1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

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1 1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA: LE FINESTRE III

2 1.1 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI E DECCORENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA Nel sistema di calcolo retributivo e misto (legge , n. 724, art. 11, comma 1; D.lgs. n. 503/1992, art. 2, comma 1; legge , n. 335, art. 1, commi 13 e 23). La pensione viene calcolata con il sistema retributivo a favore di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni. Viene calcolata con il sistema misto (retributivo per i periodi fino al , contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono: a) l età pensionabile : 65 anni per gli uomini 60 anni per le donne b) una anzianità assicurativa e contributiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali). Esistono, peraltro, talune eccezioni, relative sia all'età pensionabile (1), che alla anzianità assicurativa e contributiva (2). Condizione per ottenere la pensione è che i lavoratori abbiano cessato l attività di lavoro subordinato sia in Italia che all estero (3). La pensione decorre dal mese successivo a quello nel quale l assicurato ha compiuto l età pensionabile. L interessato può però chiedere che la pensione decorra dal mese successivo a quello in cui ha presentato la domanda. (1) Le eccezioni riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne) (INPS, circolare , n. 65). (2) Sono sufficienti 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al li avevano già raggiunti; per quelli autorizzati ai versamenti volontari prima del ; per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell anno solare (INPS, circolare , n. 65). (3) INPS, circolare 6 marzo 1995, n. 65, punto IV

3 Nel sistema di calcolo contributivo (legge , n art. 1, c. 19 e 20; legge n. 243, art. 1, c. 6, lett. b) Per i lavoratori il cui trattamento di pensione viene liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un unica prestazione, denominata pensione di vecchiaia. La pensione viene calcolata con il sistema contributivo nei confronti dei nuovi assunti a partire dal 1 gennaio 1996, (cioè di chi non aveva una posizione assicurativa prima di tale data), nonché dei lavoratori assicurati presso la gestione separata dell INPS (V. par ). I titolari di una posizione assicurativa anteriore al 1996 possono optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995 e che, al , avessero avuto meno di 18 anni di contribuzione. I requisiti per ottenere la pensione sono: Età pensionabile: almeno 57 anni 1 sia per gli uomini che per le donne 2. Anzianità contributiva: almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Importo minimo della pensione: l importo della pensione maturato non deve essere inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale 3. I lavoratori subordinati, per ottenere la pensione, devono aver cessato il rapporto di lavoro sia in Italia che all estero. Tale normativa vale sino a tutto il 2007, anche per coloro che entro il 31 dicembre di tale anno maturano i requisiti sopra indicati, ma che chiederanno la pensione successivamente a tale data. * * * Dal gennaio 2008, fermo restando il requisito del raggiungimento dell importo minimo, la pensione è liquidata in presenza dei requisiti seguenti 4 : Anno Età Anzianità contributiva minima dal 1 gennaio anni se donna 65 anni se uomo oppure qualsiasi età* 40* oppure dal 1 gennaio anni (61 se autonomo) al 31 dicembre dal 1 gennaio anni (62 se autonomo) al 31 dicembre dal 1 gennaio 2014 in poi 62 anni (63 se autonomo) 35 (*) Non si considerano i riscatti di periodi di studio e la prosecuzione volontaria; i periodi anteriori al 18 anno di età, vanno moltiplicati per 1,5 (art. 1, c. 7, legge 335/95. Dal gennaio 2008 anche ai pensionati di vecchiaia nel sistema contributivo che si pensionino a una età inferiore a 65 anni (uomini) o a 60 (donne) si applica il meccanismo delle finestre (v. par. 1.3). 5 1 Tale requisito non è necessario se l assicurato ha maturato 40 anni di anzianità contributiva (a tale fine i periodi lavorati prima dei 18 anni valgono una volta e mezzo; viceversa non valgono il riscatto laurea ed i versamenti volontari). 2 Le lavoratrici madri possono andare in pensione prima, aggiungendo alla loro età 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi (l. 335/1995, art. 1, c. 40). 3 Tale requisito non è richiesto per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età. 4 I medesimi requisiti valgono (legge n. 243/04, art. 1, c. 6) per i lavoratori assicurati presso la gestione separata INPS, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per le norme da applicare ai lavoratori iscritti sia alla gestione separata che ad altre forme di previdenza obbligatoria, l INPS ha fatto riserva di comunicazione (circ n. 105/05, par. 4). V

