LE PENSIONI NELLA MANOVRA SALVAITALIA. Scheda esplicativa sull articolo 24 del decreto legge 201/2011 (legge 22 dicembre 2011, n.

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1 LE PENSIONI NELLA MANOVRA SALVAITALIA Scheda esplicativa sull articolo 24 del decreto legge 201/2011 (legge 22 dicembre 2011, n.214)

2 ARTICOLO 24 DECRETO LEGGE 201/2011 (legge 22 dicembre 2011, n.214 manovra salvaitalia ) IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE ATTRAVERSO IL DECRETO MILLEPROROGHE ALLA CAMERA IN BLU LE MODIFICHE APPORTATE ATTRAVERSO IL DECRETO MILLEPROROGHE AL SENATO COMMA 1. Sintesi degli scopi del presente articolo: o rispetto impegni internazionali e con la UE, dei vincoli di bilancio; o stabilità economico-finanziaria; o rafforzamento della sostenibilità del sistema pensionistico secondo i principi di: a) equità e convergenza intergenerazionale; b) flessibilità nell accesso ai trattamenti pensionistici anche con incentivi alla prosecuzione del lavoro; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità del funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. COMMA 2. Decorrenza dal 1 gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da questa data, del calcolo contributivo (pro-rata). COMMA 3. Certificazione del diritto alla pensione, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti con la normativa previgente (entro il 31 dicembre 2011). Dal 1 gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da: pensione di vecchiaia. pensione anticipata. COMMA 4. Per i lavoratori, la cui pensione sia liquidata dall Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e dalle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché dalla gestione separata, la pensione di vecchiaia si può conseguire all età in cui operano i requisiti minimi richiesti (vedi commi successivi). Incentivazione del proseguimento dell attività lavorativa. Per i lavoratori dipendenti efficacia dell articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, operante sino al limite massimo di flessibilità. COMMA 5. Soppressione, per i lavoratori che dal 1 gennaio 2012 maturano il diritto alla pensione di vecchiaia e ordinaria (vedi commi da 6 a 11), delle decorrenze e delle finestre. 2

3 COMMA 6. I requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia, per chi matura tale diritto dal 1 gennaio 2012, sono i seguenti (resta in ogni caso in vigore l adeguamento dovuto alla speranza di vita): LAVORATRICI DIPENDENTI NEL SETTORE PRIVATO : 62 anni : 63 anni e 6 mesi : 65 anni dal 1 gennaio 2018: 66 anni LAVORATRICI AUTONOME : 63 anni e 6 mesi : 64 anni e 6 mesi : 65 anni e 6 mesi dal 1 gennaio 2018: 66 anni LAVORATORI E LAVORATRICI DIPENDENTI PUBBLICI, LAVORATORI AUTONOMI Innalzamento a 66 anni del requisito anagrafico minimo per l accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto (prima era di 65 anni). COMMA 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, per i lavoratori che hanno cominciato ad accreditare contributi dopo il 1 gennaio 1996, è conseguito con un anzianità contributiva minima di 20 anni (quindi attuabile dal 2016), a condizione che l importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l assegno sociale di cui all articolo 3, comma 6 della legge 335/1995. L importo soglia è annualmente rivalutato. Il requisito di importo minimo non è richiesto nel caso si abbia un età anagrafica pari a 70 anni e un anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni. COMMA 8. Incremento di 1 anno (si arriva a 66 anni), a decorrere dal 1 gennaio 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento dell assegno sociale, della pensione sociale per i sordomuti e per i mutilati ed invalidi civili. COMMA 9. Per i lavoratori e lavoratrici AGO e gestione separata è stabilito un limite anagrafico minimo per l accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), riferito a coloro che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall anno Mantenimento dell adeguamento legato alla speranza di vita. COMMA 10. Dal 1 gennaio 2012, per i soggetti AGO e gestione separata che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, l accesso alla pensione anticipata ad età inferiore ai requisiti anagrafici indicati dal comma 6, è consentita esclusivamente se è stata maturata un anzianità contributiva di: UOMINI 2012: 42 anni e 1 mese 2013: 42 anni e 2 mesi 2014: 42 anni e 3 mesi DONNE 2012: 41 anni e 1 mese 2013: 41 anni e 2 mesi 2014: 41 anni e 3 mesi 3

