LA TUTELA DELLA MATERNITA

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1 LA TUTELA DELLA MATERNITA LE LAVORATRICI ATIPICHE /PARASUBORDINATE In Italia aumentano i contratti atipici, soprattutto per le donne. Secondo stime dell Istat tre quarti dei nuovi posti di lavoro creati nel 99 avevano contratti a termine. Il cosiddetto popolo del 12% (così chiamato dall aliquota sul reddito versata ad un fondo speciale dell Inps, per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore) comprende una realtà estremamente variegata di figure professionali: dalle intervistatrici telefoniche alle ricercatrici universitarie, dalle rappresentanti di prodotti di bellezza alle giornaliste, tutte accomunate fino a quest anno da una sola certezza: nessuna tutela previdenziale in caso di maternità. Con la finanziaria 2000 finalmente è stato fatto un piccolo passo: è infatti possibile, per tutte le donne, italiane e straniere, indipendentemente dalla situazione economica familiare, ottenere in caso di maternità un contributo, fino ad un massimo di 3 milioni, a condizione però di aver almeno 3 mesi di contributi versati nel periodo compreso tra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del figlio. Bisogna quindi dimostrare di aver lavorato almeno 3 mesi prima della gravidanza. L assegno varia a seconda delle mensilità che saranno considerate, dove il concetto di mensilità dovrebbe considerarsi il periodo coperto economicamente, a prescindere dal quantum pattuito. Rimangono quindi fuori da questo provvedimento tutte coloro che presentano note per collaborazioni occasionali, a meno che non abbiano versato volontariamente i contributi (in questo caso non c è infatti obbligo contributivo). Le mamme casalinghe, studentesse e disoccupate possono invece richiedere un contributo di per la maternità (5 assegni da lire erogati dal Comune) ma solo al di sotto di determinate soglie di reddito familiare (nel caso di un nucleo familiare di 3 persone il reddito complessivo non deve superare i 50 milioni/anno). Entrambi gli importi sono valevoli anche in caso di adozioni e sono raddoppiati in caso di parti gemellari. Di seguito si riportano alcuni stralci dalla finanziaria 2000 che regolano la materia in questione. La finanziaria 2000: l art. 35 L Art. 35 della Legge finanziaria del 2000 contiene gli interventi in materia di "Riduzione oneri sociali e Tutela della Maternità". In relazione alla Riduzione Oneri Sociali le nuove disposizioni prevedono, a partire dal 1 luglio 2000: l assunzione da parte dello Stato degli oneri della tutela previdenziale obbligatoria della maternità fino ad un importo complessivo massimo di di lire. una riduzione dei contributi sociali per la maternità a favore dei datori di lavoro che, di fatto, risparmieranno lo 0.20 punti percentuali sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti. uno sgravio della contribuzione di maternità, anche, per i lavoratori autonomi vale a dire artigiani, commercianti, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri la cui quota di contribuzione, di cui all art. 6 della Legge 29 dicembre 1987, n 546, scenderà a lire annue. La riduzione si tradurrà in lire per artigiani ed

2 esercenti, i quali pagano oggi lire annue, e in lire per i coltivatori diretti, che oggi versano un contributo di lire all anno; uno sgravio della contribuzione di maternità anche per gli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità la cui quota di contribuzione sarà ridefinita sulla base di una analisi di equilibrio tra prestazioni e contributi versati, per un onere complessivo su base annua pari a circa 14 mld di lire al lordo degli effetti fiscali. In relazione alla Tutela della Maternità: L art. 35 integra quanto previsto dall art.66 della Legge 448/98 ampliando la sfera di tutela per la maternità non solo alle donne italiane residenti ma, anche, alle cittadine comunitarie, purché in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell art. 9 del D.L. 25 luglio 98, n 286 in favore delle quali sono in atto o sono stati versati contributi per la maternità. Dal 1 luglio 2000 a loro, o in alternativa, al padre naturale o adottante (L. 184/83) per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo spetta: 1. un assegno "una tantum" di importo complessivo pari a lire per intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela economica obbligatoria della maternità o della quota differenziale (art. 35, comma 3)* rispetto alla prestazione complessiva in godimento, se questa risulta inferiore, fino al raggiungimento della stessa cifra. Requisiti Tre i casi previsti per usufruire della tutela economica di maternità fino a tre milioni (o della quota differenziale). lavoratrice che già gode di una qualsiasi forma di tutela previdenziale, purché possa far valere nel periodo compreso tra i 9 e i 18 mesi, precedenti la nascita del figlio o effettivo ingresso del minore in famiglia, almeno tre mesi di contribuzione versata; ex lavoratrice che non ha più la tutela previdenziale, purché dalla data della perdita del diritto alla copertura previdenziale o assistenziale derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi alla data di nascita del figlio o effettivo ingresso del minore in famiglia sia trascorso un periodo di tempo non superiore a nove mesi; lavoratrice che, a seguito di recesso anche volontario del lavoro durante il periodo di gravidanza, possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 a i 9 mesi antecedenti la nascita. Presentazione domande L assegno è concesso ed erogato dall INPS, dietro domanda dell interessato, da presentarsi in carta semplice nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. L importo dell assegno di cui al comma 3 è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Osservazioni L estensione della tutela della maternità coinvolge sostanzialmente le donne residenti o comunitarie che svolgono un lavoro precario o discontinuo, atipico o autonomo, o ancora le donne che hanno perso il lavoro o sono state messe in mobilità, indipendentemente dal reddito. E importante sottolineare che l importo complessivo dell assegno è raddoppiato in caso di parti gemellari.

