato si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. In ogni caso, per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell Ufficio Italiano Cambi ESCLUSIONI L assistenza non è operante: salva specifica pattuizione, per i Sinistri e gli Infortuni stradali determinati da uragani, tempeste, trombe d aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione; nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non; per i Sinistri e gli Infortuni stradali derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; per i Sinistri e gli Infortuni stradali derivanti da trasmutazione del nucleo dell atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; quando il Veicolo è ricoverato in box o rimessa; in caso di dolo di terzi, dell Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge; in caso di Infortuni stradali sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall Assicurato; 43 di 64

45 se il conducente non è abilitato a condurre il Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. La garanzia tuttavia è comunque operante se al momento del Sinistro: il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo OBBLIGHI DELL ASSICURATO L assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla Centrale operativa. Devono essere comunicati i seguenti dati: Codice prodotto Assistenza; generalità dell Assicurato; luogo presso il quale l assistenza deve essere prestata; numero di targa del Veicolo; tipo di intervento richiesto. Inoltre, per l invio dei ricambi originali: marca, modello ed anno di costruzione del Veicolo; tipologia del pezzo di ricambio; dati e recapito dell officina incaricata delle riparazioni. La Centrale operativa ha il diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento dannoso. In caso di prestazioni rese a seguito di Infortunio stradale, la Centrale operativa può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell Assicurato; a tal fine, l Assicurato ha l onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica. Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell evento costitutivo del diritto stesso LIMITAZIONI DELLA GARANZIA Poiché l assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla Centrale operativa, la Società non riconosce indennizzi per l assistenza non richiesta con tale modalità. Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla Centrale operativa, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l Assicurato a provvedere direttamente: in questo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute. La Società non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre Compagnie di assicurazione o da Centrali operative diverse da quella indicata in Polizza. 44 di 64

46 La Centrale operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a causa di forza maggiore. Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall Assicurato al professionista intervenuto. Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla Società, se l Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società stessa. Gli spostamenti previsti dalle garanzie saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall Assicurato e concordato con la Centrale operativa. Il mezzo alternativo non deve comunque comportare un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari. Gli importi riconosciuti dalla Centrale operativa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. L Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Centrale operativa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa. Le prestazioni per le coperture Consulenza medica, Linea diretta con il legale, Centrale operativa e Trasmissione messaggi urgenti non possono essere fornite, per ciascun Assicurato e per ognuna di esse, per più di tre volte in ciascun anno di validità del contratto DIRITTO DI SURROGAZIONE In caso di Sinistro La Società è surrogata, in base all articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell ammontare dell indennizzo pagato. 45 di 64

47 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE A) ASSISTENZA STRADALE ESTESA (per veicoli diversi da autocarri e rimorchi di autocarri) A.1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell Assicurato, entro i limiti stabiliti dal contratto, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro o di un Infortunio stradale. La Società eroga l assistenza tramite la Centrale operativa. PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA A.2 Invio di un meccanico La Centrale operativa, in caso di Sinistro che ha causato danni, a giudizio della Centrale operativa stessa, riparabili nel luogo in cui il Sinistro si è verificato, invia un meccanico dotato dell attrezzatura adatta ad eseguire le riparazioni. La Società tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del meccanico. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato. A.3 Traino immediato La Centrale operativa, in caso di Sinistro, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del Veicolo all officina più vicina. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. A.4 Traino a lunga distanza La Centrale operativa, in caso di Sinistro, qualora l officina più vicina non sia in grado di eseguire le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del Veicolo, a scelta dell Assicurato: fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione; oppure fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice; oppure fino all Abitazione dell Assicurato. La Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di 550,00. A.5 Recupero da fuori strada Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la Centrale operativa procura direttamente all Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell ambito della sede stradale. La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di 550 per Sinistro. L eventuale eccedenza rimane a carico dell Assicurato. Sono a carico dell Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia 46 di 64

