Documento consultivo. Rielaborazione della VI Direttiva IVA. Bozza provvisoria per la codifica della legislazione in vigore

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1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE POLITICA FISCALE IVA e altre imposte sulla cifra d affari TAXUD/C3 Luglio 2003 Documento consultivo Rielaborazione della VI Direttiva IVA Bozza provvisoria per la codifica della legislazione in vigore Questa bozza provvisoria ha come scopo la consultazione di tutti coloro che sono interessati alla legislazione comunitaria sull IVA. Tale consultazione mira soltanto alla rettifica di eventuali errori o al chiarimento della terminologia presente nella bozza preparata dai servizi della Commissione. Il presente documento non riflette necessariamente le idee della Commissione UE né va interpretato come l intenzione della Commissione di volere prendere iniziative ufficiali in tale materia. I commenti sul presente testo, da fornire entro e non oltre il 26 settembre 2003, possono essere inviati via fax o via a Ms. Pia Michelsen o a Ms Christiane Lytridis. Indirizzo postale: European Commission Directorate General Taxation and Customs Union VAT and Other Turnover Taxes Office MO 59 5/92 B-1049 Brussels Belgium Fax: taxud-c3@cec.eu.int Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2)

2 TITOLO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 Articolo Obsolete provision...3 Obsolete provision...3 Obsolete provision...3 Obsolete provision...4 Articolo Articolo Articolo TITOLO II APPLICAZIONE TERRITORIALE Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo TITOLO III SOGGETTI PASSIVI Articolo Articolo Articolo TITOLO IV OPERAZIONI IMPONIBILI Capo 1 Cessioni di beni Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 2 Acquisti intracomunitari di beni Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 3 Prestazioni di servizi Articolo

3 Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 4 Importazioni di beni Articolo Obsolete provision Obsolete provision TITOLO V LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI Capo 1 Luogo delle cessioni di beni Sezione 1 Cessioni di beni senza trasporto Articolo Sezione 2 Cessioni di beni con trasporto Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 3 Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno Articolo Capo 2 Luogo degli acquisti intracomunitari di beni Articolo Articolo Articolo Capo 3 Luogo delle prestazioni di servizi Sezione 1 Regole generali Articolo Articolo Sezione 2 Disposizioni particolari Sottosezione 1 Prestazioni di servizi relative a beni immobili Articolo Sottosezione 2 Prestazioni di servizi di trasporto Articolo Articolo

4 Articolo Articolo Articolo Articolo Sottosezione 3 Prestazioni di servizi culturali e similari, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti o relative a beni mobili materiali Articolo Articolo Articolo Sottosezione 4 Altre prestazioni di servizi Articolo Articolo Sottosezione 5 Criterio dell utilizzazione o dell impiego effettivi Articolo Articolo Capo 4 Luogo delle importazioni di beni Articolo Articolo TITOLO VI FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL IMPOSTA Capo 1 Disposizioni generali Articolo Capo 2 Cessioni di beni e prestazioni di servizi Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 3 Acquisti intracomunitari di beni Articolo Articolo Capo 4 Importazioni di beni Articolo Articolo TITOLO VII BASE IMPONIBILE Capo 1 Cessioni di beni e prestazioni di servizi

5 Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 2 Acquisti intracomunitari di beni Articolo Articolo Capo 3 Importazioni di beni Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 4 Disposizioni varie Articolo Articolo Articolo TITOLO VIII ALIQUOTE Capo 1 Disposizioni in materia di applicazione delle aliquote Articolo Articolo Articolo Capo 2 Struttura e livello delle aliquote Sezione 1 Aliquota normale Articolo Articolo Sezione 2 Aliquote ridotte Articolo Articolo Articolo Sezione 3 Disposizioni particolari

6 Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 3 Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 4 Disposizioni particolari applicabili fino all introduzione del regime definitivo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Obsolete provision TITOLO IX ESENZIONI Capo 1 Disposizioni generali Articolo Capo 2 Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico Articolo Articolo Articolo Capo 3 Esenzioni a favore di altre attività Articolo

