Sono un dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in regime di extramoenia dal 1 gennaio 2016.

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1 1 OGGETTO SCATTO DI ANZIANITÀ QUESITO (posto in data 2 dicembre 2016) Sono un dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in regime di extramoenia dal 1 gennaio A maggio del 2016 ho maturato i 15 anni di anzianità ma l'azienda mi ha comunicato che non è possibile attivare lo scatto di anzianità per il fatto che mi trovo in regime di extramoenia. Volevo sapere se questa procedura è corretta. RISPOSTA (inviata in data 7 dicembre 2016) Quello che impropriamente viene definito scatto di anzianità è in realtà l incremento dell indennità di esclusività, che matura al compimento del quindicesimo anno di anzianità previa valutazione positiva da parte del collegio tecnico. La componente retributiva in questione compete soltanto ai dirigenti medici che abbiano con l Azienda un rapporto esclusivo, ed è automaticamente revocata quando il dirigente passa dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo. Il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo comporta in effetti le seguenti penalizzazioni di carattere economico: perdita dell indennità di esclusività perdita della retribuzione di risultato riduzione del 50% della retribuzione di posizione varabile aziendale rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata nella misura evidenziata nella tabella di seguito riprodotta. Oltre a queste penalizzazioni di carattere economico, che si riflettono anche sul trattamento di fine rapporto e sul trattamento previdenziale, la non esclusività del rapporto di lavoro, in alcune Regioni, preclude il conferimento degli incarichi di struttura semplice e complessa (nonostante l articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dall articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 precisi: La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse).

2 2 La richiesta del rapporto esclusivo quale requisito per il conferimento degli incarichi gestionali è sancita in alcune Regioni da specifiche norme di legislazione regionale, adottate in questo senso sia per l autonomia di cui godono le Regioni nella disciplina degli aspetti organizzativi dei relativi servizi sanitari, sia avvalendosi di una norma contenuta nel decreto legislativo 502. Il comma 5 dell articolo 15- quinquies di tale decreto dispone infatti che Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE UNIFICATA Incarico dirigenziale esclusivo non esclusivo struttura complessa: area chirurgica , ,14 struttura complessa: area medica , ,70 struttura complessa: area territorio , ,98 struttura semplice 9.110, ,43 incarico professionale articolo 27 lettera c) 4.458,99 0 dirigente equiparato 3.330,73 0 dirigente con anzianità < 5 anni 0 0 (CCNL 2006_2009, secondo biennio economico, articolo 5, comma 1) Il comma 1 dell articolo 5 del CCNL 2006_2009 rinvia all articolo 22 del CCNL 2006_2009, primo biennio economico, il quale dispone. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all articolo 43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre Tali valori sono quelli riportati nell ultima colonna della tabella.

3 3 Il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo comporta la perdita dell indennità di esclusività, attualmente così determinata struttura complessa ,27 anzianità di servizio superiore a quindici anni ,61 anzianità compresa tra cinque e quindici anni 9.385,84 anzianità di servizio < 5 anni 2.325,41 (CCNL 2006_2009, secondo biennio economico, articolo 12, comma 1) Il comma 2 dell articolo 12 del CCNL 2002_2005 precisa che a seguito del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo: cessa di essere corrisposta l indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale.

4 4 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario 1. libera professione intramuraria e rapporto esclusivo I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che al 32 luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. possibilità di passare al rapporto di lavoro esclusivo Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. obbligo di esercitare l opzione Entro novanta giorni dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comuni-care al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.

5 5 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario 4. reversibilità dell opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. 5. rinvio ai contratti collettivi nazionali I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

6 6 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 1. eliminazione del vincolo di esclusività A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (che ha modificato l articolo 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eliminando il vincolo dell esclusività del rapporto di lavoro e introducendo la reversibilità dell opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo) il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo. 2. possibilità di passare al rapporto non esclusivo I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell anno successivo all opzione e sono regolati dall articolo rideterminazione del trattamento economico Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n.138, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo all opzione, che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. conferma dell indennità di esclusività L indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all entrata in vigore della legge n. 138 del 2004, salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione.

7 7 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 5. acquisizione delle fasce successive dell indennità di esclusività L acquisizione delle fasce successive all indennità di esclusività è subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico al termine del periodo trascorso il quale matura il diritto al passaggio (previsto superata l anzianità di servizio di 5 e 15 anni). 6. disponibilità del dirigente a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell ambito dell incarico attribuito e della competenza professionale nell area e disciplina di appartenenza. 7. disponibilità del dirigente a rapporto non esclusivo Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità, nell ambito dell impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle stratture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.

8 8 CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. compatibilità del rapporto non esclusivo con incarichi di struttura Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa contrattuale vigente. 2. effetti del passaggio al rapporto non esclusivo Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa dopo l opzione continuano a percepire l indennità di struttura complessa senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell incarico; - non compete la retribuzione di risultato; - la retribuzione di posizione viene determinata sulla base dell incarico dirigenziale attribuito; - è inibita l attività libero professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale.

9 9 CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 3. effetti del passaggio al rapporto esclusivo Il ritorno dei dirigenti all opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell anno successivo nella medesima misura già percepita all atto dell opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15 MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI». ARTICOLO 1 Conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo. 2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

10 10 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ARTICOLO 59 Direzione di strutture organizzative sanitarie 1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell incarico. 2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integra-zione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano un attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell incarico.

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