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1 Seu Nuova Normativa Nuove Opportunità

2 La nuova normativa SEU e le opportunità di business La regolamentazione da parte dell Autorità per l Energia dei Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) fa finalmente chiarezza sui requisiti per poter godere dell esenzione dagli oneri parafiscali sull energia elettrica auto consumata. Si tratta ora di creare nuovi modelli di business. I ricavi saranno assicurati dai clienti finali che comprano l energia auto consumata e la loro entità varierà in base agli aspetti di mercato e regolatori (prezzo al cliente finale dell energia elettrica), agli aspetti tecnici (la capacità di modulare il sistema in modo da massimizzare l autoconsumo) e alla solvibilità del cliente finale.

3 Seu: definizione Si definisce SEU un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe installata sullo stesso sito, in assetto cogenerativo ad alto rendimento, sono gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale; gli impianti sono direttamente connessi per il tramite di un collegamento privato all unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all interno di un area, senza soluzione di continuità. I Seu sono quindi sistemi indipendenti e operanti all esterno delle reti pubbliche, in cui produzione e consumo di energia elettrica avvengono in unico sito da parte di un unico produttore e di un unico cliente finale. I sistemi aventi tali requisiti, in forza della previsione di cui all articolo 10 comma 2 del D. Lgs. n. 115/2008, sono esentati dal pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, di dispacciamento, di copertura degli oneri generali di sistema, essendo tenuti a sostenere tali costi esclusivamente con riferimento all energia elettrica prelevata dal punto di connessione. L Articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 115/2008 ha previsto un regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per un particolare regime di autoconsumo denominato Sistema Efficiente di Utenza (di seguito definito anche SEU ), delegando l attuazione di tale disciplina all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Con la deliberazione 12 Dicembre 2013 n. 578 del 2013 (di seguito la Delibera ), l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (di seguito l Autorità) ha finalmente dato attuazione a tale disciplina. Ai sensi dell Articolo 1.1 della Delibera (definizioni di sistema efficiente di utenza, piena disponibilità di un area e unità di consumo ) perché si configuri un sistema efficiente di utenza devono realizzarsi tutte le seguenti condizioni: devono essere presenti uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o cogenerativi ad alto rendimento di potenza complessiva non superiore a 20 MW e tutti gestiti da un solo soggetto; tali impianti di produzione devono essere collegati (oltre che alla rete elettrica) a un unica unità di consumo di un solo cliente finale. Unità di consumo significa l insieme dei punti di consumo fra loro connessi, che sono tutti utilizzati per uno specifico impiego o finalità produttiva e che sono tutti sulla medesima unità immobiliare ovvero su unità immobiliari contigue, tutte nella disponibilità della medesima persona. Sostanzialmente per unità di consumo si intende l insieme dei punti di utilizzo di energia di titolarità di un solo soggetto che possano essere considerati unitariamente in funzione del loro utilizzo; il collegamento fra l impianto/o gli impianti di produzione deve avvenire attraverso una linea senza obbligo di connessione di terzi. Sostanzialmente una linea privata creata ad hoc, tutta all interno del medesimo sito e che non collega altri impianti di produzione o unità di consumo. il titolare del punto di consumo deve avere anche la piena disponibilità dell area dove sono situati gli impianti di produzione. Per piena disponibilità si intende il diritto di proprietà, il diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale come la locazione o il comodato; l area dove sono situati gli impianti di produzione e l area ove è collocata l unità di consumo devono essere senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, nella piena disponibilità del medesimo cliente finale. tali limitazioni restringono in modo significativo l ambito di applicabilità dei SEU. Infatti, ad esempio, all interno di un condominio l impianto sull area condominiale potrà servire solo le utenze condominiali; in un centro commerciale l impianto fotovoltaico eventualmente posto sul tetto del centro commerciale potrà essere al servizio di un solo cliente finale insediato nel centro commerciale e tale cliente finale dovrà anche avere la piena disponibilità del tetto dell immobile, ove è collocato l impianto di produzione; l interno di un sito industriale o di un area artigianale l impianto di produzione non potrà essere al servizio dell intera area, ma potrà essere al servizio di un solo cliente finale, che dovrà essere insediato nella stessa area ove è collocato l impianto; un amministrazione pubblica non potrà sfruttare tutte le aree libere nella sua disponibilità per strutturare il sistema efficiente di utenza, ma dovrà installare l impianto di produzione solo dove ha l unità di consumo;