7 Articolo Articolo Capo 4 Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie Sezione 1 Esenzione delle cessioni di beni Articolo Articolo Sezione 2 Esenzione degli acquisti intracomunitari di beni Articolo Articolo Sezione 3 Esenzione di talune prestazioni di trasporto Articolo Capo 5 Esenzioni all'importazione Articolo Articolo Capo 6 Esenzioni all'esportazione Articolo Articolo Obsolete provision Capo 7 Esenzioni connesse ai trasporti internazionali Articolo Articolo Articolo Capo 8 Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni Articolo Articolo Capo 9 Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari Articolo Capo 10 Esenzioni delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni Sezione 1 Depositi fiscali o doganali e regimi similari Obsolete provision Articolo Articolo Articolo Articolo

8 Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 2 Operazioni in vista dell'esportazione Articolo Articolo Sezione 3 Disposizioni comuni alle sezioni 1 e Articolo TITOLO X DETRAZIONI Capo 1 Origine e portata del diritto a detrazione Articolo Obsolete provisions Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 2 Prorata di detrazione Articolo Articolo Articolo Capo 3 Limitazioni del diritto a detrazione Articolo Articolo Capo 4 Modalità di esercizio del diritto a detrazione Obsolete provision Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 5 Rettifica delle detrazioni Articolo

9 Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo TITOLO XI OBBLIGHI DEL SOGGETTO PASSIVO Capo 1 Obbligo di pagamento Sezione 1 Debitori dell'imposta verso l Erario Obsolete provision Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 2 Modalità di pagamento Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Obsolete provision Capo 2 Identificazione Articolo Articolo Articolo

10 Articolo Capo 3 Fatturazione Sezione 1 Nozione di fattura Articolo Articolo Sezione 2 Emissione delle fatture Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 3 Contenuto delle fatture Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 4 Trasmissione e messa a disposizione delle fatture Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 5 Misure semplificative Articolo Articolo Articolo Capo 4 Contabilità Sezione 1 Obblighi generali Articolo Articolo

11 Sezione 2 Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 3 Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro Articolo Capo 5 Dichiarazioni Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 6 Elenchi riepilogativi Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 7 Disposizioni varie Articolo

12 Articolo Capo 8 Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione Sezione 1 Operazioni di importazione Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo TITOLO XII REGIMI SPECIALI Capo 1 Regime speciale delle piccole imprese Sezione 1 Modalità semplificate di imposizione e riscossione Articolo Sezione 2 Esenzioni o riduzioni decrescenti Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 3 Relazione e riesame Articolo Articolo Capo 2 Regime comune forfettario per i produttori agricoli Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo

13 Obsolete provision Articolo Obsolete provision Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Obsolete provisions Capo 3 Regime speciale delle agenzie di viaggio Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Capo 4 Regimi speciali applicabili ai beni d occasione e agli oggetti d arte, d antiquariato o da collezione Sezione 1 Definizioni Articolo Sezione 2 Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori Sottosezione 1 Regime dell utile Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sottosezione 2 Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto Articolo

14 Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Obsolete provision Sezione 3 Regime speciale delle vendite all asta Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 4 Misure di prevenzione delle distorsioni di concorrenza e della frode Articolo Articolo Capo 5 Regime speciale applicabile all oro da investimento Sezione 1 Disposizioni generali Articolo Articolo Sezione 2 Esenzione dall imposta Articolo Articolo Sezione 3 Opzione per l imposizione Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 4 Operazioni sul mercato dell oro regolamentato Articolo Articolo

15 Articolo Sezione 5 Diritti e obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento Articolo Articolo Articolo Capo 6 Regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi Articolo Articolo Sezione 2 Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo TITOLO XIII DEROGHE Capo 1 Deroghe generali Sezione 1 Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio Obsolete provisions Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 2 Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio Articolo Articolo

