Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2004 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA. Pag. III
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1 Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2004 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVO- RATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO Pag. III 1.1 Requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia Nel sistema retributivo e misto Nel sistema contributivo 1.2 Requisiti e finestre utili per la pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti 1.3 Finestre per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi 1.4 Determinazione delle retribuzioni pensionabili 1.5 Limite minimo di retribuzione utile per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche 1.6 Fasce di retribuzione pensionabile e aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni con decorrenza nell anno Importo minimo delle pensioni INPS per l anno La perequazione automatica delle pensioni 1.9 Il regime di cumulo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità con il reddito da lavoro Nel regime retributivo Nel regime contributivo 1.10 Riduzione dell assegno di invalidità nel caso in cui il beneficiario abbia redditi superiori ad un dato ammontare 1.11 Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario 1.12 Dalla pensione retributiva alla pensione contributiva 1.13 Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo 1.14 Pensioni di importo elevato. Contributo di solidarietà 2. LE PRESTAZIONI MINORI Pag. XXII 2.1 Importo massimo mensile per l'anno 2004 del trattamento di integrazione salariale 2.2 Importo massimo mensile della indennità di mobilità anno Importo massimo della indennità ordinaria di disoccupazione 2.4 Limiti di reddito da considerare ai fini dell accertamento del carico familiare 2.5 Coefficiente di lordizzazione di talune indennità economiche corrisposte dagli Istituti assicuratori 2.6 Limiti di reddito per la concessione delle pensioni e degli assegni ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti e importi delle stesse 2.7 Indennità antitubercolari 2.8 Visite di controllo: fasce orarie di reperibilità 3. LE TABELLE DEI CONTRIBUTI Pag. XXVII 3.1 Le aliquote in vigore nel Aliquote contributive INPS aziende industriali operai e impiegati I
2 3.1.2 Aliquote contributive INPS aziende industriali sett. Lapideo operai e impiegati Aliquote contributive per i dirigenti di aziende industriali Aliquote contributive INPS settore Terziario operai e impiegati Aliquote contributive INPS per i dirigenti di aziende del settore Terziario Aliquote contributive Aziende di fornitura di lavoro interinale Contributi settimanali per gli apprendisti Aliquote contributive dovute all INPS dalle aziende industriali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale Quote di retribuzione soggetta nell anno 2004 all aliquota aggiuntiva dell 1% Contributo per lavoro straordinario Contributo addizionale CIG e CIGS Contributo di ingresso alla mobilità Contributi dovuti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi Contributi E.N.A.S.A.R.C.O. 3.2 I minimali ed i massimali contributivi in vigore nel Minimali contributivi INPS e INAIL Massimale annuo contributivo e pensionabile per i nuovi iscritti agli Enti di previdenza Massimale e minimali contributivi per la gestione separata dei lavoratori autonomi 3.3 Le retribuzioni imponibili convenzionali Retribuzioni imponibili convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non legati all Italia da accordi in materia di sicurezza sociale INAIL Retribuzione convenzionale dei soci di società (prov. Milano) Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 3.4 Decontribuzione delle erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello 3.5 Gli interessi e il ritardato adempimento degli obblighi contributivi Interessi legali Tasso ufficiale di riferimento e interessi di dilazione e di differimento Interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi al Previndai e al Fasi Sanzioni civili Coordinatore Editoriale Hanno collaborato Luigi Bardi Rosanna Versiglia II
