Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2005 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA

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1 Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2005 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI Pag. III LAVORATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO 1.1 Requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia Nel sistema retributivo e misto Nel sistema contributivo 1.2 Requisiti e decorrenza della pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti 1.3 Finestre per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi 1.4 Determinazione delle retribuzioni pensionabili: i coefficienti di rivalutazione 1.5 Limite minimo di retribuzione imponibile utile per l accredito integrale del periodo assicurativo ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche 1.6 Fasce di retribuzione pensionabile e aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni con decorrenza nell anno Importo minimo delle pensioni INPS per il La perequazione automatica delle pensioni 1.9 Il regime di cumulo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità con i redditi da lavoro Nel sistema retributivo Nel sistema contributivo 1.10 Riduzione dell assegno di invalidità nel caso in cui il beneficiario abbia redditi superiori a un dato ammontare 1.11 Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario 1.12 Confronto tra il sistema retributivo e quello contributivo di calcolo delle pensioni 1.13 Calcolo del montante contributivo 1.14 Pensioni di importo elevato. Contributo di solidarietà 2. LE PRESTAZIONI MINORI Pag. XXII 2.1 Importo massimo mensile per l'anno 2005 del trattamento di integrazione salariale 2.2 Importo massimo mensile della indennità di mobilità anno Importo massimo della indennità ordinaria di disoccupazione 2.4 Limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell accertamento del carico familiare Anno Coefficiente di lordizzazione di talune indennità economiche corrisposte dagli Istituti assicuratori 2.6 Indennità antitubercolari 2.7 Visite di controllo: fasce orarie di reperibilità 3. LE TABELLE DEI CONTRIBUTI Pag. XXV 3.1 Le aliquote in vigore nel Aliquote contributive INPS aziende industriali operai e impiegati I

2 3.1.2 Aliquote contributive INPS aziende industriali settore Lapideo operai e impiegati Aliquote contributive per i dirigenti di aziende industriali Aliquote contributive INPS settore Terziario operai e impiegati Aliquote contributive per i dirigenti di aziende del settore Terziario Aliquote contributive INPS Aziende di fornitura di lavoro interinale Contributi settimanali per gli apprendisti Aliquote contributive dovute all INPS dalle aziende industriali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale Quote di retribuzione soggetta nell anno 2005 all aliquota aggiuntiva dell 1% Contributo per lavoro straordinario Contributo addizionale CIG e CIGS Contributo di ingresso alla mobilità Contributi dovuti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi Contributi ENASARCO 3.2 I minimali e i massimali contributivi in vigore nel Minimali contributivi INPS e INAIL Massimale annuo contributivo e pensionabile per i nuovi iscritti agli Enti di previdenza e per gli optanti per il sistema contributivo Massimale e minimale contributivo per la gestione separata dei lavoratori autonomi Limite minimo di contribuzione per l accredito dell intero periodo assicurativo 3.3 Le retribuzioni imponibili convenzionali Retribuzioni imponibili convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non legati all Italia da accordi in materia di sicurezza sociale INAIL Retribuzione convenzionale dei soci di società (prov. Milano) Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 3.4 Decontribuzione delle erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello 3.5 Gli interessi e il ritardato adempimento degli obblighi contributivi Interessi legali Tasso ufficiale di riferimento e interessi di dilazione e di differimento Interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi al Previndai e al Fasi Sanzioni civili Coordinatore Editoriale Ha collaborato Luigi Bardi Rosanna Versiglia Aggiornamento al 27 aprile 2005 II

3 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO REQUISITI DI ETA E DI CONTRIBUZIONE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA: Nel sistema retributivo e misto (legge , n. 724, art. 11, comma 1; D.Lgs. n. 503/1992, art. 2, comma 1; legge , n. 335, art. 1, commi 13 e 23). La pensione viene calcolata con il sistema retributivo a favore di coloro che al avevano una anzianità assicurativa pari o superiore ai 18 anni. Viene calcolata con il sistema misto (retributivo per i periodi fino al , contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che a tale data avevano una anzianità assicurativa inferiore ai 18 anni. I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono: a) l età pensionabile : 65 anni per gli uomini 60 anni per le donne b) una anzianità assicurativa e contributiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali). Esistono, peraltro, talune eccezioni, relative sia all'età pensionabile (1), che alla anzianità assicurativa e contributiva (2). Condizione per ottenere la pensione è che i lavoratori abbiano cessato l attività di lavoro subordinato. La pensione decorre dal mese successivo a quello nel quale l assicurato ha compiuto l età pensionabile. L interessato può però chiedere che la pensione decorra da un momento successivo e cioè dal mese successivo a quello in cui ha presentato la domanda. (1) Le eccezioni riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne) (INPS, circolare , n. 65). (2) Sono sufficienti 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al li avevano già raggiunti; quelli autorizzati ai versamenti volontari prima del ; i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell anno solare (INPS, circolare , n. 65). III

