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1 Roma - 12/01/2012 Prot. 5 Ai Segretari Generali Regionali Alle Strutture Regionali Alle Strutture Territoriali Ai Quadri sindacali Agli Iscritti e-news Oggetto: Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 201/2011, recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Misure a carattere previdenziale Sul Supplemento Ordinario n. 276, relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2011, è stata pubblicata la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 201/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, adottato dal Consiglio dei Ministri il 6 dicembre u.s. Anche le misure di carattere previdenziale hanno subito modifiche in sede di conversione. Con circolare n. 278 del 12 dicembre 2011 abbiamo illustrato le misure a carattere previdenziale contenute nel Decreto Legge 201//2011. Le più rilevanti modifiche apportate in sede di conversione sono le seguenti: il blocco della perequazione delle pensioni al costo della vita scatta, per il biennio , sulle pensioni di importo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, anziché su quelle superiori a due volte il minimo; i Lavoratori e le Lavoratrici che, con il sistema delle quote, avrebbero maturato i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012, potranno accedere al pensionamento al compimento di 64 di età; in caso di accesso al pensionamento anticipato, la penalizzazione annua sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1 gennaio 2012 è ridotta all 1% per i primi due di anticipo rispetto ai 62. Tale percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo; la platea dei derogati, ovvero di coloro che conservano i requisiti anagrafici e contributivi precedenti anche dopo il 31 dicembre 2011, viene ampliata in quanto il termine di stipula degli accordi sindacali di mobilità o di esodo incentivato (nel caso di lavoratori beneficiari delle

2 prestazioni a carico dei fondi di solidarietà), prima previsto antro il 31 ottobre 2011, è posticipato al 4 dicembre I Lavoratori in esodo, qualora maturino i requisiti di pensionamento prima dei 59 di età, restano a carico dei fondi di solidarietà fino al compimento di questa età; le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e computo (calcolo) della pensione dei Lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS sono incrementate, con effetto dal 1 gennaio 2012, di 1,3 punti percentuali ogni anno per passare dall attuale aliquota del 20% a quella del 24%. Le complessive misure definitive sono, pertanto, le seguenti: Soppressione INPDAP e ENPALS (art. 21) INPDAP e ENPALS vengono soppressi e accorpati all INPS dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge. Le loro risorse umane e strumentali sono trasferite all INPS con Decreti di natura regolamentare del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell Economia e della Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dall approvazione dei bilanci di chiusura delle gestioni degli Enti soppressi. L INPS, il cui CIV è integrato di 6 rappresentanti, provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione dei succitati Enti. La durata in carica del Presidente dell INPS è differita al 31/12/2014. Dall accorpamento di questi Enti si stima una riduzione dei costi complessivi di funzionamento di circa 20 milioni di nel 2012, 50 milioni di nel 2013 e 100 milioni di nel Riforma pensioni (art. 24) L intero sistema inerente i requisiti anagrafici e contributivi per l accesso alle pensioni, l indicizzazione delle prestazioni in essere e l armonizzazione delle aliquote contributive viene organicamente riformato. I principi ispiratori attengono all equità e convergenza generazionale, alla flessibilità nell accesso ai trattamenti pensionistici, all adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita. Introduzione sistema contributivo pro-rata per tutti (art, 24, comma 2) Per il calcolo della pensione, sulle anzianità contributive maturate a far data dal 1 gennaio 2012, si applicherà a tutti il sistema contributivo. Sono interessati da questa misura i Lavoratori che, avendo maturato 18 di contributi al 31 dicembre 1995, hanno attualmente la pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Conservazione e certificazione dei diritti acquisiti (art. 24, comma 3) Coloro che maturano il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 conservano le precedenti regole di accesso alla pensione e le relative decorrenze e possono chiedere la certificazione del diritto. Modifica tipologia di pensione (art. 24, comma 3) A partire dal 1 gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite: dalla «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi di seguito illustrati; dalla «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi di seguito illustrati, salvo le deroghe anch esse illustrate di seguito. Nuove pensioni di vecchiaia (art. 24, commi 4, 5, 6, 7, 9) I lavoratori e le lavoratrici con pensioni liquidate a carico dell AGO e delle forme esclusive e sostitutive nonché della gestione separata di cui all art. 2, comma 26, Legge 335/1995, conseguono la pensione in base alle nuove disposizioni di seguito illustrate e il proseguimento dell attività è incentivato dall operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.