4 tale tipo di limitazione incide in modo significativo sulla possibilità di utilizzare i SEU per quelle fonti come il mini eolico e l idroelettrico, per le quali, per ragioni tecniche, è molto difficile avere nello stesso luogo unità di produzione e consumo; la ricomprensione delle servitù nel concetto di piena disponibilità avrebbe agevolato l applicazione della normativa dei SEU ai sistemi mini eolici e idroelettrici, ma tale possibilità è stata respinta espressamente dall Autorità (Cfr. Art. 1.1 della Delibera definizione di piena disponibilità di un area ). SEU e vantaggi I SEU godono di un regime di particolare favore. A tale categoria di sistemi di autoconsumo è infatti attribuita dall Articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 115/2008 l esenzione dalle componenti variabili degli oneri generali di sistema e delle tariffe di trasmissione e distribuzione, che assumono un peso molto rilevante nella bolletta elettrica. Ne consegue che l installazione di un impianto di autoconsumo configurato come sistema efficiente di utenza: se produttore e cliente finale coincidono, permetterà al cliente finale di non pagare (per l energia istantaneamente auto-consumata) il costo dell energia e la gran parte degli oneri di carattere tariffario e parafiscale che nella bolletta elettrica si aggiungono al costo dell energia; se il produttore e il cliente finale non coincidono permetterà al cliente finale di pagare per l energia autoconsumata un importo stabilito d accordo con il produttore, che sarà presumibilmente di poco inferiore a quello pagato con la bolletta elettrica. Infatti: (i) l energia auto-consumata è esente dagli oneri parafiscali e tariffari sopra menzionati, che sarebbero altrimenti applicabili all energia prelevata dalla rete; (ii) verosimilmente il consumatore ha consentito al produttore di installare nel proprio sito un impianto di energia per l autoconsumo, perché ha pattuito in anticipo condizioni favorevoli per la propria fornitura di energia. In entrambi i casi, l energia prodotta in eccedenza sarà ceduta alla rete elettrica al prezzo di mercato (e quindi verosimilmente con un ricavo di gran lunga minore rispetto a quello assicurato dai SEU) e il fabbisogno di energia che non viene soddisfatto dall autoconsumo verrà prelevato dalla rete elettrica (e quindi verosimilmente con un costo significativamente superiore a quello dell energia auto-consumata). Nell ipotesi in cui produttore e cliente finale coincidano, vi sarà un vantaggio economico più marcato per il cliente finale, perché non dovrà condividere con un altro soggetto i profitti dell operazione, però vi sarà il problema per il cliente finale di trovare la provvista per l investimento sull impianto e di pagare i relativi oneri finanziari. Nel caso in cui produttore e cliente finale siano invece due soggetti diversi, la provvista finanziaria e i relativi oneri saranno a carico del produttore, e il cliente finale dovrà condividere con il produttore i vantaggi del sistema. I ricavi e i guadagni originati da un sistema efficiente di utenza non sono dunque quantificabili in misura fissa, ma dipenderanno da un insieme di variabili fra le quali: se nel sistema produttore e cliente finale coincidono o meno; quanta parte dell energia prodotta viene auto-consumata immediatamente (e quindi valorizzata in modo adeguato) e quanta parte viene invece venduta come eccedenza (e quindi valorizzata in modo verosimilmente inadeguato rispetto ai costi di investimento); se nella specie vi siano o meno i requisiti per cumulare ai benefici dei SEU quelli dello scambio sul posto fino a 200 kw (vedi successivo paragrafo specifico), che consente in alcuni casi per gli impianti da fonte rinnovabile di ottenere (per impianti non incentivati o per impianti di potenza inferiore a 20 kw) il rimborso del valore dell energia acquistata e della componente variabile degli oneri di sistema e delle tariffe di distribuzione e trasmissione per un numero di kwh pari al numero di kwh immessi in rete dagli impianti di produzione in sito (Cfr. la recente Deliberazione 19 Dicembre 2013, n. 614); se nella specie siano cumulabili ai benefici dei SEU altri incentivi (es. certificati bianchi per impianti