48 subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). A.6 Autovettura sostitutiva fino a dieci giorni e trasferimenti imprevisti (esclusi i rimorchi) La Centrale operativa, in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive: mette a disposizione dell Assicurato un autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza chilometrica illimitata. La Società tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi dieci giorni a partire dalla data indicata dall Assicurato, purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro. La Società tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all Assicurato per ritirare l autovettura sostitutiva. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato. oppure provvede a proprie spese al rientro all Abitazione degli Assicurati o, a loro scelta, alla prosecuzione del viaggio fino alla Destinazione. A.7 Centrale Operativa La Centrale operativa, a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l anno, fornisce: informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di sinistro (CID) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere; informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il Veicolo indicato in Polizza; recapiti e reperibilità di carrozzerie; recapiti e reperibilità di officine e ricambisti; consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati; informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona. A.8 Trasferimento sanitario La Centrale operativa, in caso di Infortunio stradale dell Assicurato, mette in contatto la propria Equipe medica con i medici curanti sul posto. L Equipe medica, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell Assicurato e dispone il trasferimento di quest ultimo, in alternativa: presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; presso un Ospedale italiano, se si trova all estero; presso un Ospedale vicino alla sua Abitazione; presso la sua Abitazione. L Equipe medica: indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); l uso dell aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo; prescrive, se necessario, l accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato; dispone l accompagnamento dell Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, 47 di 64

49 presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell Assicurato stesso lo richiedono. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. A.9 Consulenza medica Qualora a seguito di Infortunio stradale l Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l Equipe medica della Centrale operativa che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. A.10 Linea diretta con il legale La Centrale operativa mette l Assicurato in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale inerenti alla vita privata e condominiale, escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario. L équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l Assicurato si trova. A.11 Trasmissione messaggi urgenti La Centrale operativa, in caso di Sinistro o di Infortunio stradale, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all estero, il cui recapito sia stato fornito dall Assicurato alla Centrale operativa al momento della richiesta dell assistenza. I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza. La Società declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi. A.12 Pronto intervento cristalli In caso di Sinistro che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l abitacolo del veicolo indicato in Polizza la Centrale operativa invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Veicolo stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effettuare la sostituzione. La Società tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all eventuale trasporto del Veicolo stesso al centro di riparazione. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato. PRESTAZIONI OPERANTI SOLO QUALORA IL SINISTRO, O L INFORTUNIO STRA- DALE, SI VERIFICHI AD OLTRE 50 CHILOMETRI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL ASSICURATO A.13 Invio di un autista Qualora in seguito ad un Infortunio stradale, l Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, oppure, all estero, al conducente venga rubata, ritirata o 48 di 64

50 abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare, la Centrale operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al Domicilio dell Assicurato. La Società tiene a proprio carico l onorario dell autista. Resta invece a carico dell Assicurato ogni altro tipo di spesa. A.14 Pernottamenti imprevisti La Centrale operativa, in caso di Sinistro o di ricovero in Ospedale di un Assicurato in seguito ad un Infortunio stradale, riserva presso un hotel le camere necessarie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione. La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del Sinistro, di riparazione del Veicolo o di ricovero. Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati non concordino con la Centrale operativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il Sinistro o il ricovero si sono verificati. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero, nonché al trasferimento degli Assicurati all hotel. A.15 Anticipi di denaro a) Anticipo spese di prima necessità La Centrale operativa, in caso di Sinistro, anticipa: un importo massimo di 2.600,00 per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al Veicolo; l importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall autonoleggiatore, fino a 550,00, se l Assicurato usufruisce della garanzia Autovettura sostitutiva. La Centrale operativa, in caso di Sinistro avvenuto all estero, anticipa: l importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta penale richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all Assicurato, fino a 5.200,00; l importo necessario fino a 5.200,00 alla costituzione della cauzione cosiddetta civile che sia richiesta a garanzia per: il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all uso del Veicolo indicato in Polizza; il pagamento delle relative spese giudiziarie; il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all Assicurato in occasione del Sinistro; l importo necessario al dissequestro del Veicolo, fino a 2.600,00. b) Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di Sinistro la Centrale operativa, qualora l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa l onorario di un legale fino ad un massimo di 550,00. c) Anticipo spese mediche Qualora l Assicurato, a seguito di Infortunio stradale, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed imme- 49 di 64

