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1 Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Le pensioni nel Come di consueto divulghiamo l aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS, con particolare riferimento alle modifiche apportate con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio In merito a queste ultime modificazioni ed innovazioni è da avvertire che l INPS non ha ancora proceduto ad una loro disamina esaustiva, avendo emanato ad oggi, solo le prime istruzioni ed essendo successivamente intervenuto come si vedrà più avanti esclusivamente su alcuni degli argomenti oggetto di modifica legislativa. Si fa riserva, pertanto, di nuove comunicazioni ove ciò dovesse ritenersi opportuno in relazione ad eventuali nuovi interventi dell INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE A norma del disposto contenuto all art. 3, comma 13, della legge 29/05/82, n. 297 ( Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica ) che ha introdotto il principio secondo cui il limite massimo della retribuzione pensionabile debba essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni, il tetto di retribuzione pensionabile nel 2008 sale da ,00 a ,00. L'incremento inizialmente fissato in misura del 1,6% (rif. decreto interministeriale Economia e Lavoro del 19 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007), è stato poi riveduto dall INPS che, con circolare n. 11 del 1 febbraio 2008, l ha definitivamente fissato all 1,7%, senza tuttavia modificare i criteri di calcolo della perequazione per il PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI In primo luogo, è da rilevare che, nonostante il notevole impegno da parte di Manageritalia ed altre organizzazioni di categoria, volto a contrastare tale iniziativa legislativa, per l anno 2008 la perequazione automatica non è concessa alle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo, ovvero a 3.489,12, anche se per effetto di un correttivo dell ultim ora inserito allo scopo di attenuare l iniquità della norma per chi percepisce proprio un importo di pensione coincidente con 3.489,12, o solo lievemente inferiore, viene attribuito un incremento anche alle pensioni di importo superiore a otto volte il minimo ed inferiori a tale minimo incrementato della quota di rivalutazione automatica, fino a concorrenza del limite maggiorato, corrispondente a 3.539,72. Di fatto, quindi, nel 2008 non percepiranno alcun aumento i trattamenti pensionistici superiori a 3.539,72 mensili. Con riferimento alle modalità di calcolo della perequazione è da sottolineare che, a seguito delle modifiche della relativa disciplina apportate dall art. 5, comma 6 del decreto legge n. 81/2007, convertito nella legge n. 127/2007, per il triennio , salvo quanto già ampiamente Sede Roma: Roma - Via Nazionale, Tel Fax Ufficio Milano: Milano - Via Stoppani, 6 - Tel Fax Codice Fiscale website: info@manageritalia.it

2 illustrato per le pensioni superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS, la percentuale di aumento per la variazione del costo della vita si applica secondo le seguenti modalità: al 100% sull'importo fino a 5 volte il trattamento minimo INPS in vigore nell anno precedente (nel 2007 pari ad 436,14 mensili); al 75%, oltre il quintuplo del minimo. La percentuale di incremento provvisorio per l anno 2008 delle pensioni superiori al minimo e fino a 8 volte il minimo è stata fissata al 1,6%, salvo conguaglio, mentre, per la perequazione 2007 è stato confermato il medesimo valore (2%) attribuito in via provvisoria a gennaio 2007, conseguentemente anche quest anno i pensionati non potranno far valere alcun credito nei confronti degli enti di previdenza. Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dal 1 /01/2008 vengono quindi determinati come segue: Aumento 2008 Importo pensione al dicembre ,6% (100% ISTAT) fino a 2.180,70 1,2% (75% ISTAT) sulla parte di pensione oltre 2.180,70 e fino 3.489,12 Aumento fino al raggiungimento oltre 3.489,12 e fino a 3.539,72 del limite massimo della fascia Nessun aumento oltre 3.539,72 Si ricorda, infine, che l aumento verrà determinato prendendo a riferimento tutti i trattamenti pensionistici che fanno capo ad uno stesso interessato, compresi quelli di previdenza complementare. CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO Il calcolo della pensione interamente con il sistema retributivo si applica a coloro che al avevano maturato un anzianità contributiva almeno pari a 18 anni. Chi a tale data risultava già lavoratore dipendente ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, si vedrà invece applicare il calcolo in pro-rata (con il sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e con il sistema contributivo per il restante periodo). L'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: quota A quota B si calcola in base all anzianità contributiva maturata sino al , secondo la normativa vigente a quella data, utilizzando le retribuzioni relative agli ultimi cinque anni precedenti la cessazione; corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in avanti, calcolata con la normativa introdotta dall art. 3 del DLgs n.503/92 (cd. riforma Amato ), in base alle retribuzioni degli ultimi 10 anni. 2