5 fotovoltaici < 20 kw o impianti cogenerativi, detrazioni fiscali, certificati verdi, tariffe omnicomprensive e incentivi di conto energia); il costo di mercato dell energia elettrica: tanto più questo è elevato tanto maggiore sarà il vantaggio per il consumatore di potersi rifornire in autoconsumo e tanto maggiore sarà il ricavo del produttore per la vendita delle eventuali eccedenze; la dimensione dell impianto e la sua valorizzazione a fini fiscali come bene mobile o bene immobile, perché da questo dipende l impatto sulla rendita catastale (e quindi sulle tasse immobiliari) e sulla percentuale di ammortamento (e quindi sulla deducibilità per le imprese commerciali). I SEU sono comunque strutture che dal punto di vista contrattuale ed economico sono molto diver-se da quelle finora utilizzate nel settore delle fonti rinnovabili. Al centro del rapporto economico contrattuale vi sono: le esigenze di consumo del cliente finale; il costo dell energia del cliente finale; i benefici che la normativa regolatoria attualmente attribuisce ai SEU. Questi tre elementi sono di carattere aleatorio e insuscettibili di previsione preventiva nel medio-lungo periodo. I rapporti presumibilmente dovranno, infatti, strutturarsi su basi di temporaneità e prevedendo fungibilità dei materiali per l utilizzo in più installazioni, con una svolta significativa rispetto alle strutture precedenti. Estremamente utile sarebbe comunque un immediato chiarimento da parte degli organi legislativi e/o regolatori competenti sul periodo minimo nel quale, dopo avere effettuato l investimento, si possa fare affidamento sui benefici previsti. Al fine di evitare una sostanziale sospensione di operatività della disciplina normativa è poi necessario che il GSE, l Autorità per l Energia Elettrica e l Agenzia delle Dogane provvedano tempestivamente alle regole applicative di loro competenza. Procedure per la realizzazione del Seu La regolamentazione vigente prevede una serie di adempimenti di carattere autorizzativo, fiscale e regolatorio preliminari rispetto alla costruzione e all esercizio di un sistema efficiente di utenza. Connessione del sistema alla rete elettrica La connessione è regolata dalle disposizioni ordinarie (in parte modificate dalla Delibera). La richiesta di connessione dell impianto di produzione sarà fatta dal cliente finale, ovvero dal produttore previo mandato del cliente finale. Il contratto di connessione sarà poi sottoscritto da chi ha richiesto la connessione Va considerato che se il cliente finale non pagherà le forniture in prelievo dalla rete pubblica, il terzo fornitore potrà sospendere la fornitura con la conseguenza di danneggiare non solo il cliente finale, ma anche il produttore, che a causa di questo non può più immettere in rete le proprie eccedenze di produzione. Prima di effettuare la sospensione della fornitura l impresa distributrice dovrà inoltrare una comunicazione al produttore per evidenziargli la data dalla quale non potrà più immettere energia (Articolo 18.2 della Delibera). Al fine di tutelare il produttore, la Delibera consente al produttore di richiedere una connessione di emergenza contro il rischio di morosità del cliente finale. Se la potenza in immissione richiesta per la connessione di emergenza è uguale o minore a quella richiesta sul punto di connessione principale, la richiesta di connessione va gestita come se la potenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal produttore all atto della richiesta di connessione e quindi già disponibile. Il corrispettivo per la connessione sarà comunque in ogni caso dovuto. (Art della Delibera). In tutti i casi in cui è realizzato un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di produzione con unità di consumo in cui vi sia già connessione alla rete è comunque necessario inviare una richiesta di adeguamento della connessione esistente, anche se il sistema è già connesso. In tale richiesta di connessione dovrà essere indicato il punto di connessione che si intende utilizzare, mentre per gli altri punti di connessione può essere richiesta la soppressione o l utilizzo come punti di emergenza, salvo che vi siano particolari esigenze di esercizio che richiedano la connessione del SEU alla rete tramite più punti di