4 Nel sistema contributivo (legge , n art. 1, commi 19 e 20; legge n. 243, art. 1, comma 6) La pensione viene calcolata con il sistema contributivo nei confronti dei nuovi assunti dal 1 gennaio 1996, vale a dire di coloro che non avevano una posizione assicurativa costituita anteriormente a tale data. E però possibile a coloro che sono titolari di una posizione assicurativa anteriore al 1996, optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano una anzianità assicurativa pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995 e che, al , avessero avuto meno di 18 anni di contribuzione. I requisiti per ottenere la pensione sono: Età pensionabile: almeno 57 anni 1 sia per gli uomini che per le donne 2. Anzianità contributiva: almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Importo minimo della pensione: l importo della pensione maturato non deve essere inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale 3. I lavoratori per ottenere la pensione, devono aver cessato il rapporto di lavoro subordinato. * * * La normativa sopra descritta vale sino a tutto il 2007, anche per coloro che entro il 31 dicembre di tale anno maturano i requisiti sopra indicati, ma che chiederanno la pensione successivamente a tale data. Dal gennaio 2008 vi sarà un nuovo requisito della: Età pensionabile 65 anni per gli uomini 4 60 anni per le donne4 Tale requisito vale anche per i lavoratori assicurati alla gestione speciale Inps dei lavoratori parasubordinati. 1 Tale requisito non è necessario se l assicurato ha maturato 40 anni di anzianità contributiva ( a tale fine i periodi lavorati prima dei 18 anni valgono una volta e mezzo; viceversa non valgono il riscatto laurea ed i versamenti volontari). 2 Le lavoratrici madri possono andare in pensione prima, aggiungendo alla loro età 4 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 12 mesi (l. 335/1995, art. 1, c. 40). 3 Tale requisito non è richiesto per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età. 4 L assicurato può ottenere la pensione, anche ad una età inferiore, se è in possesso di una anzianità contributiva di almeno 40 anni. IV

5 REQUISITI E DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA DEI LAVORATORI DIPENDENTI (legge n. 449, art. 59, commi 6, 7, 8; legge , n. 243, art. 1, comma 6) Tab. 1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti (legge n. 449, art. 59, commi 6 e 7) Anni età e anzianità contributiva (1) Oppure solo anzianità contributiva (4) Particolari categorie (2) Tutti i lavoratori (3) e e e e e e e e e e e e e e (5) 60 e e (6) 62 e (1) Nel conteggio della anzianità contributiva non valgono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione. (2) Requisiti validi per: - i lavoratori qualificati dai contratti collettivi nazionali di lavoro come operai o equivalenti ; - i lavoratori cd. precoci, vale a dire iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno tra i 14 e i 19 anni di età a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa. (3) Requisiti validi per tutti gli altri assicurati. (4) Nel conteggio del requisito della sola anzianità contributiva (alternativo al requisito dei 35 anni in concorrenza con quello della età anagrafica), si tiene conto di tutta la contribuzione, compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la sua misura (es.: per disoccupazione), fermo restando che il requisito dei 35 anni deve essere raggiunto secondo le regole della precedente nota 1. (5) In via sperimentale, fino al le lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo possono continuare ad avere la pensione con un anzianità contributiva di almeno 35 anni ed una età di almeno 57 anni, se dipendenti, o di 58 anni se lavoratrici autonome (l. 243/02, art. 1, c. 9). (6) Previa verifica sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento.. Il lavoratore per ottenere la pensione deve aver cessato l attività di lavoro subordinato. Quanto alla decorrenza - fermo restando che la pensione decorre dal mese successivo a quello in cui l interessato ha presentato la domanda - la norma prevede che, in ogni caso, bisogna attendere che si aprano le cosiddette finestre di uscita. Esse in numero di quattro per anno (7) variano a seconda della data in cui l interessato raggiunge i requisiti per il diritto alla pensione. Per i lavoratori dipendenti, ognuna di essa si apre dopo la fine del trimestre in cui sono stati raggiunti tali requisiti, secondo la regola seguente, di cui la tab. 2 costituisce la applicazione pratica. Lavoratori che maturano i requisiti entro il 1 trimestre: dal 1 luglio se hanno compiuto 57 anni Lavoratori che maturano i requisiti entro il 2 trimestre: dall se hanno compiuto 57 anni Lavoratori che maturano i requisiti entro il 3 trimestre: dal 1 gennaio dell anno seguente Lavoratori che maturano i requisiti entro il 4 trimestre: dal 1 aprile dell anno seguente (7) Dal gennaio 2008 le finestre si riducono a due per anno: 1 gennaio e 1 luglio (l. 243/04, art. 1, c. 6, lett. c)). V