3 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTI- CHE E I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO REQUISITI DI ETA E DI CONTRIBUZIONE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA: Nel Sistema Retributivo e Misto (legge , n. 724, art. 11, comma 1; D.Lgs. n. 503/1992, art. 2, comma 1; legge , n. 335, art. 1, commi 13 e 23). La pensione viene calcolata con il sistema retributivo a favore di coloro che al avevano una anzianità assicurativa superiore ai 18 anni. Viene calcolato con il sistema misto (retributivo per i periodi fino al , contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che a tale data avevano una anzianità assicurativa inferiore ai 18 anni. La pensione di vecchiaia viene corrisposta al compimento della "età pensionabile". Essa è pari a: 65 anni per gli uomini 60 anni per le donne I lavoratori devono possedere almeno 20 anni di contribuzione (1040 contributi settimanali). Le norme in oggetto prevedono, peraltro, talune deroghe, relative sia all'età pensionabile (1), che alla anzianità assicurativa e contributiva (2), per il cui approfondimento si rinvia alla circolare INPS n. 65 del 6 marzo Per i lavoratori dipendenti, il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. La decorrenza della pensione è fissata dal mese successivo a quello di compimento dell età pensionabile (in presenza dei requisiti di età e di contribuzione suddetti e sotto la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato), ovvero dal mese successivo a quello di perfezionamento di tali requisiti. L interessato può però scegliere la decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. (1) Tali deroghe riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne); (2) Continuano a valere i 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al avevano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa vigente all epoca, quelli ammessi alla contribuzione volontaria prima del , i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell anno solare. III
4 Nel sistema contributivo (1) (2) (legge , n art. 1, commi 19 e 20) La pensione viene calcolata con il sistema contributivo nei confronti dei nuovi assunti dal 1 gennaio 1996, e quindi privi di una posizione assicurativa costituita anteriormente. E però possibile a coloro che sono titolari di una posizione assicurativa anteriore a tale data, optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato una contribuzione complessiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995; essi peraltro devono avere al , meno di 18 anni di contribuzione (vedasi anche al par. 1.12). I lavoratori privi di anzianità contributiva al , iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data, nonché gli eventuali optanti hanno diritto di ottenere la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo, al raggiungimento dei seguenti requisiti: Età pensionabile (2): almeno 57 anni sia per uomini che per donne; tale requisito non è necessario se l assicurato ha maturato 40 anni di anzianità contributiva ( a tale fine i periodi lavorati prima dei 18 anni valgono una volta e mezzo; viceversa non valgono il riscatto laurea ed i versamenti volontari). Contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Misura minima della pensione: l importo della pensione maturato non deve essere inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. Tale requisito non è più richiesto a partire dal 65 anno di età dell assicurato. Per i lavoratori dipendenti occorre aver cessato il rapporto di lavoro. (1) Per maggiori dettagli sul calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, si veda più avanti ai paragrafi e (2) Nell ambito del progetto di riforma delle pensioni, attualmente all esame del Parlamento, sono previste modifiche relativamente all età pensionabile. IV
5 REQUISITI E FINESTRE UTILI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA DEI LAVORATORI DIPENDENTI (legge n. 449, art. 59, commi 6, 7, 8) Tab. 1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti (legge n. 449, art. 59, commi 6 e 7) Anni età e anzianità contributiva (1) Oppure solo anzianità contributiva (4) Particolari categorie (2) (2bis) Tutti i lavoratori (3) e e e e e e e e e e e e e e e e (5) 57 e e (1) Ai fini del calcolo della anzianità contributiva non valgono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione. (2) Requisiti validi per: - i lavoratori qualificati dai contratti collettivi nazionali di lavoro come operai o equivalenti ; - i lavoratori cd. precoci, vale a dire i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno di età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa. - i lavoratori posti in Cigs o in mobilità per accordi stipulati entro il che conseguono il trattamento di anzianità al termine della Cigs o della mobilità; i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell art. 1 septies della legge n. 176/1998 a seguito di accordi intervenuti entro il , che perfezionino i requisiti durante il periodo di fruizione dell indennità di mobilità. - (gli ammessi alla prosecuzione volontaria entro il che abbiano maturato il diritto entro il ). (2bis) Per i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell art. 3, c. 4, legge n. 229/1997 valgono particolari disposizioni (v. circ. INPS n. 168 del ). (3) Requisiti validi per tutti gli altri assicurati. (4) Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva, (alternativo al requisito dei 35 anni in concorrenza con quello della età anagrafica), va