OGGETTO CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

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1 1 OGGETTO CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI QUESITI (posti in data 26 maggio 2016) 1) a livello curriculare c'è differenza tra un incarico B1 (responsabile di struttura semplice) e un incarico C1 (alta professionalità). Mi spiego meglio: nella valutazione dei propri titoli nel curriculum c'è differenza fra aver avuto un incarico di livello B1 rispetto a uno di livello C1? 2) in entrambi i casi può essere affidato l'incarico a un dirigente medico che non è in regime di rapporto esclusivo con l'azienda? RISPOSTE (inviate in data 7 giugno 2016) 1) Tra gli elementi che devono essere oggetto di valutazione certo rientrano gli incarichi dirigenziali ricoperti, fermo restando che non può essere attribuita di per sé una valutazione maggiore ad un incarico di struttura semplice (lettera b) rispetto ad un incarico professionale (lettera c), tra i quali non sussiste sovra o sotto ordinazione, come precisa il comma 3 dell articolo 27 del CCNL 1998_2001: La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni. La valutazione comparata propedeutica al conferimento di un qualsiasi incarico dirigenziale deve tener conto di una serie di aspetti intrinsecamente espressivi delle conoscenze delle competenze tecniche, delle attitudini, dell impegno dimostrato nello svolgimento dei precedenti incarichi conferiti, per poter scegliere, tra tutti coloro che partecipano alla selezione, il candidato che appare il più idoneo a ricoprire l incarico che si intende conferire. In questo senso orientano le principali norme di fonte legislativa e contrattuale, ed in particolare l articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 20012, n. 165 e l articolo 28 del CCNL 1998_2001, riportati nella sezione riferimenti normativi.

2 2 2) La normativa nazionale precisa che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude il conferimento di incarichi di struttura, semplice o complessa. Nonostante ciò alcune Regioni, nell ambito dei poteri regolamentari ad esse (per ora) conferiti per quanto concerne la gestione dei servizi sanitari che insistono sul loro territorio, hanno adottato norme che escludono tassativamente che la direzione di una struttura, semplice o complessa, possa essere attribuita ad un medico a rapporto non esclusivo. Addirittura può verificarsi che nella stessa Regione aziende diverse adottino criteri diversi per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ponendo l esclusività del rapporto di lavoro quale requisito o quale titolo preferenziale per il conferimento dell incarico. Questi aspetti devono essere univocamente precisati nel regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigen-ziali deve essere adottato previa concertazione con le organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato dal comma 8 dell articolo 28 del CCNL 1998_2001, che al riguardo precisa: Le aziende specificano in un atto di organizzazione, in via preventiva, i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, adattando alle peculiarità organizzative aziendali i criteri generali che devono informare il conferimento degli incarichi in applicazione della normativa contrattuale vigente. I criteri e le procedure per l affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, prima della definitiva determina-zione, sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali. Purtroppo il drastico ridimensionamento del ruolo e delle prerogative delle organizzazioni sindacali e il contrapposto ampliamento dei poteri di organizzazione attribuiti alla direzione aziendale dettati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dal successivo decreto legislativo attuativo 27 ottobre 2009, n. 150 hanno reso molto difficile un reale controllo sull esercizio del legittimo potere di organizzazione, che in troppi casi è divenuto un vero e proprio abuso di potere. Questo aspetto è uno degli elementi di criticità dell attuale quadro normativo, che deve essere oggetto di un confronto serrato in contrattazione nazionale.

3 3 La disciplina dell esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza medica ha subito nel tempo una evoluzione significativa. Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (la cosiddetta riforma ter, o riforma Bindi) introdusse nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 profonde modificazioni, istituendo il ruolo unico della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, ed all interno di questo il sistema degli incarichi dirigenziali, e disciplinando in maniera puntuale l esclusività del rapporto di lavoro e l esercizio della libera professione intramoenia. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 229 sono state recepite dal CCNL 1998_2001 sottoscritto l 8 giugno 2000, che con gli articoli dal 27 al 34 disciplina il sistema degli incarichi dirigenziali ed il connesso sistema di valutazione, e con gli articoli dal 54 al 61 disciplina l esercizio della libera professione intramoenia. Oltre a modificare la formulazione dell articolo 15, contenente norme di carattere generale in materia di dirigenza sanitaria, il decreto legislativo 229 introdusse una serie di articoli (dal 15-bis fino al 15- undecies), che disciplinano aspetti specifici del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria. L articolo 15-quater, che disciplina l opzione tra rapporto esclusivo e rapporto non esclusivo, è di seguito riportato integralmente nel testo originario introdotto dal decreto legislativo 229, e nel testo attualmente vigente, alla luce delle modifiche portate dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81. Il citato decreto legge 81, con l articolo 2-septies, modifica il comma 4 dell articolo 15-quater, che prevedeva la non reversibilità del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e poneva l esclusività del rapporto di lavoro come condizione essenziale per il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura semplice o complessa, introducendo la reversibilità dell opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo (da esercitare entro il 30 novembre di ogni anno con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo) e disponendo che l esclusività del rapporto di lavoro non costituisce requisito per il conferimento degli incarichi di struttura, semplice o complessa. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.