16 Articolo Articolo Articolo Articolo Sezione 3 Disposizioni comuni alle sezioni 1 e Articolo Articolo Articolo Capo 2 Deroghe concesse mediante autorizzazione Sezione 1 Misure semplificative e di prevenzione delle frodi o evasioni fiscali Articolo Articolo Sezione 2 Accordi internazionali Articolo TITOLO XIV DISPOSIZIONI VARIE Capo 1 Comitato IVA Articolo Capo 2 Tasso di conversione Obsolete provision Articolo Articolo Capo 3 Altre tasse, diritti e imposte Articolo TITOLO XV REGIME TRANSITORIO DI TASSAZIONE DEGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI E DISPOSIZIONI FINALI Articolo Articolo Articolo Articolo Obsolete provision Obsolete provision Articolo Articolo Articolo Articolo

17 ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ARTICOLO ALLEGATO II ELENCO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL ARTICOLO 52, PARAGRAFO 1, LETTERA J)... 3 ALLEGATO III ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE SOGGETTE ALLE ALIQUOTE RIDOTTE DI CUI ALL'ARTICOLO ALLEGATO IV ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL ARTICOLO ALLEGATO V ALLEGATO VI ALLEGATO VII CATEGORIE DI BENI, DI CUI ALL'ARTICOLO 143, CHE POSSONO ESSERE SOGGETTI A REGIMI DI DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DOGANALE ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO OBSOLETE ANNEX ALLEGATO VIII OGGETTI D ARTE, D ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 291, PARAGRAFO 1, LETTERE B), C) E D) ALLEGATO IX ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 350 E 351 E AGLI ARTICOLI DA 355 A Parte A Parte B Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all imposta Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare OBSOLETE ANNEX ALLEGATO X DIRETTIVE ABROGATE E TERMINI DI ATTUAZIONE NEL DIRITTO INTERNO Parte A Direttive abrogate (menzionate all articolo 375) Parte B Termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione (menzionati all articolo 375) ALLEGATO XI TAVOLA DI CONCORDANZA

18 Progetto di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del [...] relativa a [ ] IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo [ ], vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Parlamento europeo 2, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3, visto il parere del Comitato delle regioni 4, considerando quanto segue: HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 1 GU C [ ] del [ ], pag.[ ]. 2 GU C [ ] del [ ], pag.[ ]. 3 GU C [ ] del [ ], pag.[ ]. 4 GU C [ ] del [ ], pag.[ ]. 1

19 CAPO 1TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARIOGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Capo I Intestazione del Capo I Articolo 1 Articolo 1 (67/227/CEE) 1. Gli Stati membri sostituiscono il loro sistema attuale di imposte sulla cifra d affari con La presente direttiva istituisce il sistema comune di imposta sul valore aggiunto definito dall articolo 2. Articolo 1, primo (67/227/CEE) In ciascuno Stato membro la legge che effettua tale sostituzione sarà promulgata nei più brevi termini, per poter entrare in vigore ad una data che sarà stabilita da ciascuno Stato membro tenendo conto della situazione congiunturale, ma che non sarà posteriore al 1º gennaio A decorrere dall entrata in vigore di detta legge, lo Stato membro non può mantenere, né istituire alcuna misura forfettaria di compensazione all importazione od all esportazione a titolo di imposte sulla cifra d affari per gli scambi tra gli Stati membri. Articolo 1, secondo (67/227/CEE) Articolo 1, terzo (67/227/CEE) Articolo 2 Articolo 2 (67/227/CEE) 2. Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell applicare ai beni ed ai servizi un imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell imposizione di imposizione. A ciascuna transazione operazione, l imposta sul valore aggiunto (IVA), calcolata sul prezzo del bene o del servizio all aliquota applicabile al suddetto al bene o servizio in questione, è esigibile, previa deduzione detrazione dell ammontare dell imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. Articolo 2, primo (67/227/CEE) Articolo 2, secondo (67/227/CEE) 2

