OGGETTO SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
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- Giuseppina Tedesco
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1 1 OGGETTO SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA QUESITO (quesito posto in data 2 aprile 2013) Sono un dirigente medico di una struttura complessa di medicina interna. Il 31 dicembre 2012 il mio direttore ha cessato il servizio per raggiunti limiti di età. Io lo sostituisco, come sempre in caso di assenza, secondo la graduatoria da lui comunicata all inizio di ogni anno. Il 1 febbraio 2013 si è svolto il concorso bandito per la sua sostituzione. Io ho partecipato insieme ad altri quattro e la commissione ha concluso i lavori il 26 febbraio 2013, con la pubblicazione degli idonei (tutti e cinque). Il 28 febbraio 2013 è stata pubblicata nell albo aziendale la delibera del direttore generale con cui sono stato nominato sostituto del direttore collocato a riposo, ai sensi dell articolo 18 del CCNL 1998_2001, delibera che mi è stata comunicata con raccomandata AR 8 giorni dopo. Nella delibera di nomina si precisa che l incarico decorre dal 1 marzo e che per i primi due mesi non spetta alcun compenso che, a far data dal 1 maggio ammonterà ad euro 535,05 mensili lordi. Non viene precisata la durata dell incarico. 1) è stata regolare tutta la procedura visto che il concorso era già stato espletato e manca solo la nomina da parte del Direttore generale per concludere l iter? 2) i primi due mesi di sostituzione fatti senza compenso sono quelli di Gennaio e Febbraio e quindi l indennità di sostituzione non dovrebbe partire da Marzo? 3) durante questo periodo ho continuato a fare turni di guardia notturni e festivi nonché turni di pronta disponibilità: è vero che non mi devono essere corrisposte le relative indennità poiché esse si intendono compensate dall indennità di sostituzione prevista dall articolo 18? 4) se io rifiutassi tale incarico, che economicamente mi svantaggia, che cosa può accadere? 5) può il direttore tergiversare sulla nomina dopo che le procedure concorsuali sono concluse e giustificare così il ricorso all articolo 18?
2 2 RISPOSTE (inviate in data 3 aprile 2013) 1) è stata regolare tutta la procedura, visto che il concorso è già stato espletato e manca solo la nomina da parte del Direttore generale per concludere l iter? Il comma 4 dell articolo 18 del CCNL 1998_2001, che disciplina le sostituzioni dei responsabili di struttura, precisa che se l assenza è determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. La ratio della norma è evitare una situazione di incertezza sul piano organizzativo che non giova alla funzionalità delle strutture, sia perché gli operatori hanno bisogno di certezza di riferimenti, sia perché si possono creare tensioni legate ad aspettative comprensibili ma sicuramente non idonee a facilitare condizioni di lavoro ottimali. Essendo nel caso in questione state espletate le previste procedure concorsuali la sostituzione ai sensi del citato articolo 18 non appare legittima, e nell interesse della struttura la direzione aziendale deve procedere al conferimento dell incarico senza rinvii che possono avere un beneficio economico all azienda che potrebbe configurarsi come indebito arricchimento. A questo riguardo l orientamento consolidato della moderna giurisprudenza è quello di ritenere che l indebito arricchimento si realizzi non solo in caso di effettivo incremento patrimoniale, ma ogniqualvolta venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa. Ed in effetti una motivazione del differire il conferimento dell incarico potrebbe essere ritardare gli effetti economici del conferimento dello stesso, agendo così ad evidente discapito del dirigente che a tale incarico ha diritto. Un ulteriore elemento di irregolarità è ravvisabile nel fatto che non sia stato indicato il termine dell incarico, che, anche se conferito in modo opinabile, avrebbe dovuto comunque indicare una scadenza.
