COLLEGNO 7 MARZO 2012

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1 CORSO DI AGGIORNAMENTO APPROFONDIMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI COLLEGNO 7 MARZO 2012 IL DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE, SULLE IMPLICAZIONI DEL CLP E REACH NELL AMBITO DEL DEL TITOLO IX DEL T.U. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Lettera Circolare 30 giugno 2011, n. 15/VI/ Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Reg. (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Reg. (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Reg. (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell allegato II del Reg. (CE) n. 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I «Protezione da Agenti Chimici» e Capo II «Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni») VITO BRUNO VITO BRUNO 2 gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono: 1. definizione e individuazione delle figure coinvolte; 2. terminologia; CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA - IMBALLAGGIO RIFERIMENTI NORMATIVI: D.LGS. 3 FEBBRAIO 1997, N DIRETTIVA 67/548/CEE - PER LE SOSTANZE 3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose; 4. nuovo sistema di etichettatura; - DIRETTIVA 1999/45/CE - PER I PREPARATI D.LGS. 14 MARZO 2003, N coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto; 6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro; 7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell informazione; 8. classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria; 9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal regolamento CLP. DAL ADEGUAMENTI AL PROGRESSO TECNICO (ATP) DALL APPROVAZIONE DEL CLP SONO STATI APPROVATI IL XXX E IL XXXI DELLA DRETTIVA 67/548/CEE. HANNO COSTITUITO IL I ATP DEL CLP VITO BRUNO 3 VITO BRUNO 4

2 ATTUALE FASE DI TRANSIZIONE: art 61 del CLP - Disposizioni transitorie armonizza le disposizioni e i criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del GHS. «GHS» Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche Fino al 1 dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE. (d.lgs 52/97) Fino al 1 giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE. (d.lgs 65/2003) VITO BRUNO 5 VITO BRUNO 6 le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1 dicembre 2010 e del 1 giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento CLP. In tal caso non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. SI ETICHETTANO E SI IMBALLANO SECONDO IL REGOLAMENTO CLP per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento CLP fino al 1 dicembre A decorrere dal 1 dicembre 2010 e fino al 1 giugno 2015 le sostanze sono classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento CLP fino al 1 giugno SI ETICHETTANO E SI IMBALLANO SECONDO IL REGOLAMENTO CLP VITO BRUNO 7 VITO BRUNO 8

3 Se una sostanza o miscela è stata classificata in conformità delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE rispettivamente prima del 1 dicembre 2010 o del 1 giugno 2015, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono modificare la classificazione della sostanza o miscela utilizzando la tabella di conversione riportata nell'allegato VII del presente regolamento. Può provocare un incendio Rischio di incendio per riscaldamento CLASSIFICAZIONE SOSTANZE 1/12/2010 1/12/2012 1/06/ /548/CEE CLP classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP ETICHETTATURA 67/548/CEE Se la sostanza è già immessa sul mercato può non essere rietichettata fino a 1/12/2012 CLP IMBALLAGGIO 67/548/CEE Se la sostanza è già immessa sul mercato può non essere reimballata fino al 1/12/2012 CLP VITO BRUNO 9 VITO BRUNO 10 CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA IMBALLAGGIO 1999/45/CE CLP (FACOLTATIVA) MISCELE 01/06/ /06/2017 CLP 1999/45/CE 1999/45/CE se la miscela è già sul mercato CLP CLP 1999/45/CE 1999/45/CE se la miscela è già sul mercato CLP CLP A SCELTA FRA I DUE REGOLAMENTI ALLEGATO I - DIRETTIVA 67/548/CEE E ANNULLATO E SOSTITUITO DALLA TABELLA 3.2 DELL ALLEGATO VI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 VITO BRUNO 11 VITO BRUNO 12