6 Tab. 2 Decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati (legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59, commi 7 e 8) Requisiti maturati entro il Data di decorrenza della pensione (1) ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Idem entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti (1) La decorrenza della pensione di anzianità va intesa come termine iniziale, a partire dal quale gli interessati possono accedere al pensionamento in qualunque momento. N.B. Per quanto riguarda il possesso della qualifica di operaio, tenuto conto che la legge nulla ha disposto circa il periodo temporale utile per far valere tale qualifica, è sufficiente che esso sia posseduto alla data del pensionamento. Per accertare lo status di lavoratore precoce, va considerata la contribuzione effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori, anche se la pensione di anzianità venga liquidata nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti utilizzando esclusivamente la contribuzione accreditata in tale gestione. VI

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8 FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA DEI LAVORATORI AUTONOMI (legge , n. 449, art. 59, commi 6 e 8) I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti ( contribuzione mista ), se utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei lavoratori autonomi. Tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione generale dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostra la tabella seguente: Tab. 1 Requisiti contributivi maturati Data di nascita Decorrenza della pensione Entro il Anni Fino al Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente VIII

9 1.4. DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI: I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE (D.Lgs. n. 503/1992, artt. 3,7 e 13; legge n. 335/1995, art. 1, comma 17) Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende l importo al quale viene applicata per determinare la misura della pensione la percentuale risultante dal prodotto dell anzianità contributiva per l aliquota di rendimento (vedasi par. 1.6). La retribuzione annua media pensionabile si determina: a) per coloro che al avevano più di 15 anni di anzianità contributiva (1): - sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione; b) per coloro invece che al avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva: - sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell anno di decorrenza della pensione e di quella dell anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall Istat. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi la rivalutazione è data dalla variazione dell indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale. La tabella seguente riporta i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell anno in corso. L ammontare della pensione, è dato dalla somma: a) della quota (A) di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell , calcolata con la normativa vigente a tale data; b) della quota (B) di pensione corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva acquisita dopo l , calcolata con la attuale normativa, IX

10 (1) L anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc.. Tab. 1 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2005 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al (quota A) Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2005 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al (quota B) Anno Retribuzione X Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Coefficiente Rivalutazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000

11 Anno Coefficiente Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Retribuzione Rivalutazione , ,0000 XI

12 1.5 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE UTILE PER L ACCREDITO INTEGRALE DEL PERIODO ASSICURATIVO AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (legge , n. 638, art. 7, comma 1; legge , n. 389, art. 1, comma 2) Il numero dei contributi settimanali che l INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare ai fini del calcolo della anzianità contributiva, è pari a quello delle settimane retribuite. E però necessario che risulti pagata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. Perciò, per l anno in corso, il dipendente ha diritto all accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro 8.744,84. Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione all e moltiplicando il risultato per 52. Nel caso in cui la retribuzione imponibile sia inferiore, l INPS accredita un numero di settimane proporzionalmente ridotto. La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura di tutte le settimane dell anno, nel corso degli anni più recenti. Anno Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo , , , , , , , , , , , , ,43(*) , ,84 INPS, circolare n. 54, tab. O del 25 marzo (*) La percentuale di aumento dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio/dicembre 2003 ed il periodo gennaio 2004/dicembre 2004, calcolata dall Istat, è risultata pari al 2% e non all 1,9% previsto dal DM Perciò questo valore è diverso da quello riportato al paragrafo 1.7 (euro 420,02) che verrà adeguato in sede di conguaglio per l anno XII

