Funzioni direttore medico di presidio

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1 Mi viene esposto il seguente caso: Funzioni direttore medico di presidio 1. Il dirigente medico presso IRRCS xxxxxxxxxxx nell anno xxxx è nominato responsabile ad interim della SC Direzione Medica quale direttore medico di presidio mediante nomina attribuita ex articolo 18 CCNL giugno Riferisce peraltro di aver iniziato a svolgere detti compiti dal luglio 2010, risultando mancante la figura del dirigente medico di presidio, pur prevista dagli organigrammi aziendali o meglio dall atto aziendale. 3. Su tali presupposti chiede se sia possibile richiedere il pagamento del relativo compenso per le responsabilità attribuite le dal 2010 al Parere Occorre innanzitutto tener presente che alla dirigenza pubblica non è applicabile l articolo 52 (mansioni superiori) del DLGS 165/2001 (testo unico del pubblico impiego). Detta norma è applicabile al personale non dirigenziale, in quanto ai dirigenti va applicata la normativa di tale disposizione di legge specificamente riservata ai dirigenti. Essa è data dall articolo 19 DLGS 165/2001 che prevede come ai dirigenti siano affidati degli incarichi cui è connessa una retribuzione individuale ed un trattamento di posizione e di risultato. Per quanto di nostro interesse, si cita il comma 1 e il comma 2 del citato articolo 19, dove si legge: 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto 1

2 individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. Si sottolinea come il comma 1 di detta norma stabilisce che agli incarichi non si applica l articolo 2103 del codice civile. Ciò significa che non potrà aversi l acquisizione delle funzioni per preposizione di lunga durata alla posizione assegnata e che lo svolgimento di tipologie superiori di incarico non potrà essere disciplinato dall articolo 2103 del codice civile con l automatico diritto alla retribuzione superiori, ma in proposito, si dovranno interpellare le regole contrattuali e le norme che specificamente attengono al trattamento del personale in sanità. Rileva in primo luogo l articolo 18 del CCNL Dirigenti Medici del 2000 Si riporta il testo integrale di detto articolo: Parte I - Titolo III - Rapporto di lavoro - Capo III - Interruzione e sospensione della prestazione - Articolo 18 - Sostituzioni 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione; b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. 2

3 4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs. 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di lire e per la sostituzione di cui al comma 3 di lire Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. L articolo in questione è stato oggetto di chiarmento ed interpretazione da parte delle associazioni sindacali dei medici e dell ARAN. Il quesito posto alle parti dal Tribunale di Salerno che investito da una causa in materia rinviava l esame della norma alle parti contrattuali, era il seguente: - se l art. 18 nello stabilire (al comma 4) che in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484 del 1997 ovvero dell art. 17 bis del D.Lgs. 502/92 e che in tal caso può durare 6 mesi, prorogabili fino a 12, abbia implicitamente previsto una conseguenza nell ipotesi di superamento del termine suddetto; - se, in definitiva, superato il termine di 6 mesi, prorogabili fino a 12, l incarico non debba più considerarsi sostitutivo, ma definitivo, con la conseguente attribuzione del trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità di risultato; - e, ancora, se il medesimo art. 18, allorquando disciplina al comma 7 gli emolumenti corrisposti in caso di sostituzione, abbia inteso limitare l erogazione dell indennità mensile di 535,04 e di 267,52, alle sole ipotesi di sostituzione previste dai commi 1 e 2, con esclusione della sostituzione di cui al comma 4 o se invece la predetta indennità debba essere corrisposta anche per le assenze determinate dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato. 3