3 2. un assegno per la maternità di importo complessivo pari a lire (aumento di rispetto a quanto previsto dall art.66 legge 488/98) per intero o della quota differenziale (art.35, comma 7)* a condizione che il nucleo familiare di appartenenza della donna o di uno dei soggetti richiedenti (di cui all art.9 D.L. 25 luglio 1998, n 286) non usufruisca di nessuna altra tutela economica per la nascita o adozione del minore e che risulti in possesso, di risorse economiche non superiori ai valori dell indicatore della situazione economica (ISE) di cui al D.L. 31 marzo 1998, n 109, Tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti. L'assegno spetta alla donna che: non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di maternità di importo inferiore a L mensili può esserle riconosciuto per la differenza); vive in una famiglia il cui nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro. Presentazione domande L assegno è concesso ed erogato dall INPS, dietro domanda dell interessato, da presentarsi in carta semplice al Comune di residenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. Occorre allegare la dichiarazione sostitutiva o la relativa attestazione provvisoria. Osservazioni La tutela della maternità, in questo caso, coinvolge le donne casalinghe o disoccupate. L importo complessivo dell assegno è raddoppiato in caso di parti gemellari. Che cosa prevedeva la finanziaria 99 Per i nuclei familiari con redditi al di sotto dei 36 milioni calcolati con il redditometro almeno tre figli al di sotto dei 18 anni (articolo 65) viene previsto il versamento da parte dei comuni di un assegno di lire al mese per 13 mensilità. Per i bambini che nascono dal luglio 99 le cui madri non beneficiano di trattamenti previdenziali per la maternità, purché abbiano un reddito familiare non superiore ai 50 milioni, calcolati con i criteri del redditometro, si prevede un assegno di lire al mese per cinque mensilità (articolo 66). Di seguito si riportano gli stralci dalla finanziaria 1999 che regolano la materia in questione.

4 La Finanziaria 1999 art.65 e 66 Capo VI Misure in materia di politiche sociali e del lavoro Articolo 65 Assegno dai nuclei familiari con almeno tre figli minori 1. Con effetto dall'l/1/1999, in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti di età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori a valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, [ 1 ] tabella 1, pari a lire 36 milioni annui con riferimento a nuclei familiari con numero di cinque componenti è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. 3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200 mila lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ise del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ise di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ise del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ise di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ise di cui al comma 1 e quello del beneficiario. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 5. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo presso la presidenza del consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del ministro per la solidarietà sociale di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ise, con l'indicatore della situazione patrimoniale. Articolo 66. Assegno di maternità 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire mensili per i parti successivi al 1 luglio L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all 'anagrafe comunale dei nuovi nati. 2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito

5 economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma i risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quote, differenziale. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l attuazione del presente articolo. LE LAVORATRICI DIPENDENTI, DOMESTICHE, OPERAIE AGRICOLE A TEMPO DETERMINATO, AUTONOME A - INDENNITÀ PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA Spetta a: 1. Alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (n.b.: fino all entrata in vigore della nuova legge sui congedi parentali già approvata!). Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi, pericolosi e che non possono essere adibite ad altre mansioni, possono anticipare per rischio il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto su autorizzazione dell'ispettorato del lavoro (v. più avanti astensione anticipata). Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può essere prorogato fino alla fine del 7 mese dopo il parto con provvedimenti dell'ispettorato del Lavoro. In caso di morte o di grave malattia della madre l'indennità per astensione obbligatoria relativa ai tre mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore. La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180 giorno di gestazione (che è considerata parto vedi indennità per interruzione gravidanza). Per le lavoratrici domestiche e per le operaie agricole a tempo determinato l'indennità spetta solo se è stato effettuato un determinato numero minimo di prestazioni di lavoro. Attenzione Il periodo compreso tra la data presunta e la data effettiva del parto è considerato come astensione obbligatoria e quindi per esso spetta l'indennità.

6 2. Alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento (preadottivo o provvisorio), durante i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i 6 anni di età. Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente. Spetta anche alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie (affidamento preadottivo) ma non al coniuge lavoratore. Attenzione Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) non è richiesta una astensione obbligatoria dal lavoro ma il periodo (due mesi prima e tre dopo il parto) è pagato ugualmente sotto la voce di "periodo indennizzabile". Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano dal il contributo del 12% (collaboratrici coordinate e continuative, venditrici porta a porta, libere professioniste) hanno diritto all'assegno di parto. Requisiti Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione. Fanno eccezione: le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell'anno precedente; le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza obbligatoria; le lavoratrici autonome devono risultare iscritte negli elenchi degli artigiani, o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del periodo indennizzabile per maternità e aver pagato i contributi relativi. L importo dell indennità Nei periodi di astensione obbligatoria compete il 100% della retribuzione per i dipendenti dei comparti pubblici e l'80% per quelli privati. La domanda: adempimenti della lavoratrice La domanda per ottenere l'indennità di maternità va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori, compilando gli appositi moduli INDMAT (astensione obbligatoria) e INDMAT/FAC (astensione facoltativa). Copia della stessa va presentata al datore di lavoro. Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all'inps (se dipendente privata) i seguenti documenti: - domanda - certificato medico attestante la gravidanza con indicata la data presunta del parto e il mese di gestazione alla data della visita. Entro i quindici giorni successivi il parto, la lavoratrice deve inoltrare al proprio datore di lavoro e all'inps ( se dipendente privata): - certificato di assistenza al parto nel quale risulti la data dell'evento medesimo ovvero il certificato di stato di famiglia indicante la data di nascita del bambino.

7 Chi paga É pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'inps. Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale, l'indennità viene pagata direttamente dall'inps. ASTENSIONE ANTICIPATA L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto, per le lavoratrici occupate in lavori che, in rapporto all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli. Ad esempio: - lavori pesanti: trasporto e sollevamento pesi; - lavori di assistenza ed insegnamento in centri per handicappati; - lavori a contatto con bambini di assistenza, insegnamento e ausiliari negli asili nido e scuole materne; - insegnamento di educazione fisica; - attività del personale medico e paramedico a contatto diretto con i malati in ASL, ospedali, case di cura private, servizi socio sanitari per anziani. E' inoltre fatto divieto di adibire al lavoro le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in attività che implicano l'esposizione ad agenti chimici o biologici ed a condizioni di lavoro insalubri. L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, fin dall'inizio della gestazione, l'astensione anticipata dal lavoro per uno o più periodi, in caso di gravi complicanze della gestazione. A titolo esemplificativo: - se sorgono problemi durante la gravidanza (età a rischio, minaccia di aborto, sindromi allergiche, cardiopatie, ecc.), certificati dal ginecologo; - quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, in caso di lavori insalubri, faticosi o pericolosi; - quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino Alcuni lavori pericolosi ed insalubri per cui è concessa l'astensione anticipata durante la gestazione e l'astensione sino a 7 mesi dopo il parto sono, ad esempio; - quelli che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti; - quelli relativi all'assistenza e alla cura degli infermi nei sanatori, nei reparti di malattie infettive, nervose e mentali. In caso di interruzione della gravidanza avvenuta trascorsi 180 giorni dall'inizio della gravidanza stessa, spetta l'astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data di interruzione. B - INDENNITÀ PER ASTENSIONE FACOLTATIVA 1. Alle lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi domestici e familiari e quelle a domicilio) spetta una indennità per astensione facoltativa per un massimo di 6 mesi anche frazionabili fino al compimento di 1 anno di età del bambino. 2. Alle lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, le lavoratrici domestiche e a domicilio), che abbiano adottato o ottenuto in affidamento un bambino, l'indennità spetta per 6