3 Abolizione delle finestre mobili A partire dal 1 gennaio 2012, chi matura i requisiti a pensione secondo le nuove regole potrà riscuotere la pensione dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. Vengono abolite le finestre mobili che, di fatto, sono inglobate nei nuovi requisiti pensionistici che richiedono almeno un anno di contribuzione in più rispetto agli attuali. Requisiti anagrafici per le nuove pensioni di vecchiaia Donne lavoratrici dipendenti settore privato Viene accelerato l aumento del requisito dell età per la pensione per vecchiaia delle donne del settore privato che passa a 62 dal 1 gennaio 2012, a 63 e 6 mesi dal 1 gennaio 2014, a 65 dal 1 gennaio 2016 e a 66 dal 1 gennaio Donne lavoratrici autonome L età per la pensione di vecchiaia per le Lavoratrici autonome iscritte all AGO e alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995) viene elevata a 63 e 6 mesi dal 1 gennaio 2012, a 64 e 6 mesi dal 1 gennaio 2014, a 65 e 6 mesi dal 1 gennaio 2016 e a 66 dal 1 gennaio Uomini lavoratori dipendenti settore privato e donne lavoratrici settore pubblico Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1 gennaio 2012 è aumentato a 66. Uomini lavoratori autonomi Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1 gennaio 2012 è pari a 66. E confermata, per tutti, la disciplina di adeguamento automatico dei requisiti per il diritto a pensione rispetto agli incrementi della speranza di vita prevista dal Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010. A partire dal 2019 l adeguamento avverrà ogni 2. Per tutti i Lavoratori e le Lavoratrici il requisito anagrafico, dal 2021, non potrà essere inferiore a 67 ; infatti il Decreto prevede, per coloro che in possesso dei requisiti matureranno il diritto alla prima decorrenza utile per il pensionamento dall anno 2021, che l età minima di pensionamento non potrà essere inferiore a 67, Requisiti contributivi per le nuove pensioni di vecchiaia Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con una anzianità contributiva minima di 20 a condizione che l importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale, importo che è rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale calcolato dall ISTAT con riferimento al quinquennio precedente da rivalutare. Si prescinde da tale importo minimo se in possesso di un età anagrafica di 70 e in possesso di un anzianità contributiva minima effettiva di 5. Requisito anagrafico dell assegno sociale (art. 24, comma 8) Il requisito anagrafico per l accesso all assegno sociale (Legge 335/1995, art.3, comma 6), alla pensione sociale prevista per i sordomuti ultra sessantacinquenni (Legge 381/1970, art. 10), alla pensione sociale prevista per gli invalidi civili ultra sessantacinquenni (Legge 118/1971, art. 19) viene incrementato di 1 anno a partire dal 1 gennaio Pensioni anticipate e disincentivo (art. 24, comma 10) Requisiti contributivi per le nuove pensioni anticipate A far data dal 1 gennaio 2012 è riconosciuto il diritto a pensione con età inferiori a quelle previste per la pensione di vecchiaia solo se risulta maturata una anzianità contributiva: per gli uomini di 42 e 1 mese; per le donne di 41 e 1 mese. elevata di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