4 Sulle quote di pensione maturate sino al 31 dicembre 2011, è prevista la riduzione della quota di trattamento per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni di età: 1 punto percentuale per un anno in anticipo + (eventuale) 1 punto percentuale per il secondo anno di anticipo + (eventuali) 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo. La riduzione è proporzionale al numero di mesi se l età di pensionamento non risulta intera. Su tale disciplina è intervenuto il decreto Milleproroghe che, grazie alle modifiche introdotte, ha previsto che le penalizzazioni non si applicano ai soggetti che maturino il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, nei casi in cui derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo: i periodi di astensione obbligatoria per maternità; i periodi di astensione obbligatoria per l assolvimento degli obblighi di leva; i periodi di astensione obbligatoria per infortunio; i periodi di astensione obbligatoria per malattia; i periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria. COMMA 11. Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo è stato successivo al 1 gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito al compimento dei 63 anni a condizione che: risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (quindi attuabile dal 2016); l ammontare mensile della prima rata di pensione sia non inferiore a un importo soglia mensile (annualmente rivalutato) pari, per il 2012, a 2,8 volte l assegno sociale. COMMA 12. Mantenimento della disciplina riguardante gli adeguamenti dei requisiti per l accesso al pensionamento, legati alla speranza di vita. COMMA 13. Successivamente all adeguamento degli incrementi della speranza di vita effettuato con decorrenza dal 1 gennaio 2019, tali adeguamenti avranno cadenza biennale. COMMA 14. Le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di decorrenza pensionistica continuano ad applicarsi ai: soggetti che hanno perfezionato i requisiti necessari nella previgente normativa entro il 31 dicembre 2011; soggetti di cui all articolo 1, comma 9, legge 243/2004: le lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome (norma transitoria valida sino al 2015) e, nei limiti stabiliti dal comma 15, dai seguenti soggetti (anche se maturino i requisiti per l accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011): 4

5 lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti entro il periodo di mobilità; lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 fossero titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà; lavoratori peri quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. Essi restano carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età (variazione Milleproroghe versione Camera), ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio che, a tal fine, si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; (variazione Milleproroghe versione Camera) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: 1) la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale. 2) il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l accesso al pensionamento indipendentemente dall età anagrafica stabilita dall articolo 1, comma 6, lettera a) della legge 243/2004. COMMA 15. Adozione, entro 6 mesi (variazione Milleproroghe versione Camera), di un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell Economia, con il quale si definiscono le modalità di attuazione del comma 14 e si determina il numero massimo di beneficiari, nel limite delle seguenti risorse: 2013: 245 milioni di euro (erano 240 prima della modifica) 2014: 635 milioni di euro (erano 630 prima della modifica) 2015: 1040 milioni di euro 2016: 1220 milioni di euro 2017: 1030 milioni di euro 2018: 610 milioni di euro 2019: 300 milioni di euro 5