51 diatamente, la Centrale operativa anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti fino ad un importo massimo di 1.100,00 per Sinistro. Le prestazioni non sono operanti: se il trasferimento di valuta all Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l Assicurato; se l Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale operativa garanzie di restituzione da quest ultima ritenute adeguate. Al rientro l Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese [30 giorni] dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l ammontare degli interessi legali. A.16 Assistenza in caso di decesso La Centrale operativa, in caso di decesso dell Assicurato conseguente ad Infortunio stradale si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie. La Centrale operativa provvede inoltre all inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative, con il solo limite di 1.000,00 per l acquisto di un feretro. Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia. A.17 Recupero del veicolo La Centrale operativa, in caso di Sinistro che ha reso il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive: organizza ed effettua il trasporto del Veicolo fino all officina più vicina all Abitazione o alla Destinazione prescelta. La Società tiene a proprio carico tutte le spese, comprese le eventuali spese di parcheggio relative al periodo intercorrente tra il giorno del Sinistro ed il giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del Veicolo; organizza, per il recupero del Veicolo, il viaggio dell Assicurato o di una persona da lui designata, in alternativa al trasporto e qualora il Veicolo stesso sia in condizione di circolare. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni. A.18 Viaggio di un famigliare La Centrale operativa, in caso di ricovero in Ospedale di un Assicurato in seguito ad un Infortunio stradale per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni, organizza e provvede al viaggio di un famigliare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo. La Centrale operativa mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese. PRESTAZIONI OPERANTI SOLO ALL ESTERO A.19 Assistenza amministrativa al veicolo La Centrale operativa in caso di Sinistro: 50 di 64

52 gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del Veicolo; gestisce le operazioni necessarie all abbandono in loco del Veicolo (demolizione e/o smontaggio), qualora il valore residuo di quest ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all Abitazione. Il valore residuo del Veicolo dopo il Sinistro viene determinato sottraendo dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro l importo preventivato per le eventuali riparazioni. La Società tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l abbandono legale. Ogni altra spesa è a carico dell Assicurato. A.20 Interprete a disposizione Qualora, in caso di ricovero in Ospedale, di fermo o di arresto in seguito ad incidente stradale, l Assicurato necessiti di un interprete, la Centrale operativa vi provvede. La Società tiene a proprio carico l onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative. B) ASSISTENZA STRADALE PER AUTOCARRI E PER RIMORCHI DI AUTOCARRI B.1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell Assicurato, entro i limiti stabiliti dal contratto, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro o di un Infortunio stradale. Nel caso di rimorchio, l assistenza viene fornita solo in quanto per esso sia stata stipulata una specifica Polizza che comprenda la relativa garanzia. La Società eroga l assistenza tramite la Centrale operativa. PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA B.2 Traino immediato La Centrale operativa, in caso di Sinistro, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del Veicolo all officina più vicina. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative fino ad un importo di 550,00. B.3 Recupero del veicolo da fuori strada Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la Centrale operativa procura direttamente all Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell ambito della sede stradale. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative fino ad un importo di 550,00 per Sinistro. L eventuale eccedenza rimane a carico dell Assicurato. Sono a carico dell Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). B.4 Invio di un meccanico La Centrale operativa, in caso di Sinistro che ha causato danni, a giudizio della Centrale 51 di 64

53 operativa stessa, riparabili nel luogo in cui il Sinistro stesso si è verificato, invia un meccanico dotato dell attrezzatura adatta ad eseguire le riparazioni. La Società tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del meccanico. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato. B.5 Centrale operativa La Centrale operativa, a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l anno, fornisce: informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di sinistro (CID) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere; informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il Veicolo indicato in Polizza; recapiti e reperibilità di carrozzerie; recapiti e reperibilità di officine e ricambisti; consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati; informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona. B.6 Autovettura sostitutiva fino a dieci giorni e trasferimenti imprevisti (esclusi i rimorchi) La Centrale operativa, in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive: mette a disposizione dell Assicurato un autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza chilometrica illimitata. La Società tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi dieci giorni a partire dalla data indicata dall Assicurato, purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro. La Società tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all Assicurato per ritirare l autovettura sostitutiva. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato; oppure provvede a proprie spese al rientro all Abitazione degli Assicurati o, a loro scelta, alla prosecuzione del viaggio fino alla Destinazione. B.7 Trasferimento sanitario La Centrale operativa, in caso di Infortunio stradale dell Assicurato, mette in contatto la propria Equipe medica con i medici curanti sul posto. L Equipe medica, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell Assicurato e dispone il trasferimento di quest ultimo, in alternativa: presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; presso un Ospedale italiano, se si trova all estero; presso un Ospedale vicino alla sua Abitazione; presso la sua Abitazione. L Equipe medica: indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); l uso dell aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo; 52 di 64