4 L anzianità contributiva, nel triennio , deve essere la seguente: Anno maturazione requisiti Uomini Donne e 1 mese 41 e 1 mese e 2 mesi 41 e 2 mesi e 3 mesi 41 e 3 mesi Anche per queste anzianità contributive si applicherà la disciplina di adeguamento automatico dei requisiti a pensione rispetto agli incrementi della speranza di vita prevista dal D. L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010. Misure di disincentivazione al pensionamento In caso di accesso alla pensione anticipata, se l età di pensionamento è inferiore a 62 verrà applicata una riduzione del 1% annuo per i primi due interi di anticipo dell età rispetto a 62 e del 2% annuo per ogni ulteriore anno di anticipo. Se l età di pensionamento non è intera la riduzione percentuale sarà proporzionale al numero di mesi. Accedere al pensionamento anticipato all età di 60 comporta una penalizzazione del 2%, accedere al pensionamento all età di 59 comporta una penalizzazione del 4% (1%+1%+2%) Abolizione quote E abolito, a far data dal 1 gennaio 2012, il sistema delle cosiddette quote. Requisiti anagrafici e contributivi minimi per la pensione nel sistema contributivo puro (art, 24, comma 11) I Lavoratori e le Lavoratrici che rientrano nel sistema contributivo puro (e cioè titolari di contribuzione solo dal 1996 in poi) possono conseguire il diritto alla pensione, previa cessazione dal lavoro, al compimento di un età anagrafica di 63 a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 di contribuzione effettiva e che l ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo, annualmente rivalutato in base alla variazione media del PIL del quinquennio precedente l anno da rivalutare, pari, nel 2012, a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale. Adeguamento requisiti alla speranza di vita (art. 24, commi 12 e 13) A tutti i requisiti anagrafici previsti dalla riforma e anche al requisito contributivo previsto per la pensione anticipata si applicheranno gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al D. L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e successive modifiche. Il primo adeguamento avverrà nel 2013 e i successivi nel 2016 e Gli adeguamenti successivi al 2019 verranno effettuati ogni due. Deroghe ai nuovi requisiti (art. 24, commi 14 e 15) Conservano i requisiti anagrafici e contributivi precedenti e il regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011: i Soggetti che maturano i requisiti a pensione entro il 31 dicembre 2011; i Lavoratori che, ancorché maturino i requisiti a pensione dopo il 31 dicembre 2011, siano: a. collocati in mobilità ordinaria e per le aree disagiate ex artt. 4 e 24 Legge 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità; b. collocati in mobilità lunga ai sensi dell art. 7, commi 6 e 7, Legge 223/1991 e successive modifiche per effetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c. che alla data del 31 ottobre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2, comma 28, Legge 662/1996;

5 d. che, anteriormente al 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e. che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l istituto dell esonero dal servizio cui all art. 72, comma 1, D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella Legge 133/2008. L esonero si considera in corso se il provvedimento di concessione è stato emanato prima del 4/12/2011. Sono abrogate le disposizioni che consentivano l esonero dei dipendenti delle amministrazioni dello stato nei 5 precedenti la data di maturazione dei 40 di contributi con diritto ad un trattamento economico durante il periodo dell esonero. Un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell Economia, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 201/2011, dovrà definire le modalità di attuazione delle deroghe compresa la determinazione del limite massimo numerico dei Lavoratori interessati nel limite delle risorse determinate in: 240 milioni euro nel milioni euro nel milioni euro nel milioni di euro nel milioni di euro nel milioni di euro nel milioni di euro nel Gli Enti di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande di pensionamento in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro o dell inizio del periodo di esonero. Requisiti in via transitoria per il settore privato (art. 24, comma 15 bis) Potranno conseguire il diritto a pensione nell AGO e nelle forme sostitutive, in deroga alle norme generali, con età non inferiore a 64 : i Lavoratori che maturino almeno 35 di contributi entro il 31 dicembre 2012 e che, secondo la precedente normativa avrebbero avuto diritto al pensionamento tramite le c.d. quote ; le Lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 abbiano raggiunto una anzianità contributiva pari ad almeno 20 e una età anagrafica di almeno 60. Coefficienti di trasformazione del sistema contributivo (art. 24, comma 16) Dal 1 gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo sarà esteso alle età corrispondenti a 70 e, in base alle variazioni dell aspettativa di vita, anche ad età corrispondenti a valori superiori. Il Decreto descrive la procedura di adeguamento e ne prevede, a partire dal 1 gennaio 2019, l aggiornamento ogni biennio in luogo del triennio stabilito dalla normativa precedente. Lavori usuranti (art. 24, comma 17) La normativa di accesso alle agevolazioni pensionistiche dei lavoratori sottoposti a mansioni usuranti rimane in vigore, ma il Decreto prevede il coordinamento di alcune norme con le nuove disposizioni con conseguente aggravamento delle condizioni per il pensionamento anticipato. A decorrere dal 1 gennaio 2012 i Lavoratori che svolgono attività usuranti potranno accedere al pensionamento in base ai requisiti previsti dalla tabella B della Legge 247/2007, vale a dire con le cosiddette quote (quota 96 nel 2013, quota 97 dal 2014), e non più con la riduzione di 3 unità rispetto alle stesse. Il periodo transitorio viene rimodulato dal 2008 al 2012 (e non più 2013) e di conseguenza vengono ricoordinate tutte le date connesse. Coloro che svolgono attività di turno notturno come definita dal D Lgs. 67/2011 per meno di 78 notti e che maturano i requisiti al pensionamento anticipato dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011 conservano