4 1.2 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ (legge , n. 153, art. 22; legge n. 449, art. 59, commi 6, 7, 8; legge , n. 243, art. 1, comma 6, lett. a) Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti ai quali si applica il criterio di calcolo retributivo o misto, si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero della sola anzianità contributiva, indicati nella tabella seguente. Tab. 1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti Anni età e anzianità contributiva (1) Oppure solo anzianità contributiva (2) e e * e * e * e * e * e * e (3) 62* e (1) Ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, nel conteggio della anzianità contributiva non si tiene conto dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione. (2) Nel conteggio del requisito della sola anzianità contributiva (alternativo al requisito dei 35 anni in concorrenza con quello della età anagrafica), si tiene conto di tutta la contribuzione, compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la sua misura, fermo restando che il requisito dei 35 anni deve essere raggiunto secondo le regole della precedente nota 1. (3) Salvo differimento, previa verifica sui risparmi di spesa conseguiti.. (*) Ovviamente tale requisito riguarda unicamente gli uomini, dal momento che le donne, a 60 anni di età, hanno diritto alla pensione di vecchiaia. (v. par ). Il lavoratore per ottenere la pensione deve aver cessato sia in Italia che all estero l attività di lavoro subordinato. La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il suo titolare compie l età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. VI

5 1.3 - LAVORATORI DIPENDENTI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge , n. 335, art. 1, comma 29; legge n. 449, art. 59, commi 6, 7, 8; legge , n. 243, art. 1, comma 6, lett. c) Mentre la pensione di vecchiaia decorre salvo diversa espressa decisione dell interessato dal mese successivo al compimento dell età pensionabile, per la pensione di anzianità esistono le cosiddette finestre di uscita, che ne differiscono la decorrenza. Esse sino a tutto il 2007 in numero di quattro per anno variano a seconda della data in cui l interessato raggiunge i requisiti per il diritto alla pensione. Per i lavoratori dipendenti, ognuna di esse si apre dopo la fine del trimestre in cui sono stati raggiunti tali requisiti, secondo la regola seguente: lavoratori che maturano i requisiti entro il 1 trimestre: dal 1 luglio se hanno compiuto 57 anni lavoratori che maturano i requisiti entro il 2 trimestre: dall 1 ott.. se hanno compiuto 57 anni lavoratori che maturano i requisiti entro il 3 trimestre: dal 1 gennaio dell anno seguente lavoratori che maturano i requisiti entro il 4 trimestre: dal 1 aprile dell anno seguente La tab. 1 alla pagina seguente costituisce l applicazione pratica di tali regole. * * * Dal gennaio 2008 le finestre si riducono a due per anno: 1 gennaio e 1 luglio, secondo la modulazione seguente: lavoratori che maturano i requisiti(1) entro il 30 giugno: possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo; lavoratori che maturano i requisiti(1) entro il 31 dicembre: possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno successivo; lavoratori che maturano i quarant anni(1) di anzianità contributiva entro il 30 giugno: possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell anno successivo se hanno compiuto i 57 anni entro il 31 dicembre precedente; in caso contrario, la pensione decorre dal 1 luglio dell anno successivo (2); lavoratori che maturano i quarant anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre: possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno seguente, indipendentemente dall età posseduta al 31 dicembre (2). La tab. 2 (pag. IX) costituisce l applicazione pratica di tale regola. Dal 2008 il meccanismo delle finestre viene esteso ai soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo e che la richiedono prima del 65 anno di età se uomini o 60 se donne. Le finestre rappresentano la prima decorrenza possibile; una volta raggiunta, la pensione può essere liquidata a partire da qualunque mese successivo. Se, ad esempio, l assicurato decide di continuare a lavorare dopo l apertura della prima finestra utile, la sua pensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui presenterà la domanda, sempre che abbia risolto il rapporto di lavoro. (1) Vedi precedente par (2) Il comma 11, lettera f) della legge n. 243/04 delegava il Governo a definire diversamente la decorrenza delle pensioni liquidate con 40 anni di anzianità. Peraltro tale delega è scaduta senza essere stata attuata. VII