3 Per il calcolo della pensione è consentito utilizzare l intera retribuzione assoggettata a contributi (rif. art. 21 Legge n.67/88), sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è stato aggiornato per il 2008 a ,00. Nella tabella seguente riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel Fascia retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a ,00 2,00% 2,00% oltre ,00 e fino a ,45 1,50% 1,60% oltre ,45 e fino a ,90 1,25% 1,35% oltre ,90 e fino a ,50 1,00% 1,10% oltre ,50 1,00% 0,90% REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a partire dal 2008 risultano profondamente modificati dalla normativa contenuta nella citata legge n. 247/2007, che ha eliminato il cosiddetto scalone previsto dalla legge n. 243/2004 (Riforma Maroni), che avrebbe comportato dal 1 gennaio 2008 un aumento immediato di tre anni (da 57 a 60 anni) dell età minima per il diritto alla prestazione, sostituendovi un sistema di aumenti graduali dell età e a decorrere dal 1 luglio 2009 di cosiddette quote, date dalla somma tra soglie di età minima e anni di anzianità contributiva. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, i requisiti per accedere alla pensione anticipata per anzianità sono 58 anni di età e 35 anni di contribuzione (non è prevista la quota), mentre per i lavoratori autonomi il requisito anagrafico è pari a 59 anni di età. Rimane ferma la possibilità, per entrambe le categorie, di perfezionare il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall età, al raggiungimento di un anzianità contributiva di almeno 40 anni. Per i requisiti in vigore dal 1 luglio 2009, rinviamo alle tabelle riepilogative riportate di seguito. Requisiti per la pensione di anzianità lavoratori dipendenti Anno età ed anzianità anzianità e dall' al (*) 58 e oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma età + contributi uguale a: dall' al e (età minima 59 anni) dall' al e (età minima 60 anni) dal e (età minima 61 anni) (*) Dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità - in via sperimentale fino al di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. 3

4 Requisiti per la pensione di anzianità lavoratori autonomi Anno età ed anzianità anzianità e dall' al e oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma età + contributi uguale a: dall' al e (età minima 60 anni) dall' al e (età minima 61 anni) dal e (età minima 62 anni) E da sottolineare che la legge n. 247/2007 non ha modificato le norme contenute nella legge n.243/2004 relative alla salvaguardia del diritto a pensione per gli assicurati che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre Per l applicazione di tale salvaguardia si richiede che il lavoratore abbia perfezionato i requisiti di età e di anzianità contributiva sulla base della normativa previgente, senza che assuma alcuna rilevanza il momento di apertura della finestra che può collocarsi, evidentemente, dopo il 31 dicembre I lavoratori interessati, le cui finestre si collocano nel 2008, potranno andare in pensione di anzianità in qualsiasi momento successivo all apertura della finestra. La legge n. 247/2007 ha inoltre apportato alcune innovazioni alla disciplina delle altre ipotesi di salvaguardia della possibilità di accedere alla pensione di anzianità in base alla disciplina in vigore al 31 dicembre 2007, previste dalla legge n. 243/2004. La prima ipotesi riguarda i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, per i quali la data entro cui dovevano aver ottenuto l autorizzazione da parte dell INPS viene aggiornata al 20 luglio 2007 (invece che al 1 marzo 2004). A seguito della previsione di quest ultima nuova ipotesi il numero complessivo dei lavoratori ai quali viene riconosciuta la possibilità di continuare a fruire della più favorevole disciplina relativa alla pensione di anzianità vigente nel 2007, viene elevato da a PENSIONE DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER LE DONNE La legge n. 247/2007 non ha inciso sulla particolare forma di pensione di anzianità