tenuto conto di tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la sua misura (es.: per disoccupazione), fermo restando che, comunque, deve essere perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utili per il diritto a pensione. (5) Nell ambito del progetto di riforma delle pensioni, attualmente all esame del Parlamento, sono previste modifiche, decorrenti dal 2008, relativamente sia al requisito dell età necessaria per l accesso al diritto alla pensione di anzianità, sia al numero di finestre di uscita. Oltre al possesso dei requisiti sopra indicati (tab. 1), il conseguimento della pensione è soggetto alla condizione della cessazione dell attività di lavoro subordinato. Quanto alla decorrenza, la norma prevede le cosiddette finestre di uscita. Esse in numero di quattro per anno(5) variano a seconda della data in cui l interessato raggiunge i requisiti per il diritto. Per i lavoratori dipendenti, ognuna di essa si apre dopo la fine del trimestre in cui sono stati raggiunti tali requisiti, secondo la regola seguente, di cui la tab. 2 costituisce la applicazione pratica. Lavoratori che maturano i requisiti entro il 1 trimestre: dal 1 luglio se hanno compiuto 57 anni Lavoratori che maturano i requisiti entro il 2 trimestre: dall se hanno compiuto 57 anni Lavoratori che maturano i requisiti entro il 3 trimestre: dal 1 gennaio dell anno seguente Lavoratori che maturano i requisiti entro il 4 trimestre: dal 1 aprile dell anno seguente V
6 Tab. 2 Decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati (legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59, commi 7 e 8) Requisiti maturati entro il Data di decorrenza della pensione (1) ctr + 57 età (35 ctr + 55 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 37 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 55 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 37 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 55 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 37 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr Soggetti che hanno una età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Idem entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età o superiore a 57 anni entro il Soggetti di età o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti (1) La decorrenza della pensione di anzianità va intesa come termine iniziale, a partire dal quale gli interessati che si trovino nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento. N.B. Per quanto riguarda il possesso della qualifica di operaio, tenuto conto che la legge nulla ha disposto circa il periodo temporale utile per far valere tale qualifica, è sufficiente che esso sia posseduto alla data del pensionamento. Per accertare lo status di lavoratore precoce, va considerata la contribuzione effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori, anche se la pensione di anzianità venga liquidata nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti utilizzando esclusivamente la contribuzione accreditata in tale regime. VI
7 FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA DEI LAVORATORI AUTONOMI (legge , n. 449, art. 59, commi 6 e 8) I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti ( contribuzione mista ), quando utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei lavoratori autonomi. Occorre aver presente quanto sopra, in quanto tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione generale dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostra la tabella seguente: Tab. 1 Requisiti contributivi maturati Data di nascita Decorrenza della pensione Entro il Anni Fino al Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente VII
8 1.4. LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI (D.Lgs. n. 503/1992, artt. 3,7 e 13; legge n. 335/1995, art. 1, comma 17) Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende quella parte di retribuzione alla quale viene applicata per determinare l importo della pensione la percentuale risultante dal prodotto dell anzianità contributiva per l aliquota di rendimento (vedasi par. 1.6). La retribuzione annua media pensionabile si determina: a) per coloro che al avevano più di 15 anni di anzianità contributiva (1): - sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione; b) per coloro invece che al avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva: - sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell anno di decorrenza della pensione e di quella dell anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall Istat. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi la rivalutazione è data dalla variazione dell indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale. Ricordato dunque che l ammontare della pensione, è dato dalla somma: a) della quota (A) di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell , calcolata con la normativa vigente a tale data; b) della quota (B) di pensione corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva acquisita dopo l , calcolata con la attuale normativa, riportiamo nella tabella seguente i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell anno in corso. (1) L anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc.. VIII
