HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

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1 1 OGGETTO APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 18 QUESITO (posto in data 19 luglio 2015) In caso di pensionamento di un direttore di struttura complessa per raggiunti limiti di età la scelta del medico cui attribuire l incarico di sostituzione, in attesa del concorso, può essere effettuata dal Direttore Generale senza seguire le indicazioni fornite dall'articolo 18 del contratto Nazionale, cioè in maniera del tutto arbitraria? Un tale comportamento è indice di una assenza dell imparzialità e della natura super partes che la figura del Direttore Generale dovrebbe avere? In tal caso cosa possono fare i medici appartenenti alla struttura, che vedano i propri diritti calpestati? RISPOSTA (inviata in data 2 agosto 2015) Un comportamento come quello prospettato nel quesito è palesemente illegittimo, perché contrario a specifiche indicazioni che scaturiscono dall articolo 18 del CCNL 1998_2001 (che al comma 2 precisa che l incarico di sostituzione deve essere attribuito dall Azienda ad un dirigente della stessa struttura selezionato tra coloro che siano titolari di un incarico di struttura semplice o di un incarico di natura professionale, non necessariamente di alta specializzazione, previa valutazione comparativa degli stessi), principi generali di trasparenza ed imparzialità (sanciti dall articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001) così come criteri di carattere generale che devono essere seguiti nel conferimento degli incarichi dirigenziali (esplicitati nell articolo 19 comma 1 e comma 1-bis dello stesso decreto legislativo 165, e che sono declinati con riferimento alla dirigenza medica nel comma 6 dell articolo 28 del citato CCNL 1998_2001). Coloro che si ritengono lesi dalle decisioni assunte devono chiedere all Azienda l immediata revoca del provvedimento illegittimamente adottato, precisando che se tale revoca non sarà disposta entro 10 giorni dalla data di ricezione della diffida saranno adite le vie legali per tutelare i loro legittimi interessi.

2 2 ULTERIORI CONSIDERZIONI Nel conferimento degli incarichi di sostituzione per cessazione dal servizio del titolare dell incarico dirigenziale, le direzioni aziendali stanno interpretando in modo disinvolto il potere di organizzazione che ad esse conferisce l articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ritenendo che in base formulazione di quell articolo sia loro concesso qualsiasi arbitrio. Purtroppo, non essendo mai stata concordata una interpretazione autentica dell articolo 18 per quanto concerne in particolare il comma 2 ed il comma 4 dello stesso, si è consolidata una interpretazione che identifica nel comma 2 la disciplina delle sostituzioni per assenze temporanee (ferie, malattie, permessi, congedi) e considera il comma 4 applicabile alle sostituzioni in caso di cessazione dal servizio del titolare dell incarico di direzione. Questa interpretazione non appare coerente con una lettura sistemica della norma contrattuale, lettura secondo la quale il comma 2 disciplina i criteri e le procedure di conferimento dell incarico, precisando che il dirigente che deve assumere tale incarico deve essere indicato annualmente dal direttore della struttura, sulla base sempre di una valutazione comparativa dei curricula dei dirigenti della stessa struttura che hanno i requisiti precisati dallo stesso comma 2, mentre il comma 4 aggiunge soltanto il limite temporale che deve essere osservato nel conferimento dell incarico, che deve essere conferito per il tempo strettamente necessario all espletamento delle procedure concorsuali, e comunque per un tempo massimo di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei. In nessun caso comunque l incarico di sostituzione può essere conferito intuitu personae dal direttore generale, ma deve essere sempre conseguente ad una valutazione comparativa, secondo criteri predefiniti, dei dirigenti della struttura stessa che hanno i requisiti per il conferimento dell incarico. Solo laddove nessuno dei dirigenti della struttura avesse i requisiti richiesti la direzione generale può, attribuire tale incarico al un altro direttore di struttura complessa, in applicazione del comma 8 del citato articolo 18.

3 3 Tutto ciò dovrebbe trovare una puntuale esplicitazione in un regolamento aziendale che disciplini specificamente le sostituzioni, visto il rilievo che questa fattispecie presenta, anche in relazione al blocco del turnover ed ai vincoli che sono posti alle aziende sanitarie per l espletamento delle procedure concorsuali, o al più costituire parte del regolamento che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali. La disciplina regolamentare dell istituto in questione è l unico modo per evitare abusi come quello indicato nel quesito.

4 4 (il testo dell articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 1. sostituzione del direttore di dipartimento In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse. 2. sostituzione del direttore di struttura complessa Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia indicata alla lettera c) dell articolo 27 del CCNL 1998_2001, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. 3. sostituzione di un responsabile di struttura semplice Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall incarico di struttura semplice.

5 5 CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 4. sostituzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro Nel caso che l assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 5. sostituzione per il conferimento di altro incarico Nei casi in cui l assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l azienda applica il comma 4 e provvede con l assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. disciplina del rapporto di lavoro del dirigente in sostituzione Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall articolo 16 del CCNL 5 dicembre La disciplina dell incarico conferito è quella prevista dall articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget.

6 6 CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 7. remunerazione dell incarico di sostituzione Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. possibilità di conferire l incarico ad altro dirigente aziendale Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.

7 7 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre ammini-strazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. trasparenza e pari opportunità nel conferimento degli incarichi L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

8 8 CCNL 1998_2001 Articolo 28 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 6. criteri che devono essere seguiti nel conferimento degli incarichi Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell area e disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate nei diversi processi di valutazione; f) del criterio della rotazione ove applicabile; g) che data l equivalenza delle funzioni non si applica l articolo 2103, comma 1 del codice civile

9 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Articolo 5 Potere di organizzazione 2. condizioni e limiti dell esercizio del potere di organizzazione Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione pubblica deve adottare per definire il proprio assetto organizzativo interno, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. 3. controllo interno sull esercizio del potere di organizzazione Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi che devono permeare i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, (trasparenza equità) anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

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