8 mesi entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempre che il bambino non abbia superato i 3 anni di età. L'indennità per astensione facoltativa può essere chiesta anche dal padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre anch'essa lavoratrice dipendente. Attenzione Le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane e commercianti) non hanno diritto a questa indennità. L importo dell indennità I primi 30 giorni sono retribuiti al 100%. Per le restanti giornate la retribuzione viene ridotta al 30%. I periodi retribuiti al 100% non sono utili ai fini del periodo di prova e quelli retribuiti al 30% incidono proporzionalmente sulle ferie e sulla 13 mensilità. La domanda: adempimenti della lavoratrice Prima dell'inizio dell'astensione facoltativa, la lavoratrice deve dare comunicazione al datore di lavoro e all'inps (se dipendente privata) della volontà di avvalersi del diritto di fruire del periodo di astensione facoltativa, inoltrando i seguenti documenti: - esplicita comunicazione al datore di lavoro; - stato di famiglia; - certificato di esistenza in vita del bambino; quest'ultimo certificato dovrà essere esibito, in ogni caso, al termine di astensione facoltativa dal lavoro. Il ricorso Nel caso in cui la domanda di indennità di maternità, per astensione obbligatoria o facoltativa, venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: presentato agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda inviato alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso C - INDENNITÀ PER INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180 giorno dall'inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto. L'interruzione avvenuta prima del 180 giorno dall'inizio della gestazione (aborto) è equiparata alla malattia e quindi la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro solo per il tempo necessario al ripristino della capacità lavorativa e non ha diritto all'indennità di maternità. Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo mese e il 180 giorno di gestazione.

9 L'importo dell indennità 1. L'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria. Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% di retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge. 2 L'importo dell'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione. EFFETTI SULLA PENSIONE Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, comprese le assenze per malattia del bambino fino al terzo anno di età, è previsto l'accreditamento di contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura della pensione. A partire dal i periodi di astensione obbligatoria, intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerato utili ai fini pensionistici, a condizione che si possano far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. I periodi di astensione facoltativa, sempre dal , possono essere riscattati dalla lavoratrice ( con onere a proprio carico) nella misura massima di 5 anni e a condizione che possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Tabella riepilogativa (ante nuova legge sui congedi parentali) ASTENSIONE OBBLIGATORIA In caso di difficoltà per la gravidanza certificata dall'ispettorato del lavoro ASTENSIONE ANTICIPATA ASTENSIONE FACOLTATIVA ASTENSIONE PER MALATTIA DEL BAMBINO IN CASO DI GRAVE HANDICAP OLTRE I TRE ANNI DI ETA' DEL FIGLIO SOLO IN CASO DI HANDICAP GRAVE RIPOSI GIORNALIERI DIRITTO MADRE PADRE RETRIBUZIONE 2 mesi prima del parto 3 mesi dopo il parto per tutto il periodo di accertata difficoltà 6 Mesi dopo i tre di astensione obbligatoria a scelta unico periodo o frazionati fino ad un anno di età del bambino Astensione facoltativa per malattia del bambino fino al terzo anno di età, dietro presentazione di certificato medico 2 ore di permesso giornaliero 3 permessi giornalieri al mese 2 Ore il giorno fino ad un anno di età del bambino 1 Ora il giorno se l'orario giornaliero è inferiore alle 6 ore SI SI SI SI In alternativa al padre SI In alternativa al padre SI In alternativa al padre SI In alternativa al padre SI In alternativa al padre NO SI solo se la madre è affetta da grave infermità o è deceduta NO SI In alternativa alla madre SI In alternativa alla madre SI In alternativa alla madre SI In alternativa alla madre Si In alternativa alla Madre -100% Pubblico Impiego -80% Privato -100% Pubblico Impiego -80% Privato -1 mese al 100% per il Pubblico Impiego -5 mesi al 30% per il Pubblico Impiego -6 mesi al 30% per il Privato 30 giorni al 100% nel primo e secondo hanno di età del bambino Non retribuito nel privato 100% 100% 100%