4 Precisava l ARAN che : l art. 18 del CCNL (come integrato dall art. 11 del CCNL ) prevede, sia per il direttore di dipartimento sia per il dirigente di 2 struttura complessa o di struttura semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa (ad es. struttura semplice dipartimentale), assenti a vario titolo, la sostituzione nel primo caso -con altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato e nel secondo da altro dirigente della medesima struttura anch egli preventivamente individuato, con le cadenze temporali ed i criteri ivi indicati. Le ipotesi di sostituzione previste dalcomma 4 del predetto art. 18 si applicano in caso di assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti di cui sopra, per il tempo strettamente necessario (sei mesi,prorogabili fino a dodici) all espletamento delle relative procedure concorsuali e selettive previstedalla normativa vigente. Le parti si sono anche interrogate sul fatto se l incarico superato il periodo di durata massima era ancora retribuibile. Sul punto non risulta raggiunta un intesa chiara.vi supplisce, a mio avviso la legge e la giurisprudenza.( Cassazione civile sez. lav. 01/10/2008 ( ud. 08/07/2008, dep.01/10/2008 ) n.24373) dalla quale giurisprudenza si ricava quanto segue: L inapplicabilità dell articolo 2103 e quindi dell ordinario trattamento per le mansioni superiori alla dirigenza medica è ribadita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria) che all'art. 15 ter comma 5, stabilisce che "il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'art c.c., comma 1". Il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 1, dispone che "la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali". Il già citato DLGS 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) all 24, comma 1, stabilisce che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia corrispondente alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità". Al comma 3 dispone che:"il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1...remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio...".il DLGS 165/2001 ha dunque rimesso alla contrattazione collettiva di settore la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso il trattamento "accessorio" spettante nel caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse. Il CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica pubblicato nella G.U. del ed il successivo CCNL pubblicato nella G.U. del 22 luglio 2000, in attuazione del D.Lgs. 165/2001 all epoca DLGS 29/93, art. 24, hanno previsto la graduazione delle funzioni cui è correlato il trattamento economico di posizione (formato da una parte fissa prevista dal CCNL e di una parte variabile determinata dall'azienda), che è volto a remunerare le reali responsabilità assegnate a ciascun dirigente, a prescindere dal livello retributivo spettante al dirigente medesimo. Con tale meccanismo contrattuale al dirigente assegnato 4

5 temporaneamente a mansioni diverse e di grado superiore compete il trattamento economico di posizione corrispondente alle funzioni effettivamente svolte. Null'altro può competere al dirigente assegnato a funzioni diverse. Dunque piena ed esclusiva applicabilità del citato articolo 18 CCNL Dirigenza Medico Veterinaria del 2000, il cui testo è citato nella parte di attuale interesse: Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di lire e per la sostituzione di cui al comma 3 di lire Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Interessante in merito una recente pronuncia della Corte D Appello di Roma dd in Centro Studi Diritto Sanitario Net. La quale ha ritenuto che nel caso in cui il dirigente medico svolga di fatto le funzioni superiori anche oltre il periodo previsto dal contratto, egli dovrà comunque percepire le relative differenze che a questo punto, a mio avviso, non dovrebbero essere più quelle contrattuali del già menzionato articolo 18, ma quelle effettive tra una una qualifica e l altra a livello naturalmente delle sole indennità relative all incarico come previsto dalla legge articoli 19 e 24 del DLGS 165/2001. Naturalmente la sostituzione dovrà essere effettiva e con il pieno consenso se non addirittura con la fattiva volontà dell organo incaricato della nomina e con l eventuale posizionamento istituzionale del facente funzioni nel ruolo di sostituto. Nell attesa di promuovere un contenzioso sul punto, suggerisco di acquisire tutta l opportuna documentazione atta a dimostrare che la preposizione alla funzione di direttore sanitario di presidio fu completa, fattiva e svolta con il pieno consenso degli organi superiori. Rimane il problema dello sforamento dei termini che ritengo sia alla fine una inadempienza del datore di lavoro al dettato contrattuale con conseguente diritto al pagamento delle spettanze per il dirigente medico che continua a svolgere le funzioni nell inerzia dell aministrazione. Va tenuto presente che il credito in questione è soggetto alla prescrizione quinquennale ed è pertanto necessario interrompere la prescrizione con una lettera di questo tenore che dovrà essere o protocollato o inviata mediante RR. 5

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