4 DIRETTIVA 67/548/CEE REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 ALLEG ATO V - SIMBOLI ALLEGATO II SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO ALLEGATO III FRASI DI RISCHIO (FRASI R) R 1: Esplosivo allo stato secco. R 2: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. R 3: Grande rischio d'esplosione per urto, attrito, in presenza di fuoco o altre fonti d'infiammazione. R 4: Forma dei composti metallici esplosivi molto sensibili. R 5: Rischio d'esplosione in presenza di calore. ALLEGATO III FRASI DI PERICOLO (FRASI H) hazard statements PERICOLI FISICI (H2XX) H200 ESPLOSIVO INSTABILE. H201 ESPLOSIVO; PERICOLO DI ESPLOSIONE DI MASSA. H202 ESPLOSIVO; GRAVE PERICOLO DI PROIEZIONE. PERICOLO PER LA SALUTE (H3XX) H300 LETALE SE INGERITO. H301 TOSSICO SE INGERITO. H302 NOCIVO SE INGERITO. PERICOLI PER L'AMBIENTE (H4XX) H400 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI. H410 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI PROPRIETÀ FISICHE (EUH 0XX) EUH 001 ESPLOSIVO ALLO STATO SECCO. EUH 006 ESPLOSIVO A CONTATTO O SENZA CONTATTO CON L'ARIA. PROPRIETÀ PERICOLOSE PER LA SALUTE EUH 029 A CONTATTO CON L'ACQUA LIBERA UN GAS TOSSICO. EUH 031 A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS TOSSICI PROPRIETÀ PERICOLOSE PER L'AMBIENTE EUH 059 PERICOLOSO PER LO STRATO DI OZONO. ELEMENTI DELL ETICHETTA E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER TALUNE SOSTANZE E MISCELE EUH 201 CONTIENE PIOMBO. NON UTILIZZARE SU OGGETTI CHE POSSONO ESSERE MASTICATI O SUCCHIATI DAI BAMBINI.. VITO BRUNO 13 VITO BRUNO 14 ALLEGATO IV CONSIGLI DI PRUDENZA (FRASI S) S 1 Conservare sotto chiave S 2 Conservare fuori della portata dei bambini S 3 Conservare in luogo fresco S 4 Conservare lontano da locali di abitazione S 5 Conservare sotto.. (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) S 6 Conservare sotto.. (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) S 7 Conservare il recipiente ben chiuso S 8 Conservare al riparo dall umidità S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato ALLEGATO IV CONSIGLI DI PRUDENZA (FRASI P) Precautionary Statements) Consigli di prudenza di carattere generale P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a Consigli di prudenza - Prevenzione P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Consigli di prudenza Reazione P301 + P310 In caso di igestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P302 + P334 In caso di contatto con la pelle: immergere in acqua fredda / avvolgere con un bendaggio umido. Consigli di prudenza Conservazione P402 Conservare in luogo asciutto. ALLEGATO V- METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE E DELLE TOSSICOLOGICHE ED ECOTOSSICOLOGICHE REGOLAMENTO (CE) N. 440/ Il Regolamento n 440/2008 (I Metodi di prova) La classificazione e la risultante etichettatura delle sostanze chimiche è conseguente alla identificazione di tutte le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze e dei preparati che possano comportare rischi nel corso della normale manipolazione o utilizzazione sia per l'uomo sia per l'ambiente. La determinazione di tali proprietà intrinseche richiede l'uso di metodi standardizzati che rendano possibile la mutua accettazione dei dati tra gli Stati membri dell''unione Europea al fine di facilitare il libero scambio dei prodotti. Il Regolamento 440/2008 contiene i metodi di prova per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche prevista dal Regolamento REACH per lo studio delle sostanze chimiche in particolare per quelle da sottoporre a valutazione del rischio. P403 Conservare in luogo ben ventilato. Consigli di prudenza Smaltimento P501 Smaltire il prodotto / recipiente in... Il Regolamento REACH richiede che gli studi tossicologici ed eco tossicologici siano condotti secondo i principi di Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) presso Centri di Saggio certificati. VITO BRUNO 15 VITO BRUNO 16