6 la riduzione del requisito di età anagrafica rispetto alle quote nel massimo di 1 anno per attività di turno notturno da 64 a 71 notti e di 2 per attività di turno notturno da 72 a 77 notti. Per i Lavoratori che svolgono attività di turno notturno inferiore a 78 notti e che maturano il requisito a pensione dal 1 gennaio 2012 il requisito anagrafico e il valore somma (cioè la quota) sono incrementati di: 2 e 2 unità se l attività di turno è svolta per un numero di notti da 64 a 71; 1 anno e 1 unità se l attività di turno è svolta per un numero di notti da 72 a 77. Dal 2012 il massimo del beneficio (spettante quindi solo a chi svolge almeno 78 notti) si ottiene applicando la quota. A coloro che accedono al pensionamento anticipato per effetto della normativa usuranti continuerà ad applicarsi di differimento della decorrenza (c.d. finestra mobile). Armonizzazioni (art.24, comma 18) Si prevede l armonizzazione per i regimi pensionistici per cui siano previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell Assicurazione Generale Obbligatoria, compresi i lavoratori di miniere, cave, torbiere, i Vigili del Fuoco, Forze armate, iscritti al Fondo speciale ferrovie. Totalizzazioni (art. 24, comma 19) Si rendono utilizzabili tutte le contribuzioni in quanto viene eliminato il vincolo di 3 per poter totalizzare la contribuzione. Esodo nelle amministrazioni statali (art. 24, comma 20) Le norme per l esodo dei dipendenti delle amministrazioni statali nei 5 precedenti i 40 (art. 72 D. L. 112/2008 convertito in Legge 122/2010), dal 1 gennaio 2012 terrà conto dei nuovi requisiti pensionistici e, per agevolare il processo di riduzione degli organici, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per il raggiungimento dei requisiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011 anche se aventi effetto dopo il 1 gennaio Contributo di solidarietà fondi speciali (art. 24, comma 21) Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2017 viene introdotto un contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni Lavoratori dipendenti (ex Fondi Elettrici, Telefonici, Trasporto, INPDAI) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Sono esclusi dal contributo di solidarietà pensionati ed iscritti che non raggiungevano 5 di anzianità contributiva al 31 dicembre Sono altresì escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per il Fondo volo l imponibile è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. La pensione al netto del contributo di solidarietà non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Le percentuali del contributo di solidarietà sono riportate nella tabella che segue. Contributo di solidarietà Anzianità contributive oltre 15 fino a 25 da 5 fino a 15 Oltre 25 al 31 dicembre 1995 Pensionati Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0% Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0% Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0% Ex Inpdai 0,3% 0,6% 1,0% Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0%

7 Lavoratori Ex Fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5% Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5% Ex Fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5% Ex Inpdai 0,5% 0,5% 0,5% Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5% Aumento contributi lavoratori autonomi e coltivatori diretti, mezzadri, coloni (art. 24, comma 21) Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e computo (calcolo) della pensione dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dal 1 gennaio 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il 24% (attualmente l aliquota è del 20%). Analogamente, dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni sono aumentate secondo le seguenti tabelle: Aliquote di finanziamento Zona normale Zona svantaggiata Anno Maggiore di 21 Minore di 21 Maggiore di 21 Minore di ,6% 19,4% 18,7% 15,0% ,0% 20,2% 19,6% 16,5% ,4% 21,0% 20,5% 18,0% % 21,8% 21,4% 19,5% ,2% 22,6% 22,3% 21,0% ,6% 23,4% 23,27% 22,5% dal ,0% 24,0% 24,0% 24,0% Aliquote di computo Aliquota di Anni computo ,6% ,0% ,4% ,8% ,2% ,6% dal ,0% Casse professionali (art. 24, comma 24) Per assicurare l equilibrio finanziario delle gestioni entro e non oltre il 30 giugno 2012 gli Enti e le forme pensionistiche di cui al D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996, nell esercizio della loro autonomia regolamentare, adottano misure per assicurare l equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50.