13 FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL ANNO 2005 (legge , n. 67, art. 21, comma 6; D.Lgs. n. 503/1992, art. 12, comma 1) L importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.4.) le aliquote di rendimento (1) moltiplicate per gli anni di contribuzione (sino ad un massimo di 40 anni). Le aliquote di rendimento sono di entità diversa; essa infatti diminuisce con l ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, che viene adeguata annualmente. Essa per il 2005 è pari a ,00 (2). Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di retribuzione pensionabile, a ciascuna delle quali si applicano aliquote di rendimento inferiori al 2%. A loro volta tali aliquote hanno misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e per il calcolo di quella relativa alla anzianità maturata dal Per le anzianità ante 93 infatti esistono, al di sopra del tetto costituito dalla prima fascia, altre tre fasce le cui aliquote sono pari rispettivamente all 1,50%, all 1,25% ed all 1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, con aliquote pari all 1,60%, all 1,35%, all 1,10% ed allo 0,90% (3). Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta ad un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva. (1) Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l aliquota di rendimento è il numero che in termini di percentuale della retribuzione pensionabile (vedasi 1.4) indica l importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile. (2) Inps, circolare 25 marzo 2005, n. 54, tab. O. (3) Tetto pensionabile è dunque l importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica per il calcolo della pensione con il sistema retributivo l aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti. XIII

14 Tab. 1 1 Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00% (x40=80%) ,77 Oltre euro ,00 Fino a euro Fascia di euro ,53 Oltre euro ,53 Fino a euro ,06 Fascia di euro ,53 1,50% (x40=60%) 7.650,61 1,25% (x40=50%) 6.375,76 Oltre euro ,00% (x40=40%) Tab. 2 2 Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00% (x40=80%) ,77 Oltre euro ,00 Fino a euro ,53 Fascia di euro ,53 Oltre euro ,53 Fino a euro ,06 Fascia di euro ,53 Oltre euro ,06 Fino a euro ,90 Fascia di euro 9.273,84 1,60% (x40=64%) 8.160,98 1,35% (x40=54%) 6.885,82 1,10% (x40=44%) 4.080,49 Oltre euro ,90 0,90% (x40=36%) XIV

15 IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2005 (valori provvisori)(1) Dal 1 gennaio 2005 l importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché delle pensioni sociali e degli assegni sociali, è il seguente: Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali Pensioni dei lavoratori Dipendenti e autonomi Pensioni sociali Assegni sociali IMPORTI MENSILI 420,02 309,02 374,97 IMPORTI ANNUI 5.460, , ,61 INPS, circolare n. 21 del 4 febbraio 2005, tab. B. (1) Vedi nota 1 al paragrafo LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (valori provvisori) (legge , n. 448, art. 34; legge , n. 388, art. 69; DM ) La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l anno in corso è stata calcolata in misura pari all 1,9%, salvo conguaglio che verrà effettuato in sede di perequazione per l anno 2006, per rapportarla al 2% effettivo (1). Tale percentuale di aumento della pensione, collegato alla variazione del costo della vita, si applica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, c. 1, della L , n. 448, vale a dire: nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il detto trattamento; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo. Il calcolo dell aumento viene fatto cumulando l importo di eventuali trattamenti corrisposti al pensionato da parte dell INPS e da altri Enti di previdenza, presenti nel casellario centrale. Ciò premesso, le pensioni in corso di pagamento sono state così aumentate per l anno 2005: Aumento dell 1,9% Fino a euro 1.236,54 Aumento dell 1,71% Sulla parte di pensione compresa tra euro 1.236,54 e euro 2.060,90 Aumento dell 1,425% Sulla parte di pensione eccedente euro 2.060,90 XV