6 Tab. 1 Requisiti e decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto (sino a dicembre 2007) Requisiti maturati entro il ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età oppure 39 anni ctr ctr + 57 età oppure 39 anni ctr ctr + 57 età oppure 39 anni ctr ctr + 57 età oppure 39 anni ctr ctr + 57 età oppure 39 anni ctr ctr + 57 età oppure 39 anni ctr ctr + 57 età oppure 39 anni ctr ctr + 57 età oppure 39 anni ctr Decorrenza della pensione Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti VIII

7 Tab. 2 Requisiti e decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e di quella di vecchiaia nel sistema contributivo (dal gennaio 2008) Requisiti maturati entro il 30 giugno 2008 Requisiti 60 anni di età e 30 giugno anni di contributi 31 dicembre giugno anni di età e 60 anni di età e 30 giugno anni di contributi 31 dicembre giugno anni di età e 61 anni di età e 30 giugno anni di contributi 31 dicembre giugno anni di età e 61 anni di età e 30 giugno anni di contributi 31 dicembre giugno anni di età e 61 anni di età e 30 giugno anni di contributi 31 dicembre anni di età e Decorrenza della pensione 1 gennaio 2009 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2009 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio gennaio 2010 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2010 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio gennaio 2011 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2011 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio gennaio 2012 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2012 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio gennaio 2013 se di età pari o superiore a 57 anni 1 luglio 2013 se di età inferiore a 57 anni 1 luglio 2013 IX

8 1.4 LAVORATORI AUTONOMI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge , n. 449, art. 59, commi 6 e 8: legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 6, lett. a) e comma 7) I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti ( contribuzione mista ), se utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei lavoratori autonomi. Tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti per il raggiungimento del diritto, che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostra la tabella seguente: Tab. 1 Requisiti contributivi maturati Entro il Anni Data di nascita Fino al Decorrenza della pensione Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente X

9 A partire dal gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi aumenta secondo la progressione seguente: nel biennio 2008/2009: 61 anni; dal 2010 al 2013: 62 anni; dal 2014: 63 anni Pertanto i lavoratori possono ottenere la pensione di anzianità, secondo la tabella seguente. Tab. 2 Requisiti maturati entro il 30 giugno dicembre giugno dicembre giugno dicembre giugno dicembre giugno dicembre dicembre giugno dicembre 2014 Requisiti 61 anni di età e 61 anni di età e 61 anni di età e 61 anni di età e 62 anni di età e 62 anni di età e 62 anni di età e 62 anni di età e 62 anni di età e 62 anni di età e 62 anni di età e 63 anni di età e 63 anni di età e Decorrenza della pensione 1 luglio gennaio luglio gennaio luglio gennaio luglio gennaio luglio gennaio gennaio luglio gennaio 2016 XI

10 1.5 - REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME (NORME IN VIGORE DAL 2008) (legge , n. 243, art. 1, comma 9) In via sperimentale, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che avranno maturato un anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo. Possono beneficiare della sperimentazione : le lavoratrici in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, il diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina attuale, vigente sino a tale data; le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento. Infatti questa opzione ha lo scopo di consentire loro di usufruire dei requisiti più favorevoli previsti dalla legislazione in vigore sino al 31 dicembre Invece le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, hanno la possibilità di esercitare, in qualunque momento, l opzione per il sistema contributivo di cui all art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n Per le donne che usufruiscono della sperimentazione l applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, senza i benefici previsti dall art. 1, c. 40, lett. c), della legge n. 335/95 (anticipo dell età di pensionamento, o aumento del coefficiente di trasformazione, a favore delle lavoratrici madri). A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le finestre di accesso previste dalla normativa in vigore dal 2008 (vedi par. 1.3 e 1.4). XII

11 1.6 DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI: COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE (D.lgs. n. 503/1992, artt. 3,7 e 13; legge n. 335/1995, art. 1, comma 17) Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende l importo al quale viene applicata per determinare la misura della pensione la percentuale risultante dal prodotto dell anzianità contributiva per l aliquota di rendimento (vedasi par. 1.8). L importo della retribuzione annua media pensionabile si determina: a) per coloro che al avevano più di 15 anni di anzianità contributiva (1): - sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione; b) per coloro invece che al avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva: - sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell anno di decorrenza della pensione e di quella dell anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall Istat. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, la rivalutazione è data dalla variazione dell indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale. La tabella seguente riporta i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell anno in corso. L ammontare della pensione, è dato dalla somma: a) della quota (A) di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell , calcolata con la normativa vigente a tale data; b) della quota (B) di pensione corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva acquisita dopo l , calcolata con la attuale normativa. (1) L anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc.. XIII