54 prescrive, se necessario, l accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato; dispone l accompagnamento dell Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell Assicurato stesso lo richiedono. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. B.8 Consulenza medica Qualora a seguito di Infortunio stradale l Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l Equipe medica della Centrale operativa che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. B.9 Linea diretta con il legale La Centrale operativa mette l Assicurato in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale inerenti alla vita privata e condominiale, escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario. L équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l Assicurato si trova. B.10 Trasmissione messaggi urgenti La Centrale operativa, in caso di Sinistro o di Infortunio stradale, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all estero, il cui recapito sia stato fornito dall Assicurato alla Centrale operativa al momento della richiesta dell assistenza. I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza. La Società declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi. PRESTAZIONI OPERANTI SOLO QUALORA IL SINISTRO, O L INFORTUNIO STRA- DALE, SI VERIFICHI AD OLTRE 50 CHILOMETRI DALLA SEDE LEGALE DELL IM- PRESA B.11 Invio di un autista Qualora in seguito ad un Infortunio stradale, l Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, oppure, all estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare, la Centrale operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al Domicilio dell Assicurato. La Società tiene a proprio carico l onorario dell autista. Resta invece a carico dell Assicurato ogni altro tipo di spesa. B.12 Pernottamenti imprevisti La Centrale operativa, in caso di Sinistro o di ricovero in Ospedale di un Assicurato in 53 di 64

55 seguito ad un Infortunio stradale, riserva presso un hotel le camere necessarie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione. La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del Sinistro, di riparazione del Veicolo o di ricovero. Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati non concordino con la Centrale operativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il Sinistro o il ricovero si è verificato. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero, nonché al trasferimento degli Assicurati all hotel. B.13 Anticipi di denaro 1) Anticipo spese di prima necessità La Centrale operativa, in caso di Sinistro, anticipa: un importo massimo di 2.600,00 per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al Veicolo; l importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall autonoleggiatore, fino a 550,00, se l Assicurato usufruisce della garanzia Autovettura sostitutiva. La Centrale operativa, in caso di Sinistro avvenuto all estero, anticipa: le spese relative alla riparazione del Veicolo, limitatamente agli interventi indispensabili per consentirne la circolazione, fino ad un importo massimo di 1.100,00; l importo necessario al dissequestro del Veicolo, fino a 2.600,00; l importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta penale richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all Assicurato, fino a 5.200,00; l importo necessario fino a 5.200,00 alla costituzione della cauzione cosiddetta civile che sia richiesta a garanzia per: il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all uso del Veicolo indicato in Polizza; il pagamento delle relative spese giudiziarie; il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all Assicurato in occasione del Sinistro. b) Anticipo spese legali In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di Sinistro la Centrale operativa, qualora l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa l onorario di un legale fino ad un massimo di 550,00. c) Anticipo spese mediche Qualora l Assicurato, a seguito di Infortunio stradale, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Centrale operativa anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti fino ad un importo massimo di per Sinistro. La prestazione non è operante: se il trasferimento di valuta all Estero comporta violazione delle disposi- 54 di 64