9 Tab. 1 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2004 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al (quota A) Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2004 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al (quota B) Anno Retribuzione Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Coefficiente Rivalutazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 IX
10 1.5 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE UTILE PER L ACCREDITO DEI CONTRI- BUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DI- RITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (legge , n. 638, art. 7, c. 1; legge , n. 389, art. 1, c. 2) Ai fini del calcolo della anzianità contributiva, il numero dei contributi settimanali che l INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare, è pari a quello delle settimane retribuite, a condizione che risulti erogata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del F.P.L.D. dell INPS, in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. Perciò, per l anno in corso, il dipendente ha diritto all accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro 8.573,24. Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione all e moltiplicando il risultato per 52. Nel caso in cui la retribuzione imponibile fosse inferiore, verrà accreditato un numero di settimane proporzionalmente ridotto. La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura integrale di ciascuna settimana dell anno, nel corso degli anni più recenti. Anno Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo , , , , , , , , , , , , FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL ANNO 2004 (legge , n. 67, art. 21, comma 6; D.Lgs. n. 503/1992, art. 12, comma 1) L importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.4.) le aliquote di rendimento (1) moltiplicate per gli anni di contribuzione, sino ad un massimo di 40 anni. Le aliquote di rendimento sono differenziate tra loro e diminuiscono con l ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote di rendimento, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, adeguata annualmente, che per il 2004 è pari a euro ,00 (2). (1) Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l aliquota di rendimento è il numero che in termini di percentuale della retribuzione pensionabile (vedasi 1.4) indica l importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile. (2) Inps, circolare 3 febbraio 2004, n. 21 e circolare n. 191/2003, all. P.. X
11 Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di retribuzione pensionabile, in relazione alle quali sono stabilite aliquote di rendimento inferiori al 2%. A loro volta tali aliquote sono determinate in misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e di quella relativa alla anzianità maturata dal Per le anzianità ante 93 sono infatti previste, al di sopra del tetto, tre fasce pari rispettivamente all 1,50%, all 1,25% ed all 1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, pari all 1,60%, all 1,35%, all 1,10% ed allo 0,90% (2). Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta ad un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva. Tab. 1 1 Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 Fasce di retribuzione Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00% (x40=80%) ,29 Oltre euro ,00 Fino a euro Fascia di euro ,72 Oltre euro ,72 Fino a euro ,44 Fascia di euro ,72 1,50%(x40=60%) 7.500,87 1,25%(x40=50%) 6.250,92 Oltre euro ,00%(x40=40%) XI
12 Tab. 2 2 Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 Fasce di retribuzione Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00%(x40=80%) ,29 Oltre euro ,00 Fino a euro ,72 Fascia di euro ,72 Oltre euro ,72 Fino a euro ,44 Fascia di euro ,72 Oltre euro ,44 Fino a euro ,60 Fascia di euro 9.092,12 1,60%(x40=64%) 8.001,24 1,35%(x40=54%) 6.751,03 1,10%(x40=44%) 4.000,62 Oltre euro ,60 0,90%(x40=36%) (2) Tetto pensionabile è dunque l importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica per il calcolo della pensione con il sistema retributivo l aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti. XII