12 Tab. 1 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2005 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al (quota A) Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2005 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al (quota B) Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 INPS, messaggio n del 26 gennaio XIV

13 1.7 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE UTILE PER L ACCREDITO INTEGRALE DEL PERIODO ASSICURATIVO AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PENSIONI (legge , n. 638, art. 7, comma 1; legge , n. 389, art. 1, comma 2) Il numero dei contributi settimanali che l INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare ai fini del calcolo della anzianità contributiva, è pari a quello delle settimane retribuite. E però necessario che risulti pagata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. Perciò, per l anno in corso, il dipendente ha diritto all accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro 9.071,92. Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione alla data del 1 gennaio e moltiplicando il risultato per 52. Nel caso in cui la retribuzione imponibile sia inferiore, l INPS accredita un numero di settimane proporzionalmente ridotto. La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura di tutte le settimane dell anno, nel corso degli anni più recenti. Anno Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo , , , , , , , , , , , , , , , ,58 436,14 INPS, circolari n. 3, tab. Q del4 gennaio 2007, e n. 34 del 6 febbraio ,03 174, , ,92 XV

14 1.8 - FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL ANNO 2007 (legge , n. 67, art. 21, comma 6; D.lgs. n. 503/1992, art. 12, comma 1) L importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.6.) le aliquote di rendimento (1) moltiplicate per gli anni di contribuzione (sino a un massimo di 40 anni). Le aliquote di rendimento hanno misura diversa; in relazione all ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, che viene adeguata annualmente. Tale prima fascia per il 2007 è pari a ,00 (2). Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di retribuzione pensionabile, a ciascuna delle quali si applicano aliquote di rendimento inferiori al 2%. A loro volta tali aliquote hanno misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e per il calcolo di quella relativa alla anzianità maturata dal Per le anzianità ante 93 infatti esistono, al di sopra del tetto costituito dalla prima fascia, altre tre fasce le cui aliquote sono pari rispettivamente all 1,50%, all 1,25% e all 1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, con aliquote pari all 1,60%, all 1,35%, all 1,10% e allo 0,90% (3). Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta a un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva. (1) Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l aliquota di rendimento è il numero che in termini di percentuale della retribuzione pensionabile (vedasi 1.6) indica l importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile. (2) INPS, circolare 4 gennaio 2007, n. 3, tab. O. (3) Tetto pensionabile è dunque l importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica per il calcolo della pensione con il sistema retributivo l aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti. XVI

15 Tab. 1 1 Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00% (x40=80%) ,37 Oltre euro ,00 Fino a euro Fascia di euro ,39 Oltre euro ,39 Fino a euro ,78 Fascia di euro ,39 1,50% (x40=60%) 7.936,12 1,25% (x40=50%) 6.613,69 Oltre euro ,00% (x40=40%) Tab. 2 2 Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00% (x40=80%) ,37 Oltre euro ,00 Fino a euro ,39 Fascia di euro ,39 Oltre euro ,39 Fino a euro ,78 Fascia di euro ,39 Oltre euro ,78 Fino a euro ,70 Fascia di euro 9.619,92 1,60% (x40=64%) 8.465,53 1,35% (x40=54%) 7.142,79 1,10% (x40=44%) 4.232,76 Oltre euro ,70 0,90% (x40=36%) XVII