5 ALLEGATO VI CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE E L ETICHETTATURA DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI a) esplosivi b) comburenti c) estremamente infiammabili d) facilmente infiammabili: e) infiammabili f) molto tossici g) tossici h) nocivi i) corrosivi l) irritanti m) sensibilizzanti n) cancerogeni o) mutageni p) tossici per il ciclo riproduttivo q) pericolosi per l'ambiente ALLEGATO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA PER SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico (es. Esplosivi, liquidi infiammabili, corrosivi per i metalli); 10 classi di pericolo per la salute umana (es. tossicità acuta, irritante per la pelle); 1 classe di pericolo per l'ambiente 1 classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono. REACH Il Regolamento n 1907/2006 (REACH) Regolamento n. 453/2010 Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) modifica l'approccio per la gestione del rischio legato alla produzione e all uso delle sostanze chimiche in ambito comunitario. VITO BRUNO 17 VITO BRUNO 18 Il REACH è un sistema di controllo e gestione delle sostanze chimiche che supera il vecchio sistema legislativo. E costituito da: 141 articoli 15 titoli 17 allegati Obiettivi del REACH: migliorare la protezione della salute umana e dell ambiente dai rischi connessi all uso delle sostanze chimiche aumentare la competitività dell industria chimica europea REGISTRAZIONE NO DATA, NO MARKET Tutte le sostanze prodotte o commercializzate in quantitativi superiori a 1 ton/anno dovranno essere registrate presso l Agenzie Europea ECHA. Se non è registrata, una sostanza non può essere fabbricata, importata o utilizzata. Il REACH segue un approccio basato sulle sostanze tutte le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. gli obblighi non riguardano i preparati o agli articoli ma alle sostanze contenute VITO BRUNO 19 VITO BRUNO 20

6 ARTICOLI un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica Le sostanze destinate a essere rilasciate (inchiostro in una cartuccia, candela profumata). registrazione Se invece il rilascio di una sostanza non è intenzionale (abbigliamento, pneumatici). Notifica - (le sostanze devono essere notificate all agenzia; questa poi deciderà se la registrazione è necessaria o meno). Diversamente se la sostanza non viene rilasciata non deve essere sottoposta a registrazione né autorizzazione. AUTORIZZAZIONE Le sostanze presentanti un elevata pericolosità (SVHC) dovranno essere autorizzate agli usi e l autorizzazione sarà rilasciata a condizione che i rischi per la salute umana che esse comportano siano tenuti sotto adeguato controllo. Sono esentate da registrazione e autorizzazione, perchè gia` regolate da altre normative: le sostanze in medicinali per uso umano o veterinario; le sostanze utilizzate come alimenti e additivi in prodotti alimentari; le sostanze utilizzate come prodotti aromatizzanti; le sostanze utilizzate nell alimentazione animale le sostanze radioattive; sostanze sottoposte a controllo doganale in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure in transito; le sostanze intermedie non isolate; i rifiuti; i polimeri (vanno registrati comunque i monomeri che li costituiscono); le sostanze usate in ricerca e sviluppo; le sostanze di cui all allegato IV e V del Regolamento (sostanze poco pericolose: gas nobili, prodotti naturali, ) VITO BRUNO 21 VITO BRUNO 22 soggetti coinvolti dichiarante: il fabbricante o l'importatore di una sostanza, o il produttore o l'importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza; fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità; fabbricazione la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione; importazione l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità; immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato; utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi; fornitore: ogni fabbricante, produttore, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un articolo. Produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all interno della Comunità Fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato. VITO BRUNO 23 VITO BRUNO 24

7 attori della catena d'approvvigionamento: tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utilizzatori a valle in una catena d'approvvigionamento; Il «responsabile dell immissione sul mercato» invece, richiamato dall art. 223, commi 1, lettera b) e 4, nonche dall art. 227, comma 4 (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), corrisponde alla definizione di «fornitore». Egli e` comunque il soggetto il cui nominativo gia` compariva nella scheda di sicurezza, o nell etichettatura o nell imballaggio, questo anche nelle ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l importatore o il distributore. Obblighi dei fabbricanti, importatori o rappresentanti esclusivi: devono presentare all ECHA una registrazione per: tutte le sostanze nuove o già presenti sul mercato, anche impiegate nei preparati, prodotte o importate nell Unione Europea in quantità pari o superiore ad 1 ton./anno tutte le sostanze contenute in articoli se la quantità supera 1 ton./anno e se il rilascio avviene durante le normali condizioni d uso dell articolo VITO BRUNO 25 VITO BRUNO 26 REACH e sulla sicurezza sul lavoro QUANDO UNA SOSTANZA VIENE PRODOTTA IN QUANTITATIVI SUPERIORI ALLE 10 TON./ANNO OCCORRE (PRODUTTORE, IMPORTATORE, RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO) EFFETTUARE: 1) la valutazione della sicurezza chimica (CSA, Chemical Safety Assessment) è lo strumento per determinare il rischio; 2) la relazione sulla sicurezza chimica (CSR, Chemical Safety Report) è lo strumento per documentare la CSA) deve contenere anche gli scenari d esposizione 3) le schede di dati di sicurezza (SDS, Safety Data Sheet) sono lo strumento per informare sulla CSA. VITO BRUNO 27 il Chemical Safety Report (CSR) (o Rapporto sulla sicurezza chimica) delinea gli scenari di esposizione pertinenti e rilevanti per l impiego delle sostanze che dovranno figurare in allegato alla SDS che, come indicato dalla Linea Guida dell ECHA sul Chemical Safety Assessment (o Valutazione della sicurezza chimica), viene denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (esds). Uno scenario d esposizione (allegato 1 del REACH) è l insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l esposizione delle persone e dell ambiente. Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o l importatore ha applicato o di cui raccomanda l applicazione agli utilizzatori a valle. VITO BRUNO 28