riservata alle donne, introdotta con l art. 1, comma 9, della legge 243/2004 (Riforma Maroni), che prevede la possibilità per le lavoratrici, in via sperimentale fino al 2015, di ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un età di almeno 57 anni, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo. Tale disposizione intendeva attenuare la penalizzazione che alle donne sarebbe derivata se fosse entrato in vigore nel 2008 il cosiddetto scalone Maroni dal drastico aumento dell età per il diritto alla pensione di anzianità, che per le lavoratrici sarebbe coincisa con quella per il diritto alla pensione di vecchiaia. Evidentemente, il legislatore del 2007, pur avendo introdotto una certa gradualità nell aumentare l età pensionabile di anzianità (il requisito di 60 anni di età è stato spostato dal 1 gennaio 2008 al 1 luglio 2009), nell esercizio della sua discrezionalità ha ritenuto opportuno lasciare alle lavoratrici questa ulteriore opzione. 4

5 E da dire, peraltro, che la scelta di avvalersi di questa possibilità va attentamente valutata, possibilmente con l ausilio del Patronato, in quanto la liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo comporta, nella maggior parte dei casi, lo svantaggio di dar luogo ad una notevole riduzione dell importo del trattamento pensionistico. LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ 2008 Lavoratori con meno di 40 anni di anzianità contributiva Si applica la disciplina restrittiva introdotta dall art. 1, comma 6, lettera e) della legge n. 243/2004 che ha ridotto da 4 a 2 le finestre di accesso, eliminando le decorrenze di aprile e di ottobre. Rimangono quelle del 1 gennaio dell anno successivo per coloro che risultino in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell anno e quelle del 1 luglio dell anno successivo per coloro che risultino in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell anno. Rimane confermato che la prima finestra utile di uscita per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato per anzianità entro il è quella di aprile Lavoratori con almeno 40 anni di anzianità contributiva La legge n. 247/2007 prevede che tali soggetti, in attesa di una eventuale revisione del regime delle decorrenze delle pensioni da stabilire entro il 31 dicembre 2011, possono accedere al pensionamento sulla base del più favorevole regime previgente, continuando a fruire di quattro finestre di uscita. Nelle tabelle seguenti, si riepilogano le decorrenze possibili per le diverse tipologie di pensionamento. LE FINESTRE DI USCITA PER IL LAVORATORI DIPENDENTI Data di maturazione dei requisiti Decorrenza con meno di 40 anni di contributi Decorrenza con almeno 40 anni di contributi 1 luglio 2008 entro il 31/03/2008 (avendo compiuto almeno 57 anni di età) 1 gennaio ottobre 2008 entro il 30/06/2008 (avendo compiuto almeno 57 anni di età) entro il 30/09/ gennaio luglio 2009 entro il 31/12/ aprile 2009 LE FINESTRE DI USCITA PER IL LAVORATORI AUTONOMI Data di maturazione dei requisiti Decorrenza con meno di 40 anni di contributi Decorrenza con almeno 40 anni di contributi entro il 31/03/ ottobre luglio 2009 entro il 30/06/ gennaio 2009 entro il 30/09/ aprile gennaio 2010 entro il 31/12/ luglio 2009 Si ricorda che le suddette decorrenze si devono intendere non come date fisse ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti previsti possono andare in pensione; una volta conseguito il diritto, la pensione potrà essere richiesta anche nei mesi e negli anni successivi alla cosiddetta finestra, con decorrenza, ovviamente, dal mese successivo la presentazione della domanda. 5

6 REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA Per la pensione di vecchiaia da liquidare con il sistema retributivo (o misto) restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini e 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni. Il diritto alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, introdotta dall art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995, può invece essere perfezionato al compimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni per le donne, a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione, ovvero, a prescindere dall età, con un anzianità contributiva di almeno 40 anni. La legge n. 247/2007 ha infatti lasciato in vigore la radicale innovazione introdotta dalla legge n.243/2004 che ha, in pratica, equiparato i requisiti di età per la pensione di vecchiaia contributiva a quelli previsti per la pensione di vecchiaia retributiva. Conseguentemente, scompare dal nostro ordinamento la principale caratteristica della pensione