13 IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2004 (valori previsionali) Dal 1 gennaio 2004 alle pensioni in pagamento viene attribuito l aumento di perequazione automatica del 2,5% stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro datato Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali Pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi Pensioni sociali Assegni sociali IMPORTI MENSILI 412,18 303,25 367,97 IMPORTI ANNUI 5.358, , , LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (legge , n. 388, art. 69; decreto 20 novembre 2003) Dal 1 gennaio 2004 alle pensioni in pagamento viene attribuito l aumento di perequazione automatica del 2,5% stabilito dal decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, datato 20/11/2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del L'art. 69, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che la percentuale di aumento della pensione per variazione del costo della vita si applica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, c. 1, della L , n. 448, vale a dire: nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il trattamento INPS; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il predetto trattamento minimo. Tutto ciò premesso, gli importi delle pensioni in corso di pagamento, vengono così aumentate per l anno 2004: Aumento del 2,5% Fino a euro 1.206,36 Aumento del 2,25% Sulla parte di pensione compresa tra euro 1.206,36 e euro 2.010,60 Aumento dell 1,875% Sulla parte di pensione eccedente euro 2.010,60 XIII
14 IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA CON I REDDITI DA LAVORO (D.Lgs. n. 503/92, art. 10, commi 1 e 6; D.Lgs. n. 503/92, art. 10, comma 8, come modificato dall art. 11, comma 10 della legge n. 537/1993; legge n. 449/1997, art. 59, comma 14; legge n. 448/1998, art. 77; legge , n. 388, art. 72; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, c.1) Nel regime retributivo CATEGORIA DI PENSIONE TRATTENUTA SULLA PENSIONE LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO PENSIONE DI VECCHIAIA Nessuna Nessuna PENSIONE DI ANZIANITA a) liquidata ad assicurato con 40 anni di contributi (1), a qualsiasi età b) liquidata ad assicurato con 37 anni di contributi e 58 anni di età al momento del pensionamento c) liquidata ad assicurato con meno di 40 anni di contributi e che non rientra nel caso b).(2) PENSIONE DI INVALIDITA Liquidata entro il 1994 (4) Nessuna Nessuna Intero importo 50% della quota eccedente il trattamento minimo Nessuna Nessuna 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 412,18) (3) Nessuna ASSEGNO DI INVALIDITA dal 1995 (4) (5) 50% della quota eccedente il trattamento minimo 30% della quota eccedente il trattamento minimo (. 412,18) (3) (1) Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata (obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purchè utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione. (2) Al compimento dell età pensionabile (65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne) la pensione di anzianità è equiparata, ai fini del regime del cumulo, a quella di vecchiaia. Pertanto da tale momento essa diviene interamente cumulabile con qualsiasi reddito. (3) La trattenuta non può essere superiore al 30% del reddito di lavoro conseguito dal pensionato. (4) Peraltro se l assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, esso è interamente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo e da lavoro dipendente. (5) In taluni casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione, pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.). XIV
15 L art. 44 della legge 289 /2002 non ha cancellato le disposizioni previgenti, nei casi in cui sono più favorevoli di quelle attuali. Pertanto possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo: - i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiamo perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1 ottobre 1996 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall età; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche i 55 anni di età Nel regime contributivo (legge n. 335/1995, art. 1, commi 21/22) Una diversa normativa regola il cumulo tra la pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo ed i redditi da lavoro. Poiché infatti l art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335 stabilisce che le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni, la pensione di vecchiaia contributiva non è stata soggetta alle modificazioni introdotte dalle norme successive (da ultimo, in particolare, l art. 72 della legge n. 388) al sistema del cumulo. Pertanto resta in vigore il regime di cumulo della pensione di vecchiaia contributiva con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo delineato nell art. 1, commi 21 e 22 della citata legge n. 335/1995. Esso può così riassumersi. XV
