OGGETTO EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO

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1 1 OGGETTO EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO QUESITI (posti in data 25 dicembre 2013) Sono un dirigente medico al momento in servizio presso la mia azienda con rapporto di esclusività. Sto valutando la possibilità di passare da intra ad extramoenia. 1) in considerazione del fatto che non ho incarico di struttura semplice, ho anzianità di servizio compresa tra 5 e 15 anni, quando andrei a perdere netto sullo stipendio? 2) andrei a perdere qualcosa anche in termini pensionistici? 3) laddove dopo un anno volessi ritornare in intramoenia, potrei farlo o vi sono dei vincoli? 4) il passaggio all'extramoenia potrebbe precludere la possibilità di conferimento di incarichi di struttura semplice o complessa? 5) in caso di attività extramoenia, vi è un tariffario a cui io debba attenermi, o posso stabilire io le mie tariffe senza dovere render conto a nessuno, solo informando preventivamente l'assistito?

2 2 RISPOSTE (inviate in data 26 dicembre 2013) 1) in considerazione del fatto che non ho incarico di struttura semplice, ho anzianità di servizio compresa tra 5 e 15 anni, quando andrei a perdere netto sullo stipendio? Il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo comporta ovviamente la perdita dell indennità di esclusività, e l attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dovuta ai dirigenti con rapporto non esclusivo L importo attualmente corrisposto a titolo di indennità di esclusività è pari a 782,15 euro mensili, corrispondenti all importo lordo annuo di euro 9.385,80 che è attualmente attribuito ai dirigenti medici che hanno superato i cinque anni di attività professionale ed hanno riportato una valutazione positiva al termine del quinquennio, ai sensi dell articolo 12 del CCNL 2006_2009, secondo biennio economico. La retribuzione di posizione minima unificata spettante al dirigente equiparato (che abbia cioè superato il quinquennio di anzianità professionale, sempre previa valutazione positiva del collegio tecnico) è attualmente di 3.330, 73 euro (pari a 277,56 euro mensili). Anche questa indennità sarebbe persa a seguito del passaggio al rapporto non esclusivo, in quanto l articolo 43 del CCNL 2002_2005, primo biennio economico, integralmente confermato da tutti i successivi contratti collettivi nazionali di lavoro, non prevede alcuna retribuzione di posizione minima contrattuale unificata per il dirigente equiparato a rapporto non esclusivo. La perdita lorda mensile conseguente alla perdita di tali indennità risulta pari a 1.059,71 euro. Il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo comporta anche, come previsto dall articolo 12 del CCNL 2002_2005, la perdita della retribuzione di risultato, la cui entità non è peraltro a priori determinabile, essendo connessa al relativo fondo, l ammontare del quale viene ogni anno rideterminato in contrattazione integrativa aziendale.

3 3 2) andrei a perdere qualcosa anche in termini pensionistici? Sicuramente sì perché le indennità di cui sopra sono valide sia ai fini del trattamento pensionistico che del trattamento di fine rapporto. 3) laddove dopo un anno volessi ritornare in intramoenia, potrei farlo o vi sono dei vincoli? La disciplina dell esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza medica ha subito nel tempo una evoluzione significativa. Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (la cosiddetta riforma ter, o riforma Bindi) introducendo nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l articolo 15-quater, prevedeva la non reversibilità del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e poneva l esclusività del rapporto di lavoro come condizione essenziale per il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura semplice o complessa. Questa posizione fortemente negativa nei confronti di coloro che nell esercizio dell opzione prevista dal comma 3 dell articolo 15-quater avessero optato per il rapporto di lavoro non esclusivo è stata superata dall articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (emanato quando era ministro Sirchia). L articolo 2-septies del citato decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 introduce la reversibilità del rapporto, dando al medico la facoltà di modificare la propria opzione entro il 30 novembre di ogni anno, con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo. Le modifiche apportate dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 sono state recepite dal CCNL 2002_2005 che dedica all esclusività l articolo 10 e l articolo 12, ed in particolare ai commi 1 e 2 dell articolo 10 precisa che. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 81, il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo. I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell anno successivo all opzione e sono regolati dall articolo 12. (il quale articolo 12 chiarisce ulteriormente che il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo è reversibile, con opzione che deve essere esercitata entro il 30 novembre di ogni anno con effetti dal 1 gennaio dell anno successivo).

4 4 4) il passaggio all'extramoenia potrebbe precludere la possibilità di conferimento di incarichi di struttura semplice o complessa? Per quanto concerne gli effetti del rapporto esclusivo sul conferimento degli incarichi dirigenziali il comma 5 dell articolo 15-quinquies anch esso introdotto nel decreto legislativo 502 dal decreto legislativo 229, disponeva che 5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale è prevista, dall'atto aziendale, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Il comma 8 dello stesso articolo 15-quinquies aggiungeva una ulteriore implicazione negativa del rapporto non esclusivo precisando che: 8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale. Anche queste implicazioni negative sono state superate dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 che nel riformulare il comma 4 dell articolo 15-quater ha disposto non solo la reversibilità dell opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo, ma ha anche precisato che La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse Questa formulazione non esclude peraltro che ogni azienda possa adottare in tema di conferimento di incarichi dirigenziali criteri che configurino comunque l esclusività del rapporto di lavoro come titolo preferenziale quando non addirittura come requisito necessario, come d altronde hanno fatto alcune Regioni nelle leggi di organizzazione adottate nell ambito dei poteri ad esse conferiti in materia di gestione ed organizzazione del servizio sanitario regionale.