10 ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER ADOZIONE E/O AFFIDO ASTENSIONE FACOLTATIVA PER ADOZIONE E/O AFFIDO 3 mesi dopo l'ingresso in famiglia del figlio con età non superiore a 6 anni 6 mesi entro l'anno di ingresso in famiglia del bambino che non abbia superato i tre anni di età, in unico periodo o frazionati fino ad un anno di età del bambino SI In alternativa al padre SI In alternativa al padre Si In alternativa alla Madre Si In alternativa alla Madre 100% Pubblico Impiego -80% Privato -1 mese al 100% per il Pubblico Impiego -5 mesi al 30% per il Pubblico Impiego -6 mesi al 30% per il Privato Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni più importanti riguardanti particolari categorie di lavoratrici (sempre ante nuova legge sui congedi parentali) LAVORATRICI MADRI ADOTTIVE Le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, possono avvalersi, sempre che il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro e del relativo trattamento economico, durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono usufruire dei sei mesi di astensione facoltativa e del relativo trattamento economico, entro l'anno dall'effettivo ingresso in famiglia del bambino e purché non abbia superato i tre anni di età I diritti di cui sopra spettano anche al padre, in alternativa alla madre. LAVORATRICI A TEMPO DETERMINATO La lavoratrice assunta a tempo determinato può assentarsi dal servizio per la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, senza retribuzione. LAVORATRICI PART-TIME Per le lavoratrici a part-time, sia orizzontale, verticale o ciclico, valgono tutte le disposizioni stabilite dalla legge 1204/71, ad eccezione dei riposi giornalieri per l'allattamento del bambino che è solo di un'ora quando l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. LAVORO NOTTURNO Per lavoro notturno si intende l'attività lavorativa che viene prestata dalle ore 24 alle ore 6. Le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, non possono essere adibite a lavoro notturno (art. 17 legge 25/99). SOCIE DI COOPERATIVE La legge 1204/71 si applica anche alle lavoratrici dipendenti di società cooperative, anche se socie di queste ultime. Se si tratta di dipendenti che rientrano nella regolamentazione generale, se si tratta di socie di cooperative o di enti cooperativi anche di fatto, di cui al DPR 602/70, hanno ugualmente diritto alle prestazioni, ma per determinare l'importo dei trattamenti economici si prende a riferimento il salario medio convenzionale fissato annualmente dal Ministero del Lavoro.

11 LAVORATRICI ADDETTE A LAVORI SOCIALMENTE UTILI Le lavoratrici addette a LSU, se sprovviste di altra copertura assicurativa, hanno diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, pari all'80% dell'assegno LSU. Possono poi continuare a partecipare al progetto, qualora non fosse concluso, al termine dell'astensione. Le stesse lavoratrici hanno diritto ai permessi orari di allattamento, nonché a quelli previsti per i figli handicappati. LAVORATRICI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO Ai fini della tutela della maternità, queste lavoratrici sono soggette alle condizioni generali delle lavoratrici dipendenti, anche se la fattispecie del contratto le colloca fra le lavoratrici assunte a termine. Tale ultima classificazione, tuttavia, esplica i suoi effetti solo per le modalità di erogazione della prestazione. Nel caso di gravidanza e puerperio durante il rapporto di lavoro, il contratto di lavoro viene prorogato per un periodo pari a quello della sospensione per consentire il conseguimento della formazione della lavoratrice. LAVORATRICI INSERITE NEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE Anche per queste lavoratrici si applicano le normative della legge 1204/71, durante l'astensione obbligatoria viene corrisposta un'indennità pari all'80% di quella spettante alla lavoratrice per l'inserimento. LAVORATRICI DISOCCUPATE DA OLTRE 60 GIORNI Qualora l'astensione obbligatoria abbia inizio dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all'indennità di maternità è riconosciuto a condizione che la lavoratrice risulti, alla data di inizio dell'astensione obbligatoria, in godimento del trattamento ordinario e speciale di disoccupazione. Qualora non percepisca l'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria, non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino versati o dovuti a suo favore almeno 26 contributi settimanali. LAVORATRICI SOSPESE, ASSENTI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE, OVVERO DISOCCUPATE DA ALMENO 60 GIORNI Alle lavoratrici spetta il normale trattamento economico di maternità, purché non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e la data di inizio dell'astensione obbligatoria. Naturalmente il trattamento economico compete anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche se anticipata. Per il computo dei 60 giorni non si tiene conto dei periodi di assenza per malattia o infortunio sul lavoro. LAVORATRICI SOSPESE DA OLTRE 60 GIORNI La lavoratrice sospesa dal lavoro da oltre 60 giorni alla data di inizio dell'astensione obbligatoria ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché alla data di inizio dell'astensione obbligatoria stessa risulti in godimento del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.