16 Pensione di vecchiaia contributiva (art. 1, commi 21 e 22, legge n. 335/1995) Soggetti Cumulabilità della pensione Titolari di pensione con età < 63 anni - divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi Titolari di pensione con età > 63 anni - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi RIDUZIONE DELL ASSEGNO DI INVALIDITA NEL CASO IN CUI IL BENEFI- CIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI AD UN DATO AMMONTARE (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 42) L assegno di invalidità subisce riduzioni in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa di importo superiore a determinati limiti. Le tabelle seguenti riassumono rispettivamente la regola generale e gli ammontari del reddito che, nel corso degli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità delle varie fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio 25% dell importo dell assegno 50% dell importo dell assegno XVI
17 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a lire da lire a lire da lire in poi Fino a euro ,88 Da euro ,88 a euro ,85 Da euro ,85 in poi Fino a euro ,24 Da euro ,24 a euro ,80 Da euro ,80 in poi nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento 2004 Fino a euro ,36 Da euro ,36 a euro ,70 Da euro ,70 in poi nessuna 25 per cento 50 per cento Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro (v. par. 1.9), sempreché sia di ammontare superiore al trattamento minimo. In altre parole, si applicano all assegno di invalidità dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane se supera l ammontare minimo si applicano le ritenute di cui al punto 1.9. Se l assegno di invalidità è stato liquidato con 40 anni di contributi, si applicano ovviamente solo le riduzioni del presente paragrafo CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIA- RIO (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41) Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. Esse riassumono, rispettivamente, la regola generale e gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite delle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione. XVII
18 1 - Limiti di reddito Ammontare dei redditi (1) Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione Fino a lire da lire a lire da lire a lire da lire in poi Fino a lire da lire a lire da lire a lire da lire in poi Fino a euro , da euro ,91 a euro ,88 da euro ,88 a euro ,85 da euro ,85 in poi Fino a euro , da euro ,68 a euro ,24 da euro ,24 a euro ,80 da euro ,80 in poi 2004 Fino a euro ,02 da euro ,02 a euro ,36 da euro ,36 a euro ,70 da euro ,70 in poi nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento (1) Per il concetto di reddito, si veda la circolare INPS n. 234 del XVIII
19 DALLA PENSIONE RETRIBUTIVA ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA (legge n. 335, art. 1, commi da 6 a 13, 19, 20, 23; legge , n. 388, art. 69, c. 6; D.Lgs , n. 355 convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417) La legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto il sistema di calcolo delle pensioni in forma contributiva. Esso si applica: integralmente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al , iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data; ai lavoratori già assicurati al che abbiano maturato cinque anni di contributi dal 1996 che optino per tale sistema; tale facoltà peraltro, può essere esercitata (in qualsiasi momento, in quanto la norma non prevede termini di scadenza o vincoli temporali) solo da coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (D. Legge , n. 355 convertito in legge , n. 417) (1) e (2). L opzione, una volta esercitata, è irrevocabile; pro rata (e cioè in forma retributiva per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al e in forma contributiva per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite del 1 gennaio 1996 in poi), ai lavoratori che al potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Ai lavoratori che alla data del avevano un anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata interamente con il sistema retributivo anche per le anzianità acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi. La tabella 1 individua il sistema di calcolo della pensione spettante agli assicurati nella gestione dei lavoratori dipendenti, in relazione alla loro situazione contributiva alla fine del La tabella 2 pone invece a confronto i requisiti di accesso al trattamento pensionistico ed i criteri di calcolo "retributivo" e "contributivo" della pensione. Situazione contributiva Sistema di calcolo della pensione Tab. 1 Assicurati che al possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Assicurati che alla data del non possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Liquidazione dell intera pensione con il sistema retributivo (anche per l anzianità acquisita dopo l ; art. 1, c. 13, legge n. 335/95) Sistema misto: Liquidazione della pensione con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al