8 La CSA è costituita dalle seguenti fasi: 1) valutazione dei pericoli per la salute umana; 2) valutazione dei pericoli che le proprietà fisico-chimiche presentano per la salute umana; 3) valutazione dei pericoli per l ambiente. 4) valutazione PBT e vpvb. PBT - persistente, bioaccumulabile e tossico vpvb - molto persistente e molto bioaccumulabile Persistenza - il periodo di emivita Bioaccumulo - sui dati misurati relativi alla bioconcentrazione in specie acquatiche tossicità: la concentrazione senza effetti a lungo termine per gli organismi marini o d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l, o la sostanza è classificata come cancerogena (categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 o 2), o tossica per la riproduzione (categoria 1, 2 o 3), o esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni T, R48, o XN, R48 a norma della direttiva 67/548/CEE. Se la sostanza viene considerata pericolosa si procede con: 5) valutazione dell esposizione; consente di stabilire una stima quantitativa o qualitativa della dose (concentrazione) della sostanza alla quale l uomo e l ambiente sono o possono essere esposti. comprende: la creazione di scenari d esposizione; la stima dell esposizione. 6) caratterizzazione dei rischi. VITO BRUNO 29 VITO BRUNO 30 schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) contengono informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente. Consentono: 1. al datore di lavoro di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall uso di agenti chimici pericolosi. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d esposizione sono riportati in un allegato alla scheda di dati di sicurezza. 2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell ambiente. VITO BRUNO 31 VITO BRUNO 32

9 regolamento CE n 1907/2006 (regolamento REACH) TITOLO IV INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO Articolo 31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II: a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). (sostanze soggette ad autorizzazione) 3. Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene: VITO BRUNO 33 VITO BRUNO 34 a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro. 4. Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono corredati di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente. 5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. VITO BRUNO 35 VITO BRUNO 36

10 1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa; 2) identificazione dei pericoli; 3) composizione/informazioni sugli ingredienti; 4) misure di primo soccorso; 5) misure di lotta antincendio; 6) misure in caso di rilascio accidentale; 7) manipolazione e immagazzinamento; 8) controlli dell'esposizione/protezione individuale; 9) proprietà fisiche e chimiche; 10) stabilità e reattività; 11) informazioni tossicologiche; 12) informazioni ecologiche; 13) considerazioni sullo smaltimento; 14) informazioni sul trasporto; 15) informazioni sulla regolamentazione; 16) altre informazioni. La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci: VITO BRUNO Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza.. Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati. Un distributore trasmette i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi per i quali ha trasmesso le informazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2. VITO BRUNO Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica. 9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze: a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c) allorché è stata imposta una restrizione. La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione. Contenuto dell'etichetta art. 17 Disposizioni generali TITOLO III COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori; b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo; VITO BRUNO 39 VITO BRUNO 40