12 OSSERVAZIONI: IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO Il divieto di licenziamento è sancito dall'art.2 della legge 1204/71 ed opera dall'inizio del periodo di gestazione fino a tre mesi dopo il parto, nonché fino ad un anno di età del bambino. Tale divieto non si applica nei seguenti casi: colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per il licenziamento; cessazione dell'attività dell'azienda; ultimazione della prestazione per la quale lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti e ai titolari delle pensioni, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. La prestazione ha infatti importo decrescente per scaglioni di reddito. Sono previsti, inoltre, aumenti degli scaglioni di reddito, nella misura, per il periodo / , di: - L se il richiedente è vedovo/a, divorziato/a, celibe o nubile, oppure in stato di abbandono; - L se il nucleo familiare comprende persone totalmente inabili; - L in caso di concorrenza di entrambe le suddette condizioni. I soggetti Concorrono alla formazione del nucleo familiare: - il richiedente - il coniuge - i figli ed equiparati minori o inabili - i fratelli, le sorelle e i nipoti, minori o inabili, ma solo se essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla pensione di reversibilità e non siano coniugati. Esclusi Non concorrono alla formazione del nucleo familiare: - il coniuge legalmente ed effettivamente separato, intendendosi che oltre alla sentenza del giudice, non vi deve essere un rapporto di convivenza; - il coniuge che abbia "abbandonato" la famiglia. Lo stato di abbandono va comprovato; - i figli ed equiparati, sia minori che maggiorenni inabili, quando siano coniugati; - i figli naturali non conviventi con il richiedente, ma con l'altro genitore che li ha riconosciuti; - i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge; - i famigliari all'estero di cittadino straniero che non abbiano residenza in territorio italiano, salvo che non vi sia una convenzione internazionale. Poligamia Sono numerosi gli immigrati di religione mussulmana occupati in Italia. Nel caso quindi che due o più mogli facciano parte del nucleo familiare, si tiene conto di quella che risulti la prima in ordine di tempo, conseguentemente, fra i redditi del nucleo familiare, saranno conteggiati unicamente quelli della prima moglie. Il reddito familiare Il reddito da prendere in considerazione è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

13 Concorrono alla determinazione del reddito: - i redditi assoggettabili ad IRPEF (al netto dei contributi previdenziali) compresi quelli a tassazione separata ( arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, ecc.). Sono esclusi le somme di TFR e le anticipazioni; - le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti; - i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, se superiori a due milioni. Sono esclusi dalla determinazione del reddito: le rendite vitalizie erogate dall'inail; le pensioni di guerra; le indennità di accompagnamento; gli assegni per superinvalidità per le pensioni privilegiate dello Stato Se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo, l'assegno per il nucleo famigliare non spetta. Le variazioni Le variazioni del nucleo famigliare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi. NUOVI IMPORTI IN VIGORE DAL AL NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI Reddito familiare ( in migliaia di Importo mensile dell'assegno ( in migliaia di lire) lire) da fino a o più NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE Reddito familiare ( in migliaia di Importo mensile dell' assegno ( in migliaia di lire) lire) da fino a o più

14 Nota : Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di lire per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. - In caso di nuclei composti da più di 7 membri, l'importo dell'assegno previsto va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire per ogni componente oltre il settimo. La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare e' stata estesa agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti) che a partire da gennaio 1998 sono soggetti al contributo del 12%. In questa aliquota e' compresa la quota 0,50% per finanziare il fondo maternità e assegni familiari. L'assegno spetta nei casi in cui: il reddito familiare percepito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non è superiore a otto milioni di lire a persona. Il limite sale a dieci milioni in caso di nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile; la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1 luglio. La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere fatta, compilando l'apposito modulo ANF/Gest.Sep., presso la Sede dell'inps nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore. La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti e per i periodi non anteriori al 1 gennaio 1998 nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.

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