8 Le delibere sono sottoposte ai Ministeri vigilanti. In caso di parere negativo o di mancata delibera entro il 30 giugno 2012, con decorrenza dal 1 gennaio 2012 si applicano le disposizioni relative al pro-rata contributivo e un contributo di solidarietà dell 1% a carico dei pensionati per gli Blocco perequazione pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo (art. 24, comma 25) Per gli 2012 e 2013 viene bloccata la perequazione delle pensioni, rispetto all aumento del costo della vita, sui trattamenti superiori a tre volte il minimo AGO ( ,29 mensili). Alle pensioni sino a tre volte il minino la perequazione è riconosciuta al 100%. E prevista una clausola di salvaguardia per la quale le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo e inferiori a tale limite aumentato della quota di perequazione sono comunque rivalutate fino a concorrenza di detto limite maggiorato. Estensione delle tutele delle prestazioni temporanee ai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps (art. 24, comma 26) A decorrere dal 1 gennaio 2012 ai professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, Legge 335/1995 e non pensionati sono estese le tutele relative alle indennità di malattia e indennità di congedo parentale. Accantonamento risorse per politiche giovani e donne (art. 24, comma 27) Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell occupazione di donne e giovani. Il Fondo, i cui criteri e modalità istitutive saranno definiti con Decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell economia, è finanziato con 200 milioni di nel 2012, 300 milioni di nel 2013 e nel 2014, con 240 milioni di per il Commissione per accesso graduale al pensionamento e decontribuzione parziale (art. 24, comma 28) E prevista la costituzione di una Commissione di esperti, rappresentanti di Enti gestori di previdenza obbligatoria e Autorità di vigilanza del settore previdenziale, per valutare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ulteriori forme di gradualità nell accesso al pensionamento con il sistema contributivo. Entro la stessa data saranno anche analizzate forme di decontribuzione parziale dell aliquota contributiva verso forme previdenziali integrative. Iniziative per la promozione della cultura del risparmio previdenziale (art. 24, comma 29) Il Ministero del Lavoro elaborerà, insieme agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione ed educazione previdenziale, in particolar modo mirato alle giovani generazioni, cui concorre la comunicazione sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto. Tavolo per il riordino ammortizzatori sociali (art. 24, comma 30) Entro il 31 dicembre 2011 il Governo promuove l istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali per riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. TFR di importo elevato (art. 24, comma 31) Sulle indennità di fine rapporto, erogate in denaro o in natura, di importo superiore a un milione di, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011, l imposta è determinata in deroga ai criteri indicati nell art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all art. 11, comma 1, dello stesso Testo Unico. Le medesime disposizioni si applicano ai compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. Contributo di solidarietà dei trattamenti pensionistici elevati (art. 24, comma 31 bis)

9 Il contributo di solidarietà previsto dall art. 18, comma 22 bis, del D.L. 98/2011, convertito con modifiche in Legge 111/2011, a carico dei trattamenti pensionistici elevati corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, viene rimodulato nelle seguenti percentuali: - 5% della parte eccedente i lordi fino a ; - 10% per la parte eccedente fino a ; - 15% per la parte eccedente i Le modifiche apportate in sede di conversione rivestono carattere migliorativo, ma, a nostro avviso, le misure previste continuano a presentare caratteri di forte iniquità e rischiano di generare pesanti effetti recessivi in una situazione economica e sociale già profondamente deteriorata. Una maggiore equità sarebbe stata possibile ed avrebbe consentito di ridurre il disagio economico e sociale dei Lavoratori dipendenti, dei Pensionati e delle loro Famiglie. Restiamo impegnati a sostenere l'azione di Cisl, Cgil e Uil che avevano presentato unitariamente numerose proposte di modifica del provvedimento ed ora sottolineano l esigenza di apportare ulteriori correttivi, anche a carattere previdenziale, in occasione della prossima adozione del Decreto mille proroghe. Cordiali saluti. Per LA SEGRETERIA NAZIONALE Massimo Saotta e Carlo De Masi

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