20 Il sistema comune d imposta sul valore aggiunto di IVA è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso. Articolo 2, terzo (67/227/CEE) Articolo 3Obsolete provision Articolo 3 (67/227/CEE) Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una seconda direttiva concernente la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune d imposta sul valore aggiunto. Articolo 3 (67/227/CEE) Articolo 4Obsolete provision Articolo 4 (67/227/CEE) Al fine di consentire al Consiglio di discuterne e, se possibile, di prendere decisioni prima della scadenza del periodo transitorio, la Commissione presenta al Consiglio, prima della fine del 1968, proposte che indichino in qual modo ed entro quale termine l armonizzazione delle imposte sulla cifra d affari può raggiungere l obiettivo della soppressione dell imposizione all importazione e della detassazione all esportazione negli scambi tra gli Stati membri, garantendo la neutralità di tali imposte rispetto all origine dei beni e delle prestazioni di servizi. A tal fine si dovrà tener conto, in particolare, del rapporto tra le imposte dirette e quelle indirette, che differisce nei vari Stati membri, degli effetti di una modifica dei sistemi fiscali sulla politica fiscale e di bilancio degli Stati membri nonché dell influenza esercitata dai sistemi fiscali sulle condizioni di concorrenza e sulla situazione sociale nella Comunità. Articolo 4, primo (67/227/CEE) Articolo 4, secondo (67/227/CEE) Articolo 6Obsolete provision Articolo 6 (67/227/CEE) Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo 6 (67/227/CEE) 3

21 Articolo 1Obsolete provision Articolo 1 Gli Stati membri adeguano il loro attuale regime dell imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli. Articolo 1, primo Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, affinchù il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1 gennaio Articolo 1, secondo Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, si intende per: 2.1) Qualsiasi riferimento nella presente direttiva a prodotti soggetti ad accise riguarda accisa, i seguenti prodotti, quali sono definiti dalle vigenti disposizioni comunitari che sono soggetti ad accisa conformemente alla legislazione comunitaria:; Articolo 33, paragrafo 2 (sostituito dalla oli minerali, Articolo 33, paragrafo 2, primo (sostituito dalla alcole e bevande alcoliche, Articolo 33, paragrafo 2, secondo (sostituito dalla 4

22 tabacchi lavorati. Articolo 33, paragrafo 2, terzo (sostituito dalla e)2) Ai fini delle lettere c) e d), si intende per trasmissione e archiviazione di una fattura per per via elettronica la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario e l archiviazione effettuate, mediante attrezzature elettroniche di trattamento (, inclusa la compressione numerica), e di memorizzazione di dati, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. CAPO II CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 22, paragrafo 3, lettera e), primo (aggiunto nonies dalla 2001/115/CE) Capo II Intestazione del Capo II Articolo 2Articolo 3 Articolo 2 1. Sono soggette all imposta sul valore aggiunto all IVA le operazioni seguenti: Articolo 2 1.1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all interno del paese di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; Articolo 2, paragrafo 1 5

23 Articolo 28 bis Campo di applicazione Articolo 28 bis Intestazione dell articolo 28 bis 1. Sono parimenti soggetti all IVA: Articolo 28 bis, paragrafo 1 2) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso all'interno di uno Stato membro: a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso all interno del paese da un soggetto passivo cheagisceinquantotaleoda un ente che da una persona giuridica non è soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale, che non beneficia della franchigia d imposta per le piccole imprese prevista dall articolo 24 agli articoli da 264 a 267 e che non rientra nelle disposizioni previste all articolo 8, letteraa), seconda frase o all articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1 all articolo 32 o all'articolo 35, primo.; b) gli acquisti intracomunitari quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, effettuati a titolo oneroso all interno del paese da soggetti passivi o enti che non sono soggetti passivi i quali beneficiano della deroga prevista alla lettera a), secondo un soggetto passivo o da una persona giuridica non soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all IVA, in forza dell articolo 4, o da da qualsiasi altra persona che non sia soggetto passivo.; Fondato sull'articolo 28 bis, lettera a), primo, lettera b) e lettera c) Articolo 28 bis, lettera a), primo Articolo 28 bis, lettera b) 6