Liquidazione della pensione con il sistema contributivo per la quota corrispondente alla anzianità maturata dal in poi (art. 1, c. 12. legge n. 335/1995) Lavoratori privi di anzianità assicurativa al iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie dopo tale data Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) Lavoratori già assicurati al , che optino per il sistema contributivo Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) (1) Per l accertamento dell anzianità contributiva acquisita al da assicurati che hanno posizioni in diverse gestioni (es. lav. dipendenti e lav. autonomi) si considera l anzianità complessiva sommando tutti i periodi che non si sovrappongono temporalmente (INPS Circ. 7 giugno 2002, n. 108); si considera altresì l anzianità maturata in Paesi legati all Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale (INPS, Circolare , n. 123). (2) Ciò vale anche per gli iscritti alla gestione Inps dei collaboratori coordinati e continuativi. L art. 3 del DM , n. 282, consente loro, come è noto, di optare per il trasferimento in tale gestione dei contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti o in altri fondi, in modo da fruire di un unica pensione contributiva secondo le regole di cui alla tab. 2; peraltro ciò non è possibile a chi aveva oltre 18 anni di contributi al (INPS Circ. n. 108/2002). XIX
20 Comparazione tra il sistema di calcolo retributivo e quello contributivo Tab. 2 Sistema Retributivo Sistema Contributivo Forme di pensionamento - Pensione di vecchiaia - Pensione di vecchiaia - Pensione di anzianità Requisiti - Pensione di vecchiaia: - Pensione di vecchiaia Contribuzione minima : 20 anni Contribuzione minima: 5 anni Età minima: Uomini 65 anni Età minima: 57 anni Donne 60 anni (non si applica tale requisito se l assicurato ha > 40 anni di anzianità contributiva) Condizione: se l importo della pensione è almeno pari a 1,2 volte l importo dell assegno sociale (non si applica tale condizione se l assicurato ha > 65 anni età) - Pensione di anzianità: vedi tabelle al par Criteri di calcolo delle prestazioni P = R x r x A P = C x t x ct Dove: R = retribuzione pensionabile: nel caso in cui al : 1. non vi sia anzianità: quella percepita nella intera vita lavorativa; 2. l anzianità assicurativa sia < 15 anni: retribuzione dei 5 anni ante quella del periodo fino al pensionamento ; 3. l anzianità sia > 15 anni: retribuzione degli ultimi 10 anni; r = aliquota percentuale di rendimento (vedasi tabelle al punto 1.6) A = Anni di anzianità contributiva (max 40 anni) dove: C = montante individuale dei contributi (a x R) dove: a = aliquota contributiva di computo: (lav. dipendente = 33%, lav. Autonomo = 20%) R = Retribuzione annua (fino ad un massimale che per il 2004 è pari a euro ,00 per i neoassunti dopo il e per coloro che optano per il nuovo sistema) t = tasso annuo di capitalizzazione (variazione media quinquennale del PIL nominale, compresa quindi l inflazione, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare) ct = coefficiente trasformazione, secondo la tabella seguente: età valori% 57 4, , , , , , , , ,136 XX
21 1.13. CALCOLO DELLE QUOTE DI PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi da liquidare con decorrenza nel corso dell anno 2004 viene calcolato, in applicazione dell articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180: rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre.2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno INPS: Circ. 23 gennaio 2004, n. 27 par PENSIONI DI IMPORTO ELEVATO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA (legge , n. 350; art. 3, c. 102) A decorrere dal 1 gennaio 2004 e sino al 31 dicembre 2006 sulle pensioni di importo superiore a 25 volte l importo delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate (euro 516,47) e cioè superiori a euro ,50 mensili è prelevato un contributo di solidarietà del 3%. Al predetto importo concorrono anche le pensioni integrative erogate dai Fondi a prestazione definita. Il gettito è devoluto al finanziamento del reddito di ultima istanza, istituito dall art. 3 della legge finanziaria per il 2004 e destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. XXI