16 1.9 - IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2007 (valori provvisori) Dal 1 gennaio 2007 l importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché delle pensioni sociali e degli assegni sociali, è il seguente: Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali Pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi Pensioni sociali Assegni sociali IMPORTI MENSILI 436,14 320,88 389,36 IMPORTI ANNUI 5.669, , ,68 INPS, circolare n. 3 del 4 gennaio 2007,, tab. B LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (valori provvisori) (legge , n. 448, art. 34; legge , n. 388, art. 69; D.M ) La percentuale di variazione per il calcolo dell aumento delle pensioni per l anno in corso è stata calcolata, in via previsionale, in misura pari al 2%, salvo eventuale conguaglio. Tale percentuale, collegata alla variazione del costo della vita, si applica secondo il meccanismo seguente (1): nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il detto trattamento; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo. Il calcolo dell aumento viene fatto cumulando l importo di eventuali trattamenti corrisposti al pensionato da parte dell INPS e da altri Enti di previdenza, presenti nel casellario centrale. Ciò premesso, le pensioni in corso di pagamento alla fine dello scorso anno sono state così aumentate per l anno Aumento del 2% Fino a euro 1.282,74 Aumento dell 1,8% Oltre euro 1.282,74 e fino a euro 2.137,90 Aumento dell 1,5% Sulla parte di pensione eccedente euro 2.137,90 (1) Stabilito dall'art. 34, c. 1, della L , n. 448 XVIII

17 IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA E DI INVALIDITA CON I REDDITI DA LAVORO (D.lgs. n. 503/92, art. 10, commi 1 e 6; nonché comma 8, come modificato dall art. 11, comma 10 della legge n. 537/1993; legge n. 449/1997, art. 59, comma 14; legge n. 448/1998, art. 77; legge , n. 388, art. 72; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, comma 1; legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 2 lett.b)) Nel sistema retributivo CATEGORIA DI TRATTENUTA SULLA PENSIONE PENSIONE LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO PENSIONE DI VECCHIAIA Nessuna Nessuna PENSIONE DI ANZIANITA (**) a) liquidata ad assicurato con 40 anni di contributi (1), a qualsiasi età b) liquidata ad assicurato con 37 anni di contributi e 58 anni di età al momento del pensionamento c) liquidata ad assicurato con meno di 40 anni di contributi e che non rientra nel caso b).(2) (*) PENSIONE DI INVALIDITA Liquidata entro il 1994 (4) Nessuna Nessuna Intero importo 50% della quota eccedente il trattamento minimo Nessuna Nessuna 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 436,14) (3) Nessuna ASSEGNO DI INVALIDITA dal 1995 (4) (5) XIX 50% della quota eccedente il trattamento minimo 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 436,14) (3) (1) Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione. (2) Al compimento dell età pensionabile (65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne) la pensione di anzianità è equiparata, ai fini del regime del cumulo, a quella di vecchiaia. Pertanto da tale momento essa diviene interamente cumulabile con qualsiasi reddito. (*) I pensionati di anzianità che non lavoravano al , ma che hanno intenzione di lavorare, possono ottenere il cumulo totale versando entro tre mesi dall inizio della attività una determinata somma (vedi circolare INPS , n. 16). (3) La trattenuta non può comunque essere superiore al 30% del reddito da lavoro conseguito dal pensionato. (4) Se l assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è interamente cumulabile con il reddito sia da lavoro autonomo sia da lavoro dipendente. (5) In casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione; pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.). (**) La legge n. 243/04 (art.1, c. 2, lett. b)), aveva delegato il Governo ad ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell anzianità contributiva e dell età. Tale delega non è stata esercitata.

18 Rimangono valide le disposizioni previgenti alla legge 289/02, nei casi in cui sono più favorevoli di quelle attuali. Pertanto possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo: - i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) con decorrenza entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall età; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 avessero, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche i 55 anni di età Nel sistema contributivo (legge n. 335/1995, art. 1, commi 21/22) Una diversa normativa regola il cumulo tra la pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo e i redditi da lavoro. Poiché infatti l art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335 stabilisce che le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni, la pensione di vecchiaia contributiva non è stata modificata dalle norme che nel tempo hanno ritoccato le regole del cumulo senza coinvolgere espressamente il sistema contributivo. Pertanto resta in vigore il regime di cumulo della pensione di vecchiaia contributiva con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo delineato nell art. 1, commi 21 e 22 della citata legge n. 335/1995. Esso può così riassumersi: XX