16 (1) Vedi nota 1 al paragrafo IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA CON I REDDITI DA LAVORO (D.Lgs. n. 503/92, art. 10, commi 1 e 6; nonché comma 8, come modificato dall art. 11, comma 10 della legge n. 537/1993; legge n. 449/1997, art. 59, comma 14; legge n. 448/1998, art. 77; legge , n. 388, art. 72; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, comma 1; legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 2 lett.b)) Nel sistema retributivo CATEGORIA DI PENSIONE TRATTENUTA SULLA PENSIONE LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO PENSIONE DI VECCHIAIA Nessuna Nessuna PENSIONE DI ANZIANITA (**) a) liquidata ad assicurato con 40 anni di contributi (1), a qualsiasi età b) liquidata ad assicurato con 37 anni di contributi e 58 anni di età al momento del pensionamento c) liquidata ad assicurato con meno di 40 anni di contributi e che non rientra nel caso b).(2) (*) PENSIONE DI INVALIDITA Liquidata entro il 1994 (4) ASSEGNO DI INVALIDITA dal 1995 (4) (5) Nessuna Nessuna Intero importo 50% della quota eccedente il trattamento minimo 50% della quota eccedente il trattamento minimo Nessuna Nessuna 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 420,02) (3) Nessuna 30% della quota eccedente il trattamento minimo (. 420,02) (3) (1) Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purchè utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione. (2) Al compimento dell età pensionabile (65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne) la pensione di anzianità è equiparata, ai fini del regime del cumulo, a quella di vecchiaia. Pertanto da tale momento essa diviene interamente cumulabile con qualsiasi reddito. (*) I pensionati di anzianità che non lavoravano al , ma che hanno intenzione di lavorare, possono ottenere il cumulo totale versando entro tre mesi dall inizio della attività una determinata somma (vedi circolare INPS , n. 16). (3) La trattenuta non può essere superiore al 30% del reddito da lavoro conseguito dal pensionato. V. nota 1 al par.1.5. (4) Se l assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è interamente cumulabile con il reddito sia da lavoro autonomo sia da lavoro dipendente. XVI

17 (5) In casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione; pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.). (**)La legge n. 243/04 (art.1, c. 2, lett. b)), ha delegato il Governo ad ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell anzianità contributiva e dell età. Tale delega deve essere esercitata entro il 6 ottobre Rimangono valide le disposizioni previgenti alla legge 289/02, nei casi in cui sono più favorevoli di quelle attuali. Pertanto possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo: - i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) con decorrenza entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1 ottobre 1996 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall età; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 avessero, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche i 55 anni di età Nel sistema contributivo (legge n. 335/1995, art. 1, commi 21/22) Una diversa normativa regola il cumulo tra la pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo ed i redditi da lavoro. Poiché infatti l art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335 stabilisce che le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni, la pensione di vecchiaia contributiva non è stata modificata dalle norme che nel tempo hanno ritoccato le regole del cumulo senza coinvolgere espressamente il sistema contributivo. Pertanto resta in vigore il regime di cumulo della pensione di vecchiaia contributiva con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo delineato nell art. 1, commi 21 e 22 della citata legge n. 335/1995. Esso può così riassumersi: XVII

18 Pensione di vecchiaia contributiva (art. 1, commi 21 e 22, legge n. 335/1995) Soggetti Criteri di cumulabilità della pensione Titolari di pensione con età < 63 anni - divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi Titolari di pensione con età > 63 anni - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi RIDUZIONE DELL ASSEGNO DI INVALIDITA NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI A UN DATO AMMONTARE (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 42) L assegno di invalidità subisce riduzioni nel caso in cui il suo titolare abbia redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa di importo superiore a determinati limiti. La tabella 1 riassume la regola generale; la successiva tabella 2 espone l importo del reddito che, nel corso degli ultimi anni, ha costituito il limite della cumulabilità in relazione alle diverse fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio 25% dell importo dell assegno di invalidità 50% dell importo dell assegno di invalidità XVIII