22 2. LE PRESTAZIONI MINORI IMPORTO MASSIMO MENSILE (1) PER L ANNO 2004 DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (legge n. 223/91, art. 14, comma 1; legge n. 451/94, art. 1, comma 5; legge n. 549/95, art. 2, comma 16) Retribuzione di riferimento (*) Massimale lordo Massimale netto (**) Per retribuzioni fino a euro 1745,40 806,78 762,08 Per retribuzioni oltre euro 1.745,40 969,66 915,94 (1) Nel caso di riduzione di orario ovvero di sospensione dal lavoro che non abbia interessato il mese intero, l importo del massimale mensile dell integrazione salariale va rapportato al numero delle ore di integrazione autorizzate. A questo scopo si usa un divisore mobile, costituito dal numero delle ore lavorative teoriche ricomprese nel mese considerato (al lordo, cioè, delle festività ricadenti in giornate normalmente lavorative). Ottenuto così il valore della quota oraria del massimale mensile, esso va moltiplicato per le ore di lavoro perse nel mese stesso per effetto della riduzione di orario o sospensione dal lavoro e per le quali sia stata autorizzata l integrazione. (*) E la retribuzione mensile maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive; (**) Importo calcolato al netto della riduzione contributiva (5,54%) di cui all art. 26, legge 28 febbraio 1986, n IMPORTO MASSIMO MENSILE DELLA INDENNITA DI MOBILITA ANNO 2004 (legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 1) Gli importi massimi mensili di integrazione salariale hanno effetto anche ai fini del calcolo della indennità di mobilità. Pertanto gli importi della misura iniziale della indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione a licenziamenti successivi al 31 dicembre 2002, sono i seguenti: Retribuzione di riferimento (*) massimale lordo Massimale netto (**) Per retribuzioni fino a euro 1.745,40 806,78 762,08 Per retribuzioni oltre a euro 1.745,40 969,66 915,94 (*) E la retribuzione mensile maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive; (**) Importo calcolato al netto della riduzione contributiva di cui all art. 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41 (5,54%). Per i periodi successivi al 12 mese di erogazione, e sino al massimo di 36 mesi, l indennità è ridotta all 80% (del trattamento lordo). XXII
23 IMPORTO MASSIMO DELLA INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE (legge , n. 451, art. 3, comma 2; legge , n. 608, art. 4, comma 16; legge , n. 448, art. 34, commi 5 e 6; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 19) Ai lavoratori licenziati (1) con almeno due anni di assicurazione, di cui uno nell ultimo biennio, è corrisposta per tutti i giorni di disoccupazione, compresi i festivi sino al massimo di 180 (2) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti l inizio del periodo di disoccupazione. L importo massimo mensile della indennità, per la quale non opera la riduzione del 5,54% di cui all art. 26 della legge n. 41/1986, non può comunque superare, per l anno 2004, i limiti seguenti: Retribuzione di riferimento (3) Massimale Per retribuzioni sino a euro 1.745,40 806,78 Per retribuzioni oltre euro 1.745,40 969,66 (1) In virtù delle disposizioni contenute nella legge n. 448/1998, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore a far tempo dal non danno più diritto a fruire dell indennità ordinaria di disoccupazione (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). (2) L'art. 78, c. 19, della legge 388/2000, oltre a prevedere l'elevazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, dal 30% al 40% dal , dispone che per i lavoratori di età anagrafica pari o superiori a 50 anni alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la durata della indennità è prolungata da sei a nove mesi. (3) E la retribuzione mensile maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive. La domanda di prestazione va presentata all Inps entro 68 giorni dal licenziamento. L indennità decorre: dall ottavo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DELL ACCERTA- MENTO DEL CARICO FAMILIARE I limiti di reddito che si riportano - validi per l anno non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia ai lavoratori dipendenti (per i quali vale la diversa disciplina dell assegno per il nucleo familiare). Sono invece d interesse, ad esempio, per la determinazione della misura della indennità economica di malattia a favore dei lavoratori aventi diritto (come gli operai dell industria) ricoverati in luogo di cura, per tutto il periodo della degenza. E noto infatti che tale misura è ridotta ai 2/5 di quella normale (20% anziché 50%, dal 4 al 20 giorno, 26,66% anzichè 66,66% oltre il 20 giorno); tale riduzione tuttavia non ha luogo per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, secondo la nozione propria della disciplina per gli assegni familiari. In base a tali norme, per il riconoscimento della non autosufficienza economica è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli ed equiparati) siano titolari di redditi mensili non superiori ai limiti seguenti: euro 580,49 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato; euro 1.015,86 per due genitori. XXIII
REQUISITI DI ETA E DI CONTRIBUZIONE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA:
1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E I PARA- METRI PER IL LORO CALCOLO 1.1. - REQUISITI DI ETA E
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