11 c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo (allegato VI, inventario delle classificazioni, numero CAS, nomenclatura IUPAC, ecc); d) se del caso, i pittogrammi di pericolo; e) se del caso, le avvertenze; f) se del caso, le indicazioni di pericolo; g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza; h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari. 2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni. IMBALLAGGIO Articolo Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza; b) i materiali che costituiscono l imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi; c) tutte le parti dell imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione; d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto. VITO BRUNO 41 VITO BRUNO Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore. CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, e VITO BRUNO 43 Il regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico (es. Esplosivi, liquidi infiammabili, corrosivi per i metalli); 10 classi di pericolo per la salute umana (es. tossicità acuta, irritante per la pelle); 1 classe di pericolo per l'ambiente 1 classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono. VITO BRUNO 44

12 VITO BRUNO 45 VITO BRUNO 46 VITO BRUNO 47 VITO BRUNO 48

13 VITO BRUNO 49 VITO BRUNO 50 VITO BRUNO 51 VITO BRUNO 52

14 VITO BRUNO 53 VITO BRUNO 54 VITO BRUNO 55 VITO BRUNO 56

15 . VITO BRUNO 57 VITO BRUNO 58. VITO BRUNO 59 VITO BRUNO 60

16 PERICOLI PER LA SALUTE Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria VITO BRUNO 61 VITO BRUNO 62 Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria VITO BRUNO 63 VITO BRUNO 64

17 Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria VITO BRUNO 65 VITO BRUNO 66 Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria STOT - Specific Target Organ Toxicity Tossicità riferita ad un preciso organo bersaglio VITO BRUNO 67 - Per esposizione singola STOT - SE - Per esposizione ripetuta STOT - RE VITO BRUNO 68

18 Sorveglianza sanitaria - VITO BRUNO 69 VITO BRUNO 70 PERICOLI PER L AMBIENTE VITO BRUNO 71 VITO BRUNO 72

19 Pericoloso per lo strato di ozono Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Lettera Circolare 30 giugno 2011, n. 15/VI/ Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Reg. (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Reg. (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Reg. (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell allegato II del Reg. (CE) n. 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I «Protezione da Agenti Chimici» e Capo II «Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni») il documento è stato approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. VITO BRUNO 73 VITO BRUNO 74 La definizione di agente chimico (art D.Lgs. n. 81/2008) è notevolmente estensiva e riguarda: tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico, sia nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro presenza (es. produzione e miscelazione primaria intenzionale, formazione di intermedi, sottoprodotti o impurezze, formazione accidentale non intenzionale, rilascio di sostanze da articoli, uso di sostanze e preparati immessi o meno sul mercato comunitario o volontariamente messi a disposizione di terzi o sostanze e miscele non intenzionali di sostanze che si sviluppano sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo, ecc.). agenti chimici pericolosi (art D.Lgs. n. 81/2008) le sostanze e i preparati classificati o che rispondono ai criteri di cui: 1. D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per le sostanze pericolose 2. D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per i preparati pericolosi esclusi quelli pericolosi solo per l ambiente 3. agenti che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai punti precedenti possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta` chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. (agenti non classificabili secondo la Normativa di prodotto (quali, ad es. gli interferenti endocrini), possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori) VITO BRUNO 75 VITO BRUNO 76

20 4. agenti cancerogeni e mutageni (art D.Lgs. n. 81/2008) come: cancerogene e mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i; un preparato che risponde ai criteri classificazione del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. Il datore di lavoro (ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008) può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l importatore, il distributore o l utilizzatore a valle. Da quanto esposto nel merito dei soggetti coinvolti e delle novita` introdotte dai Regolamenti REACH e CLP, risulta che gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono: VITO BRUNO definizione e individuazione delle figure coinvolte; 2. terminologia; 3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose; 4. nuovo sistema di etichettatura; 5. coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto; 6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro; 7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell informazione; 8. classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria; 9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal regolamento CLP. VITO BRUNO la terminologia che dovrà adeguarsi a quella dei nuovi Regolamenti. Il termine «preparati» è sostituito da «miscele»; inoltre si sottolinea che il termine «miscugli presente nel Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e` da intendersi sinonimo di «miscele»; Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonchè per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Reg. (UE) n. 453/2010 (che aggiorna l allegato II del REACH) con l attuale struttura a 16 sezioni. 3. le nuove prescrizioni per la stesura della SDS e i nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose con presenza di nuove classi di pericolo che potrebbero comportare modifiche alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. Ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall applicazione dei regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento. Si evidenzia, inoltre, che, laddove nella SDS sia previsto l obbligo di allegare gli scenari di esposizione collegati all uso degli agenti chimici, il datore di lavoro non è esentato dall effettuare la valutazione del rischio ai sensi degli artt. 223 e 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Gli scenari di esposizione, qualora previsti e disponibili, rappresentano comunque utili fonti di informazioni cui il datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione del rischio. VITO BRUNO 79 VITO BRUNO 80