19 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a lire da lire a lire da lire in poi Fino a euro ,88 Da euro ,88 a euro ,85 Oltre ,85 Fino a euro ,24 Da euro ,24 a euro ,80 Oltre ,80 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento 2004 Fino a euro ,36 Da euro ,36 a euro ,70 Oltre , Fino a euro ,36 Da euro ,36 a euro ,95 Oltre ,95 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento INPS, circolare n. 54, tab. F del 25 marzo Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro (v. par. 1.9), sempreché dopo la riduzione del 25% o del 50% - sia ancora di ammontare superiore al trattamento minimo di pensione. In altre parole, l assegno di invalidità in presenza di altri redditi subisce dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane se supera l ammontare minimo si applicano le ritenute di cui al punto 1.9. Se l assegno di invalidità è stato liquidato ad un assicurato in possesso di un periodo assicurativo pari o superiore a 40 anni, si applicano solo le riduzioni illustrate nel presente paragrafo. XIX

20 CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41) Gli importi dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. La tabella 1 riassume la regola generale; la tabella 2 indica gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità in relazione alle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione. 1 - Limiti di reddito Ammontare dei redditi (1) Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione Fino a lire da lire a lire da lire a lire da lire in poi Fino a euro , da euro ,91 a euro ,88 da euro ,88 a euro ,85 oltre ,85 Fino a euro , da euro ,68 a euro ,24 da euro ,24 a euro ,80 oltre , Fino a euro ,02 da euro ,02 a euro ,36 da euro ,36 a euro ,70 oltre , Fino a euro ,77 da euro ,77 a euro ,36 da euro ,36 a euro ,95 oltre ,95 XX nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento

21 INPS, circolare n. 54, tab. G del 25 marzo (1) Per il concetto di reddito, si veda la circolare INPS n. 234 del XXI

22 1.12. CONFRONTO TRA IL SISTEMA RETRIBUTIVO E QUELLO CONTRIBUTIVO DI CALCOLO DELLE PENSIONI (legge n. 335, art. 1, commi da 6 a 13, 19, 20, 23; legge , n. 388, art. 69, comma 6; D.Lgs , n. 355 convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417) Il sistema di calcolo delle pensioni in forma contributiva, si applica: integralmente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al , iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data; integralmente ai lavoratori già assicurati prima del che abbiano una anzianità assicurativa superiore a 15 anni, di cui 5 successivi al 1995 che optino per tale sistema; tale facoltà peraltro, può essere esercitata (in qualsiasi momento, in quanto la norma non prevede termini di scadenza o vincoli temporali) solo da coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (1) e (2). L opzione, una volta esercitata, è irrevocabile; pro rata (e cioè in forma retributiva per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al e in forma contributiva per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite del 1 gennaio 1996 in poi), ai lavoratori che al potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Il sistema di calcolo delle pensioni in forma retributiva si applica: ai lavoratori che al avevano un anzianità contributiva di almeno 18 anni, anche per le anzianità acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi. La tabella 1 riassume le regole suddette. La tabella 2 pone invece a confronto i requisiti di accesso al trattamento pensionistico ed i criteri di calcolo "retributivo" e "contributivo" della pensione. Tab. 1 Situazione contributiva Assicurati che al possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Assicurati che alla data del non possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Sistema di calcolo della pensione Liquidazione dell intera pensione con il sistema retributivo (anche per l anzianità acquisita dopo l ; art. 1, c. 13, legge n. 335/95) Sistema misto: Liquidazione della pensione con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al Liquidazione della pensione con il sistema contributivo per la quota corrispondente alla anzianità maturata dal in poi (art. 1, c. 12. legge n. 335/1995) Lavoratori privi di anzianità assicurativa al iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie dopo tale data Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) Lavoratori già assicurati al , che optino per il sistema contributivo Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) (1) Per l accertamento dell anzianità contributiva acquisita al da assicurati che hanno posizioni in diverse gestioni (es. lav. dipendenti e lav. autonomi) si considera l anzianità complessiva sommando tutti i periodi che non si sovrappongono temporalmente (INPS Circ. 7 giugno 2002, n. 108); si considera altresì l anzianità maturata in Paesi legati all Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale (INPS, Circolare , n. 123). (2) Ciò vale anche per gli iscritti alla gestione INPS dei collaboratori coordinati e continuativi. L art. 3 del DM , n. 282, consente di trasferire in tale gestione i contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti o in altri fondi, in modo da avere un unica pensione contributiva; peraltro ciò non è possibile a chi aveva oltre 18 anni di contributi al (INPS Circ. n. 108/2002). XXII