contributiva, che consisteva nella flessibilità di scelta del momento del pensionamento in un arco temporale individuato, sia per gli uomini sia per le donne, tra i 57 ed i 65 anni di età (la cosiddetta forchetta ). In pratica può dirsi che con riferimento ai requisiti di età per la pensione contributiva è stato applicato il medesimo metodo dello scalone, peraltro in misura ancora più accentuata di quello che era stato previsto (ma, alla fine, non applicato), per la pensione di anzianità: tre anni per le donne (da 57 a 60 anni) e ben otto anni per gli uomini (da 57 a 65 anni). Dal sopraindicato aumento dei limiti di età discende che la previsione contenuta nella legge n.335/95 che subordina il conseguimento della pensione contributiva alla condizione che il suo importo risulti non inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale, potrà d ora in avanti trovare applicazione solo per le donne, poiché non si riferisce a chi ha compiuto i 65 anni di età. Si ricorda, infine, che la pensione con il calcolo esclusivamente contributivo potrà essere ottenuta anche dai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che esercitino la facoltà di opzione per tale sistema di calcolo, potendo far valere 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti). LE FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA La legge n. 247/2007, con l art. 1, comma 5, lettera b), ha introdotto una radicale modificazione in tema di decorrenza della pensione di vecchiaia, da sempre fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell età pensionabile, stabilendo quattro finestre nell anno con gli stessi criteri precedentemente indicati per le pensioni di anzianità maturate con 40 anni di contribuzione, che riepiloghiamo nella seguente tabella: Data di maturazione dei requisiti FINESTRE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA DAL 2008 Decorrenza pensione Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi entro il 31 marzo 1 luglio stesso anno 1 ottobre stesso anno entro il 30 giugno 1 ottobre stesso anno 1 gennaio anno successivo entro il 30 settembre 1 gennaio anno successivo 1 aprile anno successivo entro il 31 dicembre 1 aprile anno successivo 1 luglio anno successivo 6

7 L introduzione delle finestre è stata oggetto di severi rilievi critici da parte di quasi tutte le associazioni sindacali, in quanto è stata interpretata come intesa a stabilire in modo surrettizio un nuovo aumento dell età pensionabile, allo scopo di incrementare il risparmio della spesa previdenziale. La disposizione, inoltre, dà luogo a gravi disparità di trattamento in relazione al mese di compimento dell età pensionabile che può portare, nei casi limite, ad un differimento della data di pensionamento anche di sei mesi (o ancora maggiore, se per il raggiungimento del diritto alla pensione vengono conteggiati periodi di contribuzione come lavoro autonomo). Ma il problema più delicato che si è posto in merito all applicazione della disposizione in esame si ricollega alla considerazione che il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore, proprio perché ha compiuto l età pensionabile, non può più fruire della tutela contro il licenziamenti privi di giusta causa e di giustificato motivo. Sicché per il lavoratore si presenta il rischio di restare, per alcuni mesi, senza retribuzione e senza pensione, dal momento che non sempre risulta possibile concordare con il proprio datore di lavoro il differimento della cessazione del rapporto di lavoro al mese immediatamente precedente quello in cui si apre la finestra. Al riguardo, in occasione del rinnovo del ccnl per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, è stata inserita una clausola che permetterà ai dirigenti licenziati per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, di non incorrere in questa situazione. Sono esclusi dall applicazione delle finestre per la pensione di vecchiaia i lavoratori che avevano maturato il requisito anagrafico e contributivo prima del 31 dicembre 2007 e, a seguito delle precisazioni fornite dall INPS (rif. circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, redatta sulla base delle indicazioni date dal Ministero del Lavoro), anche quei lavoratori che al 31 dicembre 2007 abbiano in corso il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni previste dai ccnl, anche nel caso in cui essi raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi successivamente al 31 dicembre Si segnala, inoltre, che le finestre per le pensioni di vecchiaia non si applicano alle lavoratrici che, almeno sei mesi prima del compimento dei 60 anni di età, esercitino l opzione