56 zioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l Assicurato; se l Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale operativa garanzie di restituzione da quest ultima ritenute adeguate. Al rientro l Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese [30 giorni] dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l ammontare degli interessi legali. B.14 Assistenza in caso di decesso La Centrale operativa, in caso di decesso dell Assicurato conseguente ad Infortunio stradale si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie. La Centrale operativa provvede inoltre all inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative, con il solo limite di 1.000,00 per l acquisto di un feretro. Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia. B.15 Viaggio per il recupero del veicolo La Centrale operativa: in caso di Sinistro che abbia reso il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive; oppure in caso di Infortunio stradale a seguito del quale nessuno degli Assicurati possa condurre il Veicolo; organizza il viaggio di sola andata dell Assicurato o di una persona da lui designata, dall Impresa o dalla sua residenza al luogo presso il quale il Veicolo stesso si trova, per provvedere al suo recupero. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato. PRESTAZIONI OPERANTI SOLO ALL ESTERO B.16 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale Qualora in conseguenza di Sinistro il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, la Centrale operativa, dopo aver preso contatto con l officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale operativa sono a carico della Società fino ad un massimo di 550,00. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell Assicurato. Se il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulta inferiore all ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo a carico della Società l importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L eventuale eccedenza rimane a cari- 55 di 64

57 co dell Assicurato. In questo caso la prestazione è operante a condizione che l Assicurato stesso fornisca alla Centrale operativa idonee garanzie di restituzione dell importo in eccedenza. B.17 Interprete a disposizione Qualora, in caso di ricovero in Ospedale, di fermo o di arresto in seguito ad incidente stradale, l Assicurato necessiti di un interprete, la Centrale operativa vi provvede. La Società tiene a proprio carico l onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative. B.18 Assistenza amministrativa al veicolo La Centrale operativa, in caso di Sinistro: gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del Veicolo; gestisce le operazioni necessarie all abbandono in loco del Veicolo (demolizione e/o smontaggio), qualora il valore residuo di quest ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all Abitazione o all Impresa. Il valore residuo del Veicolo dopo il Sinistro viene determinato sottraendo dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro l importo preventivato per le eventuali riparazioni. La Società tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l abbandono legale. Ogni altra spesa è a carico dell Assicurato. B.19 Recapito ricambi originali La Centrale operativa, in caso di Sinistro avvenuto nel territorio dell Unione Europea, qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento del Veicolo, provvede a recapitare il materiale richiesto presso l officina incaricata delle riparazioni, nel rispetto delle norme che ne regolano il trasporto. La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale. La Società tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell Assicurato. C) ASSISTENZA STRADALE BASE C.1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell Assicurato, entro i limiti stabiliti dal contratto, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro o di un Infortunio stradale. La Società eroga l assistenza tramite la Centrale operativa. PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA C.2 Invio di un meccanico La Centrale operativa, in caso di Sinistro che ha causato danni, a giudizio della Centrale 56 di 64

58 operativa stessa, riparabili nel luogo in cui il Sinistro si è verificato, invia un meccanico dotato dell attrezzatura adatta ad eseguire le riparazioni. La Società tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del meccanico. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato. C.3 Traino immediato La Centrale operativa, in caso di Sinistro, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del Veicolo all officina più vicina. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. C.4 Traino a lunga distanza La Centrale operativa, in caso di Sinistro, qualora l officina più vicina non sia in grado di eseguire le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del Veicolo, a scelta dell Assicurato: fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione; oppure fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice; oppure fino all Abitazione dell Assicurato. La Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di 550,00. C.5 Recupero da fuori strada Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la Centrale operativa procura direttamente all Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell ambito della sede stradale. La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di 550 per Sinistro. L eventuale eccedenza rimane a carico dell Assicurato. Sono a carico dell Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). C.6 Centrale Operativa La Centrale operativa, a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l anno, fornisce: informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di sinistro (CID) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere; informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il Veicolo indicato in Polizza; recapiti e reperibilità di carrozzerie; recapiti e reperibilità di officine e ricambisti; consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati; informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona. C.7 Autovettura sostitutiva fino a cinque giorni e trasferimenti imprevisti (esclusi i rimorchi) 57 di 64