23 Sistema Retributivo Sistema Contributivo Tab. 2 Forme di pensionamento - Pensione di vecchiaia - Pensione di vecchiaia - Pensione di anzianità Requisiti per il diritto - Pensione di vecchiaia: - Pensione di vecchiaia Contribuzione minima : 20 anni Contribuzione minima: 5 anni Età minima: Uomini 65 anni Età minima: 57 anni (1) Donne 60 anni (non si applica tale requisito se l assicurato ha > 40 anni di anzianità contributiva) Condizione: se l importo della pensione è almeno pari a 1,2 volte l importo dell assegno sociale (non si applica tale condizione se l assicurato ha > 65 anni età) - Pensione di anzianità: vedi tabelle al par Criteri di calcolo della misura Dove: P = R x r x A Dove: P = C x t x ct R = retribuzione media pensionabile: nel caso in cui al : 1. non vi sia anzianità: quella percepita nella intera vita lavorativa; 2. l anzianità assicurativa sia < 15 anni: retribuzione dei 5 anni ante quella del periodo fino al pensionamento ; 3. l anzianità sia > 15 anni: retribuzione degli ultimi 10 anni; r = aliquota percentuale di rendimento (vedasi tabelle al par. 1.6) A = anni di anzianità contributiva (max 40 anni) C = montante individuale dei contributi (a x R) dove: a = aliquota contributiva di computo: (lav. dipendente = 33%, lav. Autonomo = 20%) R = Retribuzione annua (fino ad un massimale che per il 2005 è pari a euro ,00) t = tasso annuo di capitalizzazione (variazione media quinquennale del PIL nominale, compresa quindi l inflazione, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare) ct = coefficiente trasformazione, secondo la tabella seguente: età di pensionamento valori% 57 4, , , , , , , , ,136 (1) La legge 23 agosto 2004, n. 243, ha modificato, a decorrere dal 2008, il requisito della età di pensionamento, elevandolo a 65 anni per gli uomini ed a 60 per le donne (vedi anche il par ). XXIII

24 1.13. CALCOLO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO (legge 8 agosto 1995, n. 335; art. 1, comma 9; D.lgs. 30 aprile 1997, n. 180) Il montante contributivo individuale si calcola: rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre.2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre.2003 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno INPS: Circ. 23 gennaio 2004, n. 27 par. 5; messaggio n del 31 gennaio PENSIONI DI IMPORTO ELEVATO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA (legge , n. 350; art. 3, comma 102: DM ) A decorrere dal 1 gennaio 2004 e sino al 31 dicembre 2006 i trattamenti pensionistici lordi di importo complessivo superiore a 25 volte l importo delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate (euro 516,47) sono soggetti ad un contributo di solidarietà del 3%. Per determinare tale importo si tiene conto anche delle eventuali pensioni integrative erogate al beneficiario dai Fondi complementari a prestazione definita. Il gettito finanzia il reddito di ultima istanza (1), destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. Di fatto, per l anno 2005 sono soggetti al contributo di solidarietà i pensionati titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo superiore a euro ,75 annui, pari a euro ,00 mensili. INPS, circolare n. 54, tab. P del25 marzo (1) Istituito dall art. 3 della legge finanziaria per il XXIV