24 c) gli acquisti intracomunitari quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa effettuati a titolo oneroso all interno del paese, da un soggetto passivo o da una persona giuridica che da una persona giuridica non è soggetto passivo, che benefici della deroga di cui alla lettera a), secondo, quando le accise relative sono esigibili all interno del paese a norma della direttiva 92/12/CEE i cui altri acquisti non sono soggetti all IVA, in forza dell'articolo 4, paragrafo 1.; 1.3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all interno del paese di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; Articolo 28 bis, lettera c) 92/111/CEE) Articolo 2, punto 1 2.4) le importazioni di beni. Articolo 2, punto 2 2. Ai fini del presente titolo: Articolo 28 bis, paragrafo 2 a)2. sono Sono considerati mezzi di trasporto : le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a kg e i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a48cc o potenza superiore a 7,2 kw, i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all articolo 15, punti 5 e6;: a) sono considerati mezzi di trasporto : le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1550 kg e i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kw, destinati al trasporto di persone o di merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all articolo 15, punti 5e6; Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a) Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a) 7

25 a)b) a)c) Progetto di testo provvisorio sono considerati mezzi di trasporto : le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1550 kg e i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kw, destinati al trasporto di persone o di merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all articolo 15, punti 5e6a esclusione delle navi adibite alla navigazione d alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera; sono considerati mezzi di trasporto : le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a kg e i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kw, destinati al trasporto di persone o di merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all articolo 15, punti 5 e 6, esclusi gli aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento;. Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a) Elementi dell'articolo 15, punto 4), incorporati Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a) Elementi dell'articolo 15, punto 6), incorporati b)3. non sono considerati mezzi di trasporto nuovi i I mezzi di trasporto di cui alla letteraa) al paragrafo 2 non sono considerati mezzi di trasporto nuovi quando le due condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente le due condizioni seguenti: Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), primo (sostituito dalla 94/5/CE) a) la cessione è effettuata oltre tre sei mesi dopo la data della prima immissione in servizio; tuttavia tale durata è aumentata a sei se si tratta di un veicolo terrestre o oltre tre mesi per i veicoli terrestri a motore di cui alla lettera a) se si tratta di un'imbarcazione o di un aeromobile; Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), primo, primo (sostituito dalla 94/5/CE) 8

26 b) Progetto di testo provvisorio il mezzo di trasporto ha percorso oltre km se si tratta di un veicolo terrestre, ha navigato per oltre 100 ore se si tratta di un imbarcazione o ha volato per più di 40 ore se si tratta di un aeromobile. Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), primo, secondo (sostituito dalla 94/5/CE) Gli Stati membri fissano le condizioni in cui alle quali possono essere definiti provati i dati sopramenzionati menzionati al primo. Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), secondo (sostituito dalla 94/5/CE) Articolo 4 In deroga al primo, non sono soggetti all imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo o da un ente che non è soggetto passivo alle condizioni di cui al paragrafo 1 bis. Articolo 28 bis, lettera a), secondo (sostituito dalla 92/111/CEE) 1 bis.1. Beneficiano della deroga di cui al letteraa), secondo In deroga all articolo 3, punto 2), lettera a), non sono soggette all IVA le operazioni seguenti: Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis 92/111/CEE) a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esentata esente all interno del paese di uno stesso Stato membro in applicazione dell articolo 15, punti da 4a10 degli articoli 132 e 135, effettuati da un soggetto passivo o da una persona giuridica non soggetto passivo; Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera a) 92/111/CEE) 9

27 b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli da quelli di cui alla lettera a), alle lettere a),c), d) ed e), e gli acquisti di mezzi di trasporto e di prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o ittica che sia assoggettata al regime forfettario dei produttori agricoli, da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto a detrazione o da una persona giuridica non soggetto passivo, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o di pesca, che sia soggetta al regime forfettario di cui all articolo 25, da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per cui non gode di alcun diritto a deduzione o da una persona giuridica che non è soggetto passivo, Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), primo 92/111/CEE) Elementi dell'articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, primo, primo, incorporati Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), primo, primo 92/111/CEE) i) ii) entro il limite o fine al raggiungimento di un importo l importo globale che degli acquisti non superi supera, nell anno civile in corso, una soglia, la cui determinazione spetta agli Stati membri ma, che non può essere comunque inferiore alla somma di euro o al suo controvalore in moneta nazionale di ecu, e; a condizione che l importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non abbia ha superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia di cui prevista al secondo punto i).; Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), primo, secondo 92/111/CEE) Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), primo, terzo 92/111/CEE) 10

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