19 Pensione di vecchiaia contributiva (art. 1, commi 21 e 22, legge n. 335/1995) Soggetti Criteri di cumulabilità della pensione Titolari di pensione con età < 63 anni - divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi Titolari di pensione con età > 63 anni - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi 1.12 RIDUZIONE DELL ASSEGNO DI INVALIDITA NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI A UN DATO AMMONTARE (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 42) L assegno di invalidità subisce riduzioni nel caso in cui il suo titolare abbia redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa, di importo superiore a determinati limiti. La tabella 1 riassume la regola generale; la successiva tabella 2 espone l importo del reddito che, nel corso degli ultimi anni, ha costituito il limite della cumulabilità in relazione alle diverse fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione. Tab. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio 25% dell importo dell assegno di invalidità 50% dell importo dell assegno di invalidità XXI

20 Tab. 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a lire da lire a lire da lire in poi Fino a euro ,88 Da euro ,88 a euro ,85 Oltre ,85 Fino a euro ,24 Da euro ,24 a euro ,80 Oltre ,80 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento 2004 Fino a euro ,36 Da euro ,36 a euro ,70 Oltre , Fino a euro ,36 Da euro ,36 a euro ,95 Oltre , Fino a euro ,16 Da euro ,16 a euro ,70 Oltre , Fino a euro ,28 Da euro ,28 a euro ,10 Oltre ,10 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento INPS, circolare n. 3 del 4 gennaio 2007, tab. F. Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro (v. par. 1.11), sempreché dopo la riduzione del 25% o del 50% - sia ancora di ammontare superiore al trattamento minimo di pensione. In altre parole, l assegno di invalidità in presenza di altri redditi subisce dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane se supera l ammontare minimo si applicano le ritenute di cui al punto Se l assegno di invalidità è stato liquidato a un assicurato in possesso di un periodo assicurativo pari o superiore a 40 anni, si applicano solo le riduzioni illustrate nel presente paragrafo. XXII

21 CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41) Gli importi dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. La tabella 1 riassume la regola generale; la tabella 2 indica gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità in relazione alle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione. 1 - Limiti di reddito Ammontare dei redditi (1) Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione Fino a euro , da euro ,68 a euro ,24 da euro ,24 a euro ,80 oltre , Fino a euro ,02 da euro ,02 a euro ,36 da euro ,36 a euro ,70 oltre , Fino a euro ,77 da euro ,77 a euro ,36 da euro ,36 a euro ,95 oltre , Fino a euro ,62 da euro ,62 a euro ,16 da euro ,16 a euro ,70 oltre , Fino a euro ,46 da euro ,46 a euro ,28 da euro ,28 a euro ,10 oltre ,10 nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento INPS, circolare n. 3 del 4 gennaio 2007, tab. G. (1) Per il concetto di reddito, si veda la circolare INPS n. 234 del XXIII

22 CONFRONTO TRA IL SISTEMA RETRIBUTIVO E QUELLO CONTRIBUTIVO DI CALCOLO DELLE PENSIONI (legge n. 335, art. 1, commi da 6 a 13, 19, 20, 23; legge , n. 388, art. 69, comma 6; D.lgs , n. 355 convertito in legge , n. 417; legge , n. 243, art. 1, comma 6, lett. b)) Il sistema di calcolo delle pensioni in forma contributiva, si applica: integralmente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al , iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data; integralmente ai lavoratori già assicurati prima del che abbiano una anzianità assicurativa superiore a 15 anni, di cui 5 successivi al 1995, che optino per tale sistema; possono, peraltro, esercitare l opzione (in qualsiasi momento, in quanto la norma non prevede termini di scadenza o vincoli temporali) solo coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (1) e (2). L opzione è irrevocabile; pro rata (e cioè in forma retributiva per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al e in forma contributiva per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite del 1 gennaio 1996 in poi), ai lavoratori che al potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Il sistema di calcolo delle pensioni in forma retributiva si applica: ai lavoratori che al avevano un anzianità contributiva di almeno 18 anni, anche per le anzianità acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi. La tabella 1 riassume le regole suddette. La tabella 2 pone invece a confronto i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e i criteri di calcolo "retributivo" e "contributivo" della pensione. Tab. 1 Situazione contributiva Assicurati che al possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Assicurati che alla data del non possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Sistema di calcolo della pensione Liquidazione dell intera pensione con il sistema retributivo (anche per l anzianità acquisita dopo l ; art. 1, c. 13, legge n. 335/95) Sistema misto: Liquidazione della pensione con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al Liquidazione della pensione con il sistema contributivo per la quota corrispondente alla anzianità maturata dal in poi (art. 1, c. 12. legge n. 335/1995) Lavoratori privi di anzianità assicurativa al iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie dopo tale data Lavoratori già assicurati al che - in possesso dei requisiti per farlo - optino per il sistema contributivo Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) (1) Per l accertamento dell anzianità contributiva acquisita al da assicurati che hanno posizioni in diverse gestioni (es. lav. dipendenti e lav. autonomi) si considera l anzianità complessiva sommando tutti i periodi che non si sovrappongono temporalmente (INPS, circ. 7 giugno 2002, n. 108); si considera altresì l anzianità maturata in Paesi legati all Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale (INPS, circ , n. 123). (2) Ciò vale anche per gli iscritti alla gestione INPS dei collaboratori coordinati e continuativi. L art. 3 del D.M , n. 282, consente di trasferire in tale gestione i contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti o in altri fondi, in modo da avere un unica pensione contributiva; peraltro ciò non è possibile a chi aveva oltre 18 anni di contributi al (INPS, circ. n. 108/2002). XXIV