59 La Centrale operativa, in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive: mette a disposizione dell Assicurato un autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza chilometrica illimitata. La Società tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi cinque giorni a partire dalla data indicata dall Assicurato, purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro. La Società tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all Assicurato per ritirare l autovettura sostitutiva. Tutte le altre spese sono a carico dell Assicurato; oppure provvede a proprie spese al rientro all Abitazione degli Assicurati o, a loro scelta, alla prosecuzione del viaggio fino alla Destinazione. PRESTAZIONE OPERANTE SOLO QUALORA IL SINISTRO, O L INFORTUNIO STRADALE, SI VERIFICHI AD OLTRE 50 CHILOMETRI DAL COMUNE DI RESI- DENZA DELL ASSICURATO C.8 Pernottamenti imprevisti La Centrale operativa, in caso di Sinistro o di ricovero in Ospedale di un Assicurato in seguito ad un Infortunio stradale, riserva presso un hotel le camere necessarie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione. La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del Sinistro, di riparazione del Veicolo o di ricovero. Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati non concordino con la Centrale operativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il Sinistro o il ricovero si sono verificati. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero, nonché al trasferimento degli Assicurati all hotel. 58 di 64

60 VINCOLI Clausole valide per veicoli locati in Leasing 1) Pagamento anticipato dell intero premio in unica soluzione per copertura di durata pari a quella del contratto di leasing Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell Ente Vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla data di scadenza del vincolo indicato in polizza, la Società si impegna nei confronti dell Ente Vincolatario stesso a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell Ente Vincolatario; b) comunicare all Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dal ricevimento della relativa denuncia. In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto a norma dell art CC, secondo comma all Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Si precisa che il premio è stato versato in un unica soluzione fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell applicazione delle regole evolutive di cui alle Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile relative al veicolo assicurato. La presente polizza di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo. 2) Pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell Ente Vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla data di scadenza del vincolo indicato in polizza, la Società si impegna nei confronti dell Ente Vincolatario stesso a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell Ente Vincolatario; b) comunicare all Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dal ricevimento della relativa denuncia; c) comunicare all Ente Vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. La Società potrà dare regolare disdetta al contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da inviarsi contestualmente all Ente Vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax. In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto a norma dell art CC, secondo comma - all Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. 59 di 64

61 Fino alla data di scadenza del vincolo indicato sul frontespizio di polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdettare o sospendere il contratto, prevista dalle norme che regolano l assicurazione, solo con il consenso scritto dell Ente Vincolatario. Clausole valide per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio 3) Pagamento anticipato dell intero premio in unica soluzione per copertura di durata pari a quella del contratto di vendita La presente polizza è vincolata fino alla data di scadenza del vincolo a favore dell Ente Vincolatario in essa indicato e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza stessa ed indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell Ente Vincolatario; b) comunicare all Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dal ricevimento della relativa denuncia; c) non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l indennizzo liquidato ai sensi di polizza senza il consenso scritto dell Ente Vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest ultimo l indennizzo liquidato contro quietanza liberatoria al cui rilascio l Ente Vincolatario è fin d ora autorizzato dal Contraente. Si precisa che il premio è stato versato in un unica soluzione fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell applicazione delle regole evolutive di cui alle Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile relative al veicolo assicurato. La presente polizza di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo. 4) Pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing La presente polizza è vincolata fino alla data di scadenza del vincolo a favore dell Ente Vincolatario in essa indicato e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza stessa ed indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell Ente Vincolatario; b) comunicare all Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dal ricevimento della relativa denuncia; c) a comunicare all Ente Vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge; d) non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l indennizzo liquidato ai sensi di polizza senza il consenso scritto dell Ente Vincolatario e, fino alla concor- 60 di 64

62 renza del residuo suo credito rateale, a versare a quest ultimo l indennizzo liquidato contro quietanza liberatoria al cui rilascio l Ente Vincolatario è fin d ora autorizzato dal Contraente. La Società potrà dare regolare disdetta al contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da inviarsi contestualmente all Ente Vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax. Fino alla data di scadenza del vincolo indicato sul frontespizio di polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdettare o sospendere il contratto, prevista dalle norme che regolano l assicurazione, solo con il consenso scritto dell Ente Vincolatario. 61 di 64

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65 Mod RD Ed. 08/ di 64

66 Mod RD 2007 Ed. 08/2012 MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Milano - Via Senigallia, 18/2 Tel. (+39) Fax (+39) MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Capitale sociale ,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L n. 966) - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

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