6 connessione (Articolo 9 della Delibera). Quando si è in presenza di un SEU nel quale il soggetto produttore e il cliente finale sono diversi, la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale (Arti- colo 8.2 della Delibera). Nella dichiarazione di fine lavori da inviarsi al gestore di rete ai fini dell allaccio dovrà essere indi- cata la volontà di richiedere la qualificazione come SEU (Articoli 23.3 e 10.9 TICA, come modificati dalla Delibera). Il regolamento di esercizio sarà poi sottoscritto congiuntamente dal produttore e dal cliente finale (Articolo 23.5 TICA). Tutte le modifiche che interessino la connessione di un SEU dovranno poi essere obbligatoriamente comunicate entro 60 giorni dalla data di conclusione dell adeguamento della connessione al GSE, perché questo possa valutare se sussistono ancora i requisiti per la qualificazione come Sistema Efficiente di Utenza (Articoli 8.3 e 8.4 della Delibera). Autorizzazione alla realizzazione dell impianto di produzione ed eventualmente dell impianto di rete per la connessione Tali autorizzazioni saranno richieste con la procedura stabilita per la comunicazione inizio lavori, con la procedura abilitativa semplificata o con la autorizzazione unica a seconda della tipologia di impianto interessato, previo ottenimento, ove necessario, dei consensi preliminari stabiliti dalla normativa (es. valutazione di impatto ambientale, autorizzazione paesaggistica, nulla osta idrogeologico, ecc.). L autorizzazione per la realizzazione dell impianto di rete per la connessione (cioè per la realizzazione di quegli adeguamenti della rete pubblica che si rendano necessari per la connessione) ove non è inclusa nelle procedure sopra menzionate dovrà essere richiesta dal produttore, ovvero dal gestore della rete locale di distribuzione secondo le modalità previste dal Testo Unico Impianti Elettrici R.D. 1775/1933, ovvero dalle leggi regionali applicabili. Seguirà poi la realizzazione dell impianto. Dopo avere realizzato l impianto e avere esperito tutte le necessarie procedure per l allaccio dell impianto alla rete pubblica e la firma del regolamento di esercizio dovrà procedersi ai necessari adempimenti post-costruzione di carattere fiscale e regolatorio. Catasto Sulla base di quanto stabilito dalla Circolare 36/E del 19 Dicembre 2013 dell Agenzia delle Entrate (che si riferisce al fotovoltaico ma le cui soluzioni sono applicabili per quanto compatibili anche all eolico, ) occorre procedere all accatastamento (o a dichiarazione di variazione per la rideterminazione delle rendita dell unità immobiliare) se l impianto fotovoltaico incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. Non sarà, però, necessario l accatastamento né la dichiarazione di variazione quando almeno uno dei seguenti requisiti è soddisfatto: la potenza nominale dell impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall impianto stesso; la potenza nominale complessiva espressa in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall impianto, sia che l impianto sia al suolo, sia che l impianto sia su edificio accatastato; per le installazioni al suolo, non sia superato un volume di 150 metri cubi. Adempimenti sulle accise Per quanto riguardo l imposta di produzione si dovrà procedere all ottenimento delle necessarie autorizzazioni di carattere fiscale da parte dell Agenzia delle Dogane, secondo le istruzioni che sa- ranno fornite dall Agenzia delle Dogane. Il titolare dell officina elettrica sarà comunque sempre il produttore (Cfr. Art. 11 uu del TICA come modificato dalla Delibera e Articolo 1.1 ee della Delibera). Nel passato la mancanza di istruzioni specifiche dell Agenzia delle Dogane ha creato problemi di coordinamento fra la normativa regolatoria e quella fiscale, che hanno ostacolato lo sviluppo dei sistemi di autoconsumo. Nelle premesse della Delibera l Autorità ha scritto che L Autorità... ha presentato gli elementi essenziali... all Agenzia delle Dogane... ciò con l obiettivo di evitare che le con- figurazioni possibili dal punto di vista regolatorio incontrino criticità applicative o incompatibilità dal punto di vista fiscale, come segnalato da alcuni soggetti nel corso della

7 consultazione. È quindi auspicabile che l Agenzia delle Dogane faccia sollecitamente un documento per regolamentare le procedure che il produttore dovrà seguire ai fini delle imposte e dell ottenimento della licenza di officina. Qualificazione come sistema efficiente di utenza del GSE Gli impianti che non siano ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera potranno godere dei benefici dei SEU solo se otterranno il riconoscimento della qualifica di SEU dal GSE (Articolo 7.3 della Delibera). La qualifica dovrà essere richiesta congiuntamente dal produttore e dal consumatore al GSE entro 60 giorni dall entrata in esercizio dell impianto (Articolo 7.3 della Delibera.). Il GSE dovrà predisporre un portale informatico e dovrà definire le modalità e informazioni per il riconoscimento della qualifica di Sistema Efficiente di Utenza (Art della Delibera). Ai sensi dell Articolo 24.5 della Delibera, il GSE deve definire entro il 31 marzo 2014 modalità transitorie per i SEU che entrino in esercizio dopo l 1 gennaio 2014, ma prima dell operatività del portale informatico del GSE. È urgentissimo che tali regole siano definite al più presto altrimenti si rischia di creare per gli impianti in via di ultimazione un regime di incertezza maggiore di quello preesistente all adozione della Delibera. Riepilogo e riferimenti normativi Sostanzialmente oggi si ha certamente un quadro più chiaro e definito di quello precedente. I SEU sono comunque strutture che dal punto di vista contrattuale ed economico sono molto diverse da quelle finora utilizzate nel settore delle fonti rinnovabili. Al centro del rapporto economico contrattuale vi sono: le esigenze di consumo del cliente finale; il costo dell energia del cliente finale. I benefici che la normativa regolatoria attualmente attribuisce ai SEU. Tutti e tre questi elementi sono di carattere aleatorio e insuscettibili di previsione preventiva nel medio-lungo periodo. I rapporti presumibilmente dovranno quindi strutturarsi su basi di temporaneità e prevedendo fungibilità dei materiali per l utilizzo in più installazioni, con una svolta significativa rispetto alle strutture precedenti. Estremamente utile sarebbe comunque un immediato chiarimento da parte degli organi legislativi e/o regolatori competenti sul periodo minimo nel quale, dopo avere effettuato l investimento, si possa fare affidamento sui benefici previsti. Al fine di evitare una sostanziale sospensione di operatività della disciplina normativa è poi necessario che il GSE, l Autorità per l Energia Elettrica e l Agenzia delle Dogane provvedano tempestivamente alle regole applicative di loro competenza.

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