5 5 5) in caso di attività extramoenia, vi è un tariffario a cui io debba attenermi, o posso stabilire io le mie tariffe senza dover render conto a nessuno, solo informando preventivamente l'assistito? L articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, il decreto liberalizzazioni, ha abrogato le tariffe ordinistiche quale riferimento per la remunerazione di prestazioni professionali. Il comma 1 del citato decreto dispone infatti che 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico Lo stesso decreto legge, al comma 4 dell articolo 9, prevede una tutela rigorosa del cliente, sotto molteplici profili: ٧ l informazione preventiva degli oneri che il cliente deve sostenere per prestazioni per le quali sia a priori definibile l impegno professionale richiesto e il relativo corrispettivo economico; ٧ l ammontare complessivo degli oneri che il cliente può dover sostenere a fronte di prestazioni complesse, per le quali non risulti quantificabile a priori l effettivo impegno professionale; ٧ la preventiva pattuizione del corrispettivo; ٧ l obbligo da parte del professionista di indicare i dati della polizza assicurativa che deve aver sottoscritto a garanzia dei danni che può provocare nell esercizio della propria attività professionale. 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell' incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

6 6 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Art. 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario (formulazione prevista dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

7 7 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Art. 15-quater esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario (testo attualmente in vigore, a seguito della sostituzione del comma 4 con il testo riformulato dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81) 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

8 8 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 1. A decorrere dal 30 maggio 2004 data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo. 2. I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ogni anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell anno successivo all opzione e sono regolati dall articolo Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n.138, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo all opzione, che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ogni anno. 4. L indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all entrata in vigore della legge n. 138 del salvo che, successivamente ad essa e comunque con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. 5. L acquisizione delle fasce successive all indennità di esclusività è subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico dei risultati conseguiti nell ambito dell incarico dirigenziale attribuito.

9 9 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell ambito dell incarico attribuito e della competenza professionale nell area e disciplina di appartenenza. 7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell ambito dell impegno di servizio per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende, secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le équipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.

10 10 CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa contrattuale vigente. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa dopo l opzione continuano a percepire l indennità di struttura complessa senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell incarico; - non compete la retribuzione di risultato; - la retribuzione di posizione viene determinata sulla base dell incarico dirigenziale attribuito; - è inibita l attività libero professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale. 3. Il ritorno dei dirigenti all opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell anno successivo nella medesima misura già percepita all atto dell opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio.

11 11 REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29 NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ARTICOLO 8 Personale del Servizio sanitario regionale 4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonché per i professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero universitarie, dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università. La validità dei contratti individuali relativi agli incarichi di cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge è condizionata all'esclusività del rapporto di lavoro.

12 12 REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15 MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI». ARTICOLO 1 Conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo. 2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati all integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

13 13 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ARTICOLO 59 direzione di strutture organizzative sanitarie 1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell incarico. 2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integra-zione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano un attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell incarico.

14 14 CCNL 2006_2009 secondo biennio economico articolo 12 incremento dell indennità di esclusività 1. gli importi dell indennità di esclusività del rapporto di lavoro sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure di seguito indicate: incarico di struttura complessa ,27 esperienza professionale maggiore di 15 anni ,61 esperienza professionale maggiore di 5 anni 9.385,84 esperienza professionale sino a cinque anni 2.325,41

15 15 CCNL 2002_2005 primo biennio economico articolo 43 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata per i dirigenti a rapporto non esclusivo. 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo e ad orario unico è così rideterminata: struttura complessa area chirurgica 3.507,14 struttura complessa area medica 2.708,70 struttura complessa area territoriale 2.183,98 struttura semplice 2.568,43 incarico professionale lettera c) articolo 27 0,00 dirigente equiparato 0,00 CCNL 2002_2005 secondo biennio economico articolo 7 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata per i dirigenti a rapporto non esclusivo 1. Per i dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo e ad orario unico la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata rimane fissata nei valori stabiliti all articolo 43 del CCNL 2002_2005, primo biennio economico

16 16 CCNL 2006_2009 primo biennio economico articolo 22 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata per i dirigenti a rapporto non esclusivo 1. Per i dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo e ad orario unico la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata di cui all articolo 43 del CCNL 2002_2005, primo biennio economico, confermata dall articolo 7 del CCNL 2002_2005, secondo biennio economico, rimane fissata nei valori stabiliti al 31 dicembre 2003 CCNL 2006_2009 secondo biennio economico articolo 7 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata per i dirigenti a rapporto non esclusivo 1. Si conferma l articolo 22 del CCNL 2006_2009, primo biennio

17 17 CCNL 2006_2009 SECONDO BIENNIO ECONOMICO articolo 5 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo è così rideterminata: INCARICO DIRIGENZIALE importo struttura complessa: area chirurgica ,76 struttura complessa: area medica ,21 struttura complessa: area territorio ,26 struttura semplice 9.110,30 incarico professionale articolo 27 lettera c) 4.458,99 dirigente equiparato 3.330,73 dirigente con anzianità < 5 anni 0,00 (importi espressi in euro)

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