per il proseguimento dell attività lavorativa fino al compimento del 65 anno di età, ai sensi e per gli effetti dell art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54, dal momento che il requisito anagrafico che viene preso in considerazione ai fini della decorrenza del pensionamento rimane quello dei 60 anni di età, che quindi sarà ampiamente superato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. La soluzione prospettata per i lavoratori che non rientrano nelle suddette deroghe sulla base della tesi sostenuta dal Ministero del Lavoro (rif. nota del 10 gennaio 2008, prot. 15) che la possibilità di recesso da parte del datore di lavoro debba essere differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso lascia non poche perplessità, in quanto non è ovviamente possibile modificare con atti amministrativi una norma di legge. Sembra auspicabile, pertanto, ai fini di una soluzione definitiva del problema, il ricorso ad una iniziativa legislativa che preveda una deroga espressa alle disposizioni vigenti in materia di licenziamenti, con riferimento alla fattispecie in esame e, in prospettiva, che si disponga l eliminazione delle finestre per la pensione di vecchiaia in occasione della revisione da attuare entro il 31 dicembre 2011, delle decorrenze per coloro che accedono al pensionamento con almeno 40 anni di contribuzione e delle pensioni di vecchiaia liquidate con almeno 65 anni per gli 7

8 uomini e 60 anni per le donne (rif. Art. 1, comma 4, legge n. 247/2007). CUMULO PENSIONE / REDDITI DI LAVORO Non è stato attuato dal legislatore il progetto formulato nel Protocollo sul welfare del luglio 2007 di rivedere la normativa in materia di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro dipendente o autonomo, pertanto per il momento restano in vigore le regole già illustrate lo scorso anno che riepiloghiamo nella seguente tabella. ATTIVITÀ SVOLTA TIPOLIGIA DI PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità liquidata con 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età Lavoro dipendente o autonomo Pensione di anzianità liquidata con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con 37 anni di contributi e 58 anni di età Pensione di anzianità liquidata fino al 1 dicembre 2002 con meno di 37 anni di contributi e 58 anni di età, se è stata esercitata l opzione per il versamento dell importo una tantum di cui all art. 44, comma 2 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003) Lavoro dipendente Pensione di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e/o età inferiore a 58 anni Lavoro autonomo Pensione di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e/o età inferiore a 58 anni Nessuna trattenuta Trattenuta dell intera pensione Trattenuta del 30% della quota eccedente 443,56 mensili (la trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito di lavoro). Lavoro dipendente Trattenuta dell intera pensione fino a 63 anni di età. Lavoro autonomo Pensione liquidata interamente con il sistema contributivo Oltre i 63 anni, trattenuta del 50% della quota eccedente 443,56 mensili. Trattenuta del 50% della quota eccedente 443,56 mensili. TOTALIZZAZIONE Il comma 76 dell art. 1 della legge n. 247/2007, in attesa di una riforma dell istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi, che dovrebbe superare e riassorbire la ricongiunzione dei contributi stessi, ha introdotto con effetto dal 2008 delle rilevanti modifiche della relativa disciplina che comportano un ampliamento dei diritti dei lavoratori assicurati. Con la prima modifica viene ridotto da 6 a 3 anni il periodo di anzianità contributiva minima che permette di includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti 1. Con la seconda modifica viene eliminata una ulteriore condizione a cui era subordinata la facoltà di avvalersi della totalizzazione, ovvero quella di non aver maturato il diritto a pensione in alcuna singola gestione. 1 L INPS, al punto 8 della circolare n. 69 del 9 maggio 2006 ha specificato che per il perfezionamento dell anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola. 8