25 2. LE PRESTAZIONI MINORI IMPORTO MASSIMO MENSILE (1) PER L ANNO 2005 DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (legge , n. 41, art. 26; legge n. 223/91, art. 14, comma 1; legge n. 451/94, art. 1, comma 5; legge n. 549/95, art. 2, comma 16) Retribuzione di riferimento (*) Massimale lordo Massimale netto (**) Per retribuzioni fino a euro 1773,19 819,62 774,21 Per retribuzioni oltre euro 1.773,19 985,10 930,53 (1) Nel caso di riduzione di orario ovvero di sospensione dal lavoro che non abbia interessato il mese intero, l importo del massimale mensile dell integrazione salariale va rapportato al numero delle ore di integrazione autorizzate. A questo scopo si usa un divisore mobile, costituito dal numero delle ore lavorative teoriche ricomprese nel mese considerato (al lordo, cioè, delle festività ricadenti in giornate normalmente lavorative). Ottenuto così il valore della quota oraria del massimale mensile, esso va moltiplicato per le ore di lavoro perse nel mese stesso per effetto della riduzione di orario o sospensione dal lavoro e per le quali sia stata autorizzata l integrazione. (*) E la retribuzione mensile maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive. (**) Importo calcolato al netto della riduzione contributiva (5,54%) di cui all art. 26, legge 28 febbraio 1986, n IMPORTO MASSIMO MENSILE DELLA INDENNITA DI MOBILITA ANNO 2005 (legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 26; legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 1) Gli importi massimi mensili di integrazione salariale hanno effetto anche ai fini del calcolo della indennità di mobilità. Gli importi massimi della misura della indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi che l INPS liquida, in relazione a licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, sono i seguenti: Retribuzione di riferimento (*) Massimale lordo Massimale netto (**) Per retribuzioni fino a euro 1.773,19 819,62 774,21 Per retribuzioni oltre a euro 1.773,19 985,10 930,53 (*) E la retribuzione mensile maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. (**) Importo calcolato al netto della riduzione contributiva di cui all art. 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41 (5,54%). Per i periodi successivi al 12 mese di erogazione, e sino al massimo di 36 mesi, l indennità è ridotta all 80% (del trattamento lordo). XXV

26 IMPORTO MASSIMO DELLA INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE (legge , n. 451, art. 3, comma 2; legge , n. 608, art. 4, comma 16; legge , n. 448, art. 34, commi 5 e 6; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 19; D.L , n. 35, art. 13, comma 1) l INPS corrisponde ai lavoratori licenziati (1) che abbiano almeno due anni di copertura assicurativa, di cui uno nell ultimo biennio (2), per tutti i giorni di disoccupazione - compresi i festivi, sino al massimo di 180, ovvero sino a un massimo di 9 mesi se l assicurato aveva una età pari o superiore a 50 anni alla data di cessazione del rapporto di lavoro una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti l inizio del periodo di disoccupazione (3). L importo massimo mensile della indennità, per la quale non opera la riduzione del 5,54%, non può comunque superare, per l anno 2005, i limiti seguenti: Retribuzione di riferimento (4) Massimale Per retribuzioni sino a euro 1.773,19 819,62 Per retribuzioni oltre euro 1.773,19 985,10 (1) Le cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, dal non danno più diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione (fanno eccezione le dimissioni presentate dalle lavoratrici in maternità). (2) I lavoratori assicurati da almeno due anni, che non possono far valere 52 contributi settimanali nell ultimo biennio, ma che hanno lavorato almeno 78 giornate (comprese le festività e le assenze indennizzate come la malattia e la maternità) nell anno precedente, hanno diritto alla indennità di dis occupazione con requisiti ridotti (D.L , n. 86, art. 7, c. 3), pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un massimale mensile lordo di euro 806,78, elevato a euro 969,66, per i lavoratori con retribuzione lorda mensile superiore a euro 1.745,40. L indennità è corrisposta per un numero di giorni pari a quelli lavorati nell anno precedente, con il massimo di 156. (3) Il D.L , n. 35, art. 13, dispone che dal mese di aprile 2005 e sino al 31 dicembre 2006 la durata della indennità ordinaria di disoccupazione è elevata a 7 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni e a 10 mesi per quelli di età superiore. Inoltre la percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità, è elevata al 50% per i primi sei mesi, al 40% per i successivi tre e al 30% per l eventuale decimo mese. (4) E la retribuzione mensile maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive. La domanda di prestazione va presentata all INPS entro 68 giorni dal licenziamento. L indennità decorre: dall ottavo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DELL ACCERTA- MENTO DEL CARICO FAMILIARE ANNO 2005 I limiti di reddito che si riportano non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia ai lavoratori dipendenti. Per essi vale infatti la diversa disciplina dell assegno per il nucleo familiare. Servono invece, per calcolare la misura della indennità economica di malattia a favore dei lavoratori che hanno diritto a tale indennità (come gli operai dell industria) che si trovino ricoverati in luogo di cura, per tutto il periodo della degenza. E noto infatti che, durante tale periodo, la misura della indennità è ridotta ai 2/5 di quella normale (20% anziché 50%, dal 4 al 20 giorno, 26,66% anzichè 66,66% oltre il 20 giorno); ma i lavoratori ricoverati XXVI

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