3 3 2) i primi due mesi di sostituzione sono quelli di gennaio e febbraio e quindi l indennità di sostituzione non dovrebbe partire da marzo? Il fatto che sia stato conferito incarico formale di sostituzione in data 28 febbraio 2013 (ferma restando l opinabilità di tale provvedimento, perché la sostituzione è consentita solo per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali, e non nell attesa che sia adottato il relativo provvedimento di conferimento dell incarico), induce a ritenere che nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio non sia stato adottato un formale provvedimento di sostituzione. Se così fosse, e se nel periodo in questione fossero state di fatto svolte le funzioni di responsabile della struttura (che dovrebbero trovare riscontro in ordini di servizio, comunicazioni interne), il dirigente interessato avrebbe titolo a chiedere la retroattività del provvedimento di conferimento dell incarico di sostituzione, ed il conseguente riconoscimento dell indennità di sostituzione a decorrere dal 1 marzo e non dal 1 maggio. Se un azione deve essere intrapresa questa dovrebbe essere finalizzata ad ottenere il conferimento dell incarico di direttore di struttura al prescelto dalla direzione aziendale tra coloro che sono stati dichiarati idonei, sostenendo che l applicazione dell articolo 18 non è consentita una volta che siano state espletate le procedure concorsuali. 3) durante questo periodo io ho continuato a fare turni di guardia notturna e festiva, nonché reperibilità notturne: è vero che non mi devono essere corrisposte le relative indennità poiché esse si intendono sostituite dall indennità di sostituzione dell articolo 18? La normativa contrattuale prevede che i titolari di incarico di struttura complessa siano esonerati dai turni di guardia e dai turni di pronta disponibilità sostitutiva, ma non esclude che essi contribuiscano alla copertura dei suddetti turni, soprattutto per esigenze di continuità assistenziale connesse con situazioni di carenza di personale. Laddove questi turni siano coperti essi devono essere retribuiti, secondo la normativa vigente. Se questo vale per il titolare dell incarico di struttura complessa non si vede perché non dovrebbe valere per il titolare dell incarico di sostituzione, a prescindere dall indennità di sostituzione, che costituisce un mero riconoscimento delle responsabilità che l incarico stesso comporta.
4 4 4) se io rifiutassi tale incarico, che economicamente mi svantaggia, che cosa può accadere? Le norme che disciplinano la responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti introdotte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e integralmente recepite dal contratto nazionale sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009, sono particolarmente severe ed un rifiuto dell incarico potrebbe comportare sanzioni anche gravi. 5) può il direttore tergiversare sulla nomina dopo che le procedure concorsuali sono concluse e giustificare così il ricorso all articolo 18? La risposta a questo quesito è in parte implicita nella risposta data al quesito 1). A supporto di tale risposta può essere citata la sentenza del Consiglio di Stato 21 ottobre 2011, n. 5672, avente ad oggetto il ricorso presentato dai vincitori di un concorso pubblico che non sono stati immessi in servizio. Al di là dello specifico ambito applicativo (che nel caso della sentenza in esame concerneva l immissione in ruolo di docenti universitari) pare interessante quanto affermato in sentenza. Nella situazione in esame, mentre può ammettersi che non sussista un diritto soggettivo perfetto alla nomina dei vincitori di un pubblico concorso deve tuttavia riconoscersi un interesse legittimo dei medesimi vincitori alla conclusione del procedimento, finalizzato all'assunzione, tenuto conto che solo per circostanze impreviste ed eccezionali, da rendere oggetto di puntuale motivazione, alla conclusione della procedura concorsuale può non seguire l'immediata copertura dei posti messi a concorso, una volta individuati i soggetti più idonei per assolvere le relative funzioni. Deve infatti ritenersi che all'indizione di prove concorsuali corrispondano ben ponderate esigenze, che l'amministrazione competente non può - senza insanabile contraddittorietà - negare o disattendere, una volta affrontati gli oneri e i costi di una procedura, che nel caso di specie risulta non solo avviata, ma conclusa, così come non possono essere procrastinate - senza ragionevoli previsioni in ordine ai tempi, resi necessari da circostanze non prevedibili o da problemi di copertura
5 5 finanziaria - le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno di una selezione per titoli ed esami e che siano stati infine prescelti, per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso. Il collegio giudicante conclude il procedimento sostenendo l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento concorsuale con la copertura dei posti messi a concorso, ovvero con provvedimento motivato circa l'eventuale differimento, per il tempo strettamente necessario, delle nomine in questione.
6 6 RIFERIMENTI NORMATIVI (il testo dell articolo 18 del CCNL 1998_2001 di seguito riprodotto è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_ In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all articolo 27 (incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. In tal caso può durare 6 mesi, prorogabili fino a 12.
7 7 5. Nei casi in cui l assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di un incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l azienda applica il comma 4 e provvede con l assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall articolo 16 del CCNL 5 dicembre La disciplina dell incarico conferito è quella prevista dall articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 per la sostituzione del direttore di una struttura complessa, e di euro 267,52 per la sostituzione del responsabile di una struttura semplice. Alla corresponsione di tali indennità per tutta la durata della sostituzione si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8 8 8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
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