9 L INPS è intervenuto sull argomento con circolare n. 9 del 17 gennaio 2008, specificando che le pensioni in totalizzazione per le quali è determinante l utilizzo di periodi di contribuzione posseduti in gestioni incluse nella totalizzazione con un anzianità contributiva non inferiore a tre anni, ma inferiore a sei anni, non possono avere decorrenza antecedente il 1 febbraio L Istituto, inoltre, precisa che ai fini dell accertamento dell anzianità contributiva minima di tre anni, l Assicurazione Generale Obbligatoria deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni e, quindi, i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi possono essere cumulati fra loro al fine del raggiungimento dell anzianità contributiva, pari ad almeno tre anni, necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi. La modifica legislativa che ha ridotto da sei a tre anni il requisito contributivo minimo richiesto per totalizzare i contributi di una gestione ha riflessi sulla valutazione delle gestioni assicurative con anzianità contributiva pari o superiore a tre anni, ma inferiore a sei anni, relativamente alle domande di pensione in totalizzazione presentate prima del 1 gennaio 2008 e non ancora definite, e su quelle già respinte. Le domande respinte potranno essere riesaminate, su richiesta degli interessati ed, in tali ipotesi la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1 febbraio 2008, mentre per le domande non ancora definite occorrerà distinguere i seguenti casi: 1. qualora la gestione o le gestioni escluse in esame (cioè, quelle pari o superiori a tre anni, ma inferiori a 6) siano determinanti per il diritto a pensione, le domande dovranno essere accolte e la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1 febbraio 2008; 2. qualora la gestione o le gestioni in esame non siano determinanti per il diritto a pensione, le sedi INPS provvederanno a contattare il richiedente affinché scelga di ottenere la pensione in totalizzazione senza il computo delle predette gestioni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In alternativa, il lavoratore può scegliere di ottenere la pensione in totalizzazione con il computo delle gestioni in parola, ma con decorrenza 1 febbraio Le pensioni in totalizzazione già liquidate escludendo le gestioni nelle quali l assicurato era in possesso di un anzianità contributiva inferiore a sei anni, ma pari o superiore a tre anni, non possono essere ricostituite. RISCATTO DELLA LAUREA Il comma 77 dell articolo 1 della legge n. 247/2007, ha apportato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, alcune modificazioni e innovazioni alla disciplina del riscatto del corso legale di laurea, in senso favorevole per il richiedenti. La prima modifica riguarda le modalità di pagamento degli oneri di riscatto, disponendo che il relativo pagamento possa essere effettuato, oltre che in unica soluzione, in 120 rate mensili, senza l applicazione di interessi per la rateizzazione. Si tratta di una modifica di grande rilievo dal momento che il periodo di rateizzazione risulta, in pratica, raddoppiato rispetto a quello precedentemente consentito dall INPS (in 5 anni tramite 60 rate mensili maggiorate di interessi al tasso legale, attualmente pari al 3%). E da tenere presente, peraltro, che la nuova disposizione agevolativa si applica esclusivamente alle domande di riscatto presentate a partire dal 1 gennaio

10 Una vera e propria innovazione è costituita, poi, dalla previsione di ammettere la facoltà di riscatto anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma di previdenza, che non abbiano iniziato l attività lavorativa. In questo caso il contributo viene versato all INPS, in evidenza contabile separata, e viene rivalutato con le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda e il montante maturato è trasferito presso la gestione previdenziale di iscrizione. Nella fattispecie in esame, non essendovi ancora una retribuzione di riferimento, l importo contributivo da versare viene calcolato sulla base di un parametro uguale per tutti, che la nuova disposizione individua nel reddito minimo imponibile per la contribuzione dovuta dagli operai del settore artigianato e del commercio, moltiplicato per l aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%). Sotto l aspetto fiscale, gli oneri di riscatto continuano ad essere deducibili ai fini IRPEF, ma per i riscatti sostenuti a favore di giovani non ancora lavoratori è stata introdotta un altra rilevante innovazione in tema di agevolazioni fiscali: oltre che confermare esplicitamente la deducibilità del contributo da parte dell interessato, viene prevista anche la possibilità, per i soggetti di cui l interessato risulti fiscalmente a carico, di operare una detrazione di imposta nella misura del 19% degli importi versati. Si sottolinea, infine, un ulteriore rilevante beneficio: in deroga a quanto previsto dalla legge n.335/95, i periodi di riscatto del corso legale di laurea sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, indipendentemente dall età anagrafica, con almeno 40 anni di contribuzione. 10

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