Il Direttore di Dipartimento può essere a rapporto non esclusivo nell'azienda sanitaria di appartenenza?
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- Silvia Righi
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1 1 OGGETTO INCARICHI DIRIGENZIALI ED ESCLUSIVITÀ QUESITO (posto in data 20 settembre 2014 ) Il Direttore di Dipartimento può essere a rapporto non esclusivo nell'azienda sanitaria di appartenenza? RISPOSTA (inviata in data 21 settembre 2014) La normativa nazionale precisa che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude il conferimento di incarichi di struttura, semplice o complessa, e poiché la direzione del dipartimento è affidata dal direttore generale al direttore di una delle strutture complesse che afferiscono al dipartimento stesso, teoricamente la direzione di un dipartimento può essere affidata anche ad un medico a rapporto non esclusivo. In realtà molte Regioni, nell ambito dei poteri regolamentari ad esse (per ora) conferiti per quanto concerne la gestione dei servizi sanitari che insistono sul loro territorio, hanno adottato norme che escludono tassativamente che la direzione di una struttura, semplice o complessa, possa essere attribuita ad un medico a rapporto non esclusivo. La disciplina dell esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza medica ha subito nel tempo una evoluzione significativa. Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (la cosiddetta riforma ter, o riforma Bindi) prevedeva la non reversibilità del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e poneva l esclusività del rapporto di lavoro come condizione essenziale per il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura semplice o complessa. Il comma 5 dell articolo 15-quinquies del citato decreto precisava al riguardo che. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale è prevista, dall'atto aziendale responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
2 2 Lo stesso decreto legislativo, al comma 8 dello stesso articolo 15-quinquies precisava che il rapporto di esclusività costituiva titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di alta specializzazione (degli incarichi riconducibili alla tipologia c) tra quelle indicate dall articolo 27 del CCNL 1998_2001). Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiorna-mento tecnico-scientifico e professionale. Questa posizione fortemente negativa nei confronti di coloro che nell esercizio dell opzione prevista dal comma 3 dell articolo 15-quater avessero optato per il rapporto di lavoro non esclusivo è stata superata dall articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (emanato quando era ministro Sirchia), che introduce la reversibilità del rapporto, dando al medico facoltà di modificare la propria opzione entro il 30 novembre di ogni anno, con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo, ed abolisce il divieto di conferire incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo. Le modifiche apportate dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 sono state recepite dal CCNL 2002_2005 che dedica all esclusività l articolo 10 e l articolo 12, ed in particolare al comma 1 dell articolo 12 precisa tra l altro che il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Questa formulazione appare chiara, ma deve essere ulteriormente precisata nei suoi effetti pratici nel regolamento che ogni azienda deve adottare per esplicitare i criteri e le procedure che intende applicare per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per gestire il complesso sistema di valutazione che costituisce parte integrante del sistema degli incarichi dirigenziali, come precisato dal comma 1 dell articolo 6 del CCNL 2006_2009 Nell ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
3 3 Il regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali deve essere adottato previa concertazione con le organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato dal comma 8 dell articolo 28 del CCNL 1998_2001, che al riguardo precisa: Le aziende specificano in un atto di organizzazione, in via preventiva, i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, adattando alle peculiarità organizzative aziendali i criteri generali che devono informare il conferimento degli incarichi in applicazione della normativa contrattuale vigente. I criteri e le procedure per l affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali. Il regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali costituisce uno degli atti regolamentari fondamentali, che, insieme con l atto aziendale, disciplinano l organizzazione aziendale e nell ambito dei quali è data all azienda ampia facoltà di assumere autonome determinazioni, con le prerogative ed i poteri del privato datore di lavoro. Il comma 2 dell articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce infatti che Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che le amministrazioni pubbliche devono adottare per definire le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuare gli uffici di maggiore rilevanza e le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto,, ove previsti dai contratti collettivi nazionali, che disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione delle organizzazioni sindacali. Rientrano, in particolare, nell' esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
4 4 Il regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali non può non assumere una posizione precisa in merito all applicazione di quanto disposto dall articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, che affermando che il passaggio al rapporto non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura semplice o complessa, abolisce il divieto di conferire incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo. Se la norma lasci o meno all azienda la discrezionalità di considerare comunque l esclusività del rapporto di lavoro come titolo preferenziale ai fini del conferimento degli incarichi in questione, o addirittura consenta all azienda di considerare l esclusività come requisito per partecipare alla selezione, è opinabile. Si apre qui l ambito incerto e difficile dell interpretazione della norma, (non a caso è prevista la possibilità che le parti che hanno sottoscritto il contratto sottoscrivano una interpretazione autentica della norma stessa), in cui le due interpretazioni sono per certi versi entrambe sostenibili. Lo spazio disponibile per dirimere qualsiasi dubbio interpretativo è l adozione del regolamento (o una sua integrazione o modifica), momento nel quale cruciale è il ruolo delle organizzazioni sindacali, che possono addirittura impugnare una clausola che ritenessero non accettabile invocando per analogia il comma 5 dell articolo 4 del CCNL 2002_2005, che dispone: i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Occorre peraltro preliminarmente considerare che la disciplina dell organizzazione dei servizi sanitari nell ambito delle diverse realtà territoriali rientra tra le competenze regionali, e conseguentemente occorre analizzare la legge di organizzazione adottata dalla Regione alla quale appartiene l Azienda considerata.
5 5 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ESCLUSIVITÀ Art. 15-quater. (Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario) formulazione prevista dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
6 6 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ESCLUSIVITÀ Art. 15-quater Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario (testo attualmente in vigore) 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
7 7 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ESCLUSIVITÀ CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 81, il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo. 2. I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell anno successivo all opzione e sono regolati dall articolo Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n.138, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo all opzione, che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. L indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all entrata in vigore della legge n. 138 del salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. 5. L acquisizione delle fasce successive all indennità di esclusività è subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico dei risultati conseguiti nell ambito dell incarico dirigenziale attribuito.
8 8 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell ambito dell incarico attribuito e della competenza professionale nell area e disciplina di appartenenza. 7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità, nell ambito dell impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
9 9 CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa contrattuale vigente. 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa dopo l opzione continuano a percepire l indennità di struttura complessa senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell incarico; - non compete la retribuzione di risultato; - la retribuzione di posizione viene determinata sulla base dell incarico dirigenziale attribuito; - è inibita l attività libero professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale. 3. Il ritorno dei dirigenti all opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell anno successivo nella medesima misura già percepita all atto dell opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio.
10 10 REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15 MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI». ARTICOLO 1 Conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo. 2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
11 11 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ARTICOLO 59 Direzione di strutture organizzative sanitarie 1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell incarico. 2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integra-zione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano un attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell incarico.
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