23 Tab. 2 Sistema Retributivo Sistema Contributivo Forme di pensionamento - Pensione di vecchiaia - Pensione di vecchiaia - Pensione di anzianità Requisiti per il diritto - Pensione di vecchiaia: - Pensione di vecchiaia Contribuzione minima : 20 anni Contribuzione minima: 5 anni Età minima: Uomini 65 anni Età minima: 57 anni (1) Donne 60 anni (non si applica tale requisito se l assicurato ha > 40 anni di anzianità contributiva) Condizione: se l importo della pensione è almeno pari a 1,2 volte l importo dell assegno sociale (non si applica tale condizione se l assicurato ha > 65 anni età) - Pensione di anzianità: vedi tabelle al par Criteri di calcolo della misura Dove: P = R x r x A Dove: P = C x t x ct R = retribuzione media pensionabile: nel caso in cui al : 1. non vi sia anzianità: quella percepita nella intera vita lavorativa; 2. l anzianità assicurativa sia < 15 anni: retribuzione dei 5 anni ante quella del periodo fino al pensionamento ; 3. l anzianità sia > 15 anni: retribuzione degli ultimi 10 anni; r = aliquota percentuale di rendimento (vedasi tabelle al par. 1.6) A = anni di anzianità contributiva (max 40 anni) C = montante individuale dei contributi (a x R) dove: a = aliquota contributiva di computo: (lav. dipendente = 33%, lav. Autonomo = 20%) R = Retribuzione annua (fino a un massimale che per il 2007 è pari a euro ,00) t = tasso annuo di capitalizzazione (variazione media quinquennale del PIL nominale, compresa quindi l inflazione, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare) ct = coefficiente di trasformazione, secondo la tabella seguente (2): età di pensionamento valori% 57 4, , , , , , , , ,136 (1) La legge , n. 243, art. 1, c. 6, lett. b) ha modificato, elevandolo a decorrere dal 2008, il requisito della età di pensionamento, elevandolo a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne (si veda al riguardo anche il par ). La successiva lett. c) ha inoltre disposto che sempre dal 2008 ai lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni (uomini) o 50 anni (donne), si applicano le finestre (vedi par. 1.3). (2) L art. 1, c. 11, della legge n. 335/95 dispone che tale coefficiente venga rideterminato ogni 10 anni, anche sulla base delle rilevazioni demografiche. Peraltro a tutt oggi non si è ancora provveduto. XXV

24 1.15 CALCOLO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO (legge 8 agosto 1995, n. 335; art. 1, comma 9; D.lgs. 30 aprile 1997, n. 180) Il montante contributivo individuale si calcola rivalutando il montante maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l anno successivo. Vale a dire: rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre.2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre.2003 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a ; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l anno 2005, pari a 1, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2005 per il coefficiente previsto per l anno 2006, pari a 1, Per le pensioni da liquidare con decorrenza nel 2007, al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno 2006 e quella eventualmente versata nel 2007 e anteriore alla decorrenza della pensione. Inps, circolare 17 dicembre 1999, n. 219; messaggio 22 agosto 2006, n XXVI

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