21 Qualora non siano stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti dal fornitore quelli applicabili alla propria attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto, se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 37, 38 e 39 del regolamento REACH, a comunicarli al fornitore stesso oppure a darne comunicazione direttamente all Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA) per poterne continuare l uso. Per completezza si ricorda che il responsabile dell immissione sul mercato (fornitore) deve trasmettere: I. al destinatario della sostanza o miscela (utilizzatore a valle/datore di lavoro) una SDS, ai sensi dell art. 31 del REACH, compilata a norma dell allegato II del REACH come modificato dal Reg. (UE) n. 453/2010 quando: a) la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose; b) una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vpvb); c) una sostanza è inclusa, ai sensi dell art. 59 del REACH, nell elenco di quelle candidate ad autorizzazione in quanto considerate molto preoccupanti (SVHC) ai sensi dell art. 56 del REACH; II. al destinatario degli articoli contenenti una sostanza di cui al precedente punto I lettera c), in concentrazione superiori allo 0,1% in peso/peso, informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d uso dell articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Al fine di effettuare una completa e corretta valutazione del rischio il datore di lavoro deve, inoltre, richiedere la SDS al fornitore per miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori all obbligo di classificazione, ai sensi dell art. 31 paragrafo 3 del REACH, o comunque richiedere informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in miscele, come previsto dall art. 32 del REACH medesimo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell art. 223, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il responsabile dell immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore) è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. VITO BRUNO 81 VITO BRUNO 82 DEFINISCE I TERMPI PER CONFORMARSI AGLI ADEMPIMENTI DEGLI ART. 37 E 38 VITO BRUNO 83 VITO BRUNO 84

22 VITO BRUNO 85 VITO BRUNO Il nuovo sistema di etichettatura. Le indicazioni di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi introdotti dal regolamento CLP non sono sempre riconducibili automaticamente alle vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo. Nel regolamento CLP (allegato I 1.2. ed allegato V) sono previsti nove pittogrammi a forma di losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero. Il simbolo della croce di Sant Andrea, che scompare, è in qualche caso sostituito da un punto esclamativo (il quale indica effetti lievi per la salute), mentre il pittogramma con la persona danneggiata (gravi effetti per la salute), che caratterizza gli agenti chimici sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, tossici per particolari organi bersaglio (per esposizione singola e ripetuta), sostituisce i tradizionali pittogrammi raffiguranti il teschio o la croce di Sant Andrea. Le indicazioni di pericolo sono individuate dalla lettera H (Hazard Statements) seguita da numeri a tre cifre che descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa (H2.. per i pericoli di natura fisica, H3.. per i pericoli per la salute, H4.. per i pericoli per l ambiente acquatico). I consigli di prudenza, invece, rappresentati dalla lettera P (Precautionary Statements) e da un codice a tre cifre, indicano le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa. 5. La coesistenza di etichettatura, su imballaggi diversi dello stesso prodotto, secondo il regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1º giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e del D.Lgs. n. 65/2003. Si rammenta, invece, che i criteri di classificazione introdotti dal CLP per gli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, fatte salve le eventuali deroghe, sono obbligatori per le sostanze dal 1º dicembre 2010 e per le miscele lo saranno dal 1 giugno VITO BRUNO 87 VITO BRUNO 88