6 Monitoraggio da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria del numero delle domande di pensionamento. COMMA 15-bis. I dipendenti del settore privato le cui pensioni siano liquidate a carico dell AGO e che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età non inferiore a 64 anni. Le lavoratrici dipendenti del settore privato (AGO) possono conseguire il trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni. COMMA 16. Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, con l estensione anche ad età corrispondenti a 70 anni (con possibilità di aumento). COMMI 17. Modifiche all articolo 1 del d.lgs 67/2011, relativo alla disciplina di accesso al pensionamento anticipato dei soggetti impegnati in lavori usuranti: limitazione del periodo transitorio: (invece che ); pensionamento, con la disciplina a regime, secondo il sistema delle quote (vedi tabella B, di cui all allegato 1, della legge 247/2007); per i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno la disciplina vigente viene limitata al Dal 1 gennaio 2012 è previsto il sistema delle quote, incrementate di: a) 2 anni e 2 unità per lavoratori che hanno lavorato di notte da 64 a 71 giorni all anno; b) 1 anno e 1 unità per i lavoratori che abbiano svolto da 72 a 77 giorni all anno. COMMA 17-BIS. Per i lavoratori di cui sopra (lavori usuranti) continua ad applicarsi il regime delle finestre. COMMA 18. Un Regolamento, su proposta del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell Economia, adotterà le necessarie misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico tra l AGO e la altre gestioni pensionistiche, con particolare riferimento a: determinati lavoratori che abbiano effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere e abbiano cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della legge 153/1969; il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; il personale dei Vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti; i lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.. COMMA 19. Modifica del sistema di totalizzazione: possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti di qualsiasi durata ai fini del conseguimento di un'unica pensione (prima non era possibile se non vi erano almeno 3 anni di periodo assicurativo in ciascun fondo pensionistico). 6

7 COMMA 20. Dispone che si continuino ad applicare le disposizioni di cui all articolo 72 del dl 112/2008 (riferito allo stato di servizio e al collocamento a riposo dei dipendenti pubblici) tenendo conto della rideterminazione dei requisiti di accesso previsti dal presente articolo. Restano in vigore i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (adottati prima dell entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi effetto dopo il 1 gennaio 2012) dei dipendenti pubblici. COMMA 21. Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali riguardanti il personale di volo. Sono escluse: le pensioni pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS. le pensioni di invalidità. le pensioni di inabilità In ogni caso, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. COMMA 22. Aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti nella misura di -1,3% nel 2012, + 0,45 % per ogni anno successivo fino a raggiungere il livello del 24%. COMMA 23. Rideterminazione dal 1 gennaio 2012 delle aliquote dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. COMMA 24. Intervento sulle casse previdenziali dei professionisti al fine di assicurare l equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un periodo di 50 anni. Se le delibere previste non vengono adottate entro il 30 giugno 2012 o nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti si applica, con decorrenza dal 1 gennaio 2012: il calcolo pro-rata agli iscritti; un contributo di solidarietà dell 1%, per gli anni 2012 e COMMA 25. Per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (perequazione) delle pensioni è riconosciuta al 100% solo alle pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS. Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica, l aumento è comunque attribuito fino al raggiungimento del predetto limite maggiorato. COMMA 26. Dal 1 gennaio 2012, estensione ai professionisti iscritti alla gestione separata, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcune tutele in materia di malattia e maternità (vedi articolo 1, comma 788, legge 296/2006). 7

8 COMMA 27. Istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell incremento in termini quantitativi e qualitativi dell occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è cosi finanziato: 2012: 200 milioni 2013: 300 milioni 2014: 300 milioni 2015: 240 milioni COMMA 27-bis. Riduzione, per l anno 2013, di 500 mila euro della dotazione per il Fondo per interventi strutturali di politica economica. COMMA 28. Costituzione da parte del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell Economia, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una Commissione di esperti che valuti possibili nuove modalità di accesso graduale al pensionamento e eventuali forme di decontribuzione delle aliquote, soprattutto per i giovani. COMMA 29. Promozione, da parte del Ministro del lavoro, di iniziative dirette all informazione ed educazione previdenziale. COMMA 30. Istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali mirante al riordino del sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. COMMA 31. Alle quote di TFR e di indennità percepite per la cessazione di rapporti di co.co.pro., superiori a 1 milione di euro, non si applica il regime di tassazione separata previsto dall articolo 19 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi) e tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni suddette si applicano anche a tutti i compensi e le indennità erogati a qualsiasi titolo agli amministratori di società di capitali. Tali disposizioni si applicano alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è maturato dal 1 gennaio 2011 in poi. COMMA 31-bis. Contributo di solidarietà del 15% sulla parte dei trattamenti pensionistici eccedente i 200 mila euro. 8

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