4 4 Lo stesso decreto legge 81 non ha coerentemente e conseguentemente modificato anche il comma 5 dell articolo 15-quinquies, che nel testo originario introdotto nel decreto legislativo 502 dal decreto legislativo 229 precisava: Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. La formulazione del comma 5 dell articolo 15-quinquies è rimasta identica a quella del testo originario, e non a caso è la formulazione adottata in alcune leggi regionali che pongono l esclusività del rapporto di lavoro quale requisito per il conferimento degli incarichi di struttura semplice o complessa, precisando altresì che l esclusività del rapporto di lavoro deve essere mantenuta per tutta la durata dell incarico. L evidente incongruenza tra quanto disposto dal comma 4 dell articolo 15-quater e quanto affermato dal comma 5 dell articolo 15-quinquies del decreto legislativo 502 è uno dei motivi del mancato superamento della discriminazione tra prerogative dei dirigenti a rapporto esclusivo e non esclusivo, superamento che costituiva la ratio dell articolo 2- septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81. Tale discriminazione trova riscontro nel comma 8 dello stesso articolo 15-quinquies, con il quale si precisa: Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale ed il cui testo non è stato modificato rispetto alla originaria versione. Di fatto i medici a rapporto non esclusivo subiscono pesantissime penalizzazioni di carattere economico, ed in alcune realtà regionali hanno prospettive di carriera ridotte rispetto ai colleghi a rapporto esclusivo, pur essendo di fatto tenuti, come esplicitamente disposto dalla normativa vigente, ad assicurare la piena disponibilità del loro tempo lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali che l azienda assegna all unità operativa di appartenenza.

5 5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15-quater. testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n esclusività del rapporto di lavoro e libera professione intramoenia I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. possibilità per gli extramoenisti di passare al rapporto esclusivo Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. obbligo di comunicare l opzione per il rapporto esclusivo Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. divieto di passare dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusìvo Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. 5. trattamento economico aggiuntivo per l esclusività del rapporto I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell articolo 1 comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione.

6 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15-quater testo attualmente in vigore 1. esclusività del rapporto di lavoro e libera professione intramoenia I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. possibilità per gli extramoenisti di passare al rapporto esclusivo Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. obbligo di comunicare l opzione per il rapporto esclusivo Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. reversibilità dell opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.

7 7 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15-quater testo attualmente in vigore 5. trattamento economico aggiuntivo per l esclusività del rapporto I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell articolo 1 comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione. LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Articolo incentivi economici all esclusività del rapporto di lavoro Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.

8 8 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 1. rinvio al decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 81, il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo. 2. passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell anno successivo all opzione e sono regolati dall articolo effetti economici del passaggio al rapporto esclusivo Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo all opzione, che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. conferma dell indennità di esclusività L indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all entrata in vigore della legge n. 138 del salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione.

9 9 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 5. passaggio alla fascia superiore dell indennità di esclusività L acquisizione delle fasce successive all indennità di esclusività è subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico dei risultati conseguiti nell ambito dell incarico dirigenziale attribuito. 6. impegni del dirigente a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell ambito dell incarico attribuito e della competenza professionale nell area e disciplina di appartenenza. 7. impegni del dirigente a rapporto non esclusivo Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità, nell ambito dell impegno di servizio, per la realizzazione degli obiet-tivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività profes-sionali di competenza. Le aziende, secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.

10 10 CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. termini di applicazione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa contrattuale vigente. 2. effetti del passaggio al rapporto non esclusivo Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa dopo l opzione continuano a percepire l indennità di struttura complessa senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell incarico; - non compete la retribuzione di risultato; - la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata viene ridotta in misura variabile a seconda dell incarico dirigenziale; - l eventuale componente variabile della retribuzione di posizione viene ridotta del 50%; - è inibita l attività libero professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale.

11 11 CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 3. effetti del ritorno al rapporto esclusivo Il ritorno dei dirigenti all opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell anno successivo nella medesima misura già percepita all atto dell opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio.

12 12 REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15 MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI». ARTICOLO 1 Conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo. REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ARTICOLO 59 Direzione di strutture organizzative sanitarie 1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell incarico.

13 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre ammini-strazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. trasparenza e pari opportunità nel conferimento degli incarichi L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

14 14 CCNL 1998_2001 Articolo 28 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 6. criteri che devono essere seguiti nel conferimento degli incarichi Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell area e disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate nei diversi processi di valutazione; f) del criterio della rotazione ove applicabile; g) che data l equivalenza delle funzioni non si applica l articolo 2103, comma 1 del codice civile

15 15 CODICE CIVILE Articolo 2013 Prestazione del lavoro Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

16 16 CODICE CIVILE Articolo 2013 Prestazione del lavoro In sede di conciliazione, o davanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell' occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

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