23 6. La necessità di aggiornare la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro, ai sensi dell art. 223, comma 1 e dell art. 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose, cancerogene e mutagene siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro. La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente nascere dall avvenuto riscontro di: I. nuovi pericoli (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse); 7. La necessita`, da parte del Datore di Lavoro, di aggiornare la formazione e l informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare. Si auspica, inoltre, l opportunita` di promuovere una campagna di informazione nei confronti degli altri attori della prevenzione (Datori di Lavoro, RSPP, medici competenti, consulenti etc.). II. scenari di esposizione previsti nella esds diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendano, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali. VITO BRUNO 89 VITO BRUNO Classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria. D.Lgs. 81/08 Articolo Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. Solamente «se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita` di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio», non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230» siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati dell art. 229 del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la classificazione come: Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4); Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C); Irritanti per la pelle (Categorie 2); Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2); Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) - esposizione singola (Categorie 1 e 2); Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) - esposizione singola (Categoria 3); Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2); Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1); Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1); Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2 (6)); Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2); Tossici con effetti sull allattamento; Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1). VITO BRUNO 91 VITO BRUNO 92

24 b) Alla luce dell entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il regolamento CLP, si ritiene che siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione dell esposizione, ai sensi dell art. 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante quegli agenti che rispondono ai criteri di classificazione per le sostanze e le miscele Cancerogene e/o Mutagene di Categoria 1A e 1B le categorie 1A e 1B del CLP corrispondono alle categorie 1 e 2 del D.Lgs. 52/1997 VITO BRUNO La necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal regolamento CLP. L allegato XXVI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che indica le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, già prevede l applicazione del CLP nel richiamo alle successive modifiche ed integrazioni alle normative sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura. ALLEGATO XXVI PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonchè le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate. LEGGE 29 maggio 1974, n. 256 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi abrogata dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 1998, n abrogato dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65. VITO BRUNO 94 Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. L etichettatura di cui al primo comma può essere: sostituita da cartelli di avvertimento previsti all ALLEGATO XXV - - che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; - completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi; - completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi. D.lgs. 9 Aprile 2008, n ALLEGATO XXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 3.2. Cartelli di avvertimento Caratteristiche intrinseche: - forma triangolare, - pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue: 1. sul lato visibile o sui lati visibili; 2. in forma rigida, autoadesiva o verniciata. 3. All etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all ALLEGATO XXV, punto 1.4 e le condizioni di impiego di cui all ALLEGATO XXV, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione. ALLEGATO XXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 1. Caratteristiche intrinseche 1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali. 2. Condizioni d impiego 2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un altezza e in una posizione appropriata rispetto all angolo di visuale, all ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell oggetto che s intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza. VITO BRUNO 95 VITO BRUNO 96

25 4. L etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte. 5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell ALLEGATO XXV, punto 3.2 o essere identificati conformemente al punto 1 del presente allegato, a meno che l etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell ALLEGATO XXV, punto 1.5 relativo alle dimensioni. Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico". I cartelli o l etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio. ALLEGATO XXV - PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 1. Caratteristiche intrinseche 1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L2/2000 Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell UNI. D.Lgs. 81/0 - Articolo Informazione e formazione per i lavoratori 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. VITO BRUNO 97 VITO BRUNO 98 Nel caso in cui, invece, ci si riferisca alla possibilità di sostituire la segnaletica con cartelli di avvertimento, secondo l allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che tale applicazione non sempre risulta essere corrispondente ai nuovi pittogrammi. Ad esempio il simbolo «!» nell allegato XXV indica «pericolo generico», mentre nel CLP esso indica «pericoli per la salute» (Tossicita` Acuta Categoria 4, Irritazione per la pelle e per gli occhi etc.). Pertanto, potranno coesistere, almeno fino a quando il regolamento CLP non sarà a regime (1º giugno 2015), segnaletica di sicurezza in base agli allegati citati ed alle nuove prescrizioni del CLP. VITO BRUNO 99 Bibliografia _ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile Supplemento Ordinario n. 108/L. Modifiche: D.L. 25 giugno 2008, n. 112 L. 2 agosto 2008, n. 129 L. 27 febbraio 2009, n. 14 (di conversione del D.L. n. 207/2008) L. 18 giugno 2009, n. 69 L. 7 luglio 2009, n. 88 D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 L. 26 febbraio 2010, n. 25 L. 4 giugno 2010, n. 96 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 _ D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, «Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81». Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto Supplemento Ordinario n. 142/L (e ripubblicato, corredato delle relative note, in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre Supplemento Ordinario n. 177/L). VITO BRUNO 100

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