Mansioni e qualifiche LAUREA MAGISTRALE - MARZO 2016 MONICA MCBRITTON
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1 Mansioni e qualifiche LAUREA MAGISTRALE - MARZO 2016 MONICA MCBRITTON
2 Mansioni 2 Sono l oggetto della prestazione dedotta in contratto. Sono il criterio di determinazione qualitativa dell oggetto della prestazione di lavoro. Sono l insieme dei compiti che il lavoratore può essere chiamato a svolgere e quindi quei compiti che il creditore-datore di lavoro può pretendere dal lavoratore. Nella prospettiva dell organizzazione del lavoro: posizione di lavoro (ed è questo il senso del termine Job). Dal punto di vista della struttura del contratto di lavoro si configurano come oggetto della prestazione.
3 Qualifiche 3 Alle mansioni svolte corrispondono una qualifica e da essa dipende il trattamento economico e normativo del lavoratore. Normalmente si parla anche della qualifica del lavoratore intendendo una sorta di nozione riassuntiva delle mansioni a cui viene assegnato il lavoratore in misura prevalente: tornitore, capo reparto, manutentore ecc.
4 Art Categorie dei prestatori di 4 lavoro (le categorie c.d. legali) I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. Come si evince immediatamente dal co. 2 è alla contrattazione collettiva che viene demandata la regolamentazione di queste categorie: si tratta di quello che viene conosciuto come categorie contrattuali.
5 Segue le categorie legali 5 Dirigenti: fonte della disciplina della loro posizione è una specifica contrattazione collettiva. Tradizionalmente è stato inteso come alter ego dell imprenditore avendo competenze e responsabilità decisionali. Rapporto caratterizzato da un importante grado di fiducia dell imprenditore nei confronti del dirigente stesso. Ciò comporta che, in linea di massima, la disciplina limitativa dei licenziamenti non si applichi. Impiegati: lavoratori intellettuali, storicamente erano coloro che sapevano leggere, scrivere e fare i conti. Nella legislazione delle origini del diritto del lavoro è stata emanata il Rdl n. 1825, che disciplinava la loro posizione. Operaio: lavoratore manuale.
6 Segue. i quadri 6 L art co. 1 è stato modificato dalla legge 13 maggio 1985, n. 390, la quale, ha introdotto la categoria quadri Nell intenzioni era quello di creare una distinzione fra i dirigenti da un lato e gli impiegati e gli operai meno specializzati da l altro, ma la differenziazione <<non ha decollato>> poiché non hanno un regime giuridico proprio come hanno i dirigenti ma la loro posizione è regolata dai contratti di categoria che regolano anche la posizione degli impiegati e degli operai.
7 Inquadramento unico - 7 A partire degli anni 70 del secolo scorso. La contrattazione collettiva recepisce l evoluzione organizzativa e tecnologica che rende la distinzione fra impiegato e operaio sempre meno attuale. L inquadramento si basa su una pluralità di livelli (o categorie) contrattuali comuni agli impiegati e agli operai. I livelli sono costruiti sulla base di una generica valutazione delle capacità professionale necessarie. L inquadramento dei lavoratori nei livelli viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili.
8 Segue l inquadramento unico 8 Le declaratorie contrattuali sono costruite sulla base: - della conoscenza ed esperienza necessaria per lo svolgimento dell attività; - del grado di autonomia necessario allo svolgimento dei compiti; - del fatto che al prestatore venga affidata la guida e il controllo di altri lavoratori; - della rilevanza della responsbilità in capo al lavoratore. I profili descrivono il contenuto professionle delle mansioni in esse individuate Nei livelli vengono inserite profili operai e profili impiegatizi. A partire degli anni 90 del secolo scorso: critiche al sistema dell inquadramento unico perché poco flessibile in rapporto alle nuove tecnologie e all instabilità degli assetti organizzativi. Diviene rilevante la questione delle mansioni promiscue.
9 Un esempio: CCNL Industria alimentare 3 livello (ex impiegati, ex operai). 9 Appartengono a questo livello: i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico o amministrativo interne o esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale e adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa; i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
10 Art c.c. (novellato nel 1970) a confronto con l art c.c. (novellato dal d.lgs. n. 81/2015) l ius variandi (inteso come potere datoriale di modificare il contenuto della prestazione) c.c. abrogato Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. La nozione di equivalenza veniva riferita al patrimonio professionale acquisito dal lavoratore che doveva poter essere utilizzato anche nelle nuove mansioni c.c. vigente 1.Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. L equivalenza fra le mansioni è quindi presunta fra tutte quelle collocate allo stesso livello contrattuale, con l unico limite delle categorie legali.
11 L ius variandi del datore di lavoro assegnazione mansioni superiori c.c. abrogato Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive c.c. vigente 7.Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
12 L ius variandi del datore di lavoro 12 assegnazione mansioni inferiori 2103 c.c. abrogato Ogni patto contrario è nullo. Alcune attenuazione del divieto di adibizione a mansioni inferiori a) la lavoratrice madre che durante il periodo della gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, se il tipo di attività o le condizioni ambientali sono pregiudizievoli alla sua salute, deve essere spostata ad altre mansioni, eventualmente anche inferiori, ma con conservazione della retribuzione precedente; 2103 c.c. vigente 2.In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. 3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
13 Segue.. L ius variandi del datore di lavoro assegnazione mansioni inferiori c.c. abrogato Segue.. Alcune attenuazioni : il licenziamento come ultima ratio b) i lavoratori esuberanti il cui licenziamento può essere evitato mediante un accordo collettivo che consenta la loro adibizione a mansioni diverse anche inferiori alle precedenti; c) i lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto che possono essere licenziati solo se sia impossibile utilizzarli in mansioni disponibili in azienda anche inferiori, con diritto alla conservazione della precedente qualifica 2103 c.c. vigente 4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. 5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
14 Certificazione c.c. vigente 6.Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. 8.Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
15 c.c. vigente 9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
16 Legge delega: LEGGE 10 dicembre , n. 183 art. 1, co. 7 lett. e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera
17 Il nuovo articolo 2103 dispone: Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Problema: quale contratto collettivo? Art. 51 d. lgs. N. 81/2015: Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
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